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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 22 maggio 2004 n. 294
Vincenzo Sammarco - Presidente; Vincenzo Farina - Estensore
KRASNIQI in BEJTULLAHU Violetta (avv. Cosimo D’Alessandro) contro il Comune di Trieste (avv. Maria Serena Giraldi)


1. sostegno maternità ex art. 74 L. 151/2001 – requisiti soggettivi – interpretazione estensiva – non sussiste

 

2. rifugiato politico – diritto alla tutela assistenziale di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951 – carattere precettivo della norma – non sussiste

 

3. sostegno alla maternità ex art. 74 D.Lgs. 151/2001 – diritto erogazione ai rifugiati politici – non sussiste.

1. I requisiti soggettivi di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - che riconosce alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, un assegno di maternità – non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva;

 

2. L’art. 23 della legge 24 luglio 1954, n. 722 (ad oggetto: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951”), che stabilisce che “Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux” riveste carattere chiaramente programmatico e non di immediata applicazione, la quale postula necessariamente l’adozione di specifiche norme di diritto positivo da parte degli Stati aderenti: in assenza di dette norme non può ritenersi che i rifugiati godano sempre e comunque del trattamento riservato ex lege ai cittadini dei singoli Stati.

 

3. L’assegno di maternità di cui all’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 non può essere fatto rientrare tra le misure di carattere strictu sensu assistenziale e pertanto non può essere erogato a chi goda dello status di rifugiato politico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia

 

nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco – Presidente; Enzo Di Sciascio - Consigliere; Vincenzo Farina – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 135/03 proposto da

 

KRASNIQI in BEJTULLAHU Violetta, rappresentata e difesa dall’ avv. Cosimo D’Alessandro, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, via Coroneo n. 41/2

 

contro

 

il Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Serena Giraldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Trieste, via Genova n. 2;

 

per l’annullamento, in parte qua,
del provvedimento in data 12.12.2002, prot. n. 3626 del Direttore del Servizio dell’Area Servizi sociali sanitari – Servizi Primari alla Persona e Famiglia, con il quale è stata respinta la domanda presentata dalla ricorrente e volta ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non essendo la richiedente “cittadina italiana o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 296/1998”;

 

e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegno di assistenza familiare di cui all’art. art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

 

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 21.4.2004 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

La ricorrente, che possiede lo status di rifugiata politica, si è vista respingere la domanda volta ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la nascita di un figlio avvenuta nel 2002, sulla base della considerazione essenziale che non è “cittadina italiana o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 296/1998”.
La ricorrente è insorta in questa sede contro il provvedimento epigrafato, sostenendo che lo status di rifugiato politico è equiparato a quello del cittadino in forza dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati, e che, inoltre, il rifugiato politico gode dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Nulla è stato detto al riguardo – lamenta l’istante – nel provvedimento impugnato: che, pertanto, sarebbe affetto anche da difetto di motivazione. Si è costituito in giudizio l’intimato Comune, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione nella pubblica udienza del 21.4.2004. E’ d’uopo prendere le mosse dalla normativa di riferimento. Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(recante: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”), ha previsto, all’art. 74 (Assegno di maternità di base) che :” 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.[……]”. L’art. 74 ha sostituito l’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, abrogata poi dall’art. 86 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Nel caso di cui alla attuale controversia, la ricorrente, che possiede lo status di rifugiata politica, si è vista respingere la domanda volta ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la nascita di un figlio avvenuta nel 2002, in quanto non “cittadina italiana o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 296/1998”.
La ricorrente è insorta in questa sede contro il provvedimento epigrafato, sostenendo che lo status di rifugiato politico è equiparato a quello del cittadino in forza dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati, e che, inoltre, il rifugiato politico gode dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 28 febbraio 1990, n. 3.
Le prospettazioni non meritano ingresso.
In quanto sprovvista della qualità di cittadina italiana o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la ricorrente non ha – de plano – titolo ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Non le giova lo status di rifugiata politica, posto che, da un lato, la disposizione di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, chiara ed inequivocabile, non fa cenno a questa condizione (si ricordi il noto brocardo: ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit), e non si presta ad interpretazioni estensive; dall’altro, il richiamato art. 23 della legge 24 luglio 1954, n. 722 (ad oggetto: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951”), si è limitato – e non poteva essere altrimenti, alla stregua dei principi che governano i rapporti interstatuali – a stabilire che: “Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux”.
Trattasi di una disposizione a carattere chiaramente programmatico e non di immediata applicazione, la quale postula necessariamente l’adozione di specifiche norme di diritto positivo da parte degli Stati aderenti: in assenza di dette norme non può ritenersi che i rifugiati godano sempre e comunque del trattamento riservato ex lege ai cittadini dei singoli Stati.
La tesi attorea non è confortata neppure dal decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 237 (così intitolato:” Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato”), il quale, all’art. 1,comma 3 stabilisce che: “Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani”.
Ed invero, come si è visto, il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 reca il : “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”. Ora, l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del suddetto T.U. non può farsi rientrare nel paradigma del “trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani”: un conto è la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità, un altro è l’assistenza.
Oltretutto, come si è visto, l’art. 74 non riguarda esclusivamente i cittadini italiani.
Non ha pregio neppure l’ultima censura dedotta dalla istante, ed incentrata sul difetto di motivazione che inficerebbe l’atto impugnato.
L’Autorità procedente, sia pure in modo compendioso, ha effuso le ragioni fondamentali, suffragate da puntuali riferimenti normativi, che impedivano la concessione dell’assegno in questione.
Nessun ulteriore ragguaglio si imponeva.
In conclusione, alla luce delle suesposte osservazioni, il ricorso va respinto. Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendone le giuste ragioni.

 

P. Q. M.

 

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 21.4.2004.

 

Depositata nella segreteria del Tribunale
il 22 maggio 2004



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