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n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 20 maggio 2004 n. 56
Dott. Antonio Guida Pres. Dott. Gabriele Nunziata Est.
Cattarina Giovanni (Avv. Edoardo Valente) contro il Comune di Nus (Avv. Massimo Balì)


Giurisdizione e competenza – Strade di uso pubblico - Contestazione del potere dell’Amministrazione comunale di “classificazione” delle strade di uso pubblico per mancanza del suo stesso presupposto – Competenza dell’A.G.O. - Sus-sistenza

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal privato volta ad accertare che il proprio fondo non è gravato da una servitù di pubbli-co transito, contestandosi in radice il potere dell’Amministrazione comunale di “clas-sificazione” delle strade di uso pubblico, per mancanza del suo stesso presupposto


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta

 

composto dai Magistrati: ANTONIO GUIDA Presidente; MADDALENA FILIPPI Consigliere; GABRIELE NUNZIATA - Referendario relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.101/2002 R.G. proposto da

 

Cattarina Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Valente ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 24;

 

contro

 

Comune di Nus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di-feso dall’Avv. Massimo Balì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ao-sta, alla Via Lucat 2/A;

 

per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale del 28/6/2002 di richiesta alla Regione di classificazione a strada comunale di un tratto di strada in Llaou de Foy, nonché di tut-ti gli atti comunque connessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati ;
Vista l’atto di costituzione e le successive memorie del Comune;
Vista la memoria e la perizia depositata dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa ;
uditi alla pubblica udienza del 17 marzo 2004, relatore il referendario Gabriele Nunziata, gli avv.ti Luca Rubagotti, per delega dell’avv. Edoardo Valente, per la par-te ricorrente e Massimo Balì per il Comune di Nus;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Espone in fatto l'odierno ricorrente che con l’atto impugnato il Comune ha ri-chiesto alla Regione di classificare una strada privata denominata Llaou de Foy come strada comunale, rinnovando una richiesta già avanzata nel 1996 ed allora rigettata per mancanza di motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico a sacrificio della proprietà privata. Viene precisato che la strada di cui trattasi è un passaggio di mt.2,40 di larghezza media chiuso da entrambi i lati da fabbricati privati e che attra-versa un vicolo denominato “de Foy”, vicolo peraltro mai gravato da servitù di uso pubblico o privato. Si sottolinea altresì da parte ricorrente che permettere saltuaria-mente il passaggio pedonale o con autoveicoli fa parte dei rapporti di buon vicinato; anzi fino agli anni ’70 il vicolo in questione veniva chiuso quattro volte al giorno dai precedenti proprietari, mentre nel gennaio del 1997 vennero affissi sui muri dei due fabbricati cartelli con scritto “Vietato l’accesso-proprietà privata”. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per declaratoria del di-fetto di giurisdizione del giudice amministrativo e comunque per inammissibilità del gravame..
Alla pubblica udienza del 17 marzo 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

DIRITTO

 

1. Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta tra l’altro la violazione dell’art.22 della Legge n.2248 del 1865 e l’eccesso di potere per motivazione insuffi-ciente e travisamento dei fatti.

 

1.1 Il Comune sostiene il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo at-teso che sarebbe contestato il potere dell’Amministrazione comunale di classificazio-ne della strada di uso pubblico, la inammissibilità del ricorso in quanto è stato impu-gnato un atto meramente endoprocedimentale e comunque la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae.

 

2. Il Collegio ritiene in via preliminare di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia sottoposta al suo esame.

 

3. Appartiene, invero, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa, come nella specie, per negare che il proprio fondo sia attraversato da una strada pubblica o sia gravato da una servitù di pubblico transito, poiché in tal caso la parte contesta in radice il potere dell’Amministrazione comunale di “classificazione” delle strade di uso pubblico, per mancanza del suo stesso presupposto, e non si limita a dolersi dei criteri seguiti dall’Amministrazione per la classificazione delle strade comunali e provinciali (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 12.6.1979, n.3302). Similmente è il giudice ordinario che valuta, quali indici di riferimento per determinare l’appartenenza di una strada al demanio comunale, l’uso pubblico inteso come uso da parte di un numero indeterminato di persone, l’ubicazione della strada all’interno di luoghi abitati, l’inclusione della stessa nella toponomastica del Comu-ne, il comportamento degli organi della Pubblica Amministrazione nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica e l’assoggettamento dei cittadini alla prassi determina-ta da tale comportamento.

 

4. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada dichia-rato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dichiara inammis-sibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Compensa interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2004.

 

Depositata in Segreteria in data 20 maggio 2004.



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