| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004
n. 1887
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo
Est.
Donatini Carlo e Giannini Raffaella Giuliana (Avv.ti Giovanni
Iacopetti e Giancarlo Geri) contro il Ministero delle Finanze
(Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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Tutela del territorio – Provvedimenti sanzionatori
ex art. 4 L. 47/85 – Competenza – Ministero delle Finanze
– Esclusione – Sindaco – Legittimità
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È illegittimo il provvedimento emesso (ai
sensi degli artt. 822 e 823 Cod. Civ.) dalla Direzione Compartimentale
del Territorio del Ministero delle Finanze e volto alla
rimozione di un muro di contenimento non in regola con la
normativa urbanistica il quale insisterebbe su suolo demaniale
in quanto il governo e la tutela del territorio sono riservati
dall’art. 4 della legge n.47/85 al Sindaco, unico soggetto
competente ad emanare in materia i provvedimenti sanzionatori
previsti dal Capo I della legge stessa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
I^ SEZ.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2085/1995 proposto da
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DONATINI Carlo e GIANNINI Raffaella
Giuliana rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Iacopetti
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.
Giancarlo Geri in Firenze, Via Ricasoli n. 32;
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contro
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il Ministero delle Finanze, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici
in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 domicilia;
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PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento emesso dal Ministero delle Finanze – Direzione
Compartimentale del Territorio per le Regioni Toscana e
Umbria – Sezione Staccata Demanio di Lucca a firma Dott.
Giovanni Turino (prot. 1174) in data 13 aprile 1995, notificato
in data 20 aprile 1995, con il quale, in sede di autotutela
ai sensi degli artt. 822 e 823 Cod. Civ. e premesso che
gli attuali ricorrenti avrebbero costruito un muro di contenimento
non in regola con la normativa urbanistica e che interesserebbe
“fra l’altro, anche il suolo demaniale”, si ordina ai medesimi
ricorrenti di procedere “al ripristino dei luoghi entro
e non oltre 30 (trenta) giorni”;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;
Uditi alla pubblica udienza del 4 febbraio 2004 i difensori
delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con l’odierno gravame gli istanti, comproprietari
di un fabbricato (ed annessa resede) ubicato in Montecarlo
nelle vicinanze di un rio demaniale, denominato Rio Poggio
Mozzo, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento per incompetenza,
violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili,
il provvedimento specificato in epigrafe con cui il Ministero
delle Finanze ha loro intimato la demolizione, con ripristino
dello stato dei luoghi, di un muro di contenimento dell’immobile
che gli interessati avrebbero costruito abusivamente occupando
parte del suolo demaniale.
I motivi di ricorso con cui si deduce l’incompetenza del
Ministero delle Finanze ad emanare provvedimenti in materia
di Edilizia ed Urbanistica, e il vizio di eccesso di potere
per travisamento dei fatti sull’assunto che il muro de quo
sarebbe stato edificato interamente sulla proprietà dei
ricorrenti e non anche su area demaniale, sono fondati e
assorbenti di ogni altro.
Quanto al profilo da ultimo indicato va rilevato, infatti,
che i ricorrenti hanno nel contempo provveduto ad instaurare
separato giudizio civile dinanzi al Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche – circostanza questa che ha determinato
la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli
effetti degli artt.295 e ss. del Codice di Procedura Civile,
disposta con sentenza dell’intestato Tribunale n.33/1997
– definito con sentenza n.26/2003 depositata in cancelleria
il 3 marzo 2003 con la quale il Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche ha dichiarato espressamente, anche nel dispositivo,
“che il muro di contenimento della proprietà degli attori
non insiste su suolo demaniale”.
Per quanto riguarda, invece, il dedotto vizio di incompetenza,
è sufficiente rilevare che il governo e la tutela del territorio
sono riservati dall’art.4 della legge n.47/85 al Sindaco,
unico soggetto competente ad emanare in materia i provvedimenti
sanzionatori previsti dal Capo I della legge stessa.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione I, accoglie il ricorso n.2085/1995 indicato
in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con
lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, in data 4 febbraio
2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
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Giovanni Vacirca, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere
Eleonora Di Santo, Consigliere rel. est.
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