| T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 11 giugno 2004 n.
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Alberto Novarese – Presidente (f.f.), Gabriele Nunziata
– Estensore
Maurilli (avv. A.M.G. Iaria) c. Ministero della Giustizia
(Avv. Stato), Commissione per l’esame di avvocato presso
la corte di appello di Reggio Calabria (Avv. Stato) |
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Concorsi pubblici – Prove del concorso –
Valutazione – Criterio solo numerico – Motivazione – Insufficienza
– Valutazioni della Commissione esaminatrice – Ragioni sottese
– Esternazione in forma sintentica – Necessità
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Nei concorsi pubblici, deve essere assicurata,
quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni
sottese alle valutazioni della Commissione di esame, rendendo
percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio,
se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al
contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi
che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio,
esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso
con l’indicazione numerica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
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composto dai Magistrati: ALBERTO NOVARESE
Presidente f. f.; DANIELE BURZICHELLI Primo Referendario;
GABRIELE NUNZIATA Referendario Estensore, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.1603/2003 R.G. proposto dalla
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Sig.ra Maurilli Valentina, rappresentata
e difesa dall’Avv. Anna Maria Grazia Iaria ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via
Marsala n.2/E;
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CONTRO
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Ministero della Giustizia, in persona
del legale rappresentante pro tempore, e Commissione per
l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio
Calabria, in persona del Presidente, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope
legis presso gli Uffici di Reggio Calabria, Via del Plebiscito
n.15;
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PER OTTENERE
previa sospensione, l’annullamento del verbale della Commissione
di fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione
degli elaborati, del verbale di non ammissione alla prova
orale, del provvedimento datato 31/5/2003 di non ammissione
alle prove orali, nonché di ogni altro atto presupposto,
correlato, connesso o consequenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il controricorso dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.587 del 2003 di
accoglimento della domanda di sospensione;
Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento
del verbale del 3/4/2003 relativo alla sessione di esame
degli elaborati redatti dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n.1477 del 2004
di accoglimento dell’appello avverso la citata ordinanza
e di rigetto dell’istanza cautelare proposta in primo grado;
Vista la memoria conclusiva dell’Avvocatura Distrettuale
dello Stato; Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per
la udienza pubblica del 19 maggio 2004, ed ivi uditi l’Avv.
Iaria per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Roberto
Antillo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espone in fatto l’odierna ricorrente di aver
partecipato alla sessione 2002/2003 degli esami di abilitazione
per l’esercizio della professione forense presso la Corte
di Appello di Reggio Calabria e che la Commissione d’esame
con l’impugnato verbale ha espresso un giudizio di non idoneità
alle successive prove orali.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando
quanto dedotto a fondamento del ricorso e sostenendo la
omissione di argomenti sul periculum in mora.
All’udienza del 19 maggio 2004 la causa è stata chiamata
e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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DIRITTO
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1. Con l’odierno ricorso vengono lamentati
il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per carenza
di istruttoria.
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1.1 L’Avvocatura Distrettuale ha insistito
sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio alfanumerico.
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2. Il Collegio ritiene di premettere che
costituisce oggetto di discussione dottrinaria e giurisprudenziale
l’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento
dell’obbligo motivazionale imposto all’amministrazione ai
sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990.
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2.1 In proposito è possibile distinguere
fondamentalmente due indirizzi: secondo il primo, è necessaria
un’apposita motivazione per la valutazione negativa delle
prove di concorso attesa la ritenuta insufficienza della
mera valutazione numerica. Si tratta di orientamento di
frequente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa
di primo grado, spesso propensa a rimarcare che il punteggio
numerico costituisce esternazione del risultato e non già
della motivazione del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato
a porre il candidato in condizione di conoscere i motivi
sottesi al giudizio di segno negativo e a persuaderlo di
un corretto ed imparziale uso dei poteri discrezionali (T.A.R.
Veneto, I, 4.2.2003, n.1025; 21.1.2002, n. 137). In verità
tale ragionamento viene argomentato anche con la riconosciuta
ammissibilità, ad opera del giudice amministrativo, di una
valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica,
pur con onere per la parte di allegare qualche motivo di
sostanziale erroneità della votazione finale, senza trascurare
l’eventuale prospettazione di un interesse di natura sostanziale
della parte, ovvero quello al riconoscimento dell’erroneità
delle valutazioni (T.A.R. Puglia, Lecce, I, ord.za 22.10.2003,
n. 927).
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2.2 Su altro fronte è, invece, l’orientamento
prevalentemente seguito dal Consiglio di Stato, in forza
del quale, soprattutto per non compromettere la celerità
dell’azione amministrativa in procedure selettive caratterizzate
da un elevato numero di candidati, l’onere della motivazione
dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente
adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi
questo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente,
di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla
commissione esaminatrice, peraltro priva di valenza schiettamente
provvedimentale (Cons. Stato, IV, 29.10.2001, n. 5635; 1.2.2001,
n. 367). Tuttavia anche i giudici di appello (Cons. Stato,
VI, 30.4.2003, n.2331) non hanno mancato di condividere
la tesi (peraltro espressa proprio da questo Tribunale con
sentenza 23.11.2000, n.1965) secondo cui l’idoneità del
punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione
va risolto, non già in astratto, ma in concreto, “avendo
riguardo ad una serie di aspetti, tra cui soprattutto la
tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione,
risultando sufficiente il punteggio soltanto ove i criteri
siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso
in cui si risolvano in espressioni generiche”. Trattasi
di un temperamento che non è rimasto isolato, atteso che
in altra recente occasione (Cons. Stato, VI, 13.2.2004,
n.558) si è ribadito che l’onere di motivazione può ritenersi
assolto solo allorché, indipendentemente dall’estensione
della formula adoperata che può essere anche estremamente
sintetica, essa consente, sia pure in via sommaria, di risalire
agli aspetti salienti della prova che hanno determinato
il giudizio espresso.
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3. In altri termini, specie quando si fa
luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati,
deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica,
l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della
Commissione, rendendo percepibile l’iter logico seguito
nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse
esternazioni verbali relative al contenuto delle prove,
quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare
e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni
dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione
numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio
di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve
conformarsi, ma allo stesso disposto dell’art. 3, comma
1, della Legge n. 241/1990, secondo cui “ogni provvedimento
amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento
dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”.
Non può essere considerata risolutiva sul punto la pretesa
natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso
che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali
sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento,
sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi
equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito
di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita
dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto
per evitare incertezze applicative ed interpretative.
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3.1 Se si intendesse limitarsi alla mera
sufficienza del punteggio alfanumerico, non si comprenderebbe
appieno neanche la portata dell’art. 12, comma 1, del D.P.R.
9/5/1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del D.P.R.
30/10/1996, n. 693, ove si statuisce che “le commissioni
esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri
e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare
i punteggi attribuiti alle singole prove”: orbene, l’obbligo
imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione
delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere
di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion
d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto
di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità
di concreta applicazione dei criteri stessi.
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3.2 L’obbligo di far luogo alla motivazione
delle valutazioni concorsuali è imposto d’altra parte anche
dalla necessità di tener fede al principio costituzionale
che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato
sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle
stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare
in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi,
di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni
che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un
giudizio di segno negativo. Il candidato deve dunque essere
messo in condizione di conoscere gli errori, le inesattezze
o le lacune in cui la Commissione ritiene che egli sia incorso,
sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale.
Il rispetto dei principi suddetti impone pertanto che al
punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori
elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire
ab externo la motivazione del giudizio valutativo; se dunque
vi è stata in primo luogo una formulazione dettagliata e
puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente
dalla Commissione, la successiva apposizione di note a margine
dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici consentono
in misura più trasparente di individuare gli aspetti della
prova non valutati positivamente dalla Commissione.
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4. Nella fattispecie di cui al presente ricorso
il Tribunale ritiene che, proprio per le motivazioni esposte
da ultimo, il ricorso meriti accoglimento sotto il profilo
dell’assenza di elementi idonei a consentire una ricostruzione
delle ragioni per le quali il ricorrente è stato escluso
dalle prove orali; oltre all’esame delle censure relative
alla legittimità formale degli atti impugnati, l’esibizione
degli elaborati ha permesso di valutare la sufficienza degli
stessi, conferendosi, in un panorama connotato dall’espansione
del sindacato diretto del giudice amministrativo sulle valutazioni
tecnico-discrezionali, una natura sostanziale all’interesse
della parte di conoscere l’erroneità delle valutazioni.
La soluzione prospettata dal Collegio, che ritiene di poter
ripercorrere l’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione
per giungere alla valutazione tecnica posta a fondamento
dell’adottato giudizio di esclusione dalle prove orali,
appare inoltre come la più idonea a coniugare il rispetto
dei principi testè enunciati in materia di trasparenza ed
imparzialità dell’attività amministrativa e di diritto di
difesa, con le pur importanti ragioni di natura pratica,
spesso addotte a sostegno dell’orientamento che considera
sufficiente il mero punteggio numerico, ragioni relative
prevalentemente alla speditezza delle operazioni concorsuali
spesso connotate da un numero elevato dei partecipanti.
Tali considerazioni appaiono al Collegio tanto più rafforzate
dalle circostanze che la Commissione di esame, convocata
in diversa composizione a seguito dell’ordinanza n.587 del
2003 di questo Tribunale, ha provveduto in data 10/11/2003
a motivare adeguatamente un nuovo giudizio in senso favorevole
alla ricorrente e che, per come riferito all’udienza dalla
difesa della ricorrente, quest’ultima ha poi superato le
prove orali ed è stata iscritta nel competente Consiglio
dell’Ordine; in tali occasioni sono state suffragate le
perplessità emerse già in fase cautelare circa la necessità
di una più completa tutela garantista del cittadino nei
confronti del potere discrezionale dell’Amministrazione
attraverso un controllo concreto delle determinazioni di
questa.
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4.1 In un giudizio di bilanciamento gli interessi
della ragionevolezza, del diritto di difesa, dell’imparzialità
e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché
della trasparenza devono infatti prevalere rispetto a quello
della celerità dell’azione amministrativa, invocato come
unico interesse costituzionalmente rilevante dall’orientamento
restrittivo prevalente presso il Consiglio di Stato; tradurre
il convincimento circa il livello di preparazione del singolo
candidato, oltre che in un punteggio, anche in una motivazione
del giudizio, non può costituire una causa di notevole rallentamento
della celerità amministrativa sia pure nei concorsi e negli
esami con un elevato numero di candidati.
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5. Per quanto sopraesposto il Collegio ritiene
che, con assorbimento degli ulteriori motivi non oggetto
di espressa trattazione, il ricorso vada accolto con conseguente
annullamento del giudizio oggetto di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il giudizio
oggetto di impugnazione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle
spese processuali, liquidate in €1000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera
di Consiglio del 19 maggio 2004.
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BIAGIO
DELFINO
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| Brevi riflessioni in tema
di motivazione nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione
all’esercizio delle professioni intellettuali
| Quella
in esame è una sentenza che merita attenzione perché
interviene con equilibrio sul tormentato tema della
sufficienza del voto numerico a soddisfare, nei
concorsi a pubblici impieghi o negli esami di abilitazione,
il requisito della motivazione.
E’ noto che l’orientamento giurisprudenziale prevalente
è attestato sulla soluzione positiva, in quanto
si ritiene, da un lato, che l’obbligo di motivazione
ex art.3, l. 7 agosto 1990 n.241, vada riferito
solo all’attività prettamente provvedimentale e
non a quella valutativa e di giudizio (Cons. Stato,
sez. IV, 1 marzo 2003 n.1162; Cons. Stato, sez.
VI, 29 marzo 2002 n.1786), dall’altro, che l’onere
di motivazione sia adempiuto con un punteggio numerico,
quale formula sintetica, ma eloquente, che esterna
in modo compiuto la valutazione tecnica della Commissione
di esami (Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2004 n.2881;
Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2001 n.5635).
Malgrado le decine di sentenze in tal senso, il
dibattito è rimasto vivo, tanto che gli assertori
della tesi opposta hanno anche investito la Corte
costituzionale della relativa questione ipotizzando
una violazione degli artt.3, 24, 97 e 113, cost,
ma il giudice delle leggi l’ha dichiarata manifestamente
inammissibile, perché diretta non a risolvere un
dubbio di legittimità costituzionale, bensì a ricevere
dalla Corte un improprio avallo ad una determinata
interpretazione in presenza di indirizzi giurisprudenziali
non stabilizzati (Corte cost. 6 luglio 2001 n.233;
Corte cost. 3 novembre 2000 n.466).
La strenua opposizione all’orientamento che considera
sufficiente il ricorso al solo criterio numerico
è spesso espressa con argomentazioni che pongono
interrogativi seri e complessi su alcuni dei principi
fondanti l’attuale sistema di garanzie e di tutela
nei confronti della p.a. (T.A.R. Lazio, Latina,
18 aprile 2000 n.194; T.A.R. Lombardia, Milano,
sez. III, 30 giugno 1998 n.1521; T.A.R. Lombardia,
Brescia, 19 gennaio 1998 n.21).
Alla luce di ciò, si impongono alcune brevi riflessioni.
In primo luogo, l’intento di rafforzare la posizione
dei singoli cittadini rispetto alle pp.aa. in veste
di soggetti che esercitano potestà pubbliche non
solo è lodevole, ma rispecchia la volontà del legislatore
quale espressione dello spirito costituzionale e
di quello che anima la costruzione dell’Unione europea
ed è fedele ad una inveterata quanto meritoria tradizione
di civiltà giuridica di cui è stato protagonista
il giudice amministrativo.
Tuttavia, come sa ogni attento osservatore del diritto
pubblico, il rafforzamento della tutela degli interessi
dei consociati nella società attuale non avviene
più in termini assoluti, bensì in termini relativi,
attraverso un difficile bilanciamento tra le posizioni
dell’individuo e le esigenze della comunità.
Nella fattispecie in esame, nessuno può negare che
il rispetto dell’imparzialità e della trasparenza
riveste un significato del tutto particolare, perché,
di fronte ad un interesse che il cittadino-concorrente
sente come tra i più importanti della sua sfera
giuridica e che rimonta in ultima analisi al suo
diritto al lavoro, dovrebbe corrispondere un’attività
amministrativa priva finanche del sospetto di favoritismi
o abusi. Ma la realizzazione di tale proposito,
ineccepibile in linea astratta, può implicare, specie
nei concorsi con un elevato numero di concorrenti,
un grave appesantimento dell’azione amministrativa,
con relativi pregiudizi per la p.a. che vede ritardato
il soddisfacimento delle sue esigenze di provvista
di personale, per la collettività che continua a
fruire di un’organizzazione sottodimensionata e
per gli stessi concorrenti che vedono, nella migliore
delle ipotesi, differito l’acquisto dello status
di dipendente pubblico. Non va, poi, obliterato
che vi è differenza tra i concorsi a pubblici impieghi
in cui un raffronto tra i concorrenti è nei fatti
e gli esami per le abilitazioni all’esercizio di
professioni intellettuali in cui il raffronto è
meno appariscente ma produttivo di conseguenze altrettanto
rilevanti.
E’ per questo che sembra evidente a chi scrive che
la soluzione del problema qui affrontato non possa
essere unica e monolitica, buona per tutte le occasioni.
Alla base di ogni ragionamento vi deve essere il
bilanciamento tra imparzialità, da un lato, e speditezza
dell’azione amministrativa, dall’altro, il che non
significa che in certe situazioni i partecipanti
al concorso godono di una protezione minore, degradata
per il perseguimento di interessi generali. In tale
prospettiva, va ricordato un arresto in cui la Sesta
Sezione del Consiglio di Stato, aderendo alle tesi
espresse sempre dal Tar calabrese in altra decisione
(T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 novembre 2000
n.1965), ha sostenuto che, nelle procedure selettive
connotate dal raffronto tra le posizioni dei diversi
candidati, deve essere assicurata, quanto meno in
forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese
alle valutazioni della Commissione esaminatrice
(Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003 n.2331). E
non v’è dubbio che la sentenza in esame segue quest’impostazione.
A conferma che il problema in esame deve essere
risolto in modo articolato in base ad una visione
di sistema, va rammentato che il dibattito sulla
sufficienza del solo criterio numerico rispetto
all’assolvimento dell’obbligo di motivazione si
può presentare anche nella fase di affidamento degli
appalti pubblici. Al riguardo, il Consiglio di Stato
osserva che il solo punteggio numerico può essere
ritenuto una sufficiente motivazione in relazione
agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa quando i criteri prefissati di valutazione
siano estremamente dettagliati, sicché anche il
solo punteggio numerico di cui sono prestabiliti
il minimo e il massimo, è idoneo a dimostrare la
logicità e la congruità del giudizio tecnico (Cons.
Stato, sez. VI, 10 gennaio 2003 n.67).
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