| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 10 giugno 2004
n. 5534
Pres. Corsaro, Est. Santoleri
Società Silo S.r.l. (Avv. P. Stella Richter) c/ Società
Sviluppo Italia S.p.a. (Avv.ti A. Greco e A. Sambiagio)
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Provvedimento amministrativo - Annullamento
e revoca – Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile –
Giurisdizione – È dell’AGO – Fattispecie
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Quando si controverta in tema di annullamento
o di revoca di un’agevolazione per l’imprenditoria giovanile
per contrasto originario con il pubblico interesse sussiste
la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre in caso
di controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti
ma non erogati, o per contrastare l’Amministrazione che,
servendosi degli istituti della revoca, della decadenza
o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la
sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del
beneficiario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. R.G. 4314/03
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
- Sezione Terza Ter -
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composto dai signori magistrati: Dott. Francesco
Corsaro, Presidente; Dott. Umberto Realfonzo, Consigliere;
Dott. Stefania Santoleri, Consigliere relatore,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4314/03, proposto
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dalla società SILO S.r.l. in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal
Prof. Avv. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 11.
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contro
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la SOCIETA’ SVILUPPO ITALIA S.p.a.
(incorporante della I.G. S.p.a. per atto di fusione a rogito
Notaio Paolo Castellini di Roma Rep. N. 59636) in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Antonio Greco e Alessio Sambiagio ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Piemonte
n. 39.
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per l'annullamento
della delibera 17/12/02, comunicata con nota 27/2/03 spedita
il 4 marzo successivo, con la quale l’Amministratore delegato
ha revocato le agevolazioni a suo tempo riconosciute alla
ricorrente, dando incarico alla struttura di “procedere
al recupero coattivo del credito, con il disimpegno delle
somme resesi disponibili”, nonché di ogni altro atto comunque
connesso o presupposto.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 la Dott.ssa
Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Sara Piccoli
su delega dell’Avv. Paolo Stella Richter per la parte ricorrente
e l’Avv. Alessio Sambiagio per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
ESPOSIZIONE IN FATTO
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La ricorrente è stata ammessa alle agevolazioni
previste dal D.L. 30/12/85 n. 786, convertito con legge
28/2/86 n. 44, ai fini della realizzazione di un progetto
di stabilimento per la selezione, lavorazione, calibratura
e surgelazione di prodotti ortofrutticoli.
Con il provvedimento impugnato, la società Sviluppo Italia
S.p.a. ha disposto la revoca delle agevolazioni per il mancato
tempestivo completamento dei lavori. Avverso detto provvedimento
la ricorrente deduce il seguente articolato motivo di gravame:
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Eccesso di potere per travisamento dei fatti,
assoluta carenza di istruttoria, inadeguata motivazione,
violazione dei principi generali in materia di decadenza.
Sostiene la ricorrente che il mancato completamento dei
lavori sarebbe derivato da impedimenti indipendenti dalla
sua volontà, dei quali sarebbe stata edotta la società Sviluppo
Italia S.p.a.
Durante i lavori, infatti, sarebbe stata scoperta del tutto
accidentalmente una condotta d’acqua di proprietà del Consorzio
degli Acquedotti degli Aurunci. Detta interferenza avrebbe
bloccato i lavori fino al momento dello spostamento della
condotta, avvenuto soltanto con il collaudo dell’opera effettuato
nell’ottobre 2002.
Un secondo impedimento sarebbe derivato dal blocco dei lavori
di sistemazione del livello del terreno, di realizzazione
del muro di cinta, e dello scavo per le condutture elettriche
imposto dal Comune per la rettifica del tracciato della
Via Pantanelle, ove è localizzato il nuovo stabilimento,
e ciò fino all’approvazione da parte del Comune di Fondi
del nuovo progetto intervenuta con delibera 10/7/02 n. 91.
Il progetto avrebbe subito un’ulteriore modifica a causa
della scoperta di una servitù a favore del Consorzio di
Bonifica della piana di Fondi e di Monte San Biagio.
Inoltre, problemi sarebbero sorti anche con le ditte appaltatrici
dei lavori, tanto che la ricorrente avrebbe dovuto stipulare
un nuovo contratto di appalto con altra ditta.
Sebbene tutti questi fatti impeditivi sarebbero stati rappresentati
alla Società Sviluppo Italia S.p.a., l’ente non ne avrebbe
tenuto conto, pur non potendo dichiararsi una decadenza
qualora l’adempimento sia risultato impossibile per factum
principis o comunque non sia imputabile all’interessato.
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio la società intimata che ha eccepito
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo e ha comunque chiesto il rigetto del ricorso
per infondatezza.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno
presentato memoria e documenti insistendo nelle loro tesi
difensive.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2004, su concorde richiesta
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente ritiene il Collegio di dover
esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata
da parte resistente.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 570/04; 3672/2003;
Cons. Stato, sez. IV. 11.4.2002, n. 1989; Cass. SS.UU. 20.4.2003
n. 5617; Cass. SS.UU. 13.4.2003, n. 5991; ecc.), il destinatario
di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti
dell’autorità concedente una posizione tanto di interesse
legittimo (rispetto al potere dell’amministrazione di annullare
i procedimenti concessori per vizi di legittimità, ovvero
di revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico),
quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta
erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento
e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere.
Ne deriva che quando si controverta in tema di atti di annullamento
o di revoca per contrasto originario con il pubblico interesse
sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre
in caso di controversie instaurate o per ottenere gli importi
dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare
l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca,
della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento
o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento,
da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla
legge o dallo stesso provvedimento di attribuzione del beneficio
(e quindi in generale dalla disciplina regolatrice del rapporto),
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU.
25/5/99 n. 288; Cons. Stato Sez. V 27/3/00 n. 1765; Cass.
SS.UU. 5/9/97 n. 8585; 10/5/01 n. 183; 23/2/01 n. 66; ecc.).
Da questo deriva che, nell’ipotesi (come in specie) in cui
si controverta della legittimità della “revoca” del contributo
già concesso – disposta per il mancato rispetto degli obblighi
indicati nel provvedimento di concessione da parte del beneficiario
(mancato completamento delle opere e mancata presentazione
della documentazione richiesta relativa alle quietanze rilasciate
dai fornitori in riferimento al primo SAL nei termini indicati
nella concessione) - , ovvero della ripetizione degli importi
erogati, la competenza è del giudice ordinario, dovendosi
riconoscere al privato una situazione di diritto soggettivo
a fronte della mancata erogazione di quanto allo stesso
spetta in conseguenza di un provvedimento di attribuzione.
Ne consegue la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla
difesa della Società Sviluppo Italia S.p.a., e la conseguente
declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto
di giurisdizione.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per
disporne la compensazione tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio- Sezione Terza Ter- dichiara inammissibile il ricorso
in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 4 marzo 2004.
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Francesco Corsaro PRESIDENTE
Stefania Santoleri ESTENSORE
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