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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 10 giugno 2004 n. 2590
Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore
Comune di Grumo Appula (avv. P. Balducci) c. Provincia di Bari (avv. S. Minucci, R. Dipierro), Regione Puglia (n.c.), Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a. (avv. L. Paccione)


1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza dei servizi ex art. 27, d.lg. n. 22 del 1997 – Natura istruttoria.

 

2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza dei servizi di natura istruttoria – Particolari formalismi – Rispetto – Necessità – Esclusione.

1. La conferenza dei servizi prevista dall’art. 27, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, ha natura istruttoria e non decisoria.

 

2. In caso di conferenza di servizi di natura istruttoria, non è necessario il rispetto di particolari formalismi in ordine alla convocazione, alla costituzione ed al funzionamento della stessa, essendo rilevante unicamente il dato sostanziale che i soggetti tenuti a parteciparvi lo abbiano fatto ed abbiano espresso il proprio avviso, ovvero siano state poste in grado di farlo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 2590/04 Reg.Sent.
N. 670/01 Reg.Ric.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZIONE III

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 670 del 2001 proposto da

 

Comune di Grumo Appula, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Balducci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via Melo, 114,

 

CONTRO

 

- la Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Minucci e Rosa Dipierro ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Bari alla via E. Mola, 34;

 

- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio;

 

e nei confronti

 

della Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a., in persona del procuratore generale e legale rappresentante pro tempore sig. Silvestro Delle Foglie, con sede in Modugno lungo la S.S. 98 km 79+700, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bari, via Dante Alighieri, 193,

 

per l’annullamento, previa sospensiva,
- della delibera della Giunta Provinciale di Bari nr. 424 del 4.9.2000, recante l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attività florovivaistica in serra, da realizzarsi in agro di Grumo Appula, C.da Trullo dei Gendarmi;
- ove occorra: del parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale in date 2.7.1999 e 24.1.2000, favorevole alla approvazione del progetto relativo all’impianto di compostaggio della Tersan Puglia ed alla autorizzazione all’esercizio dello stesso; nonché del provvedimento dell’assessorato regionale all’Ambiente nr. 2 del 7.1.1999, riferito alla compatibilità ambientale dell’impianto;
- di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale del 3.5.2001, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del 27 maggio 2004, il Ref. dott. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Balducci per il ricorrente, l’avv. Minucci per l’Amministrazione resistente e l’avv. Paccione per la controinteressata;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue;

 

FATTO

 

Con ricorso notificato e depositato in Segreteria il 2 aprile 2001, il Comune di Grumo Appula ha impugnato, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di precedente ricorso straordinario al Capo dello Stato, i provvedimenti in epigrafe indicati.
In particolare, il ricorrente ha premesso di essere stato interessato all’istanza presentata dalla Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a. in data 22.9.1997 (prot. nr. 188), ai sensi degli artt. 27 e 28 D. Lgs. nr. 22/97, alla Provincia di Bari per il rilascio di autorizzazione per la realizzazione, in Grumo Appula, contrada Trullo dei Gendarmi, di un “impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attività florovivaistica in serra”.
Sul progetto veniva espresso parere negativo sia dalla Commissione del Territorio sia dalla Commissione edilizia comunali, rispettivamente in data 7.3.1998 e 17.3.1998, ritenendosi le opere incompatibili con le esigenze di tutela urbanistico-territoriale, paesaggistica ed ambientale.
Nelle more della convocazione di apposita Conferenza di servizi ex art. 27 D. Lgs. nr. 22/97, indetta dalla Provincia, e dello svolgimento della stessa, anche il Consiglio Comunale di Grumo Appula, con delibera nr. 89 del 5.8.1999, esprimeva parere contrario all’intervento.
Peraltro, né nella sua prima seduta del 6.8.1999, né in quella successiva del 10.3.2000, la Conferenza di servizi adottava alcuna determinazione conclusiva. In data 9.8.2000, con nota prot. nr. 11053, il Comune di Grumo Appula, nel ribadire il proprio dissenso, chiedeva all’Amministrazione provinciale di Bari rimettersi le determinazioni conclusive del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 co. IV L. nr. 241/90.
Malgrado ciò, la Giunta Provinciale di Bari, con delibera nr. 424 del 4.9.2000, approvava il progetto presentato dalla Tersan Puglia.
A seguito di ciò, il Comune di Grumo Appula, previa deliberazione di C.C. nr. 86 del 28.9.2000, disponeva con provvedimento sindacale nr. 14148 del 20.10.2000 la sospensione della deliberazione della G.P. nr. 424/00, ai sensi dell’art. 14 co. IIIbis L. nr. 241/90.
Conseguentemente, la Provincia di Bari riconvocava la Conferenza di Servizi, che, nella seduta del 17.11.2000, all’unanimità esprimeva parere negativo all’autorizzazione.
Avverso i provvedimenti del Comune di Grumo Appula e le nuove determinazioni della Conferenza di Servizi, insorgeva la Tersan Puglia innanzi a questo Tribunale (ric. nr. 3248/00), ottenendo la sospensione dei provvedimenti impugnati con ordinanza nr. 1448 del 21.12.2000, confermata dal Consiglio di Stato.
In conseguenza di ciò, il Comune di Grumo Appula proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la delibera di G.P. nr. 424/00, al quale la Tersan Puglia faceva opposizione con atto notificato in data 3.3.2001.
Pertanto, il ricorrente si costituiva innanzi a questo Tribunale, riproponendo i seguenti motivi di ricorso:
Violazione dell’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, per avere l’Amministrazione provinciale invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi non solo alcuni dei Comuni effettivamente interessati alla realizzazione dell’impianto, ma anche tutti i Comuni rientranti nel bacino individuato in sede di pianificazione regionale relativa ai rifiuti solidi urbani, dei quali non tutti potevano considerarsi interessati, dovendo individuarsi tale interesse qualificato esclusivamente sulla base del criterio del collegamento territoriale con l’impianto a realizzarsi, in tal modo creando il rischio di falsare ovvero condizionare in modo non corretto le risultanze della Conferenza stessa;
Eccesso di potere per difetto di convocazione della Conferenza di Servizi, per avere l’Amministrazione, nella prima seduta della Conferenza di Servizi, omesso di convocare il Comune di Altamura, poi convocato solo per la seconda seduta, con conseguente modificazione della composizione della Conferenza in corso d’opera;
Violazione dell’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione; Contraddittorietà, per avere l’Amministrazione provinciale adottato il provvedimento impugnato senza che la Conferenza di Servizi avesse adottato alcuna determinazione conclusiva, emergendo dal verbale della seduta dal 10.3.2000 che tre Comuni (Grumo Appula, Toritto e Cassano Murge) si erano espressi in senso sfavorevole, e non potendo ritenersi tali avvisi superati dal parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000, che aveva confermato il proprio precedente avviso favorevole, essendo tale parere anteriore alla seduta della Conferenza;
Violazione dell’art. 14 L. nr. 241/90; Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione; Difetto di istruttoria, per avere l’Amministrazione intimata omesso di dar corso alla richiesta formulata dal Comune di Grumo Appula ex art. 14 co. IV L. nr. 241/90, di investire della questione il Presidente del Consiglio dei Ministri, omettendo altresì di darne atto nel provvedimento impugnato e di motivare in ordine al suo mancato accoglimento;
Violazione degli artt. 4 e 6 D.P.R. nr. 357/97, dell’art. 6 L. nr. 394/91, degli artt. 6 e 8 L.R. nr. 19/97, della Circolare della Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, stante l’incompatibilità dell’intervento de quo con le norme di salvaguardia ambientale sopra richiamate, da considerarsi già in vigore all’epoca, essendo stati ricompresi i suoli interessati nel sito “Murgia Alta”, dichiarato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CE, con nota del Ministero dell’Ambiente del 24.12.1998, prot. S.N.C./D.G./98/20775, su proposta regionale formulata con nota del 30.11.1998, prot. nr. 9608;
Violazione dell’art. 6 della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e degli artt. 5 e 6 D.P.R. nr. 357/97; Violazione della Circolare della Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendo stato il suolo in oggetto, inoltre, proposto dalla Regione Puglia, con deliberazione di G.R. nr. 3310 del 23.7.1996, quale Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/432/CEE, e conseguentemente inserito nell’elenco contenuto nel D.M. 3.4.2000, con la conseguente necessità di assoggettamento del progetto a valutazione d’incidenza ambientale, ciò che non risultava fatto nella specie; Violazione dell’art. 27 D. lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Difetto di motivazione; Erronea considerazione dei presupposti, stante la mancanza di ogni motivazione in ordine alla compatibilità del progetto con la destinazione agricola della zona, apoditticamente ritenuta dal Comitato Tecnico Provinciale, non potendo ritenersi ciò sufficiente a motivare la modifica della destinazione urbanistica dell’area, né apparendo sufficiente il mero rilievo dell’essere previsto in zona un altro impianto di compostaggio, stante la prossimità dell’area con zone turistiche e residenziali;
Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, atteso che l’attività istruttoria della Conferenza di Servizi si era risolta nella mera acquisizione del parere del Comitato Tecnico Provinciale, omettendo di acquisire la V.I.A. e di compiere i necessari approfondimenti in ordine alle problematiche sollevate dalle Amministrazioni dissenzienti;
Eccesso di potere per illogicità e difetto d’istruttoria, stanti le notevoli e numerose carenze tecniche presentate dal progetto per cui è processo, relativo a processo produttivo alquanto complesso e precario, tale da richiedere attrezzature adeguate e costanti ed efficaci controlli;
Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti; Violazione di legge: artt. 6 e 5 D. Lgs. nr. 22/97, per avere l’Amministrazione intimata assentito anche il trattamento di materiali assolutamente non compatibili con il processo di trasformazione biologica.
Il ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.
In data 30 aprile 2001, la controinteressata Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a. si costituiva depositando articolato atto, nel quale, dopo aver richiamato in fatto gli antefatti della vicenda oggi all’esame, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, con la conseguente irricevibilità del ricorso in riassunzione, e nel merito controdeduceva ampiamente alle doglianze di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
In data 2 maggio 2001, anche la Provincia di Bari si costituiva, opponendosi motivatamente all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2001, questo Tribunale respingeva la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendone insussistenti i presupposti.
Fissata l’udienza di discussione, in data 15 maggio 2004 il ricorrente ha depositato articolata memoria, replicando alle eccezioni in rito di parte avversa ed insistendo nelle proprie richieste; nella stessa data, anche la controinteressata ha depositato breve memoria conclusionale.
All’udienza del 27 maggio 2004, la difesa della controinteressata ha sollevato ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, argomentando dalla nullità della delibera di conferimento di incarico al difensore del Comune ricorrente ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto.
Nell’occasione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Vanno anzi tutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata, incentrate sull’asserita inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che si tradurrebbe in consequenziale inammissibilità anche del ricorso giurisdizionale.
Le eccezioni sono infondate.
Privo di pregio, in particolare, è l’argomento basato sulla presunta non definitività del provvedimento impugnato, tale da renderne impossibile l’impugnazione con ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. nr. 1199/71, a seguito della condotta tenuta dallo stesso Comune di Grumo Appula, che – come visto – aveva ritenuto di adottare provvedimenti sospensivi dell’efficacia della deliberazione di G.P. nr. 424/00.
L’eccezione è viziata da un’evidente confusione tra il concetto di definitività dell’atto amministrativo, che attiene alla possibilità o meno di esperimento di rimedi amministrativi avverso di esso, e quello ben diverso di sua esecutività, concernente l’attitudine a produrre effetti: è evidente che la sospensione della delibera provinciale, pur paralizzandone l’efficacia, non ne ha modificato la natura di atto definitivo, non essendo possibili avverso di essa ulteriori ricorsi amministrativi, al di là del ricorso straordinario stesso. Sotto altro profilo, la controinteressata ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività, rappresentando che, essendosi in precedenza instaurato contenzioso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale in conseguenza del ricorso proposto da essa Tersan Puglia avverso i provvedimenti comunali di sospensione della delibera nr. 424/00, ed essendosi ritualmente costituito il Comune di Grumo Appula in tale giudizio, esso avrebbe avuto l’onere, qualora avesse inteso sollevare doglianze avverso la delibera di G.P., di farlo mediante ricorso incidentale nell’ambito di detto giudizio, ai sensi degli artt. 22 L. nr. 1034/71 e 37 R.D. nr. 1054/24, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre gravame amministrativo: ciò anche perché in un primo momento il ricorrente non aveva inteso impugnare la citata delibera, preferendo attivarsi mediante i suddetti provvedimenti di sospensione, e solo a seguito della sospensiva concessa da questo Tribunale nel giudizio conseguente al ricorso nr. 3248/00 si era nuovamente materializzato il suo interesse a gravare il provvedimento provinciale.
Sul punto, ritiene il Collegio che appare anzi tutto arduo ritenere operante il principio di alternatività di cui all’art. 9 D.P.R. nr. 1199/71 in un caso come quello che occupa, trattandosi di ricorsi non aventi identità di oggetto, riguardando il gravame amministrativo la deliberazione di G.P. nr. 424/00 ed il preesistente ricorso giurisdizionale il provvedimento sindacale di sospensione della stessa.
L’argomentazione della controinteressata, secondo cui il Comune di Grumo Appula avrebbe avuto l’onere di far valere le proprie doglianze avverso la delibera provinciale mediante ricorso incidentale nel giudizio da essa proposto col ricorso nr. 3248/00, non è condivisibile, in quanto non tiene conto che l’interesse a ricorrere ravvisabile in capo all’Amministrazione ricorrente non è derivato dalla proposizione di tale gravame, ma al contrario nasceva in via autonoma ed originaria dal pregiudizio che essa riteneva di ricevere per effetto della delibera de qua, per poi perdere attualità e concretezza a seguito della sospensione della stessa, e quindi riacquistarla in conseguenza dell’ordinanza di sospensiva.

 

2. Altrettanto priva di pregio è l’ulteriore eccezione, sollevata all’udienza di discussione della causa, in ordine all’asserita nullità della delibera di conferimento dell’incarico per indeterminatezza dell’oggetto.
La controinteressata argomenta tale nullità dal carattere a suo dire anomalo di una delibera che, come quella versata in atti, estende il mandato del difensore, già incaricato della proposizione del ricorso straordinario, anche al ricorso in sede giurisdizionale, a seguito della richiesta di trasposizione avanzata proprio dalla Tersan Puglia: in tal modo – si osserva – il mandato viene ad avere due oggetto tra loro incompatibili, perché alternativi, con la conseguenza che sarebbe impossibile determinarne l’effettivo contenuto.
Il Collegio ritiene che siffatta indeterminatezza non sussista nel caso di specie, essendo inequivocabilmente individuabile il preciso ed unico oggetto della delibera di incarico de qua, tenendo conto del contesto logico e cronologico in cui è stata adottata: infatti, come peraltro rilevato dalla stessa controinteressata, la citata delibera di “estensione” del mandato difensivo fu emessa nel momento in cui, a seguito dell’opposizione proposta dalla Tersan Puglia al ricorso straordinario già proposto, si rendeva necessario per l’Amministrazione ricorrente riassumere il ricorso dinanzi al giudice amministrativo; sicché appare del tutto evidente, ad onta dell’espressione adoperata nel testo della delibera, che con essa s’intese conferire al difensore incarico di proporre il ricorso giurisdizionale in luogo di quello amministrativo, e non certo una facoltà di scelta fra l’uno e l’altro rimedio (risultando all’epoca, oltre tutto, già proposto il gravame amministrativo).

 

3. Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
In particolare, e partendo dai primi tre motivi d’impugnazione, che per le ragioni appresso evidenziate possono essere considerati unitariamente, occorre muovere dalla qualificazione giuridica attribuibile alla Conferenza di servizi in cui si sarebbero verificate le illegittimità ipotizzate da parte ricorrente.
Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura istruttoria, e non “decisoria”, alla conferenza di servizi prevista dall’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97 (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20.11.2002, nr. 234/03; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 24.1.2002, nr. 278), trattandosi unicamente del metodo che il legislatore ha individuato, nell’ambito di un procedimento amministrativo promosso e condotto da un’unica Amministrazione (nella specie, quella provinciale), per raccogliere in maniera più organica e spedita i vari elementi di conoscenza necessario, oltre ai pareri di tutti gli organi, enti ed altre Amministrazioni chiamate ad esprimersi nell’ambito del procedimento medesimo, in vista dell’adozione di un provvedimento conclusivo rientrante comunque nelle attribuzioni del soggetto promotore e titolare della procedura.
Sotto tali aspetti, la conferenza del tipo appena descritto si distingue nettamente da quella avente natura “decisoria”, in cui invece l’intento è quello di coordinare in un unico luogo istituzionale le attività di più Amministrazioni chiamate a concorrere alla determinazione conclusiva, che si concretizzerà in un provvedimento adottato dalla stessa conferenza, all’esito di un’attività istruttoria e di una discussione e decisione perciò stesso tenute al rispetto di determinate forme, ed assistite dalla previsione di specifici rimedi (è il caso dei poteri previsti dalla L. nr. 241/90 a favore delle Amministrazioni dissenzienti, su cui si tornerà appresso).
Se allora è al primo dei due schemi illustrati che va ricondotta la Conferenza di Servizi promossa dalla Provincia di Bari nel caso di specie, non può non conseguirne l’infondatezza delle censure articolate dall’Amministrazione ricorrente in ordine alla presenza di soggetti non direttamente interessati, alle modifiche nella composizione della Conferenza da una seduta all’altra ed al mancato raggiungimento di una determinazione conclusiva.
Infatti, in tema di conferenza di servizi di natura istruttoria, la giurisprudenza è pacifica nel sottolineare, attesa la sua indicata natura di strumento di semplificazione procedimentale, la non necessità del rispetto di particolari formalismi in ordine alla convocazione, alla costituzione ed al funzionamento della stessa, essendo rilevante unicamente il dato sostanziale che i soggetti tenuti a parteciparvi lo abbiano fatto ed abbiano espresso il proprio avviso, ovvero siano state poste in grado di farlo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13.11.2001, nr. 34/02).
Per le stesse ragioni, è stato evidenziato come in questo tipo di conferenza non sia affatto necessario che i risultati dell’attività svolta si concretizzino in una determinazione conclusiva unitaria, giacché quel che conta è che tale attività sia idonea a fornire gli elementi istruttori necessari all’Amministrazione titolare del procedimento (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 27.6.2002, nr. 984).
Dai rilievi che precedono consegue che alcuna importanza può avere la circostanza che in ipotesi, come avvenuto nel caso di specie, in sede di conferenza di servizi alcuni soggetti esprimano avvisi configgenti tra di loro, non essendo la conferenza deputata a comporre tale contrasto, ma unicamente a raccogliere i vari interessi da ponderare nel procedimento: spetterà poi all’Amministrazione procedente compiere tale ponderazione e valutazione, così come nella specie fatto dalla Provincia di Bari nell’adozione dell’impugnata delibera nr. 424/00.
Del resto, che la Conferenza di Servizi – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – avesse esaurito le proprie attività con la seduta del 10.3.2000 risulta evidente dalla lettura del relativo verbale, da cui emerge non solo che la Conferenza non si aggiornò per un’eventuale prosecuzione dei lavori, ma che nemmeno si diede atto della necessità o dell’opportunità di ulteriori attività.
Né può condividersi l’opinione del ricorrente, secondo cui in ogni caso le determinazioni della Conferenza avrebbero dovuto considerarsi “inequivocabilmente negative” per il solo fatto che tre Comuni si erano espressi in senso sfavorevole all’approvazione del progetto: infatti, tenuto conto della natura e funzione appena indicate della Conferenza stessa, quei pareri contrari costituivano soltanto alcuni degli elementi raccolti ai fini delle determinazioni conclusive dell’Amministrazione provinciale.
Nemmeno va condivisa la censura di carente istruttoria formulata dall’Amministrazione ricorrente, emergendo con ogni evidenza che le conclusioni della Provincia, favorevoli all’approvazione del progetto, furono fondate essenzialmente sul parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000 (portato all’attenzione della Conferenza nella stessa seduta del 30.1.2000), il quale, confermando altro parere positivo già in precedenza reso, aveva analiticamente esaminato i profili problematici sollevati dai Comuni dissenzienti, ritenendoli superabili e comunque non ostativi all’approvazione dell’intervento.
Alcun riguardo può avere, in proposito, la circostanza evidenziata dall’Amministrazione ricorrente, secondo cui gli avvisi contrari furono espressi dai Comuni dissenzienti nella seduta del 30.1.2000, e quindi in epoca successiva al richiamato parere del Comitato Tecnico Provinciale: infatti, risulta per tabulas che tali pareri erano in ogni caso fondati su argomenti già in precedenza rappresentati dalle Amministrazioni dissenzienti (il Comune di Grumo Appula lo aveva fatto con la menzionata delibera consiliare nr. 89/99), e che il Comitato aveva avuto modo di vagliare ed approfondire nella seduta del 24.1.2000: non risulta dunque che vi fossero nuovi ed ulteriori profili istruttori da esaminare.
Per le medesime ragioni va disatteso anche l’ottavo motivo di gravame, relativo proprio all’asserito mancato esame dei profili sollevati dall’Amministrazione dissenziente.

 

4. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, l’infondatezza delle censure di parte ricorrente discende anche in questo caso dalle osservazioni sopra fatte in ordine alla natura istruttoria della Conferenza di Servizi de qua.
Ed invero, l’Amministrazione si duole della circostanza che la Provincia di Bari tenne in assoluto non cale la richiesta, formulata dal Comune di Grumo Appula ex art. 14 co. IV L. nr. 241/90, di rimettere le determinazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, stante il dissenso emerso in seno alla Conferenza su questioni di tutela ambientale.
Alla luce dei rilievi sopra svolti, il Collegio ritiene pacifico che la disposizione di cui al citato art. 14 co. IV rientri nel complesso di norme applicabili alla sola conferenza di servizi “decisoria”, e che pertanto nessun addebito possa muoversi all’Amministrazione provinciale per il mancato riscontro all’istanza del Comune di Grumo Appula.

 

5. Privi di pregio sono anche il quarto ed il quinto motivi di ricorso, basati sulla circostanza che l’area interessata al progetto rientrerebbe rispettivamente in Zona di Interesse Speciale (Z.I.S.) ed in Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati ai sensi delle vigenti normative comunitarie, con la conseguente operatività di misure di salvaguardia, ovvero necessità di assoggettamento dell’intervento a V.I.A.
La controinteressata Tersan Puglia contesta in fatto le circostanze affermate da parte ricorrente, assumendo che non risponde al vero che il sito interessato dall’intervento ricada in alcuna delle aree protette sopra indicate.
Sul punto, il Collegio non può che rilevare come l’Amministrazione non abbia prodotto alcun elemento documentale a sostegno del proprio asserto (che, peraltro, non risulta aver formato oggetto di specifici rilievi da parte del Comune di Grumo Appula nel corso del procedimento sfociato nella delibera oggi impugnata): in applicazione, dei comuni principi in materia di prova, la circostanza deve ritenersi pertanto non provata.

 

6. Va disatteso anche il settimo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta mancata considerazione dell’incompatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica dell’area, nonché della sua prossimità a zone turistiche.
Ed invero, con riguardo alla prima questione, il parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000, recepito dalla deliberazione provinciale nr. 424/00, appare sufficientemente motivato in ordine all’insussistenza di contrasto tra il progetto e la destinazione agricola imposta all’area de qua: è appena il caso di rammentare che una siffatta tipizzazione non comporta di per sé la preclusione a qualunque tipo di intervento, e neanche è funzionale solo ed unicamente alla tutela dell’attività agricola, essendo piuttosto da ricondursi all’esigenza di un equilibrato e bilanciato sviluppo del tessuto urbano.
Tanto premesso, risulta esente da censure la valutazione dell’Amministrazione resistente che, anche sulla base della pianificazione regionale già approvata che prevedeva in loco un ulteriore impianto di compostaggio, ha ritenuto il progetto non incompatibile con la destinazione urbanistica dell’area.
Con riguardo alla prossimità del sito rispetto a zone turistiche, anche su tale circostanza l’Amministrazione ricorrente non risulta aver fornito prova documentale, dovendosi per tanto accreditarsi le risultanze le risultanze della relazione tecnica di parte depositata dalla controinteressata, da cui emerge che la distanza minima dell’impianto dai più consistenti insediamenti abitati è di 8 km, e quella dagli insediamenti turistici di Mellito fra i 4 ed i 7 km: distanze tali da far ritenere corrette le valutazioni di non interferenza formulate dall’Amministrazione provinciale.

 

7. Per quanto attiene, poi, alle censure sollevate con il nono motivo di ricorso, non può non condividersi l’avviso della controinteressata, nel senso che esse esorbitano dai limiti del sindacato giurisdizionale, per investire le scelte di discrezionalità tecnica compiute dall’Amministrazione nel rilasciare l’autorizzazione de qua.
Ciò appare evidente, sol che si consideri che i vari profili in base ai quali l’Amministrazione ricorrente ritiene “inadeguato” il progetto assentito concernono le modalità tecniche di lavorazione dei rifiuti o di effettuazione dei controlli e delle verifiche, e non si concretano nella contestazione della violazione di specifiche ed individuate disposizioni.
In altri termini, dette doglianze attengono al giudizio di compatibilità ambientale e industriale dell’opera assentita, che con ogni evidenza rientra in una sfera di valutazioni della P.A. non sindacabile in sede giurisdizionale.

 

8. Va disatteso, infine, anche il decimo motivo di ricorso, relativo a presunta violazione degli artt. 6 e 57 D. Lgs. nr. 22/97, non risultando che la normativa, anche secondaria, richiamata da parte ricorrente comporti preclusione assoluta ed indiscriminata all’impiego per la realizzazione di compost dei materiali – plastica da rifiuti solidi urbani e fanghi contenenti cromo – che, a dire del ricorrente, sarebbero in suscettibili di essere ammessi al compostaggio.
Infatti, dalla lettura dell’art. 1quater co. L. nr. 690/76, emerge che agli scarichi di insediamenti civili possono essere assimilati anche quelli di insediamenti industriali, purché risultino assimilabili per caratteristiche dei prodotti a quelli degli insediamenti abitativi: ne deriva che, in difetto delle disposizioni tecniche destinate a regolamentare il processo di compostaggio (come sottolineato dalla stessa Amministrazione ricorrente), le valutazioni di compatibilità di tali sostanze con la lavorazione restano rimesse alla concreta valutazione tecnica della P.A., con giudizio ancora una volta sottratto al sindacato giurisdizionale.

 

9. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che appare equo liquidare in euro duemila.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento, pro quota a favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004, con l’intervento dei magistrati:

 

Amedeo URBANO, Presidente
Raffaele GRECO, Componente est.
Roberto M. BUCCHI, Componente


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