| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 7 giugno 2004
n. 9254
Pres. Monteleone, Est. Polidori
Renzo ed Amato Nicola Verderosa (Avv.ti Andrea Abbamonte
e Rossella Verderosa) contro Comune di Lioni (Avv. Donato
Pennetta) e Condominio Bovi (Avv.ti Vincenzo Giuffrè e Sergio
Moscariello). |
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1. Edilizia ed urbanistica – Previsioni e
delle prescrizioni di uno strumento urbanistico relative
a specifici beni – Natura – Atto scindibile – Conseguenze.
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2. Edilizia ed urbanistica – Impugnativa
delle previsioni dello strumento urbanistico – Interesse
ad agire – Sussiste solo per chi si trova in posizione legittimante
rispetto a tali beni.
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3. Edilizia ed urbanistica – Impugnativa
delle previsioni dello strumento urbanistico – Principio
del buona andamento dell’azione amministrativa – Applicabilità
– Conseguenze.
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4. Edilizia ed urbanistica – Contrasto tra
parte grafica e parte normativa dello strumento urbanistica
– Sono prevalenti le prescrizioni normative.
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5. Edilizia ed urbanistica – Piano di Recupero
che consente la realizzazione di volumi maggiori di quelli
preesistenti – Necessità di seguire le procedure previste
per l’approvazione delle varianti al P.R.G. – Sussiste –
applicazione normativa speciale ex D.Lgs. 76/90 – Illegittimità.
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1. Le prescrizioni contenute in uno strumento
urbanistico devono essere considerate scindibili ai fini
del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale
(1).
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2. La facoltà di impugnazione delle previsioni
e delle prescrizioni di uno strumento urbanistico relative
a specifici beni spetta solo a coloro che si trovino in
posizione legittimante rispetto a tali beni e che perciò
possano trarre un’effettiva utilità dal concreto provvedimento
chiesto al giudice dal momento che il potere d'azione riconosciuto
a tutti i cittadini ai sensi dell'articolo 24 cost., non
vertendosi in tema di azione popolare, deve essere coordinato
con l'interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.,
nonché con il principio - proprio del processo amministrativo
- della individuazione dei motivi di ricorso (2).
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3. In tema di impugnativa delle previsioni
e delle prescrizioni di uno strumento urbanistico relative
a specifici beni, in ossequio al principio di buon andamento
dell'azione amministrativa, consacrato dall'articolo 97
cost., ed a quelli di economicità, adeguatezza e di efficacia
dei provvedimenti amministrativi ad esso correlati, non
si può ragionevolmente ammettere che l'invalidità di una
parte di un provvedimento amministrativo, logicamente e
funzionalmente autonoma rispetto dal resto del provvedimento
stesso, possa comportarne l'invalidità totale, lasciando,
nel caso di specie, il territorio privo della necessaria
ed indispensabile disciplina e senza fornire alcun concreto
vantaggio all'interessato (3).
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4. Nel caso in cui lo strumento urbanistico
presenti un contrasto tra quanto indicato nella parte grafica
e quanto prescritto dalla parte normativa, deve essere data
prevalenza alle prescrizioni normative rispetto a quelle
grafico esplicative (4).
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5. L’Amministrazione, laddove decida di introdurre
una destinazione urbanistica di un’area comportante una
maggiorazione dei volumi realizzabili, è tenuta seguire
le procedure previste per le varianti al P.R.G. e non la
speciale procedura prevista dai commi 3 e 14 dell’articolo
34 del decreto legislativo n. 76/1990 per le variazioni
degli strumenti urbanistici esecutivi post sisma, anticipativi
degli effetti di un P.R.G. che, nel caso di specie, è nelle
more di adozione della variante invece intervenuta.
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1.
Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17
aprile 2003, n. 2017.
2. Cfr. Consiglio di Stato, sentenza 2017/03 cit.
3. Cfr. Consiglio di Stato, sentenza 2017/03 cit.
4. Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 novembre 1998, n.
1520, Sez. V, 21 giugno 1995, n. 924; TAR Emilia Romagna,
Sez. I 10 aprile 2001, n. 305; TAR Toscana, Sez. II, 15
dicembre 1995, n. 720. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione quarta
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con l’intervento dei signori Magistrati:
Nicolò Monteleone Presidente ; Dante D’Alessio Consigliere;
Carlo Polidori Referendario- estensore ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti:
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n. 4975/1999, proposto dai
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Signori VERDEROSA Amato Nicola e Renzo,
rappresentati e difesi, come da procura a margine, dagli
avvocati Andrea Abbamonte e Rossella Verderosa, presso il
cui studio in Napoli, via Palepoli n. 20, sono elettivamente
domiciliati,
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CONTRO
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il Comune di LIONI, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura
a margine, dall’avvocato Donato Pennetta, con il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli, via monte di Dio n.
1/E, presso lo studio dell’avvocato Guido Giardino,
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PER L’ANNULLAMENTO
del decreto n. 2851 dell’8 aprile 1999, di approvazione
del nuovo Piano di Recupero del Comune di Lioni; della delibera
consiliare n. 22, dell’11 marzo 1999, recante la reiezione
dell’opposizione prodotta dai ricorrenti; della delibera
consiliare n. 104, del 20 novembre 1998, di adozione del
nuovo piano di recupero, nella parte in cui prevede, per
le varie unità minime d’intervento, compresa quella su cui
insiste sia il fabbricato di proprietà dei ricorrenti, sia
quello del condominio Bovi, il cambio di destinazione urbanistica
(da sostituzione edilizia a ristrutturazione urbanistica);
nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto;
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n. 8383/1999, proposto dai
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Signori VERDEROSA Amato Nicola e Renzo,
rappresentati e difesi come sopra,
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CONTRO
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il Comune di LIONI, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso come sopra,
e
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NEI CONFRONTI
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del condominio BOVI di Lioni, in persona
dell’amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso,
come da procura a margine, dagli avvocati Vincenzo Giuffrè
e Sergio Moscariello, con i quali è elettivamente domiciliato
in Napoli, al Parco Margherita n. 3, nonché
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NEI CONFRONTI
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dei signori BOVI Antonio, CALVANESE Maria,
PERNA Nicola, DI PAOLO Angiola, D’AMELIO Giovanni, DI GIACINTO
Rosalia, SAGLIOCCA Angelo, SAGLIOCCA Teresa, INFANTE Assunta,
e IMBRIANO Angelo,
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PER L’ANNULLAMENTO
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della concessione edilizia n. 1476, del 13
ottobre 1999, recante l’approvazione del progetto di variante
presentato dal condominio Bovi per la realizzazione del
terzo piano; del parere della Commissione Edilizia del 6
ottobre 1999; nonché degli atti presupposti già impugnati
con il ricorso n. 4975/1999.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Lioni e del Condominio Bovi;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 2004 i procuratori
delle parti presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato
sito nel centro del Comune di Lioni, ad angolo tra via Petrarca
e viale IV Novembre, composto di tre piani fuori terra.
Tale fabbricato è adiacente al Condominio Bovi che, all’epoca
del sisma in Irpinia, era costituito da due piani fuori
terra, con destinazione del piano terreno a depositi e del
primo piano ad uso abitativo.
Con provvedimento n. 2979 del 16 novembre 1994 il Sindaco
ha rilasciato al condominio Bovi una concessione edilizia
per la costruzione di un edificio di tre piani, così permettendo
- secondo i ricorrenti - la realizzazione di una maggiore
superficie coperta di circa 90 mq ed un maggiore volume
di 2113, 85 mc. Tale provvedimento è stato impugnato dai
Signori Verderosa innanzi a questo Tribunale (ricorso n.
908/1995), i quali hanno dedotto, in particolare, la violazione
dell’articolo 28 della legge n. 219/1991 e delle norme tecniche
di attuazione del piano di recupero del Comune di Lioni
(di seguito denominato P. di R.), nonché il vizio di eccesso
di potere per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti,
perchè la concessione si poneva in contrasto con le norme
di piano che prevedevano per l’area in questione, qualificata
come “sostituzione edilizia”, la ricostruzione dei volumi
esistenti, senza alcun incremento.
Con sentenza n. 2468 del 7 ottobre 1997 la Seconda Sezione
di questo Tribunale ha accolto il predetto ricorso affermando,
tra l’altro, che “deve escludersi che la sostituzione di
un preesistente organismo edilizio (crollato o demolito)
con una nuova costruzione possa comportare incrementi di
superfici e volumi, e quindi, in sostanza una nuova (sia
pure parziale) edificazione” e che “la sostituzione prevista
per l’insula edificatoria del condomino Bovi non poteva
consentire la realizzazione di nuovi volumi rispetto a quelli
che preesistevano al sisma”.
Tuttavia, con la delibera n. 104, del 20 novembre 1998,
il Comune di Lioni ha adottato un nuovo P. di R., qualificandolo
espressamente “di assestamento degli interventi già effettuati
e di previsione per i soli interventi ancora da realizzare”.
Con la successiva delibera consiliare n. 22, dell’11 marzo
1999, è stata respinta l’opposizione prodotta dai ricorrenti
e, quindi, con decreto n. 2851, dell’8 aprile 1999, il Sindaco
ha approvato il nuovo piano, dando atto che il progetto
di assestamento e completamento “non disciplina maggiorazioni
della volumetria preesistente” ed è conforme al vigente
P.R.G. (adottato dal Comune con la delibera n. 24, del 14
aprile 1987, e approvato dalla Comunità Montana Alta Irpinia
con delibera n. 94, del 23 febbraio 1990).
A seguito dell’approvazione del nuovo P. di R., anche l’area
sulla quale insiste sia il fabbricato di proprietà dei ricorrenti,
sia il ricostruendo condominio Bovi, subisce un cambio di
destinazione urbanistica da “sostituzione edilizia” a “ristrutturazione
urbanistica”.
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2. Con il ricorso n. 4975/1999, notificato
in data 2 giugno 1999 e depositato in data 19 giugno 1999,
sono stati impugnati i provvedimenti comunali, innanzi meglio
specificati, relativi all’adozione e all’approvazione del
nuovo P. di R., nella parte in cui prevede, per le varie
unità minime d’intervento (di seguito denominate U.M.I.),
compresa quella su cui insiste sia il fabbricato del condominio
Bovi sia quello dei ricorrenti, il cambio di destinazione
urbanistica (da sostituzione edilizia a ristrutturazione
urbanistica) per i seguenti motivi.
Con il primo motivo viene dedotta la violazione della procedura
di approvazione del P. di R. (equiparato dalla legge 5 agosto
1978, n. 457, ad un piano particolareggiato), essendo stata
omessa la comunicazione dello stesso alla Comunità Montana
Alta Irpinia (in conformità alle previsioni della legge
regionale 20 marzo 1982, n. 14) per il controllo di conformità
e per la prescritta approvazione. Invece la procedura si
è conclusa in maniera atipica ed illegittima con il decreto
del sindaco n. 2581/1999.
Il secondo motivo si articola in quattro distinte censure.
Innanzi tutto i ricorrenti evidenziano che, decorso il termine
di dieci anni previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150,
il vecchio P. di R. è divenuto inefficace per la parte in
cui non ha avuto attuazione, sicché il nuovo piano può stabilire
interventi per le parti rimaste inattuate a condizione che
questi non siano in contrasto con le disposizioni del P.R.G.
adottato nel 1987. Invece, per intervenire sulle parti del
P. di R. già attuate è necessario ricorrere alla procedura
della variante al P.R.G.. Infatti il P. di R., secondo costante
giurisprudenza, essendo uno strumento attuativo non può
introdurre assetti e vincoli di beni privati in contrasto
con le previsioni dello strumento urbanistico generale.
Ciononostante, il Comune con il provvedimento impugnato
è intervenuto su organismi edilizi già realizzati, mutando
la destinazione urbanistica delle aree, ad esempio, da “sostituzione
edilizia” a “ristrutturazione urbanistica”, senza ricorrere
allo strumento della variante. In particolare, secondo i
ricorrenti, da un confronto tra il vecchio ed il nuovo piano
(risultante dalla perizia di parte allegata al ricorso)
si evince una diminuzione delle superfici riguardanti gli
interventi di “ristrutturazione edilizia” (di circa 35.000
mq) a fronte di un cospicuo aumento delle superfici riguardanti
gli interventi di “sostituzione edilizia” (di circa 25.000
mq) e di “ristrutturazione urbanistica” (di circa 14.000
mq), tale da determinare un considerevole aumento della
volumetria complessiva da 700.000 a 750.000 mc.
Inoltre, per effetto del cambio di destinazione urbanistica
da “sostituzione edilizia” a “ristrutturazione urbanistica”,
viene concessa al condominio Bovi la possibilità di edificare
anche il terzo piano, con un aumento di volumetria pari
a 2113,85 mc, nonostante quanto affermato dal TAR Campania
nella citata sentenza n. 2468/1997.
Quanto alle altre censure, i ricorrenti lamentano che, essendo
trascorsi diciannove anni dal sisma ed essendo stato approvato
il P.R.G. del Comune di Lioni, non è più possibile il ricorso
al P. di R. previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76 (che ha sostituito la legge n. 219/1991),
perché con tale strumento urbanistico, eccezionale e derogatorio,
il legislatore intendeva favorire, nell’immediatezza del
sisma l’opera di ricostruzione attraverso la predisposizione
di speciali piani operativi ed esecutivi indipendentemente
dall’esistenza o meno di un P.R.G.. Inoltre ribadiscono
che, alla luce della vigente gerarchia delle fonti della
disciplina urbanistica, gli strumenti esecutivi non possono
variare le prescrizioni del P.R.G. in materia di tipologia
degli interventi, volumetria assentibile, superfici e altezze.
Infine, deducono che, qualora si ritenesse di ammettere
tuttora il ricorso alla procedura prevista dall’articolo
34 del t.u. n. 76/1990, comunque non potrebbe negarsi la
necessità dell’approvazione regionale del Piano di Recupero
de quo.
Il terzo motivo è incentrato sulla violazione dell’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Infatti, posto che
il nuovo P. di R. per la parte di piano già attuata si pone
in variante rispetto al vigente P.R.G., l’amministrazione
avrebbe dovuto indicare le ragioni che hanno determinato
i mutamenti di destinazione urbanistica delle aree previsti
dal Piano di Recupero.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione
dell’art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, perchè
il cambio di destinazione urbanistica da “sostituzione edilizia”
a “ristrutturazione urbanistica” previsto per numerose U.M.I.,
si traduce in realtà in una “variante a sanatoria”. Infatti,
tale disposizione prevede che gli insediamenti abusivi possano
formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici,
previa presentazione di apposite istanze di sanatoria e
da parte degli interessati. Invece il Comune di Lioni, pur
mancando qualsivoglia interesse pubblico, si è sostituito
ai privati per regolarizzare fabbricati realizzati in contrasto
con il P. di R., rinunciando così alla riscossione delle
sanzioni che i singoli proprietari avrebbero dovuto versare
a seguito delle apposite istanze di sanatoria. Con il quinto
motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 17, comma
33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, perchè le norme
tecniche di attuazione del nuovo P. di R. configurano un
nuovo regolamento edilizio che andava sottoposto all’approvazione
del CORECO.
Anche il sesto motivo si articola in distinte censure. Innanzi
tutto i ricorrenti evidenziano, da un lato, che né da parte
loro, né da parte del condominio Bovi, sono state inoltrate
istanze per ottenere il cambio di destinazione della area
su cui insiste il rispettivo fabbricato da “sostituzione
edilizia” a “ristrutturazione urbanistica” e, dall’altro,
che la concessione rilasciata nel 1994 al condominio Bovi
è stata annullata dal TAR Campania proprio perché prevedeva
un intervento con aumento di volumetria su un area qualificata
di “sostituzione edilizia”. Emerge quindi, per un verso,
che la variante relativa all’area del condominio Bovi è
stata adottata in assoluta carenza di interesse pubblico,
al solo scopo di consentire al predetto condominio l’edificazione
del terzo piano, in dispregio della richiamata pronuncia
del TAR Campania e, per altro verso, che è stato violato
l’art. 7 della legge n. 241/1990, non essendo stato comunicato
agli interessati l’avvio del procedimento.
Con l’ultimo motivo viene dedotta la violazione del dovere
di astensione da parte dei consiglieri comunali che hanno
parte alle deliberazioni relative al nuovo P. di R. e che
avevano un interesse personale o strettamente correlato
a quello di un loro parente o affine.
Con atto depositato in data 6 ottobre 1999 si è costituito
in giudizio il Comune di LIONI, chiedendo il rigetto del
ricorso,
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3. In pendenza del ricorso n. 4975/1999,
il responsabile del competente servizio del Comune di Lioni,
a seguito del parere reso dalla Commissione edilizia in
data 6 ottobre 1999, ha rilasciato al condomino Bovi la
concessione edilizia n. 1476 del 13 ottobre 1999, recante
l’approvazione di un progetto di variante in corso d’opera,
presentato allo scopo di adeguare la planovolumetria del
ricostruendo fabbricato alle nuove prescrizioni del P. di
R. (secondo quanto affermato nella relazione tecnica relativa
alla richiesta di variante).
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4. Con il ricorso n. 8383/1999, notificato
al Comune di Lioni e all’amministratore del condomino Bovi
in data 20 ottobre 1999 e depositato in data 21 ottobre
1999, è stata impugnata anche tale concessione edilizia,
unitamente al parere della Commissione Edilizia e agli atti
presupposti già impugnati con il ricorso n. 4975/1999, per
i seguenti motivi.
I primi sette motivi sono sostanzialmente identici a quelli
proposti con il ricorso n. 4975/1999, ad eccezione del sesto,
con il quale viene formulata un’ulteriore censura che riguarda
specificamente il procedimento concluso con il rilascio
della concessione edilizia n. 1476. Infatti, a tal riguardo
viene dedotto che in caso di sopravvenuta variante al P.R.G.
che renda conforme allo strumento urbanistico una costruzione
che prima non lo era, tanto che la relativa concessione
edilizia è stata annullata in sede giurisdizionale, è necessario
chiedere non una variante, com’è avvenuto nel caso in esame,
ma una nuova concessione che, sul presupposto della attuale
conformità dell’opera al P.R.G., determini la rimozione
dei vizi che hanno portato all’annullamento della precedente
concessione.
Con l’ottavo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo
33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto l’operato
dell’amministrazione si pone in aperto contrasto con la
citata sentenza n. 2468/1997, che vieta, in maniera chiara
ed inequivocabile, al Comune di Lioni la possibilità di
consentire al condomino Bovi la realizzazione del terzo
piano.
Infine i ricorrenti lamentano che l’impugnata concessione
viola le norme del codice civile in materia di vedute, perché
consente l’apertura di un balcone e di una finestra prospicienti
il terrazzino di proprietà dei ricorrenti stessi.
Con atto depositato in data 5 novembre 1999 si è costituito
in giudizio il Comune di LIONI, chiedendo il rigetto del
ricorso, mentre con atto depositato in data 16 novembre
1999 si è costituito in giudizio per il condominio BOVI
il suo amministratore pro-tempore, chiedendo il rigetto
del ricorso perché improcedibile, non essendo stato notificato
a ciascun comproprietario risultante dalla concessione edilizia
n. 1476, e comunque infondato nel merito.
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5. Con sentenza n. 3061/2000 il Collegio
ha ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio
mediante intimazione dei singoli condomini nominativamente
indicati nella concessione edilizia impugnata con il ricorso
n. 8383/1999.
L’ordine è stato eseguito dai ricorrenti come risulta dall’atto
di integrazione del contraddittorio, notificato ai signori
Bovi Antonio, Calvanese Maria, Perna Nicola, Di Paolo Angiola,
D’Amelio Giovanni, Di Giacinto Rosalia, Sagliocca Angelo,
Sagliocca Teresa (in persona della sua rappresentante Caranese
Rosa), Infante Assunta, e Imbriano Angelo, e depositato
in data 10 ottobre 2000. Quindi il Collegio, previa riunione
ai soli fini istruttori dei ricorsi in epigrafe, prima con
le ordinanze istruttorie n. 119/2001, n. 359/2001 e da ultimo
con l’ordinanza n. 7884/2002, ha disposto apposita verificazione
per accertare “se effettivamente le tavole allegate al P.
di R. del 1985 indicanti gli interventi denominati in sede
normativa di sostituzione edilizia tracciano planimetricamente
una sagoma su cui è stato calcolato un peso insediativo
corrispondente non al preesistente, spesso inferiore, bensì
rispetto a quello realizzabile nella misura massima consentita
dei tre piani”, precisando che “tale verifica, che è da
effettuare al fine di accertare se la volumetria complessivamente
consentita dal P. di R. del 1985 sia pari o inferiore a
quella invece consentita dall’assestamento del P.di R. di
cui alla delibera n. 104/98, deve riguardare sia l’insieme
degli interventi in zona qualificata come di sostituzione
edilizia che quello concernente il Condominio Bovi”.
Il funzionario incaricato della verificazione in data 28
gennaio 2004 ha depositato la sua relazione dalla quale
si evince che “dall'esame effettuato … non si rinvengono
i dati necessari per effettuare il calcolo obiettivo del
volume complessivo preesistente e di quello consentito con
l'approvazione del piano di recupero” e che “la medesima
difficoltà sussiste anche per quanto concerne l'accertamento
del volume preesistente sia dell'edificio in questione (Condominio
Bovi) che degli altri edifici oggetto di trasformazione
normativa da sostituzione edilizia a ristrutturazione urbanistica”.
Peraltro, dalla predetta relazione risulta che il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lioni (su richiesta del
funzionario incaricato della verificazione) in data 22 gennaio
2004 ha prodotto un quadro di raffronto dei volumi da cui
si rileva, tra l’altro, che i dati relativi al comparto
che comprende il fabbricato di proprietà dei ricorrenti
(indicato con il numero 4 nella planimetria allegata dal
Comune) sono stati accorpati con i dati relativi al comparto
adiacente che comprende il Condominio Bovi (indicato in
planimetria con il numero 3) e che, in base a tali dati,
da una volumetria preesistente pari a 5.202,00 mc, si è
passati ad una volumetria di progetto pari a 5.893,97 mc.
Alla pubblica udienza del 7 aprile 2004, la causa è stata
chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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DIRITTO
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1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di
dover disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati,
stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
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2. Sempre in via preliminare, il ricorso
n. 4975/1999 deve essere dichiarato inammissibile, per difetto
di interesse, nella parte in cui viene impugnato il cambio
di destinazione urbanistica impresso dal nuovo P. di R.
ad U.M.I. diverse da quella su cui insiste il fabbricato
di proprietà dei ricorrenti e quello del condominio Bovi,
dovendo trovare applicazione anche nel caso in esame il
principio - sancito dalla giurisprudenza in materia di prescrizioni
contenute in un piano regolatore generale (Cons. Stato,
Sez. IV, 17 aprile 2003, n. 2017), in una variante del piano
regolatore generale (Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 2001,
n. 1679; 22 maggio 2000, n. 2934; 15 ottobre 1999, n. 1586),
ovvero in un piano particolareggiato (Cons. Stato, Sez.
IV, 2 agosto 2000, n. 4253) - secondo il quale le prescrizioni
del piano devono essere considerate scindibili ai fini del
loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale.
Infatti il carattere unitario dello strumento urbanistico
non esclude che, qualora si controverta circa la legittimità
di previsioni o prescrizioni riguardanti singoli beni, tali
previsioni e prescrizioni siano valutate quali autonome
determinazioni, indipendenti l’una dall’altra, in ossequio
ai precetti costituzionali consacrati, per un verso, negli
articoli 24 e 113 cost., e, per altro verso, nell'articolo
97 cost. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2017/2003 cit.). In particolare,
in relazione al primo aspetto, è stato evidenziato che,
pur essendo le scelte urbanistiche caratterizzate da un
amplissimo margine di discrezionalità, ciò non toglie che
esse possano essere sottoposte al sindacato giurisdizionale
del giudice amministrativo, fermo restando che il potere
d'azione riconosciuto a tutti i cittadini ai sensi dell'articolo
24 cost., non vertendosi in tema di azione popolare, deve
essere coordinato con l'interesse ad agire, ai sensi dell’art.
100 cod. proc. civ., nonché con il principio - proprio del
processo amministrativo - della individuazione dei motivi
di ricorso. In sostanza l'impugnazione delle previsioni
e delle prescrizioni di uno strumento urbanistico relative
a specifici beni può provenire solo da coloro che si trovino
in posizione legittimante rispetto a tali beni e che perciò
possano trarre un'effettiva utilità dal concreto provvedimento
chiesto al giudice (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2017/2003 cit.).
Quanto al secondo profilo, è stato posto in rilievo che
tra i corollari del principio di buon andamento dell'azione
amministrativa, consacrato dall'articolo 97 cost., vi sono
quelli di economicità, adeguatezza e di efficacia dei provvedimenti
amministrativi. Alla stregua di essi non si può ragionevolmente
ammettere che l'invalidità di una parte di un provvedimento
amministrativo, logicamente e funzionalmente autonoma rispetto
dal resto del provvedimento stesso, possa comportarne l'invalidità
totale, lasciando, nel caso di specie, il territorio privo
della necessaria ed indispensabile disciplina e senza fornire
alcun concreto vantaggio all'interessato (Cons. Stato, Sez.
IV, n. 2017/2003 cit.).
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3. Nel merito, occorre innanzi tutto esaminare
congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con i quali
viene dedotta l’illegittimità della procedura seguita per
l’adozione e l’approvazione del nuovo P. di R..
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3.1. Tutte le censure relative a tale procedura
muovono infatti dal presupposto comune che attraverso il
nuovo strumento urbanistico, ed in particolare - per quanto
interessa personalmente i ricorrenti - attraverso il mutamento
della destinazione urbanistica di talune aree (da “sostituzione
edilizia” a “ristrutturazione urbanistica”) ivi previsto,
il Comune di Lioni persegua in realtà l’obiettivo di consentire
la realizzazione di interventi edilizi che comportano un
notevole incremento volumetrico rispetto agli edifici preesistenti
al sisma, senza tuttavia ricorrere alla prescritta procedura
di variante al P.R.G..
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3.2. Al riguardo, l’amministrazione nelle
sue memorie replica che il nuovo P. di R. è stato correttamente
adottato ed approvato in conformità alla speciale procedura
prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76 (recante il testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982).
Infatti il comma 3 di tale articolo prevede l’adozione di
“piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano
la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire,
la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la
sistemazione delle aree di sedime degli edifici demoliti
o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito”,
mentre il successivo comma 14 dispone che “i piani esecutivi
coerenti con lo strumento urbanistico vigente, o che disciplinano
interventi di ristrutturazione urbanistica senza alcuna
maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci
con l’approvazione della deliberazione ai sensi dell’art.
59 della legge 10 aprile 1953, n. 62, e dell’approvazione
è dato attestato dal Sindaco con apposito decreto affisso
per quindici giorni all’albo comunale”.
Inoltre, quanto alla possibilità di ricorrere a tale procedura
speciale nel caso in esame, il Sindaco del Comune di Lioni
nel decreto n. 2851 in data 8 aprile 1999 afferma che dagli
allegati tecnici alla delibera consiliare n. 22 in data
11 marzo 1999 (delibera con cui sono state respinte le osservazioni
formulate dai ricorrenti) si evince che “il progetto di
assestamento e completamento del Piano di Recupero non disciplina
maggiorazioni della volumetria preesistente”.
Infine, con particolare riferimento al mutamento della destinazione
urbanistica dell’area su cui sorge il condominio Bovi da
“sostituzione edilizia” a “ristrutturazione urbanistica”,
nella predetta delibera dell’11 marzo 1999 viene puntualizzato
che “nella normativa in approvazione non è contenuta alcuna
variante; la norma attuale si limita a rendere esplicito
il contenuto della precedente variante adottata nel 1985
ed approvata nel 1986. Nella fattispecie risultava e risulta
che tanto il condominio “Verderosa”, quanto il condominio
“Bovi ed altri”, ricadendo in una UMI unica, avessero le
medesime prescrizioni urbanistiche. Quella UMI era assoggettata
alla prescrizione costruttiva del tipo della “sostituzione
edilizia” ed assimilata a quello della “ristrutturazione
urbanistica” in quanto era interamente sottoposta a variazioni
di sagoma, di volumetria, di rifusione catastale. Per questo,
già nella norma approvata nel 1986, tutta quella UMI e con
essa anche il “Bovi ed altri” risultava (“ope legis” e non
“contra legem”) intervento di ristrutturazione urbanistica
“. Nella delibera in esame viene poi precisato che, se è
vero “che il TAR con sentenza n. 2468/1997 ha annullato
la concessione edilizia resa dal Comune di Lioni al Condominio
Bovi, vero è anche che il TAR si è limitato ad interpretare
una norma dello strumento urbanistico di Lioni. L’Amministrazione
ha, per questo, il diritto oltre che il dovere di rendere
la norma chiara nella lettura ed univoca negli effetti”.
Tali considerazioni sono ulteriormente sviluppate negli
atti di costituzione in giudizio, ove l’amministrazione
- proprio con riferimento alle U.M.I. che hanno subito un
mutamento della destinazione urbanistica da “sostituzione
edilizia” a “ristrutturazione urbanistica” - evidenzia che
in tali casi “si è registrata una discrasia tra la rappresentazione
planimetrica e la previsione normativa del P. di R.; cioè,
in pratica, si è verificato che in una determinata “insula”
planimetricamente è stata individuata e circoscritta una
sagoma su cui è stato calcolato un peso insediativo superiore
al preesistente e fino al massimo di tre piani, mentre normativamente
l’intervento si è sussunto - evidentemente in modo errato
- nella tipologia della “sostituzione edilizia” che avrebbe
invece consentito una ricostruzione inferiore al preesistente;
in effetti, per avere una perfetta collimanza e corrispondenza
fra la previsione planimetrica e la norma di attuazione,
gli interventi in questione si sarebbero dovuti sussumere
tutti nella tipologia della “ristrutturazione urbanistica”
e non in quella della “sostituzione edilizia”“. Pertanto,
considerata tale discrasia, il nuovo P. di R. non si configura
affatto come una variante, perché si fonda sulla necessità
di emendare lo strumento urbanistico in questione dai contrasti
sussistenti tra la parte relativa alla disciplina normativa
degli interventi e la relativa rappresentazione grafica,
senza prevedere alcuna alterazione della volumetria originariamente
calcolata in sede di redazione del primo P. di R.. In sostanza,
secondo l’amministrazione, si tratta semplicemente di “una
interpretazione autentica e dirimente di una N.T.A. per
rendere collimante il dato grafico descrittivo con quello
normativo”.
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3.3. Ciò posto, il Collegio ritiene innanzi
tutto necessario precisare che, nonostante le insoddisfacenti
risultanze della verificazione disposta dal Collegio, possa
comunque ritenersi adeguatamente acclarato che, quando con
la concessione n. 2979 del 16 novembre 1994 è stata assentita
la realizzazione del terzo piano del ricostruendo Condominio
Bovi, è stata effettivamente autorizzata la realizzazione
di una volumetria superiore a quella dell’edificio preesistente.
Infatti, già nella sentenza n. 2468/1997 è stato precisato
che “la questione centrale che questo Tribunale è chiamato
a risolvere riguarda la legittimità della assentita edificazione
di un terzo piano che - come si rileva dall’ampia documentazione
depositata ed è pacifico tra le stesse parti - determina
la realizzazione di una volumetria e il raggiungimento di
un’altezza che non preesistevano alla data del sisma”.
Inoltre, la stessa amministrazione resistente nelle sue
memorie ammette che “il peso insediativo calcolato ai fini
del dimensionamento volumetrico del P.di R. non è stato
rapportato al preesistente, bensì a quello realizzabile
sui tre piani consentiti”, mentre l’amministratore del condominio
Bovi nelle sue memorie evidenzia che “l’interpretazione
delle norme di attuazione in merito da parte dell'Amministrazione
comunale - operata in modo generalizzato per ogni altro
immobile nelle medesime condizioni …, tenuto anche conto
del riferimento a determinate tavole del P. di R. e relative
note alle stesse, nonché della conformazione dell'unitario
ambito in cui l'immobile da ricostruire era collocato eccetera
- fu nel senso che l'intervento ammesso fosse da trattare
alla stregua della “ristrutturazione urbanistica”, e quindi
fosse possibile in sede di ricostruzione, accorpando e compattando
la volumetria preesistente nell'intero ambito, assentire
anche il terzo piano dapprima non esistente”. Infine, giova
evidenziare che, dal quadro di raffronto volumetrico, prodotto
su richiesta del funzionario incaricato della verificazione
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lioni,
si rileva che i dati relativi al comparto che comprende
il fabbricato di proprietà dei ricorrenti accorpati con
i dati relativi al comparto adiacente che comprende il Condominio
Bovi e che, in base a tali dati, da una volumetria preesistente
pari a 5.202,00 mc, si è passati ad una volumetria di progetto
pari a 5.893,97 mc. Ebbene tali dati, pur non riguardando
esclusivamente il Condominio Bovi , appaiono comunque significativi
perché, secondo quanto affermato nella sentenza n. 2468/1997
(al punto 9), “si deve invece senz’altro ritenere che non
poteva essere assegnata al controinteressato Condominio
Bovi la volumetria che era stata, in sede di ricostruzione,
perduta dai ricorrenti i quali - per effetto della espressa
disposizione di piano - non avevano potuto ricostruire anche
un quarto piano (anche se l’edificio preesistente agli eventi
sismici risultava appunto di quattro piani)”.
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3.4. A questo punto il Collegio ritiene che
la linea difensiva del Comune di Lioni possa essere sintetizzata
come segue.
Innanzi tutto, in sede di rilascio delle concessioni relative
alle U.M.I. classificate come sostituzione edilizia dal
vecchio P. di R., il Comune ha tenuto conto dei limiti previsti
dalla parte grafica del piano (in particolare del limite
previsto dalla tavola PR4, che individua il numero massimo
dei piani consentiti), piuttosto che dei limiti derivanti
dalla disciplina normativa degli interventi (art. 13 delle
Norme Tecniche di attuazione). In particolare, con riferimento
all’area di cui fanno parte la proprietà dei ricorrenti
ed il Condominio Bovi, pur essendo tale U.M.I. assoggettata
alla prescrizione costruttiva del tipo della sostituzione
edilizia, tuttavia - come risulta delibera consiliare dell’11
marzo 1999 - la stessa è stata “assimilata a quello della
ristrutturazione urbanistica”.
Pertanto, come evidenziato in precedenza, quando con la
concessione n. 2979 del 16 novembre 1994 è stata assentita
la realizzazione del terzo piano del ricostruendo Condominio
Bovi è stata effettivamente autorizzata la realizzazione
di una volumetria superiore a quella dell’edificio preesistente.
Tuttavia, la concessione n. 2979 è stata annullata con la
citata sentenza n. 2468/1997, dalla quale è stata chiaramente
negata - grazie ad un’attenta interpretazione dell’articolo
13 delle Norme tecniche di attuazione del vecchio P. di
R. che il Collegio condivide - la possibilità di realizzare
volumi nuovi nel caso di interventi di sostituzione edilizia,
perchè “se è vero che concettualmente una sostituzione non
implica necessariamente che l'oggetto nuovo sia delle stesse
dimensioni o qualità dell'oggetto sostituito, deve peraltro
escludersi secondo i principi generali elaborati in materia
di piano di recupero, che la sostituzione di un preesistente
organismo edilizio (crollato o demolito) con una nuova costruzione
possa comportare incrementi di superfici volumi e quindi
in sostanza una nuova (sia pure parziale) edificazione”.
È quindi emersa - per effetto della sentenza n. 2468/1997
- una discrasia fra la rappresentazione planimetrica e la
previsione normativa del P. di R., alla quale l’amministrazione
ha ritenuto di potere e dovere rimediare mutando la destinazione
delle aree da sostituzione edilizia a ristrutturazione urbanistica.
A tal fine l’amministrazione ha ritenuto di poter utilizzare
la speciale procedura prevista dall’articolo 34, commi 3
e 14, del decreto legislativo n. 76/1990, perché - come
evidenziato nella delibera consiliare dell’11 marzo 1999,
“nulla viene alterato nelle procedure di attuazione del
P. di R. e semplicemente si rende chiara una norma equivoca,
tenendo a riferimento il modo in cui essa era stata applicata
sin dalla sua prima approvazione”. In altre parole, posto
che con il nuovo piano viene recepita - anche nella parte
normativa - l’interpretazione seguita dall’amministrazione
sulla scorta della parte grafica del piano - secondo la
quale gli interventi di sostituzione edilizia potevano comportare
la realizzazione di volumi maggiori rispetto a quelle degli
edifici preesistenti al sisma - ne consegue che il nuovo
P. di R., costituendo solo un assestamento del vecchio e
non disciplinando alcuna maggiorazione della volumetria,
non determina alcuna variante del PRG. 3.5. Tale ragionamento,
a giudizio del Collegio, non può essere condiviso. Si deve
infatti evidenziare che, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 1998,
n. 1520; Sez. V, 21 giugno 1995, n. 924; TAR Emilia Romagna,
Sez. I 10 aprile 2001, n. 305; TAR Toscana, Sez. II, 15
dicembre 1995, n. 720), nel caso in cui lo strumento urbanistico
presenti un contrasto tra quanto indicato nella parte grafica
e quanto prescritto dalla parte normativa, deve essere data
prevalenza alle prescrizioni normative rispetto a quelle
grafico esplicative.
Pertanto, nel momento in cui a seguito della sentenza n.
2468/1997 è emersa una discrasia fra la rappresentazione
planimetrica e la previsione normativa del P. di R., l’amministrazione
avrebbe dovuto dare la prevalenza alle indicazioni ermeneutiche
che il giudice ha tratto dall’art. 13 delle nome di attuazione
del piano e, quindi, interpretare correttamente tale disposizione
nel senso di escludere che, in caso di interventi di sostituzione
edilizia, potesse essere consentita la realizzare di nuovi
volumi.
Ciò non significa certo che l’amministrazione non potesse
farsi carico della particolare situazione determinata dall’annullamento
della concessione n. 2979 del 16 novembre 1994 per tutelare
- come si legge nella delibera consiliare dell’ 11 marzo
1999 - “quei cittadini che al pari di tanti altri conservano
il diritto, dopo 19 anni dal terremoto, di ricostruire la
loro casa”, ma significa soltanto che l’amministrazione,
ritenuto di dover affrontare tale situazione e, quindi,
prevedere per il comparto in questione una nuova destinazione
urbanistica comportante una maggiorazione dei volumi realizzabili,
avrebbe dovuto seguire le procedure previste per le varianti
al PRG e non la speciale procedura prevista dai commi 3
e 14 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 76/1990,
che non consente maggiorazioni della volumetria preesistente.
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4. Stante quanto precede i primi due motivi
dei ricorsi in epigrafe, relativi alla procedura seguita
per l’adozione e l’approvazione del nuovo P. di R.., devono
essere accolti, con assorbimento delle restanti censure,
e si deve, quindi, disporre l’annullamento del nuovo P.
di R. del Comune di Lioni, nella parte in cui prevede per
le aree su cui insiste il fabbricato di proprietà dei ricorrenti
e quello del condominio Bovi il cambio di destinazione urbanistica
da sostituzione edilizia a ristrutturazione urbanistica
e, quindi, l’annullamento della concessione edilizia n.
1476 del 13 ottobre 1999, recante l’approvazione del progetto
di variante presentato dal condominio Bovi.
Per completezza il Collegio, considerato che i vizi rilevati
sono di carattere procedimentale, deve precisare che, nel
caso in esame, non può comunque trovare applicazione la
regola secondo la quale il vizio inerente il procedimento
di formazione del piano non può non incidere sull’intero
piano, in deroga al principio di scindibilità delle sue
prescrizioni (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4253/2000 cit.).
Infatti, le limitazioni del potere di azione dei ricorrenti,
derivanti dall’applicazione dell’art. 100 c.p.c., non hanno
consentito al Collegio di accertare se anche per le U.M.I.
diverse da quella su cui insiste il fabbricato di proprietà
dei ricorrenti e quello del condominio Bovi il cambio di
destinazione urbanistica abbia determinato la possibilità
di assentire la realizzazione di una maggiore volumetria
e, quindi, se anche in questi casi vi fosse la necessità
di seguire le procedure previste per le varianti al PRG.
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5. Sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione IV, previa riunione dei ricorsi in epigrafe
indicati, definitivamente pronunciando li accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini
specificati in motivazione.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 7 aprile 2004.
Il Presidente
L’estensore
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