| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 27 maggio 2004 n. 1728
Dott. Umberto Zuballi Pres. Est.
Carla Cordani (Avv. Raffaela Rampazzo) contro il Ministero
delle Attivita' Produttive ed il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio (Avvocatura Distrettuale dello
Stato) il Ministero per le Infrastutture e Trasporti, il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero
della Sanità ( non costituiti), il Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale S.p.A (non costituito), la Regione
del Veneto, (avv.ti romano morra e bianca peagno), il comune
di portogruaro, (avv. massimo carlin), la provincia di venezia
(avv.ti adelchi chinaglia e sebastiano tonon), la mirant
generation portogruaro s.r.l. (avv.ti bruno barel, vincenzo
pellegrini, cesare vento e giuseppe velluto) ed il comune
di san michele al tagliamento (Avv.ti Ivone Cacciavillani
e Antonio Cimino) |
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1. Processo amministrativo – Ricorso ex art.
9 del D.L.vo n. 267/00 – Nozione – Intervento ad adiuvandum
del Comune titolare dell’azione – Inammissibilità – Conversione
in atto di assunzione in proprio del ricorso – Rispetto
dei requisiti formali e sostanziali previsti ex lege - Ammissibilità
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2. Processo amministrativo – Ricorso ex art.
9 del D.L.vo n. 267/00 – Oggetto – Difesa degli interessi
generali della collettività, quali quelli ambientali e di
tutela della salute - Legittimità
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3. Processo amministrativo –Procedura relativa
alla costruzione e all’esercizio di una centrale termoelettrica
a ciclo combinato - Partecipazione di un Comune alla sola
fase di V.I.A. – Acquiescenza all’intera procedura - Inconfigurabilità
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4. Processo amministrativo – Ricorso ex art.
9 del D.L.vo n. 267/00 – Volontà espressa di non adesione
al ricorso da parte del Comune – Delibere comunali che affermano
la carenza di un interesse da far valere in giudizio – Conseguenze
- Inamissibilità del ricorso
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1. L’articolo 9 del D.L.vo n. 267/00 stabilisce
che “ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni
ed i ricorsi che spettano al Comune”. Trattasi di un’azione
popolare popolare di tipo eccezionale nel sistema, da considerarsi
suppletiva o sostitutiva e che presuppone quindi l’inerzia
del Comune, il quale rimane pur sempre unico titolare dell’azione.
Ne consegue che non è ammissibile, in un giudizio promosso
ex art. 9 D.L.vo 267/00, un intervento ad adiuvandum del
Comune interessato e pertanto tale atto va considerato come
atto di assunzione in proprio del ricorso medesimo semprechè
la conversione sia resa possibile (come nel caso di specie)
dal rispetto di tutti i requisiti formali e sostanziali
previsti ex lege
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2. L’azione popolare, esperita sulla base
dell’articolo 9 del D.L.vo 267/00, può anche riguardare
la difesa degli interessi generali della collettività, quali
quelli ambientali e di tutela della salute, di cui il Comune
risulta l’ente esponenziale, in quanto dalla norma citata
non è dato evincere alcuna limitazione rispetto al tipo
di azione esercitabile dal cittadino elettore in nome e
per conto – cioè in sostituzione - del Comune, il quale
peraltro rimane pur sempre e in ogni momento il titolare
dell’azione.
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3. In ordine alla procedura riguardante la
costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica
a ciclo combinato, la partecipazione di un Comune alla sola
fase relativa alla valutazione di impatto ambientale non
implica di per sé acquiescenza ai provvedimenti finali che
pertanto possono essere impugnati dal Comune stesso innanzi
al G.A.. Occorre infatti aver presente che il Comune, quale
ente esponenziale della comunità, fa valere un interesse
che riguarda tutti i suoi cittadini, e pertanto detto interesse
sussiste anche ove lo stesso abbia partecipato ad una fase
della procedura tantopiù se, successivamente, la procedura
stessa abbia avuto ulteriori rilevanti sviluppi, ai quali
il Comune non abbia affatto partecipato
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4. L’azione popolare delineata dall’articolo
9 del D.L.vo 267/00 comporta tre possibilità per il Comune:
l’inerzia, che comporta il rischio delle spese per il cittadino
in caso di soccombenza; l’adesione, che lo libera da tale
rischio e trasferisce l’azione in capo al suo titolare;
ovvero la volontà espressa di non adesione, cioè sostanzialmente
la dichiarazione di carenza di interesse al ricorso medesimo,
che paralizza l’azione popolare. Integra tale ultima ipotesi,
rendendo pertanto il ricorso inammissibile, il comportamento
del Comune il quale, in due diverse delibere, abbia espressamente
affermato di non avere un “interesse sostanziale” da valere
in giudizio, in quanto trattasi di una chiara manifestazione
di volontà contraria alla proposizione del ricorso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Ric. n. 2313/03
Sent. n. 1728/04
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
terza sezione
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costituito da: Umberto Zuballi - Presidente,
relatore, Mauro Springolo - Consigliere, Riccardo Savoia
- Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2313/03 proposto da
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Carla Cordani, cittadina elettrice
del Comune di San Michele al Tagliamento, la quale agisce
ex articolo 9 del D. Lgs. 267 del 2000, rappresentata e
difesa dall’avvocato Raffaela Rampazzo, con domicilio ex
lege presso la Segreteria del TAR, come da mandato a margine
del ricorso;
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CONTRO
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il MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
in persona del Ministro pro tempore e il MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
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il MINISTERO PER LE INFRASTUTTURE E TRASPORTI,
il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, il MINISTERO
DELLA SANITA', in persona dei Ministri in carica, non
costituiti;
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il GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE
NAZIONALE S.P.A. in persona del legale rappresentante
in carica, non costituitosi;
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la REGIONE DEL VENETO, in persona
del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa
dagli avvocati Romano Morra e Bianca Peagno e domiciliata
presso la sede regionale, in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro
3901;
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il COMUNE DI PORTOGRUARO, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Massimo Carlin, e domiciliato presso il suo studio, in Venezia,
Fondamenta dell’Albero 3856;
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la PROVINCIA DI VENEZIA, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avvocati Adelchi Chinaglia e Sebastiano Tonon e domiciliata
presso la propria sede, in Venezia, San Marco 2662;
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la MIRANT GENERATION PORTOGRUARO S.R.L.
in persona del legale rappresentante in carica - controinteressata
– costituitasi in giudizio e rappresentata e difesa dagli
avvocati Bruno Barel, Vincenzo Pellegrini, Cesare Vento
e Giuseppe Velluto con elezione di domicilio presso lo studio
dell’avvocato Emanuela Rizzi in Venezia, Santa Croce 312/A;
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il COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO,
in persona del Sindaco pro tempore - litisconsorte necessario
– intervenuto ad adiuvandum, e rappresentato e difeso dagli
avvocati Ivone Cacciavillani e Antonio Cimino e domiciliato
ex lege presso la Segreteria del TAR, giusta deliberazione
della Giunta comunale n. 27 del 17 febbraio 2004;
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per l'annullamento
1) del decreto prot. n. 254366 del 15 maggio 2003 del Ministro
delle Attività Produttive che autorizza la Mirant Generation
Portogruaro s.r.l. alla costruzione e all'esercizio di una
centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza
di circa 400 MW e della potenza termica immessa con il combustibile
di circa 700 MW, alimentata con gas naturale, da ubicare
nel Comune di Portogruaro;
2) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio DEC/VIA /7725 del 22/10/2002 di valutazione
favorevole, con prescrizioni, sull'impatto ambientale, del
progetto della centrale termoelettrica a ciclo combinato;
oltre che avverso ogni atto presupposto, in particolare:
3) del decreto 0022061 del 2/5/2002 del Ministero della
Sanità di parere favorevole, con prescrizioni, sulla valutazione
di impatto ambientale;
4) della nota del 17/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti; D.G.R. n. 339 dell'1/3/2002 della Regione del
Veneto di parere favorevole, con prescrizioni, sulla valutazione
di impatto ambientale;
5) del D.C.P. 6/12/2001 della Provincia di Venezia di parere
favorevole, con prescrizioni, sulla valutazione di impatto
ambientale;
6) della deliberazione di C.C. n. 138 del 20/12/2001 del
Comune di Portogruaro di parere favorevole, con prescrizioni,
sulla valutazione di impatto ambientale;
7) della nota 219967 del 27/11/2002 del Ministero delle
Attività Produttive di apertura del procedimento sull'istanza
della Mirant s.r.l. di autorizzazione alla centrale termoelettrica,
e di richiesta di parere agli enti previsti dall'art. 3
comma 2 della D.P.R. n. 53/98 con avviso di convocazione
della conferenza di servizi in caso di mancata comunicazione
dei richiesti pareri;
8) della deliberazione n. 274 del 19/12/2002 di G.M. del
Comune di Portogruaro di parere favorevole per l'autorizzazione,
l'installazione e l'esercizio della centrale termoelettrica;
9) del parere favorevole della Regione Veneto richiamato
nell'impugnato decreto ministeriale autorizzatorio;
10) del parere prot. 1547 del 23/4/2003 del Ministero della
Sanità, favorevole per l'autorizzazione, l'installazione
e l'esercizio della centrale termoelettrica;
11) del parere 2003/06962 del 9/5/2003 del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio favorevole per l'autorizzazione,
l'installazione e l'esercizio della centrale termoelettrica;
12) del parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale S.P.A. richiamato nell'impugnato decreto ministeriale
autorizzatorio; oltre che avverso ogni altro atto connesso
e conseguente.
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Visto il ricorso, notificato il 14 ottobre
2003 e depositato presso la Segreteria il 22 ottobre 2003
con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio:
- dei Ministeri dell’ambiente e delle attività produttive,
depositato il 13 novembre 2003;
- della Regione Veneto, depositato il 9 dicembre 2003;
- della Provincia di Venezia, depositato il 11 novembre
2003;
- del Comune di Portogruaro, depositato il 8 novembre 2003;
- della ditta Mirant Generation Portogruaro srl, depositato
il 29 ottobre 2003;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Comune di San
Michele al Tagliamento, depositato il 22 marzo 2003;
Viste le memorie prodotte;
Visti i primi e i secondi motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 5 maggio 2004 - relatore
il Presidente Umberto Zuballi – gli avvocati Rampazzo per
la ricorrente, Cimino per il Comune di San Michele al Tagliamento,
Bonora per i Ministeri costituiti, Zanlucchi per la Regione,
Tonon per la Provincia, Pellegrini e Velluto per la ditta
Mirant e Carlin per il comune di Portogruaro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente, cittadina ed elettrice del
comune di San Michele al Tagliamento, impugna una serie
di provvedimenti riguardanti la costruzione di una centrale
elettrica nel comune di Portogruaro. Fa presente come il
comune di cui è cittadina, anche se interessato dalla centrale,
non risulta coinvolto nella procedura di approvazione del
relativo progetto. Asserisce poi di agire in giudizio facendo
valere le azioni che spetterebbero al comune.
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In via di diritto deduce i seguenti motivi:
1. violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990,
degli articoli 2, 3 e seguenti del dPR 53 del ’98, difetto
di istruttoria, illogicità, violazione dei principi di corretta
amministrazione, sviamento. Ad avviso della ricorrente tra
i comuni interessati vi è anche il comune di San Michele
al Tagliamento, che aveva quindi pieno titolo per partecipare
al procedimento; non vi è stata alcuna indagine in ordine
ai territori comunali direttamente coinvolti dalla centrale
in questione. Inoltre, anche ai sensi dell’articolo 2 del
dPR 53 del ’98, il comune doveva essere coinvolto nel procedimento
e messo in grado di esprimere il proprio parere a proposito.
Infine, mentre la legge richiede che i pareri debbano intervenire
entro 90 giorni, il Ministero ha assegnato solo quindici
giorni per la formulazione dei pareri medesimi.
2. violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241 del ’90
e del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988 contenente le norme tecniche per la redazione
degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge
349 del 1986, adottate i sensi dell’articolo 3 del decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 1988.
Non è stata assicurata la partecipazione del comune nemmeno
alla valutazione dell’impatto ambientale.
3. illogicità manifesta e perplessità, difetto di presupposto.
La valutazione di impatto ambientale, per quanto riguarda
lo scarico delle acque, si limita a un’affermazione del
tutto generica, mentre le indagini geofisiche devono essere
effettuate prima della redazione del progetto.
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Con appositi motivi aggiunti regolarmente
notificati, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
violazione dell’articolo 8 della legge 109 del ’94 e del
dPR n. 34 del 2000, violazione dei principi di buona amministrazione,
difetto di presupposto e di istruttoria.
Il ministero delle attività produttive ha autorizzato una
società non attiva con un capitale sociale minimo, mentre
il soggetto risulta privo della qualificazione prevista
dall’articolo 8 sopra citato; comunque non è stata condotta
alcuna istruttoria in ordine all’esistenza dei requisiti
organizzativi e di capacità tecnica e finanziaria necessari
per l’esecuzione di un lavoro complesso. L’articolo 18 del
d.p.r. n. 34 del 2000 e elenca i requisiti occorrenti alla
qualificazione, nessuno posseduto dalla ditta a cui è stato
affidato il lavoro.
Resistono in giudizio il ministero delle attività produttive
e il ministero dell’ambiente, eccependo la tardività del
ricorso in quanto il decreto di valutazione di impatto ambientale
è un atto immediatamente lesivo e va tempestivamente impugnato
entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale, avvenuta in data 21 novembre del
2002.
Contestano anche nel merito le censure concludendo in conformità.
Quanto ai motivi aggiunti l’avvocatura dello Stato osserva
che essi sono inammissibili, perché proposti in data successiva
a quella di presentazione del ricorso senza nessuna giustificazione
al riguardo.
Resiste in giudizio anche la regione del Veneto, la quale
ritiene inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione
e carenza di interesse; infatti la figura del sostituto
processuale scatta solo nell’ipotesi di inerzia da parte
del comune, che nel caso non vi è stata in quanto il comune
di San Michele al Tagliamento ha partecipato all’udienza
pubblica relativa alla valutazione dell’impatto ambientale
e ha anche chiesto che venissero apportate delle modifiche
all’impianto, modifiche poi recepite nel progetto approvato.
Il comune poi con due successive deliberazioni la n. 263
e la n. 271 del 2003 ha dichiarato di non avere alcun interesse
al ricorso.
La regione eccepisce poi la tardività dei ricorso medesimo,
in quanto la valutazione di impatto ambientale doveva essere
impugnata tempestivamente. Nel merito contesta le censure
di cui al ricorso.
Resiste in giudizio anche la provincia di Venezia, la quale
eccepisce anch’essa l’inammissibilità del ricorso proposto
avverso il decreto di valutazione di impatto ambientale
che è stato pubblicato tramite avviso nella gazzetta ufficiale.
Contesta anche nel merito i singoli motivi proposti. Osserva
in particolare come il comune di San Michele abbia partecipato
al procedimento.
Resiste in giudizio anche il comune di Portogruaro che eccepisce
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione
e di interesse; innanzitutto il comune di San Michele al
Tagliamento non potrebbe essere considerato comune interessato
alle procedure; in secondo luogo il comune è stato comunque
posto nelle condizioni di prendere parte alla valutazione
di impatto ambientale e ha concretamente partecipato al
relativo procedimento esprimendo il proprio parere; il comune
medesimo peraltro ha dichiarato due volte di non voler aderire
al ricorso.
È intervenuto ad adiuvandum il comune di San Michele al
Tagliamento, il quale sostiene le ragioni della ricorrente
condividendone anche le conclusioni. A seguito dell’intervento
ad adiuvandum del comune di San Michele, il comune di Portogruaro
sostiene che esso sarebbe inammissibile in quanto sopravvenuto
ad una chiara manifestazione di volontà del comune medesimo
di accettare i provvedimenti gravati. Eccepisce poi la tardività
della produzione documentale effettuata dal comune in quanto
l’intervento ha luogo nello stato in cui si trova la controversia.
Resiste in giudizio la ditta controinteressata, la quale
ricostruisce la vicenda ed eccepisce l’inammissibilità del
ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse.
Infatti l’azione è prevista dalla legge in caso di inerzia
dell’ente interessato, non nel caso in cui esso abbia partecipato
al procedimento o abbia deciso di non agire in giudizio.
Eccepisce altresì l’inammissibilità nel caso della stessa
azione popolare, in quanto per la tutela dell’ambiente è
consentita un’altra forma di tutela costituita dalla speciale
legittimazione processuale riconosciuta ad alcuni enti dall’articolo
13 della legge 349 del 1986. Inoltre l’interesse a ricorrere
non potrebbe prescindere da una puntuale verifica della
lesione concreta e immediata che deriva alla posizione giuridica
della ricorrente.
Eccepisce poi la tardività del ricorso riguardo alla valutazione
di impatto ambientale di cui è stata data notizia sulla
Gazzetta ufficiale; contesta anche nel merito il ricorso
medesimo, concludendo per il suo rigetto. La ricorrente,
in successiva memoria, così come il comune di San Michele
al Tagliamento, replicano alle eccezioni avversarie ribadendo
le proprie conclusioni.
A seguito del deposito da parte del Ministero delle attività
produttive di una relazione descrittiva denominata “Progetto
centrale a ciclo combinato 400 MW” la ricorrente ha depositato
ulteriori motivi aggiunti, con cui deduce la violazione
dell’articolo 6 della legge 349 del 1986, del DPCM 10 agosto
1988 n. 377, del DPCM 27 dicembre 1988 e del D Lgs 334 del
1999, la violazione dei principi di corretta e diligente
amministrazione, carenza di istruttoria, sviamento, illogicità
manifesta e difetto di motivazione.
Con apposite note di udienza la ditta Mirant eccepisce l’irricevibilità
dei secondi motivi aggiunti e la loro infondatezza.
Con successiva memoria la ricorrente chiede l’estromissione
del Comune di Portogruaro, che medio tempore ha approvato
un ordine del giorno (di data 5 aprile 2004) a suo avviso
incompatibile con la permanenza dell’interesse a resistere.
Anche il Comune di San Michele ha replicato alle eccezioni
avversarie e ribadito le proprie conclusioni.
Infine lo stesso Comune ha per ragioni tuzioristiche rinotificato
i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente.
Nel corso della pubblica udienza, tutte le parti hanno dichiarato
di rinunciare ad eventuali termini a difesa, anche in relazione
al deposito di motivi aggiunti da parte del Comune di San
Michele al Tagliamento. L’avvocato della ricorrente ha poi
insistito sui primi motivi aggiunti, rilevando in particolare
come la stessa struttura della ditta controinteressata la
renderebbe inidonea, sulla base dei principi anche costituzionali
applicabili alla fattispecie.
I patroni della Provincia e della ditta Mirant hanno insistito
sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza
di un requisito dell’azione, in relazione alla volontà espressa
dal Comune di San Michele al Tagliamento di non aderire
al ricorso medesimo.
Sul punto la ricorrente replica che l’azione popolare potrebbe
a suo avviso espletarsi anche in contrasto con la posizione
del comune.
Infine, dopo ampia discussione svoltasi su tutte le questioni
rilevanti nella causa, essa è stata introitata per la decisione.
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DIRITTO
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1. Va in via preliminare esaminata l’eccezione
della ricorrente con cui ella chiede l’estromissione dal
ricorso del Comune di Portogruaro, in quanto un ordine del
giorno approvato dal medesimo Comune, impegnandolo a bloccare
di fatto i lavori della centrale elettrica, renderebbe palese
la sopravvenuta carenza di interesse dello stesso a resistere.
L’eccezione non può trovare accoglimento; innanzi tutto
essa è stata proposta dalla sola ricorrente laddove, dopo
l’intervento adesivo del Comune di San Michele al Tagliamento,
è quest’ultimo ad essere divenuto il dominus del ricorso,
per cui avrebbe dovuto almeno aderirvi.
Inoltre, tra gli atti impugnati figurano (numeri 6 e 8 dell’elenco
in epigrafe) due provvedimenti del Comune di Portogruaro,
che non risultano affatto abrogati dal Comune medesimo.
L’ordine del giorno invero costituisce un atto politico,
che non influisce sull’esistenza dei precedenti provvedimenti
amministrativi. L’eccezione risulta poi paradossale, in
quanto se il Comune di Portogruaro non avesse più interesse
a resistere al ricorso in virtù di una sopravvenuta modifica
sostanziale della sua posizione rispetto alla realizzazione
della centrale, avendo deciso di fermarne la realizzazione,
allora lo stesso interesse del Comune di San Michele al
Tagliamento – di cui la ricorrente risulta portatrice –
risulterebbe vanificato, estrinsecandosi unicamente nei
pericoli ambientali derivanti dalla realizzazione della
centrale stessa e venendo quindi meno con la sua mancata
costruzione.
Per tutte le su indicate ragioni l’eccezione va disattesa,
rimanendo il Comune di Portogruaro unico a liberamente decidere
se continuare a resistere o meno al presente giudizio, come
ha fatto difendendosi anche in pubblica udienza.
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2. La ricorrente agisce in giudizio sulla
base dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 267 del
2000, secondo cui “ciascun elettore può far valere in giudizio
le azioni e i ricorsi che spettano al comune”. L’articolo
prevede altresì che il giudice ordini - se necessario -
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune
e che, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di
chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente
costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall'elettore. Si tratta, come noto, di un’azione popolare
di tipo eccezionale nel sistema, da considerarsi suppletiva
o sostitutiva e che presuppone quindi l’inerzia del comune,
il quale rimane pur sempre titolare dell’azione (giurisprudenza
costante; tra le tante, Consiglio di Stato, sezione V, n.
2889 del 2001).
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3. Nel caso peraltro il comune di San Michele
al Tagliamento, parte necessaria nel ricorso introduttivo,
è intervenuto con un ricorso che egli stesso qualifica “ad
adiuvandum”.
Ritiene peraltro questo Collegio che non sia ammissibile
un intervento ad adiuvandum da parte di un soggetto parte
necessaria in un ricorso, oltre che titolare degli interessi
tutelati con il ricorso medesimo, quale nel caso il Comune
di San Michele al Tagliamento. Pertanto tale intervento
ad adiuvandum va considerato come atto di adesione o rectius
di assunzione in proprio al ricorso medesimo, con una conversione
resa possibile dalla sussistenza dei requisiti formali e
sostanziali, in quanto il Comune ha notificato il ricorso
cosiddetto ad adiuvandum a tutte le parti e ha aderito a
tutte le censure proposte dalla signora Carla Cordani nel
ricorso introduttivo.
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4. Va per completezza aggiunto come l’azione
popolare, esperita sulla base dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, possa anche riguardare la difesa
degli interessi generali della collettività, quali quelli
ambientali e di tutela della salute, di cui il comune risulta
l’ente esponenziale. In sostanza, dalla norma citata non
è dato evincere alcuna limitazione rispetto al tipo di azione
esercitabile dal cittadino elettore in nome e per conto
– cioè in sostituzione - del comune, il quale peraltro rimane
pur sempre e in ogni momento il titolare dell’azione.
Tale ultimo elemento rileva ovviamente non tanto nel caso
di inerzia del comune, quanto nella diversa ipotesi di sua
partecipazione al procedimento sfociato nell’atto impugnato
ovvero in ogni caso in cui il comune medesimo abbia espresso
la sua volontà riguardo alla controversia.
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5. Va a questo punto esaminata la questione
– sollevata con le eccezioni indicate in narrativa - dell’ammissibilità
del ricorso in presenza di una partecipazione del comune,
in nome e per conto del quale viene proposta l’azione, ad
almeno una parte della procedura.
Risulta invero pacifico in causa che il comune di San Michele
al Tagliamento, su invito del comune di Portogruaro, in
data 19 ottobre del 2001 ha partecipato ad una riunione
quale comune appartenente al comprensorio di Portogruaro,
formulando tra l’altro alcune osservazioni relative all’interramento
dell’elettrodotto, poi accolte nel progetto.
Il problema giuridico riguarda una possibile acquiescenza
del comune rispetto ai provvedimenti impugnati.
Ad avviso di questo collegio, la partecipazione ad una sola
fase della procedura, riguardante uno dei due provvedimenti
impugnati, quello relativo alla valutazione di impatto ambientale,
non implica di per sé acquiescenza ai due provvedimenti.
Occorre infatti aver presente che il comune fa valere nel
caso un interesse che riguarda tutti i suoi cittadini, sostanzialmente
quale ente esponenziale della comunità, per cui tale interesse
sussiste anche ove il comune abbia partecipato ad una fase
della procedura.
Inoltre, come emerge dalla documentazione versata in atti,
successivamente alla citata riunione la procedura ha avuto
ulteriori rilevanti sviluppi, ai quali il Comune di San
Michele non ha partecipato affatto.
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6. Di ben maggior rilievo giuridico risulta
invece la questione della portata delle due deliberazioni
della giunta comunale n. 263 del 16 ottobre del 2003 e n.
271 del 28 ottobre del 2003, la seconda integrativa della
precedente. Con tali delibere il comune di San Michele al
Tagliamento, cui il ricorso era stato notificato in data
14 ottobre 2003, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda
e aver fatto presente di aver partecipato alla riunione
pubblica del 12 novembre del 2001 e di aver successivamente
ottenuto una modifica del progetto in relazione al tracciato
della linea elettrica tramite il suo interramento, fa riferimento
a un parere di un legale appositamente interpellato sulla
base del quale il comune medesimo non doveva essere coinvolto
nella procedura di valutazione di impatto ambientale, in
quanto come comune “territorialmente interessato” si doveva
intendere esclusivamente il comune dove era ubicato l’impianto.
Nel dispositivo della prima delibera si afferma poi la volontà
del Comune di non aderire al ricorso proposto dalla cittadina
elettrice e di non costituirsi in giudizio.
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7. Con la successiva delibera del 28 ottobre
del 2003, la Giunta comunale, dopo aver richiamato e ribadito
l’intero contenuto della precedente deliberazione n. 263,
e dopo aver dato nuovamente atto dell’interramento dell’elettrodotto
oggetto di una espressa osservazione da parte del comune
stesso, dichiara “di non avere un interesse sostanziale
da tutelare nel giudizio” instaurato dalla cittadina elettrice.
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8. Orbene, ad avviso di questo collegio,
occorre esattamente qualificare la natura delle due delibere
citate, da esaminarsi congiuntamente. Va innanzitutto ribadito
come il ricorso proposto sulla base dell’articolo 9 del
decreto legislativo 267 del 2000, trattandosi di azione
sostitutiva di un’azione spettante principaliter al comune,
presuppone come condizione necessaria che il comune stesso
non abbia rinunciato ad adire al giudice, dismettendo la
relativa facoltà. Nel caso in esame, se - come sopra evidenziato
- la partecipazione del comune ad una fase della procedura
di uno dei due atti fondamentali impugnati non può costituire
acquiescenza, tuttavia le due citate delibere 263 e 271,
esprimono senza ombra di dubbio la volontà del comune di
non ricorrere avverso gli atti gravati e di non aderire
al ricorso già proposto.
Si tratta quindi di un qualcosa di più di una semplice non
adesione, ma di una dichiarazione di carenza di interesse
all’impugnazione degli atti già impugnati dalla cittadina
elettrice. Inoltre, il comune afferma, in particolare nella
seconda delle delibere, integrativa della precedente, di
non avere un “interesse sostanziale” da tutelare nel giudizio.
In sostanza, il vero titolare dell’interesse al ricorso,
il Comune, lo valuta espressamente per dichiararlo inesistente;
si tratta di un’affermazione e di una decisione che rendono
il ricorso medesimo inammissibile, in quanto il titolare
dell’azione, il comune, cui si è solamente sostituita la
cittadina, con una sua espressione di volontà dichiara di
non avere alcun interesse al ricorso medesimo.
Non si può condividere quindi la posizione della ricorrente,
espressa nelle memorie difensive e altresì nel corso della
pubblica udienza, secondo cui l’azione popolare potrebbe
esperirsi anche in una sorte di opposizione rispetto al
Comune.
L’ipotesi in cui risulta ammissibile l’azione popolare è
quella di inerzia del Comune, ma non già di una sua volontà
espressa contraria alla stessa proposizione del ricorso.
Altrimenti opinando, la cittadina elettrice si verrebbe
a sostituire alla espressa volontà di un ente elettivo rappresentativo
della volontà dei cittadini, quale il Comune, con un evidente
vulnus del principio democratico rappresentativo quale sancito
dalla Costituzione repubblicana.
In sostanza l’azione popolare come delineata dall’articolo
9 del decreto legislativo 267 del 2000 comporta tre possibilità
per il Comune, cui il ricorso va notificato o a cura del
cittadino ricorrente o a cura del giudice: l’inerzia, che
comporta il rischio delle spese per il cittadino in caso
di soccombenza, l’adesione, che lo libera da tale rischio
e trasferisce l’azione in capo al suo titolare, ovvero la
volontà espressa di non adesione, cioè sostanzialmente la
dichiarazione di carenza di interesse al ricorso medesimo,
che paralizza l’azione popolare.
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9. Nel caso in esame, il comune avrebbe ben
potuto ignorare il ricorso senza aderirvi, con ciò lasciando
alla cittadina elettrice il potere di agire il suo nome
e lasciandosi altresì aperta la possibilità di aderire al
ricorso medesimo in un secondo momento. Ma allorché, esaminata
la questione, anche dal punto di vista giuridico, il comune
affermi di non avere alcun interesse da tutelare, non rinuncia
semplicemente a un intervento adesivo, ma dichiara espressamente
di non possedere alcun interesse sostanziale, il che equivale
ad affermare che i provvedimenti impugnati non contrastano
con gli interessi del comune medesimo.
A questo punto il ricorso introduttivo diventa – già al
momento del suo deposito, cioè all’inizio dell’incardinamento
presso l’organo giurisdizionale - privo di un requisito
indispensabile, dell’interesse cioè ad agire in capo all’ente
in nome e per conto di cui il ricorso stesso è stato introdotto,
non potendovi esservi nell’azione popolare alcun interesse
proprio della ricorrente.
In altri termini, il soggetto giuridico in nome e per conto
del quale viene proposta l’azione popolare, una volta che
dichiari espressamente di non avere interesse al ricorso,
fa venir meno il requisito dell’interesse ovvero un presupposto
dell’azione e quindi anche la legittimazione della cittadina
ricorrente, per cui risulta caducata ogni sua potestà sostitutiva
e suppletiva. 10. Ad avviso di questo Collegio, si tratta
di una regola generale applicabile ad ogni ipotesi di sostituzione
di un soggetto giuridico ad un altro: qualora infatti il
sostituito subentri con la sua volontà - legittimamente
espressa - al sostituente, ogni potestà di quest’ultimo
deve necessariamente cedere di fronte alla volontà espressa
dal titolare.
La stessa norma di principio contenuta nell’articolo 24
della costituzione, secondo cui tutti, e quindi anche gli
enti pubblici, possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi, implica necessariamente che
i titolari del potere d’azione, essendo portatori degli
interessi tutelati dall’ordinamento, hanno il diritto, garantito
costituzionalmente, anche di non sottoporre a giudizio i
provvedimenti che ritengono non lesivi di posizioni soggettive
ad essi spettanti e altresì di rinunciare a proporre alcuna
azione.
Occorre appena aggiungere come un’interpretazione diversa
della normativa renderebbe la cosiddetta azione popolare
(che come visto costituisce comunque un’eccezione nel nostro
sistema e la cui disciplina va quindi interpretata in senso
restrittivo delle potestà del sostituto e correlativamente
ampliativo delle potestà del Comune sustituito) non più
semplicemente sostitutiva e suppletiva, ma un elemento in
grado addirittura di opporsi alla volontà dell’ente pubblico,
nel caso il comune, espressa dagli organi democraticamente
eletti, il che ovviamente contrasterebbe con la ratio della
normativa sull’azione popolare, oltre che con il dettato
costituzionale.
Il paradosso giuridico sarebbe poi nel caso in esame eclatante,
in quanto si controverte non già di un puntuale e specifico
interesse comunale (a cui probabilmente aveva pensato il
legislatore approvando la norma de qua), ma di un interesse
generale della collettività alla tutela della salute e all’ambiente,
interesse di cui si fa portatore il Comune quale ente esponenziale
della collettività stessa.
Peraltro, l’ente comunale si può qualificare come esponenziale
dei consociati proprio in virtù della rappresentanza popolare
ottenuta tramite un mandato elettivo; per cui un ricorso
proposto da un cittadino elettore in nome di un interesse
del Comune quale ente esponenziale prevarrebbe sulla volontà
espressa dal Comune medesimo tramite il suo organo direttamente
esponenziale della volontà dei cittadini. Si tratterebbe
di una contraddizione logica oltre che giuridica.
In sostanza, si verificherebbe una lesione del principio
di rappresentanza democratica tramite elezioni sancito a
livello costituzionale, in quanto, in ultima analisi, la
volontà di un solo cittadino elettore prevarrebbe (e prevaricherebbe)
su quella della maggioranza degli elettori.
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11. A questo punto rimane da esaminare la
deliberazione della giunta comunale di San Michele al Tagliamento
n. 27 del 17 febbraio 2004, la quale, richiamate le vicende
e anche le due precedenti delibere, dato atto di alcune
preoccupazioni manifestate da molti consiglieri comunali,
e dell’allarme sociale in relazione ad eventuali pericoli
per la sicurezza e la salute dei cittadini derivanti dalla
centrale in progetto, decide di revocare le precedenti deliberazioni
263 e 271 del 2003 e di costituirsi in giudizio in appoggio
al ricorso proposto dalla ricorrente.
Orbene, ad avviso di questo Collegio, tale delibera non
può modificare gli effetti sulla procedibilità del ricorso
introduttivo già prodotti dalle due precedenti delibere,
che hanno fatto venir meno dal momento della loro esecutività
gli stessi requisiti sostanziali dell’azione popolare. In
altri termini, con la delibera del 17 febbraio del 2004,
il comune ha inteso intervenire in appoggio a un ricorso
che già risultava privo dei requisiti fondamentali, in virtù
proprio delle due precedenti deliberazioni del comune medesimo.
Non si tratta quindi di modificare un’inerzia comunale per
trasformarla invece in adesione, alla luce di fatti nuovi
o di una diversa sensibilità da parte del comune, ma di
intervenire su due delibere a suo tempo pienamente efficaci,
le quali avevano, con la dichiarazione di mancanza di interesse
sostanziale del comune medesimo, fatto venire meno uno dei
presupposti dell’azione di cui al ricorso introduttivo.
Va a tale riguardo rammentato che già al momento del deposito
del ricorso, ancorché successivamente alla sua notifica
al Comune di San Michele al Tagliamento, quest’ultimo –
quale unico titolare dell’azione - aveva formalmente espresso
la sua carenza di interesse a coltivare il ricorso medesimo.
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12. Le ripetute delibere 263 e 271 risultano
pertanto espressione di un fenomeno giuridico analogo all’acquiescenza
e costituiscono un elemento espressivo della volontà comunale
(la prima delibera risulta successiva alla notifica del
ricorso, anche se non al suo deposito), il quale, proprio
in quanto proveniente dall’ente nel cui interesse è stata
proposta l’azione popolare, ha fatto venir meno uno dei
requisiti fondamentali e indispensabili per la proposizione
e la coltivazione del ricorso medesimo.
A ben vedere, si tratta di un elemento sotto un aspetto
affine all’acquiescenza, in quanto, una volta verificata
la mancanza di interesse al ricorso, gli effetti divengono
permanenti, ma altresì sotto altro aspetto diverso, in quanto
si è in presenza non già di una mera inerzia seguita alla
piena conoscenza dell’atto (elementi necessari e sufficienti
a concretare l’acquiescenza), ma di una conoscenza piena
accompagnata ad una espressa volontà di non agire per dichiarata
mancanza di interesse al ricorso e quindi in presenza di
una sostanziale condivisione degli atti gravati.
Pertanto, le vicende successive alle dichiarazioni espresse
di mancanza di interesse sostanziale al ricorso non possono
modificare la situazione giuridica, in quanto – secondo
i noti principi in materia - la revoca delle due delibere,
decisa - si noti - solo per ragioni di sopravvenuta opportunità,
non può avere effetto retroattivo, ma opera ex nunc, risultando
quindi inefficace rispetto ad un ricorso divenuto improcedibile
o meglio risultante già inammissibile fin dal suo deposito.
Non sarebbe poi possibile convertire l’intervento del comune
in un nuovo ricorso, sia perché il comune non esprime altro
che la volontà di appoggiare il ricorso esistente (addirittura
erroneamente qualificando l’intervento come ad adiuvandum),
sia in quanto esso risulterebbe palesemente tardivo rispetto
agli atti impugnati, conosciuti dal comune almeno dalla
data di notifica del ricorso della cittadina elettrice.
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13. In conclusione, per tutte le considerazioni
su esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, laddove
le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte
le parti in causa, anche nella considerazione che, non trattandosi
di vera e propria soccombenza, non risulta necessario porre
le spese a carico di chi ha proposto il ricorso, come stabilito
dall’articolo 9, comma secondo, del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, terza sezione, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa,
lo dichiara inammissibile,
come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio,
il 5 maggio 2004.
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SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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