| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 22 maggio 2004
n. 294
Vincenzo Sammarco - Presidente; Vincenzo Farina - Estensore
KRASNIQI in BEJTULLAHU Violetta (avv. Cosimo D’Alessandro)
contro il Comune di Trieste (avv. Maria Serena Giraldi)
|
|
1. sostegno maternità ex art. 74 L. 151/2001
– requisiti soggettivi – interpretazione estensiva – non
sussiste
|
| |
|
2. rifugiato politico – diritto alla tutela
assistenziale di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951
– carattere precettivo della norma – non sussiste
|
| |
|
3. sostegno alla maternità ex art. 74 D.Lgs.
151/2001 – diritto erogazione ai rifugiati politici – non
sussiste.
|
|
1. I requisiti soggettivi di cui all’art.
74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - che riconosce
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non
beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e
70 del presente testo unico, un assegno di maternità – non
sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva;
|
| |
|
2. L’art. 23 della legge 24 luglio 1954,
n. 722 (ad oggetto: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il
28 luglio 1951”), che stabilisce che “Les Etats Contractants
accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement en matière d'assistance et
de secours publics qu'à leurs nationaux” riveste carattere
chiaramente programmatico e non di immediata applicazione,
la quale postula necessariamente l’adozione di specifiche
norme di diritto positivo da parte degli Stati aderenti:
in assenza di dette norme non può ritenersi che i rifugiati
godano sempre e comunque del trattamento riservato ex lege
ai cittadini dei singoli Stati.
|
| |
|
3. L’assegno di maternità di cui all’art.
74 del D.Lgs. n. 151/2001 non può essere fatto rientrare
tra le misure di carattere strictu sensu assistenziale e
pertanto non può essere erogato a chi goda dello status
di rifugiato politico.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli - Venezia Giulia
|
| |
|
nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco
– Presidente; Enzo Di Sciascio - Consigliere; Vincenzo Farina
– Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 135/03 proposto da
|
| |
|
KRASNIQI in BEJTULLAHU Violetta, rappresentata
e difesa dall’ avv. Cosimo D’Alessandro, con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo, in Trieste, via Coroneo n.
41/2
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Trieste, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria
Serena Giraldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura
comunale, in Trieste, via Genova n. 2;
|
| |
|
per l’annullamento, in parte qua,
del provvedimento in data 12.12.2002, prot. n. 3626 del
Direttore del Servizio dell’Area Servizi sociali sanitari
– Servizi Primari alla Persona e Famiglia, con il quale
è stata respinta la domanda presentata dalla ricorrente
e volta ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art.
74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non essendo
la richiedente “cittadina italiana o comunitaria o in possesso
della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo
n. 296/1998”;
|
| |
|
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegno di assistenza
familiare di cui all’art. art. 74 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151;
|
| |
|
Visto il ricorso, ritualmente notificato
e depositato presso la Segreteria generale con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 21.4.2004 la relazione
del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle
parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
La ricorrente, che possiede lo status di
rifugiata politica, si è vista respingere la domanda volta
ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la nascita
di un figlio avvenuta nel 2002, sulla base della considerazione
essenziale che non è “cittadina italiana o comunitaria o
in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del
decreto legislativo n. 296/1998”.
La ricorrente è insorta in questa sede contro il provvedimento
epigrafato, sostenendo che lo status di rifugiato politico
è equiparato a quello del cittadino in forza dell’art. 23
della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati,
e che, inoltre, il rifugiato politico gode dello stesso
trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani
ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 28 febbraio 1990,
n. 39.
Nulla è stato detto al riguardo – lamenta l’istante – nel
provvedimento impugnato: che, pertanto, sarebbe affetto
anche da difetto di motivazione. Si è costituito in giudizio
l’intimato Comune, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione nella pubblica
udienza del 21.4.2004. E’ d’uopo prendere le mosse dalla
normativa di riferimento. Il decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151(recante: “Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000,
n. 53”), ha previsto, all’art. 74 (Assegno di maternità
di base) che :” 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001,
o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta
di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità
di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico,
è concesso un assegno di maternità pari a complessive L.
2.500.000.[……]”. L’art. 74 ha sostituito l’art. 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, abrogata poi dall’art. 86
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Nel caso
di cui alla attuale controversia, la ricorrente, che possiede
lo status di rifugiata politica, si è vista respingere la
domanda volta ad ottenere l’assegno di maternità di cui
all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
per la nascita di un figlio avvenuta nel 2002, in quanto
non “cittadina italiana o comunitaria o in possesso della
carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo
n. 296/1998”.
La ricorrente è insorta in questa sede contro il provvedimento
epigrafato, sostenendo che lo status di rifugiato politico
è equiparato a quello del cittadino in forza dell’art. 23
della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati,
e che, inoltre, il rifugiato politico gode dello stesso
trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani
ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 28 febbraio 1990,
n. 3.
Le prospettazioni non meritano ingresso.
In quanto sprovvista della qualità di cittadina italiana
o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno di
cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la ricorrente non ha – de plano – titolo ad ottenere
l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.
Non le giova lo status di rifugiata politica, posto che,
da un lato, la disposizione di cui all’art. 74 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, chiara ed inequivocabile,
non fa cenno a questa condizione (si ricordi il noto brocardo:
ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit), e non si presta
ad interpretazioni estensive; dall’altro, il richiamato
art. 23 della legge 24 luglio 1954, n. 722 (ad oggetto:
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951”),
si è limitato – e non poteva essere altrimenti, alla stregua
dei principi che governano i rapporti interstatuali – a
stabilire che: “Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement
en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs
nationaux”.
Trattasi di una disposizione a carattere chiaramente programmatico
e non di immediata applicazione, la quale postula necessariamente
l’adozione di specifiche norme di diritto positivo da parte
degli Stati aderenti: in assenza di dette norme non può
ritenersi che i rifugiati godano sempre e comunque del trattamento
riservato ex lege ai cittadini dei singoli Stati.
La tesi attorea non è confortata neppure dal decreto ministeriale
24 luglio 1990, n. 237 (così intitolato:” Regolamento per
l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza
ai richiedenti lo status di rifugiato”), il quale, all’art.
1,comma 3 stabilisce che: “Coloro che hanno conseguito lo
status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento assistenziale
riservato ai cittadini italiani”.
Ed invero, come si è visto, il decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 reca il : “Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000,
n. 53”. Ora, l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del
suddetto T.U. non può farsi rientrare nel paradigma del
“trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani”:
un conto è la tutela ed il sostegno della maternità e della
paternità, un altro è l’assistenza.
Oltretutto, come si è visto, l’art. 74 non riguarda esclusivamente
i cittadini italiani.
Non ha pregio neppure l’ultima censura dedotta dalla istante,
ed incentrata sul difetto di motivazione che inficerebbe
l’atto impugnato.
L’Autorità procedente, sia pure in modo compendioso, ha
effuso le ragioni fondamentali, suffragate da puntuali riferimenti
normativi, che impedivano la concessione dell’assegno in
questione.
Nessun ulteriore ragguaglio si imponeva.
In conclusione, alla luce delle suesposte osservazioni,
il ricorso va respinto. Le spese del giudizio possono essere
compensate, sussistendone le giuste ragioni.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio,
il 21.4.2004.
|
| |
|
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 22 maggio 2004
|
|