| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 24 maggio 2004
n. 1474
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Andrea Migliozzi Est.
Circolo Artem Movimentoinactor (Avv. Gaetano Viciconte)
contro la Regione Toscana, (Avv. Silvia Fantappiè), l’Associazione
Teatrale Pistoiese, (non costituita) e nei confronti dell’Associazione
Culturale Kinkaleri, della Compagnia Virgilio Sieni Danza
e del Florence Dance Cultural Center (non costituiti) |
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Contributi e finanziamenti pubblici - Piano
Regionale per lo Spettacolo - Contributo regionale previsto
per le compagnie di danza “in residenza” - Delibera del
Consiglio regionale che esclude la possibilità di ripresentare
la domanda di finanziamento per coloro che per l’anno 2003
non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (27
punti) - Illegittimità
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È illegittima la deliberazione del Consiglio
Regionale nella parte in cui (oltre ad approvare l’aggiornamento
del Piano Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 stabilisca
le modalità di assegnazione dei contributi ai progetti proposti
a finanziamento regionale per il triennio 2003-2005) esclude
in radice la possibilità di ripresentare la semplice domanda
di finanziamento per coloro che per l’anno 2003 non hanno
raggiunto la soglia minima di ammissibilità (27 punti) in
quanto è una scelta che non ha alcun fondamento normativo
e non trova, in ragione del contenuto fortemente restrittivo
da essa recato, una necessaria, logica giustificazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi nn. 2571/2000; 1604/2001; 1785/2002
e 1281/2003 proposti da
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Circolo Artem Movimentoinactor, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte, con elezione di domicilio
presso lo studio del medesimo, in Firenze, Viale Matteotti
n. 60
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contro
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la Regione Toscana, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata
e difesa (nei ricorsi nn. 1604/2001, 1785/2002 e 1281/2003)
dall’avv. Silvia Fantappiè, con elezione di domicilio presso
la sede dell’Avvocatura della regione Toscana, in Firenze,
Via Cavour n. 18; l’Associazione Teatrale Pistoiese, in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio;
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e nei confronti
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dell’ Associazione Culturale Kinkaleri
(ricorsi nn. 2571/2000, 1785/2002 e 1281/2003), della
Compagnia Virgilio Sieni Danza (ricorsi nn. 1604/2001, 1785/2002
e 1281/2003) e del Florence Dance Cultural Center, non costituite
in giudizio,
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per l’annullamento
a) quanto al ricorso n. 2571/2000:
- della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Associazione
Teatrale Pistoiese del 16/6/2000 con cui il ricorrente Circolo
non è stato inserito tra i soggetti sovvenzionati per l’anno
2000, degli atti della Commissione individuata nell’ambito
del Progetto Regionale Toscanadanza nella parte in cui dichiarano
la Compagnia ricorrente non idonea ai fini dell’attribuzione
dei contributi regionali per progetti produttivi anno 2000
nonché gli atti della predetta Commissione nella parte in
cui individuano quali nuovi requisiti di valutazione: 1)
un numero non inferiore a quattro danzatori stabili; 2)
aver effettuato nell’anno 1999 non meno di venti recite;
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b) quanto al ricorso n. 1604/2001:
- del decreto dirigenziale n. 1865 del 10/4/2001 del Dipartimento
delle Politiche Formative e dei Beni Culturali della regione
Toscana con cui il Circolo ricorrente non è stato ammesso
al contributo per l’anno 2001 previsto dal Piano Regionale
per lo Spettacolo;
- del deliberato espresso dalla Commissione artistica consultiva
per lo spettacolo per la valutazione delle domande di contributo
per l’anno 2001 di cui ai verbali delle sedute del 4-5 e
6 aprile 2001;
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c) quanto al ricorso n. 1785/2002: - del
decreto dirigenziale n. 2057 del 13/5/2002 del Dipartimento
delle Politiche Formative e dei Beni Culturali della Regione
Toscana con cui il Circolo ricorrente non è stato ammesso
al contributo per l’anno 2002 previsto dal Piano regionale
per lo Spettacolo per il settore Attività di danza; - del
deliberato della Commissione artistica consultiva per lo
spettacolo per la valutazione delle domande di contributo
per l’anno 2002 di cui ai verbali delle sedute dell’11 marzo,
dell’11 aprile e dell’8 maggio 2002;
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d) quanto al ricorso n. 1281/2003:
- del decreto dirigenziale n. 2547 del 24/4/2003 con cui
il Circolo ricorrente non è stato ammesso al contributo
per l’anno 2003 previsto dal Piano Regionale per lo Spettacolo
per le Attività di danza nonché del deliberato della Commissione
artistica consultiva;
- in parte qua, delle Direttive per l’applicazione del Piano
Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 e dell’Aggiornamento
per l’anno 2003 al Piano Regionale dello Spettacolo per
il triennio 2001-2003 di cui alla deliberazione del Consiglio
Regionale n. 203 del 23/12/2002.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 febbraio
2004, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;
Uditi, altresì, l’avv. Angotti per delega dell’avv. Viciconte
per la parte ricorrente e l’avv. Fantappiè per la Regione
Toscana;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La Regione Toscana approvava per l’anno 2000
una serie di progetti diretti alla promozione di spettacoli
e manifestazioni culturali tra cui “Toscanadanza”, volta
alla promozione della danza.
Veniva, in particolare, previsto un finanziamento in favore
delle compagnie di danza “in residenza” da individuarsi
in quelle in possesso dei requisiti prescritti dall’allegato
A progetto n. 3 della delibera regionale n. 35 del 2000.
La procedura di assegnazione dei contributi regionali era
gestita, in virtù di una apposita convenzione sottoscritta
con la Regione Toscana, dall’Associazione Teatrale Pistoiese
che provvedeva ad emanare, ai fini dell’erogazione per l’anno
2000, il bando pubblico. Veniva, quindi, individuata nell’ambito
del Progetto Regionale Toscanadanza una Commissione con
l’incarico di esaminare e valutare i progetti presentati
dalle Compagnie di danza ai fini dell’erogazione dei citati
finanziamenti.
Il Circolo Artem Movimentoinactor presentava richiesta di
ammissione ai contributi in parola, ma all’esito della procedura
di valutazione, non rientrava tra le compagnie sovvenzionate
per l’anno 2000.
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Di qui il ricorso rubricato al n. 2571/2000
con cui il Circolo Artem Movimentoinactor ha impugnato gli
atti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità
per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 legge
241/90, violazione e/o falsa applicazione del bando di selezione,
violazione della delibera Consiglio Regionale della Toscana
n, 35/2000: la Commissione preposta alla valutazione delle
richieste ha introdotto nuovi, ulteriori requisiti rispetto
a quelli prescritti dal bando e ciò in contrasto con il
principio sancito dall’art. 12 della legge 241/90 secondo
cui la concessione di contributi è subordinata a criteri
predeterminati.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/90,
per assoluto difetto di motivazione; violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 12 comma 2 della legge 241/90; Eccesso
di potere per erronea valutazione dei presupposti, nonché
violazione del bando di selezione sotto diverso ed ulteriore
profilo: la determinazione della Commissione di valutare
come non idonea la ricorrente compagnia di danza ai fini
dell’attribuzione del contributo regionale è del tutto immotivata
e comunque dall’esame del relativo verbale si evidenzia
l’impossibilità di comprendere le ragioni di tale negativo
apprezzamento, senza che si sia, in particolare, fatto riferimento
da parte della Commissione ai requisiti ritenuti carenti.
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Col ricorso n. 1604/2001 poi il Circolo Artem
Movimentoinactor ha impugnato il provvedimento regionale
di diniego di ammissione al contributo per l’anno 2001 nonché
gli atti della Commissione artistica consultiva chiamata
a valutare le richieste di contributo per tale annualità.
Parte ricorrente deduce nei confronti degli atti impugnati
le censure già formulate col precedente gravame, riproducendo
così, sostanzialmente, gli stessi profili di illegittimità
denunciati nei confronti del precedente atto di diniego
e riproposti quindi avverso la non ammissione al contributo
per l’anno 2001.
Altrettanto dicasi a proposito del ricorso rubricato al
n. 1875/2002 con cui parte ricorrente impugna il diniego
di ammissione al contributo regionale per l’anno 2002 nonché
i verbali della Commissione artistica consultiva recanti
la valutazione negativa espressa nei confronti del Circolo.
Anche in questa sede vengono riproposti, con due mezzi di
gravame, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere
enunciati sulla scorta dei rilievi già fatti valere coi
precedenti ricorsi. In aggiunta alle predette censure parte
ricorrente ha peraltro formulato, come conseguenza del chiesto
annullamento dei provvedimenti impugnati, la richiesta di
risarcimento dei danni cagionati in conseguenza della mancata
e/o ritardata corresponsione dei contributi richiesti. Col
quarto ed ultimo ricorso (il n. 1281/2003) il Circolo Artem
Movimentoinactor, infine, ha impugnato il decreto dirigenziale
n. 2547 del 24/472003 di diniego di ammissione al finanziamento
regionale per l’anno 2003 e seguenti nonché il deliberato
espresso dalla Commissione artistica consultiva per la valutazione
delle domande di contributo unitamente, in parte qua, alle
Direttive per l’applicazione del Piano Regionale dello Spettacolo
per l’anno 2003 approvate con delibera della G.R. n. 21
del 13/1/03 e all’Aggiornamento per l’anno 2003 al Piano
Regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003 di
cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 203 del 23/12/2002.
Coi primi due mezzi d’impugnazione sono dedotti gli stessi
profili di illegittimità già posti a fondamento dei precedenti
ricorsi e qui riproposti. Con un terzo motivo di ricorso,
poi vengono denunciati i vizi di violazione e/o falsa applicazione
della L.R. 28/3/2000 n. 45 e di eccesso di potere per illogicità
manifesta: secondo parte ricorrente, la graduatoria che
scaturisce dalla valutazione delle domande avrà validità
triennale, venendo esclusa la possibilità di accedere ai
finanziamenti per gli anni successivi al 2003 per i soggetti
i cui progetti abbiano ottenuto un punteggio inferiore a
27 punti nella valutazione quantitativa. Ebbene una siffatta
previsione è in contrasto con la L.R. n. 45/2000 che prevede
una programmazione solo triennale e si appalesa altresì
illogica dal momento che comporta una ingiustificata limitazione
all’accesso ai fondi pubblici in questione.
Si è costituita in giudizio in relazione agli ultimi tre
ricorsi, l’intimata Regione Toscana che ha contestato la
fondatezza dei proposti gravami di cui ha chiesto la reiezione.
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DIRITTO
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In via preliminare, va disposta la riunione
delle quattro impugnative, siccome fra loro intimamente
connesse.
Col primo mezzo d’impugnazione, comune a tutti i proposti
gravami parte ricorrente deduce l’illegittimo comportamento
della Commissione artistica consultiva preposta alla valutazione
delle richieste che avrebbe introdotto una arbitraria ed
illogica specificazione dei requisiti rispetto a quelli
che l’atto regionale delle Direttive ha fissato in attuazione
del Piano Regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003.
Il dedotto profilo di illegittimità non sussiste.
Relativamente al finanziamento per l’anno 2000 nell’ambito
del progetto di interesse regionale Toscanadanza, veniva
emanato a cura dell’Associazione Teatrale Pistoiese, quale
soggetto deputato ad esaminare le relative richieste, il
bando pubblico in cui venivano individuati i soggetti interessati
e cioè le compagnie di danza “in residenza”, con la precisazione
che la Commissione avrebbe attribuito particolare importanza
al possesso di una serie di requisiti. La Commissione giudicatrice
quindi nella sua prima seduta, quella del 15/5/2000 aveva
cura di determinare i criteri di valutazione e tanto prima
di passare in rassegna i vari progetti avanzati dalle Compagnie
di danza.
Peraltro avuto riguardo alla specificità della materia procedeva
a configurare una valutazione preventiva di idoneità risultante,
in particolare da due componenti: a) una valutazione di
qualità; b) una valutazione di dati quantitativi, prevedendo
per ciascuno dei predetti elementi uno specifico punteggio.
Orbene un siffatto operato appare immune dai vizi dedotti
dalla parte ricorrente e ciò per molteplici ragioni.
Innanzitutto la Commissione giudicatrice così operando non
ha affatto introdotto nuovi, ulteriori requisiti rispetto
a quelli fissati dal bando che attenevano all’ammissibilità
in generale delle richieste, quanto ai soggetti legittimati
a produrle: in realtà la stessa Commissione ha correttamente
proceduto a fissare i criteri-guida sulla scorta dei quali
giudicare, appunto i progetti presentati e non v’è alcun
dubbio che al riguardo aveva ben la facoltà di determinare
i parametri cui rapportare le operazioni di valutazione,
e tanto proprio ai fini di rendere razionale oltreché trasparente
l’apprezzamento in ordine alle domande presentate.
Nella specie, non può neppure configurarsi una sorta di
violazione del principio della par condicio posto che l’elaborazione
dei criteri ha preceduto la disamina delle istanze e quindi
la determinazione dei parametri deve ritenersi valevole
erga omnes.
Andando poi più da vicino ad esaminare i termini della questione,
parte ricorrente lamenta in sostanza la formulata (da parte
della Commissione) individuazione di due nuovi requisiti
che, per il vero, tali non sono e cioè: 1) un numero non
inferiore a quattro danzatori; 2) aver effettuato nel 1999
non meno di venti recite.
Orbene, al di là del fatto che quelli testé indicati non
possono considerarsi dei requisiti, ma solo dei criteri
di valutazione, gli stessi, a ben vedere, attengono all’elemento
di valutazione riguardante i dati quantitativi ma se così
è la “introduzione” di tali “elementi” è del tutto irrilevante
nel caso di specie posto che, come rilevasi dalla lettura
degli atti di causa, la valutazione negativa espressa nei
confronti del ricorrente Circolo attiene esclusivamente
all’elemento della qualità, lì dove, appunto, si rileva
a carico della compagnia un rendimento artistico qualitativamente
insufficiente.
Con riferimento poi ai finanziamenti relativi agli anni
2001 e 2002, il procedimento di definizione delle richieste
di contributo è più articolato, sovvenendo al riguardo,
le “disposizioni” recate sul punto dal Piano Regionale dello
Spettacolo e soprattutto dalle direttive di attuazione del
Piano stesso, ma anche avuto riguardo a tali atti di disciplina
della procedura in questione, le censure di cui al primo
motivo d’impugnazione dei relativi ricorsi (nn. 1604/2001
e 1785/2002) non si differenziano, quanto all’esito del
loro fondamento, dalle conclusioni sopra prese, per ciò
che innanzi si va ad illustrare.
Dunque il Piano Regionale per lo Spettacolo e le Direttive
di attuazione si sono occupati della procedura di definizione
dei progetti richiedenti il finanziamento, dettando al riguardo
una disciplina sufficientemente esaustiva. In particolare,
il secondo dei predetti atti “regolamentari” prevede al
punto B4b che la Commissione artistica esprime la propria
valutazione sui progetti ammissibili attraverso l’assegnazione
di un punteggio che determina la graduatoria sulla base
di un massimo di 50 punti su 100 per la valutazione qualitativa
e di un massimo di 50 punti su 100 per la valutazione quantitativa:
ai successivi punti 4c e 4d sono quindi indicati, rispettivamente,
i criteri quantitativi e qualitativi di valutazione.
Le Direttive poi al punto B7 hanno cura di precisare che
“sono ammessi al finanziamento regionale soltanto i soggetti
che avranno raggiunto almeno 27 punti della valutazione
qualitativa ...”
Sempre al riguardo poi va rilevato che, come rilevasi dalla
lettura dei verbali delle sedute, la Commissione giudicatrice
ha stabilito di procedere inizialmente all’attribuzione
dei punteggi qualitativi, quindi all’attribuzione dei punteggi
quantitativi, di talché dalla somma dei punteggi di qualità
e quantità assegnati risulterà il punteggio finale che darà
origine alla graduatoria per l’assegnazione dei contributi.
Ora la stessa Commissione relativamente ai criteri inerenti
la valutazione quantitativa ha proceduto a formulare una
serie di pesi mediante una specificazione dei punteggi relativi
ai criteri con altrettanti sotto-punteggi, ma siffatta opera
di precisazione non appare comunque vietata e neppure illogica,
trattandosi di un metodo di giudizio in ogni caso rispettoso
dei margini di punteggio previsti per i singoli elementi
costitutivi della valutazione quantitativa, valevoli per
tutti i soggetti presentatori dei progetti.
Ad ogni buon conto tale innovativa specificazione non assume
alcun rilievo per la posizione del ricorrente Circolo se
è vero che parte ricorrente, quanto al suo progetto non
è stato ammesso per il fatto di aver riportato nella valutazione
qualitativa solamente 15 punti, non raggiungendo, così,
il punteggio minimo di 27 punti, al di sotto del quale non
è possibile comunque conseguire l’ammissibilità, ai sensi
di quanto previsto dal punto B7 delle Direttive; ne deriva,
necessariamente che la supposta “integrazione” non ha avuto
alcuna incidenza in ordine alla valutazione del progetto
della ricorrente che è risultato inammissibile in ragione
del giudizio negativo riportato sotto il profilo qualitativo.
E’ il caso poi di rammentare che la metodologia di valutazione
sopra illustrata è stata seguita oltre che per gli anni
2001 e 2002 anche per il 2003 con gli stessi esiti per la
richiesta avanzata dal Circolo ricorrente. Col secondo motivo
d’impugnazione, comune ai quattro ricorsi qui all’esame,
parte ricorrente lamenta in sostanza il vizio di difetto
di motivazione a carico degli atti recanti il diniego di
ammissione ai finanziamenti regionali, lì dove, per l’anno
2000 non sarebbero comprensibili le ragioni della determinazione
negativa assunta, mentre per gli ulteriori anni, il punteggio
numerico attribuito sarebbe insufficiente a motivare il
perché di un giudizio negativo.
Le formulate doglianze non sono condivisibili.
Per quanto attiene al diniego di contributo relativo all’anno
2000, le ragioni della non ammissione al finanziamento de
quo sono rinvenibili nel verbale della Commissione deputata
all’esame delle offerte datato 15 maggio 2000, lì dove in
sede di formulazione della graduatoria, relativamente al
progetto del Movimentoinactor, il “rendimento artistico
della formazione è stato ritenuto qualitativamente insufficiente
ed irrisolto dal punto di vista della realizzazione coreografica”
ed inoltre “la Compagnia non raggiunge i requisiti minimi
richiesti per accedere alla sovvenzione”.
Ora se è vero che finalità della motivazione degli atti
amministrativi è quella di far conoscere agli interessati
le ragioni che impongono la restrizione della sfera giuridica
(in tal senso, ex multis, TAR Campania-Napoli, 17/7/02 n.
4226, Sez, IV), nel caso di specie l’obbligo di spiegare
il perché della determinazione assunta risulta essere stato
adempiuto dalla Commissione in maniera adeguata.
Invero, avuto riguardo alla specificità della materia qui
in rilievo, la Commissione ha motivato il suo giudizio sulla
scorta di un negativo apprezzamento delle caratteristiche
qualitative della proposta avanzata dalla Compagnia ricorrente,
rilevando, appunto, nell’esercizio di un potere di discrezionalità
tecnica l’insufficiente qualità del progetto. Si è in presenza,
dunque, di una valutazione di disvalore del quale la Commissione
ha dato sufficiente contezza sia pure a mezzo di una motivazione
succinta, resa tale anche in considerazione dell’alto tecnicismo
del giudizio stesso.
D’altra parte i rilievi mossi sul punto dal Circolo ricorrente
sono volti, in sostanza, ad impingere nel merito delle scelte
operate dalla Commissione e tale “sindacato” in relazione
alla natura tecnica dell’apprezzamento di che trattasi,
si appalesa inammissibile.
Relativamente poi agli atti di diniego del contributo per
gli anni 2001, 2002 e 2003, la motivazione della non ammissione
è rappresentata dalla votazione riportata nelle relative
graduatorie dal Circolo ricorrente che ha conseguito nelle
tre anzidette annualità, secondo il metodo di valutazione
già sopra illustrato, il punteggio di 19 punti, inferiore
a 27, limite minimo per l’ammissibilità.
Ora, quanto alla idoneità o meno di un giudizio reso tramite
voto numerico, il Collegio non può non ribadire l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui anche dopo l’entrata in vigore
della legge 241/90, l’onere di motivazione è sufficientemente
adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi
quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente che esterna
adeguatamente la valutazione tecnica della Commissione (cfr.
Cons. Stato Sez. IV 13/10/02; idem 20/11/2000 n. 6160, recentemente
Sez. IV 3/4/03 n. 1719; questa Sezione n. 5187 del 26/6/2003).
Nel caso di specie l’attribuzione della votazione numerica
si appalesa esaustiva se si tiene conto del fatto che come
rilevasi dalle operazioni di valutazione eseguite dalla
Commissione il voto finale attribuito in relazione alla
valutazione qualitativa è la risultante di punteggi parziali
riferibili partitamente ai vari parametri o criteri (nove)
individuati a fondamento della valutazione qualitativa,
di talché, nel caso “de quo”, parte ricorrente, quale destinataria
del giudizio di non ammissione è stata ben messa in condizione
di comprendere gli elementi di valutazione presi negativamente
in considerazione dalla Commissione stessa.
In forza delle suestese notazioni, attesa la non fondatezza
dei relativi motivi di gravame i ricorsi nn. 2571/2000,
1604/2001, 1785/2002 non appaiono meritevoli di accoglimento,
così come infondato si appalesa il ricorso 1281/2003 relativamente
ai primi due motivi d’impugnazione rivolti nei confronti
del diniego di contributo regionale per l’anno 2003. Le
testé prese conclusioni di merito rendono altresì inammissibile
l’azione di risarcimento danni pure avanzata dal Circolo
Artem Movimentoinactor con gli ultimi tre ricorsi: invero
il previo annullamento degli atti amministrativi ritenuti
asseritamente illegittimi costituisce presupposto indefettibile
per l’esame della domanda risarcitoria (cfr. TAR Puglia-Lecce
5/7/2002 n. 3165; TAR Lombardia, Sez. II 19/4/2000 n. 1608;
idem TAR Napoli, Sez. III 2/8/01 n. 3738), cosicché nella
specie, la infondatezza delle relative impugnative rende
del tutto inconfigurabile la richiesta risarcitoria.
Rimane da esaminare, quanto al ricorso n. 1281/03 il terzo
motivo d’impugnazione rivolto nei confronti della deliberazione
della Giunta Regionale n. 21 del 13/1/03 in parte qua.
Ritiene il Collegio che il profilo di illegittimità denunciato
sotto il vizio di eccesso di potere per illogicità si appalesi
fondato.
Col predetto atto deliberativo recante l’approvazione delle
direttive per l’applicazione del Piano Regionale per lo
Spettacolo per l’anno 2003 è stata prevista la possibilità
di finanziamenti anche per gli anni successivi al 2003.
In particolare poi al riguardo il Consiglio Regionale con
deliberazione n. 45 del 23 dicembre 2002 ha proceduto ad
approvare l’aggiornamento del Piano Regionale per lo Spettacolo
per l’anno 2003 nonché le modalità di assegnazione dei contributi
ai progetti proposti a finanziamento regionale per il triennio
2003-2005.
Ora, ferma restando la possibilità per la Regione di prevedere
l’impegno di spesa del 2003 ripetuto nel triennio (2003-2005)
e al di là quindi della eventuale ultrattività solo finanziaria
del Piano dello Spettacolo rispetto alla sua naturale durata
(2001-2003), rimane il fatto che le Direttive di cui alla
citata delibera n. 21/2003 hanno espressamente previsto
(punto IIIA4) che “è esclusa la possibilità di ripresentare
domanda di finanziamento per gli anni successivi ai soggetti
i cui progetti abbiano ottenuto un punteggio inferiore a
27 punti nella valutazione qualitativa da parte della Commissione
nel 2003”.
Ebbene, una siffatta previsione appare fortemente limitativa
e penalizzante dal momento che fa dipendere addirittura
l’erogabilità di finanziamenti per anni futuri da un dato
ancorato ad una valutazione fotografato al 2003. In altri
termini non appare logico far pesare una valutazione negativa
resa in un determinato arco temporale di riferimento del
contributo in ordine alla possibilità per i soggetti interessati
di presentare per gli anni successivi (fino al 2005) un
progetto che potrebbe essere migliorativo, tale da far rivedere
il giudizio sfavorevolmente reso in precedenza. In ogni
caso l’esclusione in radice della possibilità di ripresentare
la semplice domanda di finanziamento per coloro che per
l’anno 2003non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità
(27 punti) è una scelta che non ha alcun fondamento normativo
e non trova, in ragione del contenuto fortemente restrittivo
da essa recato, una necessaria, logica giustificazione.
La prescrizione in parola si appalesa, pertanto, illegittima
e della stessa va disposto, siccome si dispone, l’annullamento.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese e competenze del giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando, riunisce
i quattro ricorsi in epigrafe e così dispone:
a) Rigetta i ricorsi nn. 2571/2000; 1604/2001; 1785/2002;
b) quanto al ricorso n. 1281/2003 in parte lo Rigetta e
in altra parte lo Accoglie, nei sensi e limiti di cui in
motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 18 febbraio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott.
Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott.ssa Eleonora DI SANTO - Consigliere
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 MAGGIO 2004
Firenze, lì 24 MAGGIO 2004
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