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n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 4 giugno 2004 n. 736
Santo BALBA - Presidente, Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est.
S.I.A. s.r.l. (Avv.to prof. Gugliemo Marconi e Avv.to Gabriella Zuccarini) contro Comune di Roseto degli Abruzzi (Avv.to Giovanni D’Eustachio)


1. Ambiente e territorio – Cave e miniere – Attività estrattiva, concetto – Realizzazione invaso d’acqua - Non rientra nel concetto di attività estrattiva

 

2. Ambiente e territorio – Cave e miniere – Esercizio di cava – Opere agricole

1. Non rientra nel concetto di attività estrattiva la realizzazione di un invaso d’acqua, comportando tale realizzazione la sola attività di sbancamento del terreno poiché per attività estrattiva deve intendersi l’esercizio continuato di un’attività di impresa finalizzata alla estrazione dal sottosuolo ed eventuale lavorazione e trasformazione di materiale ghiaioso o breccia da utilizzare in successive fasi del ciclo produttivo.

 

2. L’art. 2 della L. R. Abruzzo 26/7/1983 n. 54 esclude dalla nozione di “esercizio di cava” la estrazione dal proprio suolo di materiale utilizzato per opere agricole che insistono sullo stesso fondo, ipotesi che ricorre quando, come nel caso in oggetto, l’intervento è finalizzato alla costruzione di un invaso d’acqua necessaria alla irrigazione nei periodi di magra delle colture orticole insistenti sul fondo rustico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Reg. Sent. n.736/2004
Reg. Ric. n.680/2003

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.680/2003 proposto dalla

 

S.I.A. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv.to prof. Gugliemo Marconi e dall’Avv.to Gabriella Zuccarini, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to Maria Cristina Cervale,

 

contro

 

il Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to Giovanni D’Eustachio, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to Enrico Marinucci,

 

per l’annullamento
del provvedimento dirigenziale n.206/2003 del 27.10.2003 di rigetto della istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un invaso d’acqua;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 maggio 2004 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La Società ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza per il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un invaso d’acqua, con una superficie di circa tre ettari ed una profondità di circa 5-6 mt., ad uso irriguo, a servizio di un fondo rustico ad indirizzo orticolo di ettari 9,00.
Il rigetto della istanza è stato motivato per il fatto che l’intervento comporta attività estrattiva vietata dalle N.T.A. del P.R.G. nella sottozona E2, in cui l’intervento stesso ricade.
Avverso detto provvedimento viene dedotto il vizio di eccesso di potere per la erroneità dei presupposti, nonché la viplzione dell’art.3 L.241/1990 per difetti di motivazione.
Si sostiene che l’attività estrattiva riguarda la coltivazione di cava, mentre nella specie la realizzazione dell’intervento darà luogo allo sbancamento del terreno che è attività non equiparabile a quella estrattiva in senso stretto. In tal senso si esprime anche l’art.2 della L.R.54/1983. Per tali ragioni il provvedimento avversato si connota anche per il difetto o la incongruità della motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roseto degli Abruzzi, che sostiene come la sottozona E2 riguarda porzioni di territorio comunale ove si intende conservare e valorizzare le colture in atto, nonchè le caratteristiche morfologiche, ambientali e naturali del paesaggio, donde la necessità di vietare l’attività estrattiva, che non va circoscritta a quella di coltivazione di cava, ma a qualsiasi attività in grado di alterare lo stato dei luoghi, compreso il prelievo di acqua in falda.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 13 maggio 2004.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato.
Il rigetto della istanza di concessione edilizia si basa su una motivazione del tutto inconferente, posto che a fronte di una domanda tesa ad ottenere l’assenso alla realizzazione di un invaso d’acqua a servizio esclusivo di un fondo rustico, il Comune oppone un diniego con riferimento al divieto di “attività estrattiva” stabilito dalle N.T.A. del PRG nella sottozona E2.
Orbene del tutto fuorviante e illegittima è la qualificazione dell’intervento in questione alla strega di un intervento che comporti attività estrattiva, atteso che con questa si intende l’esercizio continuato di un’attività di impresa finalizzata alla estrazione dal sottosuolo ed eventuale lavorazione e trasformazione di materiale ghiaioso o breccia da utilizzare in successive fasi del ciclo produttivo.
Niente di ciò si ha nel caso in esame, in cui l’intervento comporta la sola attività di sbancamento del terreno, che è cosa diversa dall’attività cui fa riferimento il Comune invocando la NTA, che in tutta evidenza ha inteso vietare l’esercizio imprenditoriale di coltivazione di cava, da cui risulta nettamente distinto l’oggetto della istanza avanzata, così come illustrato nella relazione tecnica che la parte ha allegato all’istanza stessa.
D’altro canto, l’art.2 della L.R. 26.7.1983, n.54, recante la disciplina per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione, chiaramente esclude dalla nozione dell’esercizio di cava la estrazione dal proprio suolo di materiale utilizzato, tra l’altro, per opere agricole che insistono sullo stesso fondo. E’ questo il caso di specie, in cui l’intervento risulta finalizzato alla costruzione di un invaso d’acqua necessaria alla irrigazione nei periodi di magra delle colture orticole insistenti su un fondo rustico di circa ettari 9,00.
Se si intendeva salvaguardare le caratteristiche ambientali e naturali del paesaggio, la motivazione del rigetto doveva essere ben diversa, posto che non altera tali caratteristiche la costruzione di un invaso d’acqua, sia pure di circa tre ettari, che non presenta sagome che fuoriescono dalla superficie del terreno in grado di produrre quel pregiudizio dei valori ambientali lamentato in memoria ( si pensi che nella sottozona E2 sono consentite anche costruzioni inerenti la conduzione del fondo).
In conferente è anche il riferimento al D.P.R. 18.7.1995 di approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino, che tra le attività estrattive ricomprende anche la estrazione di sostanze liquide, posto che, se nella specie v’è il prelievo di acqua di falda per alimentare l’invaso, il tutto avviene senza la realizzazione di impianti che possano modificare o dar luogo ad un impatto ambientale pregiudizievole (il citato DPR è infatti da riferire innanzitutto agli impianti di estrazione di acque minerali dal sottosuolo che comportano indubbiamente la costruzione di impianti urbanisticamente rilevanti).
Alla luce delle esposte considerazioni, il provvedimento impugnato va dunque annullato in quanto basato su una motivazione palesemente illegittima e inconferente, con il conseguente obbligo del Comune di rilasciare l’atto richiesto, ove non sussistano ulteriori valide ragioni ostative. Le spese di causa possono tuttavia essere equamente compensate.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2004, con la partecipazione dei magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est.

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 04/06/04



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