| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 3 giugno 2004 n. 1778
Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott. Italo Franco Est.
Società RO.VE.CO. s.r.l in proprio e quale rappresentante
dell’A.T.I. con la Trevisan s.r.l. (Avv. Vittorio Fedato)
contro l’Azienda Padova servizi S.p.A. (Avv. Fulvio Lorigiola)
e nei confronti del Centro riciclo Monselice S.r.l ( non
costituito) |
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1. Accesso agli atti amministrativi - Soggetto
di natura formalmente privata (S.p.A.) preposto allo svolgimento
di un servizio di rilevanza pubblica (trattamento dei rifiuti)
- Rientra nella previsione di cui all’art. 23 della L. 7.8.90
n. 241
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2. Accesso agli atti amministrativi – Procedura
ad evidenza pubblica - Portatrice di interesse qualificato
- Ditta affidataria del medesimo servizio pubblico negli
esercizi precedenti - Sussistenza
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3. Accesso agli atti amministrativi - Ragioni
di riservatezza ostative all’accesso – Specificazione del
titolo in base a cui la riservatezza viene invocata - Necessità
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1. Il soggetto di natura formalmente privata
(per via della veste giuridica di S.p.A.), ma che è tuttavia
preposto allo svolgimento di un servizio da ritenere, se
non proprio pubblico, di rilevanza pubblica siccome attinente
al trattamento dei rifiuti, la cui “gestione” in senso globale,
inerente alle tematiche dell’ambiente e della salute, assume
rilievo per l’intera collettività, rientra certamente nell’ampia
previsione di cui all’art. 23 della L. 7.8.90 n. 241, il
quale chiarisce che “il diritto di accesso… si esercita
nei confronti…dei gestori di pubblici servizi” e pertanto
è tenuto, quindi, ad osservare le norme sul diritto di accesso.
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2. È portatrice di un interesse qualificato
ad acccedere ai relativi atti del procedimento ad evidenza
pubblica la ditta affidataria del medesimo servizio di rilevanza
pubblica negli esercizi precedenti, a maggior ragione se
precedentemente interpellata per il rinnovo del contratto
di appalto correlato.
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3. L’Amministrazione, ove ravvisi ragioni
di riservatezza – sua o di altri soggetti – che non consentono
l’accesso agli atti di un procedimento deve in ogni caso
specificare a quale titolo detta riservatezza viene invocata
sulla scorta del chiaro dettato dell’art. 24 della L. 241/90.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente; Italo Franco, Consigliere
relatore; Marco Buricelli, Consigliere ha pronunziato la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3322/2003, proposto dalla
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società RO.VE.CO. s.r.l. in persona
del rappresentante legale dr. Landino Lovison, in proprio
e quale rappresentante dell’A.T.I. con la Trevisan s.r.l.,
rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Fedato, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, piazzale
Roma, S. Croce 269, come da procura a.l. a margine del ricorso;
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contro
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l’Azienda Padova servizi S.p.A. in
persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio
presso l’avv. Francesco Curato in Venezia, piazzale Roma
n. 468B, come da procura a.l. a margine della memoria di
costituzione;
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e nei confronti
del Centro riciclo Monselice S.r.l. in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
del diniego opposto dall’A.P.S. sulla richiesta di accesso
agli atti concernenti l’affidamento del servizio di selezione
e trattamento della c.d. frazione differenziata del rifiuto
multimateriale
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e per l’accertamento
del diritto di accesso ai menzionati documenti concernenti
l’affidamento di detto servizio.
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Visto il ricorso, notificato il 24.12.2003,
e depositato presso la Segreteria il 31.12.2003, con i relativi
allegati;
vista la memoria di costituzione depositata dalla P.A. resistente
il 4.2.2004;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla camera di consiglio del 21 aprile 2004, relatore
il Consigliere Italo Franco, l’avv. Fedato per la parte
ricorrente e l’avv. Lorigiola per la P.A. resistente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società Ro.Ve.Co. s.r.l., in associazione
temporanea di imprese con la società Trevisan s.r.l., espone
di avere svolto sino alla scadenza contrattuale del 30 settembre
2003 il servizio di selezione e trattamento della c.d. frazione
differenziata del rifiuto multimateriale, e di avere negoziato
con l’Azienda Padova servizi (APS) una proroga del medesimo
contratto fino al 31.3.2004. Senonché -prosegue la Ro.Ve.Co.-
avendo l’A.P.S. cessato ogni rapporto dal novembre 2003,
e saputo che il servizio in questione era stato affidato
ad altri, rivolgeva all’A.P.S. richiesta di accesso agli
atti e documenti inerenti alla procedura di affidamento
(che risulterebbe assegnato al “Centro riciclo” S.r.l. di
Monselice).
La richiesta veniva, peraltro, respinta, con nota prot.
n. 50061 del 25.11.2003, dove si afferma di avere interpellato
la richiedente per il rinnovo semestrale del contratto,
e che, dopo avere constatato, da una verifica di mercato
onde ottenere condizioni economiche più favorevoli, l’onerosità
dei prezzi da questa richiesti, di avere deciso l’affidamento
ad altro operatore. Sarebbe, dunque, evidente che la richiedente
medesima “non può vantare alcun interesse in ordine alla
conoscenza degli atti medesimi”.
Contro tale diniego, e per l’accertamento del diritto di
accesso ai documenti richiesti, con conseguente ordine di
consentire la visione e l’estrazione di copia degli atti
inerenti all’affidamento del servizio in questione, insorge
con il ricorso in epigrafe l’interessata, ai sensi dell’art.
25 della legge 7.8.90 n. 241.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce violazione degli
art. 22, 24 e 25 della L. n. 241/90 e degli art. 7 e 8 del
D.P.R. n. 352/92; eccesso di potere per carenza, incongruità
e illogicità della motivazione.
Si sostiene che dalle stesse affermazioni dell’APS (che
peraltro ha del tutto ignorato l’avvenuta proroga al 31
marzo 2004), si desume l’interesse qualificato della ricorrente
alla conoscenza degli atti concernenti l’affidamento del
servizio, sia per la sua posizione di ex contraente, sia
in relazione alla condizione di soggetto interpellato per
il rinnovo. Ed invero il diritto di accesso sussiste anche
per la difesa di interessi di natura squisitamente privatistica,
destinati a prevalere anche nei confronti del diritto alla
riservatezza allorché l’accesso sia necessario per la difesa
di un interesse giuridico, il che accade proprio in relazione
alla determinazione di affidare servizi senza ricorrere
alle procedure di evidenza pubblica, specialmente allorquando
il soggetto sia interessato alla trattativa e sia anche
precedente aggiudicatario del servizio. L’interesse sussiste
al fine della verifica della correttezza della procedura
seguita per l’affidamento, anche in ipotesi di affidamento
diretto a una determinata ditta, nei riguardi anche di soggetti
(come l’APS) formalmente privati, ma sostanzialmente di
rilevanza pubblica, compresi gli appalti sotto soglia. Il
fatto, poi, che era intervenuta la proroga del contratto
scaduto rafforza l’interesse della ricorrente, anche sotto
il profilo privatistico, per la tutela delle connesse posizioni
di diritto soggettivo.
Infine, il diniego sarebbe illegittimo poiché non si precisa
in relazione a quali delle fattispecie dell’articolo 24
si giustificherebbe il rifiuto dell’accesso.
Si è costituita l’A.P.S. (ora trasformata in Società Acegas-
APS S.p.A.), eccependo di non avere mai raggiunto un accordo
con la ricorrente in ordine alla proroga (vi erano state
proposte e controproposte, in relazione al prezzo, ma non
confermate, stante la perdurante non convenienza economica),
donde l’infondatezza delle pretese contrattuali della medesima,
in ordine a pretesi inadempimenti. Indi la P.A. resistente
eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica
al nuovo affidatario Centro riciclo Monselice, s.r.l., che
la ricorrente ben conosceva, nonostante che recente giurisprudenza
affermi la necessità di notifica al controinteressato, a
pena di inammissibilità del ricorso. Nel merito si ribadisce
la mancanza di un interesse qualificato, sia perché non
è mai intervenuto un accordo con la ricorrente, sia perché
questa era stata interpellata inutilmente per la prosecuzione
del servizio. Infine la stessa conosceva le modalità di
selezione allorquando era affidataria, né si è mai riservata
di contestarle, facendo così acquiescenza nei riguardi delle
medesime.
Con ordinanza collegiale n. 775/2004 assunta nella prima
camera di consiglio fissata per la trattazione, previa concessione
di errore scusabile è stata ordinata l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del “Centro riciclo Monselice
s.r.l.”, ma detta società, cui il ricorso è stato notificato
in esecuzione di detto ordine, non si è costituita.
Nella successiva camera di consiglio del 21 aprile 2004
i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni,
chiedendo che la causa fosse introitata per la decisione.
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DIRITTO
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1.1 - Come già detto nella narrativa in fatto
che precede, l’impresa cui è stato affidato il servizio
in questione non si è costituita in giudizio dopo che le
è stato notificato il ricorso su ordine del giudice.
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1.2 - In via preliminare è opportuno chiarire
che l’ACEGAS- APS S.p.A. è soggetto di natura formalmente
privata (per via della veste giuridica di S.p.A.), ma che
è tuttavia preposto allo svolgimento di un servizio da ritenere,
se non proprio pubblico, di rilevanza pubblica siccome attinente
al trattamento dei rifiuti, la cui “gestione” in senso globale,
inerente alle tematiche dell’ambiente e della salute, assume
rilievo per l’intera collettività. In quanto tale, la stessa
rientra certamente nell’ampia previsione di cui all’art.
23 della L. 7.8.90 n. 241, il quale chiarisce che “il diritto
di accesso… si esercita nei confronti…dei gestori di pubblici
servizi”. L’APS –che, del resto, nulla ha eccepito in proposito-
è tenuta, quindi, ad osservare le norme sul diritto di accesso.
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2 - Passando ad esaminare più da vicino il
gravame, si ricorda che il diniego di accesso ai documenti
inerenti all’affidamento di detto servizio alla s.r.l. controinteressata“
è motivato con l’assunto che dallo svolgimento dei fatti
risulterebbe evidente che la ricorrente “non può vantare
alcun interesse in ordine alla conoscenza degli atti medesimi”.
Detto assunto non pare, ad avviso del Collegio, sostenibile,
ed anzi è palesemente illegittimo, sotto diversi profili.
In primo luogo, se è vero che il soggetto richiedente l’accesso
è tenuto a comprovare l’interesse connesso all’oggetto della
richiesta di prendere visione o di estrarre copia di atti
e documenti (art. 2 e 3 del regolamento approvato con DPR
27.6.92 n. 352), è altresì vero che la ricorrente era senza
meno da ritenere portatrice di un interesse qualificato
in tal senso –interesse da considerare, anzi all’incirca
in re ipsa, per quanto si dirà qui di seguito-, poiché i
documenti richiesti concernono l’affidamento ad altra ditta
del servizio fin ora da essa gestito. L’interesse in capo
alla richiedente sussisteva non solo in quanto affidataria
del medesimo servizio negli esercizi precedenti, ma, altresì,
in quanto essa rivestiva anche la qualità di soggetto interpellato
per il rinnovo del contratto correlato. Non rileva al riguardo
la circostanza che trattative vi erano state sulla fissazione
del prezzo, senza che si raggiungesse un accordo (tanto
che l’APS si era risolta ad affidare a chi offriva un prezzo
più basso), dal momento che la ricorrente mira a verificare
se, dal punto di vista connesso al proprio interesse, detto
affidamento ad altri sia stato regolare e legittimo, e tanto
può fare solo avendo contezza dei documenti richiesti.
Anzi, sotto altro profilo, può affermarsi che l’interesse
che muove la ricorrente inerisce alla verifica se siano
state, o meno, applicate le norme in tema di affidamento
di appalti e concessioni pubblici e di contratti della P.A.,
vale a dire se siano state applicate le regole sull’evidenza
pubblica (e in caso contrario, in base a quali ragioni).
Destituito di fondamento deve, di conseguenza, considerarsi
l’assunto che difettasse l’interesse all’ostensione dei
documenti richiesti, unica motivazione su cui si regge il
diniego.
Infine, deve brevemente rilevarsi l’inconsistenza delle
eccezioni introdotte dalla P.A. resistente nella parte finale
del controricorso, là dove si dice che l’atto impugnato
non costituirebbe un diniego, ma solo un chiarimento circa
l’assenza dell’interesse. Invero, basti considerare l’effetto
sostanziale di tale atto, vale a dire la non accettazione
della richiesta di accesso ai documenti, che sono stati
in realtà denegati.
Neppure possono accettarsi le osservazioni fatte subito
di seguito, con le quali si sostiene che nel caso di specie
verrebbero coinvolte esigenze di riservatezza riguardanti
i processi decisionali ed esecutivi di APS S.p.A. in relazione
ad uno specifico rapporto con l’affidataria s.r.l. Centro
riciclo, nonché posizioni giuridiche delle ditte contattate
nel contesto della ricerca di mercato. Ed invero, a prescindere
dal fatto che nulla si dice al riguardo nel diniego impugnato,
sta di fatto che, ove l’APS avesse ravvisato ragioni di
riservatezza –sua o di altri soggetti- avrebbe dovuto specificare
a quale titolo detta riservatezza potesse invocarsi, sulla
scorta del chiaro dettato dell’art. 24 della legge n. 241/90.
In conclusione, per le considerazioni su esposte, il ricorso
deve ritenersi fondato e va accolto. Per l’effetto, previo
annullamento del provvedimento impugnato, si ordina alla
P.A. di consentire al ricorrente di prendere visione degli
atti inerenti all’affidamento del servizio di selezione
e trattamento della frazione differenziata dei rifiuti c.d.
multimateriale, di cui è causa, e di estrarre copia degli
stessi entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione
in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di
parte, se più tempestiva- della presente sentenza.
Le spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza,
e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Per l’effetto: 1) annulla il provvedimento impugnato; 2)
ordina al dirigente responsabile della P.A. resistente di
consentire al ricorrente la visione della documentazione
richiesta e di rilasciargliene copia, entro il termine specificato
in motivazione.
Condanna la medesima Amministrazione al pagamento delle
spese e onorari di giudizio, che liquida forfetariamente
in Euro 2.000 (duemila), oltre agli oneri di legge (IVA
e CAP).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in camera di consiglio,
addì 21 aprile 2004.
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