| T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 4 giugno 2004 n. 736
Santo BALBA - Presidente, Luciano RASOLA - Consigliere,
rel., est.
S.I.A. s.r.l. (Avv.to prof. Gugliemo Marconi e Avv.to Gabriella
Zuccarini) contro Comune di Roseto degli Abruzzi (Avv.to
Giovanni D’Eustachio) |
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1. Ambiente e territorio – Cave e miniere
– Attività estrattiva, concetto – Realizzazione invaso d’acqua
- Non rientra nel concetto di attività estrattiva
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2. Ambiente e territorio – Cave e miniere
– Esercizio di cava – Opere agricole
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1. Non rientra nel concetto di attività estrattiva
la realizzazione di un invaso d’acqua, comportando tale
realizzazione la sola attività di sbancamento del terreno
poiché per attività estrattiva deve intendersi l’esercizio
continuato di un’attività di impresa finalizzata alla estrazione
dal sottosuolo ed eventuale lavorazione e trasformazione
di materiale ghiaioso o breccia da utilizzare in successive
fasi del ciclo produttivo.
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2. L’art. 2 della L. R. Abruzzo 26/7/1983
n. 54 esclude dalla nozione di “esercizio di cava” la estrazione
dal proprio suolo di materiale utilizzato per opere agricole
che insistono sullo stesso fondo, ipotesi che ricorre quando,
come nel caso in oggetto, l’intervento è finalizzato alla
costruzione di un invaso d’acqua necessaria alla irrigazione
nei periodi di magra delle colture orticole insistenti sul
fondo rustico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Reg. Sent. n.736/2004
Reg. Ric. n.680/2003
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
- L'AQUILA
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SENTENZA
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sul ricorso n.680/2003 proposto dalla
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S.I.A. s.r.l., in persona del suo
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv.to
prof. Gugliemo Marconi e dall’Avv.to Gabriella Zuccarini,
con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to
Maria Cristina Cervale,
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contro
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il Comune di Roseto degli Abruzzi,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv.to Giovanni D’Eustachio, con domicilio eletto in
L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to Enrico Marinucci,
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per l’annullamento
del provvedimento dirigenziale n.206/2003 del 27.10.2003
di rigetto della istanza di concessione edilizia per la
realizzazione di un invaso d’acqua;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 maggio 2004 il magistrato,
Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come
da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
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FATTO
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La Società ricorrente impugna il provvedimento
di rigetto dell’istanza per il rilascio di una concessione
edilizia per la realizzazione di un invaso d’acqua, con
una superficie di circa tre ettari ed una profondità di
circa 5-6 mt., ad uso irriguo, a servizio di un fondo rustico
ad indirizzo orticolo di ettari 9,00.
Il rigetto della istanza è stato motivato per il fatto che
l’intervento comporta attività estrattiva vietata dalle
N.T.A. del P.R.G. nella sottozona E2, in cui l’intervento
stesso ricade.
Avverso detto provvedimento viene dedotto il vizio di eccesso
di potere per la erroneità dei presupposti, nonché la viplzione
dell’art.3 L.241/1990 per difetti di motivazione.
Si sostiene che l’attività estrattiva riguarda la coltivazione
di cava, mentre nella specie la realizzazione dell’intervento
darà luogo allo sbancamento del terreno che è attività non
equiparabile a quella estrattiva in senso stretto. In tal
senso si esprime anche l’art.2 della L.R.54/1983. Per tali
ragioni il provvedimento avversato si connota anche per
il difetto o la incongruità della motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roseto degli Abruzzi,
che sostiene come la sottozona E2 riguarda porzioni di territorio
comunale ove si intende conservare e valorizzare le colture
in atto, nonchè le caratteristiche morfologiche, ambientali
e naturali del paesaggio, donde la necessità di vietare
l’attività estrattiva, che non va circoscritta a quella
di coltivazione di cava, ma a qualsiasi attività in grado
di alterare lo stato dei luoghi, compreso il prelievo di
acqua in falda.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica
del 13 maggio 2004.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato.
Il rigetto della istanza di concessione edilizia si basa
su una motivazione del tutto inconferente, posto che a fronte
di una domanda tesa ad ottenere l’assenso alla realizzazione
di un invaso d’acqua a servizio esclusivo di un fondo rustico,
il Comune oppone un diniego con riferimento al divieto di
“attività estrattiva” stabilito dalle N.T.A. del PRG nella
sottozona E2.
Orbene del tutto fuorviante e illegittima è la qualificazione
dell’intervento in questione alla strega di un intervento
che comporti attività estrattiva, atteso che con questa
si intende l’esercizio continuato di un’attività di impresa
finalizzata alla estrazione dal sottosuolo ed eventuale
lavorazione e trasformazione di materiale ghiaioso o breccia
da utilizzare in successive fasi del ciclo produttivo.
Niente di ciò si ha nel caso in esame, in cui l’intervento
comporta la sola attività di sbancamento del terreno, che
è cosa diversa dall’attività cui fa riferimento il Comune
invocando la NTA, che in tutta evidenza ha inteso vietare
l’esercizio imprenditoriale di coltivazione di cava, da
cui risulta nettamente distinto l’oggetto della istanza
avanzata, così come illustrato nella relazione tecnica che
la parte ha allegato all’istanza stessa.
D’altro canto, l’art.2 della L.R. 26.7.1983, n.54, recante
la disciplina per la coltivazione di cave e torbiere nella
Regione, chiaramente esclude dalla nozione dell’esercizio
di cava la estrazione dal proprio suolo di materiale utilizzato,
tra l’altro, per opere agricole che insistono sullo stesso
fondo. E’ questo il caso di specie, in cui l’intervento
risulta finalizzato alla costruzione di un invaso d’acqua
necessaria alla irrigazione nei periodi di magra delle colture
orticole insistenti su un fondo rustico di circa ettari
9,00.
Se si intendeva salvaguardare le caratteristiche ambientali
e naturali del paesaggio, la motivazione del rigetto doveva
essere ben diversa, posto che non altera tali caratteristiche
la costruzione di un invaso d’acqua, sia pure di circa tre
ettari, che non presenta sagome che fuoriescono dalla superficie
del terreno in grado di produrre quel pregiudizio dei valori
ambientali lamentato in memoria ( si pensi che nella sottozona
E2 sono consentite anche costruzioni inerenti la conduzione
del fondo).
In conferente è anche il riferimento al D.P.R. 18.7.1995
di approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente
i criteri per la redazione dei piani di bacino, che tra
le attività estrattive ricomprende anche la estrazione di
sostanze liquide, posto che, se nella specie v’è il prelievo
di acqua di falda per alimentare l’invaso, il tutto avviene
senza la realizzazione di impianti che possano modificare
o dar luogo ad un impatto ambientale pregiudizievole (il
citato DPR è infatti da riferire innanzitutto agli impianti
di estrazione di acque minerali dal sottosuolo che comportano
indubbiamente la costruzione di impianti urbanisticamente
rilevanti).
Alla luce delle esposte considerazioni, il provvedimento
impugnato va dunque annullato in quanto basato su una motivazione
palesemente illegittima e inconferente, con il conseguente
obbligo del Comune di rilasciare l’atto richiesto, ove non
sussistano ulteriori valide ragioni ostative. Le spese di
causa possono tuttavia essere equamente compensate.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso e per l’effetto
annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 13
maggio 2004, con la partecipazione dei magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est.
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PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 04/06/04
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