| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 19 maggio 2004 n. 329
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore
TOLVE (avv. V. Tito) c. COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA (avv.
L. Petrone). |
|
Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza – Servizio di raccolta e smaltimento
di rifiuti solidi urbani – Appaltatore – Pretesa al pagamento
di prestazioni in aggiunta all’oggetto dell’appalto – Controversia
– Cognizione del giudice amministrativo – Non sussiste
|
|
E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione,
il ricorso con il quale l’appaltatore del servizio pubblico
di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani chieda
la liquidazione delle competenze relative a prestazioni
eseguite in aggiunta all’oggetto dell’appalto, in quanto,
pur vertendosi in un’ipotesi di controversia tra p.a. e
gestore di pubblico servizio, rispetto alla quale sussiste
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche
riguardo agli atti relativi all’esecuzione del rapporto
di appalto, il pubblico servizio è solo quello il cui svolgimento
il committente ha devoluto al privato mediante il contratto
con questi stipulato
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N.329 Reg.Sent. Anno 2004
N. 310 Reg.Ric. Anno 1994
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso proposto da
|
| |
|
Tolve Andrea rappresentato e difeso
dall'Avv. Vincenzo Tito e con lo stesso elettivamente domiciliato
in Potenza alla via Toti n.7
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
Il Comune di Brindisi di Montagna
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato
e difeso dall’Avv. Luigi Petrone col quale elettivamente
domicilia in Potenza alla via Due Torri n.33
|
| |
|
per l'annullamento
previa sospensione:
della delibera di Giunta del Comune di Brindisi di Montagna
n.1 dell’8/1/94, notificata il 14/1/94, avente ad oggetto
appalto di servizio di raccolta e trasporto r.s.u.- determinazione
di risoluzione;
della delibera di giunta del Comune di Brindisi di Montagna
n.17 del 3/2/94, notificata l’8/2/94, avente ad oggetto
liquidazione fattura n.13/93 ditta Tolve Andrea per prestazioni
relative al mese di dicembre 1993- rigetto richiesta liquidazione
servizio Grancia;
di ogni altro atto preordinato, connesso, collegato e conseguente,
lesivo delle posizioni giuridiche del ricorrente.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tolve;
Vista l’ordinanza collegiale n.324 del 14/4/94 di accoglimento
dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento
impugnato;
Vista l’ordinanza collegiale n.1476/94 del 28/7/94 con cui
la V sezione del Consiglio di Stato ha parzialmente accolto
l’appello proposto dal Comune limitando la sospensione cautelare
alla sola delibera n.17/94;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 79 del 19/12/03
con cui sono stati richiesti incombenti istruttorii cui
il Comune di Brindisi di Montagna ha dato esecuzione in
data 24 gennaio 2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza
dell’11 marzo 2004 - relatore il magistrato Pennetti-;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Premette il ricorrente, titolare dell’omonima
ditta di raccolta e trasporto rifiuti solidi e urbani, che
il Comune di Brindisi di Montagna, con contratto rep. 88/89
del 24/11/89, gli affidò in appalto il servizio di raccolta
e trasporto r.s.u. domestici e di animali e servizio di
nettezza urbana di alcune vie e piazze.
Senonchè il Comune prima, con nota del 5/1/94, comunicò
al ricorrente la non prosecuzione del servizio e poi, con
atto deliberativo n.1/94, dispose la risoluzione immediata
del rapporto contrattuale.
Ancora, con successiva delibera n.17/94, il Comune liquidò
la fattura emessa dal Tolve relativamente alle prestazioni
dell’appalto effettuate nel dicembre 1993 nei limiti di
£. 1.253.333 così ridotte a seguito di applicazione delle
penale nella misura di £. 100.000 al giorno e di riduzione
del compenso sul presupposto che il servzio di pulizia della
località Grancia, in quanto di proprietà della Regione,
non doveva esere sopportato dal Comune.
Avverso tali atti si deduce quanto segue:
Eccesso di potere- abuso- errata ed insufficiente istruttoria-
erroneità ed inesistenza dei presupposti- insufficienza
della motivazione.
Si osserva che il Comune non poteva assumere iniziative
o atti se non secondo le modalità previste nel contratto
di appalto. Nessuna contestazione afferente il servizio
è stata comunicata nelle forme di legge al ricorrente dall’Amministrazione
convenuta la quale avrebbe arbitrariamente rimosso le strutture
(cassonetti e altro) al fine di impedire al ricorrente la
prestazione. Ancora si sostiene che, stante la clausola
arbitrale di cui all’art. 7 del contratto, la risoluzione
del contratto doveva essere decisa in base al lodo arbitrale.
La delibera n.17/94 è altresì illegittima dato che non sono
stati contestati al ricorrente fatti specifici e atteso
pure il fatto che il Comune si è avvalso, in aggiunta all’oggetto
dell’appalto, della pulizia della località Grancia, estranea
al contratto.
Si è costituito il Comune di Brindisi di Montagna che resiste.
Con ordinanza collegiale n. 324/94 è stata accolta l’istanza
incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con ordinanza collegiale n. 1476/94 la Quinta Sezione del
Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello proposto
avverso la citata ordinanza cautelare. Con ordinanza collegiale
n. 79/03 sono stati ordinati incombenti istruttorii cui
il Comune ha dato esecuzione il 24 gennaio 2004.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2004 il ricorso è stato
ritenuto per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Preliminarmente il Tribunale deve declinare
la propria giurisdizione in relazione alla domanda con cui,
ancorché nelle forme dell’impugnazione di atti, si chiede
la liquidazione delle competenze relative al servizio prestato
presso la località Grancia, eseguito “in aggiunta” all’oggetto
dell’appalto di cui al contratto rep. n.88/99.
Nella specie, infatti, si verte sì in un’ipotesi di controversia
tra amministrazione pubblica e gestore di pubblico servizio,
rispetto alla quale sussiste la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo comprendente anche gli aspetti
attinenti all’esecuzione del rapporto di appalto (cfr. art.
33 d. l.vo n.80/98 come modificato dall’art. 7 della legge
n.205/00) ma, ad avviso del Collegio, il pubblico servizio
è solo quello il cui svolgimento il Comune ha devoluto al
privato mediante il contratto con questi stipulato.
Risulta dalla copia depositata del contratto n.88 del 24/11/89
che l’oggetto dell’appalto consisteva nel servizio di nettezza
urbana di alcune vie e piazze principali del centro abitato
nonché la raccolta e il trasporto giornaliero dei rifiuti
solidi urbani, domestici e del letame di animali, esclusi
equini e bovini, da tutte le vie, piazze e viali delle abitazioni
del centro abitato. Viceversa la pulizia della località
Grancia -area di proprietà della Regione Basilicata- consistente
in interventi di ordine eccezionale volti a svuotare i bidoni
e a trasportare i rifiuti in discarica non era compreso
in contratto e, anzi, come si evince dalle premesse della
delibera n.17 del 3/2/94, era stato ordinato al Tolve sulla
base d’una delibera, la n.203 del 6/10/92, recante riserva
da parte del Comune di “ordinare al concessionario di garantire
il servizio in situazioni di emergenza che dovessero verificarsi
sul territorio”. Detta delibera, a parte l’improprio riferimento
alla qualifica di “concessionario” attribuita al ricorrente,
ancorché noticata allo stesso -secondo quanto dichiarato
in delibera- non risulta essere stata formalmente accettata
da questo con la conseguenza che l’eventuale credito maturato
per effetto dello svolgimento di tali eccezionali prestazioni,
in quanto estraneo al rapporto di appalto di publico servizio
va azionato, sul piano giurisdizionale, avanti all’autorità
giudiziaria ordinaria.
Può viceversa essere esaminata nel merito la domanda volta
all’annullamento della determina di risoluzione per inadempimento
del contratto di appalto; quest’ultima, a parere del Collegio,
è infondata.
Risulta anzitutto provata l’infondatezza dell’affermazione
attorea secondo cui nessuna contestazione afferente il servizio
prestato è stata comunicata nelle forme di legge al ricorrente.
Con la produzione comunale sono state depositate numerose
note (11) con cui la vigilanza urbana comunicava al segretario
comunale, al sindaco e, per conoscenza, anche al Tolve le
singole inadempienze, consistenti in mancata effettuazione
ora del servizio di raccolta e trasporto ora di quello di
nettezza urbana, sovente per rotture dell’automezzo utilizzato
con conseguente applicazione da parte del Comune di numerose
penali e, alla fine, della risoluzione del contratto.
Il ricorrente non nega di avere ricevuto tali comunicazioni,
cui anzi in una circostanza ha anche risposto con proprie
giustificazioni e non precisa quale sarebbe dovuta essere
la forma “ di legge” che l’amministrazione avrebbe dovuto
seguire.
A ciò va aggiunto che le inadempienze in questione riguardano
giornate di giugno, luglio, settembre, novembre e dicembre
rispetto alle quali le giustificazioni rese dal ricorrente
risultano insufficienti dato che attengono solo agli ultimi
giorni di dicembre del 1993 e comunque concernono, al pari
di numerose altre precedenti, sempre l’automezzo, continuamente
fuori uso per motivi tecnici costringendo la amministrazione
a provvedere in proprio mediante noleggio di altro automezzo
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Nessuna prova
invece viene fornita del fatto che il Comune avrebbe arbitrariamente
rimosso i cassonetti per impedire la prestazione al ricorrente.
Pure infondata è la censura di violazione dell’art. 7 del
contratto di appalto che prevede un collegio arbitrale per
la soluzione delle controversie tra il comune e l’appaltatore
in ragione dell’esecuzione del contratto.
Infatti, avuto riguardo al tenore testuale della clausola
in questione che, nel fare riferimento alle questioni insorgenti
fra le parti a causa dell’esecuzione del contratto, ne prevede
la decisione con “sentenza” arbitrale non impugnabile (
ed eseguibile secondo le norme del c.p.c.), è da escludere
che si sia in presenza d’un arbitrato irrituale pre – giudiziale
, diretto cioè a prevenire un giudizio.
L’attivazione del meccanismo arbitrale, nella fattispecie,
presuppone l’esistenza d’una controversia in atto e quindi
l’intervenuta risoluzione del contartto.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese
di giudizio fra le parti.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe in
parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione
e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Potenza, addì 11 marzo 2004,
dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
Antonio Camozzi PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti COMPONENTE Est.
Giulia Buscicchio COMPONENTE
|
| |
|
Depositata in Segreteria il 19 Maggio 2004
|
|