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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 19 maggio 2004 n. 331
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore
LAPETINA (avv. F.M. Pugliese) c. COMUNE DI POTENZA (avv. B. Pignatari D’Errico, C. Matera), A.S.L. N.2 DI POTENZA (n.c.), TUCCI (n.c.).


1. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Attività rumorose – Superamento dei limiti di tollerabilità – Provvedimento sindacale – Adozione – Senza previa contestazione e contraddittorio – Legittimità

 

2. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Emissioni sonore provenienti da un appartamento – Superamento dei limiti – Art.9, l. n.447 del 1995 – Ordinanza contingibile ed urgente – Adozione – Legittimità.

1. Il provvedimento sindacale col quale si ordina la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti di tollerabilità consentiti può essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l’interessato.

 

2. Nel caso in cui il locatario di un appartamento da cui provengono emissioni sonore sia diffidato a porre sistemi di insonorizzazione, il potere di diffida del Comune si fonda sull’art.9, l. 26 ottobre 1995 n.447, quale norma costituente espressione specifica del potere di ordinanza ex art.38, l. 8 giugno 1990 n.142.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.331 Reg.Sent. Anno 2004
N. 366 Reg.Ric. Anno 1997

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da

 

Lapetina Luigi rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Matteo Pugliese e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla Piazza M. Pagano n.118

 

CONTRO

 

Il Comune di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dalle Avv.tesse Brigida Pignatari D’Errico e Concetta Matera e con le stesse elettivamente domiciliato in Potenza presso l’ufficio legale dell’ente sito alla contrada Sant’Antonio La Macchia; L’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

 

e nei confronti

 

di Tucci Clara, n.c.

 

per l'annullamento
-dell’ordinanza sindacale del 27/2/87, prot. 3549, notificato il 28 successivo, con la quale si diffida il ricorrente a porre in essere sistemi di insonorizzazione nella sua casa di abitazione sita in via Campania n.8 di Potenza;
-dei rilievi fonometrici eseguiti dal settore fisico ambientale dell’A.U.S.L. n.2 di Potenza;
-della relazione tecnica in data 6/2/96 prot. 90/97 dello stesso settore fisico ambientale dell’AUSL n.2;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o coneguenziale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista l’ordinanza collegiale n.301 del 19/6/97 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 26 febbraio 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

La figlia maggiorenne del ricorrente, studentessa del Conservatorio di Musica, svolge, nell’appartamento di abitazione preso in locazione in via Campania n.8 in Potenza, esercitazioni pomeridiane di pianoforte fra le 18 e le 20 per tre giorni settimanali.
Il 28/2/97 gli è però stata notificata l’ordinanza impugnata basata sulla circostanza che alcuni inquilini dello stabile avevano lamentato l’esistenza d’una fonte di disturbo sonoro proveniente dal citato appartamento e che i successivi accertamenti dell’AUSL avevano accertato e confermato.

 

Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- errata individuazione del destinatario del provvedimento.
Destinatario dell’ordinanza doveva essere la figlia del ricorrente Lapetina Anna in quanto utilizzatrice materiale del pianoforte;

 

2.- eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione- difetto di istruttoria.
L’ordinanza è carente di motivazione dato che mancano data e ora dell’esecuzione dei rilievi fonometrici i quali peraltro non si sono svolti in contraddittorio col ricorrente; inoltre la motivazione non è comunque sufficiente dato che l’ordinanza rinvia a rilievi rimasti ignoti all’istante e neppure riassunti succintamente nel provvedimento dal quale quindi non si evince di quanto sarebbe stato superato il limite di legge;

 

3.-violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 della legge n.447/95- incompetenza- eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico- errata applicazione dell’art. 9 l.n.447/95- carenza di motivazioni.
Si sostiene che la legge non dà competenze ai comuni in materia di rilevazione e controllo delle emissioni sonore provenienti da abitazioni private.
Neppure può dirsi che nella specie ricorrano gli estremi per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente (art. 9 l.n.447/95) dato che manca l’eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

 

4.-violazione del d.p.c.m. 1/3/91 all. B nn. 2 e 9 lett. i)- violazione del principio del contraddittorio- contraddittorietà tra atti del procedimento. La scheda di rilevamento redatta dai tecnici dell’AUSL non indica il tipo di strumento utilizzato per la calibrazione del fonometro né l’indicazione della classe di destinazione d’uso a cui appartiene il luogo di misura e i relativi lavori dei limiti massimi di esposizione, dati tutti che, in base al punto 9 lett. i) dell’allegato B del d.p.c.m. 1/3/91, devono essere necessariamente contenuti nel rapporto recante i risultati del rilevamento. Ancora, è incerta la data di svolgimento degli accertamenti e, infine, al ricorrente non è stata preventivamente comunicata la data e l’ora di inizio delle operazioni;

 

5.- violazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge n.241/90- violazione del giusto procedimento- carenza d’istruttoria.

 

Si è omesso di comunicare l’avvio del procedimento che ha portato al provvedimento impugnato.
Si è costituito il Comune che resiste e chiede il rigetto del gravame. Con ordinanza collegiale n. 301/97 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

E’ anzitutto infondato il quinto motivo nonché quelle parti del secondo e del quarto motivo nelle quali si ribadisce la mancata previa comunicazione della data e dell’ora di inizio delle operazioni di verifica fonometrica.
Il Collegio condivide infatti l’opinione di parte della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Toscana, II, 19/2/99 n.203 e 14/2/00 n.168) che ritiene che il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti di tollerabilità consentiti può essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l’interessato (in mancanza di una norma che espressamente preveda tale obbligo in capo all’autorità procedente).
In particolare, in base agli articoli 7 e 8 della legge n.241/90, l’operatività dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento è esclusa laddove ricorrano “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenza di celerità del procedimento”.
E’ pure infondato il primo motivo di ricorso.
Ed infatti la diffida impugnata è stata correttamente rivolta al signor Lapetina Luigi Rocco, in quanto, essendo egli locatario dell’appartamento in questione, è il solo titolare del potere di disposizione sull’alloggio che ospita la sorgente del rumore in questione, restando quindi indifferente la persona che materialmente provoca tale rumore e ciò anche alla luce del contenuto dell’ordine rivolto che implica l’esecuzione di lavori di insonorizzazione realizzabili solo a cura del titolare del diritto personale di godimento sull’immobile.
Infondato, ancora, è il terzo motivo.
Preliminarmente deve precisarsi che, nell’ipotesi in esame, si applica la legge quadro sull’inquinamento acustico (n. 447/95), che, fra le “sorgenti sonore fisse” indica, oltre agli impianti tecnici degli edifici, anche “le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore”.
Il fondamento giuridico della diffida impugnata è quindi rinvenibile nell’art. 9 della legge citata che disciplina le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco in questa materia a fini di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
Tale norma costituisce espressione specifica del più generale potere di ordinanza previsto dall’art. 38 comma 2 della legge n.142/90 sugli enti locali che la giurisprudenza ha considerato quale fonte d’un allargamento della sfera d’azione dei provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco quale ufficiale di governo, in materia di sanità, disponendo che gli stessi possono essere emessi anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; di qui dunque la legittimità del provvedimento col quale il sindaco, con riferimento alla sudetta norma, ordini, come nella specie, l’abbattimento delle emissioni rumorose che superino i limiti di rumorosità consentiti e costituiscano quindi la fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico (cfr. T.A.R. Lazio, II, 22/2/95 n.242; T.A.R. Toscana, II, 14/2/00 n. 168; T.A.R. Sicilia- Palermo, II, 1/7/93 n.564).
Nella fattispecie la urgente necessità di tutela non difetta e, semmai, è indicata “per relationem” sia all’esposto con cui i condomini del quinto e terzo piano dell’immobile condominiale in questione hanno denunciato l’esistenza del disturbo sonoro in questione e sia all’esito della verifica effettuata dall’AUSL nel senso che il superamento dei limiti di legge è “ex se” nocivo per la salute e impone un immediato intervento di in- sonorizzazione. Infondati sono pure il secondo e il quarto motivo di ricorso.

 

L’ordinanza impugnata specifica che:
-dai rilievi fonometrici eseguiti all’interno dell’abitazione della controinteressata Tucci è risultato dall’analisi dei valori rilevati che la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo (criterio differenziale) supera il limite massimo fissato dal D.P.C.M. 1/3/91 e dalla legge 26/10/95 n.447;
-la relazione tecnica del 6/2/96 prot. n.90/97 del responsabile dello stesso settore fisico-ambientale con la quale si propone, a seguito di analisi e valutazione globale del livello sonoro riscontrato nell’abitazione della Tucci, l’adozione di soluzioni tecniche, con sistemi di insonorizzazione degli strumenti musicali e/o del locale fonte di rumore mediante l’installazione di idonei pannelli fonoassorbenti o di soluzioni alternative equivalenti.

 

Come si vede, l’atto cui ”per relationem” si lega la diffida è riportato in sintesi e reso individuabile nei suoi estremi identificativi con conseguente accessibilità dello stesso ai sensi delle disposizioni in tal senso dettate dalla legge n.241/90 (art. 3 in relazione all’art. 22 e ss.).
Relativamente poi alle censure afferenti il contenuto della scheda di rilevamento, va, alla luce dell’allegato 2 B del D.P.C.M. 1/3/91, escluso che il tipo di strumento utilizzato per la calibrazione del fonometro debba essere indicato nel rapporto potendo bastare, oltre alla specificazione del tipo di fonometro utilizzato, l’attestazione dell’avvenuta calibrazione, con i relativi coefficienti, all’inizio e alla fine della misurazione, dati -questi- riportati a pagina 5 della relazione AUSL depositata dal Comune.
La relazione rispetta poi le disposizioni del citato allegato quanto ai valori dei limiti massimi di esposizione registrati nel corso delle verifiche.
Deve premettersi che nella relazione non compare l’indicazione di alcuna zona fra quelle indicate nella tabella 1, evidentemente in quanto il Comune di Potenza non ha effettuato la relativa suddivisione (cfr. art. 2 d.p.c.m. 1/3/91); i tecnici della AUSL si limitano infatti a parlare, per il fabbricato”de quo”, di collocazione all’interno del “centro abitato”.
Senonchè il citato decreto, all’articolo 6, in attesa di tale zonizzazione, indica i limiti di accettabilità applicabili per le sorgenti sonore fisse quale quella in esame.
Nella relativa tabella si indicano, fra l’altro, le zone A e B del D.M. n.1444/68 e le zone esclusivamente industriali con la specificazione, zona per zona, dei coefficienti-limite, diurno e notturno, misurati in Leq (A) cioè di livello sonoro equivalente, del rumore.
Inoltre, al comma 2 del richiamato articolo 6 si stabilisce inoltre, per le zone diverse da quelle esclusivamente industriali, che vengano rispettate anche alcune differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (cd. criterio differenziale) , e per il periodo diurno tale differenza è fissata in 5 db(A) per il Leq(A).
Ebbene, proprio sotto quest’ultimo profilo, è sufficiente esaminare i rilevamenti riportati a pagina 8 della relazione per rendersi conto che quest’ultimo limite è stato, durante il periodo di osservazione, abbondantemente superato dato che la differenza registrata fra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo è stato di ben 18.5 dB, dato questo che si ottiene sottraendo ai 48.5 dB(A) del valore medio ambientale, i 30.0 dB(A) del valore medio residuo, come spiegato a pagina 2 della relazione medesima.
Quanto alla diversità di data di effettuazione delle rilevazioni,, tale difformità, ad avviso del Collegio potenzialmente riferibile anche ad errore materiale non è comunque in grado di per sè di inficiare la validità della rilevazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 26 febbraio 2004, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
Antonio Camozzi PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti COMPONENTE Est.
Giuseppe Buscicchio COMPONENTE

 

Depositata in Segreteria il 19 Maggio 2004


BIAGIO DELFINO

Pianoforte molesto ed ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico


Con la presente sentenza, il Tar Basilicata ha ritenuto legittima una ordinanza contingibile ed urgente, adottata ai sensi dell’art.9, l. 26 ottobre 1995 n.447, con la quale un sindaco ha diffidato il locatario di un appartamento a porre sistemi di insonorizzazione per eliminare emissioni provenienti da un pianoforte durante le esercitazioni eseguite dalla figlia. Inoltre, i giudici lucani hanno escluso che, al locatario, andasse previamente comunicata la data e l’ora di inizio delle operazioni di verifica fonometrica, atteso che “il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti di tollerabilità consentiti può essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l’interessato”.
In tal senso, i giudici lucani aderiscono ad un orientamento giurisprudenziale, osservato soprattutto dal Tar Toscana, che si fonda su una ragione ricognitiva, consistente nell’assenza di disposizioni vigenti che prevedano un contraddittorio con gli interessati nel procedimento di accertamento dell’intensità del rumore (T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 1999 n.203), nonché su una giustificazione di carattere sistematico, ossia sull’inoperatività della garanzia rappresentata dalla comunicazione di avvio del procedimento in ipotesi di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, quale fattispecie che presenta ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (T.A.R. Toscana, sez. II, 15 maggio 2000 n.836).
Si tratta di un orientamento solido, ma non pacifico, visto che esistono pronunce di tenore opposto in cui il rispetto del contraddittorio è ritenuto necessario (T.A.R. Veneto, sez. III, 29 marzo 2002 n.1195). Desta nell’annotatore perplessità che l’assenza di una norma specifica sia motivo sufficiente ad escludere la partecipazione del privato da un procedimento, il cui esito può incidere sullo stesso in modo assai gravoso sotto il profilo patrimoniale.
Sono rinvenibili, infatti, nel nostro ordinamento norme che lascerebbero inferire l’immanenza del principio del necessario contraddittorio nei procedimenti in cui siano previsti controlli o verifiche dai quali possano scaturire oneri per il privato.
Nel caso delle verifiche fonometriche, la previa comunicazione deve essere esclusa -almeno in un primo momento- per ragioni diverse. Si è acutamente osservato che se le ricordate verifiche fossero preannunciate al diretto interessato, questi potrebbe ridurre il livello delle emissioni fino al limite di tollerabilità, vanificando l’operato degli organi tecnici della p.a. (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 10 luglio 2003 n. 262; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 26 settembre 2003 n.3591).
Se, da un lato, non bisogna agevolare, e quindi premiare, la furbizia, dall’altro i cittadini non devono essere spogliati di garanzie fondamentali nei confronti della p.a.. Pertanto, merita adesione la tesi espressa dal Consiglio di Stato, secondo cui la disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione dell’interessato, ma quest’ultimo va edotto delle attività realizzate con successiva comunicazione di avvio e messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati (Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2003 n.1224).
Anche per quanto attiene alla possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, il tribunale lucano ha richiamato il citato orientamento del Tar Toscana (T.A.R. Toscana, sez. II, 14 febbraio 2000 n.168; T.A.R. Toscana, sez. II, 15 maggio 2000 n.836), condiviso da altri giudici di primo grado (oltre alle sentenze menzionate dal Collegio lucano: T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 26 settembre 2003 n.3591), affermando la legittimità del provvedimento con il quale il sindaco ordini l’abbattimento delle emissioni sonore superiori ai limiti di rumorosità consentiti. Altre sentenze precisano che il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente è precluso in presenza di rimedi ordinari azionabili dalla autorità comunale (T.A.R. Liguria, sez. II, 5 novembre 2002 n.1077).
La questione appare molto delicata. In materia, è importante evitare il riferimento all’art.38, l. 8 giugno 1990 n.142 (vedi ora, art.54, d.lg. 18 agosto 2000 n.267) e concentrare l’attenzione sull’art.9, l. n.447 del 1995, quale norma speciale, ed accertare se i presupposti necessari alla sua applicazione ricorrevano nella lite risolta dal tribunale lucano.
Ora, non si può fare a meno di notare che, con l’ordinanza sindacale, si è diffidato “il ricorrente a porre in essere sistemi di insonorizzazione nella sua casa di abitazione”, ossia delle misure che, oltre ad essere molto costose, erano definitive, in contrasto con l’art.9 comma 1, l. n.447 del 1995, il quale riconosce il potere in oggetto solo per “ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività” (Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2001 n.4627).
Costituisce, infine, motivo di incertezza che la dannosità sonora di un pianoforte, subìta per il suo carattere contenuto da un numero molto ristretto di persone, integri una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. Con ciò non si vuole comprimere la tutela pubblicistica che il legislatore ha stabilito anche per l’ambiente interno, ma si vuole evitare che un rimedio pensato e disciplinato come eccezionale diventi strumento usuale per far cessare comportamenti scorretti, i quali possono essere efficacemente repressi in altro modo, non per ultimo ricorrendo alle previsioni del codice civile in tema di immissioni.

 


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