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n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004 n. 1809
Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott. Marco Buricelli Est.
consorzio edilizio Promocasa (Avv.ti Giorgio Pasqual e Paolo Rossi) contro il Comune di Legnaro (Avv. Angelo Di Lorenzo) e nei confronti della cooperativa La Corte a r. l. e società cooperativa Primacasa a r. l. (non costituita)


1. Edilizia ed urbanistica – Edilizia popolare ed economica – Termine di presentazione delle domande – Riapertura – Dopo la scadenza del termine stesso - Legittimità

 

2. Edilizia ed urbanistica – Edilizia popolare ed economica – Assegnazione dei punteggi alle cooperative – Modalità di calcolo dei soci delle cooperative – Inclusione di soci futuri - Inammissibilità

1. La riapertura del termine entro cui presentare la domanda di partecipazione a un concorso per l’assegnazione di aree edificabili nell’ambito di un peep ben può essere decisa dopo la scadenza del termine medesimo. Anzi, nel caso di specie, la decisione dell’Amministrazione se riaprire o no il termine per la partecipazione alla procedura non poteva, ragionevolmente, essere presa se non dopo lo scadere dello stesso, in quanto prima non sarebbe stato possibile valutare l’insufficienza del numero di domande avanzate entro la scadenza iniziale

 

2. Nel calcolo per l’assegnazione dei punteggi ad alcune cooperative interessate a divenire assegnatarie di una area peep, considerato che la struttura delle stesse è un elemento variabile, non è consentita l’attribuzione immediata di punteggi basati su elementi aleatori e variabili, quali sono la composizione e il futuro mutamento della compagine sociale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sezione prima

 

con l’intervento dei magistrati: Stefano Baccarini - Presidente; Rita Depiero - Consigliere; Marco Buricelli - Consigliere, rel. ed est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2867 del 2003 proposto dal

 

consorzio edilizio Promocasa, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Pasqual ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Paolo Rossi in Venezia, San Marco –Calle Avvocati, 3911;

 

contro

 

il Comune di Legnaro, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Di Lorenzo e domiciliato presso la Segreteria del TAR ai sensi dell’art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; e nei confronti

 

di: cooperativa La Corte a r. l. e società cooperativa Primacasa a r. l., in persona dei rispettivi legali rappresentati “pro tempore”, non costituitesi in giudizio;

 

per l'annullamento
1) del verbale 8 agosto 2003 del Comune di Legnaro – Commissione per l’assegnazione delle aree peep, con il quale è stata adottata la graduatoria finale relativa alle cooperative edilizie che hanno presentato domanda per l’assegnazione in proprietà di lotti compresi nell’area di intervento denominata “peep capoluogo –IV stralcio”; e
2) della deliberazione della Giunta comunale 19 dicembre 2002, n. 254, di riapertura del termine per presentare le domande dirette all’assegnazione dei lotti per “peep capoluogo –IV stralcio”;

 

visto il ricorso, notificato l’8 novembre 2003 e depositato in Segreteria il 5 dicembre 2003, con i relativi allegati;
visto il controricorso del Comune di Legnaro, con i relativi allegati;
vista l'ordinanza n. 798 del 18 dicembre 2003 con la quale la Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dal consorzio ricorrente;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all’udienza del 20 maggio 2004 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Turolla, su delega di Pasqual, per il ricorrente e Di Lorenzo per la P. A.;
ritenuto e considerato:

 

1.- che il consorzio ricorrente riferisce:
- che nell’ottobre del 2002 il Comune di Legnaro ha pubblicato il bando per l’assegnazione di lotti edificabili presso l’area di intervento denominata “peep capoluogo IV stralcio” prevedendo la partecipazione, alla procedura di assegnazione, anche di “cooperative edilizie e/o loro consorzi” (v. art. 1, punto 5 del bando);
- di avere presentato istanza di assegnazione relativamente ai lotti n. 3 e n. 6, nel rispetto del termine per la presentazione delle domande (16 dicembre 2002, ore 12) indicato all’art. 8 del bando;
- che la Giunta comunale, con deliberazione in data 19 dicembre 2002, ha deciso di prorogare al 31 gennaio 2003 la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
- che il consorzio ricorrente –il quale, allo scadere del termine originariamente stabilito, era l’unico soggetto ad avere presentato domanda per l’assegnazione dei lotti n. 3 e n. 6- si è avvalso della riapertura dei termini per integrare l’istanza e che altri soggetti hanno invece presentato domande “ex novo”;
- che nel giugno del 2003 è stata comunicata al ricorrente la graduatoria provvisoria, che vedeva il consorzio Promocasa classificato al terzo posto con quattro punti;
- che avverso la graduatoria il consorzio ha proposto ricorso in via amministrativa deducendo l’illegittimità della proroga (“recte”: riapertura) del termine per la presentazione delle domande e l’erroneità della attribuzione del punteggio;
- che nella seduta dell’8 agosto 2003 la Commissione per l’assegnazione delle aree, in parziale accoglimento del ricorso amministrativo proposto, ha incrementato il punteggio di Promocasa da quattro a sette punti senza che da ciò derivasse al consorzio alcun vantaggio ai fini della posizione ricoperta nella graduatoria finale;
che il consorzio Promocasa ha impugnato la deliberazione 19 dicembre 2002 di proroga (“recte”: riapertura) del termine per presentare le istanze rilevandone l’illegittimità sotto i profili della violazione di legge, dell’illogicità e della violazione della “par condicio” tra i concorrenti; e soggiungendo che la non conformità a legge della deliberazione su citata si ripercuote in via derivata sulla deliberazione 8 agosto 2003 contenente la graduatoria finale;
che, con un ulteriore motivo, il consorzio Promocasa ha censurato la deliberazione 8 agosto 2003 nella parte in cui la Commissione ha assegnato al ricorrente un punteggio pari a sette collocandolo al terzo posto nella graduatoria finale: nel ricorso si legge che la Commissione per l’assegnazione delle aree peep avrebbe dovuto attribuire al consorzio il punteggio aggiuntivo maturato dai singoli soci in applicazione dei criteri di cui all’art. 10 del regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili nell’àmbito del peep; e che aderendo all’interpretazione data dalla Commissione si arriverebbe alla sostanziale abrogazione dell’art. 12, comma 3, del regolamento, secondo il quale il punteggio da assegnare alle cooperative edilizie per la cessione in proprietà “è aggiuntivo al punteggio di base della cooperativa valutato con i punteggi dati dalle caratteristiche dei singoli soci”. A Promocasa avrebbero dovuto essere attribuiti 67 punti, con conseguente inserimento del ricorrente al primo posto nella graduatoria e assegnazione dei lotti nn. 3 e 6;
che Promocasa ha chiesto in conclusione al TAR, in via principale, di annullare la deliberazione di riapertura del termine e il successivo provvedimento 8 aprile 2003 e di ordinare al Comune di predisporre una nuova graduatoria che consideri esclusivamente le domande presentate entro il 16 dicembre 2003; e in via subordinata di annullare la deliberazione 8 agosto 2003 e di ordinare al Comune di predisporre una nuova graduatoria che riconosca al ricorrente 67 punti;
che il Comune di Legnaro ha formulato numerose eccezioni in rito e ha rilevato l’infondatezza del ricorso nel merito;

 

2. - che, data l’infondatezza del ricorso nel merito, il Collegio può fare a meno di esaminare e di decidere le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale;
che entrambe le censure –sia quella dedotta contro la delibera 19 dicembre 2002 di riapertura del termine per presentare le domande, sia quella proposta nei confronti della graduatoria definitiva di cui alla delibera della Commissione dell’8 agosto 2003- sono infondate e vanno respinte;

 

2.1. - che il primo motivo, diretto contro la deliberazione 19 dicembre 2002 con cui la Giunta comunale –accertato che erano pervenute solo 17 domande e ritenuto di dovere incentivare ulteriormente la presentazione di istanze- aveva deciso di prorogare al 31 gennaio 2003 la scadenza del termine, originariamente fissato al 16 dicembre 2002, previsto per la presentazione di domande di partecipazione alla procedura, è infondato e va respinto perché:
- le citazioni di giurisprudenza fatte dal ricorrente sul tema della proroga degli effetti dell’atto amministrativo, consentita solo se viene disposta prima della scadenza del termine di efficacia dell’atto medesimo, non trovano applicazione nella fattispecie in esame, dato che nella vicenda odierna non si fa questione della proroga degli effetti di un provvedimento amministrativo ma della rideterminazione di un termine per consentire agli amministrati di assolvere a un’incombenza (consistente nella presentazione di una domanda di partecipazione a un concorso per l’assegnazione di aree edificabili nell’àmbito di un peep); termine la cui riapertura – che nulla ha a che vedere con la proroga dell’efficacia dell’atto che ha stabilito il termine stesso - ben può essere decisa dopo la scadenza del termine medesimo. Anzi, nella specie la decisione dell’Amministrazione se riaprire, o non, il termine per la partecipazione alla procedura non poteva, ragionevolmente, essere presa se non nell’imminenza o, meglio, dopo lo scadere del termine, essenzialmente alla luce del numero di domande avanzate entro la scadenza fissata;
- la Giunta comunale ha giustificato la riapertura del termine richiamando il fatto che erano state presentate solamente 17 istanze ed evidenziando la necessità di “incentivare ulteriormente la presentazione di domande”.
Il Collegio ritiene che il Comune di Legnaro abbia legittimamente deciso di riaprire il termine per consentire la partecipazione di altri concorrenti (finalità che, in effetti, risulta essere stata raggiunta, giacché entro il 31 gennaio 2003 sono state presentate nuove domande), dato che rispetto ai 13 lotti da assegnare, e tenuto altresì conto del fatto che il bando prevedeva l’assegnazione dei lotti nn. 3 e 6 a due cooperative (mentre per questi lotti era pervenuta una sola domanda, quella del consorzio ricorrente), le 17 domande presentate erano, effettivamente, un numero assai esiguo (sulla legittimità, in presenza di poche domande di partecipazione, della riapertura dei termini per partecipare a un concorso per l’assegnazione di borse di studio universitarie v. Cons. St., Sez. II, par. 8 febbraio 1995, n. 1139/93; conf. TAR Sicilia –Palermo, n. 1119 del 2003 in tema di riapertura di termini per partecipare a un concorso per l’accesso a un impiego pubblico).
Nel caso in esame appare credibile ritenere che la riapertura del termine abbia soddisfatto l’interesse pubblico a incrementare l’assai esiguo numero dei partecipanti alla procedura;
- la riapertura del termine non ha comportato alcuna violazione del principio della “par condicio” poiché, da un lato, anche coloro che, come il consorzio Promocasa, avevano presentato domanda, hanno potuto integrarla (facoltà di cui Promocasa risulta essersi avvalsa), e dall’altro va ribadito che l’Amministrazione, nel suo prudente apprezzamento, non irragionevolmente esercitato, ha attribuito prevalenza all’interesse generale a un’estensione del numero dei partecipanti (a “incentivare ulteriormente la presentazione di domande”, appunto) rispetto all’interesse a una più rapida conclusione della procedura;

 

2.2. - che anche la seconda censura, con la quale si evidenzia la palese inadeguatezza del punteggio assegnato al consorzio Promocasa, dovuta a un’erronea interpretazione dell’art. 4 del bando di gara e degli articoli 10 e 12 del regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili nell’àmbito del peep, è infondata e va respinta perché, come correttamente osserva la difesa comunale, anche se le cooperative assegnatarie devono dimostrare che i loro soci possiedono i requisiti prescritti al momento dell’assegnazione, in difetto di che l’assegnazione non verrebbe fatta, ciò non può giustificare l’attribuzione immediata di punteggi basati su elementi aleatori e variabili, quali sono la composizione e il mutamento della compagine sociale, che renderebbero incerto il conseguimento dello scopo del procedimento di assegnazione delle aree, che è quello di assicurare l’assegnazione come conseguenza certa e automatica della graduatoria e non come mera eventualità da verificare in relazione alla futura composizione delle cooperative assegnatarie.
In altre parole, la struttura delle cooperative è elemento variabile e, se considerata come vorrebbe il ricorrente, potrebbe essere in grado di falsare la graduatoria sia all’esito di mutamenti successivi della composizione sociale sia per il fatto che la composizione esistente al momento della partecipazione al concorso potrebbe essere strumentale al conseguimento di un punteggio maggiore in danno delle altre concorrenti, laddove i punteggi dei singoli soci potrebbero essere valutati solo a parità e immodificabilità delle condizioni di gara, ossia a fronte dell’impegno della cooperativa di mantenere inalterata la propria struttura sociale tra la data di presentazione della domanda e quella di assegnazione degli alloggi, presupposto non richiesto e comunque insussistente nel caso in esame;
che dunque il ricorso va respinto ma che concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Spese compensate.
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 maggio 2004.



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