Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 22 maggio 2004 n. 302
Vincenzo Sammarco - Presidente; Oria Settesoldi - Estensore
Ing. Bortolazzi Consulting s.r.l. (avv.ti Fabio Dani e Mario Sardos Albertini)CONTRO il Centro di riferimento oncologico di Aviano (avv.ti Giovanni Battista Verbari ed Alessandro Faldon) e nei confronti di Politecnica Ingegneria e Architettura s.c.a r.l. (avv.ti Costanzo Frattin e Orio De Marchi)


Procedimento di gara – valutazione offerte – prestazioni”ridotte” dei professionisti - conteggio onorari sulla base della riduzione – violazione minimi tariffari – non sussiste

Nella valutazione delle offerte che prevedano prestazioni professionali si deve valutare l’impatto effettivo che tale elemento apporta. Qualora il concorrente decidesse di avvalersi della progettazione preliminare proposta dalla stazione appaltante e degli elaborati di supporto indicati nel capitolato d’oneri offrendo prestazioni ridotte, l’onorario va commisurato all’effettiva prestazione offerta e non a quella integrale e potenziale. Trattasi di un apprezzamento di fatto dell’entità dell’autonomia dei singoli lavori progettuali che è ovviamente rimesso alla valutazione di ciascun concorrente e la cui ricaduta sulle tariffe non può comportare violazione dei minimi, qualora ne venga data puntuale e precisa spiegazione fattuale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

 

costituito da: Vincenzo Sammarco - Presidente; Enzo Di Sciascio - Consigliere; Oria Settesoldi - Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 157/2003

 

di Ing. Bortolazzi Consulting s.r.l. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Dani e Mario Sardos Albertini , con elezione di domicilio presso il secondo in Trieste;

 

CONTRO

 

Il Centro di riferimento oncologico di Aviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista Verbari ed Alessandro Faldon, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Trieste;

 

e nei confronti

 

di Politecnica Ingegneria e Architettura s.c.a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Costanzo Frattin e Orio De Marchi con elezione di domicilio presso il secondo in Trieste;

 

PER l’annullamento
della deliberazione n. 55 del 27.2.2003 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva determinata dalla Commissione giudicatrice della gara a procedura aperta per l’incarico di progettazione e direzione lavori di riorganizzazione e completamento del fabbricato “blocco degenza “ e la ristrutturazione dell’edificio “centrale impianti”.

 

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e quello della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La ricorrente espone di aver partecipato alla gara per la progettazione in epigrafe, vinta dalla controinteressata con l’offerta di un ribasso del 33% che la ricorrente assume essere in violazione dei limiti inderogabili di tariffa.
L’onorario minimo, infatti, secondo le tariffe non poteva eccedere un ribasso del 14,7%, al di sotto del quale importo l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa perché in violazione dei minimi inderogabili di tariffa.
La ricorrente espone che nella seduta pubblica fu deciso di chiedere alla controinteressata e ad altro offerente oltre i minimi, giustificazione scritta del prezzo offerto, supportata da conteggi effettuati con le modalità indicate nel bando di gara ed avallate dall’opinamento dell’ordine degli ingegneri della Provincia di residenza, che peraltro la ricorrente assume non essere stata neanche fornita in conformità alle richieste.

 

L’aggiudicazione successivamente intervenuta è quindi stata impugnata per i seguenti motivi:
1) Le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione non permetterebbe la richiesta di “giustificazioni” dell’offerta presentata.
2) I chiarimenti richiesti non sarebbero stati nemmeno compiutamente forniti. In ogni caso doveva essere attestata la congruità dell’offerta rispetto alle tariffe e non giustificata la violazione dei minimi tariffari.
3) L’offerta andava esclusa per violazione di norme inderogabili, contenendo un ribasso inferiore ai minimi di legge.

 

Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la ditta controinteressata controdeducendo per il rigetto del ricorso.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
Le giustificazioni dell’anomalia dell’offerta fornite dalla controinteressata sono state così sintetizzate dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 22 giugno 2002 “Nel merito delle giustificazioni la Commissione ha accertato che il concorrente è pervenuto alla formulazione delle competenze professionali perché propone una soluzione progettuale che, rispettando integralmente quanto richiesto dal bando di gara, si avvale della progettazione proposta dalla Stazione appaltante e quindi degli elaborati di supporto indicati nel Capitolato d’Oneri, e propone delle soluzioni progettuali particolarmente convenienti ed originali. Inoltre elabora la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per un appalto ‘a corpo’ in modo da rendere economica la gestione della Direzione Lavori e della contabilità, coordinando gli interventi delle prestazioni specialistiche in modo da ridurne al minimo le relative spese.”
Quanto al problema della prospettata violazione dei minimi tariffari la medesima Commissione si è convinta che questa non sussista perché l’offerta del raggruppamento Politecnica è “basata sulle valutazioni dei corrispettivi relativi a prestazioni ridotte e limitate rispetto alle prestazioni integrali”.
E’ quindi evidente che il convincimento di non anomalia dell’offerta e di non violazione dei minimi tariffari, cui commissione e stazione appaltante sono giunte dopo la valutazione delle giustificazioni fornite dalla controinteressata, è basato su argomentazioni non illogiche né contraddittorie. Né, d’altra parte, l’amministrazione avrebbe potuto legittimamente addebitare alla controinteressata conseguenze negative derivanti dalla mancata produzione del visto di conformità dell’ordine professionale, tra l’altro richiestole al di fuori di qualsiasi previsione di bando, dato che risulta provato che tale mancanza non era in alcun modo alla medesima ascrivibile. Risulta infatti che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, cui la controinteressata aveva immediatamente richiesto il parere di congruità sull’ipotesi di parcella, ha ritenuto di non poterlo dare in via preventiva. Nessun rilievo può poi rivestire la circostanza che l’Ordine della Provincia di Ferrara si riveli di diversa opinione, come precisato con l’ultima memoria di parte ricorrente, essendo evidente che il parere andava richiesto all’Ordine territorialmente competente, così come è stato fatto. Né vi è mai stato alcun equivoco tra “parere di congruità” e “opinamento”, essendo chiaro che l’Ordine ben aveva capito che gli era stato richiesto un parere di congruità su ipotesi di parcelle e ha ritenuto di non poterlo dare.
Le motivate decisioni della commissione sono poi state recepite dall’amministrazione e supportano, come si è già detto in modo non illogico né contraddittorio, la decisione discrezionale di ritenere congruo il prezzo offerto dalla controinteressata alla luce degli argomenti forniti in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta.
Per quanto concerne la ritenuta inesistenza della violazione dei minimi tariffari è evidente che la stessa si è basata su un giudizio di fatto, e cioè la possibilità di ridurre del 50% la autonomia della progettazione richiesta dal bando mutuando i caratteri tipologici (edilizi, strutturali e impiantistici) dal progetto originario e quindi riducendo le relative aliquote parziali tabella B del D.M. 4.4.2001 del 50%, riducendo del 40% l’attività correlata alla contabilità grazie alla previsione di appaltare i lavori a corpo, e conseguentemente riducendo la relativa aliquota al 60% e infine conteggiando in percentuale ridotta anche l’onorario per prestazioni accessorie che verranno svolte dal medesimo personale già impegnato nell’attività progettuale e di direzione lavori, sulle quali viene già conteggiata la intera percentuale di maggiorazione del 27,38%.
Trattasi di un apprezzamento di fatto dell’entità dell’autonomia dei singoli lavori progettuali che è ovviamente rimesso alla valutazione di ciascun concorrente e la cui ricaduta sulle tariffe non può comportare violazione dei minimi, qualora, come nel caso di specie, ne venga data puntuale e precisa spiegazione fattuale.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione e alla controinteressata le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi euro 2.500,00 a favore di ciascuna di tali parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 19 maggio 2004.

 

Depositata nella segreteria del Tribunale
il 22 maggio 2004



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina