| T.A.R. TRENTINO ALTO ADIGE - TRENTO - Sentenza 3 giugno 2004
n. 196
dott. Paolo Numerico Presidente, dott. Silvia La Guardia
Consigliere estensore
IMPRESA POMPE FUNEBRI MIOTTO & C. S.n.c. (avv.ti Stefano
Trinco e Sergio Dragogna) CONTRO il COMUNE DI ROVERETO (avv.ti
Gianpaolo Manica e Diego Senter) e nei confronti di IMPRESA
POMPE FUNEBRI MANTOVANI (avv. Giuseppe Chiocchetti) |
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Gara – offerte di gara - ammissibilità delle
offerte - offerta pari a zero – ammissibile
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In presenza di un’offerta economica pari
a zero non si può procedere ad esclusione automatica laddove
tale ipotesi non sia prevista nel bando o nel capitolato.
Tale offerta va ammessa laddove risulti possibile la possibilità
che un adeguato corrispettivo per il servizio risieda non
già nel prezzo indicato dal concorrente (nel caso pari appunto
a € 0,00) ma in utilità che questi ritragga, sul piano direttamente
economico, per la possibilità di acquisire lavori connessi
o per la diffusione e valorizzazione della propria immagine
sul mercato, in conseguenza dell’espletamento del servizio
effettuato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 125 del 2003 proposto dalla
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IMPRESA POMPE FUNEBRI MIOTTO & C.
S.n.c., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Trinco e Sergio
Dragogna con domicilio eletto presso lo studio del primo
in Trento, Via Brennero n. 135;
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CONTRO
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il COMUNE DI ROVERETO, in persona
del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gianpaolo Manica e Diego Senter, con domicilio eletto presso
quest’ultimo, in Trento, Via Suffragio n. 122;
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e nei confronti di:
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IMPRESA POMPE FUNEBRI MANTOVANI, in
persona del titolare Anselmi Antonio, rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppe Chiocchetti ed elettivamente domiciliata
presso lo stesso, in Trento, Via Grazioli n. 16;
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per l’annullamento,
previa sospensione,
1) della determinazione dirigenziale n. 328/2003 dd. 14.2.2003
concernente l’aggiudicazione del servizio recupero salme
accidentate ed effettuazione funerale di persone indigenti;
2) del verbale del Dirigente del servizio entrate patrimonio
del Comune di Rovereto dd. 12.2.2003 prot. n. 696/92 relativo
alla valutazione delle offerte;
3) della lettera di comunicazione del Dirigente del servizio
entrate patrimonio dd. 14.2.2003 prot. n.6530/03.
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Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con
i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
comunale e dell’Impresa controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla Udienza Pubblica del 19 febbraio 2004 - relatore
il Consigliere Silvia La Guardia – l’avv. Arman Chiara,
in delegata sostituzione dell’avv. Stefano Trinco, e l’avv.
Sergio Dragogna per la Società ricorrente, l’avv. Gianpaolo
Manica per l’Amministrazione comunale e l’avv. Flavio Dalbosco,
in delegata sostituzione dell’avv. Giuseppe Chiocchetti,
per l’Impresa controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società ricorrente agisce per l’annullamento,
con conseguente risarcimento danni, della determinazione
di data 14.2.2003 del Dirigente del Servizio Entrate e Patrimonio
del Comune di Rovereto di affidamento alla controinteressata
del “servizio di recupero salme accidentate ed effettuazione
funerale persone indigenti”, nonché del presupposto verbale
dd. 12.2.2003 di valutazione delle offerte presentate alla
trattativa privata, con confronto concorrenziale, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lett. h), legge provinciale 19.7.1990
n. 23, disposta dal Comune per l’aggiudicazione, secondo
il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa,
del servizio predetto.
Denuncia: 1) illegittimità per violazione di legge e falsa
applicazione del Capitolato di oneri sostenendo che il contratto
di servizio pubblico è un contratto essenzialmente oneroso
e dunque l’offerta della controinteressata (€ 0,00) comporterebbe
la nullità del contratto per mancanza di causa; 2) eccesso
di potere per contraddittorietà, violazione e falsa applicazione
del Capitolato, illogicità della motivazione, violazione
dell’art. 97 Cost. e dell’art. 25 D.Lgs. n. 158/95 nonché
della direttiva CEE n. 92/50 in quanto, una volta stabilito
il ricorso al metodo di scelta in base all’offerta economicamente
più vantaggiosa, non potrebbe prescindersi, anche per rispetto
della par condicio, da un effettivo contenuto economico
della offerta, che è altresì garanzia della correttezza
della iniziativa economica e del rispetto della libera concorrenza
mentre la mancata esclusione o quantomeno richiesta da parte
della amministrazione di giustificazioni di un’offerta pari
al valore di € 0,00, affetta da anomalia, può condurre a
risultati contrari ai principi di trasparenza, imparzialità
e buon andamento della attività amministrativa; 3) eccesso
di potere per violazione del Capitolato ed arbitrarietà
sotto il profilo della falsa remunerazione, sostenendo che
la difesa prospettata dal Comune di Rovereto nel giudizio
ex art. 700 c.p.c. proposto dalla stessa ricorrente per
l’inibizione dell’affidamento del servizio in questione
– difesa nella quale si evidenziava la prassi di affidare
alla ditta che effettua il recupero delle salme accidentate
anche la cerimonia funebre, da cui l’impresa riceve un guadagno
– denoterebbe l’arbitrarietà dell’accettazione dell’offerta
pari a € 0,00.
Si sono costituiti, argomentatamente replicando, il Comune
di Rovereto e l’Impresa controinteressata.
La ricorrente ha dimesso note integrative.
Con ordinanza dd. 8.5.2003 n. 45 il Tribunale ha respinto
l’istanza cautelare. Con memoria di motivi aggiunti notificata
il 3.12.2003 la ricorrente, in riferimento a documentazione
ottenuta a seguito di richiesta di accesso, ulteriormente
deduce l’illegittimità, per violazione di legge ed eccesso
di potere, dell’accreditamento comunale dell’impresa Mantovani
in quanto posto in essere (in data 16.8.2002) ancor prima
della entrata in vigore (il 20.8.2002) del regolamento comunale
di polizia mortuaria che all’art. 20 lo prevede. Vi sarebbe
dunque travisamento dei fatti in quanto il provvedimento
sarebbe stato emesso su presupposto smentito dagli atti.
Difetterebbero inoltre i presupposti di cui all’art. 20
cit. per ottenere l’accreditamento ed in particolare la
disponibilità continuativa dei quattro operatori compreso
l’autista che costituiscono l’unità minima di servizio.
Viene inoltre formulata istanza istruttoria tesa a verificare
la regolarità, anche contributiva, dei rapporti di lavoro
di un sufficiente numero di dipendenti della ditta controinteressata
e l’attività istruttoria al riguardo compiuta dal Comune.
Le parti hanno dimesso documenti e memorie.
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DIRITTO
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La questione che, con diversa angolatura,
pongono i tre soprariferiti motivi del ricorso, attiene
alla ammissibilità, in relazione ad un servizio pubblico
(consistente nella specie nel recupero salme accidentate
e funerali per indigenti) affidato a trattativa privata,
previa gara esplorativa, di un’offerta economica pari a
zero o, in altre parole, alla possibilità che un adeguato
corrispettivo per il servizio risieda non già nel prezzo
indicato dal concorrente (nel caso pari appunto a € 0,00)
ma in utilità che questi ritragga, sul piano direttamente
economico, per la possibilità di acquisire lavori connessi
– o per la diffusione e valorizzazione della propria immagine
sul mercato, in conseguenza dell’espletamento del servizio
effettuato.
La risposta da darsi è affermativa secondo la giurisprudenza
(cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 17.10.2002 n. 5657; arg.
da Cons. St., Sez. V, 25.3.2002 e 1693 e Cons. Giust. Amm.
Sic. 19.3.2002 n. 144; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV,
14.2.2002 n. 882, Cons. Giust. Amm. Sic. 4.10.2001 n. 520,
nel senso che quel che rileva è la certezza che l’offerta
sia seria, nel senso che il concorrente non intenda trarre
lucro da futuri inadempimenti contrattuali), con la quale
il Collegio concorda.
L’indicazione di un costo zero (od anche meramente simbolico,
ché la sostanza non muta) da parte di chi si offre come
assuntore del servizio non snatura la causa del contratto
(e non ne comporta, dunque, la nullità per mancanza di causa
tipica, come assume parte ricorrente nel primo motivo),
qualora l’aspetto di corrispettività, intesa come reciprocità
di vantaggi, emerga in relazione ad utilità – pur non dirette
e determinate, quale è il prezzo dell’offerta – comunque
derivanti dal servizio reso e sussumibili nei concetti di
“rendita di posizione” o di “ritorno di immagine”.
Né l’anzidetta entità dell’offerta comporta di per sé la
necessità di attivazione della procedura di verifica quale
offerta anomala (come ipotizzato nel secondo motivo); il
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata
in una gara relativa alla aggiudicazione di un contratto
della Pubblica Amministrazione è istituto di natura eccezionale
che non può essere ritenuto obbligatorio, anche al di fuori
dei casi nei quali la sua osservanza è espressamente prevista
dal legislatore, pena la violazione del principio secondo
cui il procedimento amministrativo non può essere aggravato
in assenza di una norma che lo consente (cfr. Cons. Stato,
V Sez., 18.11.1998 n. 1626; Tar Sicilia, Palermo, 3.9.2001
n. 1187, Tar Campania, Napoli, 12.3.2001 n. 1079). La normativa
di gara non poneva prescrizioni circa l’entità dell’offerta
economica – in particolare non contemplava clausole di esclusione
con riferimento a detto aspetto - né limitazioni al riguardo
è lecito desumere dalla previsione del ricorso al metodo
di scelta in base alla offerta economicamente più vantaggiosa,
che semplicemente denota la volontà di scegliere il contraente
anche con riguardo alle caratteristiche del servizio proposto.
Non si ravvedono pertanto la denunciata violazione del capitolato
né violazioni della par condicio mentre non influiscono
sulla legittimità dell’atto impugnato le deduzioni difensive,
successivamente svolte per conto dell’amministrazione in
(altra) sede giurisdizionale, cui si fa riferimento nel
terzo motivo. Il ricorso va pertanto respinto.
Anche i motivi aggiunti risultano destituiti di fondamento
considerato che l’accreditamento dell’impresa Mantovani,
se pur non era legittimo al momento della adozione del relativo
provvedimento (il 16.8.2002), lo è divenuto una volta sopravvenuto
il presupposto normativo (art. 20 del regolamento di polizia
mortuaria entrato in vigore il 20.8.2002). Correttamente,
pertanto, detto accreditamento è stato riconosciuto quale
requisito di partecipazione alla trattativa privata.
Superflua, infine, appare la istruttoria richiesta da parte
ricorrente, rilevato che l’accreditamento, in base all’art.
20 cit. è riconosciuto alle imprese che dimostrino il possesso
di una serie di requisiti, e che detta dimostrazione avviene
in base alle disposizioni in materia di autocertificazione.
Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese.
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P.Q.M.
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il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 125/2003 e sui motivi aggiunti,
li respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio
del 19 febbraio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Silvia La Guardia Consigliere estensore
dott. Lamberto Ravagni Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria
il giorno 29 maggio 2004.
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