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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 11 giugno 2004 n. 473
Alberto Novarese – Presidente (f.f.), Gabriele Nunziata – Estensore
Maurilli (avv. A.M.G. Iaria) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Commissione per l’esame di avvocato presso la corte di appello di Reggio Calabria (Avv. Stato)


Concorsi pubblici – Prove del concorso – Valutazione – Criterio solo numerico – Motivazione – Insufficienza – Valutazioni della Commissione esaminatrice – Ragioni sottese – Esternazione in forma sintentica – Necessità

Nei concorsi pubblici, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione di esame, rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

 

composto dai Magistrati: ALBERTO NOVARESE Presidente f. f.; DANIELE BURZICHELLI Primo Referendario; GABRIELE NUNZIATA Referendario Estensore, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.1603/2003 R.G. proposto dalla

 

Sig.ra Maurilli Valentina, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Maria Grazia Iaria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Marsala n.2/E;

 

CONTRO

 

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, in persona del Presidente, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici di Reggio Calabria, Via del Plebiscito n.15;

 

PER OTTENERE
previa sospensione, l’annullamento del verbale della Commissione di fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli elaborati, del verbale di non ammissione alla prova orale, del provvedimento datato 31/5/2003 di non ammissione alle prove orali, nonché di ogni altro atto presupposto, correlato, connesso o consequenziale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il controricorso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.587 del 2003 di accoglimento della domanda di sospensione;
Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento del verbale del 3/4/2003 relativo alla sessione di esame degli elaborati redatti dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n.1477 del 2004 di accoglimento dell’appello avverso la citata ordinanza e di rigetto dell’istanza cautelare proposta in primo grado;
Vista la memoria conclusiva dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per la udienza pubblica del 19 maggio 2004, ed ivi uditi l’Avv. Iaria per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Roberto Antillo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Espone in fatto l’odierna ricorrente di aver partecipato alla sessione 2002/2003 degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e che la Commissione d’esame con l’impugnato verbale ha espresso un giudizio di non idoneità alle successive prove orali.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto a fondamento del ricorso e sostenendo la omissione di argomenti sul periculum in mora.
All’udienza del 19 maggio 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

DIRITTO

 

1. Con l’odierno ricorso vengono lamentati il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.

 

1.1 L’Avvocatura Distrettuale ha insistito sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio alfanumerico.

 

2. Il Collegio ritiene di premettere che costituisce oggetto di discussione dottrinaria e giurisprudenziale l’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale imposto all’amministrazione ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990.

 

2.1 In proposito è possibile distinguere fondamentalmente due indirizzi: secondo il primo, è necessaria un’apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica. Si tratta di orientamento di frequente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, spesso propensa a rimarcare che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre il candidato in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo e a persuaderlo di un corretto ed imparziale uso dei poteri discrezionali (T.A.R. Veneto, I, 4.2.2003, n.1025; 21.1.2002, n. 137). In verità tale ragionamento viene argomentato anche con la riconosciuta ammissibilità, ad opera del giudice amministrativo, di una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica, pur con onere per la parte di allegare qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, senza trascurare l’eventuale prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte, ovvero quello al riconoscimento dell’erroneità delle valutazioni (T.A.R. Puglia, Lecce, I, ord.za 22.10.2003, n. 927).

 

2.2 Su altro fronte è, invece, l’orientamento prevalentemente seguito dal Consiglio di Stato, in forza del quale, soprattutto per non compromettere la celerità dell’azione amministrativa in procedure selettive caratterizzate da un elevato numero di candidati, l’onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro priva di valenza schiettamente provvedimentale (Cons. Stato, IV, 29.10.2001, n. 5635; 1.2.2001, n. 367). Tuttavia anche i giudici di appello (Cons. Stato, VI, 30.4.2003, n.2331) non hanno mancato di condividere la tesi (peraltro espressa proprio da questo Tribunale con sentenza 23.11.2000, n.1965) secondo cui l’idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va risolto, non già in astratto, ma in concreto, “avendo riguardo ad una serie di aspetti, tra cui soprattutto la tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, risultando sufficiente il punteggio soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche”. Trattasi di un temperamento che non è rimasto isolato, atteso che in altra recente occasione (Cons. Stato, VI, 13.2.2004, n.558) si è ribadito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dall’estensione della formula adoperata che può essere anche estremamente sintetica, essa consente, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso.

 

3. In altri termini, specie quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, secondo cui “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”. Non può essere considerata risolutiva sul punto la pretesa natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.

 

3.1 Se si intendesse limitarsi alla mera sufficienza del punteggio alfanumerico, non si comprenderebbe appieno neanche la portata dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del D.P.R. 30/10/1996, n. 693, ove si statuisce che “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”: orbene, l’obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.

 

3.2 L’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto d’altra parte anche dalla necessità di tener fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo. Il candidato deve dunque essere messo in condizione di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene che egli sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale.
Il rispetto dei principi suddetti impone pertanto che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; se dunque vi è stata in primo luogo una formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, la successiva apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici consentono in misura più trasparente di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.

 

4. Nella fattispecie di cui al presente ricorso il Tribunale ritiene che, proprio per le motivazioni esposte da ultimo, il ricorso meriti accoglimento sotto il profilo dell’assenza di elementi idonei a consentire una ricostruzione delle ragioni per le quali il ricorrente è stato escluso dalle prove orali; oltre all’esame delle censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, l’esibizione degli elaborati ha permesso di valutare la sufficienza degli stessi, conferendosi, in un panorama connotato dall’espansione del sindacato diretto del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali, una natura sostanziale all’interesse della parte di conoscere l’erroneità delle valutazioni. La soluzione prospettata dal Collegio, che ritiene di poter ripercorrere l’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione per giungere alla valutazione tecnica posta a fondamento dell’adottato giudizio di esclusione dalle prove orali, appare inoltre come la più idonea a coniugare il rispetto dei principi testè enunciati in materia di trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa e di diritto di difesa, con le pur importanti ragioni di natura pratica, spesso addotte a sostegno dell’orientamento che considera sufficiente il mero punteggio numerico, ragioni relative prevalentemente alla speditezza delle operazioni concorsuali spesso connotate da un numero elevato dei partecipanti.
Tali considerazioni appaiono al Collegio tanto più rafforzate dalle circostanze che la Commissione di esame, convocata in diversa composizione a seguito dell’ordinanza n.587 del 2003 di questo Tribunale, ha provveduto in data 10/11/2003 a motivare adeguatamente un nuovo giudizio in senso favorevole alla ricorrente e che, per come riferito all’udienza dalla difesa della ricorrente, quest’ultima ha poi superato le prove orali ed è stata iscritta nel competente Consiglio dell’Ordine; in tali occasioni sono state suffragate le perplessità emerse già in fase cautelare circa la necessità di una più completa tutela garantista del cittadino nei confronti del potere discrezionale dell’Amministrazione attraverso un controllo concreto delle determinazioni di questa.

 

4.1 In un giudizio di bilanciamento gli interessi della ragionevolezza, del diritto di difesa, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché della trasparenza devono infatti prevalere rispetto a quello della celerità dell’azione amministrativa, invocato come unico interesse costituzionalmente rilevante dall’orientamento restrittivo prevalente presso il Consiglio di Stato; tradurre il convincimento circa il livello di preparazione del singolo candidato, oltre che in un punteggio, anche in una motivazione del giudizio, non può costituire una causa di notevole rallentamento della celerità amministrativa sia pure nei concorsi e negli esami con un elevato numero di candidati.

 

5. Per quanto sopraesposto il Collegio ritiene che, con assorbimento degli ulteriori motivi non oggetto di espressa trattazione, il ricorso vada accolto con conseguente annullamento del giudizio oggetto di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il giudizio oggetto di impugnazione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €1000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2004.

BIAGIO DELFINO

Brevi riflessioni in tema di motivazione nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali

 

Quella in esame è una sentenza che merita attenzione perché interviene con equilibrio sul tormentato tema della sufficienza del voto numerico a soddisfare, nei concorsi a pubblici impieghi o negli esami di abilitazione, il requisito della motivazione.
E’ noto che l’orientamento giurisprudenziale prevalente è attestato sulla soluzione positiva, in quanto si ritiene, da un lato, che l’obbligo di motivazione ex art.3, l. 7 agosto 1990 n.241, vada riferito solo all’attività prettamente provvedimentale e non a quella valutativa e di giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2003 n.1162; Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2002 n.1786), dall’altro, che l’onere di motivazione sia adempiuto con un punteggio numerico, quale formula sintetica, ma eloquente, che esterna in modo compiuto la valutazione tecnica della Commissione di esami (Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2004 n.2881; Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2001 n.5635).
Malgrado le decine di sentenze in tal senso, il dibattito è rimasto vivo, tanto che gli assertori della tesi opposta hanno anche investito la Corte costituzionale della relativa questione ipotizzando una violazione degli artt.3, 24, 97 e 113, cost, ma il giudice delle leggi l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, perché diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, bensì a ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati (Corte cost. 6 luglio 2001 n.233; Corte cost. 3 novembre 2000 n.466).
La strenua opposizione all’orientamento che considera sufficiente il ricorso al solo criterio numerico è spesso espressa con argomentazioni che pongono interrogativi seri e complessi su alcuni dei principi fondanti l’attuale sistema di garanzie e di tutela nei confronti della p.a. (T.A.R. Lazio, Latina, 18 aprile 2000 n.194; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 30 giugno 1998 n.1521; T.A.R. Lombardia, Brescia, 19 gennaio 1998 n.21).
Alla luce di ciò, si impongono alcune brevi riflessioni. In primo luogo, l’intento di rafforzare la posizione dei singoli cittadini rispetto alle pp.aa. in veste di soggetti che esercitano potestà pubbliche non solo è lodevole, ma rispecchia la volontà del legislatore quale espressione dello spirito costituzionale e di quello che anima la costruzione dell’Unione europea ed è fedele ad una inveterata quanto meritoria tradizione di civiltà giuridica di cui è stato protagonista il giudice amministrativo.
Tuttavia, come sa ogni attento osservatore del diritto pubblico, il rafforzamento della tutela degli interessi dei consociati nella società attuale non avviene più in termini assoluti, bensì in termini relativi, attraverso un difficile bilanciamento tra le posizioni dell’individuo e le esigenze della comunità.
Nella fattispecie in esame, nessuno può negare che il rispetto dell’imparzialità e della trasparenza riveste un significato del tutto particolare, perché, di fronte ad un interesse che il cittadino-concorrente sente come tra i più importanti della sua sfera giuridica e che rimonta in ultima analisi al suo diritto al lavoro, dovrebbe corrispondere un’attività amministrativa priva finanche del sospetto di favoritismi o abusi. Ma la realizzazione di tale proposito, ineccepibile in linea astratta, può implicare, specie nei concorsi con un elevato numero di concorrenti, un grave appesantimento dell’azione amministrativa, con relativi pregiudizi per la p.a. che vede ritardato il soddisfacimento delle sue esigenze di provvista di personale, per la collettività che continua a fruire di un’organizzazione sottodimensionata e per gli stessi concorrenti che vedono, nella migliore delle ipotesi, differito l’acquisto dello status di dipendente pubblico. Non va, poi, obliterato che vi è differenza tra i concorsi a pubblici impieghi in cui un raffronto tra i concorrenti è nei fatti e gli esami per le abilitazioni all’esercizio di professioni intellettuali in cui il raffronto è meno appariscente ma produttivo di conseguenze altrettanto rilevanti.
E’ per questo che sembra evidente a chi scrive che la soluzione del problema qui affrontato non possa essere unica e monolitica, buona per tutte le occasioni.
Alla base di ogni ragionamento vi deve essere il bilanciamento tra imparzialità, da un lato, e speditezza dell’azione amministrativa, dall’altro, il che non significa che in certe situazioni i partecipanti al concorso godono di una protezione minore, degradata per il perseguimento di interessi generali. In tale prospettiva, va ricordato un arresto in cui la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, aderendo alle tesi espresse sempre dal Tar calabrese in altra decisione (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 novembre 2000 n.1965), ha sostenuto che, nelle procedure selettive connotate dal raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione esaminatrice (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003 n.2331). E non v’è dubbio che la sentenza in esame segue quest’impostazione.
A conferma che il problema in esame deve essere risolto in modo articolato in base ad una visione di sistema, va rammentato che il dibattito sulla sufficienza del solo criterio numerico rispetto all’assolvimento dell’obbligo di motivazione si può presentare anche nella fase di affidamento degli appalti pubblici. Al riguardo, il Consiglio di Stato osserva che il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, sicché anche il solo punteggio numerico di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, è idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2003 n.67).

 


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