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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 10 giugno 2004 n. 2579
Amedeo Urbano – Presidente, Doris Durante – Estensore
Studio Cinque Outdoor (avv. F. Lofoco) c. Comune di Andria (avv. G. Di Bari, G. De Candia), Dirigente Settore Risorse Economiche del Comune di Andria (n.c.)


1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Cartellonistica pubblicitaria – Comune – Regolamento – Norma restrittiva della possibilità di installazione – In assenza di espressa previsione legislativa – E’ illegittima.

 

2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Cartellonistica pubblicitaria – Comune – Piano generale degli impianti – Mancata adozione – Conseguenze.

1. In tema di cartellonistica pubblicitaria, è illegittima la norma del regolamento comunale che, in mancanza di una espressa previsione legislativa, impedisce l’installazione nel centro abitato di impianti ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti preesistenti.

 

2. In tema di cartellonistica pubblicitaria, la mancata adozione del piano generale degli impianti non vanifica la possibilità per i privati di effettuare la pubblicità, atteso che, in tali circostanze, l’ente pubblico non può opporre un generalizzato e immotivato diniego alle istanze di installazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione Terza

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 925 del 2004 proposto dalla

 

società Studio Cinque Outdoor, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Lofoco, presso il cui studio in Bari, alla Via P.Fiore n. 14, è elettivamente domiciliata;

 

CONTRO

 

il Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Di Bari e dall’Avv. Giuseppe De Candia, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Dante Alighieri, n. 25 presso l’Avv. Alberto Bagnoli;

 

il Dirigente p.t. del Settore Risorse Economiche – Servizio Risorse Tributarie del Comune di Andria, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento, previa emanazione di misura cautelare,
della nota provvedimento prot. 157/2004 del 20.2.2004 emessa dal Funzionario Responsabile del Settore Risorse Economiche – Servizio Risorse Tributarie;
della delibera di consiglio comunale n.21 del 28.3.2003 nella parte in cui, al punto 2, vieta la installazione di mezzi pubblicitari da collocare ad una distanza lineare inferiore a 100 mt da preesistenti impianti;
di ogni provvedimento prodromico, connesso e consequenziale e/o correlato a quelli impugnati;

 

per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Andria a rilasciare l’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente, nonché dell’obbligo del Comune di Andria ad adottare senza ulteriore indugio il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni così come previsto dall’art.3, d.lgv. 207/93;

 

per il risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in ragione dei provvedimenti impugnati.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 27.5.2004, il Cons. Doris Durante; Uditi, l’Avv. Fabrizio Lofoco, l’Avv. Giuseppe Di Bari e l’Avv. Ottavia Matera su delega dell’Avv. Giuseppe De Candia;
Considerato che alla camera di consiglio fissata per la trattazione della istanza cautelare il collegio si è riservato di decidere la causa nel merito dandone comunicazione alle parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

Considerato che il Comune di Andria, in merito alla richiesta di autorizzazione alla installazione di due poster pubblicitari bifacciali su pali da adibirsi a pubblicità fissa ovvero affissione diretta da ubicarsi in via Corato, ha comunicato il diniego alla installazione “poiché non è rispettata la distanza di m.100 da preesistenti impianti, come stabilito al punto 2 della delibera di consiglio comunale (n.21 del 28.3.2003).”;
Visto che la società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di diniego e –in parte qua- della delibera di consiglio comunale richiamata per relationem nel provvedimento, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.23, co.6 del Codice della Strada, violazione e falsa applicazione dell’art.51, commi 4 e 6, DPR 16 dicembre 1993, n.495 ed eccesso di potere sotto diversi profili, nonché difetto di motivazione ed omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 36, d.lgv. 507/93 e dell’art.41 Cost..
Ritenuta infondata la eccezione di tardività della impugnazione della norma regolamentare (art.2, delibera consiliare n.21 del 28.3.2003) dovendosi valutare la tempestività della impugnazione della norma a carattere generale e astratto in relazione all’atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari.
Considerato che la norma regolamentare impugnata “non è consentita in modo tassativo l’installazione di mezzi da allocare ad una distanza lineare inferiore a m.100 da preesistenti impianti e/o sui beni privati”, introduce un limite nella installazione della cartellonistica pubblicitaria che non trova fondamento nelle norme del codice della strada che, in relazione al posizionamento di cartelli, insegne e mezzi pubblicitari entro i centri abitati, fissa distanze inferiori e ne ammette anche la deroga “nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale” (art.23, co.6, C.d.S.);
che la distanza di 100 metri è prevista dal codice della strada per tutti gli impianti da allocarsi fuori dei centri abitati, sicché non è applicabile per i centri abitati.
Ritenuto che la tesi difensiva del Comune secondo la quale, il Comune ha il potere di fissare limiti nella dislocazione della cartellonistica pubblicitaria oltre che per assicurare il rispetto della normativa del codice della strada, anche per assicurare il rispetto del complesso delle funzioni ad esso attribuite e di cui lo stesso è titolare, costituisce pura petizione di principio, non evidenziandosi nella delibera alcuna relazione tra il regime delle distanze e l’interesse pubblico che con detta disposizione si intende tutelare;
Considerato, peraltro, che la norma regolamenatare in questione, per quanto è rappresentato nell’epigrafe della delibera, costituisce disposizione transitoria, ad integrazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n.74 del 27.6.1994, valevole fino alla approvazione del piano generale della pubblicità e delle pubbliche affissioni in itinere “al fine di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti pubblicitari, la cui coerenza, sta determinando un pregiudizievole contenzioso”;
Ritenuto che, in base alla citata motivazione (o meglio valutazione di opportunità) il suddetto regime delle distanze si pone alla stregua di misura di salvaguardia non consentita ove non prevista dalla legge.
Ritenuto che il diritto di iniziativa economica dei privati non può subire limiti che non siano espressamente previsti dalla legge;
Considerato che in base al d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, dispositivo dell’obbligo del Comune di istituire l’imposta sulla pubblicità e il servizio delle pubbiche affissioni, fermo il limite finalizzato al contemperamento dei diritti di espressione e di iniziativa economica con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, il Comune deve solo disciplinare la materia, nel senso di determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonchè i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, ripartendo la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonchè la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette e non può prevedere preclusioni assolute che non trovano fondamento né nella legge, né in interessi di diversa natura meritevoli di tutela;
Ritenuto, alla stregua delle considerazioni di cui sopra che il regime delle distanze introdotte con disposizione transitoria, è privo di fondamento giuridico, oltre ad essere irragionevole ed illogico, sicché va annullata la disposizione che ha introdotto tale limite, con i conseguenti effetti caducatori sul provvedimento di diniego di cui costituisce unico presupposto. Ritenuta inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di dotarsi di regolamento ai sensi dell’art.3, d.lgv. 507/93 e di adottare il piano generale degli impianti, vertendosi in materia regolata da norme di azione sicché l’inadempimento dell’amministrazione può essere fatto valere attraverso apposito procedimento di messa in mora ed impugnazione del silenzio, disciplinato dalla l. 205/2000;
Ravvisata, comunque, la infondatezza della domanda relativa al regolamento, atteso che il Comune di Andria è dotato di regolamento approvato con delibera consiliare n.74 del 27.6.1994, integrato con la delibera 21/28.3.2003;
Ritenuto, quanto all’obbligo di adottare il piano generale degli impianti, che la mancanza di tale piano (attualmente in corso di adozione) che predetermina esattamente i luoghi destinati alle pubbliche affissioni sia pubbliche che private e facilita la stessa attività autorizzatoria del comune, non vanifica affatto la possibilità per i privati di effettuare la pubblicità, atteso che in mancanza del piano l’ente pubblico non può opporre un generalizzato e immotivato diniego alle istanze di installazione, ma deve di volta in volta verificare la sussistenza non solo dei requisiti soggettivi ma anche di quelli oggettivi alla stregua dei criteri e dei principi fissati dal regolamento.
Ritenuta inammissibile la domanda di risarcimento danni per genericità.
Ritenuto, per le ragioni esposte, di accogliere il ricorso limitatamente all’annullamento della norma regolamentare (art.2, delibera consiliare n.21 del 28.3.2003) con i conseguenti effetti caducatori sulla nota 157/2004, con compensazione di spese e competenze di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza, Accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera di consiglio comunale n.21 del 28.3.2003 limitatamente al punto 2, con i conseguenti effetti caducatori sul provvedimento 157/2004.
Per il resto dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27.5.2004, con l’intervento dei Magistrati,

 

Amedeo Urbano, Presidente
Doris Durante, Consigliere est.
Raffaele Greco, Referendario


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