| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 27 maggio 2004
n. 1622
Dott. Eugenio Lazzeri Pres. Dott. saverio Romano Est.
Gualtieri Francesco e Morganti Claudio (Avv.ti Marialuisa
Zanobini e Alessandra Frogheri) contro la Commissione Elettorale
Circondariale di Prato (Avvocatura Distrettuale dello Stato)
ed il Comune di Prato (non costituito) e nei confronti della
lista "Giovani e famiglia(non costituita) |
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Elezioni – Giudizio elettorale - Art. 72
del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - Dichiarazione da parte
dei delegati di lista senza l’indicazione del nominativo
e dei relativi dati anagrafici afferenti il candidato alla
carica di Sindaco – Conseguenze - Inefficacia della dichiarazione
di collegamento con una o più liste resa dal Sindaco stesso
– Integrazione dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle candidature - Inammissibilità
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Il secondo comma dell'art. 72 del D.L.vo.
18 agosto 2000 n. 267 (t.u. degli enti locali) recante “disposizioni
in materia di elezioni comunali nei comuni con popolazione
superiore ai quindicimila abitanti” afferma il principio
che una incompleta dichiarazione da parte dei delegati di
lista (nella specie mancava l’indicazione del nominativo
e dei dati anagrafici afferenti il candidato alla carica
di Sindaco) rende inefficace la stessa dichiarazione di
collegamento con una o più liste resa dal Sindaco. Ne consegue
che siffatte manifestazioni di volontà, che devono necessariamente
esprimersi in atti formali, debbono risultare all'atto della
presentazione della candidatura, nel senso che non é consentito
disporre per la loro integrazione qualora essa debba aver
luogo successivamente alla scadenza del termine perentorio,
stabilito a pena di decadenza, per la presentazione delle
candidature.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 1622 REG. SENT. ANNO 2004
N. 1010 REG. RIC. ANNO 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
III^SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1010/2004 proposto da
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GUALTIERI FRANCESCO, in qualità di
presentatore della lista "LEGA NORD TOSCANA" nonché elettore
nelle elezioni comunali di Prato 2004 e MORGANTI CLAUDIO,
in qualità di delegato della lista "LEGA NORD TOSCANA" nelle
elezioni comunali di Prato 2004, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Marialuisa Zanobini e Alessandra Frogheri ed
elettivamente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R.
adito in Firenze, via Ricasoli n. 40;
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contro
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- COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
DI PRATO, in persona del presidente pro tempore rappresentata
e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Firenze,
via degli Arazzieri n. 4;.
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- COMUNE DI PRATO in persona del Sindaco
pro tempore, non costituitosi in giudizio;
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e nei confronti di
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LISTA "GIOVANI E FAMIGLIA", in persona
del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;
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PER L‘ANNULLAMENTO
del provvedimento della Commissione elettorale circondariale
di Prato del 18 maggio 2004 (verbale n. 134) di ricusazione
della lista "LEGA NORD TOSCANA";
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione
elettorale circondariale di Prato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla camera di consiglio del 27 maggio 2004 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano -, gli avv.ti M. Zanobini
e G. Cortigiani, avvocato dello Stato;
Avvisate le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
26 della legge n. 1034/1971 nel testo modificato ed integrato
dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti
di cui all'art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato
ed integrato dalla legge n. 205/00, per la definizione della
introdotta vicenda contenziosa con sentenza in forma abbreviata
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con l'impugnato provvedimento, la commissione elettorale
circondariale di Prato ha ricusato la lista "LEGA NORD TOSCANA"
sulla considerazione, tra l'altro, che, nel modulo di dichiarazione
di collegamento alla candidatura a sindaco, i delegati non
hanno indicato né il nominativo né alcun dato anagrafico
del candidato sindaco, al quale la lista aveva intenzione
di collegarsi.
Nel caso di specie, la dichiarazione resa in data 12 maggio
2004 dai delegati della lista di cui trattasi, per il collegamento
con il candidato alla carica di sindaco, risulta carente
proprio dell'individuazione del nominativo e dei relativi
dati anagrafici afferenti il candidato alla carica di sindaco.
Sulla base della esposta circostanza in fatto, va ritenuta
legittima la motivazione addotta dalla predetta commissione
elettorale agli effetti della controversa ricusazione.
Il secondo comma dell'art. 72 del d. lgs. 18 agosto 2000
n. 267 (t.u. degli enti locali) recante disposizioni in
materia di elezioni comunali nei comuni con popolazione
superiore ai quindicimila abitanti, recita testualmente:
"Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura il collegamento
con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio
comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste
interessate".
Ne risulta, in termini inequivoci, che la norma impone una
reciproca (e convergente) manifestazione di volontà nel
senso del collegamento tra il candidato alla carica di sindaco
e i delegati delle liste interessate (Cons. St., V, dec.
n. 2312 del 22 aprile 2004).
Più precisamente, la legge afferma il principio che la mancata
dichiarazione da parte dei delegati di lista rende inefficace
la stessa dichiarazione di collegamento con una o più liste
resa dal sindaco.
Siffatta esigenza é espressione di uno degli elementi essenziali
che connotano il nuovo regime giuridico in materia di elezioni
comunali, nell'ambito del quale sono fin troppo note le
implicazioni correlate alla convergenza tra le candidature
a sindaco ed a consigliere.
Con l'ulteriore e decisiva conseguenza che siffatte manifestazioni
di volontà, che devono necessariamente esprimersi in atti
formali, debbono risultare all'atto della presentazione
della candidatura, nel senso che non é consentito disporre
per la loro integrazione qualora essa debba aver luogo successivamente
alla scadenza del termine perentorio, stabilito a pena di
decadenza, per la presentazione delle candidature.
La legittimità dell'esclusione per la considerata motivazione
comporta l'irrilevanza delle altre censure intese a contestare
anche le ulteriori argomentazioni addotte dalla commissione
elettorale mandamentale, poiché, il contestato provvedimento
si sostiene autonomamente alla stregua delle osservazioni
che precedono.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 27 maggio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere rel. est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 MAGGIO 2004
Firenze, lì 27 MAGGIO 2004
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