| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 10 giugno 2004
n. 2483
Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore
Confindustria Puglia-Federazione dell’industria della Puglia
e altro (avv. E. Sticchi Damiani) c. Presidente della Regione
Puglia (Avv. Stato), Ministero dell’Interno (Avv. Stato),
Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino le/3
(n.c.), Comune di Ugento (n.c.), Regione Puglia (avv. P.
Nicolardi) [interveniente ad opponendum] |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza – Appalto pubblico – Bando
– Clausola che preclude la partecipazione di certe imprese
– Soggetti lesi – Impugnazione – Previa presentazione della
domanda di partecipazione – Necessità – Esclusione – Condizioni.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Smaltimento e/o lavorazione di
rifiuti – Impianto – Realizzazione e gestione – Gestione
come elemento centrale del servizio – Conseguenze.
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1. Nel caso in cui alcune imprese operanti
nello specifico settore oggetto della gara per l’affidamento
di un appalto pubblico lamentino l’esistenza di una clausola
del bando che preclude loro la possibilità di partecipare
alla stessa in qualsiasi modo, l’esercizio del diritto di
azione non può essere subordinato alla previa presentazione
di una domanda di partecipazione certamente destinata a
non essere accolta, laddove le censure si appuntino proprio
sulla clausola del bando di gara asseritamente discriminatoria
o ingiustamente limitatrice della par condicio.
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2. In caso di gara d’appalto avente ad oggetto
la realizzazione e successiva gestione di un impianto per
lo smaltimento e/o la lavorazione di rifiuti, il cui elemento
centrale è la gestione di siffatto servizio, la materiale
costruzione dell’impianto costituisce attività soltanto
prodromica, accessoria e strumentale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2483/04 Reg.Sent.
N. 806/04 Reg.Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZIONE III
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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in forma semplificata ai sensi dell’art.
26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge
21 luglio 2000, n. 205 sul ricorso n. 806 del 2004 proposto
da
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- Confindustria Puglia – Federazione
dell’Industria della Puglia, in persona del procuratore
generale pro tempore ing. Gianni Mongelli, con sede in Bari
alla Tridente, 22/a;
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- “Fosso del Prete” società consortile
a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
dott. Gino Montinaro, con sede in Campi Salentina (LE) alla
via Provinciale Campi – Squinzano Km 2,00;
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- Impresud S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore Maria Rosaria Patrizio,
con sede in Foggia alla via Lecce, 2;
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- Immobil Daunia S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore Mario Michele Patrizio,
con sede in Foggia alla via Trinitapoli C.da Passo Breccioso;
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- Ecoambiente S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore dott. Salvatore Matarrese,
con sede in Bari alla via Ferorelli – Zona Industriale,
3;
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- Serveco S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore rag. Pietro Vito Chirulli, con
sede in Martina Franca (TA) alla via G. Grassi, 23;
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- Calabreseengineering S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore Lorenzo Calabrese,
con sede in Bari alla via T. Columbo (Zona Industriale),
47;
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- Ecologica S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore Vito Miccolis, con sede
in Roma alla via Panama, 95;
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- Lombardi Ecologia S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore dott. Rocco Lombardi,
con sede in Triggiano (BA) alla via Casalino, 103;
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- Monticava Strade S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore Pasquale Dello Preite,
con sede in Campi Salentina (LE) alla piazza Mercato, 21;
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- Co.Gene. S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore geom. Luigi Stomaci, con
sede in Lecce alla via Portogallo (Zona Industriale), 6;
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- I.CO.M. di Pasquale Muccio, in persona
del legale rappresentante pro tempore Pasquale Muccio, con
sede in Taurisano alla via M. d’Otranto;
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- Gial Plast S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore Dario M. Federico, con
sede in Traviano (LE) alla via L. Lagrange – Zona Industriale;
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- Axa S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore Giampiero Corvaglia, con sede
in Lecce al viale Gran Bretagna (Zona Industriale), 24;
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- Geotec Ambiente S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore Alessandro Strafino,
con sede in Veglie (LE) alla via C. Costa, 25;
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- Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore Alberto De
Flamineis, con sede in Bari alla via G. Fanelli, 206/4;
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- Sud Gas S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore Fabio Montinaro, con sede in
Campi Salentina (LE) alla via F.lli Rosselli, 21; tutti
rappresentati e difesi dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani
ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Putignani,
168, presso lo studio del prof. avv. Raffaele Guido Rodio,
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CONTRO
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- il Presidente pro tempore della Regione
Puglia, nella qualità di Commissario Delegato per l’Emergenza
Ambientale nella Regione Puglia, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso
la stessa ivi elettivamente domiciliato alla via Melo, 97;
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- il Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa ivi
elettivamente domiciliato alla via Melo, 97; nonché nei
confronti
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- dell’ Autorità per la Gestione dei Rifiuti
Urbani del Bacino LE/3, in persona del Presidente pro
tempore, non costituita nel presente giudizio;
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- del Comune di Ugento, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito nel presente giudizio;
e con l’intervento ad opponendum
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- della Regione Puglia, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Pietro Nicolardi ed elettivamente domiciliata in Bari alla
via Q. Sella, 120, presso lo studio dell’avv. Luigi Paccione;
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per l’annullamento, previa concessione della
tutela cautelare,
- del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale
in Puglia nr. 312 del 13.12.2003, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della regione Puglia nr. 154 del 31.12.2003, unitamente
agli allegati schemi di “Bando”, “Estratto” e “Capitolato
d’oneri”;
- del bando di gara del 17.12.2003, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (parte II) nr. 299 del
27.12.2003;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
e, in particolare, ove occorra, del decreto del Commissario
delegato per l’emergenza ambientale in Puglia nr. 313 del
10.12.2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia nr. 151 del 24.12.2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate ed interveniente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visto il ricorso per motivi aggiunti presentato dai medesimi
ricorrenti sopra indicati per l’annullamento, previa concessione
della tutela cautelare,
- del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale
in Puglia nr. 24 del 17.2.2004, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia nr. 26 del 4.3.2004, unitamente
all’allegato “Avviso di correzioni, rettifiche e precisazioni
ai bandi per la gestione dei rifiuti urbani nella Regione
Puglia e relativa proroga dei termini di presentazione delle
offerte”;
- dell’ “Avviso di correzioni, rettifiche e precisazioni
ai bandi per la gestione dei rifiuti urbani nella Regione
Puglia e relativa proroga dei termini di presentazione delle
offerte” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (parte II) nr. 48 del 27.2.2004.
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio del 27 maggio 2004, fissata
per l’esame dell’istanza cautelare proposta in via incidentale,
il dott. Raffaele Greco; Uditi in camera di consiglio l’avv.
Sticchi Damiani per i ricorrenti, l’Avvocato dello Stato
per le Amministrazioni intimate e l’avv. Nicolardi per la
Regione Puglia;
Considerato che il ricorso può essere definito con decisione
in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 commi
quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio
2000, n. 205, perché manifestamente inammissibile ed infondato,
per le ragioni di seguito esposte;
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FATTO
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Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004
e depositato presso la Segreteria della Sezione di Lecce
di questo Tribunale il 4 marzo 2004, i ricorrenti in epigrafe
indicati., rispettivamente associazione di categoria rappresentativa
delle imprese pugliesi ed imprese tutte operanti nel settore
della raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, hanno impugnato
gli atti in epigrafe meglio indicati, con i quali è stato
indetto “pubblico incanto ai sensi del D. Lgs. nr. 157/95”
per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione
(inclusa l’acquisizione dell’area), per una durata contrattuale
massima di 17 anni, di un “sistema impiantistico complesso
a servizio del bacino LE/3” costituito da un centro di selezione,
una linea di biostabilizzazione e un’annessa discarica di
servizio/soccorso, da realizzare nel Comune di Ugento, unitamente
all’affidamento della sola gestione del centro di raccolta,
prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti
dalla raccolta differenziata, già realizzato nello stesso
Comune di Ugento, con contestuale approvazione degli schemi
di “Bando”, “Estratto” e “Capitolato d’oneri”. Con i citati
provvedimenti, si è prevista, in attuazione del P.O.R. Puglia
2000-2006, “l’erogazione di una quota di finanziamento pubblico
per la realizzazione degli impianti, a valere sulle risorse
della deliberazione C.I.P.E. 3.5.2002, nr. 36 – Riparto
risorse aree depresse 2002-2004, pari al 50 % dell’investimento
e comunque non superiore a € 4.500.000,00, secondo quanto
fissato con deliberazione di G.R. nr. 2231 del 23.12.2002”.
I suddetti provvedimenti sono stati adottati in dichiarata
attuazione dei poteri previsti dall’art. 4 co. I dell’Ordinanza
del Ministro dell’Interno nr. 3184 del 22.3.2002, così come
integrato dall’art. 3 co. I dell’Ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nr. 3271 del 12.3.2003, secondo
cui “il Commissario delegato – Presidente della Regione
Puglia a seguito di procedure di gara comunitaria, anche
con il contributo finanziario commissariale o attraverso
procedure di finanza di progetto, stipula contratti per
la realizzazione e/o gestione di impianti a titolarità pubblica
di produzione di combustibile derivato da rifiuti e/o di
termovalorizzazione”.
Inoltre, pur richiamando il proprio precedente decreto nr.
308 del 30.9.2002, con cui era stata istituita tra i Comuni
interessati l’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani
del Bacino LE/3, il Commissario ha affermato l’improcrastinabilità
dell’attivazione di procedure idonee al definitivo superamento
dello stato di emergenza, a fronte dei tempi prevedibili
perché le Autorità di gestione – ancorché già istituite
– divenissero operative, con la conseguente necessità di
avviare la procedura per l’affidamento della gestione del
sistema impiantistico complesso, salvo il diritto di subentro
nella posizione contrattuale del Commissario stesso da parte
dell’Autorità di gestione ovvero del Comune sede dell’impianto.
Il pubblico incanto in oggetto veniva bandito ai sensi del
D. Lgs. nr. 157/95 e succ. modif., sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23 co.
I lett. b) dello stesso D. Lgs.
Avverso i provvedimenti innanzi richiamati insorgono gli
odierni ricorrenti, deducendone i seguenti profili di illegittimità:
Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione
dell’art. 4 dell’O.M. nr. 3184/02; Erronea qualificazione
e falsa presupposizione in diritto; Violazione dei principi
dell’ordinamento comunitario e nazionale in materia di concessioni
ed appalti pubblici; Eccesso di potere per violazione di
circolare interpretativa; Violazione degli artt. 1, 28 e
36 L.R. nr. 13/00; Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà
con riferimento alle delibere di G.R. nr. 1697 dell’11.12.2000
e nr. 2231 del 23.12.2002; Incompetenza; Violazione degli
artt. 1, 3 e 11 della Direttiva nr. 93/37/CEE e dei relativi
allegati; Violazione dei principi di tutela della concorrenza
e di massima partecipazione alle procedure di gara; Violazione
dell’art. 2 L. nr. 109/94 e dell’art. 98 D.P.R. nr. 554/99;
Violazione dell’art. 20 L. nr. 109/94 e degli artt. 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 71, 84 e 85 D.P.R. nr. 554/99; Violazione
dell’art. 14 O.M. nr. 3184/02; Violazione dell’art. 5 L.
nr. 225/92; Difetto di motivazione, stante l’errore nella
qualificazione di base della fattispecie oggetto della gara,
considerata quale concessione di servizi laddove, alla stregua
di tutti i parametri normativi ed interpretativi innanzi
richiamati, avrebbe dovuto essere inquadrata quale concessione
di lavori pubblici, atteso che il suo oggetto prevalente
era rappresentato dalla realizzazione dell’impianto non
in precedenza esistente, rispetto al quale la successiva
gestione del servizio per un certo lasso di tempo costituiva
prestazione accessoria, rientrando nel corrispettivo riconosciuto
all’aggiudicatario il diritto di gestire temporaneamente
il servizio con il conseguente sfruttamento economico, con
il corollario della necessità di applicare non già la Direttiva
nr. 92/50/CEE ed il D. Lgs. nr. 157/95, ma bensì la Direttiva
nr. 93/37/CEE e la L. nr. 109/94, ovvero, in alternativa,
stante la compresenza di attività riconducibili ad entrambe
le tipologie di concessioni, di dissociare gli affidamenti
soggetti a discipline comunitarie differenti, evitandone
la reductio ad unum nell’ambito di un’unica procedura di
gara, il tutto in violazione dell’O.M. e delle delibere
regionali sopra richiamate, nonché della L.R. nr. 13 del
25.9.2000, le quali imponevano, come unica valida alternativa
allo schema della finanza di progetto, quella della concessione
di costruzione e gestione, e con una serie di ricadute,
in termini di illegittimità certamente non giustificate
dai poteri derogatori riconosciuti al Commissario, sotto
i seguenti profili:
a) previsione, quale requisito di partecipazione alla gara,
dell’idoneità delle imprese concorrenti, sia come singole
che se riunite in Associazione temporanea, ad eseguire direttamente
i lavori di realizzazione degli impianti, e del possesso
dei requisiti di cui all’art. 8 L. nr. 109/94 attestati
mediante appositi certificati S.O.A., con conseguente ingiusta
restrizione del bando alle sole imprese di costruzione e
violazione del principio di massima partecipazione alla
gara;
b) scelta del pubblico incanto in luogo del sistema della
licitazione privata, come richiesto dall’art. 20 co. II
L. nr. 109/94;
c) mancata predisposizione di un progetto preliminare da
porre a base di gara, come richiesto dal medesimo art. 20
co. II L. nr. 109/94, nonché di un piano economico e finanziario
di massima, come richiesto dall’art. 18 D.P.R. nr. 554/99;
d) mancata indicazione nel bando di gara della percentuale
da appaltare obbligatoriamente a terzi e del livello massimo
e della struttura delle tariffe da praticare all’utenza,
con la metodologia del loro adeguamento nel tempo, nonché
della facoltà o dell’obbligo per il concessionario di costituire
società di progetto ex art. 37quinquies L. nr. 109/94, così
come richiesto dall’art. 85 D.P.R. nr. 554/99;
Violazione dell’art. 11 e dell’Allegato V della Direttiva
nr. 93/37/CEE; Violazione degli artt. 7 e 17 e dell’Allegato
III della Direttiva nr. 92/50/CEE; Violazione degli artt.
23 e 73 D.P.R. nr. 554/99; Violazione degli artt. 1, 2 e
3 D.P.C.M. nr. 55 del 10.1.1991 e del relativo Allegato
I; Violazione degli artt. 4 e 8 D. Lgs. nr. 157/95 e del
relativo Allegato IV; Violazione degli artt. 98 e 99 D.P.R.
nr. 554/99; Violazione dei principi di proporzionalità,
ragionevolezza e massima partecipazione alle gare pubbliche;
Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.; Difetto di motivazione;
Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà,
risultando non rispettato l’obbligo, sussistente tanto in
caso di concessione di lavori pubblici quanto in quello
di appalto pubblico di servizi, di indicare nel bando l’importo
dei lavori o dei servizi posti a base di gara, quanto meno
in via presuntiva, mediante indicazione del quantitativo
o entità del contratto ovvero delle prestazioni, o ancora
della quantità dei servizi da fornire, con la conseguenziale
illegittimità delle clausole che imponevano a pena di esclusione
requisiti soggettivi – ed in particolare il conseguimento
di un fatturato annuo minimo nell’ultimo triennio e lo svolgimento
di servizi affini per un determinato importo minimo nel
medesimo triennio -, che avrebbero dovuto essere rapportati
proprio all’importo complessivo dell’appalto, non potendo
neanche in tal senso soccorrere il richiamo, operato nell’art.
4, lett. A.2.3) e A.2.4) del Disciplinare d’oneri, all’art.
6 co. I D.P.C.M. nr. 55/91, che è disposizione riferita
ad ipotesi (appalti di importo pari o superiore a 5 milioni
di E.C.U. e inferiore a 35 milioni di E.C.U.) rispetto alla
quale i predetti requisiti, così come richiesti, apparivano
del tutto sproporzionati ed irragionevoli, oltre che contraddittori
rispetto ai requisiti ingiustificatamente differenti richiesti
dallo stesso Commissario negli altri 9 decreti ad identico
oggetto emanati in pari data, con riguardo ad analoghe opere
da realizzarsi in altri bacini;
Violazione dell’art. 19 L. nr. 109/94; Violazione dell’art.
3 co. VIII L. nr. 415/98; Violazione degli artt. 18, 85
e 86 D.P.R. nr. 554/99; Violazione dell’art. 117 D. Lgs.
nr. 267/00; Eccesso di potere per illogicità manifesta;
Violazione del principio di ragionevolezza; Violazione,
erronea e falsa applicazione dell’art. 2 co. II O.M. nr.
3045/00; Incompetenza; Erronea e falsa interpretazione ed
applicazione dell’art. 4 co. I O.M. nr. 3184/02;
Contraddittorietà dell’azione amministrativa, per avere
l’Amministrazione, mediante una serie di clausole prevedenti
l’obbligo per il concessionario di eseguire rilievi, studi
e approfondimenti rispetto al dato meramente indicativo
di produzione di rifiuti riportato in 238 t/giorno (art.
2 del Disciplinare d’oneri), con conseguente assunzione
di piena responsabilità al riguardo ed espressa liberazione
della stazione appaltante da ogni responsabilità (art. 7),
e l’obbligo di indicazione della tariffa, rispetto alla
quale era previsto il solo adeguamento annuale secondo l’indice
ISTAT (art. 7), posto totalmente a carico dei concorrenti
l’alea derivante dalla variabilità del dato costituito dal
quantitativo giornaliero di rifiuti conferiti, senza prevedere
alcun altro meccanismo di adeguamento della tariffa, e quindi
omettendo di assicurare al concessionario del servizio l’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della gestione,
mediante la predisposizione del piano economico e finanziario
previsto dall’art. 19 L. nr. 109/94 (applicabile anche alle
concessioni di servizi pubblici), senza che la deroga potesse
giustificarsi in virtù del disposto dell’art. 2 co. II O.M.
nr. 3045/00, che è riferito ad ambito oggettivo del tutto
differente (realizzazione di sette impianti di produzione
di C.D.R. specificamente localizzati), e comunque dovendo
essere l’eventuale deroga assistita da congrua motivazione;
Violazione e mancata applicazione degli artt. 37quinquies
L. nr. 109/94 e s.m. e 85 D.P.R. nr. 554/99, stante la già
evidenziata mancata previsione nel bando della facoltà o
dell’obbligo per l’aggiudicatario di costituire una società
di progetto;
Violazione dell’art. 23 co. IV D. Lgs. nr. 157/95 e s.m.;
Violazione del principio di imparzialità, stante la violazione
del divieto di cumulo in capo allo stesso soggetto affidatario
della progettazione e della realizzazione e gestione dei
lavori e dei servizi progettati;
Incompetenza; Violazione dell’art. 118 Cost. e del principio
di sussidiarietà; Violazione degli artt. 5 e 120 Cost. e
del principio di leale cooperazione tra i livelli di governo;
Violazione dell’art. 11 O.M. nr. 3077/00; Violazione dell’art.
5 co. II e V L. nr. 225/92; Eccesso di potere per difetto
di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti,
per essersi il Commissario sostituito alle Autorità di gestione,
invadendone le attribuzioni, senza previamente porle in
mora, ovvero accertare l’affettiva impossibilità che potessero
provvedere tempestivamente, e comunque senza coinvolgerle
in alcun modo;
Violazione dell’art. 5 L. nr. 225/92 sotto altro profilo;
Violazione dei principi generali in materia di attribuzione
dei poteri emergenziali; Violazione dei principi di ragionevolezza
e di proporzionalità; Difetto di motivazione, atteso che
in ogni caso, quand’anche si ipotizzasse la legittimità
dell’azione dell’Amministrazione in forza dei poteri derogatori
attribuiti dall’art. 14 co. I O.M. nr. 3184/02, quest’ultimo
sarebbe illegittimo in parte qua laddove prevede in maniera
generica la derogabilità integrale dei Dd. Lgss. nn. 22/97
e 157/95, oltre che della quasi totalità delle previsioni
di cui alla L. nr. 109/94, senza peraltro indicare il nesso
di strumentalità tra le norme di emergenza e le norme di
cui si consentirebbe la temporanea sospensione; Violazione
dell’art. 21 co. VII D. Lgs. nr. 22/97, nel testo modificato
dall’art. 23 L. nr. 179/02; Violazione delle norme e dei
principi di diritto comunitario ed interno in materia di
tutela della concorrenza; Violazione dell’art. 41 Cost.;
Violazione del principio di ragionevolezza; Eccesso di potere
per contraddittorietà e difetto di motivazione, non potendo
in alcun modo gli atti impugnati essere interpretati nel
senso dell’introduzione di un regime di privativa pubblica,
tale da imporre la “esclusività” della titolarità pubblica
degli impianti, per le attività di realizzazione e gestione
degli impianti di termovalorizzazione.
Chiedevano pertanto le ricorrenti l’annullamento dei provvedimenti
impugnati, previa sospensione della loro efficacia.
Le Amministrazioni intimate si costituivano in data 8 marzo
2004, eccependo in via preliminare l’incompetenza della
Sezione di Lecce, e nel merito chiedendo genericamente che
il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in
data 26 marzo 2004 e depositato in Segreteria il 2 aprile
2004, i ricorrenti impugnavano l’ulteriore decreto commissariale
nr. 24 del 17.2.2004 e gli atti allegati e connessi, con
cui venivano corretti errori materiali e fornite alcune
precisazioni e rettifiche rispetto alle previsioni dei precedenti
decreti nn. 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
e 312 del 13.12.2003: avverso tali provvedimenti venivano
riproposte, in via derivata, le medesime censure già articolate
nel ricorso originario.
In data 9 aprile 2004 la Regione Puglia depositava atto
di intervento ad opponendum, argomentando diffusamente in
ordine alla sussistenza del proprio interesse ad intervenire
nel presente giudizio, nonché chiedendo genericamente il
rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Con successiva memoria depositata in data 21 aprile 2004,
la Regione Puglia eccepiva in via preliminare la tardività
dell’impugnazione del decreto commissariale nr. 312 del
13.12.2003 e dell’O.M. nr. 3184/02, ed inoltre l’inammissibilità
del ricorso quanto alla posizione di Confindustria per difetto
di legittimazione, nonché con riguardo a tutti i ricorrenti,
non risultando che gli stessi avessero presentato domanda
di partecipazione alla gara per cui è processo, e comunque
mancando la prova di uno specifico e concreto pregiudizio
che ciascuno di essi avrebbe ricavato dalle disposizioni
del bando, non essendo queste ultime immediatamente lesive.
Nel merito, l’Amministrazione regionale controdeduceva articolatamente
alle censure di controparte, concludendo per l’infondatezza
del ricorso e della connessa domanda cautelare.
Con decreto del 22 aprile 2004, il Presidente della Sezione
di Lecce, preso atto dell’adesione delle altre parti all’eccezione
di incompetenza formulata dalle Amministrazioni intimate,
disponeva la trasmissione degli atti a questa Sede di Bari.
All’esito della trasmissione degli atti, i ricorrenti depositavano
in data 12 maggio 2004 nuova istanza cautelare, reiterando
la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con memoria depositata in data 26 maggio 2004, gli stessi
ricorrenti insistevano nelle proprie richieste, controdeducendo
ai rilievi di controparte.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2004, fissata per
l’esame della predetta domanda di sospensiva, la Regione
Puglia ha depositato ulteriori articolate memorie, insistendo
sia nelle eccezioni preliminari sia nelle già esposte conclusioni
di merito.
Nella circostanza, il Collegio si è riservato di provvedere
con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 co. IV e V L. nn
1034/71, come introdotti dall’art. 9 L. nr. 205/00, dandone
comunicazione alle parti presenti.
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DIRITTO
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1. In via preliminare, va accolta l’eccezione
di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata dalla
Regione Puglia, limitatamente all’impugnazione del Decreto
commissariale nr. 313 del 10.12.2003 (che i ricorrenti hanno
gravato quale atto presupposto, e “ove occorra”).
Infatti, risulta per tabulas che il predetto provvedimento
è stato pubblicato sul B.U.R.P. del 24.12.2003, e pertanto
il termine per la relativa impugnazione è scaduto al 23.2.2004
(essendo festivo il 22, sessantesimo dalla pubblicazione):
ne consegue che l’odierno ricorso, notificato in data 24.2.2004,
va considerato tardivo.
Le osservazioni dei ricorrenti sul punto, incentrate sulla
circostanza che il decreto in oggetto nulla ancora disponeva
in ordine alle modalità della gara ed alle clausole di partecipazione,
possono al più determinare la non incidenza della riscontrata
tardività sulle censure articolate sui predetti punti, ma
non modificano la conclusione sopra raggiunta.
Va invece disattesa l’analoga eccezione in ordine all’impugnazione
dell’Ordinanza Ministeriale nr. 3184/02: tale atto, infatti,
stante la sua natura regolamentare e generale, deve ritenersi
aver prodotto la (eventuale) lesione all’interesse dei ricorrenti
non già dal momento della sua adozione, ma solo per effetto
dei Decreti emessi dal Commissario Delegato nell’esercizio
dei poteri che egli da essa Ordinanza ha derivato.
In altri termini, non può condividersi l’impostazione della
Regione Puglia, che proprio dalla natura di atto generale
della citata O.M. trae argomento per sostenere la tardività
del ricorso: al riguardo, è sufficiente richiamare la pacifica
giurisprudenza in tema di interesse a ricorrere, secondo
cui la lesione che il ricorrente riceve dal provvedimento
impugnato deve essere attuale e concreto, non potendo consistere
nel pericolo di un pregiudizio soltanto potenziale ed eventuale
(cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 18.12.1987, nr. 790;
id., 20.11.1987, nr. 703).
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2. Proseguendo nell’esame delle questioni
preliminari sollevate dalla Regione Puglia, va ora affrontata
quella relativa alla sussistenza o meno della legittimazione
a ricorrere in capo alla ricorrente Confindustria Puglia,
nei cui confronti è stato chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso.
L’eccezione è fondata.
Invero, costituisce orientamento giurisprudenziale pressoché
costante quello secondo cui alle associazioni di categoria
è consentito impugnare atti concernenti singoli associati
solo se ed in quanto gli stessi concretino anche una lesione
dell’interesse collettivo statutariamente tutelato da dette
associazioni, risolvendosi, altrimenti, l’azione in una
non consentita sostituzione processuale (cfr. ex multis
Cons. Stato, Sez. IV, 12.2.2002, nr. 6049).
Nel caso di specie, Confindustria Puglia ricorre, significativamente
assieme ad un gruppo di ben determinate società operanti
nel settore oggetto della gara per cui è processo, per lamentare
sostanzialmente l’illegittimità del bando di gara, che,
in virtù di una erronea opzione di fondo (l’aver individuato
la disciplina del D. Lgs. nr. 157/95, anziché quella della
L. nr. 109/94), determina l’ingiusta esclusione di alcune
imprese, con grave vulnus a fondamentali principi di concorrenza
ed apertura del mercato.
Ebbene, non risulta al Collegio che sia stata fornita convincente
dimostrazione che la tutela di tali valori rientri tra gli
obiettivi dell’associazione di categoria in questione, non
essendo la stessa specificamente indicata tra gli scopi
dell’ente (cfr. art. 2 dello Statuto di Confindustria Puglia
allegato al ricorso introduttivo), né potendosi apoditticamente
ritenere che essa coincida con l’obiettivo di “promuovere
le condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell’attività
imprenditoriale” ovvero di agevolare la “coscienza dei valori
sociali e civili e di comportamento propri dell’imprenditoria
nel contesto di una libera società in sviluppo”: ciò che
implicherebbe riconoscere all’associazione ricorrente un
ruolo – quello di garante dell’interesse collettivo alla
trasparenza del mercato – la cui effettiva sussistenza è
quanto meno eccessivo evincere da previsioni così late e
generiche.
In altri termini, la legittimazione a ricorrere di Confindustria
Puglia appare carente non già, come argomentato dall’Amministrazione,
per la situazione di potenziale conflitto d’interesse che
vi sarebbe al suo interno (tra iscritti facultati a partecipare
alla gara de qua, ed altri invece esclusi), ma per non esser
stata fornita la prova positiva che l’affermata illegittimità
dei provvedimenti impugnati si traduca in un pregiudizio
a tutti o ad alcuno degli interessi collettivi tutelati.
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto
da Confindustria Puglia.
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3. Ulteriore eccezione di inammissibilità,
sollevata dall’Amministrazione regionale, si fonda sulla
mancanza di prova della partecipazione delle imprese ricorrenti
alla gara per cui è processo.
Ad avviso del Collegio, l’eccezione va disattesa.
Ed invero, come correttamente evidenziato dalla difesa dei
ricorrenti, l’orientamento tradizionale, che ritiene la
partecipazione alla gara presupposto indispensabile per
la sussistenza dell’interesse ad impugnare le disposizioni
del bando, è stato di recente oggetto di parziale revisione
da parte della giurisprudenza amministrativa, anche per
effetto delle spinte “garantiste” della Corte di Giustizia
CE, giudicandosi eccessivamente penalizzante subordinare
l’esercizio del diritto di azione alla previa presentazione
di una domanda di partecipazione certamente destinata a
non essere accolta, con i correlativi oneri economici, laddove
le censure si appuntino proprio su clausole del bando di
gara asseritamente discriminatorie o ingiustamente limitatrici
della par condicio.
In tale ipotesi, è stato giustamente rilevato che l’interesse
tutelato è quello consistente nella stessa aspirazione a
partecipare alla gara, e solo in via mediata quello all’aggiudicazione
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15.7.2003, nr. 6429, citata
dai ricorrenti).
Naturalmente, affinché il riconoscimento dell’azionabilità
di un tale interesse non si traduca nell’attribuzione di
un generico potere di controllo di legalità dell’attività
amministrativa, occorrerà pur sempre che i ricorrenti dimostrino
di essere titolari di una specifica e concreta pretesa di
partecipazione alla gara, e che questa risulti frustrata
per effetto delle clausole impugnate del bando.
Nel caso di specie, il ricorso non è stato proposto da quisque
de populo, ma da un gruppo di imprese tutte operanti nello
specifico settore oggetto della gara, le quali lamentano
esser loro ingiustamente preclusa la possibilità di partecipare
alla stessa in qualsiasi modo: è appena il caso di evidenziare
che tale preclusione non è esclusa neanche qualora le imprese
ricorrenti ritengano di riunirsi in Associazione temporanea,
giusta il disposto dell’art. 3 del Disciplinare d’oneri,
che richiede che anche in tale ipotesi ciascuna delle imprese
associate sia “in grado di eseguire direttamente i lavori
di realizzazione dell’impianto”.
L’impugnazione, oltre ad investire le scelte di fondo dell’Amministrazione
nella qualificazione dell’oggetto della gara e nella disciplina
conseguentemente applicabile, si concentra anche su singole
e specifiche clausole del bando, la cui illegittimità a
detta dei ricorrenti discende sia da tali scelte che da
autonome considerazioni: sotto tale profilo, va disattesa
anche l’ulteriore eccezione d’inammissibilità sollevata
dall’Amministrazione regionale, essendo agevolmente ricavabili
dalla lettura del ricorso le clausole del bando asseritamente
illegittime.
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4. Nel merito, il ricorso è infondato e va
pertanto respinto.
Con riguardo alla questione di ordine generale posta dai
ricorrenti, relativa alla qualificazione dell’oggetto della
gara, il Collegio non ignora le difficoltà che possono esservi
nell’inquadrare la procedura per cui è processo tra gli
appalti pubblici di servizi di cui al D. Lgs. nr. 157/95,
ovvero tra le concessioni di lavori pubblici ex L. nr. 109/94:
in particolare, come sottolineato dall’Amministrazione regionale,
gli ampi riferimenti interpretativi e giurisprudenziali
forniti da parte ricorrente in ordine alla necessità di
cogliere il criterio discretivo tra i due istituti nella
accessorietà o meno della realizzazione dell’opera rispetto
alla gestione del servizio cui la stessa è strumentale,
e nella conseguente riconducibilità o meno di tale gestione
a mero elemento integrativo della controprestazione prestata
dalla P.A. al privato aggiudicatario, lascia del tutto impregiudicato
il quesito se l’oggetto della gara all’esame sia da ricondurre
all’uno o all’altro dei due schemi.
Sul punto vi è certamente disparita di opinioni in giurisprudenza,
potendosi reperire, accanto all’orientamento richiamato
dai ricorrenti, altrettanto autorevoli pronunce di segno
opposto, e segnatamente nel senso di considerare, in ipotesi
di gara avente ad oggetto la realizzazione e successiva
gestione di un impianto per lo smaltimento e/o la lavorazione
di rifiuti, quale elemento centrale la gestione di siffatto
servizio, rispetto al quale la materiale costruzione dell’impianto
costituisce attività soltanto prodromica, accessoria e strumentale
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10.6.2002, nr. 3207; Sez. VI,
6.9.2000, nr. 4688).
È a questo secondo orientamento che il Collegio ritiene
di aderire, apparendo convincenti i rilievi dell’Amministrazione,
che ha insistito nell’evidenziare come il vero primario
oggetto dell’attenzione del Commissario Delegato, nell’adozione
dei provvedimenti oggi impugnati, sia stato il servizio
di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani, con il
dichiarato proposito di introdurre in tale settore innovazioni
determinanti (impiego dei rifiuti per la produzione di combustibile
ovvero termovalorizzazione), rispetto alle quali la realizzazione
di nuovi impianti, ovvero il potenziamento di impianti già
esistenti, costituisce circostanza meramente accidentale
ed “eventuale”: tale aggettivo – è opportuno precisarlo,
in replica agli argomenti di parte ricorrente – va inteso
con riguardo non già alla possibilità che impianti idonei
preesistano o meno alla gara, ma alla più generale valutazione
logica e teleologica degli elementi esenziali e connaturali
della gara in oggetto. In altri termini, discende dalla
ratio stessa dell’intervento attuato con la gara per cui
è processo che, mentre sarebbe astrattamente concepibile
un suo esperimento limitato alla sola gestione del servizio
(ove, per avventura, vi fossero idonei impianti già esistenti),
viceversa non avrebbe alcun senso la mera realizzazione
di impianti disgiunta dalla successiva gestione del servizio.
Ai fini del raggiungimento di una tale conclusione, un criterio
ermeneutico decisivo è fornito dall’art. 27 D. Lgs. nr.
22/97 (disposizione significativamente quasi del tutto pretermessa
dai ricorrenti nella loro pur articolata esposizione), nel
quale, seppur riferito alla gestione dei servizi in regime
ordinario e non emergenziale, non può non cogliersi il segno
di un evidente favor legislativo verso l’accorpamento in
capo ad unico soggetto della realizzazione degli impianti
e della gestione del servizio: il tutto – è quasi inutile
sottolinearlo – all’interno di un contesto nel quale il
secondo obiettivo è pacificamente centrale rispetto al primo.
Quanto fin qui esposto rende giustizia anche dell’ulteriore
profilo, affacciato dai ricorrenti sia pure in via subordinata,
in ordine alla possibilità di qualificare l’oggetto della
gara come concessione “mista” di lavori e servizi, con la
conseguente necessità di scinderne la disciplina: sul punto,
è sufficiente richiamare gli arresti giurisprudenziali che,
in riferimento alle gare aventi ad oggetto l’affidamento
a terzi non del semplice svolgimento di funzioni pubblicistiche,
ma di attività a carattere imprenditoriale costituenti servizio
alla collettività, considerano necessario l’impiego dello
strumento dell’appalto di servizi in luogo della concessione
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, nr. 4688/00 cit.).
Tale schema, in quanto comportante un’analitica e dettagliata
disciplina quanto alle modalità dell’affidamento, appare
indubbiamente più garantito e conforme ai principi di trasparenza
dell’azione amministrativa e massima apertura del mercato.
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5. Dalle considerazioni che precedono discende
che va ritenuta corretta la scelta dell’Amministrazione,
che ha qualificato l’oggetto della gara come appalto di
servizi ai sensi del D. Lgs. nr. 157/95, anziché come concessione
di lavori ai sensi della L. nr. 109/94.
Tale conclusione risulta assorbente rispetto alle ulteriori
censure articolate dai ricorrenti col primo motivo di ricorso,
in riferimento ad una serie di violazioni di disposizioni
della citata legge nr. 109/94, il cui rispetto sarebbe stato
necessario in virtù della qualificazione dell’oggetto della
gara quale appalto di lavori: è il caso, in particolare,
dell’affermata violazione dell’art. 20, sulla scorta del
quale i ricorrenti sostengono che sarebbe stato doveroso
procedere all’affidamento mediante licitazione privata,
anziché mediante pubblico incanto.
Al riguardo, il Collegio non può non condividere i rilievi
dell’Amministrazione resistente, che ha sottolineato il
contrasto stridente tra tale censura e le esigenze di trasparenza
conclamate dagli stessi ricorrenti, atteso che non è revocabile
in dubbio che la procedura dell’appalto mediante pubblico
incanto appaia più aderente a siffatte esigenze, rispetto
a quella dell’affidamento in concessione mediante licitazione
privata.
Del pari priva di pregio è la doglianza formulata dai ricorrenti
in ordine alla preclusione della partecipazione alla gara
per imprese che non siano in possesso dei requisiti di qualificazione
S.O.A.: ed invero, stante l’acclarata natura di appalto
di servizi dell’affidamento in oggetto, la previsione rappresenta
null’altro che la puntuale applicazione del disposto di
cui all’art. 8 co. XIsepties L. nr. 109/94, il quale, nel
prevedere la necessità che gli eventuali lavori accessori
siano realizzati da soggetti in possesso dei predetti requisiti
di qualificazione, si riferisce a tutte le ipotesi in cui
dei lavori accessori in fatto siano previsti dal bando,
siano o meno di rilievo economico inferiore al 50 % (cfr.
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 25.2.2004, nr. 1555).
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6. Infondato è anche il secondo motivo d’impugnazione,
incentrato sulla presunta mancata indicazione nel bando
dell’importo dell’appalto, con la consequenziale illegittimità
delle clausole impositive dei requisiti di capacità tecnica
ed economica richiesti per la partecipazione alla gara.
Ed invero, non risponde al vero che l’Amministrazione abbia
omesso di indicare nel bando gli elementi essenziali idonei
a definire il valore e l’entità dell’oggetto della gara:
vero è invece che le disposizioni del decreto impugnato
vanno lette nel contesto normativo e provvedimentale in
cui s’inquadrano, essendo state precedute da un approfondito
studio delle esigenze e delle caratteristiche dei vari territori
interessati agli interventi, sotto il profilo della popolazione
residente, del quantitativo stimato di rifiuti prodotti
e di altri parametri ugualmente significativi.
Tali rilevazioni, come opportunamente evidenziato dall’Amministrazione
regionale, sono confluite nel Decreto commissariale nr.
296/02, ampiamente richiamato dal provvedimento oggi impugnato,
in cui è contenuta un’analitica valutazione dei costi degli
impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché
dei loro costi di allestimento e gestione, in riferimento
alle caratteristiche dei vari bacini di utenza interessati:
su questi precisi dati sono poi calibrate le diverse scelte
adottate nei Decreti (fra cui quello oggetto dell’odierna
impugnazione) emessi in data 13.12.2003, scelte che perciò
stesso non appaiono né irragionevoli né ingiustificate,
come invece sostenuto dai ricorrenti.
I rilievi appena svolti rendono affatto inconferenti le
ulteriori doglianze formulate nel ricorso introduttivo in
ordine all’asserita violazione dei principi di proporzionalità
e ragionevolezza, con riferimento alle clausole del bando
che prevedono i requisiti di capacità tecnica ed economica
per la partecipazione alla gara: tali censure vengono articolate,
sul presupposto della mancanza nel bando di ogni indicazione
sull’importo dell’appalto, muovendo dall’ipotesi che questo
sia da determinare in base all’art. 6 D.P.C.M. nr. 55/91,
richiamato espressamente dall’art. 4, lett. A.2.3) e A.2.4),
del Disciplinare d’oneri.
Poiché, peraltro, per quanto si è osservato risulta infondato
il presupposto sopra richiamato, e sotto altro profilo l’art.
6 D.P.C.M. nr. 55/91 risulta richiamato a tutt’altro riguardo
(e segnatamente al fine di richiamare la sola cornice normativa
di riferimento in cui s’inscrive l’intervento del Commissario
Delegato, legittimato dalla situazione di emergenza ambientale
in atto), ne consegue che le censure in esame sono destituite
di fondamento.
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7. Le considerazioni che precedono consentono
di concludere per l’infondatezza anche del terzo motivo
di ricorso, incentrato sull’asserita carenza di indicazioni
nel bando in ordine all’entità del servizio, o comunque
di ogni specificazione di criteri idonei a consentire ai
partecipanti di valutare la convenienza della gara sotto
il profilo economico-finanziario.
Infatti, una più che sufficiente base di calcolo in tal
senso risulta evincibile proprio dai criteri e parametri
sopra richiamati, di cui al Decreto commissariale nr. 296/02,
nel quale è anche contenuta la previsione di una produzione
media di 845 t/giorno di rifiuti, che costituisce il dato
di riferimento su cui l’Amministrazione ha fondato le proprie
stime orientative. È opportuno sottolineare che il giudizio
di sufficienza di siffatti dati non può non tener conto
dell’estrema complessità ed ampiezza del servizio oggetto
della gara, che con ogni evidenza è suscettibile di variazioni
fino ad un certo punto prevedibili, in dipendenza da una
pluralità di fattori, sì da rendere di fatto ineliminabile
il permanere di una quota di alea in capo ai partecipanti
alla gara: a questo limite intrinseco va commisurata ogni
valutazione giurisdizionale in ordine all’ottemperanza agli
obblighi di rispetto dell’equilibrio economico-finanziario
dei predetti partecipanti, richiamati da parte ricorrente.
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8. Inconferente è poi la doglianza di cui
al quarto motivo d’impugnazione, relativa alla mancata previsione
nel bando della facoltà o dell’obbligo per il concessionario
di costituire una società di progetto ai sensi dell’art.
37 quinquies L. nr. 109/94.
Al riguardo, è sufficiente osservare che le disposizioni
richiamate dai ricorrenti a sostegno della necessità di
una tale previsione (artt. 37quinquies L. nr. 109/94 e 85
D.P.R. nr. 554/99), essendo riferite all’ipotesi di affidamento
in concessione di lavori o servizi, non sono applicabili
al caso di specie, in cui – come ampiamente illustrato –
trattasi di appalto di servizi.
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9. Infondata è anche la doglianza di cui
al quinto motivo di ricorso, in relazione a presunta violazione
dell’art. 23 co. IV D. Lgs. nr. 157/95, per avere la gara
all’esame ad oggetto sia la progettazione che la successiva
esecuzione dei lavori.
Ed invero, l’incompatibilità prevista dalla disposizione
innanzi richiamata deve intendersi limitata al solo caso
in cui la progettazione si ponga in una fase anteriore allo
svolgimento della gara, e non costituisca essa stessa oggetto
dell’appalto: solo in tale caso, infatti, vi è l’esigenza
di evitare che il soggetto già segnalatosi all’Amministrazione
per aver ottenuto l’affidamento della progettazione possa
poi partecipare alla gara per l’esecuzione dell’opera, ciò
che comporterebbe un’evidente alterazione della par condicio
(cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 27.12.2000, nr. 2689).
Che questa sia la corretta interpretazione emerge anche
dall’ulteriore rilievo secondo cui, diversamente opinando,
nessun senso avrebbe la successiva previsione in base alla
quale “della suddetta incompatibilità deve essere data notizia
nel bando di gara”: infatti, sarebbe inutile richiamare
nel bando una preclusione di ordine generale, operante ex
lege nei confronti di chiunque, mentre viceversa il richiamo
è indispensabile laddove l’incompatibilità sia relativa,
e riferita soltanto a chi per avventura abbia già in precedenza
ottenuto l’affidamento della redazione del progetto.
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10. Con riguardo al sesto, settimo e ottavo
motivi di ricorso, tutti incentrati sull’asserita illegittimità
dell’esercizio dei poteri straordinari da parte del Commissario
Delegato, o in via subordinata sull’illegittimità delle
ordinanze attributive di tali poteri, anche questi appaiono
infondati.
Sul punto, per quanto attiene alle ipotizzate violazioni
dell’attuale riparto costituzionale di competenze tra Stato
e Regioni, ovvero del principio di sussidiarietà, il Collegio
non può che richiamare le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza
costituzionale in proposito, anche dopo la riforma attuata
con la L. Cost. nr. 3/01.
In particolare, è stato evidenziato che, rientrando la materia
della gestione dell’emergenza fra le competenze statali,
non è illegittima l’attribuzione di poteri extra ordinem
ad organi dello Stato, anche qualora l’esercizio degli stessi
porti ad incidere su competenze regionali, purché siano
rispettati i limiti della temporaneità e del rispetto dei
principi generali dell’ordinamento (cfr. C. Cost., 5.2.2003,
nr. 39, e le altre decisioni citate dall’Amministrazione
regionale).
Al di là di tale rilievo di ordine generale, il Collegio
in ogni caso non ritiene che i provvedimenti oggetto dell’odierna
impugnazione abbiano travalicato i limiti imposti all’esercizio
del predetti poteri straordinari, e segnatamente quelli
di cui alla L. nr. 225/92: in particolare, l’eventuale deroga
alle procedure amministrative previste dalla legge in subiecta
materia appare fondata sull’espressa previsione dell’art.
14 dell’O.M. nr. 3184/02, che elencava analiticamente le
disposizioni di legge cui il Commissario era autorizzato
a derogare (ivi compresa, per intero, la L. nr. 109/94),
col che risultava soddisfatto il requisito dell’indicazione
specifica delle principali norme derogabili, di cui all’art.
5 co. V L. nr. 225/92.
Inoltre, come evidenziato dall’Amministrazione, anche l’esigenza
di indicare il nesso di strumentalità fra siffatte deroghe
e le norme di emergenza risultava soddisfatta, potendosi
agevolmente evincere tale nesso dal combinato disposto degli
artt. 2 e 14 della citata ordinanza, il primo dei quali
indica gli obiettivi di fondo che il Commissario deve perseguire
per il superamento dell’emergenza, ed il secondo – come
detto – elenca le disposizioni di legge a tal fine eventualmente
derogabili.
Argomento decisivo nel senso qui sostenuto, peraltro, si
ricava dall’intervento attuato dal legislatore con la L.
nr. 62/03, di conversione con modifiche del D.L. nr. 15/03,
che all’art. 1ter, nel ridefinire attribuzioni e poteri
del Commissario Delegato, ha espressamente fatto salvi gli
effetti delle precedenti ordinanze attributive di poteri
extra ordinem, fra cui quelle oggi impugnate.
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11. Sussistono altresì giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 806 del 2004:
- dichiara irricevibile il ricorso avverso il Decreto del
Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia
nr. 313 del 10.12.2003;
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da Confindustria
Puglia – Federazione dell’Industria della Puglia;
- respinge il ricorso proposto dalle altre società ricorrenti
avverso gli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio
del 27 maggio 2004, con l’intervento dei magistrati:
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Amedeo URBANO, Presidente
Raffaele GRECO, Componente est.
Roberto M. BUCCHI, Componente
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