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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004 n. 1887
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est.
Donatini Carlo e Giannini Raffaella Giuliana (Avv.ti Giovanni Iacopetti e Giancarlo Geri) contro il Ministero delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


Tutela del territorio – Provvedimenti sanzionatori ex art. 4 L. 47/85 – Competenza – Ministero delle Finanze – Esclusione – Sindaco – Legittimità

È illegittimo il provvedimento emesso (ai sensi degli artt. 822 e 823 Cod. Civ.) dalla Direzione Compartimentale del Territorio del Ministero delle Finanze e volto alla rimozione di un muro di contenimento non in regola con la normativa urbanistica il quale insisterebbe su suolo demaniale in quanto il governo e la tutela del territorio sono riservati dall’art. 4 della legge n.47/85 al Sindaco, unico soggetto competente ad emanare in materia i provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo I della legge stessa


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
I^ SEZ.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2085/1995 proposto da

 

DONATINI Carlo e GIANNINI Raffaella Giuliana rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Iacopetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Geri in Firenze, Via Ricasoli n. 32;

 

contro

 

il Ministero delle Finanze, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 domicilia;

 

PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento emesso dal Ministero delle Finanze – Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Toscana e Umbria – Sezione Staccata Demanio di Lucca a firma Dott. Giovanni Turino (prot. 1174) in data 13 aprile 1995, notificato in data 20 aprile 1995, con il quale, in sede di autotutela ai sensi degli artt. 822 e 823 Cod. Civ. e premesso che gli attuali ricorrenti avrebbero costruito un muro di contenimento non in regola con la normativa urbanistica e che interesserebbe “fra l’altro, anche il suolo demaniale”, si ordina ai medesimi ricorrenti di procedere “al ripristino dei luoghi entro e non oltre 30 (trenta) giorni”;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;
Uditi alla pubblica udienza del 4 febbraio 2004 i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con l’odierno gravame gli istanti, comproprietari di un fabbricato (ed annessa resede) ubicato in Montecarlo nelle vicinanze di un rio demaniale, denominato Rio Poggio Mozzo, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, il provvedimento specificato in epigrafe con cui il Ministero delle Finanze ha loro intimato la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di un muro di contenimento dell’immobile che gli interessati avrebbero costruito abusivamente occupando parte del suolo demaniale.
I motivi di ricorso con cui si deduce l’incompetenza del Ministero delle Finanze ad emanare provvedimenti in materia di Edilizia ed Urbanistica, e il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti sull’assunto che il muro de quo sarebbe stato edificato interamente sulla proprietà dei ricorrenti e non anche su area demaniale, sono fondati e assorbenti di ogni altro.
Quanto al profilo da ultimo indicato va rilevato, infatti, che i ricorrenti hanno nel contempo provveduto ad instaurare separato giudizio civile dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – circostanza questa che ha determinato la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt.295 e ss. del Codice di Procedura Civile, disposta con sentenza dell’intestato Tribunale n.33/1997 – definito con sentenza n.26/2003 depositata in cancelleria il 3 marzo 2003 con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato espressamente, anche nel dispositivo, “che il muro di contenimento della proprietà degli attori non insiste su suolo demaniale”.
Per quanto riguarda, invece, il dedotto vizio di incompetenza, è sufficiente rilevare che il governo e la tutela del territorio sono riservati dall’art.4 della legge n.47/85 al Sindaco, unico soggetto competente ad emanare in materia i provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo I della legge stessa.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, accoglie il ricorso n.2085/1995 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, in data 4 febbraio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

 

Giovanni Vacirca, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere
Eleonora Di Santo, Consigliere rel. est.


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