| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 5 giugno 2004
n. 3405
Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI –
Estensore
BARTOLACCI e altro (avv. G. Trono) c. MINISTERO DELLA DIFESA
(Avv.ra distr. Stato). |
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Militare e militarizzato – Personale e strutture
militari – Indennità antincendio – Personale avente diritto
– Individuazione
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In tema di indennità da riconoscere ai militari,
l’indennità antincendio non compete solo agli equipaggi
che, durante le ore di servizio in volo, abbiano effettivamente
provveduto alle operazioni di spegnimento di incendi, bensì
a tutti i membri degli equipaggi di volo impiegati nella
lotta agli incendi boschivi, come risultanti dai turni di
servizio predisposti dalla p.a., indipendentemente dal fatto
che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente
utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto
ed indipendentemente dal numero delle eventuali missioni
di spegnimento mensili.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Sentenze: 3405/04
Registro Generale:2058/2003
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA - LECCE
TERZA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA
Presidente; LUIGI COSTANTINI Consigliere MASSIMILIANO BALLORIANI
Ref., relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso 2058/2003 proposto da:
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BARTOLACCI BIAGIO, MODIO LUIGI BRUSA MARCO,
D’ANDRIA GIUSEPPE, D’AMBRA MICHELE, CORTESE MARCO, OBBIETTIVO
ANTONIO rappresentati e difesi da: TRONO GIUSEPPE con
domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI, 7 presso VANTAGGIATO
ANGELO
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contro
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MINISTERO DELLA DIFESA –ROMA- rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio
eletto in LECCE VIA F. RUBICHI 23 presso la sua sede;
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per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa – direzione
generale per il personale militare del 4.7.2003, prot. N.
DGPM/IV/12/087266/40/F40, notificato il 8.7.2003, con cui
è stata rigettata l’istanza dei ricorrenti, inoltrata mediante
atto di invito a provvedere notificato in data 20.6.2003,
diretta ad ottenere la corresponsione dell’indennità prevista
per gli equipaggi di volo impiegati nei concorsi aerei per
la lotta agli incendi boschivi dalla ordinanza del Ministero
per il coordinamento della protezione civile n. 688/FC/ZA
del 21.2.1986, e di ogni altro atto presupposto, connesso
o consequenziale, nonché per il riconoscimento del diritto
dei ricorrenti a tale indennità per il triennio 1999-2001,
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con la condanna
del Ministero resistente alla corresponsione dei ratei maturati,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
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Visti gli atti tutti della causa.
Udito il relatore dott. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi
altresì per le parti gli avvocati G. Trono e G. Pedone;
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Fatto
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I ricorrenti sono tutti sottufficiali della
Marina Militare, impiegati, in vari periodi dal 1998 al
2001, negli equipaggi addetti al servizio aereo antincendio.
Gli stessi lamentano di non aver ricevuto la corresponsione
dell’indennità di servizio speciale per la partecipazione
alle operazione di concorso aereo nella lotta agli incendi
boschivi, prevista dalla circolare del Ministero per il
coordinamento della protezione civile n. 688/FC/ZA del 21.2.1986.
Con atto del 2.6.2003, hanno invitato il Ministero della
Difesa a corrispondere detta indennità.
Con il provvedimento impugnato, il Ministero ha respinto
tale richiesta, sulla base dell’impossibile estensione del
giudicato contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato
n. 1833/2000, richiamata dai ricorrenti nelle loro richieste
come precedente giudiziario conforme alla loro prospettazione.
I ricorrenti espongono i seguenti motivi di ricorso.
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1. La circolare del Ministero per il coordinamento
della protezione civile n. 688/FC/ZA del 21.2.1986 è diretta
a compensare non solo l’effettiva utilizzazione, ma anche
l’attività di preparazione, disponibilità operativa ed addestramento
legata alla predetta fase operativa anti-incendio, pertanto
tale indennità deve competere a tutto il personale comunque
impiegato nel servizio anti-incendio e non solo per i periodi
di materiale partecipazione alle attivita di spegnimento.
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2. Irragionevolmente l’amministrazione ha
riconosciuto ai ricorrenti l’indennità richiesta nei termini
suddetti solo a partire dal 2002.
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3. La motivazione dedotta dall’amministrazione
a diniego è del tutto inconferente e insufficiente.
La difesa erariale, nella memoria depositata il 1.4.2004,
ha rappresentato alcune considerazioni per il rigetto del
ricorso.
- che, come comunicato, in data 29.2.2000, all’avvocatura
stessa dalla Presidenza del Consiglio –dipartimento della
protezione civile- l’ordinanza 688 non esplicherebbe più
effetti, per la successiva emanazione della legge 225/1992,
in virtù de disposto dell’articolo 21, che ha abrogato le
norme incompatibili;
- che, con tale comunicazione del 29.2.2000, sarebbe stata
sostanzialmente revocata dalla stessa Amministrazione l’ordinanza
688; - che la legge 118/2002, a conferma di ciò, non riporta
più alcun riferimento al compenso in esame;
- l’attività svolta dai ricorrenti sarebbe comunque compensata
con le indennità di cui alla legge 78/1983, e comunque con
il pagamento di altre voci accessorie, quali l’indennità
di missione e di straordinario;
- che non potrebbe applicarsi il cumulo di interessi e rivalutazione
ex articolo 429 cpc, non avendo la predetta indennità carattere
retributivo. All’udienza pubblica del 22.4.2004 la causa
veniva trattenuta in decisione.
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Diritto
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1. Il ricorso, benché strutturato come impugnatorio,
in realtà è evidentemente teso ad ottenere il riconoscimento
del diritto all’indennità antincendio e la condanna del
Ministero alla corresponsione delle somme dovute a tale
titolo.
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2. Il ricorso è fondato.
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2. Deve innanzitutto riconoscersi l’esistenza
del diritto alla percezione dell’indennità antincendio richiesta
dai ricorrenti.
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2.1. Tale diritto spetta nei termini indicati
dai ricorrenti, nel senso che essa non compete solo agli
equipaggi che, durante le ore di servizio in volo, abbiano
effettivamente provveduto alle operazioni di spegnimento
di incendi, bensì a tutti i membri degli equipaggi di volo
impiegati nella lotta agli incendi boschivi, come risultanti
dai turni di servizio predisposti dall'Amministrazione,
indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio
siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento
di incendi in atto ed indipendentemente dal numero delle
eventuali missioni di spegnimento mensili.
Questo Collegio, difatti, condivide le argomentazioni della
recente giurisprudenza, secondo cui il compenso in argomento
si giustifica per il particolare impegno dei piloti e degli
altri membri degli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati
nelle operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi
boschivi, chiamati ad operare con carattere di continuità
in condizioni ambientali difficili, nonché per la professionalità
richiesta, per i rischi cui il predetto personale è esposto
e per il disagio derivante dalla concentrazione dei voli,
cioè, in sostanza, per l'effettiva partecipazione all’organizzazione
di un servizio aereo per fronteggiare gli incendi boschivi,
cui sono state destinate alcune unità di personale, dotate
di particolare capacità e professionalità, acquisita anche
mediante una speciale attività di preparazione e di addestramento
specifico.
Pertanto il “servizio speciale” non può essere considerato
esclusivamente il volo con uno o più obiettivi, ma il complesso
delle attività, affidate al militare per il tempo in cui
questi è adibito alle dette mansioni, funzionalmente dirette
a rendere possibile la lotta agli incendi boschivi con i
mezzi aerei (vds. Consiglio Stato, sez. IV, 30 marzo 2000,
n. 1833, che ha respinto l'appello proposto dal Ministero
della Difesa avverso la sentenza del TAR del Lazio, sezione
l^ bis, n. 1132 del 21 luglio 1993 citati dal ricorrente,
nonché Tar Lazio 3550/2003 e Consiglio di Stato 3151/2000).
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2.2. L’esistenza di tale diritto, nel caso
di specie, è confutata dall’Amministrazione, con argomentazioni
infondate.
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2.2.1. Quanto al primo argomento, sollevato
dalla difesa erariale, è sufficiente rilevare che l’articolo
21 della legge 225/1992 ribadisce solo l’abrogazione tacita
delle norme con essa incompatibili, ma dal corpo normativo
di tale legge non si evidenzia affatto alcuna diretta incompatibilità
–intesa come contraddizione tra norme tale da renderne impossibile
la contemporanea applicazione (Cassazione civile 14129/2002)-
con la corresponsione della predetta indennità in virtù
della circolare 688 (né i termini di tale presunta incompatibilità
sono in alcun modo evidenziati dall’Avvocatura dello Stato).
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2.2.2. Riguardo alla comunicazione del 29.2.2000
della PCM, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello
Stato, è sufficiente rilevare che essa ha un carattere di
mera comunicazione di carattere interpretativo, diretta
ad un ufficio interno della stessa amministrazione, e pertanto
non ha alcuna idoneità a revocare la precedente ordinanza
688.
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2.2.3. Inoltre, la circostanza che la legge
118/2002 e l’ordinanza del dipartimento della protezione
civile 3231/2002 non facciano alcun riferimento al compenso
in esame non implica necessariamente che la stessa sia stata
abrogata, non risultando (e non essendo stata evidenziata)
alcuna incompatibilità diretta tra norme, tale da giustificare
un’abrogazione o una revoca tacita.
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2.2.4. Il fatto, poi, che i militari beneficino
di speciali indennità ulteriori non inficia l’attuale efficacia
della predetta circolare 688, laddove prevede l’indennità
antincendio.
Difatti, tale rilievo può riguardare, al massimo ed eventualmente,
il diverso piano della validità od opportunità della previsione,
contenuta nella circolare 688, di una nuova voce retributiva.
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2.2.5. Sul carattere retributivo o meno dell’indennità
in questione, deve osservarsi che la sentenza del Consiglio
di Stato n. 401/2001, citata dall’Avvocatura nella propria
memoria, non è pertinente al caso in esame, poiché essa
si riferisce alla differente indennità di trasferimento
di cui alla legge 100/1987, della quale, correttamente,
il Consiglio di Stato rileva la natura di mero ristoro dei
disagi connessi al mutamento della sede di servizio. L’indennità
antincendio in questione, invece, ha chiara natura retributiva,
poiché diretta a compensare un’attività effettivamente prestata
dal lavoratore, e non solo il disagio della maggiore concentrazione
dei voli nei mesi estivi.
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3. Tuttavia, trattandosi somme dovute successivamente
all’entrata in vigore dell’articolo 22 comma 36 della legge
724 del 1994, il ricorrente non ha diritto, altresì, al
cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ma solo alla
maggior somma tra interessi o rivalutazione (Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria 14 giugno 1998, n. 3).
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4. Il credito in esame, di natura retributiva,
e consistente in un compenso da corrispondere periodicamente,
in quattro mensilità, per i mesi di giugno, luglio e agosto
(Tar Lazio, sentenza n.3550/2003), è soggetto a estinzione
per prescrizione quinquennale ex articolo 2948 n.4) codice
civile, che nel caso di specie, è stata ritualmente eccepita
dall’Amministrazione .
Dagli atti di causa, tuttavia, risulta che i ricorrenti
hanno compiuto un atto di esercizio del diritto, notificando
una diffida ad adempiere all’Amministrazione, il 20.3.2003.
Conseguentemente, potrebbero essere estinti, per prescrizione
quinquennale, solo i crediti relativi alle somme dovute
anteriormente al 20.3.1998, ma questa, nel caso in esame,
resta un ipotesi meramente teorica, dato che, nel presente
giudizio, i ricorrenti hanno espressamente richiesto l’accertamento
del diritto e la condanna del Ministero solo per l’indennità
dovuta per il triennio 1999-2001 (vedi epigrafe e conclusioni
del ricorso).
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5. Sussistono giusti motivi per compensare
le spese.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando
sul ricorso, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione,
e per l’effetto condanna l’Amministrazione resistente al
pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme dovute,
nei limiti di quanto non ancora corrisposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio
del 22 aprile 2004.
Evasio SPERANZA – Presidente
Massimiliano BALLORIANI – Estensore
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Depositato in Segreteria il 5.6.2004
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