| T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 4 giugno 2004 n. 745
Santo BALBA Presidente, Luciano RASOLA Consigliere
Centro Cinofilo del Fucino snc (Avv. Pasquale Milo) contro
il Comune di Trasacco (avv. Fabrizio Foglietti) e nei confronti
dei Sigg. Nazzicone Luigi Osvaldo e Cofani Ida (avv.ti Giancarlo
Paris e Roberto De Cesare) |
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1. Pubblica amministrazione – Attività amministrativa
– Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento
– Omessa comunicazione d’avvio del procedimento
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2. Ambiente e territorio – Tutela del territorio
- Agricoltura – Attività cinotecnica – Rientra nelle attività
agricole
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1. La partecipazione al procedimento, anche
se di propria iniziativa, è indicativa di un’attività conoscitiva
e partecipativa del ricorrente che non può essere sminuita
da rigori formalistici, pertanto in tal caso non rileva
l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
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2. E’ illegittima l’ordinanza di chiusura
di una struttura adibita ad allevamento e pensione per cani
perché ricadente in zona agricola: infatti l’attività cinotecnica,
secondo l’art. 2 della L. 349/93, è considerata a tutti
gli effetti attività imprenditoriale agricola (quando i
redditi da essa derivanti sono prevalenti rispetto a quelli
di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso
soggetto).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Reg. Sent. N 745/2004
Reg. Ric. 174/003-261/003
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
- L'AQUILA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sui ricorsi proposti
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dal “Centro Cinofilo del Fucino” snc
in persona dell’Amministratore Unico e Sig. Corsi Pino entrambi
rappresentati e difesi dall’Avv. Pasquale Milo, come da
procura a margine dei ricorsi, con domicilio eletto in L’Aquila,
Via Paganica n. 66, presso lo studio dell’avv. Cesidio Gualtieri
(costituitosi in aggiunta con atto del 12.05.2003);
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contro
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il Comune di Trasacco in persona del
Sindaco rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Foglietti
presso lo studio del quale in L’Aquila, Piazza S. Giusta
n. 5, elettivamente si domiciliano
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e nei confronti
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dei Sigg. Nazzicone Luigi Osvaldo e Cofani
Ida, intervenienti ad resistendum nel primo ricorso
e entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo
Paris e Roberto De Cesare, con domicilio eletto in L’Aquila,
Via Cascina n. 2 presso lo studio dell’avv. Luigi Cinque
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per l’annullamento
quanto al Ric.n. 174/2003: della ordinanza prot 331, del
3.04.203 emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Tra- sacco, Ing. Federico D’Aulerio, di annullamento
della C.E. n. 25 del 10.06.1999, disponendosi la chiusura
dell’attività svolta dal Centro Cinofilo del Fucino s.n.c.;
quanto al Ric. n. 261/2003: della ordinanza prot. 3311,
del 3.04.2003, non notificata, emessa dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico di Tra- sacco Ing. Federico D’Aulerio, di annullamento
della Concessione Edilizia n. 25 del 10.6.1999, disponendosi
la chiusura della attività svolta dal Centro del Fucino
s.n.c.;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Tra sacco con intervento ad resistendum dei sgg Naziccone
Luigi Osvaldo e Ciofani Ida. ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Vista la ordinanza n. 82/2003 di accoglimento della
istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
Visti gli atti tutti della causa ;
Relatore alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2004 il Consigliere
R. Speca;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso (n.174/2003) notificato in data
22.04.2003 l’epigrafato Centro Cinofilo espone di avere
ottenuto dal Comune di Trasacco, con atto n. 25 del 10.06.1999,
concessione edilizia per realizzare una serie di boxes in
struttura metallica, da adibire ad allevamento a pensione
per cani, in adiacenza alla preesistente struttura ex porcilaia,
in territorio di Tra sacco, strada n. 37 del Fucino, in
catasto al Fol 2, particelle 79 e 84.
L’intervento, viene precisato, ricade in zona agricola,
sottozona 1, del vigente P.R.G. e sottozona E della Variante
ora vigente, ma al momento del rilascio solamente adottato.
Nei confronti della impugnata ordinanza di annullamento
della menzionata concessione edilizia n. 25/99 il richiamato
Centro deduce:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge, nella specie
della mancata applicazione degli articoli 1 e 2, comma primo,
L 349/93.
L’impugnato provvedimento si fonda sulla urgente operatività
nell’Ordinamento della disposizione normativa contenuta
nel titolo VII della L.R. 18/83 avente ad oggetto l’individuazione
di quelle che possono essere considerate attività agricole
e per quanto compatibili con la destinazione agricola di
una determinata zona.
La norma non faceva infatti rientrare l’allevamento cinofilo
nell’ambito delle attività agricole connesse con l’attività
di una azienda agricola.
Ma tale norma è stata superata dalla L. 349/93 sull’attività
cinotecnica, la quale, all’articolo 2, comma primo, sancisce
come l’attività cinotecnica vada considerata, a tutti gli
effetti, come una attività imprenditoriale agricola purché
i redditi che ne derivino siano prevalenti rispetto ad altre
attività non agricole svolte dal medesimo soggetto.
Secondo il TRGA (sentenza n. 27 del 17.02.1994) dopo l’entrata
in vigore della L. 349/93, l’attività di allevamento e/o
ricovero di cani devono essere ricompresse tra le attività
agricole, stante il tenore della norma ( articolo 1, comma
primo).
Quindi secondo le vigenti norme (L. 349/93) l’ attività
cinotecnica è di natura agricola e quindi perfettamente
compatibile con la destinazione agricola. 2) Eccesso di
potere per erroneità dei presupposti ed illogicità manifesta
nella applicazione dell’autotutela
Sotto altro profilo l’insediamento viene considerato incompatibile
con la destinazione della zona, a poca distanza da un insediamento
abitativo.
Viene però considerato solamente l’interesse privatistico
di uno dei confinanti, Sig. Nazzicone Luigi Osvaldo, che
sostiene di essere disturbato dalla presenza di cani, mentre
non viene valutato il prevalente interesse pubblico connesso
con la salvaguardia della pubblica incolumità e connesso
con la concessione della struttura del centro cinofilo.
Va precisato che l’insediamento abitativo in loco altro
non è che un nucleo rurale, come tale identificato dagli
stessi strumenti urbanistici del Comune oltre che dai tecnici
e dallo stesso Ing. D’Aulerio, dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Trasacco, il quale, al momento del rilascio della
concessione edilizia venne.dal PRG classificata come “Zona
G- nuclei elementari abitati nella zona agricola extraurbana,
dotata di rete idrica e telefonica, di pubblica illuminazione”.
Inoltre è da dire che manca del tutto la rete fognaria (elemento
determinante dell’urbanizzazione primaria) e che il Sig.
Naziccone Osvaldo ha chiesto al Comune la concessione in
sanatoria per il mutamento di destinazione d’uso, da magazzino
agricolo ad abitazione rurale solo nel 1996.
Ciò comprova che il ridetto non abitava nell’immobile prima
del 30.04.1996 (data del deposito della istanza di concessione
in sanatoria).
E’ da aggiungere, poi, che la attività svolta dal Centro
Cinofilo è stata riconosciuta di pubblica utilità sia dalla
Commissione Edilizia che dal CTU Ing. Agostino Carugi, come
pure dal G.I. E. De Gregorio il quale, in sede cautelare
precisava che “il servizio pubblico di canile sanitario
e di rifugio svolto dal Centro Cinofilo non possa essere
bruscamente interrotto, pena inevitabili conseguenze per
la salute collettiva.
Il Comune di Trasacco, quindi, avrebbe dovuto effettuare
una diversa ponderazione degli interessi considerando prevalentemente
quello volto a garantire il proseguimento del servizio di
pubblica utilità svolto dal ricorrente (raccolta e ricovero
di cani randagi).
3) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà
ed illogicità manifesta nella motivazione.
Per quanto concerne la questione relativa alla vecchia porcilaia
la stessa ha trovato la sua definizione in via amministrativa
avendo l’interessato provveduto al ripristino della destinazione
d’uso liberando i boxes dalla presenza degli animali; abitualmente
ricoverati presso la struttura di cui alla concessione edilizia
n. 25/99.
Né deve ritenersi respinta l’istanza di sospensiva avendo
il Comune di Trasacco provveduto ad esperire il relativo
procedimento di sanatoria. Sempre in merito alla “ex porcilaia”
non può non rilevarsi contraddittorio il fatto che il centro
costituirebbe un danno ambientale ed igienico, mentre la
esistenza della porcilaia sarebbe legittima e compatibile
con il detto contesto. Inoltre il responsabile dell’Ufficio
Tecnico ha mancato di enunciare il parere proveniente dal
Responsabile del Servizio Urbanistico e Pianificazione della
Regione il cui tenore risulta contrario rispetto alle note
richiamate dall’Ing. D’Aulerio.
La posizione del Centro Cinofilo, cioè, deve essere considerata
regolare da un punto di vista urbanistico, attesa la legge
349/93, che assimila l’attività cinotecnica a quella di
natura agricola.
Peraltro il comportamento del Responsabile del Comune di
Trasacco e degli altri funzionari coinvolti si configura,
per quanto già detto e per quanto ulteriormente richiamato
in ricorso come “eccesso di potere” e “travisamento dei
fatti”.
4) Violazione di legge ed invalidità derivata dell’impugnata
ordinanza per incompetenza dell’Ing. D’Aulerio.
L’Ing. D’Aulerio, inoltre, quale responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune non era competente ad intimare la chiusura
dell’attività svolte presso il Centro Cinofilo, dovendosi
riconoscere la competenza del Sindaco. 5) Violazione di
legge. Invalidità derivata del provvedimento.
Il comune procedente non ha mai comunicato alla Società
interessata l’avvio del procedimento diretto alla revoca
della C.E., come previsto dall’articolo 7 della L. 241/90.
Oltre ai motivi come in precedenza riportati parte ricorrente
avanza una richiesta in sanatoria quantificabile come in
atti.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso con annullamento
del provvedimento gravato e con condanna dell’Ente convenuto
al risarcimento dei danni; il tutto con vittoria di spese,
diritti ed onorari. Con successiva memoria del 14.05.2003
l’istante Centro Cinofilo, dopo aver provveduto ad una ricostruzione
dei fatti, ha precisato che l’impugnata ordinanza lede irrimediabilmente
la sfera giuridica della istante società, per cui deve ritenersi
pretestuoso sostenere la carenza di interesse e/o di legittimazione
del ricorrente.
Peraltro la C.E. n. 25 del 1999 è stata rilasciata al Centro
Cinofilo.
Quanto poi alla necessità di integrazione del contraddittorio
va rilevato che la Provincia di L’Aquila non è l’Ente che
ha emesso il provvedimento impugnato, ma solamente quello
che ha emesso un parere endoprocedimentale.
L’Amministrazione Provinciale di L’Aquila non può dunque
considerarsi litisconsorte.
Viene inoltre ribadito: che sussiste il pubblico interesse
allo svolgimento dell’attività; che sussiste la competenza
del Sindaco e non del Capo dell’Ufficio Tecnico ad adottare
l’ordinanza gravata; che è mancata la comunicazione di avvio
del procedimento; che si ravvisa la sussistenza del danno
lamentato.
Il Comune di Trasacco ha preliminarmente eccepito la inammissibilità
del ricorso in quanto proposto dal Centro Cinofilo s.n.c.
e non dal titolare della concessione edilizia annullata
d’ufficio ed in quanto v’ è stata la mancata integrazione
del contraddittorio con l’Amministrazione Provinciale di
L’Aquila. Ha quindi ulteriormente presunto: che la gestione
di una pensione per cani non rientra nell’attività cinotecnica;
che l’annullamento d’ufficio è correttamente maturato con
riferimento ad una valutazione di pubblico interesse; che
l’Amministrazione ha inteso richiamare le stesse ragioni
di legittimità e di pubblico interesse esposte in precedenza
in sede di diniego della sanatoria urbanistica relativamente
al cambio di destinazione a pensione per cani; che il dirigente
dell’Ufficio Urbanistico Comunale era competente ad emettere
i provvedimenti consequenziali all’annullamento della concessione
edilizia, quali la cessazione dell’attività non più conforme
alla destinazione urbanistica; che il ricorrente ha partecipato
al procedimento amministrativo che si è concluso con il
provvedimento impugnato; che deve escludersi il danno come
lamentato in ricorso.
Chiede quindi la resistente Amministrazione Comunale la
reiezione del ricorso con il favore delle spese.
Con successiva memoria difensiva depositata in data 3.01.2004
la medesima Amministrazione ha ribadito e puntualizzato
quanto già dedotto nella memoria di costituzione confermandone
le conclusioni.
Con atto notificato in data 22.04.2003 sono intervenuti
ad resistendum i Sigg. Nazzicone Luigi Osvaldo e Ciofani
Ida i quali hanno pregiudizialmente rilevato la inammissibilità
del ricorso per: 1) Violazione dell’articolo 21, comma 1,
della Legge TAR; 2) Mancata impugnazione degli atti presupposti;
mancata notifica del ricorso alle Amministrazioni che hanno
partecipato al procedimento amministrativo; 3) Carenza di
interesse a ricorrere-difetto di legittimazione. Nel merito
sostengono la legittimità del provvedimento impugnato. Concludono
quindi per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile
e infondato.
Con successiva memoria depositata in data 3.01.2004 hanno
ribadito che da parte ricorrente ci è stata acquiescenza
alle ulteriori motivazioni dedotte dal Comune.
Insistono quindi per la reiezione del ricorso con il favore
delle spese. Con successivo ricorso (n. 261/2003) il Sig.
Corsi Pino (legale rappresentante del Centro Cinofilo del
Fucino S.n.c.) ha egli pure richiesto l’annullamento della
ordinanza n. 3311 del 3.04.2003 emessa dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tra sacco, con la quale
veniva annullata la concessione edilizia n. 25 del 10.06.1999
disponendosi la chiusura dell’attività svolta dal menzionato
Centro Cinofilo del Fucino s.n.c.
L’istante deduce motivi di doglianza analoghi a quelli dedotti
dal menzionato Centro Cinofilo con l’anzidetto ricorso n.
174/2003, e cioè:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge, nella specie
della mancata applicazione degli articoli 1 e 2, comma primo,
L. 349/93:
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed illogicità
manifesta nell’applicazione della autotutela;
3) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà
ed illogicità manifesta nella motivazione;
4) Violazione di legge ed invalidità derivata della impugnata
ordinanza per incompetenza dell’Ing. D’Aulerio;
5) Violazione di legge. Invalidità derivata del provvedimento.
Chiede quindi il ricorrente l’annullamento dell’impugnata
ordinanza, con vittoria di spese, diritto ed onorari.
Il Comune di Trasacco con memoria di costituzione depositata
in data 03.01.2004 ha prospettato la possibile mancanza
di notificazione nell’originale del ricorso, e, tenendo
presente che i motivi di gravame proposti dal Sig. Corsi
sono i medesimi di quelli formulati dal Centro Cinofilo,
espressamente riconferma le già svolte difese.
Precisa inoltre che l’esercizio di una pensione per cani
non risulta affatto connessa con l’attività imprenditoriale
agricola; che comunque risultano violate le norme sanitarie
sull’inquinamento acustico in quanto la attivazione del
canile è avvenuta in zona vicina ad insediamenti abitativi.
Aggiunge, poi, che il ricorrente ha sicuramente partecipato
al procedimento amministrativo e che lo stesso non ha contestato
le motivazioni a sostegno dell’annullamento d’ufficio; inoltre
una pensione per cani non attiene certamente ad un ampliamento
per finalità residenziali (non rientrava quindi nelle previsioni
di cui agli articoli 49 e 57 della N.T.A. connesse alla
variante di P.R.G.).
Comunque nella specie trattasi di attività imprenditoriale
e non di carattere agricolo.
Chiede quindi la resistente Amministrazione Comunale che,
previa una riunione del presente giudizio a quello di cui
al n. 174/03, si disponga per la reiezione dello stesso
in quanto inammissibile e comunque infondato; con vittoria
delle spese di giudizio.
Con atto depositato in data 3.01.2004 si sono costituiti
in giudizio i Sigg. Nazzicone Luigi Osvaldo e Cofani Ida
i quali hanno sostanzialmente ribadito quanto già dedotto
in sede di intervento ad resistendum nel precedente ricorso
n. 174/03; insistono quindi per l’accoglimento del gravame
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2004 la causa è passata
in decisione.
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DIRITTO
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1-Va preliminarmente disposta la riunione
degli epigrafati ricorsi (n. 174/2003 e n. 261/2003) i quali,
stante la evidente connessione, possono essere decisi con
una unica sentenza, come peraltro richiesto sia dalla stessa
parte ricorrente che da parte della resistente amministrazione
comunale.
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2- Sempre in linea preliminare il Collegio
ritiene di dover prendere in esame talune eccezioni sollevate
dalle parti.
Per quanto concerne la omessa comunicazione di avvio del
procedimento (ex articolo 7 della L. 241/90) riferita alla
impugnata ordinanza di annullamento della epigrafata concessione,
non può non rilevarsi che la stessa parte ricorrente (che
pure ha sollevato l’eccezione) ammette la circostanza “che
il ricorrente abbia partecipato, di propria iniziativa,
al procedimento relativo alle verifiche della situazione
urbanistica”.
Affermazione, questa ultima che, contrariamente a quanto
ex adverso preteso, è certamente indicativa di una attività
conoscitiva e partecipativa posta in essere dall’istante
e che di certo non può essere sminuita facendo appello ad
un rigorismo e/o formalismo che nulla aggiungono al contenuto
reale della vicenda.
Né maggior pregio si ritiene possa assumere la censura di
inammissibilità del ricorso, posta dalla resistente Amministrazione
Comunale, secondo la quale il Centro Cinofilo, in quanto
non titolare della concessione edilizia impugnata, non potrebbe
ritenersi interessi legittimato a promuovere impugnativa
avverso la stessa.
In proposito va precisato che quella in esame è una attività
che comunque riguarda sia il Centro Cinofilo del Fucino
s.n.c. che il Sig. Corsi Pino, quale amministratore unico
dello stesso, e che in ogni caso il voler distinguere fra
la posizione dell’uno e quella dell’altro, non assume una
pratica rilevanza posto che entrambi si sono doluti della
ordinanza in parola con ricorsi che da questo Collegio sono
stati riuniti.
Quanto poi ai rilievi avanzati da parte ricorrente per il
fatto che la impugnata ordinanza avrebbe dovuto essere adottata
dal Sindaco e non dal dirigente dell’Ufficio Urbanistico
Comunale è agevole notare che, come parte resistente non
ha mancato di evidenziare, trattandosi di chiusura del ricovero
per cani, per finalità urbanistiche, la competenza era da
riconoscere al dirigente preposto al settore.
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3 - Nel merito il ricorso è fondato.
Le argomentazioni impugnatorie, che coincidono per entrambi
i ricorsi (n. 174/2003 e n. 201/2003), sono dirette all’annullamento
della ordinanza del Comune di Trasacco, prot. n. 3311 del
3.04.2003, disponente la chiusura totale della intera struttura,
costituita da una serie di box (n. 86) in struttura metallica
adibita ad allevamento e pensione per cani, posizionata
in adiacenza della preesistente struttura – Ex Porcilaia,
realizzata in base alla concessione edilizia n. 25 del 10.06.1999
(annullata con la anzidetta ordinanza) e ricadente in zona
agricola – (sottozona 1-I del vigente PRG e sottozona E
– della Variante, alla data del rilascio della concessione
adottata, ora vigente).
La testé richiamata concessione edilizia (come emerge dagli
atti) risulta rilasciata in applicazione della Legge 349/93
del 23.08.1993 e della L.R. 36 del 24.03.1998 avendo il
richiedente la prevista certificazione di cui all’articolo
70, comma 4, della LR. 70/95, rilasciata dall’INPS in data
31.05.1999.
A fronte delle ragioni a supporto sia della ordinanza di
chiusura della struttura che dell’annullamento della concessione
edilizia, il Collegio ritiene prevalente la tesi impugnatoria
di parte ricorrente. Nel caso di specie occorre fare riferimento
alla L. 349 del 23.08.1993 la quale, all’articolo 1, precisa
che “per attività cinotecnica si intende l’attività volta
all’allevamento, alla selezione e addestramento delle razze
canine”.
La stessa legge, peraltro, all’articolo 2, precisa che “l’attività
cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale
agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti
rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole
svolte dallo stesso soggetto”. Lo stesso articolo, al comma
2, aggiunge che “i soggetti, persone fisiche o giuridiche,
singoli o associati, che esercitano attività cinotecnica
di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo
2135 del C.C.”. Tenendo dunque presente i testé riportati
principi normativi non può non ritenersi condivisibile l’assunto
di parte ricorrente secondo il quale, con l’entrata in vigore
della L. 349/93, ogni attività rientrante nella generale
categoria della attività cinotecnica debba ritenersi compatibile
con la destinazione agricola di una determinata zona; come
pure deve ritenersi pacifico che nell’ambito della categoria
della attività cinotecnica debbono farsi rientrare tutte
quelle attività, nessuna esclusa, potenzialmente rientranti
in tipologie analoghe.
Alle considerazione che precedono deve senz’altro aggiungersi
quella della sussistenza di un pubblico interesse allo svolgimento
della attività di che trattasi.
Nel Centro Cinofilo in parola sono infatti ricoverati ben
349 cani (come peraltro risulta dalla dichiarazione prodotta
dal Centro ed allegata agli atti). Per altro verso non avrebbe
senso un ripristino della destinazione diverso da canile
a porcilaia, posto che, sotto il profilo ambientale un allevamento
di maiali avrebbe un impatto maggiore sia per l’ambiente
che per gli insediamenti abitativi presenti.
Senza dire che, a questo ultimo proposito, parte ricorrente
sostiene che l’insediamento abitativo sarebbe del 1996 e
dunque successivo al Centro Cinofilo che è, invece del 1993.
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4 - Per le considerazioni che precedono,
e disattesa siccome inconferente ogni eccezione di controparte,
i ricorsi, previamente riuniti devono essere accolti. Quanto
alle spese di giudizio se ne dispone la integrale compensazione
per le parti concorrendo giuste ragioni.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo, L’Aquila, accoglie gli epigrafati ricorsi, previamente
riuniti, e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in L’Aquila, addì 15 Gennaio
2004, nella Camera di Consiglio del Tribunale Amministrativo,
con la partecipazione dei magistrati:
Santo BALBA Presidente
Rolando SPECA Consigliere,Relatore,est.
Luciano RASOLA Consigliere
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PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 04/06/04
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