| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 7 giugno 2004
n. 9264
Pres. Monteleone, Est. Russo
Teresa Izzo (Avv. Gianfranco D’Angelo) contro Comune di
Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo e Bruno Crimaldi), Soprintendenza
per i beni archeologici paesaggio e patrimonio artistico
di Napoli (Avvocatura dello Stato) e Ministero per i beni
e le attività culturali (Avvocatura dello Stato). |
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1. Beni culturali ed ambientali – Annullamento
nulla osta paesaggistico – Ante D.M. 165/2002 – Comunicazione
avvio del procedimento – Obbligo – Sussiste.
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2. Atto amministrativo – Comunicazione avvio
del procedimento – Atto equipollente – Sufficienza – Limiti
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1. Nel regime precedente all’entrata in vigore
del D.M.165/2002, pubblicato nella G.U. 180 del 2 agosto
2002, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali era
obbligato a comunicare all’interessato la comunicazione
dell’avvio del procedimento relativo all’annullamento del
nulla osta paesaggistico rilasciato ai sensi dell’art. 151
legge 490/1999.
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2. In ambito amministrativo è ammesso ed
applicato l’istituto dell’equipollenza, purchè se riferibile
e rispettoso dei principi di conservazione dei valori giuridici
e della libertà delle forme; per stabilire se due forme
possono essere equivalenti occorre determinare la funzione
della forma tipica e cioè lo scopo oggettivo che nel giudizio
del Legislatore quella forma è idonea a realizzare. Nel
caso della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
degli artt. 7 e 8 della legge n.241/90, non v’è dubbio che
la ratio delle norme è quella di consentire la conoscenza
e la partecipazione de privato rispetto al procedimento
amministrativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania
sezione IV^ di Napoli
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composto dai signori magistrati: Nicolò Monteleone
- Presidente; Pierluigi Russo - Componente; Maria Ada Russo
- Componente rel. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4200/2003 proposto da
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IZZO Teresa, rappresentata e difesa
dall’Avvocato Gianfranco D’Angelo ed elettivamente domiciliata
in Napoli, Corso Umberto I, n. 58;
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CONTRO
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-Comune di Napoli, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe
Tarallo e Bruno Crimaldi ed elettivamente domiciliato in
Napoli, P.zzo S. Giacomo;
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-Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggio e patrimonio storico artistico di Napoli,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
legale domiciliataria;
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-Ministero per i beni e le attività culturali,
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, legale
domiciliataria;
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per l’annullamento previa sospensione
1)della disposizione dirigenziale n. 349 in data 29.11.2002,
con la quale è stato negato il rilascio della concessione
edilizia in sanatoria;
2)del decreto del Soprintendente trasmesso al servizio condono
edilizio con nota n. 102 del 19.7.2002, con il quale è stato
annullato il provvedimento dirigenziale n. 115 del 2.5.2002
di concessione ai sensi dell’art. 151 d. lgs. N. 490/99
della sanatoria per il corpo di fabbrica costituito da piano
terra e primo piano sito in Napoli, via Augusto Righi n.
64;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 7.4.2004, la relazione
della dott.ssa Maria Ada Russo e uditi, altresì, i difensori
come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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Ritenuto in fatto
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La ricorrente ha richiesto in data 1.3.1995
(cfr. note nn. 28878 e 28880) al comune di Napoli il rilascio
della concessione edilizia in sanatoria in relazione ad
opere abusive realizzate in Napoli alla via Augusto Righi
n. 64 (unità immobiliare catasto NCEU foglio 10; particela
680, sub 2 – piano terra – e 3 – primo piano – sezione Chiaia).
In data 21.3.2002, con verbale n. 53/2002, la Commissione
edilizia integrata ha espresso parere favorevole,
In data 2.5.2002 il Dirigente del dipartimento edilizia
interventi speciali del comune di Napoli ha rilasciato ai
coniugi Velluso Umberto e D’Alessandro Concetta – nella
qualità di comproprietari – l’autorizzazione di cui all’art.
151 del d. leg. n. 490/1999 in conformità al parere espresso
dalla CEI. Successivamente sono intervenuti i provvedimenti
impugnati.
Con il primo provvedimento impugnato, decreto della soprintendenza
del 18.7.2002,è stato annullato il predetto atto n. 115
del 2002.
Nel decreto in data 18.7.2002 risulta che la .
Inoltre, si evince che .
Dalla disposizione dirigenziale n. 349 del 29.11.2002 risulta
che il corpo di fabbrica in cemento armato è costituito
da due piani fuori terra: il piano terra, destinato ad attività
produttive e artigianali occupa una superficie convenzionale
di mq 161,00 ed un volume vuoto per pieno di mc 689,15;
detto piano terra risulta tompagnato al grezzo su due lati
e pertanto è da completare in conformità al progetto presentato.
Il primo piano, destinato ad abitazione, ha una superficie
convenzionale complessiva di mq 164,29 compresi mq 33,92
di superficie non residenziale (balconi e ballatoio) ed
un volume vuoto per pieno di mc 638,85; detto primo piano
risulta interamente tompagnato al grezzo ma privo di tramezzature
impianti e finiture e pertanto da completare in conformità
al progetto presentato.
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Dopo avere illustrato le principali circostanze
di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente
deduce, a sostegno dell'impugnativa, i seguenti motivi in
diritto:
1)violazione di legge; violazione artt. 3 e 97 Cost.; artt.
7 e 8 legge n. 241 del 1990; art. 151 d.leg. vo n. 490 del
1999; DM 495 del 1994; art. 32 legge n. 47 del 1985; eccesso
di potere; per violazione giusto procedimento; perplessità;
2)violazione di legge; art. 3 legge n. 241 del 1990; eccesso
di potere; difetto di motivazione, carenza di istruttoria;
al riguardo, l’amministrazione comunale pone a fondamento
del proprio provvedimento di diniego il decreto di annullamento
del 18.7.2002 della Soprintendenza senza tuttavia allegarlo
o richiamarne anche succintamente la motivazione; peraltro,
nel caso di specie, vi è parere positivo della CEC integrata.
3)violazione di legge; artt. 3 e 97 Cost.; art. 151 d. leg.
Vo n. 490 del 1999; legge n. 47 del 1985; eccesso di potere,
difetto di istruttoria; carenza di motivazione, disparità
di trattamento, illogicità, contraddittorietà. In sostanza
si sostiene che gli interventi per i quali è stata inoltrata
istanza di sanatoria sono del tutto coerenti con le valenze
paesistiche generali dell’area sottoposta a vincolo.
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In data 3.6.2003 si è costituito il comune
resistente che ha depositato documentazione.
In data 8.8.2003 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti
con i quali ha impugnato (sempre) il decreto della Soprintendenza.
In proposito sono dedotte:
1)illegittimità derivata del provvedimento del comune di
diniego di rilascio della concessione in sanatoria per violazione
della normativa e del giusto procedimento; (omissione art.
7 legge n. 241 del 1990);
2)possibilità per il Ministero di esercitare un sindacato
di sola legittimità del provvedimento con esclusione del
sindacato di merito;
3)inoltre, la soprintendenza non ha . In sostanza ;
4)infine, vi è difetto di motivazione.
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In data 9.9.2003 il comune resistente ha
depositato ulteriore documentazione.
In data 27.3.2004 la ricorrente ha depositato ulteriore
memoria nella quale ha ribadito le argomentazioni del ricorso
(violazione art. 7 legge n. 241 del 1990 anche alla luce
del fatto che il DM n. 165 del 19.6.2002 è entrato in vigore
dopo rispetto al provvedimento impugnato (18.7.2002); difetto
di motivazione; sostanziale riesame nel merito da parte
della Soprintendenza).
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In data 29.3.2004 ha depositato memoria anche
il Comune di Napoli che ha prospettato:
a)inammissibilità per tardività dei motivi aggiunti, notificati
in data 2.8.2003, in quanto ;
b)infondatezza nel merito in quanto la ricorrente non ha
indicato in concreto quale sarebbe stata l’utilità della
partecipazione al procedimento.
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Alla pubblica udienza del 7/4/2004 la causa
è stata chiamata ed è stata trattenuta per la decisione,
come da verbale.
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Considerato in diritto
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Sono impugnati i seguenti provvedimenti:
1)disposizione dirigenziale n. 349 in data 29.11.2002; 2)decreto
del Soprintendente trasmesso al servizio condono edilizio
con nota n. 102 del 19.7.2002.
1). Con i primi motivi si lamentano: violazione di legge;
violazione artt. 3 e 97 Cost.; artt. 7 e 8 legge n. 241
del 1990; art. 151 d.leg. vo n. 490 del 1999; DM 495 del
1994; art. 32 legge n. 47 del 1985; eccesso di potere; per
violazione giusto procedimento; perplessità.
In sostanza si sostiene che la Soprintendenza avrebbe dovuto
comunicare ai destinatari del provvedimento l’avvio del
procedimento, che è mancata completamente.
Il ricorso è fondato e l’accoglimento di questi motivi di
ricorso consente di assorbire tutte le altre censure e questioni
prospettate. Orbene, com’è noto, si è trattato di quaestio
iuris piuttosto discussa in giurisprudenza.
Da un lato, infatti, in alcune pronunce il Consiglio di
Stato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n.
2069/99), ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di dare
l'avviso dell'inizio del procedimento volto all'annullamento
ministeriale del nulla osta paesaggistico, in quanto l'intervento
del Ministero, sia pure in termini negativi o operante nella
ridotta sfera della verifica della legittimità, costituisce
un elemento costitutivo di una complessa fattispecie autoritativa
sui generis, nell'ambito della quale l'autorizzazione regionale
(o subregionale) è un elemento essenziale, ma non esclusivo,
al fine di rimuovere gli ostacoli giuridici per il concreto
esercizio della situazione soggettiva del destinatario,
con la conseguenza che il potere ministeriale interviene
non già a comprimere una situazione soggettiva dell'amministrato,
che con l'autorizzazione si era pienamente realizzata, ma
piuttosto coopera, in termini negativi (cioè come non annullamento),
alla rimozione dell'originario ostacolo giuridico.
D’altro canto, in altre occasioni, il Supremo Consesso (cfr.,
Consiglio di Stato, sez. VI, n. 909/2000) ha mutato orientamento
in senso più garantista per il privato ritenendo che l'Amministrazione
deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento relativo
all'annullamento dei nulla osta paesaggistici rilasciati
ai sensi dell'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497.
A seguito dell’emanazione del D.M. 13 giugno 1994, n. 495,
recante il , l’Amministrazione è obbligata a comunicare al privato l’avvio
del procedimento finalizzato all’annullamento ministeriale
dell’autorizzazione paesaggistica allo scopo di consentire
l’utilizzo degli strumenti di partecipazione di cui alla
legge n. 241/90.
In proposito, il Quadro I della Tabella A allegata al regolamento,
nell'elencare i procedimenti di competenza dell'Ufficio
centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici,
artistici e storici, indica al n. 4 « annullamento autorizzazioni
paesaggistiche », individua nella Div. II l'unità organizzativa
responsabile e specifica in 60 giorni il termine per la
conclusione del procedimento.
E’ appena il caso di precisare, tuttavia, che con successivo
regolamento - D.M. 19 giugno 2002, n° 165 – le disposizioni
del predetto DM del 1994 sono state modificate.
Al riguardo, all'articolo 4, del decreto del Ministro per
i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente comma: "1-bis. La comunicazione
prevista dal comma 1 non e' dovuta per i procedimenti avviati
ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati
dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51,
53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109,
113, 114, 151, 154 e 157 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, anche quando l'istanza e' stata previamente
valutata da una diversa amministrazione, in applicazione
di norme di legge o di regolamento. E' comunque fatta salva
la possibilità per l'istante di presentare memorie o documenti."
Tuttavia, nel caso di specie, non si applica il DM n. 165
del 2002, che è stato pubblicato nella GU n. 180 del 2 agosto
2002, in quanto gli atti risalgono ad epoca precedente alla
sua adozione ed entrata in vigore (il decreto della Soprintendenza
impugnato, infatti, reca la data del 19.7.2002).
Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere che il Ministro
per i beni culturali ed ambientali- Soprintendenza aveva
l’obbligo di trasmettere all’originaria richiedente la comunicazione
dell’avvio del procedimento di controllo, essendo stato
emanato soltanto il regolamento del Ministero per i beni
culturali ed ambientali n. 495/94, dalle cui disposizioni
la giurisprudenza ha tratto il principio per il quale l’originario
richiedente deve essere posto in condizione di sapere che
il procedimento si trova nella fase del controllo.
Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che
a tal fine, in omaggio ad una logica sostanzialistica, deve
ritenersi sufficiente un atto equipollente alla rituale
notiziazione di cui alla legge del 1990 (cfr., ex plurimis
e da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4546/2000 e
n.685/2001). In diverse occasioni è stato chiarito, infatti,
che le norme dettate dal legislatore in materia di partecipazione
non vanno applicate meccanicamente – nel senso che sia necessario
annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa
– ma vanno interpretate nel senso che sono ugualmente legittimi
i procedimenti nei quali è stato comunque raggiunto lo scopo
cui la comunicazione tende (cfr., Tar Lazio, sez. III, n.1093/98
e n.2528/98; Tar Liguria n. 229/97 e n.91/98; Tar Toscana
n. 86/98; Tar Friuli Venezia Giulia n. 676/98).
Infatti, oltre che in campo civilistico, anche in ambito
amministrativo è ammesso ed applicato l’istituto dell’equipollenza.
In ogni caso, comunque, è noto che - a parte i casi in cui
l’equipollenza è prevista per legge (si pensi ad esempio
all’art. 603, comma 3, del cod.civ.) - l’istituto viene
pacificamente ammesso solo se riferibile e rispettoso dei
principi di conservazione dei valori giuridici e di libertà
delle forme. In proposito, se da un lato in mancanza di
una verifica rigorosa delle condizioni, l’istituto de quo
potrebbe dar luogo ad un giudizio di valore, finendo per
sostituirsi alla valutazione contenuta nella norma di legge,
è pur vero che questo non si verifica allorquando il suo
uso è mantenuto entro limiti ristretti e circondato da particolari
cautele.
Al riguardo, per stabilire che due forme possono essere
equivalenti occorre determinare la funzione della forma
tipica e cioè lo scopo oggettivo che nel giudizio del legislatore
quella forma è idonea a realizzare. Nel caso della comunicazione
di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della
legge n. 241/90, non v’è dubbio che la ratio delle norme
è quella di consentire la conoscenza e la partecipazione
del privato rispetto al procedimento amministrativo (nella
specie nella fase del controllo di legittimità dell’autorizzazione).
Nella controversia in esame - dalla documentazione prodotta
– risulta che alla ricorrente non fu inviata nessuna delle
comunicazioni relative al procedimento de quo. Al riguardo,
non vi è, infatti, nessuna prova che un meccanismo equipollente
alla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art.
7 legge 241/90, si sia verificato.
Pertanto, non è stata consentita ed assicurata la conoscenza
e la partecipazione dell’interessato rispetto al procedimento
amministrativo neanche per equivalente.
Poiché risulta per tabulas come nella fattispecie non si
sia potuto realizzare quel giusto procedimento amministrativo
(che scaturisce, fra l’altro, anche dalla possibilità data
agli interessati di partecipare alla formazione al provvedimento
finale e non già di subirlo soltanto) il ricorso deve essere
accolto con assorbimento delle altre censure.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in epigrafe n. 4200/2003.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 7 aprile 2004.
PRESIDENTE Nicolò Monteleone
ESTENSORE Maria Ada Russo
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