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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 24 maggio 2004 n. 1474
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Andrea Migliozzi Est.
Circolo Artem Movimentoinactor (Avv. Gaetano Viciconte) contro la Regione Toscana, (Avv. Silvia Fantappiè), l’Associazione Teatrale Pistoiese, (non costituita) e nei confronti dell’Associazione Culturale Kinkaleri, della Compagnia Virgilio Sieni Danza e del Florence Dance Cultural Center (non costituiti)


Contributi e finanziamenti pubblici - Piano Regionale per lo Spettacolo - Contributo regionale previsto per le compagnie di danza “in residenza” - Delibera del Consiglio regionale che esclude la possibilità di ripresentare la domanda di finanziamento per coloro che per l’anno 2003 non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (27 punti) - Illegittimità

È illegittima la deliberazione del Consiglio Regionale nella parte in cui (oltre ad approvare l’aggiornamento del Piano Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 stabilisca le modalità di assegnazione dei contributi ai progetti proposti a finanziamento regionale per il triennio 2003-2005) esclude in radice la possibilità di ripresentare la semplice domanda di finanziamento per coloro che per l’anno 2003 non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (27 punti) in quanto è una scelta che non ha alcun fondamento normativo e non trova, in ragione del contenuto fortemente restrittivo da essa recato, una necessaria, logica giustificazione.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi nn. 2571/2000; 1604/2001; 1785/2002 e 1281/2003 proposti da

 

Circolo Artem Movimentoinactor, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, Viale Matteotti n. 60

 

contro

 

la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa (nei ricorsi nn. 1604/2001, 1785/2002 e 1281/2003) dall’avv. Silvia Fantappiè, con elezione di domicilio presso la sede dell’Avvocatura della regione Toscana, in Firenze, Via Cavour n. 18; l’Associazione Teatrale Pistoiese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

e nei confronti

 

dell’ Associazione Culturale Kinkaleri (ricorsi nn. 2571/2000, 1785/2002 e 1281/2003), della Compagnia Virgilio Sieni Danza (ricorsi nn. 1604/2001, 1785/2002 e 1281/2003) e del Florence Dance Cultural Center, non costituite in giudizio,

 

per l’annullamento
a) quanto al ricorso n. 2571/2000:
- della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese del 16/6/2000 con cui il ricorrente Circolo non è stato inserito tra i soggetti sovvenzionati per l’anno 2000, degli atti della Commissione individuata nell’ambito del Progetto Regionale Toscanadanza nella parte in cui dichiarano la Compagnia ricorrente non idonea ai fini dell’attribuzione dei contributi regionali per progetti produttivi anno 2000 nonché gli atti della predetta Commissione nella parte in cui individuano quali nuovi requisiti di valutazione: 1) un numero non inferiore a quattro danzatori stabili; 2) aver effettuato nell’anno 1999 non meno di venti recite;

 

b) quanto al ricorso n. 1604/2001:
- del decreto dirigenziale n. 1865 del 10/4/2001 del Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali della regione Toscana con cui il Circolo ricorrente non è stato ammesso al contributo per l’anno 2001 previsto dal Piano Regionale per lo Spettacolo;
- del deliberato espresso dalla Commissione artistica consultiva per lo spettacolo per la valutazione delle domande di contributo per l’anno 2001 di cui ai verbali delle sedute del 4-5 e 6 aprile 2001;

 

c) quanto al ricorso n. 1785/2002: - del decreto dirigenziale n. 2057 del 13/5/2002 del Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali della Regione Toscana con cui il Circolo ricorrente non è stato ammesso al contributo per l’anno 2002 previsto dal Piano regionale per lo Spettacolo per il settore Attività di danza; - del deliberato della Commissione artistica consultiva per lo spettacolo per la valutazione delle domande di contributo per l’anno 2002 di cui ai verbali delle sedute dell’11 marzo, dell’11 aprile e dell’8 maggio 2002;

 

d) quanto al ricorso n. 1281/2003:
- del decreto dirigenziale n. 2547 del 24/4/2003 con cui il Circolo ricorrente non è stato ammesso al contributo per l’anno 2003 previsto dal Piano Regionale per lo Spettacolo per le Attività di danza nonché del deliberato della Commissione artistica consultiva;
- in parte qua, delle Direttive per l’applicazione del Piano Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 e dell’Aggiornamento per l’anno 2003 al Piano Regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003 di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 203 del 23/12/2002.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;
Uditi, altresì, l’avv. Angotti per delega dell’avv. Viciconte per la parte ricorrente e l’avv. Fantappiè per la Regione Toscana;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La Regione Toscana approvava per l’anno 2000 una serie di progetti diretti alla promozione di spettacoli e manifestazioni culturali tra cui “Toscanadanza”, volta alla promozione della danza.
Veniva, in particolare, previsto un finanziamento in favore delle compagnie di danza “in residenza” da individuarsi in quelle in possesso dei requisiti prescritti dall’allegato A progetto n. 3 della delibera regionale n. 35 del 2000.
La procedura di assegnazione dei contributi regionali era gestita, in virtù di una apposita convenzione sottoscritta con la Regione Toscana, dall’Associazione Teatrale Pistoiese che provvedeva ad emanare, ai fini dell’erogazione per l’anno 2000, il bando pubblico. Veniva, quindi, individuata nell’ambito del Progetto Regionale Toscanadanza una Commissione con l’incarico di esaminare e valutare i progetti presentati dalle Compagnie di danza ai fini dell’erogazione dei citati finanziamenti.
Il Circolo Artem Movimentoinactor presentava richiesta di ammissione ai contributi in parola, ma all’esito della procedura di valutazione, non rientrava tra le compagnie sovvenzionate per l’anno 2000.

 

Di qui il ricorso rubricato al n. 2571/2000 con cui il Circolo Artem Movimentoinactor ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 legge 241/90, violazione e/o falsa applicazione del bando di selezione, violazione della delibera Consiglio Regionale della Toscana n, 35/2000: la Commissione preposta alla valutazione delle richieste ha introdotto nuovi, ulteriori requisiti rispetto a quelli prescritti dal bando e ciò in contrasto con il principio sancito dall’art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di contributi è subordinata a criteri predeterminati.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/90, per assoluto difetto di motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 2 della legge 241/90; Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, nonché violazione del bando di selezione sotto diverso ed ulteriore profilo: la determinazione della Commissione di valutare come non idonea la ricorrente compagnia di danza ai fini dell’attribuzione del contributo regionale è del tutto immotivata e comunque dall’esame del relativo verbale si evidenzia l’impossibilità di comprendere le ragioni di tale negativo apprezzamento, senza che si sia, in particolare, fatto riferimento da parte della Commissione ai requisiti ritenuti carenti.

 

Col ricorso n. 1604/2001 poi il Circolo Artem Movimentoinactor ha impugnato il provvedimento regionale di diniego di ammissione al contributo per l’anno 2001 nonché gli atti della Commissione artistica consultiva chiamata a valutare le richieste di contributo per tale annualità.
Parte ricorrente deduce nei confronti degli atti impugnati le censure già formulate col precedente gravame, riproducendo così, sostanzialmente, gli stessi profili di illegittimità denunciati nei confronti del precedente atto di diniego e riproposti quindi avverso la non ammissione al contributo per l’anno 2001.
Altrettanto dicasi a proposito del ricorso rubricato al n. 1875/2002 con cui parte ricorrente impugna il diniego di ammissione al contributo regionale per l’anno 2002 nonché i verbali della Commissione artistica consultiva recanti la valutazione negativa espressa nei confronti del Circolo.
Anche in questa sede vengono riproposti, con due mezzi di gravame, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere enunciati sulla scorta dei rilievi già fatti valere coi precedenti ricorsi. In aggiunta alle predette censure parte ricorrente ha peraltro formulato, come conseguenza del chiesto annullamento dei provvedimenti impugnati, la richiesta di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza della mancata e/o ritardata corresponsione dei contributi richiesti. Col quarto ed ultimo ricorso (il n. 1281/2003) il Circolo Artem Movimentoinactor, infine, ha impugnato il decreto dirigenziale n. 2547 del 24/472003 di diniego di ammissione al finanziamento regionale per l’anno 2003 e seguenti nonché il deliberato espresso dalla Commissione artistica consultiva per la valutazione delle domande di contributo unitamente, in parte qua, alle Direttive per l’applicazione del Piano Regionale dello Spettacolo per l’anno 2003 approvate con delibera della G.R. n. 21 del 13/1/03 e all’Aggiornamento per l’anno 2003 al Piano Regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003 di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 203 del 23/12/2002.
Coi primi due mezzi d’impugnazione sono dedotti gli stessi profili di illegittimità già posti a fondamento dei precedenti ricorsi e qui riproposti. Con un terzo motivo di ricorso, poi vengono denunciati i vizi di violazione e/o falsa applicazione della L.R. 28/3/2000 n. 45 e di eccesso di potere per illogicità manifesta: secondo parte ricorrente, la graduatoria che scaturisce dalla valutazione delle domande avrà validità triennale, venendo esclusa la possibilità di accedere ai finanziamenti per gli anni successivi al 2003 per i soggetti i cui progetti abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 27 punti nella valutazione quantitativa. Ebbene una siffatta previsione è in contrasto con la L.R. n. 45/2000 che prevede una programmazione solo triennale e si appalesa altresì illogica dal momento che comporta una ingiustificata limitazione all’accesso ai fondi pubblici in questione.
Si è costituita in giudizio in relazione agli ultimi tre ricorsi, l’intimata Regione Toscana che ha contestato la fondatezza dei proposti gravami di cui ha chiesto la reiezione.

 

DIRITTO

 

In via preliminare, va disposta la riunione delle quattro impugnative, siccome fra loro intimamente connesse.
Col primo mezzo d’impugnazione, comune a tutti i proposti gravami parte ricorrente deduce l’illegittimo comportamento della Commissione artistica consultiva preposta alla valutazione delle richieste che avrebbe introdotto una arbitraria ed illogica specificazione dei requisiti rispetto a quelli che l’atto regionale delle Direttive ha fissato in attuazione del Piano Regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003.
Il dedotto profilo di illegittimità non sussiste.
Relativamente al finanziamento per l’anno 2000 nell’ambito del progetto di interesse regionale Toscanadanza, veniva emanato a cura dell’Associazione Teatrale Pistoiese, quale soggetto deputato ad esaminare le relative richieste, il bando pubblico in cui venivano individuati i soggetti interessati e cioè le compagnie di danza “in residenza”, con la precisazione che la Commissione avrebbe attribuito particolare importanza al possesso di una serie di requisiti. La Commissione giudicatrice quindi nella sua prima seduta, quella del 15/5/2000 aveva cura di determinare i criteri di valutazione e tanto prima di passare in rassegna i vari progetti avanzati dalle Compagnie di danza.
Peraltro avuto riguardo alla specificità della materia procedeva a configurare una valutazione preventiva di idoneità risultante, in particolare da due componenti: a) una valutazione di qualità; b) una valutazione di dati quantitativi, prevedendo per ciascuno dei predetti elementi uno specifico punteggio.
Orbene un siffatto operato appare immune dai vizi dedotti dalla parte ricorrente e ciò per molteplici ragioni.
Innanzitutto la Commissione giudicatrice così operando non ha affatto introdotto nuovi, ulteriori requisiti rispetto a quelli fissati dal bando che attenevano all’ammissibilità in generale delle richieste, quanto ai soggetti legittimati a produrle: in realtà la stessa Commissione ha correttamente proceduto a fissare i criteri-guida sulla scorta dei quali giudicare, appunto i progetti presentati e non v’è alcun dubbio che al riguardo aveva ben la facoltà di determinare i parametri cui rapportare le operazioni di valutazione, e tanto proprio ai fini di rendere razionale oltreché trasparente l’apprezzamento in ordine alle domande presentate.
Nella specie, non può neppure configurarsi una sorta di violazione del principio della par condicio posto che l’elaborazione dei criteri ha preceduto la disamina delle istanze e quindi la determinazione dei parametri deve ritenersi valevole erga omnes.
Andando poi più da vicino ad esaminare i termini della questione, parte ricorrente lamenta in sostanza la formulata (da parte della Commissione) individuazione di due nuovi requisiti che, per il vero, tali non sono e cioè: 1) un numero non inferiore a quattro danzatori; 2) aver effettuato nel 1999 non meno di venti recite.
Orbene, al di là del fatto che quelli testé indicati non possono considerarsi dei requisiti, ma solo dei criteri di valutazione, gli stessi, a ben vedere, attengono all’elemento di valutazione riguardante i dati quantitativi ma se così è la “introduzione” di tali “elementi” è del tutto irrilevante nel caso di specie posto che, come rilevasi dalla lettura degli atti di causa, la valutazione negativa espressa nei confronti del ricorrente Circolo attiene esclusivamente all’elemento della qualità, lì dove, appunto, si rileva a carico della compagnia un rendimento artistico qualitativamente insufficiente.
Con riferimento poi ai finanziamenti relativi agli anni 2001 e 2002, il procedimento di definizione delle richieste di contributo è più articolato, sovvenendo al riguardo, le “disposizioni” recate sul punto dal Piano Regionale dello Spettacolo e soprattutto dalle direttive di attuazione del Piano stesso, ma anche avuto riguardo a tali atti di disciplina della procedura in questione, le censure di cui al primo motivo d’impugnazione dei relativi ricorsi (nn. 1604/2001 e 1785/2002) non si differenziano, quanto all’esito del loro fondamento, dalle conclusioni sopra prese, per ciò che innanzi si va ad illustrare.
Dunque il Piano Regionale per lo Spettacolo e le Direttive di attuazione si sono occupati della procedura di definizione dei progetti richiedenti il finanziamento, dettando al riguardo una disciplina sufficientemente esaustiva. In particolare, il secondo dei predetti atti “regolamentari” prevede al punto B4b che la Commissione artistica esprime la propria valutazione sui progetti ammissibili attraverso l’assegnazione di un punteggio che determina la graduatoria sulla base di un massimo di 50 punti su 100 per la valutazione qualitativa e di un massimo di 50 punti su 100 per la valutazione quantitativa: ai successivi punti 4c e 4d sono quindi indicati, rispettivamente, i criteri quantitativi e qualitativi di valutazione.
Le Direttive poi al punto B7 hanno cura di precisare che “sono ammessi al finanziamento regionale soltanto i soggetti che avranno raggiunto almeno 27 punti della valutazione qualitativa ...”
Sempre al riguardo poi va rilevato che, come rilevasi dalla lettura dei verbali delle sedute, la Commissione giudicatrice ha stabilito di procedere inizialmente all’attribuzione dei punteggi qualitativi, quindi all’attribuzione dei punteggi quantitativi, di talché dalla somma dei punteggi di qualità e quantità assegnati risulterà il punteggio finale che darà origine alla graduatoria per l’assegnazione dei contributi.
Ora la stessa Commissione relativamente ai criteri inerenti la valutazione quantitativa ha proceduto a formulare una serie di pesi mediante una specificazione dei punteggi relativi ai criteri con altrettanti sotto-punteggi, ma siffatta opera di precisazione non appare comunque vietata e neppure illogica, trattandosi di un metodo di giudizio in ogni caso rispettoso dei margini di punteggio previsti per i singoli elementi costitutivi della valutazione quantitativa, valevoli per tutti i soggetti presentatori dei progetti.
Ad ogni buon conto tale innovativa specificazione non assume alcun rilievo per la posizione del ricorrente Circolo se è vero che parte ricorrente, quanto al suo progetto non è stato ammesso per il fatto di aver riportato nella valutazione qualitativa solamente 15 punti, non raggiungendo, così, il punteggio minimo di 27 punti, al di sotto del quale non è possibile comunque conseguire l’ammissibilità, ai sensi di quanto previsto dal punto B7 delle Direttive; ne deriva, necessariamente che la supposta “integrazione” non ha avuto alcuna incidenza in ordine alla valutazione del progetto della ricorrente che è risultato inammissibile in ragione del giudizio negativo riportato sotto il profilo qualitativo.
E’ il caso poi di rammentare che la metodologia di valutazione sopra illustrata è stata seguita oltre che per gli anni 2001 e 2002 anche per il 2003 con gli stessi esiti per la richiesta avanzata dal Circolo ricorrente. Col secondo motivo d’impugnazione, comune ai quattro ricorsi qui all’esame, parte ricorrente lamenta in sostanza il vizio di difetto di motivazione a carico degli atti recanti il diniego di ammissione ai finanziamenti regionali, lì dove, per l’anno 2000 non sarebbero comprensibili le ragioni della determinazione negativa assunta, mentre per gli ulteriori anni, il punteggio numerico attribuito sarebbe insufficiente a motivare il perché di un giudizio negativo.
Le formulate doglianze non sono condivisibili.
Per quanto attiene al diniego di contributo relativo all’anno 2000, le ragioni della non ammissione al finanziamento de quo sono rinvenibili nel verbale della Commissione deputata all’esame delle offerte datato 15 maggio 2000, lì dove in sede di formulazione della graduatoria, relativamente al progetto del Movimentoinactor, il “rendimento artistico della formazione è stato ritenuto qualitativamente insufficiente ed irrisolto dal punto di vista della realizzazione coreografica” ed inoltre “la Compagnia non raggiunge i requisiti minimi richiesti per accedere alla sovvenzione”.
Ora se è vero che finalità della motivazione degli atti amministrativi è quella di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione della sfera giuridica (in tal senso, ex multis, TAR Campania-Napoli, 17/7/02 n. 4226, Sez, IV), nel caso di specie l’obbligo di spiegare il perché della determinazione assunta risulta essere stato adempiuto dalla Commissione in maniera adeguata.
Invero, avuto riguardo alla specificità della materia qui in rilievo, la Commissione ha motivato il suo giudizio sulla scorta di un negativo apprezzamento delle caratteristiche qualitative della proposta avanzata dalla Compagnia ricorrente, rilevando, appunto, nell’esercizio di un potere di discrezionalità tecnica l’insufficiente qualità del progetto. Si è in presenza, dunque, di una valutazione di disvalore del quale la Commissione ha dato sufficiente contezza sia pure a mezzo di una motivazione succinta, resa tale anche in considerazione dell’alto tecnicismo del giudizio stesso.
D’altra parte i rilievi mossi sul punto dal Circolo ricorrente sono volti, in sostanza, ad impingere nel merito delle scelte operate dalla Commissione e tale “sindacato” in relazione alla natura tecnica dell’apprezzamento di che trattasi, si appalesa inammissibile.
Relativamente poi agli atti di diniego del contributo per gli anni 2001, 2002 e 2003, la motivazione della non ammissione è rappresentata dalla votazione riportata nelle relative graduatorie dal Circolo ricorrente che ha conseguito nelle tre anzidette annualità, secondo il metodo di valutazione già sopra illustrato, il punteggio di 19 punti, inferiore a 27, limite minimo per l’ammissibilità.
Ora, quanto alla idoneità o meno di un giudizio reso tramite voto numerico, il Collegio non può non ribadire l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche dopo l’entrata in vigore della legge 241/90, l’onere di motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente che esterna adeguatamente la valutazione tecnica della Commissione (cfr. Cons. Stato Sez. IV 13/10/02; idem 20/11/2000 n. 6160, recentemente Sez. IV 3/4/03 n. 1719; questa Sezione n. 5187 del 26/6/2003). Nel caso di specie l’attribuzione della votazione numerica si appalesa esaustiva se si tiene conto del fatto che come rilevasi dalle operazioni di valutazione eseguite dalla Commissione il voto finale attribuito in relazione alla valutazione qualitativa è la risultante di punteggi parziali riferibili partitamente ai vari parametri o criteri (nove) individuati a fondamento della valutazione qualitativa, di talché, nel caso “de quo”, parte ricorrente, quale destinataria del giudizio di non ammissione è stata ben messa in condizione di comprendere gli elementi di valutazione presi negativamente in considerazione dalla Commissione stessa.
In forza delle suestese notazioni, attesa la non fondatezza dei relativi motivi di gravame i ricorsi nn. 2571/2000, 1604/2001, 1785/2002 non appaiono meritevoli di accoglimento, così come infondato si appalesa il ricorso 1281/2003 relativamente ai primi due motivi d’impugnazione rivolti nei confronti del diniego di contributo regionale per l’anno 2003. Le testé prese conclusioni di merito rendono altresì inammissibile l’azione di risarcimento danni pure avanzata dal Circolo Artem Movimentoinactor con gli ultimi tre ricorsi: invero il previo annullamento degli atti amministrativi ritenuti asseritamente illegittimi costituisce presupposto indefettibile per l’esame della domanda risarcitoria (cfr. TAR Puglia-Lecce 5/7/2002 n. 3165; TAR Lombardia, Sez. II 19/4/2000 n. 1608; idem TAR Napoli, Sez. III 2/8/01 n. 3738), cosicché nella specie, la infondatezza delle relative impugnative rende del tutto inconfigurabile la richiesta risarcitoria.
Rimane da esaminare, quanto al ricorso n. 1281/03 il terzo motivo d’impugnazione rivolto nei confronti della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 13/1/03 in parte qua.
Ritiene il Collegio che il profilo di illegittimità denunciato sotto il vizio di eccesso di potere per illogicità si appalesi fondato.
Col predetto atto deliberativo recante l’approvazione delle direttive per l’applicazione del Piano Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 è stata prevista la possibilità di finanziamenti anche per gli anni successivi al 2003. In particolare poi al riguardo il Consiglio Regionale con deliberazione n. 45 del 23 dicembre 2002 ha proceduto ad approvare l’aggiornamento del Piano Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 nonché le modalità di assegnazione dei contributi ai progetti proposti a finanziamento regionale per il triennio 2003-2005.
Ora, ferma restando la possibilità per la Regione di prevedere l’impegno di spesa del 2003 ripetuto nel triennio (2003-2005) e al di là quindi della eventuale ultrattività solo finanziaria del Piano dello Spettacolo rispetto alla sua naturale durata (2001-2003), rimane il fatto che le Direttive di cui alla citata delibera n. 21/2003 hanno espressamente previsto (punto IIIA4) che “è esclusa la possibilità di ripresentare domanda di finanziamento per gli anni successivi ai soggetti i cui progetti abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 27 punti nella valutazione qualitativa da parte della Commissione nel 2003”.
Ebbene, una siffatta previsione appare fortemente limitativa e penalizzante dal momento che fa dipendere addirittura l’erogabilità di finanziamenti per anni futuri da un dato ancorato ad una valutazione fotografato al 2003. In altri termini non appare logico far pesare una valutazione negativa resa in un determinato arco temporale di riferimento del contributo in ordine alla possibilità per i soggetti interessati di presentare per gli anni successivi (fino al 2005) un progetto che potrebbe essere migliorativo, tale da far rivedere il giudizio sfavorevolmente reso in precedenza. In ogni caso l’esclusione in radice della possibilità di ripresentare la semplice domanda di finanziamento per coloro che per l’anno 2003non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (27 punti) è una scelta che non ha alcun fondamento normativo e non trova, in ragione del contenuto fortemente restrittivo da essa recato, una necessaria, logica giustificazione.
La prescrizione in parola si appalesa, pertanto, illegittima e della stessa va disposto, siccome si dispone, l’annullamento.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando, riunisce i quattro ricorsi in epigrafe e così dispone:
a) Rigetta i ricorsi nn. 2571/2000; 1604/2001; 1785/2002;
b) quanto al ricorso n. 1281/2003 in parte lo Rigetta e in altra parte lo Accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 18 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott.ssa Eleonora DI SANTO - Consigliere
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 MAGGIO 2004
Firenze, lì 24 MAGGIO 2004



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