| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 10 giugno 2004
n. 2579
Amedeo Urbano – Presidente, Doris Durante – Estensore
Studio Cinque Outdoor (avv. F. Lofoco) c. Comune di Andria
(avv. G. Di Bari, G. De Candia), Dirigente Settore Risorse
Economiche del Comune di Andria (n.c.) |
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1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
di province comuni ed enti locali – Cartellonistica pubblicitaria
– Comune – Regolamento – Norma restrittiva della possibilità
di installazione – In assenza di espressa previsione legislativa
– E’ illegittima.
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2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
di province comuni ed enti locali – Cartellonistica pubblicitaria
– Comune – Piano generale degli impianti – Mancata adozione
– Conseguenze.
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1. In tema di cartellonistica pubblicitaria,
è illegittima la norma del regolamento comunale che, in
mancanza di una espressa previsione legislativa, impedisce
l’installazione nel centro abitato di impianti ad una distanza
inferiore a 100 metri da impianti preesistenti.
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2. In tema di cartellonistica pubblicitaria,
la mancata adozione del piano generale degli impianti non
vanifica la possibilità per i privati di effettuare la pubblicità,
atteso che, in tali circostanze, l’ente pubblico non può
opporre un generalizzato e immotivato diniego alle istanze
di installazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione Terza
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 925 del 2004 proposto dalla
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società Studio Cinque Outdoor, in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’Avv. Fabrizio Lofoco, presso il cui studio in Bari,
alla Via P.Fiore n. 14, è elettivamente domiciliata;
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CONTRO
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il Comune di Andria, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe
Di Bari e dall’Avv. Giuseppe De Candia, elettivamente domiciliato
in Bari, alla Via Dante Alighieri, n. 25 presso l’Avv. Alberto
Bagnoli;
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il Dirigente p.t. del Settore Risorse
Economiche – Servizio Risorse Tributarie del Comune
di Andria, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento, previa emanazione di
misura cautelare,
della nota provvedimento prot. 157/2004 del 20.2.2004 emessa
dal Funzionario Responsabile del Settore Risorse Economiche
– Servizio Risorse Tributarie;
della delibera di consiglio comunale n.21 del 28.3.2003
nella parte in cui, al punto 2, vieta la installazione di
mezzi pubblicitari da collocare ad una distanza lineare
inferiore a 100 mt da preesistenti impianti;
di ogni provvedimento prodromico, connesso e consequenziale
e/o correlato a quelli impugnati;
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per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Andria a rilasciare l’autorizzazione
richiesta dalla società ricorrente, nonché dell’obbligo
del Comune di Andria ad adottare senza ulteriore indugio
il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni
così come previsto dall’art.3, d.lgv. 207/93;
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per il risarcimento dei danni subiti dalla
società ricorrente in ragione dei provvedimenti impugnati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 27.5.2004, il Cons.
Doris Durante; Uditi, l’Avv. Fabrizio Lofoco, l’Avv. Giuseppe
Di Bari e l’Avv. Ottavia Matera su delega dell’Avv. Giuseppe
De Candia;
Considerato che alla camera di consiglio fissata per la
trattazione della istanza cautelare il collegio si è riservato
di decidere la causa nel merito dandone comunicazione alle
parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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Considerato che il Comune di Andria, in merito
alla richiesta di autorizzazione alla installazione di due
poster pubblicitari bifacciali su pali da adibirsi a pubblicità
fissa ovvero affissione diretta da ubicarsi in via Corato,
ha comunicato il diniego alla installazione “poiché non
è rispettata la distanza di m.100 da preesistenti impianti,
come stabilito al punto 2 della delibera di consiglio comunale
(n.21 del 28.3.2003).”;
Visto che la società ricorrente chiede l’annullamento del
provvedimento di diniego e –in parte qua- della delibera
di consiglio comunale richiamata per relationem nel provvedimento,
deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.23, co.6
del Codice della Strada, violazione e falsa applicazione
dell’art.51, commi 4 e 6, DPR 16 dicembre 1993, n.495 ed
eccesso di potere sotto diversi profili, nonché difetto
di motivazione ed omessa comunicazione di avvio del procedimento,
violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 36, d.lgv.
507/93 e dell’art.41 Cost..
Ritenuta infondata la eccezione di tardività della impugnazione
della norma regolamentare (art.2, delibera consiliare n.21
del 28.3.2003) dovendosi valutare la tempestività della
impugnazione della norma a carattere generale e astratto
in relazione all’atto applicativo che rende concreta la
lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari.
Considerato che la norma regolamentare impugnata “non è
consentita in modo tassativo l’installazione di mezzi da
allocare ad una distanza lineare inferiore a m.100 da preesistenti
impianti e/o sui beni privati”, introduce un limite nella
installazione della cartellonistica pubblicitaria che non
trova fondamento nelle norme del codice della strada che,
in relazione al posizionamento di cartelli, insegne e mezzi
pubblicitari entro i centri abitati, fissa distanze inferiori
e ne ammette anche la deroga “nell’interno dei centri abitati,
limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di
interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la
facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze
minime per il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della
circolazione stradale” (art.23, co.6, C.d.S.);
che la distanza di 100 metri è prevista dal codice della
strada per tutti gli impianti da allocarsi fuori dei centri
abitati, sicché non è applicabile per i centri abitati.
Ritenuto che la tesi difensiva del Comune secondo la quale,
il Comune ha il potere di fissare limiti nella dislocazione
della cartellonistica pubblicitaria oltre che per assicurare
il rispetto della normativa del codice della strada, anche
per assicurare il rispetto del complesso delle funzioni
ad esso attribuite e di cui lo stesso è titolare, costituisce
pura petizione di principio, non evidenziandosi nella delibera
alcuna relazione tra il regime delle distanze e l’interesse
pubblico che con detta disposizione si intende tutelare;
Considerato, peraltro, che la norma regolamenatare in questione,
per quanto è rappresentato nell’epigrafe della delibera,
costituisce disposizione transitoria, ad integrazione del
Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e per il servizio delle pubbliche affissioni approvato con
delibera consiliare n.74 del 27.6.1994, valevole fino alla
approvazione del piano generale della pubblicità e delle
pubbliche affissioni in itinere “al fine di disciplinare
il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli
impianti pubblicitari, la cui coerenza, sta determinando
un pregiudizievole contenzioso”;
Ritenuto che, in base alla citata motivazione (o meglio
valutazione di opportunità) il suddetto regime delle distanze
si pone alla stregua di misura di salvaguardia non consentita
ove non prevista dalla legge.
Ritenuto che il diritto di iniziativa economica dei privati
non può subire limiti che non siano espressamente previsti
dalla legge;
Considerato che in base al d.lgs. 15 novembre 1993, n.507,
dispositivo dell’obbligo del Comune di istituire l’imposta
sulla pubblicità e il servizio delle pubbiche affissioni,
fermo il limite finalizzato al contemperamento dei diritti
di espressione e di iniziativa economica con gli interessi
pubblici potenzialmente confliggenti, il Comune deve solo
disciplinare la materia, nel senso di determinare la tipologia
e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per
ottenere il provvedimento per l'installazione, nonchè i
criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti,
ripartendo la superficie degli impianti pubblici da destinare
alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque
prive di rilevanza economica e quella da destinare alle
affissioni di natura commerciale, nonchè la superficie degli
impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi
dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione
di affissioni dirette e non può prevedere preclusioni assolute
che non trovano fondamento né nella legge, né in interessi
di diversa natura meritevoli di tutela;
Ritenuto, alla stregua delle considerazioni di cui sopra
che il regime delle distanze introdotte con disposizione
transitoria, è privo di fondamento giuridico, oltre ad essere
irragionevole ed illogico, sicché va annullata la disposizione
che ha introdotto tale limite, con i conseguenti effetti
caducatori sul provvedimento di diniego di cui costituisce
unico presupposto. Ritenuta inammissibile la domanda di
accertamento dell’obbligo del Comune di dotarsi di regolamento
ai sensi dell’art.3, d.lgv. 507/93 e di adottare il piano
generale degli impianti, vertendosi in materia regolata
da norme di azione sicché l’inadempimento dell’amministrazione
può essere fatto valere attraverso apposito procedimento
di messa in mora ed impugnazione del silenzio, disciplinato
dalla l. 205/2000;
Ravvisata, comunque, la infondatezza della domanda relativa
al regolamento, atteso che il Comune di Andria è dotato
di regolamento approvato con delibera consiliare n.74 del
27.6.1994, integrato con la delibera 21/28.3.2003;
Ritenuto, quanto all’obbligo di adottare il piano generale
degli impianti, che la mancanza di tale piano (attualmente
in corso di adozione) che predetermina esattamente i luoghi
destinati alle pubbliche affissioni sia pubbliche che private
e facilita la stessa attività autorizzatoria del comune,
non vanifica affatto la possibilità per i privati di effettuare
la pubblicità, atteso che in mancanza del piano l’ente pubblico
non può opporre un generalizzato e immotivato diniego alle
istanze di installazione, ma deve di volta in volta verificare
la sussistenza non solo dei requisiti soggettivi ma anche
di quelli oggettivi alla stregua dei criteri e dei principi
fissati dal regolamento.
Ritenuta inammissibile la domanda di risarcimento danni
per genericità.
Ritenuto, per le ragioni esposte, di accogliere il ricorso
limitatamente all’annullamento della norma regolamentare
(art.2, delibera consiliare n.21 del 28.3.2003) con i conseguenti
effetti caducatori sulla nota 157/2004, con compensazione
di spese e competenze di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione Terza, Accoglie il ricorso in epigrafe
indicato nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto,
annulla la delibera di consiglio comunale n.21 del 28.3.2003
limitatamente al punto 2, con i conseguenti effetti caducatori
sul provvedimento 157/2004.
Per il resto dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 27.5.2004, con l’intervento dei Magistrati,
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Amedeo Urbano, Presidente
Doris Durante, Consigliere est.
Raffaele Greco, Referendario
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