| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 22 maggio 2004
n. 291
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Atto amministrativo – atto a contenuto generale
lesivo di posizioni giuridiche soggettive – obbligo di motivazione
- sussiste
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Anche gli atti amministrativi generali possono
ledere situazioni soggettive dei singoli, in maniera non
diversa dagli atti puntuali. L’esclusione dell’obbligo della
motivazione per tali atti, di cui all’art. 3, comma 2, l.
n. 241/90, si riferisce all’obbligo generale della motivazione,
come introdotto da tale legge, non già agli obblighi specifici
di motivazione derivanti dalla natura dell’atto, già previsti
dal diritto vivente preesistente alla legge citata e che
il legislatore del 1990 non ha inteso sopprimere. L’art.
3, comma 2, l. n. 241/90, pertanto, nella parte in cui esclude
l’obbligo della motivazione per gli atti amministrativi
generali, va interpretato in maniera coerente con il sistema,
in cui, al momento dell’entrata in vigore della legge, l’obbligo
della motivazione già viveva, ad opera della giurisprudenza,
in relazione alla natura degli atti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli - Venezia Giulia
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nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco
– Presidente; Enzo Di Sciascio - Consigliere; Vincenzo Farina
– Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 413/93 proposto da
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BAGNARIOL Anna, BEARZI Annabella , CIGALINI
Ermelina, FALCONE Nerina, GRIZZO Mario, LISOTTO Severino,
MUZZIN Celso, OTTONE Francesco, PAGNOSSIN Livio, PATANE’
Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta, POLESELLO Amalia
in PUIATTI, ROSSET Gabriele, SALATIELLO Francesco, TOMAELLO
Cecilia, TONUS Giannina e ZAMBON Graziella, tutti rappresentati
e difesi dall’ avv. Alberto Steccanella, dal dott. proc.
Nicoletta Steccanella e dall’avv. Luciano Sampietro, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trieste,via
S. Francesco n. 11;
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contro
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il Comune di Pordenone,in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
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e nei confronti
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della U.L.S.S. n. 11 “Pordenonese”, in
persona dell’Amministratore straordinario, non costituita
in giudizio;
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per l’annullamento:
della deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone
n. 250 del 22.12.1992, nella parte in cui ha rideterminato
la retta giornaliera per gli ospiti non autosufficienti
di “Casa Serena” (casa per anziani ex ONPI), a partire dal
1°.1.1993, in £. 95.000, nonché di tutti gli atti presupposti
e conseguenti;
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Visto il ricorso, ritualmente notificato
e depositato presso la Segreteria generale con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 21.4.2004 la relazione
del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle
parti costituite; Ritenuto, dopo aver verificato la completezza
del contraddittorio, che il ricorso, per la sua manifesta
fondatezza, possa essere deciso con sentenza succintamente
motivata, ai sensi dell’art. 26, ultimo comma della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dall’art.
9, comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
che la sentenza succintamente motivata possa essere pronunciata
anche nel caso di ricorso trattato in udienza pubblica (Cfr.
Cons. St.,V, 26 gennaio 2001, n. 268);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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I ricorrenti, parenti di ospiti non autosufficienti
della casa di riposo “Casa Serena” del Comune di Pordenone,
gestita in via diretta dal Comune stesso, hanno impugnato
la deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone n.
250 del 22.12.1992, nella parte in cui ha rideterminato
la retta giornaliera per gli ospiti non autosufficienti
di “Casa Serena” (casa per anziani ex ONPI), a partire dal
1°.1.1993, in £. 95.000, nonché tutti gli atti presupposti
e conseguenti.
Gli istanti assumono che la deliberazione impugnata è affetta
da difetto di motivazione, in quanto ha aumentato le tariffe
senza specificare né le ragioni che avevano indotto il Comune
a tale determinazione, né i costi presi in considerazione
(anche in relazione alla rilevanza sociale del servizio),
e da violazione di legge, in quanto sono state poste a carico
degli utenti della casa di riposo anche le spese di carattere
sanitario.
Non resiste al ricorso il Comune di Pordenone.
In rito, come rilevato dalla parte ricorrente, il ricorso
va deciso solo nei riguardi dei Sigg. BAGNARIOL Anna, MUZZIN
Elso, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta e
BEARZI Annabella: trattasi, infatti, degli unici ricorrenti
che hanno presentato istanza di fissazione di udienza in
base all’art. 9, comma 2 della legge 21 luglio 2000, n.
205.
Nei confronti degli altri ricorrenti va, pertanto, dichiarata
l’estinzione del giudizio per perenzione.
Nel merito, il gravame merita accoglimento.
Una questione del tutto analoga, riguardante la fissazione
delle rette della casa di riposo “Casa Serena” del Comune
di Pordenone per gli anni 1991 e 1992 (deliberazioni consiliari
22.12.90, n. 861 e 27.11.91, n. 386), è stata decisa in
senso favorevole per i ricorrenti da questo Tribunale con
sentenza 27 gennaio 1993, n. 60, confermata in appello dal
Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2001, n. 475.
Quest’ultima decisione, in particolare (per quello che qui
rileva), così aveva motivato la conferma: “ [……] 2. Con
il secondo motivo, il Comune appellante sottopone a critica
la sentenza del Tar, che ha accertato l’illegittimità del
provvedimento impugnato in primo grado per difetto di motivazione
non essendo state esternate le ragioni per le quali era
stata accollata ai ricoverati in Casa Serena ed ai loro
parenti una percentuale del costo di gestione assai superiore
a quella che faceva carico agli utenti degli altri servizi.
Deduce che, trattandosi di atto amministrativo generale,
la motivazione non era richiesta, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, l. n. 241/90.
Il secondo motivo non merita miglior sorte del primo.
Anche gli atti amministrativi generali, come osservato sub
1, possono ledere situazioni soggettive dei singoli, in
maniera non diversa dagli atti puntuali.
L’art. 3, comma 2, l. n. 241/90, pertanto, nella parte in
cui esclude l’obbligo della motivazione per gli atti amministrativi
generali, va interpretato in maniera coerente con il sistema,
in cui, al momento dell’entrata in vigore della legge, l’obbligo
della motivazione già viveva, ad opera della giurisprudenza,
in relazione alla natura degli atti.
L’ipotesi che il legislatore abbia inteso sopprimere indiscriminatamente,
per di più nel quadro della legge istitutiva del giusto
procedimento amministrativo, la garanzia della motivazione
per atti, come quelli a contenuto generale, che pure incidono
su situazioni soggettive dei singoli, non è persuasiva.
Il sistema sembra invece doversi ricostruire altrimenti.
L’esclusione dell’obbligo della motivazione, di cui all’art.
3, comma 2, l. n. 241/90, si riferisce all’obbligo generale
della motivazione, come introdotto da tale legge, non già
agli obblighi specifici di motivazione derivanti dalla natura
dell’atto, già previsti dal diritto vivente preesistente
alla legge citata e che il legislatore del 1990 non ha inteso
sopprimere.
Nella specie, il provvedimento impugnato aveva una duplice
ragione per dover essere corredato di motivazione.
In primo luogo, il fatto di essere atto discrezionale e
restrittivo, giacchè aumentava le rette della casa di riposo
accollando agli ospiti la quasi totalità del costo alberghiero
e socio-assistenziale, dunque in misura assai più elevata
di quella minima del 36 per cento prescritta per la copertura
del costo dei servizi a domanda individuale dall’art. 14,
comma 1, d.l. 23.10.1989, n. 415, conv. dalla l. 28.2.1990,
n. 38 e comunque di quella attuata per la copertura dei
costi degli altri servizi comunali a domanda individuale.
In secondo luogo, il fatto che la discrezionalità di cui
era espressione era limitata dai criteri fissati dall’art.
7, comma 2, l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33/88, secondo
cui il concorso nel costo delle prestazioni e degli interventi
socio-assistenziali deve avvenire in base alle condizioni
economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle
prestazioni: l’esistenza di criteri limitativi della discrezionalità,
della cui osservanza occorre dar contezza, costituisce ulteriore
fonte di obbligo di motivazione.
Per le suesposte considerazioni, l’appello va respinto.
Ogni altra questione resta assorbita. [……]”.
Al Collegio non resta che adeguarsi alle condivisibili argomentazioni
del Giudice di appello, applicabili – mutatis mutandis –
al giudizio in esame. In conclusione, alla stregua delle
suesposte osservazioni – assorbiti gli altri mezzi - il
ricorso proposto dai Sigg. BAGNARIOL Anna, MUZZIN Elso,
PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta e BEARZI
Annabella va accolto, con il conseguente annullamento della
deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone n. 250
del 22.12.1992, nella parte in cui ha rideterminato la retta
giornaliera per gli ospiti non autosufficienti di “Casa
Serena”, a partire dal 1°.1.1993, in £. 95.000; il ricorso
proposto dagli altri ricorrenti va dichiarato estinto per
perenzione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo a favore dei soli ricorrenti BAGNARIOL
Anna, MUZZIN Elso, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON
Alberta e BEARZI Annabella.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo accoglie , e, per l’effetto, annulla in parte
qua l’atto impugnato, meglio specificato in epigrafe.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso proposto dai
ricorrenti individuati in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al rimborso delle spese
e competenze giudiziali nei confronti dei ricorrenti individuati
in motivazione, in solido tra loro, che liquida in complessivi
euro 2582 (duemilacinquecentottantadue).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trieste, in camera di consiglio,
il 21.4.2004.
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Depositata nella segreteria del Tribunale
il 22 maggio 2004
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