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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 27 maggio 2004 n. 1622
Dott. Eugenio Lazzeri Pres. Dott. saverio Romano Est.
Gualtieri Francesco e Morganti Claudio (Avv.ti Marialuisa Zanobini e Alessandra Frogheri) contro la Commissione Elettorale Circondariale di Prato (Avvocatura Distrettuale dello Stato) ed il Comune di Prato (non costituito) e nei confronti della lista "Giovani e famiglia(non costituita)


Elezioni – Giudizio elettorale - Art. 72 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - Dichiarazione da parte dei delegati di lista senza l’indicazione del nominativo e dei relativi dati anagrafici afferenti il candidato alla carica di Sindaco – Conseguenze - Inefficacia della dichiarazione di collegamento con una o più liste resa dal Sindaco stesso – Integrazione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature - Inammissibilità

Il secondo comma dell'art. 72 del D.L.vo. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. degli enti locali) recante “disposizioni in materia di elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti” afferma il principio che una incompleta dichiarazione da parte dei delegati di lista (nella specie mancava l’indicazione del nominativo e dei dati anagrafici afferenti il candidato alla carica di Sindaco) rende inefficace la stessa dichiarazione di collegamento con una o più liste resa dal Sindaco. Ne consegue che siffatte manifestazioni di volontà, che devono necessariamente esprimersi in atti formali, debbono risultare all'atto della presentazione della candidatura, nel senso che non é consentito disporre per la loro integrazione qualora essa debba aver luogo successivamente alla scadenza del termine perentorio, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione delle candidature.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 1622 REG. SENT. ANNO 2004
N. 1010 REG. RIC. ANNO 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
III^SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1010/2004 proposto da

 

GUALTIERI FRANCESCO, in qualità di presentatore della lista "LEGA NORD TOSCANA" nonché elettore nelle elezioni comunali di Prato 2004 e MORGANTI CLAUDIO, in qualità di delegato della lista "LEGA NORD TOSCANA" nelle elezioni comunali di Prato 2004, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marialuisa Zanobini e Alessandra Frogheri ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. adito in Firenze, via Ricasoli n. 40;

 

contro

 

- COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PRATO, in persona del presidente pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;.

 

- COMUNE DI PRATO in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

e nei confronti di

 

LISTA "GIOVANI E FAMIGLIA", in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;

 

PER L‘ANNULLAMENTO
del provvedimento della Commissione elettorale circondariale di Prato del 18 maggio 2004 (verbale n. 134) di ricusazione della lista "LEGA NORD TOSCANA";

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione elettorale circondariale di Prato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla camera di consiglio del 27 maggio 2004 - relatore il Consigliere dott. Saverio Romano -, gli avv.ti M. Zanobini e G. Cortigiani, avvocato dello Stato;
Avvisate le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della legge n. 1034/1971 nel testo modificato ed integrato dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato ed integrato dalla legge n. 205/00, per la definizione della introdotta vicenda contenziosa con sentenza in forma abbreviata
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con l'impugnato provvedimento, la commissione elettorale circondariale di Prato ha ricusato la lista "LEGA NORD TOSCANA" sulla considerazione, tra l'altro, che, nel modulo di dichiarazione di collegamento alla candidatura a sindaco, i delegati non hanno indicato né il nominativo né alcun dato anagrafico del candidato sindaco, al quale la lista aveva intenzione di collegarsi.
Nel caso di specie, la dichiarazione resa in data 12 maggio 2004 dai delegati della lista di cui trattasi, per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco, risulta carente proprio dell'individuazione del nominativo e dei relativi dati anagrafici afferenti il candidato alla carica di sindaco. Sulla base della esposta circostanza in fatto, va ritenuta legittima la motivazione addotta dalla predetta commissione elettorale agli effetti della controversa ricusazione.
Il secondo comma dell'art. 72 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. degli enti locali) recante disposizioni in materia di elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, recita testualmente: "Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate".
Ne risulta, in termini inequivoci, che la norma impone una reciproca (e convergente) manifestazione di volontà nel senso del collegamento tra il candidato alla carica di sindaco e i delegati delle liste interessate (Cons. St., V, dec. n. 2312 del 22 aprile 2004).
Più precisamente, la legge afferma il principio che la mancata dichiarazione da parte dei delegati di lista rende inefficace la stessa dichiarazione di collegamento con una o più liste resa dal sindaco.
Siffatta esigenza é espressione di uno degli elementi essenziali che connotano il nuovo regime giuridico in materia di elezioni comunali, nell'ambito del quale sono fin troppo note le implicazioni correlate alla convergenza tra le candidature a sindaco ed a consigliere.
Con l'ulteriore e decisiva conseguenza che siffatte manifestazioni di volontà, che devono necessariamente esprimersi in atti formali, debbono risultare all'atto della presentazione della candidatura, nel senso che non é consentito disporre per la loro integrazione qualora essa debba aver luogo successivamente alla scadenza del termine perentorio, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione delle candidature.
La legittimità dell'esclusione per la considerata motivazione comporta l'irrilevanza delle altre censure intese a contestare anche le ulteriori argomentazioni addotte dalla commissione elettorale mandamentale, poiché, il contestato provvedimento si sostiene autonomamente alla stregua delle osservazioni che precedono.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 27 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere rel. est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 MAGGIO 2004
Firenze, lì 27 MAGGIO 2004



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