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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 5 giugno 2004 n. 3405
Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI – Estensore
BARTOLACCI e altro (avv. G. Trono) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv.ra distr. Stato).


Militare e militarizzato – Personale e strutture militari – Indennità antincendio – Personale avente diritto – Individuazione

In tema di indennità da riconoscere ai militari, l’indennità antincendio non compete solo agli equipaggi che, durante le ore di servizio in volo, abbiano effettivamente provveduto alle operazioni di spegnimento di incendi, bensì a tutti i membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, come risultanti dai turni di servizio predisposti dalla p.a., indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto ed indipendentemente dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Sentenze: 3405/04
Registro Generale:2058/2003

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE
TERZA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA Presidente; LUIGI COSTANTINI Consigliere MASSIMILIANO BALLORIANI Ref., relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso 2058/2003 proposto da:

 

BARTOLACCI BIAGIO, MODIO LUIGI BRUSA MARCO, D’ANDRIA GIUSEPPE, D’AMBRA MICHELE, CORTESE MARCO, OBBIETTIVO ANTONIO rappresentati e difesi da: TRONO GIUSEPPE con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI, 7 presso VANTAGGIATO ANGELO

 

contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA –ROMA- rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F. RUBICHI 23 presso la sua sede;

 

per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa – direzione generale per il personale militare del 4.7.2003, prot. N. DGPM/IV/12/087266/40/F40, notificato il 8.7.2003, con cui è stata rigettata l’istanza dei ricorrenti, inoltrata mediante atto di invito a provvedere notificato in data 20.6.2003, diretta ad ottenere la corresponsione dell’indennità prevista per gli equipaggi di volo impiegati nei concorsi aerei per la lotta agli incendi boschivi dalla ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile n. 688/FC/ZA del 21.2.1986, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, nonché per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a tale indennità per il triennio 1999-2001,

 

con la condanna
del Ministero resistente alla corresponsione dei ratei maturati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

 

Visti gli atti tutti della causa.
Udito il relatore dott. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì per le parti gli avvocati G. Trono e G. Pedone;

 

Fatto

 

I ricorrenti sono tutti sottufficiali della Marina Militare, impiegati, in vari periodi dal 1998 al 2001, negli equipaggi addetti al servizio aereo antincendio. Gli stessi lamentano di non aver ricevuto la corresponsione dell’indennità di servizio speciale per la partecipazione alle operazione di concorso aereo nella lotta agli incendi boschivi, prevista dalla circolare del Ministero per il coordinamento della protezione civile n. 688/FC/ZA del 21.2.1986. Con atto del 2.6.2003, hanno invitato il Ministero della Difesa a corrispondere detta indennità.
Con il provvedimento impugnato, il Ministero ha respinto tale richiesta, sulla base dell’impossibile estensione del giudicato contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1833/2000, richiamata dai ricorrenti nelle loro richieste come precedente giudiziario conforme alla loro prospettazione.
I ricorrenti espongono i seguenti motivi di ricorso.

 

1. La circolare del Ministero per il coordinamento della protezione civile n. 688/FC/ZA del 21.2.1986 è diretta a compensare non solo l’effettiva utilizzazione, ma anche l’attività di preparazione, disponibilità operativa ed addestramento legata alla predetta fase operativa anti-incendio, pertanto tale indennità deve competere a tutto il personale comunque impiegato nel servizio anti-incendio e non solo per i periodi di materiale partecipazione alle attivita di spegnimento.

 

2. Irragionevolmente l’amministrazione ha riconosciuto ai ricorrenti l’indennità richiesta nei termini suddetti solo a partire dal 2002.

 

3. La motivazione dedotta dall’amministrazione a diniego è del tutto inconferente e insufficiente.
La difesa erariale, nella memoria depositata il 1.4.2004, ha rappresentato alcune considerazioni per il rigetto del ricorso.
- che, come comunicato, in data 29.2.2000, all’avvocatura stessa dalla Presidenza del Consiglio –dipartimento della protezione civile- l’ordinanza 688 non esplicherebbe più effetti, per la successiva emanazione della legge 225/1992, in virtù de disposto dell’articolo 21, che ha abrogato le norme incompatibili;
- che, con tale comunicazione del 29.2.2000, sarebbe stata sostanzialmente revocata dalla stessa Amministrazione l’ordinanza 688; - che la legge 118/2002, a conferma di ciò, non riporta più alcun riferimento al compenso in esame;
- l’attività svolta dai ricorrenti sarebbe comunque compensata con le indennità di cui alla legge 78/1983, e comunque con il pagamento di altre voci accessorie, quali l’indennità di missione e di straordinario;
- che non potrebbe applicarsi il cumulo di interessi e rivalutazione ex articolo 429 cpc, non avendo la predetta indennità carattere retributivo. All’udienza pubblica del 22.4.2004 la causa veniva trattenuta in decisione.

 

Diritto

 

1. Il ricorso, benché strutturato come impugnatorio, in realtà è evidentemente teso ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità antincendio e la condanna del Ministero alla corresponsione delle somme dovute a tale titolo.

 

2. Il ricorso è fondato.

 

2. Deve innanzitutto riconoscersi l’esistenza del diritto alla percezione dell’indennità antincendio richiesta dai ricorrenti.

 

2.1. Tale diritto spetta nei termini indicati dai ricorrenti, nel senso che essa non compete solo agli equipaggi che, durante le ore di servizio in volo, abbiano effettivamente provveduto alle operazioni di spegnimento di incendi, bensì a tutti i membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, come risultanti dai turni di servizio predisposti dall'Amministrazione, indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto ed indipendentemente dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili.
Questo Collegio, difatti, condivide le argomentazioni della recente giurisprudenza, secondo cui il compenso in argomento si giustifica per il particolare impegno dei piloti e degli altri membri degli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati nelle operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi, chiamati ad operare con carattere di continuità in condizioni ambientali difficili, nonché per la professionalità richiesta, per i rischi cui il predetto personale è esposto e per il disagio derivante dalla concentrazione dei voli, cioè, in sostanza, per l'effettiva partecipazione all’organizzazione di un servizio aereo per fronteggiare gli incendi boschivi, cui sono state destinate alcune unità di personale, dotate di particolare capacità e professionalità, acquisita anche mediante una speciale attività di preparazione e di addestramento specifico.
Pertanto il “servizio speciale” non può essere considerato esclusivamente il volo con uno o più obiettivi, ma il complesso delle attività, affidate al militare per il tempo in cui questi è adibito alle dette mansioni, funzionalmente dirette a rendere possibile la lotta agli incendi boschivi con i mezzi aerei (vds. Consiglio Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1833, che ha respinto l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza del TAR del Lazio, sezione l^ bis, n. 1132 del 21 luglio 1993 citati dal ricorrente, nonché Tar Lazio 3550/2003 e Consiglio di Stato 3151/2000).

 

2.2. L’esistenza di tale diritto, nel caso di specie, è confutata dall’Amministrazione, con argomentazioni infondate.

 

2.2.1. Quanto al primo argomento, sollevato dalla difesa erariale, è sufficiente rilevare che l’articolo 21 della legge 225/1992 ribadisce solo l’abrogazione tacita delle norme con essa incompatibili, ma dal corpo normativo di tale legge non si evidenzia affatto alcuna diretta incompatibilità –intesa come contraddizione tra norme tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione (Cassazione civile 14129/2002)- con la corresponsione della predetta indennità in virtù della circolare 688 (né i termini di tale presunta incompatibilità sono in alcun modo evidenziati dall’Avvocatura dello Stato).

 

2.2.2. Riguardo alla comunicazione del 29.2.2000 della PCM, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, è sufficiente rilevare che essa ha un carattere di mera comunicazione di carattere interpretativo, diretta ad un ufficio interno della stessa amministrazione, e pertanto non ha alcuna idoneità a revocare la precedente ordinanza 688.

 

2.2.3. Inoltre, la circostanza che la legge 118/2002 e l’ordinanza del dipartimento della protezione civile 3231/2002 non facciano alcun riferimento al compenso in esame non implica necessariamente che la stessa sia stata abrogata, non risultando (e non essendo stata evidenziata) alcuna incompatibilità diretta tra norme, tale da giustificare un’abrogazione o una revoca tacita.

 

2.2.4. Il fatto, poi, che i militari beneficino di speciali indennità ulteriori non inficia l’attuale efficacia della predetta circolare 688, laddove prevede l’indennità antincendio.
Difatti, tale rilievo può riguardare, al massimo ed eventualmente, il diverso piano della validità od opportunità della previsione, contenuta nella circolare 688, di una nuova voce retributiva.

 

2.2.5. Sul carattere retributivo o meno dell’indennità in questione, deve osservarsi che la sentenza del Consiglio di Stato n. 401/2001, citata dall’Avvocatura nella propria memoria, non è pertinente al caso in esame, poiché essa si riferisce alla differente indennità di trasferimento di cui alla legge 100/1987, della quale, correttamente, il Consiglio di Stato rileva la natura di mero ristoro dei disagi connessi al mutamento della sede di servizio. L’indennità antincendio in questione, invece, ha chiara natura retributiva, poiché diretta a compensare un’attività effettivamente prestata dal lavoratore, e non solo il disagio della maggiore concentrazione dei voli nei mesi estivi.

 

3. Tuttavia, trattandosi somme dovute successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 22 comma 36 della legge 724 del 1994, il ricorrente non ha diritto, altresì, al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ma solo alla maggior somma tra interessi o rivalutazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 14 giugno 1998, n. 3).

 

4. Il credito in esame, di natura retributiva, e consistente in un compenso da corrispondere periodicamente, in quattro mensilità, per i mesi di giugno, luglio e agosto (Tar Lazio, sentenza n.3550/2003), è soggetto a estinzione per prescrizione quinquennale ex articolo 2948 n.4) codice civile, che nel caso di specie, è stata ritualmente eccepita dall’Amministrazione .
Dagli atti di causa, tuttavia, risulta che i ricorrenti hanno compiuto un atto di esercizio del diritto, notificando una diffida ad adempiere all’Amministrazione, il 20.3.2003.
Conseguentemente, potrebbero essere estinti, per prescrizione quinquennale, solo i crediti relativi alle somme dovute anteriormente al 20.3.1998, ma questa, nel caso in esame, resta un ipotesi meramente teorica, dato che, nel presente giudizio, i ricorrenti hanno espressamente richiesto l’accertamento del diritto e la condanna del Ministero solo per l’indennità dovuta per il triennio 1999-2001 (vedi epigrafe e conclusioni del ricorso).

 

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme dovute, nei limiti di quanto non ancora corrisposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2004.
Evasio SPERANZA – Presidente
Massimiliano BALLORIANI – Estensore

 

Depositato in Segreteria il 5.6.2004



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