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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 22 maggio 2004 n. 291


Atto amministrativo – atto a contenuto generale lesivo di posizioni giuridiche soggettive – obbligo di motivazione - sussiste

Anche gli atti amministrativi generali possono ledere situazioni soggettive dei singoli, in maniera non diversa dagli atti puntuali. L’esclusione dell’obbligo della motivazione per tali atti, di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 241/90, si riferisce all’obbligo generale della motivazione, come introdotto da tale legge, non già agli obblighi specifici di motivazione derivanti dalla natura dell’atto, già previsti dal diritto vivente preesistente alla legge citata e che il legislatore del 1990 non ha inteso sopprimere. L’art. 3, comma 2, l. n. 241/90, pertanto, nella parte in cui esclude l’obbligo della motivazione per gli atti amministrativi generali, va interpretato in maniera coerente con il sistema, in cui, al momento dell’entrata in vigore della legge, l’obbligo della motivazione già viveva, ad opera della giurisprudenza, in relazione alla natura degli atti


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia

 

nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco – Presidente; Enzo Di Sciascio - Consigliere; Vincenzo Farina – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 413/93 proposto da

 

BAGNARIOL Anna, BEARZI Annabella , CIGALINI Ermelina, FALCONE Nerina, GRIZZO Mario, LISOTTO Severino, MUZZIN Celso, OTTONE Francesco, PAGNOSSIN Livio, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta, POLESELLO Amalia in PUIATTI, ROSSET Gabriele, SALATIELLO Francesco, TOMAELLO Cecilia, TONUS Giannina e ZAMBON Graziella, tutti rappresentati e difesi dall’ avv. Alberto Steccanella, dal dott. proc. Nicoletta Steccanella e dall’avv. Luciano Sampietro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trieste,via S. Francesco n. 11;

 

contro

 

il Comune di Pordenone,in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

e nei confronti

 

della U.L.S.S. n. 11 “Pordenonese”, in persona dell’Amministratore straordinario, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento:
della deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone n. 250 del 22.12.1992, nella parte in cui ha rideterminato la retta giornaliera per gli ospiti non autosufficienti di “Casa Serena” (casa per anziani ex ONPI), a partire dal 1°.1.1993, in £. 95.000, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

 

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 21.4.2004 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite; Ritenuto, dopo aver verificato la completezza del contraddittorio, che il ricorso, per la sua manifesta fondatezza, possa essere deciso con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 9, comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
che la sentenza succintamente motivata possa essere pronunciata anche nel caso di ricorso trattato in udienza pubblica (Cfr. Cons. St.,V, 26 gennaio 2001, n. 268);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

I ricorrenti, parenti di ospiti non autosufficienti della casa di riposo “Casa Serena” del Comune di Pordenone, gestita in via diretta dal Comune stesso, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone n. 250 del 22.12.1992, nella parte in cui ha rideterminato la retta giornaliera per gli ospiti non autosufficienti di “Casa Serena” (casa per anziani ex ONPI), a partire dal 1°.1.1993, in £. 95.000, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Gli istanti assumono che la deliberazione impugnata è affetta da difetto di motivazione, in quanto ha aumentato le tariffe senza specificare né le ragioni che avevano indotto il Comune a tale determinazione, né i costi presi in considerazione (anche in relazione alla rilevanza sociale del servizio), e da violazione di legge, in quanto sono state poste a carico degli utenti della casa di riposo anche le spese di carattere sanitario.
Non resiste al ricorso il Comune di Pordenone.
In rito, come rilevato dalla parte ricorrente, il ricorso va deciso solo nei riguardi dei Sigg. BAGNARIOL Anna, MUZZIN Elso, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta e BEARZI Annabella: trattasi, infatti, degli unici ricorrenti che hanno presentato istanza di fissazione di udienza in base all’art. 9, comma 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Nei confronti degli altri ricorrenti va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per perenzione.
Nel merito, il gravame merita accoglimento.
Una questione del tutto analoga, riguardante la fissazione delle rette della casa di riposo “Casa Serena” del Comune di Pordenone per gli anni 1991 e 1992 (deliberazioni consiliari 22.12.90, n. 861 e 27.11.91, n. 386), è stata decisa in senso favorevole per i ricorrenti da questo Tribunale con sentenza 27 gennaio 1993, n. 60, confermata in appello dal Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2001, n. 475.
Quest’ultima decisione, in particolare (per quello che qui rileva), così aveva motivato la conferma: “ [……] 2. Con il secondo motivo, il Comune appellante sottopone a critica la sentenza del Tar, che ha accertato l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado per difetto di motivazione non essendo state esternate le ragioni per le quali era stata accollata ai ricoverati in Casa Serena ed ai loro parenti una percentuale del costo di gestione assai superiore a quella che faceva carico agli utenti degli altri servizi.
Deduce che, trattandosi di atto amministrativo generale, la motivazione non era richiesta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/90.
Il secondo motivo non merita miglior sorte del primo.
Anche gli atti amministrativi generali, come osservato sub 1, possono ledere situazioni soggettive dei singoli, in maniera non diversa dagli atti puntuali.
L’art. 3, comma 2, l. n. 241/90, pertanto, nella parte in cui esclude l’obbligo della motivazione per gli atti amministrativi generali, va interpretato in maniera coerente con il sistema, in cui, al momento dell’entrata in vigore della legge, l’obbligo della motivazione già viveva, ad opera della giurisprudenza, in relazione alla natura degli atti.
L’ipotesi che il legislatore abbia inteso sopprimere indiscriminatamente, per di più nel quadro della legge istitutiva del giusto procedimento amministrativo, la garanzia della motivazione per atti, come quelli a contenuto generale, che pure incidono su situazioni soggettive dei singoli, non è persuasiva.
Il sistema sembra invece doversi ricostruire altrimenti.
L’esclusione dell’obbligo della motivazione, di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 241/90, si riferisce all’obbligo generale della motivazione, come introdotto da tale legge, non già agli obblighi specifici di motivazione derivanti dalla natura dell’atto, già previsti dal diritto vivente preesistente alla legge citata e che il legislatore del 1990 non ha inteso sopprimere.
Nella specie, il provvedimento impugnato aveva una duplice ragione per dover essere corredato di motivazione.
In primo luogo, il fatto di essere atto discrezionale e restrittivo, giacchè aumentava le rette della casa di riposo accollando agli ospiti la quasi totalità del costo alberghiero e socio-assistenziale, dunque in misura assai più elevata di quella minima del 36 per cento prescritta per la copertura del costo dei servizi a domanda individuale dall’art. 14, comma 1, d.l. 23.10.1989, n. 415, conv. dalla l. 28.2.1990, n. 38 e comunque di quella attuata per la copertura dei costi degli altri servizi comunali a domanda individuale.
In secondo luogo, il fatto che la discrezionalità di cui era espressione era limitata dai criteri fissati dall’art. 7, comma 2, l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33/88, secondo cui il concorso nel costo delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali deve avvenire in base alle condizioni economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni: l’esistenza di criteri limitativi della discrezionalità, della cui osservanza occorre dar contezza, costituisce ulteriore fonte di obbligo di motivazione.
Per le suesposte considerazioni, l’appello va respinto.
Ogni altra questione resta assorbita. [……]”.
Al Collegio non resta che adeguarsi alle condivisibili argomentazioni del Giudice di appello, applicabili – mutatis mutandis – al giudizio in esame. In conclusione, alla stregua delle suesposte osservazioni – assorbiti gli altri mezzi - il ricorso proposto dai Sigg. BAGNARIOL Anna, MUZZIN Elso, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta e BEARZI Annabella va accolto, con il conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone n. 250 del 22.12.1992, nella parte in cui ha rideterminato la retta giornaliera per gli ospiti non autosufficienti di “Casa Serena”, a partire dal 1°.1.1993, in £. 95.000; il ricorso proposto dagli altri ricorrenti va dichiarato estinto per perenzione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore dei soli ricorrenti BAGNARIOL Anna, MUZZIN Elso, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta e BEARZI Annabella.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie , e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato, meglio specificato in epigrafe.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso proposto dai ricorrenti individuati in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti dei ricorrenti individuati in motivazione, in solido tra loro, che liquida in complessivi euro 2582 (duemilacinquecentottantadue).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 21.4.2004.

 

Depositata nella segreteria del Tribunale
il 22 maggio 2004



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