| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 10 giugno 2004
n. 2590
Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore
Comune di Grumo Appula (avv. P. Balducci) c. Provincia di
Bari (avv. S. Minucci, R. Dipierro), Regione Puglia (n.c.),
Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a. (avv. L. Paccione)
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1. Pubblica amministrazione – Procedimento
amministrativo – Conferenza dei servizi ex art. 27, d.lg.
n. 22 del 1997 – Natura istruttoria.
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2. Pubblica amministrazione – Procedimento
amministrativo – Conferenza dei servizi di natura istruttoria
– Particolari formalismi – Rispetto – Necessità – Esclusione.
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1. La conferenza dei servizi prevista dall’art.
27, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, ha natura istruttoria e
non decisoria.
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2. In caso di conferenza di servizi di natura
istruttoria, non è necessario il rispetto di particolari
formalismi in ordine alla convocazione, alla costituzione
ed al funzionamento della stessa, essendo rilevante unicamente
il dato sostanziale che i soggetti tenuti a parteciparvi
lo abbiano fatto ed abbiano espresso il proprio avviso,
ovvero siano state poste in grado di farlo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2590/04 Reg.Sent.
N. 670/01 Reg.Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZIONE III
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 670 del 2001 proposto da
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Comune di Grumo Appula, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Pierluigi Balducci ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Bari, via Melo, 114,
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CONTRO
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- la Provincia di Bari, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Sabatino Minucci e Rosa Dipierro ed elettivamente
domiciliata presso gli stessi in Bari alla via E. Mola,
34;
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- la Regione Puglia, in persona del
Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio;
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e nei confronti
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della Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a.,
in persona del procuratore generale e legale rappresentante
pro tempore sig. Silvestro Delle Foglie, con sede in Modugno
lungo la S.S. 98 km 79+700, rappresentata e difesa dall’avv.
Luigi Paccione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dello stesso in Bari, via Dante Alighieri, 193,
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per l’annullamento, previa sospensiva,
- della delibera della Giunta Provinciale di Bari nr. 424
del 4.9.2000, recante l’approvazione del progetto e l’autorizzazione
all’esercizio di un impianto di produzione di fertilizzanti
biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost
ed attività florovivaistica in serra, da realizzarsi in
agro di Grumo Appula, C.da Trullo dei Gendarmi;
- ove occorra: del parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale
in date 2.7.1999 e 24.1.2000, favorevole alla approvazione
del progetto relativo all’impianto di compostaggio della
Tersan Puglia ed alla autorizzazione all’esercizio dello
stesso; nonché del provvedimento dell’assessorato regionale
all’Ambiente nr. 2 del 7.1.1999, riferito alla compatibilità
ambientale dell’impianto;
- di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente
in quanto lesivo.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia
di Bari e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale del 3.5.2001, con
la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del 27 maggio 2004, il Ref.
dott. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Balducci per il ricorrente, l’avv. Minucci
per l’Amministrazione resistente e l’avv. Paccione per la
controinteressata;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue;
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FATTO
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Con ricorso notificato e depositato in Segreteria
il 2 aprile 2001, il Comune di Grumo Appula ha impugnato,
mediante trasposizione in sede giurisdizionale di precedente
ricorso straordinario al Capo dello Stato, i provvedimenti
in epigrafe indicati.
In particolare, il ricorrente ha premesso di essere stato
interessato all’istanza presentata dalla Tersan Puglia &
Sud Italia s.p.a. in data 22.9.1997 (prot. nr. 188), ai
sensi degli artt. 27 e 28 D. Lgs. nr. 22/97, alla Provincia
di Bari per il rilascio di autorizzazione per la realizzazione,
in Grumo Appula, contrada Trullo dei Gendarmi, di un “impianto
di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione
di prodotti agricoli in compost ed attività florovivaistica
in serra”.
Sul progetto veniva espresso parere negativo sia dalla Commissione
del Territorio sia dalla Commissione edilizia comunali,
rispettivamente in data 7.3.1998 e 17.3.1998, ritenendosi
le opere incompatibili con le esigenze di tutela urbanistico-territoriale,
paesaggistica ed ambientale.
Nelle more della convocazione di apposita Conferenza di
servizi ex art. 27 D. Lgs. nr. 22/97, indetta dalla Provincia,
e dello svolgimento della stessa, anche il Consiglio Comunale
di Grumo Appula, con delibera nr. 89 del 5.8.1999, esprimeva
parere contrario all’intervento.
Peraltro, né nella sua prima seduta del 6.8.1999, né in
quella successiva del 10.3.2000, la Conferenza di servizi
adottava alcuna determinazione conclusiva. In data 9.8.2000,
con nota prot. nr. 11053, il Comune di Grumo Appula, nel
ribadire il proprio dissenso, chiedeva all’Amministrazione
provinciale di Bari rimettersi le determinazioni conclusive
del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell’art. 14 co. IV L. nr. 241/90.
Malgrado ciò, la Giunta Provinciale di Bari, con delibera
nr. 424 del 4.9.2000, approvava il progetto presentato dalla
Tersan Puglia.
A seguito di ciò, il Comune di Grumo Appula, previa deliberazione
di C.C. nr. 86 del 28.9.2000, disponeva con provvedimento
sindacale nr. 14148 del 20.10.2000 la sospensione della
deliberazione della G.P. nr. 424/00, ai sensi dell’art.
14 co. IIIbis L. nr. 241/90.
Conseguentemente, la Provincia di Bari riconvocava la Conferenza
di Servizi, che, nella seduta del 17.11.2000, all’unanimità
esprimeva parere negativo all’autorizzazione.
Avverso i provvedimenti del Comune di Grumo Appula e le
nuove determinazioni della Conferenza di Servizi, insorgeva
la Tersan Puglia innanzi a questo Tribunale (ric. nr. 3248/00),
ottenendo la sospensione dei provvedimenti impugnati con
ordinanza nr. 1448 del 21.12.2000, confermata dal Consiglio
di Stato.
In conseguenza di ciò, il Comune di Grumo Appula proponeva
ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la delibera
di G.P. nr. 424/00, al quale la Tersan Puglia faceva opposizione
con atto notificato in data 3.3.2001.
Pertanto, il ricorrente si costituiva innanzi a questo Tribunale,
riproponendo i seguenti motivi di ricorso:
Violazione dell’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere
per erronea considerazione dei presupposti, per avere l’Amministrazione
provinciale invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi
non solo alcuni dei Comuni effettivamente interessati alla
realizzazione dell’impianto, ma anche tutti i Comuni rientranti
nel bacino individuato in sede di pianificazione regionale
relativa ai rifiuti solidi urbani, dei quali non tutti potevano
considerarsi interessati, dovendo individuarsi tale interesse
qualificato esclusivamente sulla base del criterio del collegamento
territoriale con l’impianto a realizzarsi, in tal modo creando
il rischio di falsare ovvero condizionare in modo non corretto
le risultanze della Conferenza stessa;
Eccesso di potere per difetto di convocazione della Conferenza
di Servizi, per avere l’Amministrazione, nella prima seduta
della Conferenza di Servizi, omesso di convocare il Comune
di Altamura, poi convocato solo per la seconda seduta, con
conseguente modificazione della composizione della Conferenza
in corso d’opera;
Violazione dell’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere
per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria
e motivazione; Contraddittorietà, per avere l’Amministrazione
provinciale adottato il provvedimento impugnato senza che
la Conferenza di Servizi avesse adottato alcuna determinazione
conclusiva, emergendo dal verbale della seduta dal 10.3.2000
che tre Comuni (Grumo Appula, Toritto e Cassano Murge) si
erano espressi in senso sfavorevole, e non potendo ritenersi
tali avvisi superati dal parere del Comitato Tecnico Provinciale
del 24.1.2000, che aveva confermato il proprio precedente
avviso favorevole, essendo tale parere anteriore alla seduta
della Conferenza;
Violazione dell’art. 14 L. nr. 241/90; Eccesso di potere
per assoluto difetto di motivazione; Difetto di istruttoria,
per avere l’Amministrazione intimata omesso di dar corso
alla richiesta formulata dal Comune di Grumo Appula ex art.
14 co. IV L. nr. 241/90, di investire della questione il
Presidente del Consiglio dei Ministri, omettendo altresì
di darne atto nel provvedimento impugnato e di motivare
in ordine al suo mancato accoglimento;
Violazione degli artt. 4 e 6 D.P.R. nr. 357/97, dell’art.
6 L. nr. 394/91, degli artt. 6 e 8 L.R. nr. 19/97, della
Circolare della Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente
– Settore Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali; Eccesso
di potere per difetto di istruttoria, stante l’incompatibilità
dell’intervento de quo con le norme di salvaguardia ambientale
sopra richiamate, da considerarsi già in vigore all’epoca,
essendo stati ricompresi i suoli interessati nel sito “Murgia
Alta”, dichiarato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.)
ai sensi della Direttiva 79/409/CE, con nota del Ministero
dell’Ambiente del 24.12.1998, prot. S.N.C./D.G./98/20775,
su proposta regionale formulata con nota del 30.11.1998,
prot. nr. 9608;
Violazione dell’art. 6 della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE
e degli artt. 5 e 6 D.P.R. nr. 357/97; Violazione della
Circolare della Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente
– Settore Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali; Eccesso
di potere per difetto di istruttoria, essendo stato il suolo
in oggetto, inoltre, proposto dalla Regione Puglia, con
deliberazione di G.R. nr. 3310 del 23.7.1996, quale Sito
di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva
92/432/CEE, e conseguentemente inserito nell’elenco contenuto
nel D.M. 3.4.2000, con la conseguente necessità di assoggettamento
del progetto a valutazione d’incidenza ambientale, ciò che
non risultava fatto nella specie; Violazione dell’art. 27
D. lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Difetto di motivazione; Erronea considerazione dei presupposti,
stante la mancanza di ogni motivazione in ordine alla compatibilità
del progetto con la destinazione agricola della zona, apoditticamente
ritenuta dal Comitato Tecnico Provinciale, non potendo ritenersi
ciò sufficiente a motivare la modifica della destinazione
urbanistica dell’area, né apparendo sufficiente il mero
rilievo dell’essere previsto in zona un altro impianto di
compostaggio, stante la prossimità dell’area con zone turistiche
e residenziali;
Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, atteso
che l’attività istruttoria della Conferenza di Servizi si
era risolta nella mera acquisizione del parere del Comitato
Tecnico Provinciale, omettendo di acquisire la V.I.A. e
di compiere i necessari approfondimenti in ordine alle problematiche
sollevate dalle Amministrazioni dissenzienti;
Eccesso di potere per illogicità e difetto d’istruttoria,
stanti le notevoli e numerose carenze tecniche presentate
dal progetto per cui è processo, relativo a processo produttivo
alquanto complesso e precario, tale da richiedere attrezzature
adeguate e costanti ed efficaci controlli;
Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti;
Violazione di legge: artt. 6 e 5 D. Lgs. nr. 22/97, per
avere l’Amministrazione intimata assentito anche il trattamento
di materiali assolutamente non compatibili con il processo
di trasformazione biologica.
Il ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento dei provvedimenti
impugnati, previa sospensione della loro efficacia.
In data 30 aprile 2001, la controinteressata Tersan Puglia
& Sud Italia s.p.a. si costituiva depositando articolato
atto, nel quale, dopo aver richiamato in fatto gli antefatti
della vicenda oggi all’esame, eccepiva in via preliminare
l’inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello
Stato, con la conseguente irricevibilità del ricorso in
riassunzione, e nel merito controdeduceva ampiamente alle
doglianze di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
In data 2 maggio 2001, anche la Provincia di Bari si costituiva,
opponendosi motivatamente all’accoglimento del ricorso e
della domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2001, questo Tribunale
respingeva la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti
impugnati, ritenendone insussistenti i presupposti.
Fissata l’udienza di discussione, in data 15 maggio 2004
il ricorrente ha depositato articolata memoria, replicando
alle eccezioni in rito di parte avversa ed insistendo nelle
proprie richieste; nella stessa data, anche la controinteressata
ha depositato breve memoria conclusionale.
All’udienza del 27 maggio 2004, la difesa della controinteressata
ha sollevato ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità
del ricorso, argomentando dalla nullità della delibera di
conferimento di incarico al difensore del Comune ricorrente
ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto.
Nell’occasione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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DIRITTO
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1. Vanno anzi tutto esaminate le eccezioni
preliminari sollevate dalla controinteressata, incentrate
sull’asserita inammissibilità del ricorso straordinario
al Capo dello Stato, che si tradurrebbe in consequenziale
inammissibilità anche del ricorso giurisdizionale.
Le eccezioni sono infondate.
Privo di pregio, in particolare, è l’argomento basato sulla
presunta non definitività del provvedimento impugnato, tale
da renderne impossibile l’impugnazione con ricorso straordinario
ex art. 8 D.P.R. nr. 1199/71, a seguito della condotta tenuta
dallo stesso Comune di Grumo Appula, che – come visto –
aveva ritenuto di adottare provvedimenti sospensivi dell’efficacia
della deliberazione di G.P. nr. 424/00.
L’eccezione è viziata da un’evidente confusione tra il concetto
di definitività dell’atto amministrativo, che attiene alla
possibilità o meno di esperimento di rimedi amministrativi
avverso di esso, e quello ben diverso di sua esecutività,
concernente l’attitudine a produrre effetti: è evidente
che la sospensione della delibera provinciale, pur paralizzandone
l’efficacia, non ne ha modificato la natura di atto definitivo,
non essendo possibili avverso di essa ulteriori ricorsi
amministrativi, al di là del ricorso straordinario stesso.
Sotto altro profilo, la controinteressata ha sostenuto l’inammissibilità
del ricorso straordinario per violazione del principio di
alternatività, rappresentando che, essendosi in precedenza
instaurato contenzioso giurisdizionale dinanzi a questo
Tribunale in conseguenza del ricorso proposto da essa Tersan
Puglia avverso i provvedimenti comunali di sospensione della
delibera nr. 424/00, ed essendosi ritualmente costituito
il Comune di Grumo Appula in tale giudizio, esso avrebbe
avuto l’onere, qualora avesse inteso sollevare doglianze
avverso la delibera di G.P., di farlo mediante ricorso incidentale
nell’ambito di detto giudizio, ai sensi degli artt. 22 L.
nr. 1034/71 e 37 R.D. nr. 1054/24, a pena di decadenza dalla
facoltà di proporre gravame amministrativo: ciò anche perché
in un primo momento il ricorrente non aveva inteso impugnare
la citata delibera, preferendo attivarsi mediante i suddetti
provvedimenti di sospensione, e solo a seguito della sospensiva
concessa da questo Tribunale nel giudizio conseguente al
ricorso nr. 3248/00 si era nuovamente materializzato il
suo interesse a gravare il provvedimento provinciale.
Sul punto, ritiene il Collegio che appare anzi tutto arduo
ritenere operante il principio di alternatività di cui all’art.
9 D.P.R. nr. 1199/71 in un caso come quello che occupa,
trattandosi di ricorsi non aventi identità di oggetto, riguardando
il gravame amministrativo la deliberazione di G.P. nr. 424/00
ed il preesistente ricorso giurisdizionale il provvedimento
sindacale di sospensione della stessa.
L’argomentazione della controinteressata, secondo cui il
Comune di Grumo Appula avrebbe avuto l’onere di far valere
le proprie doglianze avverso la delibera provinciale mediante
ricorso incidentale nel giudizio da essa proposto col ricorso
nr. 3248/00, non è condivisibile, in quanto non tiene conto
che l’interesse a ricorrere ravvisabile in capo all’Amministrazione
ricorrente non è derivato dalla proposizione di tale gravame,
ma al contrario nasceva in via autonoma ed originaria dal
pregiudizio che essa riteneva di ricevere per effetto della
delibera de qua, per poi perdere attualità e concretezza
a seguito della sospensione della stessa, e quindi riacquistarla
in conseguenza dell’ordinanza di sospensiva.
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2. Altrettanto priva di pregio è l’ulteriore
eccezione, sollevata all’udienza di discussione della causa,
in ordine all’asserita nullità della delibera di conferimento
dell’incarico per indeterminatezza dell’oggetto.
La controinteressata argomenta tale nullità dal carattere
a suo dire anomalo di una delibera che, come quella versata
in atti, estende il mandato del difensore, già incaricato
della proposizione del ricorso straordinario, anche al ricorso
in sede giurisdizionale, a seguito della richiesta di trasposizione
avanzata proprio dalla Tersan Puglia: in tal modo – si osserva
– il mandato viene ad avere due oggetto tra loro incompatibili,
perché alternativi, con la conseguenza che sarebbe impossibile
determinarne l’effettivo contenuto.
Il Collegio ritiene che siffatta indeterminatezza non sussista
nel caso di specie, essendo inequivocabilmente individuabile
il preciso ed unico oggetto della delibera di incarico de
qua, tenendo conto del contesto logico e cronologico in
cui è stata adottata: infatti, come peraltro rilevato dalla
stessa controinteressata, la citata delibera di “estensione”
del mandato difensivo fu emessa nel momento in cui, a seguito
dell’opposizione proposta dalla Tersan Puglia al ricorso
straordinario già proposto, si rendeva necessario per l’Amministrazione
ricorrente riassumere il ricorso dinanzi al giudice amministrativo;
sicché appare del tutto evidente, ad onta dell’espressione
adoperata nel testo della delibera, che con essa s’intese
conferire al difensore incarico di proporre il ricorso giurisdizionale
in luogo di quello amministrativo, e non certo una facoltà
di scelta fra l’uno e l’altro rimedio (risultando all’epoca,
oltre tutto, già proposto il gravame amministrativo).
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3. Nel merito, il ricorso è infondato e va
pertanto respinto.
In particolare, e partendo dai primi tre motivi d’impugnazione,
che per le ragioni appresso evidenziate possono essere considerati
unitariamente, occorre muovere dalla qualificazione giuridica
attribuibile alla Conferenza di servizi in cui si sarebbero
verificate le illegittimità ipotizzate da parte ricorrente.
Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere il consolidato
orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura istruttoria,
e non “decisoria”, alla conferenza di servizi prevista dall’art.
27 D. Lgs. nr. 22/97 (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I,
20.11.2002, nr. 234/03; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 24.1.2002,
nr. 278), trattandosi unicamente del metodo che il legislatore
ha individuato, nell’ambito di un procedimento amministrativo
promosso e condotto da un’unica Amministrazione (nella specie,
quella provinciale), per raccogliere in maniera più organica
e spedita i vari elementi di conoscenza necessario, oltre
ai pareri di tutti gli organi, enti ed altre Amministrazioni
chiamate ad esprimersi nell’ambito del procedimento medesimo,
in vista dell’adozione di un provvedimento conclusivo rientrante
comunque nelle attribuzioni del soggetto promotore e titolare
della procedura.
Sotto tali aspetti, la conferenza del tipo appena descritto
si distingue nettamente da quella avente natura “decisoria”,
in cui invece l’intento è quello di coordinare in un unico
luogo istituzionale le attività di più Amministrazioni chiamate
a concorrere alla determinazione conclusiva, che si concretizzerà
in un provvedimento adottato dalla stessa conferenza, all’esito
di un’attività istruttoria e di una discussione e decisione
perciò stesso tenute al rispetto di determinate forme, ed
assistite dalla previsione di specifici rimedi (è il caso
dei poteri previsti dalla L. nr. 241/90 a favore delle Amministrazioni
dissenzienti, su cui si tornerà appresso).
Se allora è al primo dei due schemi illustrati che va ricondotta
la Conferenza di Servizi promossa dalla Provincia di Bari
nel caso di specie, non può non conseguirne l’infondatezza
delle censure articolate dall’Amministrazione ricorrente
in ordine alla presenza di soggetti non direttamente interessati,
alle modifiche nella composizione della Conferenza da una
seduta all’altra ed al mancato raggiungimento di una determinazione
conclusiva.
Infatti, in tema di conferenza di servizi di natura istruttoria,
la giurisprudenza è pacifica nel sottolineare, attesa la
sua indicata natura di strumento di semplificazione procedimentale,
la non necessità del rispetto di particolari formalismi
in ordine alla convocazione, alla costituzione ed al funzionamento
della stessa, essendo rilevante unicamente il dato sostanziale
che i soggetti tenuti a parteciparvi lo abbiano fatto ed
abbiano espresso il proprio avviso, ovvero siano state poste
in grado di farlo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13.11.2001,
nr. 34/02).
Per le stesse ragioni, è stato evidenziato come in questo
tipo di conferenza non sia affatto necessario che i risultati
dell’attività svolta si concretizzino in una determinazione
conclusiva unitaria, giacché quel che conta è che tale attività
sia idonea a fornire gli elementi istruttori necessari all’Amministrazione
titolare del procedimento (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I,
27.6.2002, nr. 984).
Dai rilievi che precedono consegue che alcuna importanza
può avere la circostanza che in ipotesi, come avvenuto nel
caso di specie, in sede di conferenza di servizi alcuni
soggetti esprimano avvisi configgenti tra di loro, non essendo
la conferenza deputata a comporre tale contrasto, ma unicamente
a raccogliere i vari interessi da ponderare nel procedimento:
spetterà poi all’Amministrazione procedente compiere tale
ponderazione e valutazione, così come nella specie fatto
dalla Provincia di Bari nell’adozione dell’impugnata delibera
nr. 424/00.
Del resto, che la Conferenza di Servizi – contrariamente
a quanto sostenuto da parte ricorrente – avesse esaurito
le proprie attività con la seduta del 10.3.2000 risulta
evidente dalla lettura del relativo verbale, da cui emerge
non solo che la Conferenza non si aggiornò per un’eventuale
prosecuzione dei lavori, ma che nemmeno si diede atto della
necessità o dell’opportunità di ulteriori attività.
Né può condividersi l’opinione del ricorrente, secondo cui
in ogni caso le determinazioni della Conferenza avrebbero
dovuto considerarsi “inequivocabilmente negative” per il
solo fatto che tre Comuni si erano espressi in senso sfavorevole
all’approvazione del progetto: infatti, tenuto conto della
natura e funzione appena indicate della Conferenza stessa,
quei pareri contrari costituivano soltanto alcuni degli
elementi raccolti ai fini delle determinazioni conclusive
dell’Amministrazione provinciale.
Nemmeno va condivisa la censura di carente istruttoria formulata
dall’Amministrazione ricorrente, emergendo con ogni evidenza
che le conclusioni della Provincia, favorevoli all’approvazione
del progetto, furono fondate essenzialmente sul parere del
Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000 (portato all’attenzione
della Conferenza nella stessa seduta del 30.1.2000), il
quale, confermando altro parere positivo già in precedenza
reso, aveva analiticamente esaminato i profili problematici
sollevati dai Comuni dissenzienti, ritenendoli superabili
e comunque non ostativi all’approvazione dell’intervento.
Alcun riguardo può avere, in proposito, la circostanza evidenziata
dall’Amministrazione ricorrente, secondo cui gli avvisi
contrari furono espressi dai Comuni dissenzienti nella seduta
del 30.1.2000, e quindi in epoca successiva al richiamato
parere del Comitato Tecnico Provinciale: infatti, risulta
per tabulas che tali pareri erano in ogni caso fondati su
argomenti già in precedenza rappresentati dalle Amministrazioni
dissenzienti (il Comune di Grumo Appula lo aveva fatto con
la menzionata delibera consiliare nr. 89/99), e che il Comitato
aveva avuto modo di vagliare ed approfondire nella seduta
del 24.1.2000: non risulta dunque che vi fossero nuovi ed
ulteriori profili istruttori da esaminare.
Per le medesime ragioni va disatteso anche l’ottavo motivo
di gravame, relativo proprio all’asserito mancato esame
dei profili sollevati dall’Amministrazione dissenziente.
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4. Con riguardo al secondo motivo di ricorso,
l’infondatezza delle censure di parte ricorrente discende
anche in questo caso dalle osservazioni sopra fatte in ordine
alla natura istruttoria della Conferenza di Servizi de qua.
Ed invero, l’Amministrazione si duole della circostanza
che la Provincia di Bari tenne in assoluto non cale la richiesta,
formulata dal Comune di Grumo Appula ex art. 14 co. IV L.
nr. 241/90, di rimettere le determinazioni al Presidente
del Consiglio dei Ministri, stante il dissenso emerso in
seno alla Conferenza su questioni di tutela ambientale.
Alla luce dei rilievi sopra svolti, il Collegio ritiene
pacifico che la disposizione di cui al citato art. 14 co.
IV rientri nel complesso di norme applicabili alla sola
conferenza di servizi “decisoria”, e che pertanto nessun
addebito possa muoversi all’Amministrazione provinciale
per il mancato riscontro all’istanza del Comune di Grumo
Appula.
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5. Privi di pregio sono anche il quarto ed
il quinto motivi di ricorso, basati sulla circostanza che
l’area interessata al progetto rientrerebbe rispettivamente
in Zona di Interesse Speciale (Z.I.S.) ed in Sito di Importanza
Comunitaria (S.I.C.) individuati ai sensi delle vigenti
normative comunitarie, con la conseguente operatività di
misure di salvaguardia, ovvero necessità di assoggettamento
dell’intervento a V.I.A.
La controinteressata Tersan Puglia contesta in fatto le
circostanze affermate da parte ricorrente, assumendo che
non risponde al vero che il sito interessato dall’intervento
ricada in alcuna delle aree protette sopra indicate.
Sul punto, il Collegio non può che rilevare come l’Amministrazione
non abbia prodotto alcun elemento documentale a sostegno
del proprio asserto (che, peraltro, non risulta aver formato
oggetto di specifici rilievi da parte del Comune di Grumo
Appula nel corso del procedimento sfociato nella delibera
oggi impugnata): in applicazione, dei comuni principi in
materia di prova, la circostanza deve ritenersi pertanto
non provata.
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6. Va disatteso anche il settimo motivo di
ricorso, incentrato sulla presunta mancata considerazione
dell’incompatibilità dell’intervento con la destinazione
urbanistica dell’area, nonché della sua prossimità a zone
turistiche.
Ed invero, con riguardo alla prima questione, il parere
del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000, recepito
dalla deliberazione provinciale nr. 424/00, appare sufficientemente
motivato in ordine all’insussistenza di contrasto tra il
progetto e la destinazione agricola imposta all’area de
qua: è appena il caso di rammentare che una siffatta tipizzazione
non comporta di per sé la preclusione a qualunque tipo di
intervento, e neanche è funzionale solo ed unicamente alla
tutela dell’attività agricola, essendo piuttosto da ricondursi
all’esigenza di un equilibrato e bilanciato sviluppo del
tessuto urbano.
Tanto premesso, risulta esente da censure la valutazione
dell’Amministrazione resistente che, anche sulla base della
pianificazione regionale già approvata che prevedeva in
loco un ulteriore impianto di compostaggio, ha ritenuto
il progetto non incompatibile con la destinazione urbanistica
dell’area.
Con riguardo alla prossimità del sito rispetto a zone turistiche,
anche su tale circostanza l’Amministrazione ricorrente non
risulta aver fornito prova documentale, dovendosi per tanto
accreditarsi le risultanze le risultanze della relazione
tecnica di parte depositata dalla controinteressata, da
cui emerge che la distanza minima dell’impianto dai più
consistenti insediamenti abitati è di 8 km, e quella dagli
insediamenti turistici di Mellito fra i 4 ed i 7 km: distanze
tali da far ritenere corrette le valutazioni di non interferenza
formulate dall’Amministrazione provinciale.
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7. Per quanto attiene, poi, alle censure
sollevate con il nono motivo di ricorso, non può non condividersi
l’avviso della controinteressata, nel senso che esse esorbitano
dai limiti del sindacato giurisdizionale, per investire
le scelte di discrezionalità tecnica compiute dall’Amministrazione
nel rilasciare l’autorizzazione de qua.
Ciò appare evidente, sol che si consideri che i vari profili
in base ai quali l’Amministrazione ricorrente ritiene “inadeguato”
il progetto assentito concernono le modalità tecniche di
lavorazione dei rifiuti o di effettuazione dei controlli
e delle verifiche, e non si concretano nella contestazione
della violazione di specifiche ed individuate disposizioni.
In altri termini, dette doglianze attengono al giudizio
di compatibilità ambientale e industriale dell’opera assentita,
che con ogni evidenza rientra in una sfera di valutazioni
della P.A. non sindacabile in sede giurisdizionale.
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8. Va disatteso, infine, anche il decimo
motivo di ricorso, relativo a presunta violazione degli
artt. 6 e 57 D. Lgs. nr. 22/97, non risultando che la normativa,
anche secondaria, richiamata da parte ricorrente comporti
preclusione assoluta ed indiscriminata all’impiego per la
realizzazione di compost dei materiali – plastica da rifiuti
solidi urbani e fanghi contenenti cromo – che, a dire del
ricorrente, sarebbero in suscettibili di essere ammessi
al compostaggio.
Infatti, dalla lettura dell’art. 1quater co. L. nr. 690/76,
emerge che agli scarichi di insediamenti civili possono
essere assimilati anche quelli di insediamenti industriali,
purché risultino assimilabili per caratteristiche dei prodotti
a quelli degli insediamenti abitativi: ne deriva che, in
difetto delle disposizioni tecniche destinate a regolamentare
il processo di compostaggio (come sottolineato dalla stessa
Amministrazione ricorrente), le valutazioni di compatibilità
di tali sostanze con la lavorazione restano rimesse alla
concreta valutazione tecnica della P.A., con giudizio ancora
una volta sottratto al sindacato giurisdizionale.
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9. Alla soccombenza segue la condanna alle
spese, che appare equo liquidare in euro duemila.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente
pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento, pro
quota a favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata,
delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio
del 27 maggio 2004, con l’intervento dei magistrati:
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Amedeo URBANO, Presidente
Raffaele GRECO, Componente est.
Roberto M. BUCCHI, Componente
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