| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 19 maggio 2004 n. 331
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore
LAPETINA (avv. F.M. Pugliese) c. COMUNE DI POTENZA (avv.
B. Pignatari D’Errico, C. Matera), A.S.L. N.2 DI POTENZA
(n.c.), TUCCI (n.c.). |
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1. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico
– Attività rumorose – Superamento dei limiti di tollerabilità
– Provvedimento sindacale – Adozione – Senza previa contestazione
e contraddittorio – Legittimità
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2. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico
– Emissioni sonore provenienti da un appartamento – Superamento
dei limiti – Art.9, l. n.447 del 1995 – Ordinanza contingibile
ed urgente – Adozione – Legittimità.
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1. Il provvedimento sindacale col quale si
ordina la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti
di tollerabilità consentiti può essere adottato senza previa
contestazione e contraddittorio con l’interessato.
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2. Nel caso in cui il locatario di un appartamento
da cui provengono emissioni sonore sia diffidato a porre
sistemi di insonorizzazione, il potere di diffida del Comune
si fonda sull’art.9, l. 26 ottobre 1995 n.447, quale norma
costituente espressione specifica del potere di ordinanza
ex art.38, l. 8 giugno 1990 n.142.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.331 Reg.Sent. Anno 2004
N. 366 Reg.Ric. Anno 1997
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso proposto da
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Lapetina Luigi rappresentato e difeso
dall'Avv. Francesco Matteo Pugliese e con lo stesso elettivamente
domiciliato in Potenza alla Piazza M. Pagano n.118
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CONTRO
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Il Comune di Potenza in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dalle
Avv.tesse Brigida Pignatari D’Errico e Concetta Matera e
con le stesse elettivamente domiciliato in Potenza presso
l’ufficio legale dell’ente sito alla contrada Sant’Antonio
La Macchia; L’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Potenza in
persona del legale rappresentante p.t., n.c.
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e nei confronti
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di Tucci Clara, n.c.
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per l'annullamento
-dell’ordinanza sindacale del 27/2/87, prot. 3549, notificato
il 28 successivo, con la quale si diffida il ricorrente
a porre in essere sistemi di insonorizzazione nella sua
casa di abitazione sita in via Campania n.8 di Potenza;
-dei rilievi fonometrici eseguiti dal settore fisico ambientale
dell’A.U.S.L. n.2 di Potenza;
-della relazione tecnica in data 6/2/96 prot. 90/97 dello
stesso settore fisico ambientale dell’AUSL n.2;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o coneguenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista l’ordinanza collegiale n.301 del 19/6/97 di accoglimento
dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento
impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza
del 26 febbraio 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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La figlia maggiorenne del ricorrente, studentessa
del Conservatorio di Musica, svolge, nell’appartamento di
abitazione preso in locazione in via Campania n.8 in Potenza,
esercitazioni pomeridiane di pianoforte fra le 18 e le 20
per tre giorni settimanali.
Il 28/2/97 gli è però stata notificata l’ordinanza impugnata
basata sulla circostanza che alcuni inquilini dello stabile
avevano lamentato l’esistenza d’una fonte di disturbo sonoro
proveniente dal citato appartamento e che i successivi accertamenti
dell’AUSL avevano accertato e confermato.
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Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- errata individuazione del destinatario del provvedimento.
Destinatario dell’ordinanza doveva essere la figlia del
ricorrente Lapetina Anna in quanto utilizzatrice materiale
del pianoforte;
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2.- eccesso di potere per carenza assoluta
di motivazione- difetto di istruttoria.
L’ordinanza è carente di motivazione dato che mancano data
e ora dell’esecuzione dei rilievi fonometrici i quali peraltro
non si sono svolti in contraddittorio col ricorrente; inoltre
la motivazione non è comunque sufficiente dato che l’ordinanza
rinvia a rilievi rimasti ignoti all’istante e neppure riassunti
succintamente nel provvedimento dal quale quindi non si
evince di quanto sarebbe stato superato il limite di legge;
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3.-violazione e falsa applicazione degli
artt. 6 e 14 della legge n.447/95- incompetenza- eccesso
di potere per sviamento dall’interesse pubblico- errata
applicazione dell’art. 9 l.n.447/95- carenza di motivazioni.
Si sostiene che la legge non dà competenze ai comuni in
materia di rilevazione e controllo delle emissioni sonore
provenienti da abitazioni private.
Neppure può dirsi che nella specie ricorrano gli estremi
per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente (art.
9 l.n.447/95) dato che manca l’eccezionale ed urgente necessità
di tutela della salute pubblica;
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4.-violazione del d.p.c.m. 1/3/91 all. B
nn. 2 e 9 lett. i)- violazione del principio del contraddittorio-
contraddittorietà tra atti del procedimento. La scheda di
rilevamento redatta dai tecnici dell’AUSL non indica il
tipo di strumento utilizzato per la calibrazione del fonometro
né l’indicazione della classe di destinazione d’uso a cui
appartiene il luogo di misura e i relativi lavori dei limiti
massimi di esposizione, dati tutti che, in base al punto
9 lett. i) dell’allegato B del d.p.c.m. 1/3/91, devono essere
necessariamente contenuti nel rapporto recante i risultati
del rilevamento. Ancora, è incerta la data di svolgimento
degli accertamenti e, infine, al ricorrente non è stata
preventivamente comunicata la data e l’ora di inizio delle
operazioni;
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5.- violazione degli articoli 3, 7 e 8 della
legge n.241/90- violazione del giusto procedimento- carenza
d’istruttoria.
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Si è omesso di comunicare l’avvio del procedimento
che ha portato al provvedimento impugnato.
Si è costituito il Comune che resiste e chiede il rigetto
del gravame. Con ordinanza collegiale n. 301/97 è stata
accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del
provvedimento impugnato. Alla pubblica udienza del 26 febbraio
2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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E’ anzitutto infondato il quinto motivo nonché
quelle parti del secondo e del quarto motivo nelle quali
si ribadisce la mancata previa comunicazione della data
e dell’ora di inizio delle operazioni di verifica fonometrica.
Il Collegio condivide infatti l’opinione di parte della
giurisprudenza (cfr. T.A.R. Toscana, II, 19/2/99 n.203 e
14/2/00 n.168) che ritiene che il provvedimento sindacale
col quale si ordini la cessazione di attività rumorose eccedenti
i limiti di tollerabilità consentiti può essere adottato
senza previa contestazione e contraddittorio con l’interessato
(in mancanza di una norma che espressamente preveda tale
obbligo in capo all’autorità procedente).
In particolare, in base agli articoli 7 e 8 della legge
n.241/90, l’operatività dell’obbligo di comunicazione dell’avvio
del procedimento è esclusa laddove ricorrano “ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenza di celerità
del procedimento”.
E’ pure infondato il primo motivo di ricorso.
Ed infatti la diffida impugnata è stata correttamente rivolta
al signor Lapetina Luigi Rocco, in quanto, essendo egli
locatario dell’appartamento in questione, è il solo titolare
del potere di disposizione sull’alloggio che ospita la sorgente
del rumore in questione, restando quindi indifferente la
persona che materialmente provoca tale rumore e ciò anche
alla luce del contenuto dell’ordine rivolto che implica
l’esecuzione di lavori di insonorizzazione realizzabili
solo a cura del titolare del diritto personale di godimento
sull’immobile.
Infondato, ancora, è il terzo motivo.
Preliminarmente deve precisarsi che, nell’ipotesi in esame,
si applica la legge quadro sull’inquinamento acustico (n.
447/95), che, fra le “sorgenti sonore fisse” indica, oltre
agli impianti tecnici degli edifici, anche “le altre installazioni
unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso
produca emissioni sonore”.
Il fondamento giuridico della diffida impugnata è quindi
rinvenibile nell’art. 9 della legge citata che disciplina
le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco in questa
materia a fini di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
Tale norma costituisce espressione specifica del più generale
potere di ordinanza previsto dall’art. 38 comma 2 della
legge n.142/90 sugli enti locali che la giurisprudenza ha
considerato quale fonte d’un allargamento della sfera d’azione
dei provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco quale
ufficiale di governo, in materia di sanità, disponendo che
gli stessi possono essere emessi anche al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
dei cittadini; di qui dunque la legittimità del provvedimento
col quale il sindaco, con riferimento alla sudetta norma,
ordini, come nella specie, l’abbattimento delle emissioni
rumorose che superino i limiti di rumorosità consentiti
e costituiscano quindi la fonte di rischi da esposizione
ad inquinamento acustico (cfr. T.A.R. Lazio, II, 22/2/95
n.242; T.A.R. Toscana, II, 14/2/00 n. 168; T.A.R. Sicilia-
Palermo, II, 1/7/93 n.564).
Nella fattispecie la urgente necessità di tutela non difetta
e, semmai, è indicata “per relationem” sia all’esposto con
cui i condomini del quinto e terzo piano dell’immobile condominiale
in questione hanno denunciato l’esistenza del disturbo sonoro
in questione e sia all’esito della verifica effettuata dall’AUSL
nel senso che il superamento dei limiti di legge è “ex se”
nocivo per la salute e impone un immediato intervento di
in- sonorizzazione. Infondati sono pure il secondo e il
quarto motivo di ricorso.
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L’ordinanza impugnata specifica che:
-dai rilievi fonometrici eseguiti all’interno dell’abitazione
della controinteressata Tucci è risultato dall’analisi dei
valori rilevati che la differenza tra rumore ambientale
e rumore residuo (criterio differenziale) supera il limite
massimo fissato dal D.P.C.M. 1/3/91 e dalla legge 26/10/95
n.447;
-la relazione tecnica del 6/2/96 prot. n.90/97 del responsabile
dello stesso settore fisico-ambientale con la quale si propone,
a seguito di analisi e valutazione globale del livello sonoro
riscontrato nell’abitazione della Tucci, l’adozione di soluzioni
tecniche, con sistemi di insonorizzazione degli strumenti
musicali e/o del locale fonte di rumore mediante l’installazione
di idonei pannelli fonoassorbenti o di soluzioni alternative
equivalenti.
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Come si vede, l’atto cui ”per relationem”
si lega la diffida è riportato in sintesi e reso individuabile
nei suoi estremi identificativi con conseguente accessibilità
dello stesso ai sensi delle disposizioni in tal senso dettate
dalla legge n.241/90 (art. 3 in relazione all’art. 22 e
ss.).
Relativamente poi alle censure afferenti il contenuto della
scheda di rilevamento, va, alla luce dell’allegato 2 B del
D.P.C.M. 1/3/91, escluso che il tipo di strumento utilizzato
per la calibrazione del fonometro debba essere indicato
nel rapporto potendo bastare, oltre alla specificazione
del tipo di fonometro utilizzato, l’attestazione dell’avvenuta
calibrazione, con i relativi coefficienti, all’inizio e
alla fine della misurazione, dati -questi- riportati a pagina
5 della relazione AUSL depositata dal Comune.
La relazione rispetta poi le disposizioni del citato allegato
quanto ai valori dei limiti massimi di esposizione registrati
nel corso delle verifiche.
Deve premettersi che nella relazione non compare l’indicazione
di alcuna zona fra quelle indicate nella tabella 1, evidentemente
in quanto il Comune di Potenza non ha effettuato la relativa
suddivisione (cfr. art. 2 d.p.c.m. 1/3/91); i tecnici della
AUSL si limitano infatti a parlare, per il fabbricato”de
quo”, di collocazione all’interno del “centro abitato”.
Senonchè il citato decreto, all’articolo 6, in attesa di
tale zonizzazione, indica i limiti di accettabilità applicabili
per le sorgenti sonore fisse quale quella in esame.
Nella relativa tabella si indicano, fra l’altro, le zone
A e B del D.M. n.1444/68 e le zone esclusivamente industriali
con la specificazione, zona per zona, dei coefficienti-limite,
diurno e notturno, misurati in Leq (A) cioè di livello sonoro
equivalente, del rumore.
Inoltre, al comma 2 del richiamato articolo 6 si stabilisce
inoltre, per le zone diverse da quelle esclusivamente industriali,
che vengano rispettate anche alcune differenze da non superare
tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello
del rumore residuo (cd. criterio differenziale) , e per
il periodo diurno tale differenza è fissata in 5 db(A) per
il Leq(A).
Ebbene, proprio sotto quest’ultimo profilo, è sufficiente
esaminare i rilevamenti riportati a pagina 8 della relazione
per rendersi conto che quest’ultimo limite è stato, durante
il periodo di osservazione, abbondantemente superato dato
che la differenza registrata fra il livello equivalente
del rumore ambientale e quello del rumore residuo è stato
di ben 18.5 dB, dato questo che si ottiene sottraendo ai
48.5 dB(A) del valore medio ambientale, i 30.0 dB(A) del
valore medio residuo, come spiegato a pagina 2 della relazione
medesima.
Quanto alla diversità di data di effettuazione delle rilevazioni,,
tale difformità, ad avviso del Collegio potenzialmente riferibile
anche ad errore materiale non è comunque in grado di per
sè di inficiare la validità della rilevazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese
di giudizio fra le parti.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 26 febbraio
2004, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
Antonio Camozzi PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti COMPONENTE Est.
Giuseppe Buscicchio COMPONENTE
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Depositata in Segreteria il 19 Maggio 2004
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BIAGIO DELFINO
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| Pianoforte molesto ed ordinanze
contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico
| Con
la presente sentenza, il Tar Basilicata ha ritenuto
legittima una ordinanza contingibile ed urgente,
adottata ai sensi dell’art.9, l. 26 ottobre 1995
n.447, con la quale un sindaco ha diffidato il locatario
di un appartamento a porre sistemi di insonorizzazione
per eliminare emissioni provenienti da un pianoforte
durante le esercitazioni eseguite dalla figlia.
Inoltre, i giudici lucani hanno escluso che, al
locatario, andasse previamente comunicata la data
e l’ora di inizio delle operazioni di verifica fonometrica,
atteso che “il provvedimento sindacale col quale
si ordini la cessazione di attività rumorose eccedenti
i limiti di tollerabilità consentiti può essere
adottato senza previa contestazione e contraddittorio
con l’interessato”.
In tal senso, i giudici lucani aderiscono ad un
orientamento giurisprudenziale, osservato soprattutto
dal Tar Toscana, che si fonda su una ragione ricognitiva,
consistente nell’assenza di disposizioni vigenti
che prevedano un contraddittorio con gli interessati
nel procedimento di accertamento dell’intensità
del rumore (T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio
1999 n.203), nonché su una giustificazione di carattere
sistematico, ossia sull’inoperatività della garanzia
rappresentata dalla comunicazione di avvio del procedimento
in ipotesi di emanazione di ordinanze contingibili
ed urgenti, quale fattispecie che presenta ragioni
di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento (T.A.R. Toscana, sez.
II, 15 maggio 2000 n.836).
Si tratta di un orientamento solido, ma non pacifico,
visto che esistono pronunce di tenore opposto in
cui il rispetto del contraddittorio è ritenuto necessario
(T.A.R. Veneto, sez. III, 29 marzo 2002 n.1195).
Desta nell’annotatore perplessità che l’assenza
di una norma specifica sia motivo sufficiente ad
escludere la partecipazione del privato da un procedimento,
il cui esito può incidere sullo stesso in modo assai
gravoso sotto il profilo patrimoniale.
Sono rinvenibili, infatti, nel nostro ordinamento
norme che lascerebbero inferire l’immanenza del
principio del necessario contraddittorio nei procedimenti
in cui siano previsti controlli o verifiche dai
quali possano scaturire oneri per il privato.
Nel caso delle verifiche fonometriche, la previa
comunicazione deve essere esclusa -almeno in un
primo momento- per ragioni diverse. Si è acutamente
osservato che se le ricordate verifiche fossero
preannunciate al diretto interessato, questi potrebbe
ridurre il livello delle emissioni fino al limite
di tollerabilità, vanificando l’operato degli organi
tecnici della p.a. (T.R.G.A. Trentino Alto Adige,
Trento, 10 luglio 2003 n. 262; T.A.R. Puglia, Bari,
sez. I, 26 settembre 2003 n.3591).
Se, da un lato, non bisogna agevolare, e quindi
premiare, la furbizia, dall’altro i cittadini non
devono essere spogliati di garanzie fondamentali
nei confronti della p.a.. Pertanto, merita adesione
la tesi espressa dal Consiglio di Stato, secondo
cui la disciplina sulla partecipazione al procedimento
non esclude affatto che la comunicazione di avvio
del procedimento possa essere preceduta da controlli,
accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione
dell’interessato, ma quest’ultimo va edotto delle
attività realizzate con successiva comunicazione
di avvio e messo nella condizione di intervenire
nella procedura e di verificare e, se del caso,
contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti
compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici
utilizzati (Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2003 n.1224).
Anche per quanto attiene alla possibilità di adottare
ordinanze contingibili ed urgenti, il tribunale
lucano ha richiamato il citato orientamento del
Tar Toscana (T.A.R. Toscana, sez. II, 14 febbraio
2000 n.168; T.A.R. Toscana, sez. II, 15 maggio 2000
n.836), condiviso da altri giudici di primo grado
(oltre alle sentenze menzionate dal Collegio lucano:
T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 26 settembre 2003 n.3591),
affermando la legittimità del provvedimento con
il quale il sindaco ordini l’abbattimento delle
emissioni sonore superiori ai limiti di rumorosità
consentiti. Altre sentenze precisano che il ricorso
allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente
è precluso in presenza di rimedi ordinari azionabili
dalla autorità comunale (T.A.R. Liguria, sez. II,
5 novembre 2002 n.1077).
La questione appare molto delicata. In materia,
è importante evitare il riferimento all’art.38,
l. 8 giugno 1990 n.142 (vedi ora, art.54, d.lg.
18 agosto 2000 n.267) e concentrare l’attenzione
sull’art.9, l. n.447 del 1995, quale norma speciale,
ed accertare se i presupposti necessari alla sua
applicazione ricorrevano nella lite risolta dal
tribunale lucano.
Ora, non si può fare a meno di notare che, con l’ordinanza
sindacale, si è diffidato “il ricorrente a porre
in essere sistemi di insonorizzazione nella sua
casa di abitazione”, ossia delle misure che, oltre
ad essere molto costose, erano definitive, in contrasto
con l’art.9 comma 1, l. n.447 del 1995, il quale
riconosce il potere in oggetto solo per “ordinare
il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento
o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”
(Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2001 n.4627).
Costituisce, infine, motivo di incertezza che la
dannosità sonora di un pianoforte, subìta per il
suo carattere contenuto da un numero molto ristretto
di persone, integri una situazione di eccezionale
ed urgente necessità di tutela della salute pubblica
o dell’ambiente. Con ciò non si vuole comprimere
la tutela pubblicistica che il legislatore ha stabilito
anche per l’ambiente interno, ma si vuole evitare
che un rimedio pensato e disciplinato come eccezionale
diventi strumento usuale per far cessare comportamenti
scorretti, i quali possono essere efficacemente
repressi in altro modo, non per ultimo ricorrendo
alle previsioni del codice civile in tema di immissioni.
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