| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 9 giugno 2004 n.
5460
Pres. CORSARO, Est. RUSSO
Mondialpol Roma S.p.a. (Avv. A. Presutti) c/ RAI – Radiotelevisione
Italiana S.p.a. (Avv. G. Morbidelli), Istituto di Vigilanza
Città di Roma S.r.l. (Avv. M. Racco) e Istituto di Vigilanza
Sipro S.r.l. (Avv.ti F. e F. Paoletti) |
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1. Giurisdizione e competenza - Contratti
della P.A. - Appalti di servizi – Gestore del servizio radiotelevisivo
pubblico – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste
– Presupposti oggettivi e soggettivi.
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2. Contratti della P.A. – Appalti pubblici
di servizi – Gestore del servizio radiotelevisivo pubblico
– E’ impresa pubblica ex art. 2 c. 1 lett. b) ed art. 2,
c. 2 D.lgs. 158/95.
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3. Contratti della P.A. – Appalti pubblici
di servizi – Gestore del servizio pubblico radiotelevisivo
– È organismo di diritto pubblico – Normativa sull’evidenza
pubblica – Si applica.
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4. Processo amministrativo - Legittimazione
attiva - Evidenza pubblica – Obbligo di pubblicazione del
bando - Violazione – Conoscenza della gara e partecipazione
alla stessa – Interesse al ricorso – Non sussiste.
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5. Processo amministrativo – Legittimazione
attiva – Evidenza pubblica - Raggruppamento d’imprese –
Divieto stabilito nella lex specialis – Interesse a ricorrere
– Partecipazione alla gara di singola impresa – Non sussiste
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6. Contratti della P.A. – Appalti di servizi
– Criteri tecnici ed economici dell’offerta stabiliti nelle
lex specialis – Obbligo di pubblicità delle operazioni di
aggiudicazione – Non sussiste.
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1. Sussiste la giurisdizione amministrativa
sugli appalti di servizi di vigilanza indetti dal gestore
pubblico del servizio radiotelevisivo, in quanto le regole
di esclusione dalla normativa di evidenza pubblica nei settori
c.d. “esclusi” relativamente alle attività di radiodiffusione
e televisione (art. 8 dir. 93/38/CE recepito dal D.lgs 158/95)
sono di stretta interpretazione, concernendo i soli rapporti
effettivamente inerenti alle attività medesime e non rilevando
in contrario la circostanza che il soggetto aggiudicatore
sia concessionario ex lege di diritti esclusivi.
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2. Il gestore del servizio radiotelevisivo
pubblico RAI S.p.A. è impresa pubblica ai sensi dell’art.
2, c. 1, lett. b) ed art. 2, c. 2, D.Lgs. 158/95 perché
essa, pur rivestendo una forma giuridica commerciale ed
effettivamente svolgendo, sia pur in parte, attività d’impresa
in regime di concorrenza, è posseduta dallo Stato il quale
ne nomina il consiglio di amministrazione e gli organi di
vigilanza, provvedendo altresì all’indirizzo e al controllo
delle sue attività; tale qualificazione rende superflua
la individuazione di un rapporto di strumentalità tra l’attività
svolta ed il soddisfacimento di specifiche attività d’interesse
generale, essendo in re ipsa la finalità d’interesse collettivo
facente capo alla società.
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3. L’ente concessionario del servizio pubblico
radiotelevisivo deve qualificarsi come organismo di diritto
pubblico per il solo fatto di dover rispondere a bisogni
collettivi di natura non commerciale o industriale ed ancorchè
svolga altre attività commerciali in regime concorrenziale
con altre imprese, per cui esso è tenuto ad applicare le
norme comunitarie sull’evidenza pubblica ogniqualvolta dette
attività afferiscano strumentalmente alla gestione del servizio
pubblico e non vi siano norme d’esenzione.
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4. Non sussiste interesse a ricorrere avverso
la violazione delle norme sull’evidenza pubblica quando
l’impresa abbia comunque avuto conoscenza dell’avviso di
gara, in modo tale da partecipare e proporre offerta.
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5. Non vi è interesse ad impugnare il divieto
di offerte provenienti da imprese raggruppate stabilito
dalla stazione appaltante, pur se restrittivo della concorrenza,
quando il ricorrente abbia partecipato alla gara singolarmente
e senza manifestare volontà alcuna di riunirsi con altri.
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6. Non sussiste la violazione del principio
di pubblicità delle operazioni d’aggiudicazione, in caso
di valutazione delle offerte in seduta riservata, quando
i criteri, riguardanti le caratteristiche tecniche ed economiche
delle offerte stesse, siano stati precedentemente stabiliti
nella lex specialis.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma
sezione 3°-ter
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composto dai Signori Francesco CORSARO, Presidente,
Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, Stefania SANTOLERI,
Consigliere, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3389/2004, proposto
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dalla MONDIALPOL ROMA s.p.a., corrente
in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Attilio PRESUTTI ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla piazza di S. Salvatore in Lauro
n. 10,
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CONTRO
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la RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a.,
corrente in Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Giuseppe MORBIDELLI
ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Carducci
n. 4
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E NEI CONFRONTI
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- dell’ ISTITUTO DI VIGILANZA CITTÀ DI
ROMA s.r.l., corrente in Guidonia (Roma), in persona
del legale rappresentante pro tempore, controinteressata,
rappresentata e difesa dall’avv. Mario RACCO ed elettivamente
domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini n. 114/b e
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- dell’ ISTITUTO DI VIGILANZA SIPRO s.r.l.,
corrente in Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli
avvocati Francesco e Fabrizio PAOLETTI ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via G. Bazzoni n. 3,
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PER L’ANNULLAMENTO
A) – della nota prot. n. DIVPROD/D/001410 del 19 febbraio
2004, con cui la RAI s. p.a. ha invitato le imprese interessate
al ritiro dei moduli recanti la richiesta d’offerta ed il
capitolato tecnico, relativamente alla gara per l’affidamento
del servizio di vigilanza armata nei cespiti RAI di Saxa
Rubra, Salario 1 e Salario 2 (lotto n. 1) e in quelli di
Nomentano, Teulada e Fontanella Borghese (lotto n. 2); B)
– della richiesta d'offerta prot. n. DIVPROD/D/001411, di
pari data, nonché dell’allegato capitolato tecnico e dello
schema di contratto, concernenti le modalità di presentazione
dell'offerta ed i criteri di selezione della miglior proposta
contrattuale; C) – degli atti, non conosciuti o comunicati,
recanti l’aggiudicazione del servizio alle controinteressate;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 13 maggio 2004 il Cons.
dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti,
il prof. MORBIDELLI e gli avvocati PRESUTTI, RACCO e PAOLETTI;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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La MONDIALPOL ROMA s.p.a., corrente in Roma,
assume d’essere un istituto di vigilanza e sicurezza e d’aver
svolto, tra gli altri, finora anche l’attività di custodia
e vigilanza presso i compendi immobiliari della RAI s.p.a.
Detta Società dichiara altresì che, con nota prot. n. DIVPROD/D/001410
del 19 febbraio 2004, la RAI s. p.a. ha invitato le imprese
interessate al ritiro dei moduli recanti la richiesta d’offerta
ed il capitolato tecnico, relativamente alla procedura per
l’ assegnazione del servizio di vigilanza armata nei suoi
cespiti di Saxa Rubra, Salario 1 e Salario 2 (lotto n. 1)
e in quelli di Nomentano, Teulada e Fontanella Borghese
(lotto n. 2), per un importo di ca. € 7 milioni. Con nota
prot. n. DIVPROD/D/001411, di pari data, la RAI s.p.a. ha
emanato pure la richiesta d'offerta, nonché, in allegato,
il capitolato tecnico e lo schema di contratto, concernenti
le modalità di presentazione dell'offerta ed i criteri di
selezione della miglior proposta contrattuale. A siffatta
procedura la MONDIALPOL ROMA s.p.a. rende noto d’aver partecipato,
proponendo offerta per entrambi i lotti a disposizione,
ma senza esito, tant’è che questi ultimi sono stati poi
assegnati all'ISTITUTO DI VIGILANZA CITTÀ DI ROMA s.r.l.,
corrente in Guidonia (Roma) e, rispettivamente, all’ISTITUTO
DI VIGILANZA SIPRO s.r. l., corrente in Roma.
Avverso tutti questi atti, la MONDIALPOL ROMA s.p.a. si
grava allora, con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo
Giudice, deducendo in punto di diritto essenzialmente la
violazione delle norme nazionali e comunitarie in tema di
pubblicità delle gare ad evidenza pubblica, di quelle sulla
pubblicità delle sedute di gara, di quelle sulla partecipazione
in forma associata alle gare stesse e sulla procedura in
concreto effettuata dalla stazione appaltante. Resiste in
giudizio l’intimata RAI s.p.a., che eccepisce articolatamente
il difetto di giurisdizione di questo Giudice, l'inammissibilità
dell’azione spiegata in questa sede e, nel merito, l’infondatezza
della pretesa attorea. Pure le Società controinteressate
aggiudicatarie si sono costituite nel presente giudizio,
concludendo per l’inammissibilità e l'infondatezza del ricorso
in esame.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2004, su conforme richiesta
delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione
dal Collegio.
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DIRITTO
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1. – Come già accennato in epigrafe e nelle
premesse in fatto, la presente controversia muove dall’impugnazione,
da parte della MONDIALPOL ROMA s.p.a., corrente in Roma,
degli atti relativi alla procedura del servizio di vigilanza
armata nei cespiti RAI di Saxa Rubra, Salario 1 e Salario
2 (lotto n. 1) e in quelli di Nomentano, Teulada e Fontanella
Borghese (lotto n. 2), cui essa ha partecipato senza esito
per entrambi i lotti, poi assegnati alle controinteressate
e resistenti ISTITUTO DI VIGILANZA CITTÀ DI ROMA s.r.l.,
corrente in Guidonia (Roma) ed ISTITUTO DI VIGILANZA SIPRO
s.r.l., corrente in Roma.
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2.1. – La resistente RAI s.p.a. (stazione
appaltante) e dette controinteressate, in varia guisa, eccepiscono
anzitutto il difetto di giurisdizione di questo Giudice
sulla vicenda, muovendo dall’assunto che detta Società non
è né aministrazione aggiudicatrice, né organismo di diritto
pubblico e, in ogni caso, non soggiace alle regole ex Dlg
17 marzo 1995 n. 158, essendo la radiodiffusione e la televisione
fuori dal campo d’applicazione delle norme sugli appalti
pubblici.
L’eccezione, pur se suggestiva e d’ampio respiro, non ha
pregio alcuno e va disattesa per le considerazioni di cui
appresso.
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2.2. – Non sfugge certo al Collegio che l’art.
8, § 1 della dir. n. 93/38/CEE sugli appalti pubblici nei
settori c.d. “esclusi” -poi recepita dal Dlg 158/1995 in
una con la dir. n. 90/531/CEE-, non assoggetta alle regole
europee sull’evidenza pubblica le attività di televisione
e radiodiffusione, pur rientrando lato sensu nel settore
delle telecomunicazioni.
Sennonché non vale invocare, nella specie, l’esclusione
dal campo d'applicazione delle citate direttive per le attività
di radiodiffusione e di televisione, giacché le relative
regole, derogando ai principi comunitari sull’evidenza pubblica,
son di stretta interpretazione e, quindi, non possono che
concernere i soli rapporti effettivamente inerenti alle
attività medesime e non anche ogn’altra vicenda posta in
essere da un soggetto aggiudicatore in materia di telecomunicazioni,
per il sol fatto che è questo ad agire. Infatti, tali regole
vanno lette alla luce delle norme di recepimento e, in particolare,
delle definizioni di cui all’art. 6 (per cui rientrano nel
settore delle telecomunicazioni «… la messa a disposizione
o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la
prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione…»)
ed all’art. 8, commi 1, lett. c) (per cui sono esclusi gli
«… appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano
assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere
ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi
di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi
di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica
e a condizioni sostanzialmente identiche…») ed 1-bis del
Dlg 158/ 1995. A differenza di ciò che opina la stazione
appaltante, quindi, non tutte le prestazioni di servizio
che essa acquista da terzi fuoriescono dalle regole d'evidenza
pubblica e men che mai sono disciplinate dal solo diritto
comune, ma soltanto quelle che rispondono alle rigorose
definizioni testé citate in materia di telecomunicazione.
Non a caso, la giurisprudenza, che la stessa Società resistente
cita (ossia Cons. St., VI, 24 maggio 2002 n. 2869), ben
lungi dall’escluderla dal rispetto d’ogni norma di diritto
pubblico, non consente che la concessione ex lege ad essa
di diritti esclusivi possa esimerla dall’osservanza delle
regole sulla concorrenza e, quindi, non basta predicare
l’esistenza di fattispecie ben delimitate d'esclusione per
inferire che quest’ultima riguardi ogni momento dell’attività
aziendale della RAI s.p.a. Alla medesima logica risponde,
inoltre, proprio quella norma de jure condendo che la resistente
cita e che concernente il coordinamento delle procedure
d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, laddove esclude solo quelli principalmente finalizzati
a permettere alle amministrazioni aggiudicatici la messa
a disposizione o la gestione delle sole reti di telecomunicazione
o la prestazione d’uno o più servizi pubblici di telecomunicazione.
Ebbene, nella specie l’appalto per cui è causa non è di
quelli posti fuori dal campo d’applicazione del Dlg 158/1995,
in quanto il servizio affidando ha per oggetto l’attività
di vigilanza e sicurezza, come descritto nel successivo
All. XVI-B, n. 23) ed espressamente assoggettato alle regole
dell’evidenza pubblica dall’art. 7, c. 1, lett. c), sia
pur nei limiti colà previsti. Per vero, l’art. 7, c. 3 prevede
sì, per questo tipo d’appalto, che alla relativa procedura
s’applichino soltanto i successivi artt. 19 e 28, ma senza
che ciò comporti alcun altro limite. Né potrebbe mai la
resistente invocare, per sfuggire all’evidenza pubblica,
le definizioni contenute nell’All. XVII, n. 1, lett. h),
giacché queste servono solo a precisare, tra l’altro, il
contenuto del servizio pubblico di telecomunicazione, ai
fini della fissazione delle specifiche tecniche ex art.
19. Neppure potrebbe la resistente trovare appiglio, per
confutare la necessità della gara nella specie, nell’art.
5, c. 2, lett. b) del Dlg 17 marzo 1995 n. 157 -che esclude
dalle norme sugli appalti di servizi quelli relativi ad
acquisto, produzione e sviluppo dei programmi televisivi
da parte delle emittenti-, perché, in disparte ogni considerazione
sull’applicabilità di tale normativa al caso in esame, comunque
è diverso l’oggetto dell’appalto. Pertanto, l'affidamento
del servizio de quo, essendo aggiudicato da soggetto ex
art. 2 del Dlg 158/1995, resta assoggettato a quest'ultimo
atto-fonte, visto che non inerisce, neppure in via mediata
o indiretta, alla materia delle telecomunicazioni.
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2.3. – Non a diversa conclusione reputa il
Collegio di pervenire, con riguardo all’ argomento della
Società resistente relativo alla sua non configurabilità
a guisa d'organismo di diritto pubblico.
Rettamente la resistente RAI s.p.a. richiama (pag. 8 della
memoria in data 14 aprile 2004) i capisaldi della definizione
di «organismo di diritto pubblico» come recata dall’art.
1, c. 3, lett. b) del Dlg 24 luglio 1992 n. 358, in materia
di pubbliche forniture (in realtà, nella specie, più propriamente
dall’art. 2, c. 1, lett. b del Dlg 157/ 1995). L’organismo
di diritto pubblico si connota, appunto, perché: A) – è
istituito per soddisfare specificamente bisogni d’interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale;
B) – è dotato di personalità giuridica; C) – svolge un’attività
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
locali e da organismi di diritto pubblico, oppure ha una
gestione soggetta al controllo di questi ultimi, o ha un
organo d'amministrazione di direzione o di vigilanza è costituito
da membri più della metà dei quali è designato dallo Stato,
dagli enti locali e da organismi di diritto pubblico. Afferma
la RAI s.p.a. che, mentre i presupposti sub B) e C) vi si
riscontrano pacificamente, quello sub A) non sussiste, giacché
detta Società attende a bisogni collettivi mercé attività
in regime d’effettiva concorrenza economica con altre imprese,
che mirano a far fronte gli stessi bisogni offrendo i medesimi
beni e servizi. Pertanto, a detta della RAI s.p.a., esistendo
siffatta concorrenza nell’offerta, non v’è bisogno dell’evidenza
pubblica, che è appunto preordinata alla tutela della concorrenza
stessa nel settore degli appalti pubblici, obiettivo, questo,
verso il quale tutte le regole, tra cui quelle sull'organismo
di diritto pubblico, sono strumentali.
È ben noto al Collegio che l’evidenza pubblica serva anzitutto
a realizzare che i soggetti pubblici, che spendano denaro
pubblico o siano da questo finanziati acquistino beni e
servizi, di cui abbisognano, attraverso forme e metodi atti
garantire l'effettiva concorrenza tra i fornitori. Né sfugge
al Collegio che, nel mercato radiotelevisivo, il passaggio
dal regime di riserva alla mano pubblica ad uno misto, basato
sul concorso di proprietari pubblici e privati delle reti
di trasmissione, implichi la competizione tra dette imprese
per assicurarsi, attraverso l’audience, quote crescenti
dei mercati della pubblicità e delle sponsorizzazioni. A
tale sistema non si sottrae certo la RAI s.p.a., la quale,
pur svolgendo funzioni d’interesse pubblico finanziate mercé
il canone, per il resto essa sopravvive nel mercato in competizione
con altre imprese e, quindi, con una gestione aziendale
acconcia e, soprattutto, con contabilizzazione separata
delle diverse risorse e dei costi del servizio pubblico.
Tuttavia, il Collegio non è men consapevole che, pur se
tali argomenti siano di per sé soli veri in line di mero
principio, ciò che da essi la RAI s.p.a. vorrebbe inferire,
per dimostrare la sua non assoggettabilità alle regole dell’evidenza
pubblica -in generale e nella specie-, s'appalesa uno pseudoproblema,
per un duplice ordini di considerazioni.
Per un verso, v’è un’evidenza testuale cui la RAI s.p.a.,
nel voler insistere sulla (pretesa e, come si vedrà meglio
appresso, infondata) confutazione della sua natura d’ organismo
di diritto pubblico, non ha badato, alla definizione recata
dal combinato disposto di cui all’art. 2, c. 1, lett. b)
e di cui al successivo c. 2 del Dlg 158/1995 (impresa pubblica).
Invero, non organismo di diritto pubblico, ma impresa pubblica
è la RAI s.p.a., perché essa, pur rivestendo una forma giuridica
commerciale ed effettivamente svolgendo, sia pur in parte,
attività d’impresa in regime di concorrenza, è altrettanto
realmente posseduta dallo Stato-persona, il quale provvede
altresì, sia pur in virtù di procedure di garanzia strettamente
correlate alle funzioni di pubblico servizio, alla nomina
del consiglio d’amministrazione e degli organi di vigilanza
e, soprattutto, all’indirizzo ed al controllo delle sue
attività.
L’esser la RAI s.p.a. un’impresa pubblica esime l’interprete,
stante il chiaro testo dell’art. 2, c. 2 del Dlg 158/1995,
da ogni ricerca in ordine alla “funzionalizzazione” di tali
attività, ossia della loro strumentalità rispetto al soddisfacimento
di specifiche finalità d’interesse pubblico non aventi carattere
industriale o commerciale, che, invece, connota l'organismo
di diritto pubblico (cfr. l’art. 1, c. 3, lett. b del Dlg
358/1992; l’art. 2, c. 2, lett. a della l. 11 febbraio 1994
n. 109; e l’art. 2, c. 2, lett. b del Dlg 157/1995). La
ragione di ciò è evidente: i soggetti operanti nelle public
utilities ex dir. n. 93/38/CEE sono normalmente operatori
economici, cioè imprese che in effetti operano o in mercati
(non importa se generali o locali) chiusi ed in forza di
diritti esclusivi, oppure in mercati semiconcorrenziali,
ma, in ogni caso, mediante risorse in tutto o in parte pubbliche
(se non già provenienti dalla fiscalità generale), offrendo
beni e servizi d’ utilità collettiva ai consumatori. Ai
fini individuati dal legislatore comunitario, quindi, è
irrilevante sia la forma giuridica all’uopo rivestita, sia
il riferimento al carattere industriale o commerciale, o
meno, dell’attività svolta, mentre è in re ipsa la finalità
d'interesse collettivo di quest’ultima. Per altro verso,
in disparte l’inconferenza della citazione di giurisprudenza
formatasi su procedure d’appalto diverse da quelle di cui
al Dlg 158/1995, è mera petizione di principio l’assunto
della Società resistente, secondo la quale essa non sarebbe
organismo di diritto pubblico. Detta Società non tien conto,
infatti, della circostanza che essa è, tuttora e pur svolgendo
anche attività commerciale in regime concorrenziale con
altre imprese, la concessionaria (pubblica) del servizio
pubblico radiotelevisivo, secondo i dettami del contratto
di servizio con il Ministero delle comunicazioni. Tale missione,
che implica il contemperamento della libertà d'espressione
con il doveroso rispetto dei principi costituzionali di
legalità, imparzialità ed efficacia, non è limitata ad ambiti
scorporabili o esclusivi, ma, anzi, permea di sé tutti i
compiti della RAI s.p.a., a fronte del canone, entrata tributaria,
da essa percetto, la cui contabilizzazione separata non
dà luogo necessariamente al finanziamento, altrettanto separato,
di alcuni compiti, piuttosto che di altri. Né la RAI s.p.a.
considera che, a tali fini e con l'esclusione delle vicende
di cui all’art. 8, commi 1 e 1-bis del Dlg 158/1995, l'approntamento
del servizio pubblico de quo è il presupposto necessario
e indefettibile per costruire la risposta a quei bisogni
collettivi, indicati da legge e contratto di servizio, di
natura non commerciale o industriale e che non possono esser
soddisfatti grazie al solo gioco della concorrenza. Per
queste ragioni, la RAI s.p.a. ha di per sé natura d’organismo
di diritto pubblico, secondo la nozione, ratione materiae
applicabile nella specie, dall’art. 2, c. 1, lett. b) del
Dlg 157/1995 -indipendentemente dal fatto che essa produca,
acquisti e commercializzi anche altri tipi di prodotti,
in competizione con altre imprese-, onde essa è tenuta ad
applicare le norme comunitarie sull’evidenza pubblica in
tutti i casi, come nella specie, in cui non vi sono norme
d’esenzione e che afferiscono strumentalmente alla gestione
del servizio pubblico.
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3. – Prima di passare all’esame delle questioni
poste dal ricorso in epigrafe, ritiene opportuno il Collegio
precisare che, circa il tipo di servizio per cui è causa,
la relativa procedura d’affidamento è sì regolata dai soli
artt. 19 e 28 del Dlg 158/1995, fermo, però, restando che
ad essa si devono applicare altresì tutti i principi agevolmente
evincibili dai Trattati dell’UE, non derogabili, com'è noto,
dalle fonti comunitarie subordinate. Pertanto -e negli ovvi
limiti dell'interesse azionato dalla ricorrente in questa
sede-, non basta affermare che tal procedura debba rispettare
le norme sulle specifiche tecniche e sulla post-informazione,
occorrendo altresì che la stazione appaltante osservi pure
i predetti principi inderogabili.
Tanto premesso, il ricorso in epigrafe, pur se proponibile
innanzi a questo Giudice, non per ciò solo s’appalesa, nel
merito, meritevole d’accoglimento, alcune doglianze essendo
inammissibili ed altre infondate.
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4. – In particolare, il primo mezzo di gravame,
con cui la ricorrente si duole dell’ omessa pubblicazione
del bando di gara, è manifestamente inammissibile, per un
duplice ordine di ragioni. Anzitutto, se è vero che la stazione
appaltante è tenuta, pure nei casi ex art. 7, c. 3 del Dlg
158/1995, ad adempiere agli inderogabili obblighi di pubblicazione
del bando, nella specie non v’è alcun interesse attuale
a siffatta doglianza, perché la ricorrente ha avuto piena
e specifica contezza dell’avviso di gara, sì da parteciparvi
e da proporre offerta. In secondo luogo, appunto la possibilità
per la ricorrente di predisporre quest’ultima dimostra che
la stazione appaltante, tenuta sì a detta pubblicazione,
ma senza particolari formalità, ha comunque fornito a tutte
le imprese interessate un congruo numero di informazioni
atte a consentir loro di ben intendere l’oggetto del servizio
e gli adempimenti del caso, oltre che di formulare l’offerta.
Parimenti inammissibile s’appalesa il terzo motivo d’impugnazione,
relativo al divieto di offerte da parte di imprese raggruppate,
in quanto tale doglianza, pur corretta in linea di mero
principio -non potendo la stazione appaltante dettare regole
di partecipazione restrittive della concorrenza-, non risponde
ad alcun interesse concreto ed attuale della ricorrente,
che alla gara de qua ha partecipato singolarmente e, soprattutto,
senza manifestare alcuna seria volontà di riunirsi con altri.
Non a diverso risultato si deve giungere con riguardo al
sesto motivo, con cui la ricorrente si duole della clausola
di rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto,
giacché, a tutto concedere, un interesse azionabile sarebbe
potuto sussistere solo se essa fosse stata l’aggiudicataria
dell’appalto.
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5. – Tutti gli altri motivi di gravame non
hanno pregio alcuno e vanno rigettati.
Con il secondo mezzo d’impugnazione, la ricorrente censura
la violazione del principio di pubblicità delle operazioni
d’aggiudicazione. La doglianza è da respingere, perché,
stante la drastica semplificazione della procedura di gara
stabilita dal combinato disposto dell’art. 7, c. 3 del Dlg
157/1995 e dell’art. 3, c. 2 del Dlg 157/ 1995, non v’è
d’uopo dell’invocata pubblicità, quando i criteri di valutazione
delle offerte siano già a priori predisposte negli atti
che formano la lex specialis di gara, con una pluralità
di elementi tecnici ed economici. In tal caso, infatti,
la valutazione stessa, da condurre sulla scorta di tali
elementi, ben può esser effettuata in seduta riservata,
per consentire al seggio di gara un giudizio quanto più
è possibile non influenzato da presenze estranee. Poiché
la ricorrente non lamenta errori circa l'identificazione
della sua offerta al momento dell’apertura dei plichi, né
tampoco sul giudizio effettivamente reso dal seggio di gara,
non solo non può adesso dolersi dell’ eventuale riservatezza
di quest’ultimo, ma soprattutto non può pretenderne la pubblicità
quand’esso attiene, come nella specie, ad operazioni valutative
non meramente automatiche.
Da rigettare è anche il quarto motivo, in quanto, a differenza
di ciò che ritiene la ricorrente circa la pretesa violazione
dei criteri d’aggiudicazione ed in disparte l'inapplicabilità
nella specie dell’art. 23 del Dlg 157/1995, la stazione
appaltante ha predisposto con chiarezza i predetti criteri
di valutazione ed il valore ponderale dei vari elementi
dell’offerta. Ancor più infondato si manifesta il quinto
mezzo di gravame, con cui la ricorrente si duole che questi
ultimi riguardino soltanto dati soggettivi dell'impresa
-al più utilizzabili ai fini dell’ammissione alla gara-,
giacché non irrazionale è il criterio, indicato dalla stazione
appaltante per meglio comprendere la serietà dell’offerta
e l’effettiva congruità dei mezzi colà esposti all’esecuzione
del contratto, per cui l’impresa deve chiarire con esattezza
la quantità e la qualità di strumenti operativi e di personale
da impiegare a tal scopo.
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6. – Il ricorso in epigrafe va, dunque, in
parte dichiarato inammissibile e rigettato per la restante
parte, ma giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione,
tra tutte le parti, le spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, così dispone: A) – dichiara
il ricorso n. 3389/2004 in epigrafe in parte inammissibile;
B) – lo respinge per la restante parte; C) – compensa integralmente
le spese di giudizio.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente
sentenza.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
del 13 maggio 2004.
Francesco CORSARO, PRESIDENTE
Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE
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ANGELO CLARIZIA
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| La RAI è “impresa pubblica”
e …anche “organismo di diritto pubblico”
| La
sentenza del Tar Lazio, Sez. III ter 9 giugno 2004
n. 5460 per la prima volta connota, nell’ambito
della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti
pubblici, la posizione della RAI – Radiotelevisione
Italiana s.p.a. configurata contemporaneamente sia
come “impresa pubblica” sia come “organismo di diritto
pubblico”.
La ratio di tale inusitata duplice qualificazione
è stata determinata dalla volontà di superare ogni
querelle sull’operatività nei confronti della RAI
della disciplina dei settori speciali (per la quale
soltanto assume rilievo la prima figura soggettiva)
oppure di quella dei settori ordinari.
Infatti nel giudizio la società radiotelevisiva
aveva sostenuto che l’art. 1, n. 15) della direttiva
93/38 e l’allegato 17 lett. h) del D.Lgs 158/95
di recepimento escludono espressamente la radiodiffusione
e la televisione dai servizi di telecomunicazioni
previsti tra i settori speciali dagli artt. 2 direttiva
90/531 e 6 D.Lgs 158/95: di conseguenza, applicandosi
non la normativa sui settori speciali, bensì quella
dei settori ordinari, non sarebbe stata rilevante
nella specie la nozione di impresa pubblica, bensì
quella più ristretta di organismo di diritto pubblico,
rifiutata comunque in concreto in ragione dell’operatività
nell’ambito di un mercato aperto alla concorrenza.
Il TAR ha invece ritenuto che le esclusioni previste
dalla disciplina sui settori speciali, “derogando
ai principi comunitari sull’evidenza pubblica, sono
di stretta interpretazione e quindi non possono
che concernere i soli rapporti effettivamente inerenti
alle attività medesime” alla luce delle definizioni
di cui agli artt. 6 e 8, c. 1 lett.c) e c. 1-bis,
D.Lgs 158/95; esclusioni che non possono estendersi
ad “ogni momento dell’attività aziendale” e in particolare
ai servizi di vigilanza e sicurezza oggetto del
giudizio. Così inquadrato il profilo oggettivo,
il TAR ha esaminato anche il presupposto soggettivo
di operatività del D.Lgs. 158/95, configurando la
RAI come impresa pubblica “…perché essa, pur rivestendo
una forma giuridica commerciale ed effettivamente
svolgendo, sia pur in parte, attività d’impresa
in regime di concorrenza è altrettanto realmente
posseduta allo Stato-persona, il quale provvede
altresì, sia pur in virtù di procedure di garanzia
strettamente correlate alle funzioni di pubblico
servizio, alla nomina del consiglio di amministrazione
e degli organi di vigilanza e, soprattutto, all’indirizzo
ed al controllo delle sue attività”.
Il TAR, per chiudere comunque ogni spazio argomentativo,
pur premettendo di volersi esimere “da ogni ricerca
in ordine alla “funzionalizzazione” di tali attività,
ossia della loro strumentalità rispetto al soddisfacimento
di specifiche finalità d’interesse pubblico non
aventi carattere industriale o commerciale”, ha
esaminato anche la riconducibilità della RAI all’organismo
di diritto pubblico (atteso che se non dovessero
ritenersi applicabili le direttive sui settori esclusi
assumerebbe rilievo detta figura) concludendo che
“è mera petizione di principio l’assunto della Società
resistente, secondo la quale essa non sarebbe organismo
di diritto pubblico”.
All’uopo il Collegio romano si ricollega all’indirizzo
giurisprudenziale, che, pur riconoscendo lo svolgimento
di attività commerciali in regime concorrenziale,
privilegia la posizione di concessionaria (pubblica)
del servizio pubblico radiotelevisivo “che permea
di sé tutti i compiti della RAI S.p.A., a fronte
del canone, entrata tributaria, da essa percetto,
la cui contabilizzazione separata non dà luogo necessariamente
al finanziamento, altrettanto separato, di alcuni
compiti, piuttosto che di altri”.
Ma, mentre sulla configurazione della RAI come impresa
pubblica non possono sussistere dubbi (restando
quindi il problema della operatività oggettiva della
normativa) per quanto riguarda l’organismo di diritto
pubblico, anche la presente decisione riconferma
l’incertezza che contraddistingue l’elaborazione
giurisprudenziale in tema tra chi focalizza l’attenzione
solo sulla natura degli interessi soddisfatti e
chi ritiene determinante l’operatività in un mercato
effettivamente concorrenziale con particolare riguardo
alla capacità del soggetto di coprire eventuali
perdite, senza interventi esterni delle amministrazioni
pubbliche.
Certo la RAI costituisce in proposito un esempio
significativo, atteso che, da un lato è pacifica
l’esistenza di un “ambiente concorrenziale”, dall’altro
assume rilievo determinante il servizio pubblico
radiotelevisivo (art. 2, c. 2 L. 223/90) alla stessa
affidato per il quale beneficia di un consistente
contributo finanziario dello Stato (il “canone”,
pari a circa il 50% delle entrate) a compensazione
degli obblighi di servizio pubblico.
D’altro canto la necessità di un intervento chiarificatore
è ancor più avvalorata da quella evoluzione della
giurisprudenza amministrativa nazionale, che, superando
l’ambito delle nozioni soggettive comunitarie, ha
configurato Poste Italiane s.p.a. ed Enel s.p.a.
come enti pubblici sulla base di elementi derogatori
del regime codicistico meno rilevanti di quelli
riscontrabili nella disciplina della RAI.
Nel contempo la sentenza si segnala per altri due
profili importanti. Innanzitutto si riafferma, anche
per i servizi di cui all’Allegato II della direttiva,
l’applicazione di “tutti i principi agevolmente
evincibili dai Trattati dell’UE, non derogabili,
come è noto, dalle fonti comunitarie subordinate”
e non soltanto degli artt. 19 (divieto di prescrizione
discriminatoria) e 28 (pubblicazione dell’esito
dell’affidamento) come prescritto dall’art. 7, c.
3 D.Lgs 158/95. Quindi anche in tali casi la stazione
appaltante “è tenuta ad adempiere agli inderogabili
obblighi di pubblicazione del bando …” e comunque
a fornire a tutte le imprese interessate “ un congruo
numero di informazioni atte a consentir loro di
ben intendere l’oggetto del servizio e gli adempimenti
del caso, oltre che di formulare l’offerta”.
Trattasi di una specificazione importante, perché
spesso si tende ad applicare in senso o troppo restrittivo
o troppo permissivo il regime dei c.d. appalti di
seconda generazione: vero è che non debbono osservarsi
tutte le norme, ma è altrettanto imprescindibile
che deve garantirsi quel minimo di conoscenza e
informazione alle imprese interessate perché possano
partecipare in piena par condicio all’affidamento.
Altro aspetto interessante, perché spesso oggetto
di confusione, riguarda la pronunciata inammissibilità
del motivo sulla omessa pubblicazione del bando,
poiché la ricorrente “ha avuto piena e specifica
contezza dell’avviso di gara, sì da parteciparvi
e da proporre offerta”; vengono così ribaltati alcuni
precedenti, che, invece, avevano riconosciuto comunque
l’interesse strumentale alla rinnovazione della
gara all’esito dell’accoglimento del predetto motivo.
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