| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 22 maggio 2004
n. 302
Vincenzo Sammarco - Presidente; Oria Settesoldi - Estensore
Ing. Bortolazzi Consulting s.r.l. (avv.ti Fabio Dani e Mario
Sardos Albertini)CONTRO il Centro di riferimento oncologico
di Aviano (avv.ti Giovanni Battista Verbari ed Alessandro
Faldon) e nei confronti di Politecnica Ingegneria e Architettura
s.c.a r.l. (avv.ti Costanzo Frattin e Orio De Marchi) |
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Procedimento di gara – valutazione offerte
– prestazioni”ridotte” dei professionisti - conteggio onorari
sulla base della riduzione – violazione minimi tariffari
– non sussiste
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Nella valutazione delle offerte che prevedano
prestazioni professionali si deve valutare l’impatto effettivo
che tale elemento apporta. Qualora il concorrente decidesse
di avvalersi della progettazione preliminare proposta dalla
stazione appaltante e degli elaborati di supporto indicati
nel capitolato d’oneri offrendo prestazioni ridotte, l’onorario
va commisurato all’effettiva prestazione offerta e non a
quella integrale e potenziale. Trattasi di un apprezzamento
di fatto dell’entità dell’autonomia dei singoli lavori progettuali
che è ovviamente rimesso alla valutazione di ciascun concorrente
e la cui ricaduta sulle tariffe non può comportare violazione
dei minimi, qualora ne venga data puntuale e precisa spiegazione
fattuale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Friuli Venezia Giulia
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costituito da: Vincenzo Sammarco - Presidente;
Enzo Di Sciascio - Consigliere; Oria Settesoldi - Consigliere,
relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 157/2003
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di Ing. Bortolazzi Consulting s.r.l.
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Dani e Mario
Sardos Albertini , con elezione di domicilio presso il secondo
in Trieste;
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CONTRO
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Il Centro di riferimento oncologico di
Aviano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista Verbari
ed Alessandro Faldon, con elezione di domicilio presso lo
studio del primo in Trieste;
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e nei confronti
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di Politecnica Ingegneria e Architettura
s.c.a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Costanzo
Frattin e Orio De Marchi con elezione di domicilio presso
il secondo in Trieste;
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PER l’annullamento
della deliberazione n. 55 del 27.2.2003 con cui è stata
approvata la graduatoria definitiva determinata dalla Commissione
giudicatrice della gara a procedura aperta per l’incarico
di progettazione e direzione lavori di riorganizzazione
e completamento del fabbricato “blocco degenza “ e la ristrutturazione
dell’edificio “centrale impianti”.
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Visto il ricorso, ritualmente notificato
e depositato presso la Segreteria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
e quello della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 - relatore
il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti
presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente espone di aver partecipato
alla gara per la progettazione in epigrafe, vinta dalla
controinteressata con l’offerta di un ribasso del 33% che
la ricorrente assume essere in violazione dei limiti inderogabili
di tariffa.
L’onorario minimo, infatti, secondo le tariffe non poteva
eccedere un ribasso del 14,7%, al di sotto del quale importo
l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa perché in violazione
dei minimi inderogabili di tariffa.
La ricorrente espone che nella seduta pubblica fu deciso
di chiedere alla controinteressata e ad altro offerente
oltre i minimi, giustificazione scritta del prezzo offerto,
supportata da conteggi effettuati con le modalità indicate
nel bando di gara ed avallate dall’opinamento dell’ordine
degli ingegneri della Provincia di residenza, che peraltro
la ricorrente assume non essere stata neanche fornita in
conformità alle richieste.
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L’aggiudicazione successivamente intervenuta
è quindi stata impugnata per i seguenti motivi:
1) Le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di
progettazione non permetterebbe la richiesta di “giustificazioni”
dell’offerta presentata.
2) I chiarimenti richiesti non sarebbero stati nemmeno compiutamente
forniti. In ogni caso doveva essere attestata la congruità
dell’offerta rispetto alle tariffe e non giustificata la
violazione dei minimi tariffari.
3) L’offerta andava esclusa per violazione di norme inderogabili,
contenendo un ribasso inferiore ai minimi di legge.
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Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione
intimata e la ditta controinteressata controdeducendo per
il rigetto del ricorso.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
Le giustificazioni dell’anomalia dell’offerta fornite dalla
controinteressata sono state così sintetizzate dalla Commissione
giudicatrice nel verbale del 22 giugno 2002 “Nel merito
delle giustificazioni la Commissione ha accertato che il
concorrente è pervenuto alla formulazione delle competenze
professionali perché propone una soluzione progettuale che,
rispettando integralmente quanto richiesto dal bando di
gara, si avvale della progettazione proposta dalla Stazione
appaltante e quindi degli elaborati di supporto indicati
nel Capitolato d’Oneri, e propone delle soluzioni progettuali
particolarmente convenienti ed originali. Inoltre elabora
la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per
un appalto ‘a corpo’ in modo da rendere economica la gestione
della Direzione Lavori e della contabilità, coordinando
gli interventi delle prestazioni specialistiche in modo
da ridurne al minimo le relative spese.”
Quanto al problema della prospettata violazione dei minimi
tariffari la medesima Commissione si è convinta che questa
non sussista perché l’offerta del raggruppamento Politecnica
è “basata sulle valutazioni dei corrispettivi relativi a
prestazioni ridotte e limitate rispetto alle prestazioni
integrali”.
E’ quindi evidente che il convincimento di non anomalia
dell’offerta e di non violazione dei minimi tariffari, cui
commissione e stazione appaltante sono giunte dopo la valutazione
delle giustificazioni fornite dalla controinteressata, è
basato su argomentazioni non illogiche né contraddittorie.
Né, d’altra parte, l’amministrazione avrebbe potuto legittimamente
addebitare alla controinteressata conseguenze negative derivanti
dalla mancata produzione del visto di conformità dell’ordine
professionale, tra l’altro richiestole al di fuori di qualsiasi
previsione di bando, dato che risulta provato che tale mancanza
non era in alcun modo alla medesima ascrivibile. Risulta
infatti che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Modena, cui la controinteressata aveva immediatamente richiesto
il parere di congruità sull’ipotesi di parcella, ha ritenuto
di non poterlo dare in via preventiva. Nessun rilievo può
poi rivestire la circostanza che l’Ordine della Provincia
di Ferrara si riveli di diversa opinione, come precisato
con l’ultima memoria di parte ricorrente, essendo evidente
che il parere andava richiesto all’Ordine territorialmente
competente, così come è stato fatto. Né vi è mai stato alcun
equivoco tra “parere di congruità” e “opinamento”, essendo
chiaro che l’Ordine ben aveva capito che gli era stato richiesto
un parere di congruità su ipotesi di parcelle e ha ritenuto
di non poterlo dare.
Le motivate decisioni della commissione sono poi state recepite
dall’amministrazione e supportano, come si è già detto in
modo non illogico né contraddittorio, la decisione discrezionale
di ritenere congruo il prezzo offerto dalla controinteressata
alla luce degli argomenti forniti in ordine agli elementi
costitutivi dell’offerta.
Per quanto concerne la ritenuta inesistenza della violazione
dei minimi tariffari è evidente che la stessa si è basata
su un giudizio di fatto, e cioè la possibilità di ridurre
del 50% la autonomia della progettazione richiesta dal bando
mutuando i caratteri tipologici (edilizi, strutturali e
impiantistici) dal progetto originario e quindi riducendo
le relative aliquote parziali tabella B del D.M. 4.4.2001
del 50%, riducendo del 40% l’attività correlata alla contabilità
grazie alla previsione di appaltare i lavori a corpo, e
conseguentemente riducendo la relativa aliquota al 60% e
infine conteggiando in percentuale ridotta anche l’onorario
per prestazioni accessorie che verranno svolte dal medesimo
personale già impegnato nell’attività progettuale e di direzione
lavori, sulle quali viene già conteggiata la intera percentuale
di maggiorazione del 27,38%.
Trattasi di un apprezzamento di fatto dell’entità dell’autonomia
dei singoli lavori progettuali che è ovviamente rimesso
alla valutazione di ciascun concorrente e la cui ricaduta
sulle tariffe non può comportare violazione dei minimi,
qualora, come nel caso di specie, ne venga data puntuale
e precisa spiegazione fattuale.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato
e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione
e alla controinteressata le spese e competenze del presente
giudizio liquidate in complessivi euro 2.500,00 a favore
di ciascuna di tali parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio,
il 19 maggio 2004.
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Depositata nella segreteria del Tribunale
il 22 maggio 2004
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