| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 11 giugno 2004
n. 2054
Dott.ssa Angela radesi Pres.f.f. Dott.ssa Marcella Colombati
Est.
CO.DI.MA. s.r.l. (Avv.ti Alessandro e Fabio Colzi) contro
il Comune di Viareggio (Avv. Corrado Buccheri), il Dirigente
del U.O. Edilizia Privata e nei confronti di s.a.s. Agnese
di Simonelli Filippo & C. (Avv.ti Francesco Frati e
Mauro Montini) |
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Ambiente e territorio - Protezione delle
bellezze naturali - Vincoli paesaggistici - Funzioni amministrative
delegate ai Comuni - Commissione edilizia integrata - Organo
collegiale non indispensabile - È rimessa al Comune la scelta
se istituirla o meno - Collegio degli esperti ambientali
previsto dalla legge regionale toscana in alternativa alla
Commissione edilizia integrata (art. 10, c. 2, L.R. Toscana
52/1999) - Organo ritenuto non indispensabile dal Comune
- Mancata istituzione - Illegittimità – Autorizzazione paesaggistica
rilasciata senza il previo parere del collegio di esperti
– È illegittima
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1. L’art. 41, comma 1, della L. 449/97 e
l’art. 96 del D.L.vo 267/00 consentono ai Comuni, nell’esercizio
della propria discrezionalità, di non istituire la Commissione
edilizia, laddove ritenuta organo non indispensabile
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2. L’art. 10 della L.R. Toscana 52/99 nel
ribadire che i Comuni possono sopprimere la Commissione
edilizia, prevede che le attribuzioni da questa svolte in
composizione integrata da tre esperti in materia paesaggistica,
siano esercitate da parte di un collegio di esperti appositamente
nominato. Tale norma non è stata abrogata dal D.L.vo 267/00
in quanto costituisce lex specialis rispetto ad esso.
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3. È illegittima l’autorizzazione paesaggistica
inerente una concessione edilizia assentita senza il previo
parere del collegio degli esperti, per violazione dell’art.
10 L.R. Toscana 52/99, con la conseguenza che tale illegittimità
si riverbera anche sulla successiva concessione edilizia,
invalidandola
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 2054 REG. SENT. - ANNO 2004
N. 2045 REG. RIC. - ANNO 2003
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
III^SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2045/2003 proposto da
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CO.DI.MA. S.R.L., in persona del legale
rappresentante dott. Pizzimenti Umberto, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Alessandro Colzi e Fabio Colzi ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Firenze, via San Gallo
n. 76;
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contro
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- COMUNE DI VIAREGGIO, in persona
del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentata
e difesa dall'avv. Corrado Buccheri dell'Avvocatura comunale,
ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR
Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;
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- DIRIGENTE DEL U.O. EDILIZIA PRIVATA
DEL COMUNE DI VIAREGGIO, non costituitosi in giudizio;
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e nei confronti di
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S.A.S. AGNESE DI SIMONELLI FILIPPO &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore
dott. Simonelli Giovanni, costituitasi in giudizio, rappresentata
e difesa dall'avv. Francesco Frati ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'avv. Mauro Montini in Firenze, via
de' Rondinelli n. 2;
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PER L‘ANNULLAMENTO
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- della concessione edilizia n. 40 del 20.1.2003,
rilasciata dal Dirigente dell'U.O. Edilizia Privata del
Comune di Viareggio alla soc. Agnese di Simonelli Filippo
& C., avente ad oggetto "Ristrutturazione edilizia di
immobili ad uso di civile abitazione e turistico-ricettivo,
con la formazione di n. 9 unità abitative in Viareggio,
viale Giosuè Carducci 62 e 63";
- dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.
490/1999 e della L.R. n. 52/1979, rilasciata dal medesimo
Dirigente del Comune di Viareggio alla soc. Agnese di Simonelli
Filippo & C., per l'intervento di cui sopra;
- degli atti intervenuti nei procedimenti conclusi con i
provvedimenti di cui sopra e, comunque, di tutti quelli
presupposti connessi e consequenziali;
- del provvedimento, di incogniti estremi, con il quale
il Comune di Viareggio, nell'individuare, ai sensi dell'art.
41 comma 1 della L. n. 449/1997, "i comitati, le commissioni,
i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni
amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali", ha omesso di ricomprendere il collegio
degli esperti previsto dall'art. 10, 2 comma, della L.R.
14.10.1999 n. 52;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Viareggio e della società controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 19 Febbraio 2004 - relatore
il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti
A. Colzi, C. Buccheri e S. Nocentini delegato da F. Frati;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 14.11.2003 la s.r.l.
CO.DI.MA, in persona del legale rappresentante, ha chiesto
l’annullamento: a) della concessione edilizia n. 40 del
20.1.2003 (conosciuta il 26.8.2003) rilasciata dal Dirigente
dell’U.O. Edilizia privata del Comune di Viareggio alla
s.a.s. Agnese di Simonelli Filippo & C. avente ad oggetto
la ristrutturazione edilizia di immobili ad uso di civile
abitazione e turistico-ricettivo, con la formazione di n.
9 unità abitative; b) dell’autorizzazione paesaggistica
rilasciata per l’intervento suindicato; c) degli atti intervenuti
nei procedimenti conclusisi con i menzionati provvedimenti;
d) per quanto di interesse, del provvedimento incognito
con il quale il Comune ha eliminato il Collegio degli esperti
dagli organi ritenuti indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali.
La ricorrente è proprietaria di un immobile adibito ad albergo,
attiguo ai fabbricati interessati dalla concessione edilizia
impugnata; nell’estate del 2003, rilevato che i lavori edili
stavano assumendo una notevole consistenza e, a seguito
dell’accesso ai documenti, ha ottenuto copia del provvedimento
che legittima i suddetti lavori; ha così potuto rilevare
che il nulla osta paesaggistico e il titolo edilizio sono
stati rilasciati senza la previa acquisizione del parere
di un organo tecnico consultivo, quale la Commissione edilizia,
la Commissione edilizia integrata o il Collegio degli esperti,
soppressi dal Comune ai sensi dell’art. 41, comma 1, della
legge n. 449/97; ha quindi potuto accertare, dall’esame
del progetto, che l’intervento consiste nello svuotamento
totale dei preesistenti fabbricati, con eccezione dei muri
perimetrali, e nella ricostruzione di un unico corpo di
fabbrica in modo diverso dalla precedente conformazione
planivolumetrica, con aumento del numero di piani e con
modifica delle facciate, in modo non conforme con le previsioni
urbanistiche (N.T.A. del P.R.G. e regolamento edilizio).
Questi i motivi: 1) violazione ed erronea applicazione dell’art.
41, comma 1, della legge n. 449/97 e dell’art. 96 del d.
lgs. n. 267/2000 nonché dell’art. 10, comma 2, della legge
regionale n. 52/99; eccesso di potere per errore e/o travisamento
nonché per insussistenza del presupposto: la legge regionale
prevede che, se il Comune opta per la soppressione della
Commissione edilizia, le funzioni già attribuite alla Commissione
edilizia integrata sono svolte da un Collegio di esperti
nominati dal Consiglio comunale, essendosi ritenuto indispensabile
l’apporto di un organo tecnico; 2) violazione ed erronea
applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge regionale
n. 52/99 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 52/79;
eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;
illegittimità derivata: il nulla osta paesaggistico è stato
rilasciato senza la preventiva acquisizione di nessun parere
tecnico; tale illegittimità deriva dall’atto comunale di
ricognizione degli organi collegiali ritenuti non indispensabili;
3) eccesso di potere per errore e/o travisamento, insufficienza
ed erroneità dell’istruttoria, insussistenza dei presupposti,
illogicità, contraddittorietà manifesta: non è vero che
l’intervento edilizio mantiene l’attuale volumetria e conformazione
planovolumetrica senza modificazione dell’esteriore aspetto
dei luoghi, come affermato nel nulla osta paesaggistico;
la Sovrintendenza, pur intervenuta tardivamente, ha rilevato
l’incompatibilità del progetto con gli interessi paesaggistici;
4) illegittimità della concessione edilizia derivata dall’illegittimità
dell’autorizzazione paesaggistica; eccesso di potere per
insussistenza del presupposto; 5) violazione ed erronea
applicazione dell’art. 16 delle N.T.A. del P.R.G. comunale
in relazione a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle
stesse N.T.A. e dagli artt. 5-8 del regolamento edilizio;
violazione dell’art. 4 della legge regionale n. 52/99; eccesso
di potere per errore e/o travisamento, difetto ed erroneità
dell’istruttoria, insussistenza dei presupposti: la concessione
edilizia è anche illegittima per vizi propri, perché la
prevista ristrutturazione è del tipo R 3, non contemplata
nelle zone A per gli immobili contrassegnati col simbolo
2, come nella specie; 6) violazione ed erronea applicazione
dell’art. 16 delle N.T.A. e dell’allegato A al regolamento
edilizio; eccesso di potere per errore e/o travisamento,
difetto ed erroneità dell’istruttoria: non sono rispettate
le prescrizioni urbanistiche e architettoniche per la conservazione
delle strutture verticali e orizzontali e l’immodificabilità
della facciata ove vengono aperte nuove finestre.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Viareggio e
la controinteressata, opponendosi al ricorso; quest’ultima
ne ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità per difetto
di notifica e la tardività.
Con ordinanza n. 1314 del 12.12.2003 è stata respinta l’istanza
cautelare.
All’udienza del 19 febbraio 2004 la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1. E’ impugnata una concessione edilizia
rilasciata a terzi, con contestuale autorizzazione paesaggistica.
Le censure si appuntano sia sull’autorizzazione (motivi
1 e 2) che sulla concessione (motivi da 3 a 6).
In punto di fatto si tratta di un intervento edilizio di
ristrutturazione con demolizione di due fabbricati preesistenti
e ricostruzione di un unico immobile, adiacente a quello
di proprietà della società ricorrente che gestisce un albergo
nel Comune di Viareggio. Secondo la consolidata giurisprudenza
(ex plurimis: Cons. di Stato, n. 3390/2003) sussiste l’interesse
legittimo di natura urbanistica, giuridicamente protetto,
in colui che si trova in una situazione di stabile collegamento
con la zona oggetto dell’intervento nonché l’interesse al
ricorso che consiste nell’osservanza delle norme e degli
strumenti urbanistici e delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione.
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2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni
formulate dalla controinteressata, soc. Agnese, che non
sono fondate.
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2.1. Quanto al difetto di notifica per essere
stato il ricorso indirizzato (e quindi notificato) alla
“soc. Agnese di Simonelli Filippo & C. s.a.s., con sede
in Viareggio, Viale Manin n. 2” (invece che in viale Buonarroti
12), è sufficiente osservare che tale locuzione è esattamente
quella che risulta dall’atto di concessione edilizia, di
tal ché nessuna incuria può essere addebitata alla società
ricorrente che ha fatto legittimo affidamento su quella
indicazione.
Ma vi è di più. Il ricorso è stato notificato il 12.11.2003
dall’ufficiale giudiziario di Firenze a mezzo del servizio
postale in plico raccomandato con ricevuta di ritorno; risulta
dalla documentazione, che la ricorrente si è procurata presso
il Comune, che in data 3 dicembre 2003 un avvocato ha scritto
al Comune per conto della controinteressata soc. Agnese
indicandone la sede in Viale Manin n. 2, e che in tale lettera
il medesimo legale riferisce della “intervenuta notifica”
del ricorso al Tar (v. documento n. 10 della ricorrente);
ciò nonostante, con atto del 11.12.2003 indirizzato al Presidente
di questa Sezione, la soc. Agnese, indicando come propria
la sede diversa di Via Buonarroti 12, ha affermato di non
essere stata destinataria di nessuna notifica e di avere
appreso dell’esistenza del ricorso dal Comune, circostanza
che il Comune contesta; risulta ancora che l’ufficio delle
Poste italiane di Viareggio, con fax del 20.1.2004, ha dichiarato
(v. doc. n. 9 della ricorrente) che l’ “atto giudiziario
spedito il 12.11.2003…è stato consegnato in data 14.11.2003
dal portalettere Lorenzoni Alessandro e ritirato dall’ ‘impiegato
al servizio del destinatario’ Casolari Mario”.
Per mero scrupolo la ricorrente in data 29.12.2003 ha provveduto
alla notifica anche nella nuova sede della società controinteressata.
Anche a voler ritenere esatta l’affermazione della controinteressata,
peraltro contraddetta dai rilevati elementi documentali
e di fatto, non vi è dubbio che la società ricorrente dovrebbe
essere rimessa in termini per la notifica a causa di un
errore ad essa non imputabile.
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2.2. Quanto alla tardività del ricorso rispetto
alla data di rilascio della concessione edilizia (20.1.2003)
e rispetto all’inizio dei lavori avvenuto nell’aprile-maggio
2003, è principio pacifico che la piena conoscenza di un
atto siffatto ai fini della tempestività del ricorso si
ha soltanto nel momento in cui si ha la consapevolezza dell’effetto
lesivo per l’asserita inosservanza di norme urbanistiche;
trattandosi di una ristrutturazione con demolizione dell’esistente,
la ricorrente non poteva essere edotta di quello che sarebbe
stato l’immobile realizzando. Solo nel corso dei lavori
ha potuto comprendere l’entità dell’intervento, ha esercitato
il diritto di accesso per avere copia della concessione
edilizia rilasciata a terzi e solo allora ha potuto svolgere
una consapevole difesa comprensiva di tutti i profili di
asserita illegittimità, anche, come si vedrà, dell’atto
presupposto (autorizzazione paesaggistica). Né a diverse
conclusioni induce la lettera in data 10.7.2003 spedita
alla controinteressata soc. Agnese dall’avv. Cupido per
conto dello “Studio O s.r.l. – Hotel Regina” (v. doc. 2
della controinteressata) che è soltanto la dante causa della
società ricorrente e non vi è prova che quest’ultima la
conoscesse o fosse al corrente dei rapporti intercorsi tra
le due società prima dell’acquisto dell’immobile confinante
che è avvenuto il 22.7.2003 (e quindi in epoca successiva
all’inizio dei lavori del vicino) in virtù di decreto di
trasferimento del Giudice dell’esecuzione del tribunale
di Lucca nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare
promossa a carico dell’originario proprietario.
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3. Passando al merito dell’impugnativa, che
riguarda appunto la concessione edilizia rilasciata a terzi,
sono fondati i primi due motivi di ricorso, da trattare
congiuntamente, con i quali si denuncia che la autorizzazione
paesaggistica inerente la concessione edilizia non sarebbe
stata emessa previo il parere del Collegio degli esperti,
in violazione dell’art. 10 della legge regionale n. 52/99,
con la conseguenza che l'illegittimità dell'atto presupposto
si riverbera sul successivo provvedimento concessorio.
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3.1. In proposito si premette che detta norma
regionale, in applicazione di una normativa statale di principio
diretta al conseguimento di risparmi di spesa e recuperi
di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi
anche attraverso la soppressione (implicita) di comitati,
commissioni, consigli e ogni altro organo collegiale ritenuto
non indispensabile (legge n. 449/97 – art. 41, comma 1,
espressivo di un principio che riguarda anche gli enti locali),
ha disposto che il Comune può non individuare quale organo
indispensabile la Commissione edilizia (che svolge funzioni
tecnico-consultive in materia di edilizia e di urbanistica)
che pertanto deve ritenersi soppressa; ma in tal caso le
funzioni che svolgeva la Commissione edilizia integrata
(competente ad esprimersi sulla compatibilità ambientale
degli interventi edilizi, ai sensi della legge regionale
n. 52/79 che aveva subdelegato ai comuni le funzioni in
materia di protezione delle bellezze naturali) sono svolte
da un collegio di tre esperti nominati dal consiglio regionale.
La norma regionale, nell’esercizio delle proprie competenze
in materia paesaggistica esercitate prima a titolo di delega
ex d.p.r. n. 616/77 (art. 82), ha ritenuto di affidare le
competenze amministrative ai comuni nello specifico settore
dettando alcune prescrizioni mirate alla salvaguardia del
bene del paesaggio.
La tesi della ricorrente è che la norma regionale del 1999
è in ordine temporale successiva alla legge n. 449/97 ed
inoltre prevale in quanto lex specialis sull’art. 96 del
t.u. sugli enti locali n. 267 del 2000, che non ha natura
innovativa ma meramente compilativa e che prevede la riduzione
degli organismi collegiali anche nei comuni; di contro la
tesi dell’amministrazione comunale è che l’art. 96 abilita
senza limiti il comune a sopprimere commissioni o comitati
ritenuti non indispensabili, con implicita abrogazione dell’art.
10 della legge regionale n. 52/99 divenuto incompatibile
con la legge statale (art. 96 cit.).
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3.2. Il Collegio ritiene preferibile la prima
tesi, con le precisazioni che seguono.
Si ricorda che, quanto alla normativa statale (legge n.
449/97 art. 41, comma 1), la Corte costituzionale nella
sentenza n. 507/2000 ha precisato che la disposizione va
intesa nel senso che essa opera nei confronti delle regioni
solo come “principio direttivo per la legislazione regionale,
vincolandole a prevedere forme di semplificazione dell’organizzazione
e a provvedere alla soppressione degli organismi superflui,
con quelle finalità di risparmio e di efficienza che legittimamente
il legislatore statale può imporre alle regioni”; ma la
previsione della legge statale, secondo la quale sono di
diritto soppressi gli organismi diversi da quelli individuati
con apposito provvedimento, “non si applica direttamente
alle amministrazioni regionali…essendo la conservazione
o la soppressione di organismi e uffici della regione rimessa
alla disciplina dettata dalla legge regionale”.
Da tale decisione deriva implicitamente che, mentre anche
ai comuni va riconosciuta tale facoltà per quanto attiene
alle funzioni ad essi conferite con legge statale, diversamente
avviene per le funzioni loro attribuite dalla legge regionale,
quando una normativa regionale espressamente prevede il
mantenimento di un organismo, pur con diversa denominazione,
deputato ad esercitare compiti tecnici che rientrano nelle
materie di competenza, propria o delegata, delle regioni.
Avvalora siffatta conclusione l’art. 4, comma 4, della legge
n. 131 del 2003 di attuazione del nuovo Titolo V Cost.,
che riserva alla potestà regolamentare degli enti locali
la disciplina sull’organizzazione, lo svolgimento e la gestione
delle funzioni loro conferite, ma “nell’ambito della legislazione
dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti
minimi di uniformità secondo le rispettive competenze”.
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3.3. Delimitando l’esame normativo al settore
implicato nella presente controversia, si ricorda che il
d.p.r. 616/77 (art. 82) aveva delegato alle regioni le funzioni
in materia paesaggistica; la regione Toscana ha subdelegato
ai comuni dette funzioni (legge regionale n. 52/79), dettando
legittimamente una serie di disposizioni, tra cui quella
di cui all’art. 10 della legge regionale n. 52/99 sulle
implicazioni paesaggistiche relative al rilascio delle concessioni
edilizie. E’ noto che ai sensi del d.p.r. n. 616/77, precedente
alla modifica costituzionale del Titolo V, nelle materie
delegate le regioni potevano emanare norme di organizzazione
o di spesa nonché norme di attuazione (art. 7).
La tesi non muta nemmeno alla luce del nuovo Titolo V Cost.,
a termini del quale, mentre allo Stato è riservata in via
esclusiva la materia della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema
e dei beni culturali” (art. 117, comma 2), le regioni hanno
competenza legislativa concorrente nella materia della “valorizzazione
dei beni culturali e ambientali” (art. 117, comma 3), con
l’ulteriore precisazione che la legge statale disciplina
forme di intesa e coordinamento nella materia dei beni culturali.
(art. 118, comma 3).
Per effetto di tale nuova attribuzione di competenza alle
regioni, a titolo proprio e non più di delega, risulta valorizzata
la disposizione regionale che in certo senso anticipa la
normativa statale di principio e di coordinamento di cui
al codice dei beni culturali.
Difatti, proprio per sovvenire ai casi in cui regioni diverse
dalla Toscana non abbiano sentito la necessità, con proprie
leggi, di assicurare la valorizzazione del settore, l’art.
148 del d. lgs. n. 41/2004 (codice dei beni culturali e
del paesaggio) – inserito nella parte terza relativa appunto
ai “beni paesaggistici” – ha previsto che “ entro un anno…le
regioni promuovono l’istituzione della ‘commissione per
il paesaggio’ presso gli enti locali ai quali sono attribuite
le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica”,
che “la commissione è composta da soggetti con particolare
e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio” e che
la stessa “esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio
delle autorizzazioni” ai titolari di immobili e aree oggetto
di tutela per le opere che vi intendano eseguire.
Sul nuovo sistema della ripartizione delle competenze, la
Corte costituzionale (sentenze n. 307/2003, 312/2003, 407/2002)
ha affermato che la “tutela dell’ambiente” enunciata nell’art.
117, comma 2, lettera s, Cost., più che costituire una materia
in senso stretto, rappresenta un compito nell’esercizio
del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard
di protezione uniformi validi in tutte le regioni e da queste
non derogabili, mentre non è escluso che leggi regionali
emanate nell’esercizio della potestà concorrente o residuale
(rispettivamente commi 3 e 4) possano assumere tra i propri
scopi anche finalità di tutela ambientale.
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3.4. Orbene, gli atti impugnati sono stati
emessi nella vigenza del nuovo sistema costituzionale che
vede le regioni titolari di competenza legislativa concorrente
in tema di ambiente e paesaggio e i Comuni attributari delle
funzioni loro conferite con legge regionale, nel rispetto
del principio che, di norma, le funzioni amministrative
sono svolte al livello più prossimo agli amministrati e
cioè al livello comunale, ad eccezione di quelle funzioni
che devono essere svolte al livello sopracomunale come individuate
dalla regione, “per assicurarne l’esercizio unitario” (nuovo
art. 118, comma 1, Cost.).
Nell’esercizio delle sue competenze nella materia, prima
a titolo di delega e poi a titolo proprio, la regione Toscana
ha emanato l’art. 10 (l.r. n. 52/99) più volte richiamato
che, oltre a dare attuazione al “criterio direttivo” e generale
di semplificazione dettato dall’art. 41, comma 1, della
legge n. 449/97, ha disposto precisi adempimenti per i comuni
nell’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite
nella materia del paesaggio.
Pure se la legge regionale n. 52/99 è stata emanata sotto
il regime costituzionale precedente, ragioni di economia
giustificano la sua vigenza anche sotto il regime successivo
in quanto la disciplina non contrasta, ma anzi è coerente
con il nuovo Titolo V Cost., senza peraltro che sia necessario
sullo specifico punto che la regione Toscana adotti nuove
norme in applicazione del codice dei beni culturali e del
paesaggio (d.lgs. n. 41/2004).
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3.5. Per ragioni di completezza va anche
ricordato che il testo unico sugli enti locali è stato emanato
in virtù della legge di delega (art. 31 della legge n. 265/1999)
che autorizzava il Governo ad emanare un “testo unico nel
quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative
vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province…”.
Circa il limite del potere normativo e quindi la natura
innovativa o meramente compilativa del t.u. in questione,
l’Adunanza generale del Consiglio di Stato, nell’esprimere
il parere di competenza (n. 87 dell’ 8.6.2000), ha dapprima
osservato che “la nozione di coordinamento può assumere
un significato di ordine meramente lessicale e sistematico
ovvero consentire e determinare un più incisivo intervento
sul contenuto delle norme preesistenti al fine di rendere
il tessuto normativo…in sintonia con l’evolversi dei principi
generali, con la cultura giuridica, con il diritto vivente…”;
quindi ha aggiunto che “tuttavia le formule dell’unificazione
e coordinamento contenute nella legge di delega non possono
stravolgere la funzione del testo unico, che è pur sempre
quella di facilitare l’applicazione delle leggi preesistenti,
evitando duplicazioni, prendendo atto di abrogazioni anche
tacite…” e ha ricordato l’invito della dottrina “a non enfatizzare
eccessivamente la distinzione tra testi unici compilativi
ed innovativi, essendo la forza dell’innovazione limitata
dalla primaria finalità di sistemazione, comodità ed utilità
applicativa del testo unico”. La conclusione è stata che
“il concetto di ordinamento cui fa richiamo la legge di
delega va inteso in senso restrittivo, riferito cioè agli
elementi essenziali, alla struttura istituzione, ai principi
e criteri relativi all’organizzazione degli uffici, all’ordinamento
finanziario e contabile, al regime dei controlli, alle funzioni
fondamentali, qualificanti ed esclusive rimesse al soggetto
pubblico”, mentre va tenuta fuori dal testo unico sugli
enti locali “una serie di disposizioni relative a singole
e specifiche funzioni e al loro esercizio (si pensi solo
all’urbanistica, all’edilizia, alle opere pubbliche) la
cui disciplina accorpata, oltre a ritrovarsi in normative
speciali per settore o materia, avrebbe comportato non solo
difficoltà di coordinamento con quella ordinamentale delle
autonomie locali (ad esempio per la necessità di raccordo
sostanziale e procedimentale con le competenze di altre
pubbliche amministrazioni) ma avrebbe appesantito oltre
misura…il nuovo testo normativo…”. La conseguenza che si
trae da simile insegnamento è che la disciplina di settore
relativa alle funzioni di tutela paesaggistica conferite
al comune, dettata con le leggi regionali nn. 52/79 e 52/97,
non è innovata o implicitamente abrogata in parte dal testo
unico.
Cade quindi la tesi del Comune resistente, secondo cui la
norma dell’art. 10 della legge regionale n. 52/99 risulterebbe
“abrogata per incompatibilità con la sopravvenuta disposizione
statale” dell’art. 96 del t.u. sugli enti locali.
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3.6. In conclusione e con riferimento alla
controversia in esame, la autorizzazione paesaggistica relativa
alla concessione edilizia è stata rilasciata dal Comune
senza il previo parere del Collegio degli esperti e quindi
in violazione dell’art. 10 della legge regionale n. 52/99.
Da ciò deriva la fondatezza anche del quarto motivo di illegittimità
derivata della concessione edilizia.
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3.7. Con riguardo al quinto motivo di ricorso,
secondo il quale la concessione edilizia sarebbe illegittima
anche per vizi propri in quanto la prevista ristrutturazione
è del tipo R 3, non contemplata dalle norme di attuazione
del P.R.G. comunale (artt. 12 e 13, oltre che 16) nelle
zone A per gli immobili contrassegnati col simbolo 2, il
Collegio osserva che la difesa del Comune, per dedurne l’inammissibilità,
ha osservato che con sentenza di questo Tar (sez. I, n.
5271/2003) è stata annullata la variante di recupero che
contiene le norme di attuazione invocate; ma la sentenza
richiamata è stata annullata dal giudice di appello (Cons.
di Stato, n. 9205 del 2003) con la conseguenza che è stata
ripristinata la piena validità ed efficacia della variante
suddetta.
Ancora il Comune osserva che in ogni caso, per effetto dell’art.
44, comma 2, della legge regionale n. 52/99, allo scadere
del termine di due anni decorrente dal 5.2.2000 cessano
di avere efficacia le definizioni degli interventi sul patrimonio
edilizio esistente contenute negli strumenti urbanistici
generali e attuativi e nei regolamenti edilizi, che siano
diverse da quelle dell’art. 4, comma 2, che prevalgono.
L’assunto dell'ente locale non può essere condiviso per
le motivazioni che seguono, le quali sorreggono la fondatezza
anche del quinto motivo.
Nella specie l’art. 5 del regolamento edilizio prevede tre
tipologie di ristrutturazione (R1, R2, R3) indicando una
graduazione delle opere ammissibili; poiché la demolizione
prevista nel progetto della controinteressata soc. Agnese
implica lo svuotamento integrale dei due originari edifici
per realizzarne uno nuovo, l’intervento è da classificare
come ristrutturazione R3.
Anche se le dette classificazioni sono venute meno per effetto
dell’art. 44, comma 2, della legge regionale n. 52/99, gli
interventi di ristrutturazione edilizia - come definiti
dall’art. 4, comma 2, lettera d 1, della stessa legge regionale
– possono giungere fino alla demolizione dei preesistenti
edifici, ma con “fedele ricostruzione” degli stessi e cioè
con materiali identici o analoghi nonché “nella stessa collocazione
e con lo stesso ingombro planivolumetrico”; su questo specifico
punto nulla dice la concessione edilizia, limitandosi a
richiamare genericamente l’istruttoria del responsabile
del procedimento del 9.1.2003. Poiché il Comune non ha ritenuto
di depositare (pur avendone avuta la possibilità ed anzi
l’onere) siffatto documento a riprova di una esauriente
istruttoria compiuta, e poiché nel ricorso si afferma che
la conformazione planivolumetrica sia diversa rispetto alla
precedente, con aumento del numero dei piani, sia sotto
che fuori terra, e si contesta anche la modifica della facciata
e l’aumento del numero delle finestre e delle aperture (parte
di tali contestazioni sono rilevabili facilmente dalle cartografie
depositate dalla ricorrente e riferite al progetto edilizio),
ne deriva che appare contraddittoria l’affermazione, contenuta
nella concessione edilizia impugnata e sia pure riferita
alle valutazioni d’ordine paesaggistico, secondo cui non
vi sarebbe “alcuna modificazione dell’esteriore aspetto
dei luoghi” e quindi – secondo quanto prospettato nel quinto
motivo di ricorso, che appare fondato - insufficiente l’istruttoria
compiuta.
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3.8. Per la fondatezza degli esaminati motivi,
di carattere assorbente rispetto agli altri, il ricorso
va accolto e va annullata la concessione edilizia impugnata,
salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione comunale.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
la concessione edilizia impugnata. Condanna il Comune di
Viareggio e la soc. Agnese di Simonelli Filippo & C.
s.a.s. al pagamento, in favore della società ricorrente
CO.DI.MA s.r.l., delle spese processuali liquidate in 2.000,00
euro a carico di ciascuno (4.000,00 euro complessivi).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 19 Febbraio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott.ssa Angela RADESI - Presidente f.f.
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, rel.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 GIUGNO 2004
Firenze, lì 11 GIUGNO 2004
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DUCCIO M. TRAINA
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| Il TAR Toscana rivede immediatamente
il proprio indirizzo in tema di sopprimibilita' degli organi
collegiali di consulenza in materia paesaggistica
| Può
il Comune, nella sua potestà di autorganizzazione,
sopprimere la commissione edilizia integrata e nel
contempo non istituire l'organo collegiale consultivo
appositamente previsto dalla legge regionale per
l'esercizio delle competenze in materia paesaggistica
proprio per il caso di abolizione della commissione
edilizia?
Il TAR Toscana torna molto opportunamente sui suoi
passi, correggendo un indirizzo che, anche dalle
pagine di questa Rivista, era stato sottoposto ad
un auspicio di revisione, ed opta recisamente per
la soluzione negativa. La questione è la seguente.
L'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure
per la stabilizzazione della funzione pubblica")
sotto la rubrica “Organismi collegiali, riduzione
degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni,
disposizioni in materia di altri trattamenti accessori
e contenimento delle promozioni in soprannumero”
prevede che: "al fine di conseguire risparmi di
spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti
amministrativi", le Amministrazioni locali, "con
provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio
di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati,
le commissioni, i consigli ed ogni altro organo
collegiale con funzioni amministrative ritenuti
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli
organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione
del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite
all'ufficio che riveste preminente competenza nella
materia".
Sulla base di tale disposizione, l'art. 10 della
l. reg. Toscana n. 52 del 1999 stabilisce che “ai
sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica),
art. 41, comma 1, il Comune può deliberare di istituire
la Commissione edilizia, determinando inoltre, ai
sensi dell’art. 4, terzo comma, del DL 5 ottobre
1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti
a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione
dei procedimenti in materia edilizia), i casi in
cui la commissione non deve essere sentita nel procedimento
di rilascio della concessione edilizia”. Al secondo,
prevede altresì che: “Se il comune non istituisce
la Commissione edilizia, le funzioni attribuite
alla Commissione edilizia integrata dalla legge
regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai
comuni delle funzioni amministrative riguardanti
la protezione delle bellezze naturali) sono svolte
da un collegio composto dai tre membri nominati
dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 5, comma
1, della stessa legge. Il parere del collegio, espresso
a maggioranza, deve recare menzione dei voti espressi
e delle relative motivazioni (…)”.
L'art. 96 del testo unico enti locali approvato
con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia, confermando
la tendenza volta a ridurre l’attività consultiva
nella pubblica amministrazione al fine di conseguire
risparmi di spesa e recuperi di efficienza, ha riproposto
una disciplina analoga a quella contenuta nell'art.
41, l. 449/1997.
In base a quest'ultima disposizione alcune amministrazioni
comunali hanno ritenuto di poter sopprimere non
solo la commissione edilizia comunale, come espressamente
previsto dall'art. 10, l. reg. Toscana 52/1999,
ma anche il collegio degli "esperti ambientali"
previsto in via sostitutiva - in caso cioè di eliminazione
della commissione edilizia - per l'esercizio delle
competenze affidata a quest'ultima, integrata da
tre esperti, nelle materie paesaggistiche previste
dalla l. reg. Toscana n. 52/1979.
Con sentenza Sez. III, 20 febbraio 2004, n. 480
(pubblicata in questa Rivista, aprile 2004, con
nota critica di G. Cerrina Feroni, "L'amministrazione
comunale disapplica una legge regionale (!) e il
Tar gli dà ragione. Note critiche in tema di controlli
sui vincoli paesaggistici: tra delegificazione della
materia e potestà di autorganizzazione dei Comuni")
il TAR Toscana ha affermato la legittimità di tale
assetto organizzativo (nelle specie disposto dal
comune di Pisa), sia in base al principio secondo
cui la legge posteriore (l'art. 96 del t.u.e.l.)
abroga la legge anteriore (l'art. 10 della l. reg.
52/1999), sia alla luce della peculiare natura delle
disposizioni del decreto legislativo 267/2000, le
quali si applicano direttamente nelle regioni a
statuto ordinario e contengono i principi in materia
di ordinamento degli enti locali.
Di tutt'altro avviso è la sentenza in rassegna,
deliberata dallo stesso Collegio il giorno immediatamente
precedente alla pubblicazione della sentenza sopra
richiamata.
Dinanzi ad analoga deliberazione assunta dal comune
di Viareggio, il TAR Toscana ha motivatamente ribaltato
il proprio precedente (pur non menzionandolo espressamente,
il che si spiega in quanto alla data della decisione
non era stata ancora pubblicata la prima sentenza),
assumendo che l'art. 41 della l. 449 del 1997, come
affermato dalla Corte Costituzionale (v. sentenza
507/2000) "opera nei confronti delle regioni solo
come “principio direttivo per la legislazione regionale,
vincolandole a prevedere forme di semplificazione
dell’organizzazione e a provvedere alla soppressione
degli organismi superflui, con quelle finalità di
risparmio e di efficienza che legittimamente il
legislatore statale può imporre alle regioni”; ma
la previsione della legge statale, secondo la quale
sono di diritto soppressi gli organismi diversi
da quelli individuati con apposito provvedimento,
“non si applica direttamente alle amministrazioni
regionali…essendo la conservazione o la soppressione
di organismi e uffici della regione rimessa alla
disciplina dettata dalla legge regionale”.
Da tale decisione deriva implicitamente che, mentre
anche ai comuni va riconosciuta tale facoltà per
quanto attiene alle funzioni ad essi conferite con
legge statale, diversamente avviene per le funzioni
loro attribuite dalla legge regionale, quando una
normativa regionale espressamente prevede il mantenimento
di un organismo, pur con diversa denominazione,
deputato ad esercitare compiti tecnici che rientrano
nelle materie di competenza, propria o delegata,
delle regioni".
Aggiungasi che, come rilevato dall'Adunanza generale
del Consiglio di Stato nel parere n. 87 dell'8.6.2000,
il t.u.e.l. riguarda in generale i principi e criteri
relativi all’organizzazione degli uffici, all’ordinamento
finanziario e contabile, al regime dei controlli,
alle funzioni fondamentali degli Enti locali, mentre
ne resta fuori "una serie di disposizioni relative
a singole e specifiche funzioni e al loro esercizio
(si pensi solo all’urbanistica, all’edilizia, alle
opere pubbliche) la cui disciplina accorpata, oltre
a ritrovarsi in normative speciali per settore o
materia, avrebbe comportato non solo difficoltà
di coordinamento con quella ordinamentale delle
autonomie locali".
Consegue da ciò che "la disciplina di settore relativa
alle funzioni di tutela paesaggistica conferite
al comune, dettata con le leggi regionali nn. 52/79
e 52/97, non è innovata o implicitamente abrogata
in parte dal testo unico". La resistenza della legge
regionale risulta infine avvalorata dal nuovo assetto
costituzionale dei rapporti Stato-regioni, che vede
attribuire a queste ultime competenza legislativa
concorrente nella materia della “valorizzazione
dei beni culturali e ambientali” (art. 117, comma
3), e dal quale risulta, nell'interpretazione che
ne ha dato la Corte costituzionale (sentenze n.
307/2003, 312/2003, 407/2002), che la “tutela dell’ambiente”
enunciata nell’art. 117, comma 2, lettera "S", Cost.,
come materia di competenza statale, "più che costituire
una materia in senso stretto, rappresenta un compito
nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere
di dettare standard di protezione uniformi validi
in tutte le regioni e da queste non derogabili,
mentre non è escluso che leggi regionali emanate
nell’esercizio della potestà concorrente o residuale
(rispettivamente commi 3 e 4) possano assumere tra
i propri scopi anche finalità di tutela ambientale".
In conclusione, l'art. 96 t.u.e.l. è una norma a
carattere generale, che "cede" naturalmente dinanzi
alle diverse disposizioni regionali, tantopiù se
relative a specifiche materie.
Non si può che plaudire a questa ricostruzione,
non solo perché risponde ad un assetto equilibrato
dei rapporti tra legislazione statale e legislazione
regionale che, pur non esaltandola, non mortifica
l'autonomia comunale (molto opportunamente il TAR
richiama, a questo proposito, l'art. 4, comma 4,
della legge n. 131 del 2003 di attuazione del nuovo
Titolo V Cost., che riserva alla potestà regolamentare
degli enti locali la disciplina sull'organizzazione,
lo svolgimento e la gestione delle funzioni loro
conferite, ma "nell'ambito della legislazione dello
Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti
minimi di uniformità secondo le rispettive competenze"),
ma anche in quanto eleva il livello di protezione
dei beni paesaggistici, evitando una "gestione"
esclusivamente comunale e priva di un supporto tecnico
altamente qualificato e collegiale.
Valga ricordare, a questo riguardo, che proprio
per il valore riconosciuto all'attività consultiva
e per assicurare autonomia di giudizio ai componenti
del "collegio ambientale", l'art. 6, c. 4, della
l. reg. Toscana 52/1979, dispone che gli esperti
debbono presentare requisiti specifici di alto profilo
e non possono essere dipendenti della stessa amministrazione
comunale. E quanto all'importanza della consulenza
nella materia de qua, non si può che richiamare
l'art. 16 della l. 241/1990 il quale, nel prevedere
che l'amministrazione procedente possa prescindere
dal parere degli organi consultivi trascorsi 45
giorni dalla richiesta, esclude tale facoltà per
i pareri resi in materia ambientale e paesaggistica.
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