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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 3 giugno 2004 n. 1788
Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott.ssa Rita Depiero Est.
Roberto Pubblio Albertin (Avv.ti Fabio Dalla Mura e Maria Grazia Riccitiello) contro il Ministero dell’ Interno (non costituito)


1. Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari - Riflessi delle sentenze penali ex art. 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737 – Decorrenza del termine – In caso di redazione della motivazione differita ai sensi dell’art. 544, commi II e III, c.p.p. – Dalla data del deposito della motivazione in cancelleria

 

2. Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari - Termine breve di cui all’art. . 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737 – Decorrenza – Dalla formale notifica della sentenza tramite ufficiale giudiziario

 

3. Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari - Contestazione di comportamenti di rilievo unicamente disciplinare – Deve essere immediata – Conseguenze – Annullamento del provvedimento disciplinare finale e rinnovo dell’istruttoria

1. I riflessi disciplinari delle sentenze penali sono regolati dall’ art. 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737, il quale stabilisce che “quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all' Amministrazione”. Quanto ai termini, la giurisprudenza ha precisato che la sentenza penale è da ritenere pubblicata alla data di lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell’ art. 545, comma I, c.p.p., nei soli casi in cui in pari data si proceda alla redazione contestuale della motivazione che viene parimenti letta in udienza a tenore dell’ art art. 545, comma II, c.p.p., così pubblicandosi l’ intera sentenza in applicazione dell’ art. 545, comma III, c.p.p.; nei casi in cui ciò non sia possibile - e la redazione della motivazione sia differita a data successiva ai sensi dell’art. 544, commi II e III, c.p.p. - la pubblicazione coincide, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni per l’ inizio del procedimento disciplinare con la data di deposito della motivazione in cancelleria, atteso che solo con tale adempimento viene ad esistenza la parte di sentenza prevista dall’ art. 546 lett. e) che costituisce l’ unico contenuto sul quale possono fondarsi le valutazioni che l’ Amministrazione è chiamata ad assumere in ordine all’ esercizio dell’ azione disciplinare

 

2. Ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. . 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737 la sentenza deve essere notificata all’Amministrazione con l’ordinaria procedura prevista per gli atti giudiziari essendo ogni altra forma inidonea allo scopo

 

3. La contestazione di comportamenti di rilievo unicamente disciplinare (nella specie la mancata presentazione del rapporto da parte dell’Agente di P.S.), quindi diversi da quelli oggetto del processo penale, deve essere effettuata immediatamente. Ne consegue che, nel caso di tre diversi addebiti, tutti ritenuti sussistenti, ma di cui uno contestato tardivamente, tutti gli atti del procedimento disciplinare devono essere rinnovati a partire da quello di assegnazione di termini all’interessato per esperire le proprie difese


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
prima Sezione

 

costituito da: Stefano Baccarini - Presidente; Angelo De Zotti - Consigliere; Rita Depiero - Consigliere relatore;

 

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 535/2001 proposto da

 

Roberto Pubblio Albertin, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Dalla Mura e Maria Grazia Riccitiello, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., a tenore dell' art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1024;

 

contro

 

il Ministero dell’ Interno, non costituito in giudizio;

 

per l' annullamento
del provvedimento n. 2.8.8965 del 14.12.2000 del Dirigente del 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova, di irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione, e atti connessi;

 

Visto il ricorso, notificato il 13.2.2001 e depositato presso la Segreteria il 6.3.2001, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
udito, all' udienza pubblica del 25.3.2004 (relatore il consigliere Depiero) l' avv. Zaniolo, in sostituzione di Riccitiello, per il ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente rappresenta di essere stato indagato, insieme con altro collega, per il reato di cui all’ art. 628 c.p. (per il quale era stato anche sospeso cautelarmente dal servizio) e di essere stato infine assolto (per non aver commesso il fatto), a conclusione del relativo processo penale, con sentenza del 18.7.2000.
Subito dopo, l’ Amministrazione lo sottoponeva a procedimento disciplinare “per essersi appartato con una prostituta per consumare un rapporto sessuale”, “per non essersi adoperato prontamente per impedire la consumazione del reato” e “per aver omesso di produrre una relazione sui fatti che lo vedevano indagato”.
All’ esito del procedimento gli veniva irrogata la sanzione della “deplorazione”.
Nei confronti di tale atto il ricorrente deduce:
1) violazione dell’ art. 9, comma 5, del D.P.R. 737/81, dell’ art. 97, commi 1 e 2, del D.P.R. 3/57 e 653 c.p.. Eccesso di potere sotto diversi profili.
Il procedimento disciplinare trae origine dal procedimento penale definito con formula assolutoria, stravolgendo i fatti che ne sono alla base.
La sentenza di assoluzione, specie con la formula “per non aver commesso il fatto”, impedisce alla P.A. di attivare alcun procedimento disciplinare.
2) Violazione degli artt. 4, n. 1, 5, nn. 1 e 4, 13, comma 2, 1, comma 1, e 18 del D.P.R. 737/81, degli artt. 60 - 65, 423 e 516 c.p. nonchè 3 e 24 della Costituzione. Eccesso di potere sotto diversi profili.
E’ illegittimo attivare un procedimento disciplinare travisando i fatti oggetto della sentenza penale di proscioglimento.
L’ entità della sanzione è eccessiva.
Il ricorrente è stato trattato peggio del coimputato nel medesimo processo, al quale la P.A. ha irrogato una sanzione meno grave.
3) Violazione dell’ art.12 del D.P.R. 737/81 e dell’ art.. 10 del D.P.R. 782/85; dell’ art. 103 del D.P.R. 3/57; degli artt. 2, 4, 6, 7 e 8 della L. 241/90. Vari profili di eccesso di potere.
La contestazione degli addebiti deve essere immediata. In questo caso, essendo i comportamenti posti a base del procedimento disciplinare diversi da quelli oggetto del processo penale, la contestazione è tardiva. In ogni caso, l’ Amministrazione è venuta a conoscenza dei fatti, dai quali ben poteva dedurre quanto è stato successivamente oggetto di contestazione, sin dall’ 8.9.97.
4) Violazione degli artt. 1, 13, commi 1 e 3, del D.P.R. 737/81; degli artt. 3 e 6 della L. 241/90; dell’ art. 48 del D.P.R. 782/85. Vari aspetti di eccesso di potere.
In sede di procedimento disciplinare l’ Amministrazione non può omettere di effettuare gli accertamenti richiesti dall’ indagato; nel caso di specie ciò non è stato fatto.
Anche ammesso che i fatti si siano verificati come esposto dall’Amministrazione, esistevano comunque circostanze attenuanti, non valutate.
5) Violazione dell’ art. 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 1, 2.3, 10 e 22 della L. 241/90; degli artt. 2, 3 e 4 della L. 1034/71 e degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 nonché dell’ art. 4 del D.P.R. 3/57.
Al ricorrente non è stata consentita la visione di tutti gli atti del procedimento, il che ne ha limitato la difesa.
L’ Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. Con atto notificato il 27.2.2004, il ricorrente ha dimesso due ulteriori “motivi aggiunti”, con cui lamenta, ancora:
a) che il dirigente che ha contestato gli addebiti abbia fissato l’ udienza di discussione già prima della presentazione delle giustificazioni e presieduto la Commissione consultiva;
b) che i fatti contestati non sussistono e, in ogni caso, non vi è corrispondenza tra quanto contestato e quanto è stato posto a base della sanzione.

 

DIRITTO

 

1. - Oggetto del presente ricorso è la sanzione disciplinare della “deplorazione” irrogata al ricorrente, in esito al procedimento disciplinare attivato dopo la conclusione di un processo penale definito con la sua assoluzione con formula liberatoria.

 

2. - Dapprima va dichiarata l’ inammissibilità dei motivi aggiunti, proposti con atto notificato in data 27.2.2004.
Tale mezzo infatti serve, tradizionalmente, per estendere l’ impugnazione ad atti diversi, precedenti o contestuali, rispetto a quello già opposto, che il ricorrente non abbia potuto tempestivamente far oggetto di ricorso non avendoli conosciuti, non per sua colpa (C.S., sez. VI, n. 4094 del 6.8.2002).
I nuovi “motivi aggiunti” di cui all’ art.1 della L. 21.7.2000 n. 205, invece, costituiscono lo strumento per impugnare “i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’ oggetto del ricorso stesso”.
Nel nostro caso, quelli che il ricorrente ha denominato “motivi aggiunti” costituiscono, più propriamente, motivi nuovi, non derivanti dalla conoscenza di atti diversi, o dal sopravvenire tra le parti di provvedimenti ulteriori, ma aventi la consistenza di altre prospettazioni di illegittimità del provvedimento impugnato col ricorso originario (C.S., sez. V, n. 3717 del 6.7.2002).
Come “motivi nuovi” risultano palesemente tardivi, mentre come “motivi aggiunti” sono inammissibili, non ricorrendone i ricordati presupposti

 

3. - Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di cui appresso.
La P.A. - contrariamente a quanto afferma l’ istante - ha sicuramente il potere di attivare un procedimento disciplinare anche a seguito di sentenza penale di proscioglimento, ove ravvisi nei fatti (che pure il giudice penale ha ritenuto non costituire, per qualsivoglia motivo, fattispecie di reato o comportamento penalmente sanzionabile) gli estremi dell’ illecito disciplinare. (C.S., sez. VI, n. 2527 del 13.5.2003)
In questo caso, il (successivo) procedimento disciplinare deve avere ad oggetto i medesimi fatti che avevano portato all’ incriminazione ovvero fatti comunque emersi o accertati - per la prima volta - in sede di giudizio penale, poiché, se essi sono diversi (come correttamente osserva il ricorrente), non si giustifica in alcun modo il rinvio della contestazione degli addebiti al momento della sentenza, di norma di gran lunga successivo a quello in cui la P.A. ne è venuta effettivamente a conoscenza.

 

3.1 - Orbene, il ricorrente è stato tratto a giudizio penale per rispondere del reato di rapina aggravata dal concorso di più persone e dall’ aver “agito travisati”, in quanto, secondo l’ accusa, avrebbe partecipato - insieme con altra persona (che l’ ha materialmente compiuta) - all’ aggressione ad una prostituta extracomunitaria con la quale si era appartato per consumare un rapporto sessuale.
Da tali imputazioni è stato prosciolto con sentenza depositata il 18.7.2000, per non essersi la parte lesa presentata al dibattimento per confermare le accuse e “per la mancanza di un collegamento certo tra l’ Albertin ed il rapinatore”.
Degli addebiti di rilievo penale mossi al ricorrente, per fatti accaduti l’ 8.9.97, l’ Amministrazione era stata espressamente informata dal Questore il 20.10.97, e dimostra di averne avuto piena conoscenza, nei dettagli, quanto meno al 15.7.98, data in cui è stato emesso il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, ove si menziona “la delicatezza della vicenda,…la gravità del reato ascritto allo stesso, con gli evidenti risvolti per l’ attività di servizio e il decoro dell’ amministrazione”.

 

3.2 - Tuttavia, solo in data 24.10.2000 (a procedimento penale concluso) al ricorrente sono stati contestati gli addebiti per:
a) essersi appartato con una prostituta per consumare un rapporto sessuale, dimostrando un comportamento non conforme al decoro di un appartenente alle Forze di Polizia;
b) non essersi adoperato prontamente per impedire la commissione del reato di rapina, poiché, “solo qualche istante dopo, effettuava un breve inseguimento del rapinatore il quale saliva a bordo di un veicolo parcheggiato poco distante e si allontanava”; e, infine,
c) “per aver omesso, nei giorni successivi, di produrre una relazione in merito ai fatti, dimostrando un comportamento gravemente negligente”.
Tre sono quindi i comportamenti ritenuti dall’ Amministrazione censurabili, nessuno dei quali rilevante in sede penale né espressamente oggetto di tale procedimento, ma di rilievo squisitamente ed esclusivamente disciplinare. E pur se è vero che i primi due fatti addebitati erano noti all’ Amministrazione sin dal momento in cui la vicenda è accaduta, tuttavia essendo connessi alla rapina per la quale il ricorrente è stato sottoposto a processo penale, del tutto correttamente l’ Amministrazione non ha, in quel momento, attivato alcun procedimento disciplinare (attendendo la definizione di quello penale), e, essendo il ricorrente stato assolto dall’ accusa di rapina, ha potuto prendere in esame solo ex post altri comportamenti connessi alla vicenda, rilevanti ai meri fini disciplinari, relativi a fatti che solo con la sentenza penale sono stati accertati nella loro consistenza materiale.
In definitiva, l’ Amministrazione nel settembre del 1997 era a conoscenza che il ricorrente era stato coinvolto in una rapina ad una prostituta, ma non poteva avere alcuna certezza delle circostanze in fatto e della parte che l’ Albertin vi aveva presa, circostanze che la sentenza penale ha invece accertato, pur pervenendo, per le ragioni esposte, al suo proscioglimento.

 

3.3 - I riflessi disciplinari delle sentenze penali sono regolati dall’ art. 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737, il quale stabilisce che “quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all' Amministrazione”. Quanto ai termini, la giurisprudenza ha ritenuto che, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, il termine di 120 giorni per l’ avvio del procedimento disciplinare decorra dalla data di pubblicazione della sentenza penale e non da quella di ricevimento della nota di comunicazione da parte della cancelleria (C.S., sez. IV, n. 5785 del 23.10.2001); inoltre, si è precisato che “la sentenza penale è da ritenere pubblicata alla data di lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell’ art. 545, comma I, c.p.p., nei soli casi in cui in pari data si proceda alla redazione contestuale della motivazione che viene parimenti letta in udienza a tenore dell’ art art. 545, comma II, c.p.p., così pubblicandosi l’ intera sentenza in applicazione dell’ art. 545, comma III, c.p.p.; nei casi in cui ciò non sia possibile - e la redazione della motivazione sia differita a data successiva ai sensi dell’art. 544, commi II e III, c.p.p. - la pubblicazione coincide, ai fini all’ esame (e cioè della decorrenza del termine di 120 giorni per l’ inizio del procedimento disciplinare) con la data di deposito della motivazione in cancelleria, atteso che in quest’ ultima ipotesi, solo con tale adempimento viene ad esistenza la parte di sentenza prevista dall’ art. 546 lett. e) che costituisce l’ unico contenuto sul quale possono fondarsi le valutazioni che l’ Amministrazione è chiamata ad assumere in ordine all’ esercizio dell’ azione disciplinare” (C.S., sez. IV, n. 762 del 30.4.99). Da quanto sinora esposto si ricava che, essendo la sentenza di proscioglimento stata depositata in cancelleria il 18.7.2000, il termine di 120 giorni per la contestazione degli addebiti scadeva ben oltre la data in cui la stessa è stata effettuata (24.10.2000).

 

3.4 - Il ricorrente sembra adombrare che, nel caso di specie, dovesse applicarsi il termine breve di 40 giorni, in quanto, a suo dire, avrebbe notificato la sentenza all’ Amministrazione, ancorché non ai fini della decorrenza dei termini per il procedimento disciplinare, bensì per la revoca della sospensione dal servizio. Così non è: infatti, per la decorrenza del termine breve di 40 giorni di cui all’ art. 9 cit., la sentenza deve essere notificata formalmente, cioè con l’ ordinaria procedura prevista per gli atti giudiziari, laddove il ricorrente (si confrontino i doc. n. 8 e 9 dallo stesso dimessi) si è limitato a comunicare l’ esito del procedimento penale inviando all’ Amministrazione una copia della sentenza stessa, e tale modalità è sicuramente inidonea allo scopo.
La contestazione egli addebiti relativamente ai primi due capi di incolpazione, quindi, è tempestiva.

 

4. - A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne invece la terza contestazione, cioè di non aver presentato alcun rapporto in relazione ai fatti. Questa circostanza, di rilievo unicamente disciplinare e non interessata a nessun titolo dalla vicenda penale (né dalla stessa desumibile o accertata nella sua materialità), avrebbe dovuto essere contestata immediatamente. La contestazione degli addebiti nei confronti di tale mancanza è pertanto tardiva.

 

5. - In definitiva, poiché il provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione è frutto della valutazione globale di tre incolpazioni, tutte ritenute sussistenti, laddove una - la terza - è stata contestata tardivamente, vanno annullati l’ atto finale del procedimento disciplinare, tutti gli atti dell’ istruttoria, e infine, in parte qua e nei limiti esposti, quello di contestazione degli addebiti che risulta legittimamente e tempestivamente emesso solo nei confronti delle prime due incolpazioni.
A quanto esposto consegue che tutti gli atti del procedimento disciplinare devono essere rinnovati, a partire da quello di assegnazione di termini al ricorrente per esperire le proprie difese.
In definitiva, il ricorso va accolto in parte, nei termini di cui sopra.

 

6. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone i presupposti di legge.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, e, per l’ effetto, annulla il provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione, tutti gli atti dell’ istruttoria e, in parte qua, il provvedimento di contestazione degli addebiti.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 25.3.2004.


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