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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 10 giugno 2004 n. 5534
Pres. Corsaro, Est. Santoleri
Società Silo S.r.l. (Avv. P. Stella Richter) c/ Società Sviluppo Italia S.p.a. (Avv.ti A. Greco e A. Sambiagio)


Provvedimento amministrativo - Annullamento e revoca – Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile – Giurisdizione – È dell’AGO – Fattispecie

Quando si controverta in tema di annullamento o di revoca di un’agevolazione per l’imprenditoria giovanile per contrasto originario con il pubblico interesse sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre in caso di controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti ma non erogati, o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del beneficiario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. R.G. 4314/03

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter -

 

composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro, Presidente; Dott. Umberto Realfonzo, Consigliere; Dott. Stefania Santoleri, Consigliere relatore,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 4314/03, proposto

 

dalla società SILO S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 11.

 

contro

 

la SOCIETA’ SVILUPPO ITALIA S.p.a. (incorporante della I.G. S.p.a. per atto di fusione a rogito Notaio Paolo Castellini di Roma Rep. N. 59636) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Greco e Alessio Sambiagio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Piemonte n. 39.

 

per l'annullamento
della delibera 17/12/02, comunicata con nota 27/2/03 spedita il 4 marzo successivo, con la quale l’Amministratore delegato ha revocato le agevolazioni a suo tempo riconosciute alla ricorrente, dando incarico alla struttura di “procedere al recupero coattivo del credito, con il disimpegno delle somme resesi disponibili”, nonché di ogni altro atto comunque connesso o presupposto.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Sara Piccoli su delega dell’Avv. Paolo Stella Richter per la parte ricorrente e l’Avv. Alessio Sambiagio per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

 

La ricorrente è stata ammessa alle agevolazioni previste dal D.L. 30/12/85 n. 786, convertito con legge 28/2/86 n. 44, ai fini della realizzazione di un progetto di stabilimento per la selezione, lavorazione, calibratura e surgelazione di prodotti ortofrutticoli.
Con il provvedimento impugnato, la società Sviluppo Italia S.p.a. ha disposto la revoca delle agevolazioni per il mancato tempestivo completamento dei lavori. Avverso detto provvedimento la ricorrente deduce il seguente articolato motivo di gravame:

 

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assoluta carenza di istruttoria, inadeguata motivazione, violazione dei principi generali in materia di decadenza.
Sostiene la ricorrente che il mancato completamento dei lavori sarebbe derivato da impedimenti indipendenti dalla sua volontà, dei quali sarebbe stata edotta la società Sviluppo Italia S.p.a.
Durante i lavori, infatti, sarebbe stata scoperta del tutto accidentalmente una condotta d’acqua di proprietà del Consorzio degli Acquedotti degli Aurunci. Detta interferenza avrebbe bloccato i lavori fino al momento dello spostamento della condotta, avvenuto soltanto con il collaudo dell’opera effettuato nell’ottobre 2002.
Un secondo impedimento sarebbe derivato dal blocco dei lavori di sistemazione del livello del terreno, di realizzazione del muro di cinta, e dello scavo per le condutture elettriche imposto dal Comune per la rettifica del tracciato della Via Pantanelle, ove è localizzato il nuovo stabilimento, e ciò fino all’approvazione da parte del Comune di Fondi del nuovo progetto intervenuta con delibera 10/7/02 n. 91.
Il progetto avrebbe subito un’ulteriore modifica a causa della scoperta di una servitù a favore del Consorzio di Bonifica della piana di Fondi e di Monte San Biagio.
Inoltre, problemi sarebbero sorti anche con le ditte appaltatrici dei lavori, tanto che la ricorrente avrebbe dovuto stipulare un nuovo contratto di appalto con altra ditta.
Sebbene tutti questi fatti impeditivi sarebbero stati rappresentati alla Società Sviluppo Italia S.p.a., l’ente non ne avrebbe tenuto conto, pur non potendo dichiararsi una decadenza qualora l’adempimento sia risultato impossibile per factum principis o comunque non sia imputabile all’interessato. Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio la società intimata che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha comunque chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memoria e documenti insistendo nelle loro tesi difensive.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2004, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 570/04; 3672/2003; Cons. Stato, sez. IV. 11.4.2002, n. 1989; Cass. SS.UU. 20.4.2003 n. 5617; Cass. SS.UU. 13.4.2003, n. 5991; ecc.), il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell’autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità, ovvero di revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere.
Ne deriva che quando si controverta in tema di atti di annullamento o di revoca per contrasto originario con il pubblico interesse sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre in caso di controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dallo stesso provvedimento di attribuzione del beneficio (e quindi in generale dalla disciplina regolatrice del rapporto), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. 25/5/99 n. 288; Cons. Stato Sez. V 27/3/00 n. 1765; Cass. SS.UU. 5/9/97 n. 8585; 10/5/01 n. 183; 23/2/01 n. 66; ecc.).
Da questo deriva che, nell’ipotesi (come in specie) in cui si controverta della legittimità della “revoca” del contributo già concesso – disposta per il mancato rispetto degli obblighi indicati nel provvedimento di concessione da parte del beneficiario (mancato completamento delle opere e mancata presentazione della documentazione richiesta relativa alle quietanze rilasciate dai fornitori in riferimento al primo SAL nei termini indicati nella concessione) - , ovvero della ripetizione degli importi erogati, la competenza è del giudice ordinario, dovendosi riconoscere al privato una situazione di diritto soggettivo a fronte della mancata erogazione di quanto allo stesso spetta in conseguenza di un provvedimento di attribuzione.
Ne consegue la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla difesa della Società Sviluppo Italia S.p.a., e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter- dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2004.

 

Francesco Corsaro PRESIDENTE
Stefania Santoleri ESTENSORE



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