| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 3 giugno 2004 n. 1788
Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott.ssa Rita Depiero Est.
Roberto Pubblio Albertin (Avv.ti Fabio Dalla Mura e Maria
Grazia Riccitiello) contro il Ministero dell’ Interno (non
costituito) |
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1. Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari
- Riflessi delle sentenze penali ex art. 9 del D.P.R. 25.10.81
n. 737 – Decorrenza del termine – In caso di redazione della
motivazione differita ai sensi dell’art. 544, commi II e
III, c.p.p. – Dalla data del deposito della motivazione
in cancelleria
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2. Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari
- Termine breve di cui all’art. . 9 del D.P.R. 25.10.81
n. 737 – Decorrenza – Dalla formale notifica della sentenza
tramite ufficiale giudiziario
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3. Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari
- Contestazione di comportamenti di rilievo unicamente disciplinare
– Deve essere immediata – Conseguenze – Annullamento del
provvedimento disciplinare finale e rinnovo dell’istruttoria
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1. I riflessi disciplinari delle sentenze
penali sono regolati dall’ art. 9 del D.P.R. 25.10.81 n.
737, il quale stabilisce che “quando da un procedimento
penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze
che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari,
questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione
della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione
della sentenza stessa all' Amministrazione”. Quanto ai termini,
la giurisprudenza ha precisato che la sentenza penale è
da ritenere pubblicata alla data di lettura del dispositivo
in udienza, ai sensi dell’ art. 545, comma I, c.p.p., nei
soli casi in cui in pari data si proceda alla redazione
contestuale della motivazione che viene parimenti letta
in udienza a tenore dell’ art art. 545, comma II, c.p.p.,
così pubblicandosi l’ intera sentenza in applicazione dell’
art. 545, comma III, c.p.p.; nei casi in cui ciò non sia
possibile - e la redazione della motivazione sia differita
a data successiva ai sensi dell’art. 544, commi II e III,
c.p.p. - la pubblicazione coincide, ai fini della decorrenza
del termine di 120 giorni per l’ inizio del procedimento
disciplinare con la data di deposito della motivazione in
cancelleria, atteso che solo con tale adempimento viene
ad esistenza la parte di sentenza prevista dall’ art. 546
lett. e) che costituisce l’ unico contenuto sul quale possono
fondarsi le valutazioni che l’ Amministrazione è chiamata
ad assumere in ordine all’ esercizio dell’ azione disciplinare
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2. Ai fini della decorrenza del termine breve
di cui all’art. . 9 del D.P.R. 25.10.81 n. 737 la sentenza
deve essere notificata all’Amministrazione con l’ordinaria
procedura prevista per gli atti giudiziari essendo ogni
altra forma inidonea allo scopo
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3. La contestazione di comportamenti di rilievo
unicamente disciplinare (nella specie la mancata presentazione
del rapporto da parte dell’Agente di P.S.), quindi diversi
da quelli oggetto del processo penale, deve essere effettuata
immediatamente. Ne consegue che, nel caso di tre diversi
addebiti, tutti ritenuti sussistenti, ma di cui uno contestato
tardivamente, tutti gli atti del procedimento disciplinare
devono essere rinnovati a partire da quello di assegnazione
di termini all’interessato per esperire le proprie difese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto,
prima Sezione
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costituito da: Stefano Baccarini - Presidente;
Angelo De Zotti - Consigliere; Rita Depiero - Consigliere
relatore;
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 535/2001 proposto da
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Roberto Pubblio Albertin, rappresentato
e difeso dagli avv. Fabio Dalla Mura e Maria Grazia Riccitiello,
con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,
a tenore dell' art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno
1924 n. 1024;
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contro
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il Ministero dell’ Interno, non costituito
in giudizio;
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per l' annullamento
del provvedimento n. 2.8.8965 del 14.12.2000 del Dirigente
del 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova,
di irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione,
e atti connessi;
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Visto il ricorso, notificato il 13.2.2001
e depositato presso la Segreteria il 6.3.2001, con i relativi
allegati;
visti gli atti tutti della causa;
udito, all' udienza pubblica del 25.3.2004 (relatore il
consigliere Depiero) l' avv. Zaniolo, in sostituzione di
Riccitiello, per il ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente rappresenta di essere stato
indagato, insieme con altro collega, per il reato di cui
all’ art. 628 c.p. (per il quale era stato anche sospeso
cautelarmente dal servizio) e di essere stato infine assolto
(per non aver commesso il fatto), a conclusione del relativo
processo penale, con sentenza del 18.7.2000.
Subito dopo, l’ Amministrazione lo sottoponeva a procedimento
disciplinare “per essersi appartato con una prostituta per
consumare un rapporto sessuale”, “per non essersi adoperato
prontamente per impedire la consumazione del reato” e “per
aver omesso di produrre una relazione sui fatti che lo vedevano
indagato”.
All’ esito del procedimento gli veniva irrogata la sanzione
della “deplorazione”.
Nei confronti di tale atto il ricorrente deduce:
1) violazione dell’ art. 9, comma 5, del D.P.R. 737/81,
dell’ art. 97, commi 1 e 2, del D.P.R. 3/57 e 653 c.p..
Eccesso di potere sotto diversi profili.
Il procedimento disciplinare trae origine dal procedimento
penale definito con formula assolutoria, stravolgendo i
fatti che ne sono alla base.
La sentenza di assoluzione, specie con la formula “per non
aver commesso il fatto”, impedisce alla P.A. di attivare
alcun procedimento disciplinare.
2) Violazione degli artt. 4, n. 1, 5, nn. 1 e 4, 13, comma
2, 1, comma 1, e 18 del D.P.R. 737/81, degli artt. 60 -
65, 423 e 516 c.p. nonchè 3 e 24 della Costituzione. Eccesso
di potere sotto diversi profili.
E’ illegittimo attivare un procedimento disciplinare travisando
i fatti oggetto della sentenza penale di proscioglimento.
L’ entità della sanzione è eccessiva.
Il ricorrente è stato trattato peggio del coimputato nel
medesimo processo, al quale la P.A. ha irrogato una sanzione
meno grave.
3) Violazione dell’ art.12 del D.P.R. 737/81 e dell’ art..
10 del D.P.R. 782/85; dell’ art. 103 del D.P.R. 3/57; degli
artt. 2, 4, 6, 7 e 8 della L. 241/90. Vari profili di eccesso
di potere.
La contestazione degli addebiti deve essere immediata. In
questo caso, essendo i comportamenti posti a base del procedimento
disciplinare diversi da quelli oggetto del processo penale,
la contestazione è tardiva. In ogni caso, l’ Amministrazione
è venuta a conoscenza dei fatti, dai quali ben poteva dedurre
quanto è stato successivamente oggetto di contestazione,
sin dall’ 8.9.97.
4) Violazione degli artt. 1, 13, commi 1 e 3, del D.P.R.
737/81; degli artt. 3 e 6 della L. 241/90; dell’ art. 48
del D.P.R. 782/85. Vari aspetti di eccesso di potere.
In sede di procedimento disciplinare l’ Amministrazione
non può omettere di effettuare gli accertamenti richiesti
dall’ indagato; nel caso di specie ciò non è stato fatto.
Anche ammesso che i fatti si siano verificati come esposto
dall’Amministrazione, esistevano comunque circostanze attenuanti,
non valutate.
5) Violazione dell’ art. 97 della Costituzione. Violazione
degli artt. 1, 2.3, 10 e 22 della L. 241/90; degli artt.
2, 3 e 4 della L. 1034/71 e degli artt. 8 e 9 del D.P.R.
1199/71 nonché dell’ art. 4 del D.P.R. 3/57.
Al ricorrente non è stata consentita la visione di tutti
gli atti del procedimento, il che ne ha limitato la difesa.
L’ Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita
in giudizio. Con atto notificato il 27.2.2004, il ricorrente
ha dimesso due ulteriori “motivi aggiunti”, con cui lamenta,
ancora:
a) che il dirigente che ha contestato gli addebiti abbia
fissato l’ udienza di discussione già prima della presentazione
delle giustificazioni e presieduto la Commissione consultiva;
b) che i fatti contestati non sussistono e, in ogni caso,
non vi è corrispondenza tra quanto contestato e quanto è
stato posto a base della sanzione.
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DIRITTO
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1. - Oggetto del presente ricorso è la sanzione
disciplinare della “deplorazione” irrogata al ricorrente,
in esito al procedimento disciplinare attivato dopo la conclusione
di un processo penale definito con la sua assoluzione con
formula liberatoria.
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2. - Dapprima va dichiarata l’ inammissibilità
dei motivi aggiunti, proposti con atto notificato in data
27.2.2004.
Tale mezzo infatti serve, tradizionalmente, per estendere
l’ impugnazione ad atti diversi, precedenti o contestuali,
rispetto a quello già opposto, che il ricorrente non abbia
potuto tempestivamente far oggetto di ricorso non avendoli
conosciuti, non per sua colpa (C.S., sez. VI, n. 4094 del
6.8.2002).
I nuovi “motivi aggiunti” di cui all’ art.1 della L. 21.7.2000
n. 205, invece, costituiscono lo strumento per impugnare
“i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le
stesse parti, connessi all’ oggetto del ricorso stesso”.
Nel nostro caso, quelli che il ricorrente ha denominato
“motivi aggiunti” costituiscono, più propriamente, motivi
nuovi, non derivanti dalla conoscenza di atti diversi, o
dal sopravvenire tra le parti di provvedimenti ulteriori,
ma aventi la consistenza di altre prospettazioni di illegittimità
del provvedimento impugnato col ricorso originario (C.S.,
sez. V, n. 3717 del 6.7.2002).
Come “motivi nuovi” risultano palesemente tardivi, mentre
come “motivi aggiunti” sono inammissibili, non ricorrendone
i ricordati presupposti
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3. - Nel merito, il ricorso è parzialmente
fondato, nei termini di cui appresso.
La P.A. - contrariamente a quanto afferma l’ istante - ha
sicuramente il potere di attivare un procedimento disciplinare
anche a seguito di sentenza penale di proscioglimento, ove
ravvisi nei fatti (che pure il giudice penale ha ritenuto
non costituire, per qualsivoglia motivo, fattispecie di
reato o comportamento penalmente sanzionabile) gli estremi
dell’ illecito disciplinare. (C.S., sez. VI, n. 2527 del
13.5.2003)
In questo caso, il (successivo) procedimento disciplinare
deve avere ad oggetto i medesimi fatti che avevano portato
all’ incriminazione ovvero fatti comunque emersi o accertati
- per la prima volta - in sede di giudizio penale, poiché,
se essi sono diversi (come correttamente osserva il ricorrente),
non si giustifica in alcun modo il rinvio della contestazione
degli addebiti al momento della sentenza, di norma di gran
lunga successivo a quello in cui la P.A. ne è venuta effettivamente
a conoscenza.
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3.1 - Orbene, il ricorrente è stato tratto
a giudizio penale per rispondere del reato di rapina aggravata
dal concorso di più persone e dall’ aver “agito travisati”,
in quanto, secondo l’ accusa, avrebbe partecipato - insieme
con altra persona (che l’ ha materialmente compiuta) - all’
aggressione ad una prostituta extracomunitaria con la quale
si era appartato per consumare un rapporto sessuale.
Da tali imputazioni è stato prosciolto con sentenza depositata
il 18.7.2000, per non essersi la parte lesa presentata al
dibattimento per confermare le accuse e “per la mancanza
di un collegamento certo tra l’ Albertin ed il rapinatore”.
Degli addebiti di rilievo penale mossi al ricorrente, per
fatti accaduti l’ 8.9.97, l’ Amministrazione era stata espressamente
informata dal Questore il 20.10.97, e dimostra di averne
avuto piena conoscenza, nei dettagli, quanto meno al 15.7.98,
data in cui è stato emesso il provvedimento di sospensione
cautelare dal servizio del ricorrente, ove si menziona “la
delicatezza della vicenda,…la gravità del reato ascritto
allo stesso, con gli evidenti risvolti per l’ attività di
servizio e il decoro dell’ amministrazione”.
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3.2 - Tuttavia, solo in data 24.10.2000 (a
procedimento penale concluso) al ricorrente sono stati contestati
gli addebiti per:
a) essersi appartato con una prostituta per consumare un
rapporto sessuale, dimostrando un comportamento non conforme
al decoro di un appartenente alle Forze di Polizia;
b) non essersi adoperato prontamente per impedire la commissione
del reato di rapina, poiché, “solo qualche istante dopo,
effettuava un breve inseguimento del rapinatore il quale
saliva a bordo di un veicolo parcheggiato poco distante
e si allontanava”; e, infine,
c) “per aver omesso, nei giorni successivi, di produrre
una relazione in merito ai fatti, dimostrando un comportamento
gravemente negligente”.
Tre sono quindi i comportamenti ritenuti dall’ Amministrazione
censurabili, nessuno dei quali rilevante in sede penale
né espressamente oggetto di tale procedimento, ma di rilievo
squisitamente ed esclusivamente disciplinare. E pur se è
vero che i primi due fatti addebitati erano noti all’ Amministrazione
sin dal momento in cui la vicenda è accaduta, tuttavia essendo
connessi alla rapina per la quale il ricorrente è stato
sottoposto a processo penale, del tutto correttamente l’
Amministrazione non ha, in quel momento, attivato alcun
procedimento disciplinare (attendendo la definizione di
quello penale), e, essendo il ricorrente stato assolto dall’
accusa di rapina, ha potuto prendere in esame solo ex post
altri comportamenti connessi alla vicenda, rilevanti ai
meri fini disciplinari, relativi a fatti che solo con la
sentenza penale sono stati accertati nella loro consistenza
materiale.
In definitiva, l’ Amministrazione nel settembre del 1997
era a conoscenza che il ricorrente era stato coinvolto in
una rapina ad una prostituta, ma non poteva avere alcuna
certezza delle circostanze in fatto e della parte che l’
Albertin vi aveva presa, circostanze che la sentenza penale
ha invece accertato, pur pervenendo, per le ragioni esposte,
al suo proscioglimento.
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3.3 - I riflessi disciplinari delle sentenze
penali sono regolati dall’ art. 9 del D.P.R. 25.10.81 n.
737, il quale stabilisce che “quando da un procedimento
penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze
che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari,
questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione
della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione
della sentenza stessa all' Amministrazione”. Quanto ai termini,
la giurisprudenza ha ritenuto che, per gli appartenenti
alla Polizia di Stato, il termine di 120 giorni per l’ avvio
del procedimento disciplinare decorra dalla data di pubblicazione
della sentenza penale e non da quella di ricevimento della
nota di comunicazione da parte della cancelleria (C.S.,
sez. IV, n. 5785 del 23.10.2001); inoltre, si è precisato
che “la sentenza penale è da ritenere pubblicata alla data
di lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell’ art.
545, comma I, c.p.p., nei soli casi in cui in pari data
si proceda alla redazione contestuale della motivazione
che viene parimenti letta in udienza a tenore dell’ art
art. 545, comma II, c.p.p., così pubblicandosi l’ intera
sentenza in applicazione dell’ art. 545, comma III, c.p.p.;
nei casi in cui ciò non sia possibile - e la redazione della
motivazione sia differita a data successiva ai sensi dell’art.
544, commi II e III, c.p.p. - la pubblicazione coincide,
ai fini all’ esame (e cioè della decorrenza del termine
di 120 giorni per l’ inizio del procedimento disciplinare)
con la data di deposito della motivazione in cancelleria,
atteso che in quest’ ultima ipotesi, solo con tale adempimento
viene ad esistenza la parte di sentenza prevista dall’ art.
546 lett. e) che costituisce l’ unico contenuto sul quale
possono fondarsi le valutazioni che l’ Amministrazione è
chiamata ad assumere in ordine all’ esercizio dell’ azione
disciplinare” (C.S., sez. IV, n. 762 del 30.4.99). Da quanto
sinora esposto si ricava che, essendo la sentenza di proscioglimento
stata depositata in cancelleria il 18.7.2000, il termine
di 120 giorni per la contestazione degli addebiti scadeva
ben oltre la data in cui la stessa è stata effettuata (24.10.2000).
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3.4 - Il ricorrente sembra adombrare che,
nel caso di specie, dovesse applicarsi il termine breve
di 40 giorni, in quanto, a suo dire, avrebbe notificato
la sentenza all’ Amministrazione, ancorché non ai fini della
decorrenza dei termini per il procedimento disciplinare,
bensì per la revoca della sospensione dal servizio. Così
non è: infatti, per la decorrenza del termine breve di 40
giorni di cui all’ art. 9 cit., la sentenza deve essere
notificata formalmente, cioè con l’ ordinaria procedura
prevista per gli atti giudiziari, laddove il ricorrente
(si confrontino i doc. n. 8 e 9 dallo stesso dimessi) si
è limitato a comunicare l’ esito del procedimento penale
inviando all’ Amministrazione una copia della sentenza stessa,
e tale modalità è sicuramente inidonea allo scopo.
La contestazione egli addebiti relativamente ai primi due
capi di incolpazione, quindi, è tempestiva.
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4. - A diverse conclusioni deve pervenirsi
per quanto concerne invece la terza contestazione, cioè
di non aver presentato alcun rapporto in relazione ai fatti.
Questa circostanza, di rilievo unicamente disciplinare e
non interessata a nessun titolo dalla vicenda penale (né
dalla stessa desumibile o accertata nella sua materialità),
avrebbe dovuto essere contestata immediatamente. La contestazione
degli addebiti nei confronti di tale mancanza è pertanto
tardiva.
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5. - In definitiva, poiché il provvedimento
con cui è stata irrogata la sanzione è frutto della valutazione
globale di tre incolpazioni, tutte ritenute sussistenti,
laddove una - la terza - è stata contestata tardivamente,
vanno annullati l’ atto finale del procedimento disciplinare,
tutti gli atti dell’ istruttoria, e infine, in parte qua
e nei limiti esposti, quello di contestazione degli addebiti
che risulta legittimamente e tempestivamente emesso solo
nei confronti delle prime due incolpazioni.
A quanto esposto consegue che tutti gli atti del procedimento
disciplinare devono essere rinnovati, a partire da quello
di assegnazione di termini al ricorrente per esperire le
proprie difese.
In definitiva, il ricorso va accolto in parte, nei termini
di cui sopra.
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6. - Spese e competenze di causa possono
essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone
i presupposti di legge.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, lo accoglie in parte, nei termini di
cui in motivazione, e, per l’ effetto, annulla il provvedimento
con cui è stata irrogata la sanzione, tutti gli atti dell’
istruttoria e, in parte qua, il provvedimento di contestazione
degli addebiti.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio
il 25.3.2004.
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