| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Ordinanza 27 maggio 2004
n. 822
Raffaele PROSPERI Presidente
Acquedotto De Ferrari Galliera s.p.a. (Avv.ti Michela Sommariva
e Gigliola Benghi) contro Provincia di Genova (Avv.ti Roberto
Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone) ed altri
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Servizi pubblici - Servizio idrico integrato:
affidamento diretto della gestione transitoria (art. 113,
comma 15-bis, d.lgs 267/2000) – compatibilità con il Trattato
CE (artt. 12, 28, 43, 49, 86). Interpretazione pregiudiziale
deferita alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
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Nell’ambito della disciplina delle concessioni
di pubblico servizio e con particolare riferimento alla
normativa transitoria in tema di affidamento del servizio
idrico integrato, spetta alla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee interpretare le norme del Trattato che instaurano
e garantiscono il buon funzionamento del mercato unico (artt.
del Trattato CE 12, 28, 43, 49, 86) al fine di chiarire
se:
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1) tali articoli debbano trovare applicazione
anche in assenza di un potenziale o attuale pericolo di
discriminazione in base alla nazionalità (nel caso di specie,
il Tar ipotizza che l’affidamento diretto della gestione
transitoria del servizio idrico integrato coinvolga esclusivamente
interessi nazionali);
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2) tali articoli consentano comunque agli
Stati membri di introdurre discipline transitorie di salvaguardia
delle concessioni di servizi pubblici già affidate senza
gara e di quale durata.
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3) il par. 2 dell’art. 86 possa consentire
la deroga agli artt. 12, 28, 43 e 49 del Trattato relativamente
all’obbligo di affidamento mediante gara delle concessioni
di servizio pubblico di interesse economico generale (quale
il servizio idrico integrato), laddove l’espletamento della
gara possa pregiudicare la tempestiva realizzazione, attivazione
e gestione, del servizio stesso.
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V. anche T.A.R. LIGURIA -
SEZIONE II - Ordinanza
27 maggio 2004 n. 835 |
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REPUBBLICA ITALIANA
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria
Sezione Seconda
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nelle persone dei Signori: Raffaele PROSPERI
Presidente f.f. ; Sergio FINA Consigliere ; Luca MORBELLI
Referendario, relatore. ha pronunciato il seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso n.1034/2003 proposto da
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Acquedotto De Ferrari Galliera s.p.a.
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso,
per delega a margine del ricorso dagli avv.ti proff. Piergiorgio
Alberti ed Eugenio Piccozza ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Genova, via Corsica n.2;
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contro
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- la Provincia di Genova, in persona
del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli
avv.ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone
ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura
provinciale in Genova, Piazzale Mazzini n. 2;
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- l’ Autorità dell’Ambito Territoriale
Ottimale Genovese, in persona del legale rappresentante
pro tempore;
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- la Regione Liguria in persona del
Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Michela Sommariva e Gigliola Benghi elettivamente domiciliata
presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Genova, via
Fieschi n. 15;
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- Il Comune di Genova in persona del
Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Graziella De Nitto e Edda Odone, elettivamente domiciliato
presso gli uffici della civica Avvocatura, in Genova via
Garibaldi n. 9;
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- il Comune di Chiavari in persona
del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.
ti Carlo Raggi e Franco Rusca, elettivamente domiciliato
presso lo studio degli stessi in Genova via Palestro n.
2/11;
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- Il Comune di Davagna in persona
del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv.
Roberto Damonte, elettivamente domiciliato presso lo studio
dello stesso in Genova, via Corsica n. 10/4;
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- Il Comune di Mignanego in persona
del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv.
Roberto Damonte, elettivamente domiciliato presso lo studio
dello stesso in Genova, via Corsica n. 10/4 ;
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il Comune di Bargagli, in persona
del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv.
Roberto Damonte, elettivamente domiciliato presso lo studio
dello stesso in Genova, via Corsica n. 10/4 ;
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- Il Comune di Carasco, in persona
del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv.
Daniele Granara, elettivamente domiciliato in Genova via
Alle Porta d’Archi n. 10 /27- 28 ;
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- il Comune di Cogorno, in persona
del Sindaco pro tempore rappresentato edifeso dall’Avv.
Daniele Granara, elettivamente domiciliato in Genova via
Alla Porta d’Archi n. 10/27 – 28;
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- il Comune di Arenzano, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Avegno, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Bogliasco, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Busalla, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Camogli, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Campo Ligure, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Campomorone, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Casella, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Ceranesi, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Cogoleto, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Crocefieschi, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Fascia, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Fontanigorda, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Gorreto, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,
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- il Comune di Isola del Cantone,
in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Masone, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Mele, in persona del
Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Montebruno in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Montoggio, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Pieve Ligure, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Propata, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Recco, in persona del
Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Ronco Scrivia, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Rondanina, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,
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- il Comune di Rossiglione, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,
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- il Comune di Rovegno, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Sant’Olcese, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Savignone, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Serra Riccò, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Sori, in persona del
Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Tiglieto, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,
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- il Comune di Torriglia, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Tribogna, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Uscio, in persona del
Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Valbrevenna, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,
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- il Comune di Vobbia, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio
|
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- il Comune di Borzonasca, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,
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- il Comune di Casarza Ligure, in
persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio
,
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- il Comune di Castiglione Chiavarese
in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,
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- il Comune di Cicagna, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Coreglia Ligure, in
persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Favale di Malvaro,
in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Lavagna, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Leivi, in persona del
Sindaco pro tempore non costituito in giudizio
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- il Comune di Lorsica, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Lumarzo, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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|
- il Comune di Mezzanego, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Moconesi, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Moneglia, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Né, in persona del
Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Neirone, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Orero, in persona del
Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Portofino, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Rapallo, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Rezzoaglio, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di San Colombano Certenoli,
in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di S. Margherita Ligure,
in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di S. Stefano d’Aveto,
in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Sestri Levante, in
persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
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- il Comune di Zoagli, in persona
del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,
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- resistenti -
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e nei confronti di
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- A.M.G.A. s.p.a. in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall’Av. Prof. Lorenzo
Acquarone e dagli avv.ti Daniela Anselmi e Giulio Bertone
ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi,
in Genova, Via Corsica n.21/20;
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- controinteressata ricorrente incidentale
-
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|
nonchè di
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- Genova Acque s.p.a. in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Av. Prof.
Lorenzo Acquarone e dagli avv.ti Daniela Anselmi e Giulio
Bertone ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli
stessi, in Genova, Via Corsica n.21/20;
|
| |
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- controinteressata –
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|
- A.N.F.I.D.A. – Associazione Nazionale
Fra gli Industriali degli Acquedotti in persona del
suo presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv.
Prof. Alberto Quaglia ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dello stesso in Genova via Roma 3
|
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- interveniente ad adiuvandum -
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per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, “del provvedimento del
direttore dell’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova
30/6/2003, n. 3892 (prot. generale n. 67034/2003), con il
quale è stata approvata “la decisione n. 8/2003 della conferenza
dell’A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta
del 13/6/2003 avente ad oggetto “Decisioni in ordine alla
gestione transitoria del Servizio idrico integrato nell’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Genova”; - della
suddetta decisione della Conferenza dell’A.T.O. della Provincia
di Genova 13/6/2003, n. 8; - di tutti gli atti presupposti,
connessi conseguenti, ivi compresi: - tutti i verbali del
Comitato Consultivo (in particolare 24/2, 10 e 22/4, 9 e
27/5, 4/6/2003) e delle relative decisioni adottate nelle
predette sedute; tutti i verbali della Conferenza dei Sindaci
dell’A.T.O. (in particolare, 16/10/2002, 13/5, 11 e 13/6/2003);
il Regolamento di funzionamento dell’Autorità dell’Ambito
Territoriale Ottimale Genovese, adottato nella seduta della
Conferenza dei Sindaci del 16/10/2002 (e approvato con deliberazione
C.P. 18/12/2002), nei limiti di quanto specificato nel ricorso;
il provvedimento del direttore dell’Area 08 Ambiente della
Provincia di Genova 2/7/2003, n. 4009 (prot. generale n.
68697/2003), con il quale è stata approvata “la decisione
n. 7/2003 della Conferenza dell’A.T.O. della Provincia di
Genova assunta nella seduta del 13/6/2003 avente ad oggetto
“Approvazione del programma Stralcio d’interventi urgenti
in materia di fognatura, collettamento e depurazione nella
Provincia di Genova e successive modifiche e integrazioni,
nonché dello Schema di Piano D’Ambito preliminare e nel
connesso Programma degli interventi di cui alla l. 36/94”;
la suddetta decisione della Conferenza dell’A.T.O. della
Provincia di Genova 13/6/2003, n. 7; la deliberazione della
Giunta Regionale della Liguria 11/6/1998 n. 1736, recante
l’approvazione dello schema della convenzione di cooperazione
tra gli enti locali, nei limiti di quanto specificato nel
presente ricorso; la deliberazione del Consiglio Provinciale
di Genova 20/4/1999, n. 19, con la quale è stato promosso
l’accordo di programma per l’organizzazione del servizio
idrico integrato nell’A.T.O. genovese e del decreto del
Presidente della Provincia di Genova 27/8/2001, n. 152,
recante l’approvazione del suddetto accordo, nonché della
allegata convenzione di cooperazione regolante i rapporti
tra gli enti locali dell’A.T.O. genovese, nei limiti di
quanto specificato nel presente ricorso”; “del provvedimento
del direttore dell’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova
24/12/2003, n. 7665 (prot. generale n. 133839/2003) con
il quale è stata approvata “la decisone n. 16/2003 della
Conferenza dell’A.T.O. della Provincia di Genova assunta
nella seduta del 22/12/2003 avente ad oggetto “Decisioni
in ordine alla gestione transitoria del Servizio idrico
integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Genova” – approvazione della Convenzione con il Gestore
d’Ambito”; della suddetta decisione della Conferenza dell’A.T.O.
22/12/2003, n. 16 e dello schema della convenzione regolante
i rapporti fra l’Autorità d’Ambito e il gestore del servizio
idrico integrato, con i relativi allegati di cui all’art.
36 della convenzione medesima (ad oggi non ancora conosciuti
dalla ricorrente ): disciplinare tecnico, carta del servizio
idrico integrato, mappa del perimetro di concessione ed
elenco delle opere affidate, elenco dei beni affidati in
concessione, elenco del personale reso disponibile dagli
attuali gestori, piano tecnico – economico – finanziario
e programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo,
regolamento del servizio, manuale di sicurezza del gestore
e manuale della qualità del gestore; del provvedimento del
direttore dell’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova
7/1/2004, prot. generale n. 801/2004 con il quale è stata
approvata “la decisione n. 17/2003 della Conferenza dell’A.T.O,
della Provincia di Genova assunta nella seduta del 22/12/2003
avente ad oggetto “Adozione dei provvedimenti di autorizzazione
e del contratto di servizio con i soggetti proprietari di
reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali ai sensi
dell’art. 35, comma 1, punto 14, l. 448/2001”;
della suddetta decisione della conferenza dell’A.T.O. 22/12/2003,
n. 17 e dello schema di contratto di servizio con i relativi
allegati di cui all’art. 29 (ad oggi non ancora conosciuti
dalla ricorrente): disciplinare tecnico, carta del servizio,
planimetria dello sviluppo delle reti, elenco beni di proprietà,
programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo,
regolamento del servizio, manuale di sicurezza della società
e manuale della qualità della società; di tutti gli atti
presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi: - i verbali
del Comitato Consultivo 24/7, 11 e 28/11, 1, 10, 15/12/2003
e le relative decisioni adottate nelle predette sedute;
- i verbali della Conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. e,
in particolare, quelli del 28/7 e del 22/12/2003; il provvedimento
del direttore dell’Area 08 Ambente della Provincia di Genova
28/8/2003, n. 5004 (prot. n. 86822/2003) e la decisione
della Conferenza dell’A.T.O. 28/7/2003, n. 10; il regolamento
di funzionamento dell’Autorità dell’Ambito Territoriale
Ottimale Genovese, adottato nella seduta della Conferenza
dei Sindaci del 16/10/2002 (e approvato con deliberazione
C.P. 18/12/2002) nei limiti di quanto specificato nel ricorso;
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|
nonché per la declaratoria
di nullità della convenzione eventualmente stipulata tra
l’A.A.T.O. e A.M.G.A. s.p.a. per la gestione del servizio
idrico integrato”
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
resistenti;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata
A.M.G.A. s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 aprile 2004, relatore
il Referendario Luca Morbelli, l'avv. prof. P. Alberti e
l’Avv. A. Mozzati in sostituzione dell’avv. prof. E. Picozza
per la ricorrente, l'avv. M. Sommariva per la Regione Liguria,
l’avv. R. Giovanetti per la Provincia di Genova, l’avv.
E. Odone per il Comune di Genova, l’avv. F. Rusca per il
Comune di Chiavari, l’ avv. R. Damonte per i Comuni di Bargagli,
Lavagna e Mignanego, l’avv. D. Granara per i Comuni di Carasco
e Cogorno, Gli avv.ti prof. L. Acquarone, D. Anselmi e G.
Bertone per A.M.G.A. spa e GENOVA ACQUE spa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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ESPOSIZIONE DEL FATTO
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Con ricorso, notificato in data 1 agosto
2003 alla provincia di Genova, all’Autorità dell’Ambito
territoriale ottimale genovese, all’AMGA s.p.a., e Genova
Acque s.p.a., al Comune di Genova ed alla Regione Liguria
e in data 4 agosto 2003 al Comune di Casella, e depositato
nella segreteria del TAR Liguria il successivo 8 agosto
2003, l’Acquedotto Nicolay s.p.a. ha impugnato, chiedendone
l’annullamento i seguenti provvedimenti:
- “provvedimento del direttore dell’Area 08 Ambiente della
Provincia di Genova 3076/2003, n. 3892 (prot. generale n.
67034/2003), con il quale stata approvata “la decisione
n. 8/2003 della conferenza dell’A.T.O. della provincia di
Genova assunta nella seduta del 13/6/2003 avente ad oggetto
“Decisioni in ordine alla gestione transitoria del Servizio
idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Genova”;
- decisione della Conferenza dell’A.T.O. della Provincia
di Genova 13/6/2003, n. 8;
- di tutti gli atti presupposti, connessi conseguenti, ivi
compresi:
a) tutti i verbali del Comitato Consultivo (in particolare
24/2, 10 e 22/4, 9 e 27/5, 4/6/2003) e delle relative decisioni
adottate nelle predette sedute; b) tutti i verbali della
Conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. (in particolare, 16/10/2002,
13/5, 11 e 13/6/2003);
c) il Regolamento di funzionamento dell’Autorità dell’Ambito
Territoriale Ottimale Genovese, adottato nella seduta della
Conferenza dei Sindaci del 16/10/2002 (e approvato con deliberazione
C.P. 18/12/2002), nei limiti di quanto specificato nel ricorso;
d) il provvedimento del direttore dell’Area 08 Ambiente
della Provincia di Genova 2/7/2003, n. 4009 (prot. generale
n. 68697/2003), con il quale è stata approvata “la decisione
n. 7/2003 della Conferenza dell’A.T.O. della Provincia di
Genova assunta nella seduta del 13/6/2003 avente ad oggetto
“Approvazione del programma Stralcio d’interventi urgenti
in materia di fognatura, collettamento e depurazione nella
Provincia di Genova e successive modifiche e integrazioni,
nonché dello Schema di Piano D’Ambito preliminare e nel
connesso Programma degli interventi di cui alla l. 36/94”;
e) la decisione della Conferenza dell’A.T.O. della Provincia
di Genova 13/6/2003, n. 7;
f) la deliberazione della giunta Regionale della Liguria
11/6/1998 n. 1736, recante l’approvazione dello schema della
convenzione di cooperazione tra gli enti locali, nei limiti
di quanto specificato nel presente ricorso;
g) la deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova
20/4/1999, n. 19, con la quale è stato promosso l’accordo
di programma per l’organizzazione del servizio idrico intergrato
nell’A.T.O. genovese e del Decreto del presidente della
Provincia di Genova 27/8/2001, n. 152, recante l’approvazione
del suddetto accordo, nonché della allegata convenzione
di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali
dell’A.T.O. genovese, nei limiti di quanto specificato nel
presente ricorso”.
Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente deduce i
seguenti motivi:
1) violazione art. 35, legge n.448/2001, violazione legge
n. 36/1994, violazione art. 3 legge n. 241/1990, difetto
di istruttoria e di motivazione illogicità, in quanto le
norme rubricate vieterebbero l’affidamento diretto in assenza
di gara ad un gestore che avesse nella sua compagine sociale
soggetti diversi dagli enti locali facenti parte dell’A.T.O.;
2) violazione art. 35 legge n. 448/2001, violazione artt.
9,10 e 11 legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n.
241/1990, violazione d.m. 22/11/2001, difetto di istruttoria
e di motivazione, illogicità, in quanto, sotto un primo
profilo, A.M.G.A. s.p.a. sarebbe partecipata, attraverso
A.C.E.A. s.p.a., che detiene il 3,4480 % del capitale sociale,
dal Comune di Roma che è estraneo all’A.T.O. genovese, ed
in quanto, sotto altro profilo, A.M.G.A. s.p.a., avendo
trasferito a Genova Acque s.p.a. il ramo d’azienda relativo
al settore idrico, non sarebbe in grado di gestire il servizio,
ovvero dovrebbe farlo subaffidandolo alla stessa società,
Genova Acque s.p.a., partecipata da un socio privato non
individuato ad esito di una procedura ad evidenza pubblica
in violazione del disposto dell’art. 35 l. 448/2001;
3) violazione artt. 3, 97 e 117 Cost., violazione art. 35
legge n. 448/2001, violazione artt. 9, 10, 11 e ss., legge
n. 36/1994, violazione art. 3 legge n. 241/1990, difetto
di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia
grave e manifesta, sviamento di potere, in quanto, consentendo
l’art. 35 legge 448/2001 citato, l’affidamento diretto entro
diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge stessa,
e postulando l’affidamento almeno la stipulazione di un
contratto di servizio ovvero di una convenzione, la semplice
deliberazione di affidamento non sarebbe sufficiente a rispettare
il termine di operatività della norma transitoria;
4) violazione dell’art. 35, legge n. 448/2001, violazione
artt. 9, 10 e 11, legge n. 36/1994, violazione art. 3 legge
n. 241/190, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità,
sviamento di potere, in quanto né la decisione n. 8/2003
della Conferenza dell’A.T.O. né il provvedimento dirigenziale
di approvazione della stessa stabiliscono la durata dell’affidamento
della gestione del servizio idrico integrato ad A.M.G.A.
s.p.a.;
5) violazione art. 97 Cost., violazione art. 3 legge n.
70/1975, violazione artt. 8 e 9, legge n. 36/1994, violazione
art. 42, d. lgs. 1878/2000 n. 267, nullità ed inefficacia
del provvedimento di affidamento del servizio idrico integrato
in relazione ai poteri di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ex art. 33, d lgs. n. 80/1998, in subordine
incompetenza assoluta, straripamento di potere , sviamento,
in quanto la conferenza degli enti rappresentati nell’A.T.O.
avrebbe dovuto, prima di affidare la gestione del servizio,
acquisire le deliberazioni dei Consigli comunali dei comuni
partecipanti;
6) violazione art. 42, d.lgs. 18/8/2000, n. 267, violazione
artt. 9 e ss., legge n. 3671994, violazione art. 3, legge
n. 241/1990, incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione,
illogicità, in quanto la convenzione di cooperazione, allegata
all’accordo di programma stipulato tra la Provincia di Genova
e i Comuni dell’A.T.O. non prevederebbe tra le forme di
gestione del servizio idrico integrato l’affidamento diretto
dello stesso a società di capitali partecipata unicamente
da enti locali;
7) violazione art. 42, d.lgs. n. 267/2000, violazione art.
3, legge n. 241/1990, incompetenza, difetto di istruttoria
e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta,
in quanto il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente
della Provincia di Genova, con cui è stata approvata la
decisione n. 8/2003 di affidamento del servizio idrico integrato,
sarebbe di competenza del Consiglio provinciale;
8) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione legge
n. 109/1994 e d.p.r. n. 554/1999, violazione artt. 9 e ss.,
legge n. 36/1994, violazione artt. 33, 34, 35 e 36, legge
regionale n. 43/1995, violazione art. 3 legge n. 241/1990,
difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia
grave e manifesta, sviamento di potere, in quanto la decisione
della Conferenza dell’A.T.O. oltre ad affidare la gestione
transitoria del servizio idrico integrato ha disposto, in
violazione delle norme rubricate, la realizzazione di un
programma di lavori, peraltro, sulla base del programma
regionale di risanamento delle acque approvato dalla Giunta
Regionale nel lontano 1991;
9) violazione artt. 35, legge n. 44872001, violazione legge
n. 109/1994, d.p.r. n. 554/1999 e d.p.r. n. 34/2000, violazione
artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, difetto di istruttoria
e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta,
in quanto A.M.G.A. s.p.a. non sarebbe qualificata per la
realizzazione del programma di lavori né potrebbe affidarne
la realizzazione ad altri soggetti, ostandovi il disposto
di cui all’art 19, comma 3, legge n. 109/1994;
10) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt.
9 e ss, legge n. 36/1994, violazione art. 3 legge n. 241/1990,
difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia
grave e manifesta, in quanto non sarebbero state sufficientemente
evidenziate le ragioni per le quali sarebbe stato prescelto
l’affidamento diretto del servizio idrico integrato in luogo
della procedura ad evidenza pubblica;
11) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt.
9 e ss., legge n. 36/1994, violazione artt. 3, 7 e ss.,
legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione,
illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la
salvaguardia delle esistenti gestioni dei servizi idrici,
che continuerebbe anche una volta terminato il periodo transitorio,
non costituirebbe ragione sufficiente e giustificare la
preferenza dell’affidamento diretto rispetto alla gara;
12) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt.
9 e ss., legge n. 36/1994, violazione artt. 3, 7 e ss.,
legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione,
illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la
decisione della Conferenza dell’A.T.O. n. 8/2003, imporrebbe,
al fine di coordinare le gestioni salvaguardate con quella
del gestore unico, la costituzione di associazioni temporanee
d’impresa in cui A.M.G.A. s.p.a. rivestirebbe il ruolo di
mandataria, configurando in questo modo una sorta di associazione
temporanea d’imprese a partecipazione obbligatoria non prevista
dall’ordinamento;
13) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt.
9 e ss., legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990,
violazione D.p.c.m. 19/4/1999, difetto di istruttoria e
di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta,
in quanto, preliminarmente all’affidamento del servizio,
non sarebbe stata approvata la carta del servizio idrico
ma solo uno schema di massima;
14) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt.
9 e ss., legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990,
difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia
grave e manifesta, in quanto la decisione della Conferenza
dell’A.T.O. n. 8/2003, pur avendo espresso parere favorevole
all’autorizzazione richiesta dalla ricorrente alla gestione
del servizio mediante le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali di proprietà, ha subordinato tale autorizzazione
alla preventiva definizione dei rapporti con A.M.G.A. s.p.a.;
15) violazione art. 78, d.lgs. n. 267/2000, violazione artt.
11 e 19, regolamento di funzionamento dell’A.A.T.O. Genovese,
violazione art. 42, regolamento del Consiglio Provinciale
di Genova, violazione art. 3, legge n. 241/1990, difetto
di istruttoria e di motivazione, in quanto alle sedute del
Comitato Consultivo e della Conferenza dell’A.T.O. avrebbe
partecipato il sig. Valter Seggi che verserebbe in palese
stato di incompatibilità in quanto consigliere d’amministrazione
e dipendente di A.M.G.A s.p.a.;
16) violazione art. 38, d.lgs. n. 267/2000, violazione artt.
8 e 9, regolamento di funzionamento dell’A.A.T.O. genovese,
violazione art. 54, regolamento Consiglio provinciale di
Genova , violazione art. 3 legge n. 241/1990, eccesso di
potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto
tutti i verbali della Conferenza dell’A.T.O. non contengono
l’indicazione nominativa delle persone intervenute in nome
e per conto degli enti locali partecipanti al medesimo A.T.O.;
17) violazione artt. 43, 49, 86 e 87, Trattato C.E., violazione
artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., violazione art. 35, legge n.
448/2001, violazione artt. 9 e ss. Legge n. 36/1994, violazione
art. 3, legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione
, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la
possibilità di affidare direttamente la gestione di un servizio
pubblico in assenza di gara contrasterebbe con la normativa
comunitaria indicata in rubrica.
In data 9 agosto 2003 si costituivano in giudizio A.M.G.A.
s.p.a. e Genova Acque s.p.a depositando memoria di costituzione
e documenti.
In data 14 novembre 2003 si costituiva in giudizio l’Amministrazione
provinciale di Genova, depositando documenti.
In data 21 novembre 2003 si costituiva in giudizio il Comune
di Davagna, depositando documenti.
In data 28 novembre 2003 si costituiva in giudizio il Comune
di Genova, depositando documenti.
Con istanza depositata in data 2 dicembre 2003 la ricorrente
formulava istanza cautelare di sospensione dell’efficacia
dei provvedimenti impugnati. In data 16 dicembre 2003 si
costituiva in giudizio il Comune di Chiavari, depositando
documenti.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2003, su istanza
della ricorrente, che chiedeva la sollecita fissazione del
merito, rinunciando all’istanza cautelare, veniva fissata
l’udienza pubblica del 26 febbraio 2004. In data 21 gennaio
2004 si costituiva in giudizio il Comune di Mignanego, depositando
documenti.
Con atto depositato il successivo 3 febbraio 2004, unitamente
a documenti interveniva in giudizio ad adiuvandum l’Associazione
A.N.F.I.D.A. Con successivo atto notificato in data 2 –
3 febbraio 2004 la ricorrente impugnava con motivi aggiunti
gli atti conseguenti a quelli già impugnati ed in particolare:
- provvedimento del direttore dell’Area 08 Ambiente della
Provincia di Genova 24/12/2003, n. 7665 (prot. generale
n. 133839/2003) con il quale è stata approvata “la decisone
n. 16/2003 della Conferenza dell’A.T.O. della Provincia
di Genova assunta nella seduta del 22/12/2003”;
- decisione della Conferenza dell’A.T.O. 22/12/2003, n.
16 e schema della convenzione regolante i rapporti fra l’Autorità
d’Ambito e il gestore del servizio idrico integrato, con
i relativi allegati;
- provvedimento del direttore dell’Area 08 Ambiente della
Provincia di Genova 7/1/2004, prot. generale n. 801/2004
con il quale è stata approvata “la decisione n. 17/2003
della Conferenza dell’A.T.O, della Provincia di Genova assunta
nella seduta del 22/12/2003”;
- decisione della conferenza dell’A.T.O. 22/12/2003, n.
17 e schema di contratto di servizio con i relativi allegati;
- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendo
l’annullamento degli stessi ed instando per la declaratoria
di nullità della convenzione eventualmente stipulata tra
l’A.A.T.O. e A.M.G.A. s.p.a. per la gestione del servizio
idrico integrato.
Avverso tali ultimi provvedimenti la ricorrente deduce i
seguenti motivi aggiunti:
18) invalidità derivata per effetto dei vizi già dedotti
che inficiano i provvedimenti presupposti impugnati con
ricorso principale;
(Avverso la decisione della Conferenza dell’A.T.O. 22/12/2003
n. 16)
19) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione art.
113 T.U. n. 267/2000, violazione art. 14, d.l. n. 269/2003,
violazione art. 4, legge n. 350/2003, violazione legge n.
36/1994, violazione art. 3 legge n. 24171990, difetto di
istruttoria e di motivazione, illogicità, in quanto l’affidamento
non si sarebbe perfezionato nell’ambito temporale di vigenza
della norma transitoria di cui all’art. 35, comma 5, l.
448/2001 non essendo stato stipulato il relativo contratto
di servizio;
20) violazione art. 35 legge n. 448/2001, violazione art.
113, d.lgs. n. 267/2000, violazione art. 14, d.l. n. 269/2003,
violazione legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n.
241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità,
in quanto, non essendosi perfezionato l’affidamento nella
vigenza temporale dell’art. 35, comma 5 l. 448/2001, la
successiva conferma dell’affidamento sarebbe avvenuta sulla
base di un norma non più vigente, senza che, peraltro, l’affidamento
de quo possa essere ricondotto alla disciplina di cui all’art.
14 del d.l. n. 269/2003;
21) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione art.
113, T.U. n. 267/2000, violazione artt. 9, 10 e 11, legge
n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990, violazione
d.m. 22/11/2001, difetto di istruttoria e di motivazione,
illogicità, in quanto la gestione del servizio da parte
di A.M.G.A. s.p.a. avverrebbe attraverso la controllata
Genova Acque s.p.a. che risulterebbe il reale destinatario
dell’affidamento;
22) violazione art. 3, legge n. 241/1990, violazione art.
11 legge n. 36/1994, violazione art.113 T.U. n. 267/2000,
difetto di istruttoria, sviamento di potere, illogicità,
contraddittorietà, in quanto non sarebbero stati determinati
gli elementi essenziali, quali l’inventario dei beni, il
canone, la tariffa, del rapporto tra A.A.T.O. e A.M.G.A.
s.p.a.;
23) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione art.
113 d.lgs. n. 267/2000, violazione artt. 9, 10 e 11, legge
n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990, difetto
di istruttoria e di motivazione illogicità, sviamento di
potere, in quanto le motivazioni che sorreggono la decisone
di affidare direttamente il servizio, ed in particolare
quella relativa ad una presunta impossibilità di indire
una gara pubblica, non sarebbero sussistenti;
24) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt.
9, 10 e 11, legge n. 36/1994, violazione art. 3 legge 241/1990,
difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sviamento
di potere, in quanto il provvedimento che ha fissato in
5 anni il periodo di affidamento transitorio della gestione
appare del tutto arbitrario, essendo venuta meno la norma
che stabiliva tale limite di durata degli affidamenti transitori;
25) violazione artt. 35, legge n. 448/2001, violazione legge
n. 109/1994 e d.p.r. n. 554/1999, violazione artt. 9 e ss.,
legge n. 36/1994, violazione artt. 33, 34, 35 e 36 legge
regionale n. 43/1995, violazione art. 3 , legge n. 241/1990,
difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia
grave e manifesta, in quanto gli atti impugnati hanno disposto
l’affidamento diretto non solo del servizio ma anche della
realizzazione di un notevole programma di lavori, per l’affidamento
dei quali, invece, sarebbe stato necessario l’espletamento
di una gara;
26) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione legge
n. 109/1994, d.p.r. n. 554/1999 e d.p.r. n. 3472000, violazione
artt. 9 e s. legge n. 36/1994, difetto di istruttoria e
di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta,
in quanto l’affidamento ad A.M.G.A. s.p.a. non solo del
servizio ma anche di un consistente programma di lavori
sarebbe vietato, da un lato, dall’art. 19, comma 3, l. 109/1994,
che vieta l’affidamento delle funzioni e delle attività
delle stazioni appaltanti, e dall’altro dalla mancanza,
in capo ad A.M.G.A. s.p.a., della qualificazione per la
realizzazione dei lavori. Sotto altro profilo A.M.G.A. s.p.a.
non potrebbe essere affidataria neppure delle attività di
progettazione dei lavori stessi;
27) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt.
9 e ss., legge n. 36/1994, violazione artt. 3, 7 e ss.,
legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione,
illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la
decisione avrebbe confermato la precedente di procedere
al coordinamento tra il gestore unico e i gestori salvaguardati
mediante la creazione di una associazione temporanea d’imprese
che, tuttavia, verrebbe a configurarsi come obbligatoria;
28) violazione art. 42, T.U. n. 267/2000, violazione art.
9, convenzione di cooperazione tra gli enti locali, violazione
artt 33, 34, 35 e 36 legge regionale n. 43/1995, violazione
art. 3, legge n. 241/1990, incompetenza, eccesso di potere
per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la
convenzione tra A.A.T.O. e A.M.G.A. è stata adottata senza
essere stata sottoposta all’esame e all’approvazione dei
Consigli Comunali dei singoli comuni facenti parte dell’
A.T.O.;
29) violazione art. 43 Cost., violazione art. 112, T.U.
n. 267/2000, violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione
artt.9 e ss., legge n. 3671994, violazione artt. 3, 7 e
ss. Legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione,
illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la
gestione del servizio idrico integrato verrebbe affidata
in via esclusiva ad A.M.G.A. con l’istituzione di una sorta
di privativa, sotto altro profilo la dotazione organica
di personale del gestore verrebbe realizzata, distaccando
presso A.M.G.A. s.p.a. il personale degli enti locali già
adibito alla conduzione delle reti, infine non sarebbe stata
determinata la tariffa da applicare agli utenti;
30) violazione art. 38 T.U. n. 267/2000, violazione att.
8 e 9 regolamento di funzionamento dell’A.A.T.O. genovese,
violazione art. 54, regolamento Consiglio Provinciale di
Genova, violazione art. 3, legge n. 241/1990, eccesso di
potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto
il verbale della Conferenza dell’A.T.O. della seduta del
22/12/2003 non contiene l’indicazione nominativa delle persone
intervenute in nome e per conto degli enti locali che ne
fanno parte;
(Avverso il provvedimento del direttore dell’Area 08 Ambiente
della provincia di Genova 24712/2003, n. 7665)
31) invalidità derivata per effetto dei vizi che inficiano
la decisione n. 16/2003 della Conferenza dell’A.T.O.
32) violazione art 42, T.U. n. 267/2000, violazione art.
3, legge n. 241/1990, violazione artt. 33, 34, 35 e 36,
legge regionale n. 4371995, incompetenza, difetto di istruttoria
e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta,
in quanto il provvedimento dirigenziale di approvazione
della decisione n. 16/2003 sarebbe di competenza del Consiglio
Provinciale; (Avverso la decisione della Conferenza dell’A.T.O.
22/12/2003 n.17)
33) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione art.
113, T.U. n. 267/2000, violazione artt. 9 e ss., legge n.
36/1994, violazione artt. 3 e ss., legge n. 24171990, difetto
di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia
grave e manifesta, in quanto l’A.T.O. avrebbe imposto alla
ricorrente una convenzione che limiterebbe notevolmente
la libertà d’impresa della ricorrente, esulando dallo schema
dell’autorizzazione per configurare nei fatti una vera e
propria concessione;
34) violazione art 42, d. lgs. N. 267/200, violazione art.
9, convenzione cooperazione tra gli enti locali, violazione
art. 3, legge n. 24171990, eccesso di potere per difetto
di istruttoria e di motivazione,in quanto il contratto di
servizio adottato con decisione n. 17/2003 dalla Conferenza
dell’A.T.O. non è stato sottoposto all’esame e all’approvazione
degli organi rappresentativi dei singoli comuni;
35) violazione art. 38, d.lgs. n. 267/2000, violazione artt.
8 e 9, Regolamento di funzionamento dell’A.A.T.O. genovese,
violazione art. 54, Regolamento Consiglio provinciale di
Genova, violazione art. 3, legge n. 24171990, eccesso di
potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto
il verbale della conferenza dell’A.T.O. del 22/12/2003 non
contiene l’indicazione nominativa delle persone intervenute
in nome e per conto degli enti locali facenti perte dell’A.T.O.;
(Avverso il provvedimento del direttore dell’Area 08 Ambiente
della provincia di Genova 7/1/2004, prot. generale n. 801/2004)
36) invalidità derivata per effetto dei vizi che inficiano
la decisione n. 17/2003 della Conferenza dell’A.T.O.;
37) violazione art. 42, d.lgs. n. 267/2000, violazione art.3
legge n. 241/1990, incompetenza, difetto di istruttoria
edi motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta,
in quanto l’adozione del provvedimento è di competenza del
consiglio provinciale e non del dirigente.
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Con ricorso notificato in data 12 febbraio
2004 e depositato in data 17 febbraio 2004 la controinteressata
A.M.G:A. s.p.a. proponeva ricorso incidentale.
In data 20 febbraio 2004 si costituivano in giudizio la
Regione Liguria, il Comune di Cogorno ed il Comune di Carasco.
Con atto notificato in data 15 marzo 2004 e depositato il
successivo 18 marzo 2004 la controinteressata A.M.G.A. s.p.a.
formulava motivi aggiunti all’impugnazione incidentale dalla
stessa proposta.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2004 il ricorso è passato
in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il ricorso in esame è rivolto avverso una
serie di provvedimenti mediante i quali è stato disposto,
ai sensi dell’art. 35, comma 5, l. 448/2001, l’affidamento
diretto della gestione transitoria del servizio idrico integrato
nell’Ambito territoriale ottimale genovese alla società
A.M.G.A. s.p.a..
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La vicenda si può sintetizzare come segue:
1) con decisione n. 8/2003 della conferenza dell’A.T.O.
della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 13/6/2003,
si è provveduto all’affidamento diretto, senza gara, ai
sensi dell’art. 35, comma 5, l. 448/2001 della gestione
transitoria del Servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Genova alla società A.M.G.A.
s.p.a., il cui capitale sociale è detenuto, nella misura
del 51% , dal Comune di Genova, facente parte del suddetto
A.T.O.;
2) con decisione n. 7/2003 della Conferenza dell’A.T.O.
della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 13/6/2003,
è stato approvato il programma stralcio d’interventi urgenti
in materia di fognatura, collettamento e depurazione nella
Provincia di Genova e successive modifiche e integrazioni,
lo Schema di Piano D’Ambito preliminare e del connesso Programma
degli interventi di cui alla l. 36/94”;
3) la decisione n.6/2003 è stata adottata con provvedimento
del direttore dell’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova
in data 30/6/2003, n. 3892 (prot. generale n. 67034/2003);
3) la decisione n. 7/2003 è stata adottata con provvedimento
del direttore dell’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova
2/7/2003, n. 4009 (prot. generale n. 68697/2003);
4) con decisione n. 16/2003 della Conferenza dell’A.T.O.
della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 22/12/2003,
è stata approvata la Convenzione con il Gestore d’Ambito,
che dovrà regolare i rapporti tra A.T.O. e l’affidatario
del servizio idrico integrato A.M.G.A. s.p.a;
5) tale ultima decisione è stata adottata con provvedimento
del direttore dell’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova
24/12/2003, n. 7665 (prot. generale n. 133839/2003);
6) con decisione n. 17/2003 della Conferenza dell’A.T.O,
della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 22/12/2003,
sono stati adottati i provvedimenti di autorizzazione e
il contratto di servizio con i soggetti proprietari di reti,
impianti ed altre dotazioni patrimoniali ai sensi dell’art.
35, comma 1, punto 14, l. 448/2001”;
7) tale decisione è stata adottata con provvedimento del
direttore dell’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova
in data 7/1/2004, prot. generale n. 801/2004. Ad esito della
complessa vicenda, pertanto, nell’ambito dell’A.T.O. genovese
accanto al gestore unico transitorio si affiancano almeno
due soggetti proprietari autorizzati a gestire il segmento
di servizio in relazione al quale gli stessi sono proprietari
delle reti degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.
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Tutti i precitati provvedimenti sono stati
impugnati dalla ricorrente che ha dedotto i motivi di cui
sopra.
1. La normativa italiana applicabile alla fattispecie La
vicenda descritta si svolge nella vigenza di diverse disposizioni
di legge che hanno regolato la materia dei servizi pubblici.
Appare necessario evidenziare il susseguirsi delle norme
utili ai fini della proposizione delle questioni pregiudiziali
da sottoporre alla Corte di giustizia.
In origine l’art. 113 d.lgs. 267/2000 disponeva: “I servizi
pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: a) in
economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione
o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c)
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a
mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale, e) a mezzo di società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare
del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione
alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione
di più soggetti pubblici o privati, f) a mezzo di società
per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria
a norma dell’articolo 116”. L’art. 113 d.lgs. 267/2000 è
stato interamente riscritto dall’art. 35, comma 1 l. 448/2001.
“1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano
ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle
nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli
impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio
dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito
dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali
l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati
alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma
1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi.
È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i
soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei
servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma
associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società
di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti
locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente
tale attività;
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure
ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza,
avviene secondo le discipline di settore, con conferimento
della titolarità del servizio a società di capitali individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma
5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque
titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento
diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a
seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle
società controllate o collegate, alle loro controllanti,
nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla
competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli
enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore
livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche
e di prestazione del servizio, dei piani di investimento
per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti,
per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti
di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno
parte integrante del contratto di servizio.
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito
l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo.
In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti
i servizi, non può essere superiore alla media calcolata
sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle
discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti
locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore
dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato
nel bando di gara.
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento
dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario,
nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni
o agevolazioni per la gestione del servizio. 11. I rapporti
degli enti locali con le società di erogazione del servizio
e con
le società di gestione delle reti e degli impianti sono
regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati
di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da
garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto
dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria
partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale
cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni
e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, in forma associata, possono conferire
la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza,
che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori
incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la
gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima,
a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità
di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società
suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi
della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché
il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti,
gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione
dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti
diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati
a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano
rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate
tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le
discipline di carattere settoriale o le relative Autorità
dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato,
ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono
definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.”
L’intervento normativo recato dal precitato articolo 35
si è sostanziato, accanto alla riformulazione dell’art.
113 d.lgs. 267/2000, in un articolato quadro di disposizioni
transitorie che, per quanto riguarda il servizio idrico
integrato, sono contenute nei commi 5, 2, 3 e 4.
In particolare il comma 5 dispone: “In alternativa a quanto
previsto dal comma 5 dell’articolo 113 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati
dalle regioni ai sensi dell’articolo 9 della legge 5 gennaio
1994 n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il servizio
idrico integrato a società di capitale partecipate unicamente
da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale
ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo
determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento,
anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalità di cui al presente comma,
gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui
alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza
pubblica, pena la perdita immediata dell’affidamento del
servizio alla società da essi partecipata”.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce:“Nei casi in
cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono
un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione
delle disposizioni previste dall’art. 113 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito
dal comma 1 del presente articolo il regolamento di cui
al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque
non inferiori a 3 anni e non superiori a 5 anni, di scadenza
o di anticipata cessazione della concessione rilasciata
con procedure diverse dall’evidenza pubblica. A valere da
tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo
articolo 133 del citato testo unico, salvo nei casi in cui
si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi per
oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla
gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni
per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio
senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione
che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità
e siano garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei
relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo
periodo è comunque vietato alle società di capitale in cui
la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento,
se ancora affidatarie dirette di partecipare ad attività
imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.”
Il comma 3 prescrive:“Il periodo transitorio di cui al comma
2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate,
in misura non inferiore a: a) un anno nel caso in cui almeno
dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal
regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si
dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione
di una nuova società capace di servire un bacino di utenza
complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente
servito dalla società maggiore;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un’impresa affidataria,, anche a seguito di
una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente
almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello
ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;
c) di un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno
per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di
cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata
almeno per il 51 per cento dai privati.”
Il comma 4 dispone:“Ove ricorra più di una delle condizioni
indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati
sommando le relative scadenze.” In sostanza l’art. 35, comma
5, l. 448/2001 prevedeva la possibilità di procedere all’affidamento
diretto, senza gara, del servizio idrico integrato di cui
alla l. 36/1994, per un periodo massimo, non prorogabile,
di 5 anni purchè detto affidamento avvenisse entro il termine
di 18 mesi dall’entrata in vigore della l. 448/2001 e purchè
l’affidamento avvenisse a favore di società di capitali
partecipate unicamente dagli enti locali facenti parte del
medesimo ambito territoriale ottimale, in relazione al quale
veniva affidato il servizio idrico integrato.
La norma transitoria è stata prevista con il ben individuato
fine di consentire, per il tramite dell’affidamento diretto
della gestione transitoria, la più rapida attuazione del
servizio idrico nell’ambito dell’ATO. Invero, dal momento
che la realizzazione del servizio idrico integrato presuppone
la completa messa in rete di tutte le risorse idriche dell’A.T.O.,
messa in rete che a sua volta presuppone la ricognizione
delle stesse, la ricognizione delle opere esistenti e la
realizzazione di cospicue opere idrauliche al fine di superare
la parcellizzazione delle gestioni precedenti, separate
le une dalle altre, l’affidamento mediante gara della gestione
transitoria, prima cioè che siano state concluse tutte le
operazioni descritte, sarebbe stato difficile se non impossibile,
non essendo determinati elementi essenziali necessari ad
impostare la procedura concorsuale, con la conseguenza del
ritardo nell’avvio dello strumento costituito dal servizio
idrico integrato.
Peraltro, la citata possibilità di affidamento diretto costituiva
alternativa alla gara, quest’ultima da utilizzarsi quante
volte l’integrazione delle reti idriche nell’ambito territoriale
ottimale avesse raggiunto un grado tale da consentire appunto
l’espletamento della gara.
Deve a questo punto evidenziarsi come la norma transitoria
in questione, presenti notevoli tratti di specialità rispetto
alla disciplina transitoria generalmente approntata dai
commi 2 , 3 e 4:
a) il periodo massimo della gestione transitoria è stabilito
direttamente dalla legge in 5 anni e non è rimesso alle
successive previsioni del regolamento come invece è previsto
per la previsione generale, siffatta circostanza consente
l’immediata operatività della norma, a differenza di quella
generale che appare subordinata all’emanazione del regolamento;
b) il periodo transitorio non può essere soggetto a proroghe
per effetto della privatizzazione della società di gestione,
o comunque per il mutamento degli assetti della compagine
della predetta società,
c) le modalità della privatizzazione della società di gestione
vengono individuate tassativamente e non già all’interno
di un ventaglio di possibilità.
Il termine per procedere all’affidamento diretto è stato
successivamente elevato dalla l. 200/2003 a 24 mesi dall’entrata
in vigore della l. 448/2001. Con decreto legge n. 269/2003
l’art. 113 D.lgs. 267/00 è stato riscritto ed è stato abrogato
il citato comma 5 dell’art. 35 della l. 448/2001.
Lo stesso d.l. ha introdotto una norma transitoria, il comma
15 – bis all’art. 113 d.lgs. 267/2000, che stabilisce:“Nel
caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori
non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell’attuazione delle disposizioni previste nel presente
articolo le concessioni rilasciate con procedure diverse
dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre
la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita
deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione
le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia
di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
Tale norma transitoria è stata integrata dalla previsione
della legge n. 350/2003 che ha aggiunto alla previsione
del comma 15 – bis dell’art. 113 d.lgs. 267/2000 la seguente:“sono
altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate
alla data del 1 ottobre 2003 a società già quotate in borsa
e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data
a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio,
nonché a società originariamente a capitale interamente
pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare
sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni
cessano comunque allo spirare del termine equivalente a
quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza
pubblica, salva la possibilità i determinare caso per caso
la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti
proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti
effettuati da parte del gestore.”
In definitiva quindi l’affidamento per cui è causa innanzi
alla Sezione remittente è avvenuto nella vigenza dell’art.
35, comma 5, l. 448/2001 mentre la decisione sulle doglianze
si situa nella vigenza della norma transitoria di cui all’art.
113 comma 15 – bis d.lgs. 267/2000 come risultante dal d.l.
269/2003 e dalla l. 350/2003.
La giurisprudenza italiana ha avuto modo di affermare che
la norma da ultimo citata costituisce norma di salvaguardia
degli affidamenti di concessioni di servizi pubblici avvenuti
prima del 2 ottobre 2003 (C. di S, sez. V, 19 febbraio 2004,
n. 679). In sostanza l’entrata in vigore della norma in
questione impone al giudice di verificare la corrispondenza
degli assetti societari alla disciplina vigente non già
al momento dell’affidamento della concessione bensì la corrispondenza
alla norma in questione purchè ricorrano le altre condizioni
contemplate dalla norma, costituite dall’esclusiva, dall’anteriorità
dell’affidamento rispetto alla data del 1 ottobre 2003 e
la quotazione in borsa dell’affidataria.
La Sezione remittente, tuttavia, dubita che il diritto comunitario,
in particolare quale risultante dall’interpretazione dello
stesso fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza 7
dicembre 2000 C- 324/98 in causa Teleaustria, consenta agli
Stati membri l’introduzione di discipline quali quella di
cui all’art. 113 comma 15 – bis d.lgs. 267/2000, sulla cui
base il giudice è chiamato a vagliare la fondatezza delle
doglianze formulate con il ricorso nonché dell’art. 35,
comma 5, l. 448/2001 sulla cui base è avvenuto l’affidamento.
Appare, pertanto, necessario richiede alla Corte di giustizia
una pronuncia interpretativa pregiudiziale delle norme dell’ordinamento
comunitario al fine di accertare se le stesse possano essere
interpretate nel senso favorevole all’ammissibilità delle
soluzioni contemplate dalle norme in questione e cioè in
linea generalissima alla salvaguardia delle concessioni
in essere affidate senza gara alle società quotate in borsa
e alla possibilità di affidare direttamente per un periodo
transitorio di durata esattamente individuata il servizio
idrico integrato in presenza di situazioni tali da legittimare
tale affidamento diretto.
2. Concessioni di servizi nel diritto comunitario.
Evidenziato il quadro normativo nazionale di riferimento
appare indispensabile tratteggiare il quadro interpretativo
comunitario relativamente alle concessioni di servizi pubblici.
Occorre evidenziare come il diritto comunitario, anche derivato,
non contenga una nozione di concessione di pubblico servizio.
Invero l’unica definizione relativa al fenomeno della concessione
è contenuta nella direttiva lavori (Dir. 93/37/Cee) e riguarda
la concessione di lavori.
In particolare la concessione di lavori viene definita all’art.
1 lett. d) della citata direttiva come un “contratto che
presenta le stesse caratteristiche degli appalti pubblici
di lavori ad eccezione del fatto che la controprestazione
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera
o in tale diritto accompagnato da un prezzo.”
In questo senso la Commissione (Comunicazione interpretativa
29 aprile 2000) ha individuato nel diritto di gestione dell’opera
l’elemento distintivo della concessione rispetto all’appalto.
Dalla considerazione del diritto che il concessionario ha
di gestire l’opera la Commissione trae una serie di corollari
che tratteggiano il rapporto di concessione, distinguendolo
nettamente, almeno in astratto, da quello di appalto.
In primo luogo la remunerazione del concessionario avviene
mediante i proventi della gestione.
In secondo luogo si realizza il trasferimento della responsabilità
della gestione.
In terzo luogo il rischio della gestione grava sul concessionario
il quale può anche andare in perdita, non ritraendo dalla
gestione dell’opera realizzata proventi sufficiente per
remunerare l’investimento iniziale necessario a realizzarla.
Per quanto attiene alla materia dei servizi pubblici la
direttiva servizi (Dir 92/50 Cee), relativa agli appalti
pubblici di servizi, non contiene una definizione del contratto
di concessione di servizi.
Tuttavia la Commissione CEE (si cfr. Comunicazione 26 aprile
2000) ha utilizzato il criterio della gestione per individuare
le concessioni di servizi e distinguere tale ipotesi da
quella dell’appalto di servizi.
E’ stato così affermato che: ”Infatti come per le concessioni
di lavori il criterio della gestione è una caratteristica
esenziale per stabilire se si è presenza di una concessione
di servizi. Applicando tale criterio, si ha concessione
di servizi quando l’operatore si assume i rischi di gestione
del servizio (sua istituzione e gestione) rifacendosi sull’utente,
soprattutto per mezzo della riscossione di un qualunque
tipo di canone. La modalità di remunerazione dell’operazione
è come nel caso di della concessione di lavori, un elemento
che permette di stabilire l’assunzione del rischio di gestione.
Come la concessione di lavori anche la concessione di servizi
è caratterizzata da un trasferimento della responsabilità
di gestione. Infine la concessione di servizi riguarda di
solito attività che, per la loro natura l’oggetto e le norme
che le disciplinano, possono rientrare nella sfera di responsabilità
dello Stato ed essere oggetto di diritti esclusivi e speciali.”
La figura della concessione di servizi non essendo contemplata
neppure é disciplinata dal diritto comunitario derivato.
Tuttavia la Corte di giustizia e la Commissione hanno ritenuto
che alla stessa si applichino le disposizioni del Trattato
CE e i principi dalle stesse desumibili.
In particolare la Commissione (si cfr. Comunicazione 26
aprile 2000) ha affermato l’applicabilità alle concessioni
“delle norme del trattato che instaurano e garantiscono
il buon funzionamento del mercato unico ossia: - le norme
che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità
(art. 12 par. 1, ex art. 6, par.1); - le norme relative
alla libera circolazione delle merci (art. 28 – ex art.
30 – ss.) alla libertà di stabilimento (art. 43 – ex 52
– ss.), alla libera prestazione di servizi (art. 49 – ex
art. 59 – ss.), nonché le eccezioni a tali norme previste
agli art. 30, 45 e 46 (ex art. 36, 55 e 56); - le disposizioni
dell’art. 86 (ex90) del trattato, che possono, altresì,
far da guida nella determinazione della legittimità della
concessione.”
La Commissione afferma, inoltre, che alle concessioni si
applicano “i principi sanciti dalla giurisprudenza della
Corte. Si tratta in particolare dei principi di non discriminazione,
di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento
proporzionalità”, precisando, tuttavia, che: “e’ vero che
la giurisprudenza citata riguarda in parte gli appalti pubblici.
Tuttavia i principi che ne derivano hanno spesso una portata
che supera l’ambito degli appalti pubblici. Essi sono applicabili
anche ad altre fattispecie, tra cui le concessioni”.
La Commissione individua poi una serie di regole operative
che derivano dai principi esposti. In particolare l’obbligo
dell’affidamento mediante gara discenderebbe dal principio
della parità di trattamento e dal principio di non discriminazione
secondo la nazionalità, l’obbligo di adeguata pubblicità
deriverebbe dal principio di trasparenza e dal principio
di non discriminazione, dal principio di proporzionalità
discenderebbe poi l’obbligo dell’amministrazione di non
richiedere specifiche tecniche eccessive rispetto all’oggetto
del servizio, nonché l’obbligo di fissare una durata non
eccessiva delle concessioni, infine dal principio del mutuo
riconoscimento deriverebbe l’obbligo di accettare specifiche
tecniche, controlli e certificati e le qualifiche prescritti
in altri Stati membri.
La posizione della Commissione, espressa in linea generale
con la comunicazione 26 aprile 2000 si è concretizzata con
le costituzioni in mora della Repubblica Italiana rispettivamente
in data 8 novembre 2000, avente ad oggetto l’art. 22 l.
142/1990, e 26 febbraio 2002, avente ad oggetto l’art. 35l.
448/2001, che ha riformato lo stesso articolo, nel frattempo
trasfuso nell’art. 113 d.lgs. 267/2000.
In particolare la Commissione, al paragrafo n. 16 dell’atto
di infrazione in data 26 settembre 2002 rileva:” Come chiarito
dalla commissione nella sua Comunicazione interpretativa
sulle concessioni nel diritto comunitario del 27 aprile
2000, in GUCE C121 del 29 aprile 2000, e come confermato
dalla Corte di giustizia nella sentenza del 7 dicembre 2000,
Teleaustria, cit., in mancanza di una normativa dettagliata
di diritto comunitario secondario, l’affidamento delle concessioni
di servizi deve comunque avvenire nel rispetto delle norme
e dei principi contenuti nel Trattato CE, ed in particolare
degli articoli 43 e 49 del Trattato summenzionati. Ciò implica
che i già ricordati obblighi di trasparenza e di rispetto
di una pubblicità adeguata nelle procedure di affidamento
si impongono alle amministrazioni anche nell’aggiudicazione,
da parte delle stesse, di contratti di concessioni di servizi.”
La Corte di giustizia ha espresso sulla materia, a distanza
di pochi mesi due avvisi, notevolmente divergenti.
Nella sentenza 9 settembre 1999, in causa C- 108/98 RI.SAN
c. Comune di Ischia ha ritenuto che le disposizioni del
Trattato relative alla libera circolazione delle persone
e alla libera prestazione dei servizi, e le relative deroghe
di cui all’art. 55, non trovano applicazione in una situazione,
quale quella di cui alla causa de qua, i cui elementi sono
tutti confinati all’interno di un solo Stato membro e che,
pertanto, non presenta alcun nesso con una delle situazioni
considerate dal diritto comunitario nel settore della libera
circolazione delle persone e dei servizi.
In sostanza la Corte di giustizia ha escluso la possibilità
di invocare la protezione del diritto comunitario in quelle
situazioni confinate esclusivamente all’interno di uno Stato
membro, in quanto la disciplina recata dall’art. 49 del
Trattato CE presuppone il carattere transfrontaliero della
prestazione.
Con la successiva sentenza, 7 dicembre 2000, in causa C-324/98,
Teleaustria Verlag Gmbh e a. c. Telekom Austria AG, la Corte
di giustizia ha affermato che ancorchè le concessioni di
pubblico servizio non rientrino nell’ambito di applicazione
delle direttiva 93/38/CEE, gli enti aggiudicatori che stipulano
i relativi contratti sono cionondimeno tenuti a rispettare
i principi fondamentali del trattato in generale, e il principio
di non discriminazione in base alla nazionalità, in particolare.
Il che implica un obbligo di trasparenza consistente nel
garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato
livello di pubblicità, che consenta l’apertura dei pubblici
servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità
delle procedure di aggiudicazione.
In conclusione allo stato la posizione delle istituzioni
comunitarie può essere riassunto nelle seguenti proposizioni.
1) nessuna norma comunitaria originaria o derivata prende
in considerazione le concessioni di servizi;
2) nondimeno le stesse sono soggette ai principi generali
del trattato e alle disposizioni degli artt. 12, 28, 43,
49 e 86 del Trattato CE;
3) i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria
sugli appalti ed in relazione alle norme citate possono
essere applicate anche alle concessioni;
4) la posizione interpretativa della Commissione e della
Corte in ordine alla applicabilità delle norme suddette
alle concessioni è relativamente recente, essendosi affermata
in un atto vincolante soltanto con la sentenza Teleaustria
del 7 dicembre 2000.
Lo stato del diritto comunitario appare alla Sezione tale
da richiedere una pronuncia interpretativa al fine di cogliere
con esattezza la portata delle innovazioni interpretative
operate dalle istituzioni comunitarie.
3. Le questioni pregiudiziali
1) In primo luogo la sezione dubita che l’interpretazione
estensiva operata dalla Corte di giustizia con la sentenza
Teleaustria possa operare in situazioni, quale quella sub
iudice, in relazione alle quali sia completamente assente
un connotato di estraneità alla situazione nazionale.
I principi del trattato e le norme dello stesso da cui i
medesimi sono tratti cui la Corte di Giustizia e la Commissione
fanno riferimento per estenderne l’applicazione alle concessioni
hanno in comune l’elemento della transnazionalità, con la
conseguenza che le norme in questione non si applicano a
situazioni discriminatorie puramente interne.
In questo senso è orientata la giurisprudenza della Corte
di Giustizia, esemplificativamente relativamente alla libertà
di stabilimento CGCE 3 ottobre 1990, C-54/88, C-91/88, C-14/89,
7 novembre 2000 C-168/98), relativamente alla libera prestazione
di servizi CGCE 16 febbraio 1995, C-29/94, C-35/94).
Ciò costituisce senza dubbio un limite di cui la Corte di
Giustizia deve farsi carico nell’elaborazione di principi
che, per la ampiezza con i quali sono affermati, rischiano
di superare l’ambito della norma del trattato dalla quale
sono tratti.
Né vale affermare come fa la Commissione (Comunicazione
26 aprile 2000) che “La Corte ha precisato in parte della
sua giurisprudenza relativa all’applicazione delle direttive
che il principio di parità di trattamento degli offerenti
prescinde da una eventuale discriminazione fondata sulla
loro nazionalità o su altri elementi distintivi”
Le affermazioni relative al diritto comunitario derivato
che ha propri margini e ambiti di applicazione possano essere
esportati ed estesi all’interpretazione del Trattato solo
con cautela.
La Sezione dubita della possibilità di assumere a criterio
interpretativo delle norme del Trattato CE principi formatisi
relativamente alla normativa di diritto comunitario derivato
che può avere ambiti di applicazione difformi. Ad avviso
della Sezione l’interpretazione delle norme del Trattato
CE ed ancora di più la derivazione dalle stesse di principi
in grado di applicarsi anche a situazioni non contemplate
né dal Trattato nè dal diritto comunitario derivato non
può che riferirsi unicamente all’interpretazione consolidata
delle norme del Trattato stesso, pena una inversione logica
dagli esiti non automaticamente condivisibili.
In altre parole il pregiudizio agli scambi comunitari, sotteso
alle norme del Trattato CE evidenziate, può anche essere
inteso come potenziale e come tale legittimare interventi
repressivi della Commissione e della Corte di giustizia
ma quando, in relazione al caso concreto sottoposto all’attenzione
del giudice, tale pregiudizio è assente, essendo tutte le
parti in causa nazionali, la Sezione remittente dubita che
il diritto comunitario possa essere interpretato nel senso
di ammettere egualmente l’applicazione di tali principi.
In altri termini pare alla sezione ammissibile una interpretazione
delle norme del Trattato CE che sanzioni norme o atti amministrativi
degli Stati membri che siano suscettibili di introdurre
discriminazioni anche potenziali sulla base della nazionalità
ma in ogni caso l’applicazione del diritto comunitario deve
arrestarsi allorché è escluso nel caso di specie la discriminazione
sulla base della nazionalità.
Tale posizione è stata sostenuta dalla Corte nella sentenza
RISAN appena di qualche mese precedente a quella TELEAUSTRIA.
In definitiva la Sezione aspira a conoscere l’esatta portata
dell’orientamento interpretativo della Corte di Giustizia
delineato con particolare riferimento alla applicabilità
dello stesso anche a vicende esclusivamente nazionali. Deve
quindi chiarirsi se l’interpretazione degli articoli del
Trattato CE 12, 28, 43, 49 e 86 formulata dalla Corte di
giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000 C-324/98 in causa
Teleaustria debba ritenersi operante e vincolante per il
giudice nazionale anche nel caso in cui è assente un potenziale
o attuale pericolo di discriminazione in base alla nazionalità.
2) in secondo luogo, e subordinatamente alla soluzione della
prima questione, la Sezione desidera appurare la portata
del citato orientamento della Corte di giustizia con riferimento
alla disciplina intertemporale e alla regolamentazione delle
vicende pregresse.
A tal riguardo occorre rilevare come l’interpretazione delle
norme del Trattato CE citate sia stata affermata con riferimento
alle concessioni di pubblici servizi, soltanto con la sentenza
della Corte di giustizia 7 dicembre 2000 C-324/98 in causa
Teleaustria.
E’ solo con questa sentenza che è stato esteso l’obbligo
di affidamento mediante gara delle concessioni di pubblici
servizi, mentre per l’innanzi la tematica delle concessioni
di pubblici servizi, ed il relativo affidamento, esulava
dal campo di applicazione del diritto comunitario.
La Sezione remittente non ha chiara la portata di tale posizione
interpretatativa con riferimento alla salvaguardia delle
concessioni affidate senza gara.
Invero se la pronuncia in questione non produce verosimilmente
alcun effetto sulle concessioni già affidate senza gara
al momento dell’emanazione della sentenza C-324/98 Teleaustria
(7 dicembre 2000) non è chiara la sorte delle concessioni
affidate senza gara, successivamente alla pronuncia in questione,
ma nella vigenza di una disciplina nazionale che consentiva
tale possibilità. Ed infine non è chiara la portata dell’orientamento
interpretativo in questione in relazione a discipline nazionali
di salvaguardia delle concessioni affidate senza gara emanate
a latere di una disciplina generale che si conforma all’orientamento
espresso.
Si dubita in sostanza che il diritto comunitario ed in particolare
gli artt.12, 28, 43, 49 e 86 del Trattato CE possano essere
interpretatati nel senso di consentire agli Stati membri,
nel momento in cui emanano una disciplina dell’affidamento
della concessioni conforme alle norme del Trattato CE suddette
(come interpretate dalla Corte di giustizia nella sentenza
C-324/98 Teleaustria), la possibilità di introdurre norme
transitorie di salvaguardia delle concessioni affidate senza
gara antecedentemente all’emanazione delle norme stesse
ma successivamente al formarsi dell’indirizzo interpretativo
della Corte di Giustizia.
In altre parole la Sezione dubita della possibilità che
gli Stati membri possano, nel momento in cui si conformano
all’indirizzo di cui alla più volte citata sentenza della
Corte di giustizia, introdurre normative transitorie di
salvaguardia delle concessioni di pubblici servizi affidate
senza gara successivamente alla data del 7 dicembre 2000.
A favore della interpretazione negativa deve osservarsi
come le norme del Trattato CE in questione non introducano
alcun temperamento temporale alla loro applicazione di talchè
ne conseguirebbe la loro immediata vincolatività, con il
conseguente obbligo di disapplicazione della normativa nazionale
difforme. Addirittura secondo consolidati principi interpretativi
l’interpretazione della norma ha effetto retroattivo.
A favore della soluzione positiva deve osservarsi come il
principio di proporzionalità consenta di temperare l’applicazione
delle stesse. Sotto altro profilo nella stessa definizione
comunitaria la concessione si caratterizza per la gestione
che può essere remunerativa per il gestore soltanto se è
di una certa durata.
L’interruzione della stessa potrebbe quindi avere serie
conseguenze solo in parte eliminabili mediante l’indennizzo
degli investimenti effettati mediante la realizzazione di
opere.
Ne consegue che l’impossibilità di introdurre discipline
transitorie di salvaguardia delle concessioni già affidate
senza gara determinerebbe l’immediato venir meno delle stesse
con conseguenze pregiudizievoli per i gestori.
Da un ulteriore punto di vista è importante conoscere anche
il limite temporale massimo consentito agli Stati membri
per la salvaguardia delle concessioni già affidate.
In definitiva la Sezione propone la seguente questione interpretativa:
se gli artt. 12, 28, 43, 49 e 86 del Trattato CE, come interpretati
dalla Corte di Giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000
C-324/98 Teleaustria, consentano agli Stati membri, nel
momento in cui si conformano agli stessi, di introdurre
discipline transitorie di salvaguardia delle concessioni
di servizi pubblici già affidate senza gara e di quale durata.
3) in terzo luogo la Sezione remittente dubita dell’interpretazione
dell’art. 86 del Trattato in relazione agli art.12, 28,
43 e 49 dello stesso citati.
L’orientamento della Corte di giustizia (sentenza 7 dicembre
2000 C-324/98) e della Commissione (comunicazione 26 aprile
2000) è nel senso dell’applicazione delle norme del trattato
e dei principi dalle stesse derivanti anche alle concessioni
di servizi con particolare riferimento all’affidamento delle
stesse esclusivamente mediante gara.
Nondimeno l’art. 86 paragrafo 2 introduce una deroga con
riferimento alla missione delle imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale, stabilendo
espressamente che: ”Le imprese incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale o aventi carattere
di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
Trattato e in particolare alle regole di concorrenza nei
limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento,
in linea di diritto e di fatto, della specifica missione
loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.”
A favore delle imprese che gestiscono servizi pubblici di
interesse economico generale sono consentite esenzioni dalle
norme del Trattato CE con particolare riferimento alle regole
della concorrenza nei limiti in cui l’osservanza delle norme
stesse osti all’espletamento, in linea di fatto o di diritto,
della missione affidata alle imprese stesse.
Deve rilevarsi come nessun dubbio possa residuare in ordine
alla natura di servizio di interesse economico generale
del servizio idrico integrato. A tal riguardo oltre alla
pronunce della Corte di giustizia, secondo cui il servizio
economico di interesse generale si caratterizzi per l’obbligo
del gestore di fornire prestazioni su tutto il territorio
considerato a tariffe uniformi ed a condizioni di qualità
simili, indipendentemente dalle circostanze particolari
e dal grado di redditività economica di ciascuna singola
operazione (Corte di giustizia, C-320/91, C-393/92) e della
Commissione, secondo la quale il servizio idrico costituisce
servizio d’interesse generale (Comunicazione I servizi di
interesse generale in Europa, in G.U.C.E. 26 settembre 1996
n. C. 281), la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
23 ottobre 2000 n. 2000/60 60 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque (in G.U.C.E. 22
dicembre 2000, n. L 327, entrata in vigore il 22 dicembre
2000), qualifica espressamente la fornitura idrica servizio
d’interesse generale.
Ne deriva che l’impresa affidataria del servizio idrico
integrato, trattandosi di servizio di interesse economico
generale, è potenzialmente in grado di godere delle esenzioni
di cui al citato paragrafo 2 dell’art. 86 del Trattato CE.
Deve, a questo punto, richiamarsi quanto evidenziato in
relazione alla ratio della norma transitoria di cui all’art.
35, comma 5, l. 448/2001 ed alla ragione giustificatrice
nel caso concreto dell’affidamento del servizio idrico integrato
ad AMGA s.p.a. senza gara.
La ratio della norma, come si è visto, è quella di consentire
la sollecita entrata a regime dello strumento di gestione
delle risorse idriche costituito dal servizio idrico integrato
mediante l’aggregazione delle gestioni (allo stato molto
frammentarie) e la privatizzazione delle stesse (allo stato
per lo più gestioni in economia) e ciò senza attendere l’adempimento
di una serie di attività necessariamente prodromiche alla
affidamento mediante gara.
Invero il servizio idrico integrato, essendo “costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di
depurazione delle acque reflue”(art. 4, comma 1, lett. f)
l. 5 gennaio 1994 n. 36), presuppone la realizzazione di
opere che consentano la messa in rete di tutte le risorse
idriche dell’ambito territoriale ottimale. Ciò presuppone
a sua volta la ricognizione delle risorse idriche e delle
opere esistenti, la definizione di un piano di interventi
e la realizzazione delle opere necessarie. Tutte le attività
descritte appaiono necessariamente preliminari all’affidamento
del servizio mediante gara al fine di evitare che la stessa
si svolga su basi inconsistenti.
Ne consegue che le predette attività avrebbero dovuto essere
realizzate dalle amministrazioni coinvolte nell’ambito territoriale
ottimale con la conseguenza di prevedibili ritardi che avrebbero
impedito la sollecita operatività del servizio idrico integrato.
Da qui la necessità di affidare direttamente in via transitoria,
e per un periodo esattamente determinato e contenuto in
limiti ragionevoli, la realizzazione e la gestione del servizio
idrico integrato ad un soggetto scelto senza gara il quale,
oltre a gestire il servizio stesso nel periodo transitorio,
si assumesse l’onere, con il rischio economico relativo,
di compiere tutte le attività necessarie alla successiva
messa in concorrenza del servizio stesso. Ed è proprio questa
la ragione giustificatrice, sul piano concreto, dell’affidamento
senza gara della gestione transitoria del servizio idrico
integrato nell’ambito territoriale genovese, operata dall’Autorità
d’ambito, oggetto di controversia.
Si legge infatti nella motivazione del provvedimento di
affidamento della gestione del servizio idrico integrato
alla società AMGA s.p.a.:
” - che allo stato attuale non è possibile, né pare opportuno,
procedere all’espletamento di una procedura ad evidenza
pubblica per l’individuazione del gestore unico nell’ATO
“a regime”per l’espletamento del S.I.I. ai sensi della L.
36/94, e ciò soprattutto in assenza di tutte le condizioni
e di tutti i necessari adempimenti, che - allo stato attuale
– non risultano ancora essere stati messi a punto o quantomeno
risultano ancora in corso di predisposizione;
- che pertanto – allo stato - l’espletamento della gara
non può configurarsi compatibilmente con l’esigenza di far
fronte alle problematiche di seguito elencate;
- che, più precisamente, non è ancora stato ancora possibile:
adempiere integralmente alla necessaria ricognizione degli
impianti esistenti e alla conseguente valutazione in termini
di funzionalità ed adeguatezza, anche sotto il profilo normativo,
valutare il livello di qualità e di diffusione del servizio
come attualmente svolto; individuare e definire gli obbiettivi
di miglioramento del livello di qualità del servizio; individuare
le carenze rispetto agli obbiettivi, le modalità per recuperare
il deficit e le priorità né è stato predisposto il programma
degli interventi necessari per raggiungere i predetti obiettivi
di qualità, con determinazione dell’onere per i relativi
investimenti, individuare le risorse finanziarie disponibili
per sostenere gli interventi sulla struttura impiantistica,
il deficit di risorse rispetto all’impegno finanziario richiesto,
la manovra tariffaria necessaria per far fronte al deficit
delle risorse, né conseguentemente elaborare il piano finanziario
connesso al programma degli interventi;”
Da quanto sopra evidenziato pare alla Sezione che l’affidamento
del servizio idrico integrato nel periodo transitorio mediante
gara avrebbe potuto comportare, quantomeno in linea di fatto,
la frustrazione della missione del gestore transitorio,
da rinvenirsi nella realizzazione ed attivazione del servizio
idrico integrato e nella sua gestione per un periodo iniziale
determinato.
E ciò in quanto nell’immediato la gara non avrebbe potuto
svolgersi ovvero si sarebbe svolta nella sostanziale incertezza
dei termini dell’affidamento. Deve evidenziarsi come le
peculiarità della norma di cui all’art. 35, comma 5 l. 448/2001,
segnalate a suo tempo siano tali da contenere la gestione
transitoria, affidata senza gara, in un periodo di tempo
circoscritto, non ulteriormente prorogabile, e di durata
ragionevole tenuto conto dell’entità dell’attivando servizio.
Deve, quindi, sottoporsi alla Corte di giustizia la seguente
questione pregiudiziale se l’art. 86 paragrafo 2 possa essere
interpretato nel senso di consentire la deroga agli artt.
12, 28, 43 e 49 del trattato CE, (come interpretati dalla
Corte di giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000 C-324/98,
relativamente all’obbligo di affidamento mediante gara delle
concessioni di servizio pubblico), limitatamente all’affidamento
di un servizio per un periodo transitorio di durata esattamente
determinata e contenuta in limiti ragionevoli, nel caso
in cui la situazione concreta sottoposta al vaglio del giudice
remittente presenti peculiarità tali per cui l’espletamento
della gara per l’affidamento della concessione di un servizio
pubblico di interesse economico generale, quale il servizio
idrico integrato, possa pregiudicare la tempestiva realizzazione,
attivazione e gestione del servizio stesso.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, sez. 2^, riservata ogni ulteriore pronuncia sospende
il giudizio sul ricorso in epigrafe e manda alla Segreteria
la trasmissione degli atti di causa alla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee ai sensi dell’art. 234 del Trattato
istitutivo, perché si pronunci pregiudizialmente sull’interpretazione
delle norme come in motivazione.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio
del 22 aprile 2004.
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Raffaele PROSPERI Presidente f.f.
Luca MORBELLI Referendario rel. ed est.
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T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale
Depositato in Segreteria il 27 MAG. 2004
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