| T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 20 maggio 2004 n. 56
Dott. Antonio Guida Pres. Dott. Gabriele Nunziata Est.
Cattarina Giovanni (Avv. Edoardo Valente) contro il Comune
di Nus (Avv. Massimo Balì) |
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Giurisdizione e competenza – Strade di uso
pubblico - Contestazione del potere dell’Amministrazione
comunale di “classificazione” delle strade di uso pubblico
per mancanza del suo stesso presupposto – Competenza dell’A.G.O.
- Sus-sistenza
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Appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario la controversia promossa dal privato volta ad
accertare che il proprio fondo non è gravato da una servitù
di pubbli-co transito, contestandosi in radice il potere
dell’Amministrazione comunale di “clas-sificazione” delle
strade di uso pubblico, per mancanza del suo stesso presupposto
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta
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composto dai Magistrati: ANTONIO GUIDA Presidente;
MADDALENA FILIPPI Consigliere; GABRIELE NUNZIATA - Referendario
relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.101/2002 R.G. proposto da
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Cattarina Giovanni, rappresentato
e difeso dall’avv. Edoardo Valente ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Aosta, Avenue du Conseil des Commis,
24;
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contro
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Comune di Nus, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e di-feso dall’Avv.
Massimo Balì ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Ao-sta, alla Via Lucat 2/A;
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per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale del 28/6/2002
di richiesta alla Regione di classificazione a strada comunale
di un tratto di strada in Llaou de Foy, nonché di tut-ti
gli atti comunque connessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati
;
Vista l’atto di costituzione e le successive memorie del
Comune;
Vista la memoria e la perizia depositata dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa ;
uditi alla pubblica udienza del 17 marzo 2004, relatore
il referendario Gabriele Nunziata, gli avv.ti Luca Rubagotti,
per delega dell’avv. Edoardo Valente, per la par-te ricorrente
e Massimo Balì per il Comune di Nus;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espone in fatto l'odierno ricorrente che
con l’atto impugnato il Comune ha ri-chiesto alla Regione
di classificare una strada privata denominata Llaou de Foy
come strada comunale, rinnovando una richiesta già avanzata
nel 1996 ed allora rigettata per mancanza di motivazione
circa la prevalenza dell’interesse pubblico a sacrificio
della proprietà privata. Viene precisato che la strada di
cui trattasi è un passaggio di mt.2,40 di larghezza media
chiuso da entrambi i lati da fabbricati privati e che attra-versa
un vicolo denominato “de Foy”, vicolo peraltro mai gravato
da servitù di uso pubblico o privato. Si sottolinea altresì
da parte ricorrente che permettere saltuaria-mente il passaggio
pedonale o con autoveicoli fa parte dei rapporti di buon
vicinato; anzi fino agli anni ’70 il vicolo in questione
veniva chiuso quattro volte al giorno dai precedenti proprietari,
mentre nel gennaio del 1997 vennero affissi sui muri dei
due fabbricati cartelli con scritto “Vietato l’accesso-proprietà
privata”. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto
del ricorso per declaratoria del di-fetto di giurisdizione
del giudice amministrativo e comunque per inammissibilità
del gravame..
Alla pubblica udienza del 17 marzo 2004 la causa è stata
chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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DIRITTO
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1. Con il ricorso in esame il ricorrente
lamenta tra l’altro la violazione dell’art.22 della Legge
n.2248 del 1865 e l’eccesso di potere per motivazione insuffi-ciente
e travisamento dei fatti.
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1.1 Il Comune sostiene il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo at-teso che sarebbe contestato
il potere dell’Amministrazione comunale di classificazio-ne
della strada di uso pubblico, la inammissibilità del ricorso
in quanto è stato impu-gnato un atto meramente endoprocedimentale
e comunque la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato
iure servitutis publicae.
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2. Il Collegio ritiene in via preliminare
di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione
in ordine alla controversia sottoposta al suo esame.
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3. Appartiene, invero, alla giurisdizione
del giudice ordinario la controversia promossa, come nella
specie, per negare che il proprio fondo sia attraversato
da una strada pubblica o sia gravato da una servitù di pubblico
transito, poiché in tal caso la parte contesta in radice
il potere dell’Amministrazione comunale di “classificazione”
delle strade di uso pubblico, per mancanza del suo stesso
presupposto, e non si limita a dolersi dei criteri seguiti
dall’Amministrazione per la classificazione delle strade
comunali e provinciali (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un.,
12.6.1979, n.3302). Similmente è il giudice ordinario che
valuta, quali indici di riferimento per determinare l’appartenenza
di una strada al demanio comunale, l’uso pubblico inteso
come uso da parte di un numero indeterminato di persone,
l’ubicazione della strada all’interno di luoghi abitati,
l’inclusione della stessa nella toponomastica del Comu-ne,
il comportamento degli organi della Pubblica Amministrazione
nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica e l’assoggettamento
dei cittadini alla prassi determina-ta da tale comportamento.
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4. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi
che il ricorso in esame vada dichia-rato inammissibile per
difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra
le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta dichiara inammis-sibile il ricorso in epigrafe
per difetto di giurisdizione.
Compensa interamente tra le parti le spese e competenze
del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio
del 17 marzo 2004.
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Depositata in Segreteria in data 20 maggio
2004.
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