| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 22 maggio 2004
n. 306
Vincenzo Sammarco - Presidente; Oria Settesoldi - Estensore
AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. (avv. Angelica Citossi)contro
il COMUNE dì TRICESIMO (avv. Claudio Gruccione) nonché contro
CID S.r.l. (avv. Antonio Rigo) |
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Bando di gara – clausole di partecipazione
eccessivamente onerose – onere di immediata impugnazione
– sussiste
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E’ evidente l’immediata lesività di clausole
di bando che impongono oneri di partecipazione talmente
onerosi, sia in termini di aggravio finanziario che di impegno
temporale, da non permettere il loro corretto adempimento
da parte degli aspiranti partecipanti alla gara e che quindi
non possono non portare alla successiva e scontata esclusione
del concorrente che abbia comunque partecipato alla gara,
pur nella consapevolezza di non avere espletato tutti gli
adempimenti imposti dal bando. Dati tali presupposti, infatti,
la esclusione dalla gara si rivela una conseguenza automatica
ed inevitabile della asserita impossibilità di far fronte
alle richieste di bando, la cui lesività si concretizza
nel momento stesso in cui il concorrente si vede costretto
a presentare un’offerta incompleta e necessariamente da
escludere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Friuli Venezia Giulia
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costituito da: Vincenzo Sammarco - Presidente;
Enzo Di Sciascio - Consigliere Oria Settesoldi - Consigliere,
relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 620/2003
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dell' AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A.,
in persona del legale rappresentante Presidente del
Consiglio di Amministrazione ing. Antonio Nonino, rappresentata
e difesa dall'avv. Angelica Citossi, elettivamente domiciliata
presso la Segreteria del T.A.R.;
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contro
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il COMUNE dì TRICESIMO, in persona
del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Claudio Gruccione, con elezione di domicilio
in Trieste presso lo studio dell’avv. Antonio Rigo;
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nonché contro
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CID S.r.l., rappresentata e difesa
dall’avv. Federica Missio, con elezione di domicilio in
Trieste presso lo studio dell’avv. Antonio Rigo;
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per l'annullamento :
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1. della determinazione assunta in data 30
ottobre 2003 (reg. n. 2003/925) dal Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici del Comune di Tricesimo, con la quale l'AMGA
S.p.A. è stata esclusa dalla gara, a licitazione privata,
bandita da tale Comune con la lettera di invito prot. n,
3024 del 13 febbraio 2003, per l'individuazione dei concorrenti
all'affidamento della concessione di lavori pubblici per
la gestione degli impianti di depurazione comunali e connessi
incombenti;
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2. della lex specialìs di detta gara, relativamente
alla clausola di cui all'art. 4 ("Aggiudicazione") della
lettera di invito, la quale prevede che "La procedura di
aggiudicazione sarà espletata (...) tenendo in considerazione
che i 'pesi" per ogni singolo elemento saranno:
(...)
n) Rispondenza del progetto definitivo ed esecutivo al progetto
preliminare, dettaglio del progetto esecutivo: punteggio
massimo 5 punti";
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3. della lex specialis della gara relativamente
alla clausola contenuta nell'art. 4 del "disciplinare di
gara", allegato alla lettera di invito, in cui è previsto:
"La busta `C- Elaborati di progetto' dovrà contenere: 1.
Elaborati completi e dettagliati dei progetti esecutivi
per l'adeguamento degli impianti di depurazione oggetto
della Concessione (. ..) ";
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4. della comunicazione prot. n. 7046 del
14.04.03 del Comune di Tricesimo nella parte in cui è stabilito
"1. la progettazione fa parte degli oneri a carico dell'impresa
Concessionaria ma il bando specifica chiaramente che, già
in fase di gara per l'individuazione dei migliori Concorrenti
da confrontare col promotore, i Concorrenti devono presentare
un progetto esecutivo che deve essere eseguito a termini
di legge ".
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5. del Verbale della Commissione di Gara
del 13.05.03 nella parte in cui è stabilito "risultano mancanti
i seguenti documenti componenti il progetto definitivo previsti
dall'art. 25 del D.P.R. n. 554 dd. 21.12.99:
1. relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, le caratteristiche prestazionali e descrittive
dei materiali prescelti ed i criteri di progettazione delle
strutture e degli impianti,
2. relazioni tecniche che definiscano le problematiche e
indichino le soluzioni da adottare in sede di progettazione
esecutiva,
3. relazione geologica,
4. almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala
non inferiore a 1:100,
5. elaborati grafici in scala non inferiore a 1:200 atti
ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali,
6. schemi funzionali e dimensionamento di massima degli
impianti,
7. calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
che consentano il dimensionamento e per quanto riguarda
le reti e le apparecchiature degli impianti anche la specificazione
delle caratteristiche,
8. il piano particellare di esproprio ";
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6. della comunicazione prot. n. 11631 del
18.06.03 del Comune di Tricesimo;
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7. di ogni altro atto precedente o successivo,
presupposto o necessario, ancorché non conosciuto comunque
connesso con quello impugnato.
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Visto il ricorso, ritualmente notificato
e depositato presso la Segreteria; Visto l’atto di costituzione
in giudizio dell’Amministrazione e quello della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 - relatore
il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti
presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Premette in fatto la ricorrente che con deliberazione
n. 208 del 29.10.01 la Giunta del Comune di Tricesimo ha
approvato la proposta di "Project Financing" presentata,
in data 29.06.01, ai sensi degli artt. 37-bis e ss. della
legge n. 109/94 nonché degli artt. 4 e ss. della L.R. F.V.G.
n. 20/99, dalla CID S.r.l. di Colloredo di Monte Albano.
Tale proposta consisteva in un progetto preliminare per
la realizzazione dei lavori di ampliamento ed adeguamento
degli impianti comunali di depurazione delle acque reflue
e per la gestione del servizio di depurazione e fognatura
del Comune.
Con successiva determinazione n. 1081 del 27.12.01, il Comune
di Tricesimo, così come previsto dall'art. 37-quater della
legge n. 109/94 e dall'art. 8 della L.R. F.V.G. n. 20/99
ed al fine di individuare i concorrenti per l'affidamento
della concessione, ha indetto una gara a licitazione privata
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ponendo a base di essa il progetto preliminare contenuto
nel "Project Financing" della CID S.r.l.
Le due offerte economicamente più vantaggiose in tal modo
da individuarsi, alternative rispetto a quella contenuta
nel piano economico finanziario inserito nel "Project Financing"
della CID S.r.l., sarebbero poi state poste a confronto
con quella di quest'ultima nella successiva fase della gara
a procedura negoziata.
Con lettera di invito prot. n. 3024 del 13 febbraio 2003
e annesso disciplinare di gara, il Comune di Tricesimo ha,
quindi, invitato a partecipare alla prima fase a licitazione
privata della gara sia 1'AMGA S.p.A. che diverse altre società.
Con racc. a.r. del 31.03.03 l'AMGA S.p.A., oltre a richiedere
alla stazione appaltante alcuni chiarimenti inerenti il
bando di gara ed una conseguente proroga di trenta giorni
per la presentazione delle offerte, ha da subito evidenziato
al Comune di Tricesimo una palese contraddizione della lettera
di invito. Mentre, infatti, l'art. 2 di essa, rubricato
"Oggetto dell'appalto", stabiliva che: "Oltre agli oneri
della gestione funzionale ed economica l'affidamento in
oggetto comprende la progettazione definitiva, esecutiva
nonché l'esecuzione dei lavori previsti nella proposta del
promotore " il successivo art. 4 della medesima lettera
di invito, rubricato "Aggiudicazione", prevedeva che:
"La procedura di aggiudicazione sarà espletata con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (...), tenendo
in considerazione la “ Rispondenza del progetto definitivo
ed esecutivo al progetto preliminare, dettaglio del progetto
esecutivo “.
Nonostante la normativa di riferimento in tema di appalti
e/o concessioni con il sistema del Project Financing preveda
che a base della gara per l'individuazione dei concorrenti
da ammettere alla successiva procedura negoziata in confronto
con il promotore sia posto esclusivamente il progetto preliminare
presentato dal promotore medesimo, con nota prot. n. 7046
del 14.04.03, il Comune di Tricesimo, in risposta alla comunicazione
AMGA, ha specificato che:
"la progettazione fa parte degli oneri a carico dell'impresa
concessionaria, ma il bando specifica chiaramente che, già
in fase di gara per l'individuazione dei migliori Concorrenti
da confrontare col promotore, i Concorrenti devono presentare
un progetto esecutivo che deve essere eseguito a termini
di legge ". La ricorrente evidenzia che tale richiesta non
solo non sarebbe legittima, ma decisamente vessatoria e
tale, da un lato, da mettere il promotore in una condizione
di ingiustificato privilegio, d'altro lato, da rendere inutilmente
più gravosa ed impegnativa la partecipazione per i concorrenti
e quindi da violare l'interesse pubblico ad avere la massima
partecipazione possibile alle gare.
L'AMGA, infatti, è stata l'unica fra le invitate a presentare
comunque la propria offerta e ciò esclusivamente in considerazione
dei rilevanti interessi coinvolti nell'ambito territoriale
del Comune di Tricesimo, a favore del quale 1'AMGA medesima
già svolge il servizio di acquedotto e in ricorso rimarca
la significatività del dato della mancata partecipazione
alla gara di altre ditte. In data 05.05.03 la Commissione
di gara ha provveduto all'apertura del plico dell'AMGA e
all'esame della documentazione in esso contenuta. Nella
successiva data del 13.05.03 la Commissione, una volta aperte
anche le buste interne al plico contenenti l'offerta economica
e gli elaborati di progetto, ha preso atto della perfetta
completezza del progetto preliminare presentato dall'AMGA
secondo le previsioni del D.P.R. n. 554 del 21.12.99. La
Commissione ha, poi, osservato la mancanza di taluni documenti
relativi al progetto definitivo e di conseguenza, con nota
prot. n. 11631 del 18.06.03 , il Comune di Tricesimo - che
non aveva, dunque, eccepito la mancanza nell'offerta dell'AMGA
del progetto esecutivo - ha invitato la stessa AMGA a trasmetterli
entro il 07.07.03. L'AMGA vi ha tempestivamente provveduto.
Prima che la stazione appaltante desse corso all'ammissione
dell'AMGA alla successiva fase della procedura negoziata
in confronto con la promotrice CID S.r.l., è avvenuto che
quest'ultima, ottenuta copia della documentazione di gara,
con comunicazione del 03.07.03 ha invitato il Comune di
Tricesimo, a non ammettere l’AMGA alle successive fasi della
procedura di gara previste dalla normativa, né accettare
una successiva integrazione della documentazione mancante
o carente.
A questo punto il Comune di Tricesimo, dopo aver violato
il diritto alla riservatezza dell'AMGA ed aver messo a disposizione
del promotore i documenti di gara prima che la licitazione
privata fosse definitivamente conclusa, ha rilevato, facendosi
condizionare dall'impostazione suggerita dalla CID S.r.l.,
che l’AMGA medesima non aveva presentato il progetto esecutivo
e per questo l'ha esclusa dalla gara.
In tal modo è successo che nessun concorrente è stato "individuato"
e quindi ammesso alla successiva fase della gara a procedura
negoziata per il confronto fra l'offerta del promotore e
quelle alternative dei due migliori concorrenti. Essa non
ha quindi potuto aver luogo e il Comune di Tricesimo ha
direttamente aggiudicato la concessione alla CID S.r.l.
(ritrovatasi "monopolista"), la quale ovviamente aveva ed
ha fin qui presentato - secondo legge - il solo progetto
preliminare (tra l'altro di incompleta ed errata redazione),
e non certo anche il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo, illegittimamente e chissà a quale fine - se non
quello di "scoraggiare" la partecipazione alla gara - richiesti
dalla stazione appaltante ai concorrenti della prima fase
a licitazione privata.
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Su tali premesse di fatto, la ricorrente
AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. ha presentato il presente
ricorso imperniato sui seguenti motivi:
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1) Violazione delle norme sulla par condicio
tra i concorrenti; contraddittorietà ed illogicità manifesta
della lex specialis di cui alla lettera di invito prot.
3024 del 13.02.03 . Violazione, falsa ed errata interpretazione
della legge e principalmente degli artt. 19 e 37-quater
della legge n. 109/94 nonché degli artt. 4 e 8 della L.R.
F.V.G. n. 20/99. Il Comune di Tricesimo, al fine di
individuare i due soggetti che, oltre al promotore, avrebbero
partecipato alla procedura negoziata per l'affidamento della
concessione di lavori pubblici per la gestione degli impianti
di depurazione comunale e la realizzazione dell'ampliamento
con adeguamento alla normativa degli impianti stessi, ha
indetto una licitazione privata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 21, comma
2, della legge n. 109/94 e all'art. 4, comma 6, della L.R.
F.V.G. n. 20/99, ponendo - correttamente - a base di gara
il progetto preliminare presentato dalla CID S.r.l.
Il procedimento di affidamento della concessione nelle operazioni
di Project Financing si snoda, infatti, attraverso due distinte
fasi. La prima fase (disciplinata dall'articolo 37-quater,
comma 1, lettera a, della legge n. 109/94 e dall'art. 8,
comma 1, lettera a, della L.R. F.V.G. n. 20/99) prevede
che le amministrazioni, al fine di aggiudicare, mediante
procedura negoziata, la concessione di cui (rispettivamente)
all'art. 19, comma 2, della legge nazionale e all'art. 4,
comma 2, della legge regionale, procedono per ogni proposta
ritenuta di pubblico interesse "ad indire una gara da svolgere
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all'art. 21, comma 2, lett. b, ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente
modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni
stesse".
La seconda fase (disciplinata dall'art. 37-quater, comma
1, lettera b, della legge n. 109/94 e dall'art. 8, comma
1, lettera b, della L.R. F.V.G. n. 20/99), prevede, poi,
che all'aggiudicazione della concessione si pervenga "mediante
una (successiva) procedura negoziata da svolgere fra il
promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori
offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui
alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge tra il promotore e quest'unico soggetto".
Rispetto al sistema classico della "concessione", diversa
è, quindi, la funzione della procedura di licitazione privata
che si incontra nel corso del procedimento di Project Financing
delineato dal legislatore.
Nei procedimenti su iniziativa del promotore, infatti, la
licitazione privata deve essere finalizzata dall'Amministrazione
procedente al solo scopo di selezionare le due offerte "migliorative"
rispetto al piano economico finanziario presentato dal promotore
medesimo e da esso redatto sulla base di quel progetto preliminare
che deve essere il cardine di tutto il Project Financing.
In altre parole, la disciplina legislativa di cui all'art.
37-quater della legge n. 109/94 e all'art. 8 della L.R.
F.V.G. 20/99, impone che il promotore predisponga un piano
economico finanziario sulla base di un progetto preliminare
da lui redatto.
Tale progetto preliminare deve essere posto a conoscenza
dei soggetti invitati a partecipare alla gara per la formulazione
delle offerte da parte loro in vista del successivo confronto
con lo stesso promotore nella fase di procedura negoziata.
All'opposto, il Comune di Tricesimo, dopo aver correttamente
stabilito all'art. 2 della lex specialis di gara che l'oggetto
dell'incarico successivamente da affidarsi avrebbe ricompreso
(ovviamente oltre agli oneri della gestione funzionale ed
economica e all'esecuzione dei lavori previsti nella proposta
del promotore) anche la progettazione definitiva ed esecutiva,
viceversa nel successivo art. 4 della stessa lettera di
invito, snaturando completamente la disciplina legislativa
del Project Financing e in aperto contrasto con gli artt.
37-bis e ss. della 1. 109/94 e 8 e ss. della L.R. F.V.G.
n. 20/99, ha inserito tra i criteri di valutazione delle
offerte, da premiarsi con il punteggio di cinque punti,
anche:
- la "rispondenza" (?) del progetto definitivo ed esecutivo
al progetto preliminare; - il dettaglio del progetto esecutivo.
Detta prescrizione del bando di gara si è tradotta, sul
piano oggettivo, in uno strumento discriminatorio a vantaggio
del promotore del "Project Financing" e ai danni dei concorrenti
se solo si considera che la "rispondenza" ed il "dettaglio"
di una redazione progettuale di esecutivo. non risulta assolutamente
comparabile con una redazione di preliminare.
Il promotore ha potuto limitarsi alla presentazione di un
progetto preliminare mentre i concorrenti si sono visti
costretti a predisporre sia un progetto definitivo, sia
un progetto esecutivo. Tutto questo in una fase di gara
destinata esclusivamente alla selezione delle offerte economicamente
più vantaggiose da porre a confronto con quella del promotore
medesimo.
Il Comune di Tricesimo, avrebbe quindi del tutto arbitrariamente
indicato nel bado di gara quale criterio di valutazione
(rispondenza del progetto definitivo ed esecutivo al progetto
preliminare; il dettaglio del progetto esecutivo) un elemento
che non solo non rientrerebbe minimamente tra quelli elencati
dall'art. 21, comma 2, lettera b) e dall'art. 4, comma 6,
della L.R. F.V.G. n. 20199, per la valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ma che addirittura è indicato
dal legislatore nazionale e regionale degli appalti pubblici
quale oggetto delle concessioni.
Sia l'art. 19 della legge n. 109/94, rubricato, "Sistemi
di realizzazione dei lavori pubblici", che l'art. 4 della
Legge Regionale F.V.G. n. 20/99, infatti, prevedono espressamente
che rientra nell'oggetto delle concessioni di lavori pubblici,
oltre all'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica
utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati e alla loro gestione funzionale ed economica,
anche l'incarico di progettazione definitiva e la progettazione
esecutiva, evidentemente da predisporsi solo una volta intervenuta
l'aggiudicazione.
Non solo: l'art. 4, comma 6, della L.R. F.V.G. n. 20/99
indica alla lettera g), quale elemento variabile da considerare
per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
tra gli altri, "le eventuali proposte di variante di progetto
preliminare", ribadendo con ciò implicitamente che nella
procedura di Project Financing la licitazione privata deve
svolgersi esclusivamente sulla base del progetto preliminare
proposto dal promotore. Si ritiene quindi che le Amministrazioni
aggiudicatici possano solo prevedere la facoltà per i concorrenti
di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti
al progetto preliminare posto a base di gara, ma non possano
imporre la presentazioni di livelli ulteriori di progettazione
perchè, altrimenti, verrebbe a mancare il parametro sul
quale effettuare le valutazioni comparative. Dato infatti
che la finalità della licitazione privata nell'ambito del
procedimento di Project Financing è esclusivamente quella
di individuare le offerte più convenienti da confrontare
con quella del promotore, si ritiene incomprensibile come
il Comune di Tricesimo abbia potuto pretendere di selezionare
dette offerte imponendo ai concorrenti di presentare un
progetto definitivo ed esecutivo, sebbene:
- la normativa preveda che la licitazione privata debba
svolgersi sulla base del solo progetto preliminare presentato
del promotore;
- il promotore si fosse limitato alla redazione di questo
primo livello di progettazione (la cui qualità viene censurata
nel terzo motivo);
- i successivi livelli di progettazione fossero stati indicati
quale oggetto dell'affidamento.
Poiché nella successiva fase negoziale, il progetto (preliminare)
del promotore viene messo a confronto con quelli (preliminari)
dei concorrenti selezionati precedentemente, mediante l'apertura
di un dialogo competitivo multiplo e flessibile, non limitato
alla struttura più rigida della licitazione privata, non
si comprenderebbe, inoltre, come il Comune di Tricesimo
pretendesse di comparare, da un lato, l'offerta economica
proposta dal promotore ed elaborata con riferimento ad un
progetto preliminare e, dall'altro, l'offerta economica
dell'AMGA, presentata sulla base di un progetto definitivo
ed esecutivo ad essa imposto.
Secondo parte ricorrente la normativa vigente permetteva
invece al Comune di Tricesimo solamente 1) di richiedere
ai concorrenti la formulazione di offerte migliorative (o
almeno ) paritarie rispetto a quella del promotore, fondando
la procedura di gara sul medesimo livello di progettazione,
senza pretendere arbitrariamente livelli ulteriori; 2) di
considerare esclusivamente i miglioramenti proposti sui
singoli elementi che concorrono a determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa nei limiti e secondo le modalità
previste dallo stesso progetto preliminare.
Si sarebbe quindi verificata una ingiustificata disparità
di trattamento tra il promotore ed concorrenti, incidente
sulla regolarità, correttezza e trasparenza del confronto
concorrenziale.
L'assurdità della pretesa della stazione appaltante di richiedere
ai concorrenti la presentazione di progetto definitivo ed
esecutivo nel lasso di tempo prospettato dal bando di gara
apparrebbe evidente se solo si considera che, a fronte di
una decina di società invitate a partecipare alla prima
fase di gara, solo l'AMGA ha presentato la propria offerta.
La ricorrente, in via preliminare, precisa anche che non
sarebbe stato necessario impugnare autonomamente gli illegittimi
provvedimenti amministrativi in argomento, posto che la
lesione sarebbe divenuta attuale solo nel momento in cui
il Comune dì Tricesimo ha deciso di escludere l'AMGA dalla
licitazione privata e di affidare i lavori al promotore;
pertanto l'impugnazione di tali atti contestualmente alla
proposizione del ricorso contro l'atto applicativo dovrebbe
ritenersi tempestiva.
La partecipazione alla gara non potrebbe essere intesa come
manifestazione di acquiescenza alla regolarità della stessa,
ma proprio come elemento necessario per avanzare censure
attinenti.
Partecipando alla licitazione privata l'AMGA non avrebbe
manifestato affatto una volontà di incondizionata accettazione
delle clausole adottate dall'amministrazione, né avrebbe
espresso la rinuncia a fare valere i vizi del procedimento
lesivi dei propri interessi.
Nel caso concreto, l'AMGA, avrebbe invece da subito manifestato
la contraddittorietà ed illogicità della lettera di invito
con propria comunicazione del 31.03.03.
Anzi, proprio la presentazione dell'offerta avrebbe messo
in luce il persistente interesse dell'AMGA a conseguire
l'utilità sostanziale rappresentata dall'aggiudicazione
dell'appalto.
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2) Violazione di legge: art. 97 Costituzione.
Violazione del principio generale in materia di appalti
di massima partecipazione. Eccesso di potere. Sviamento.
Come sopra illustrato, risulterebbe che i criteri di attribuzione
dei punteggi (rispondenza del progetto definitivo ed esecutivo
al progetto preliminare, dettaglio del progetto esecutivo),
inseriti immotivatamente:
- non sono stati imparziali;
- hanno creato una situazione di privilegio in favore del
promotore;
- hanno non solo limitato, ma del tutto escluso la partecipazione
alla gara di imprese concorrenti.
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3) Violazione di legge (artt. 37-bis e
ss. della legge n. 109/94 e artt. 4 e ss. della L.R. F.V.G.
n. 20199).
Come noto gli artt. 37-bis e ss. della legge n. 109/94
e gli artt. 4 e ss. della L.R. F.V.G. n. 20/99 disciplinano
l'istituto comunemente denominato del Project Financing,
che consiste nella possibilità per soggetti dotati di specifici
requisiti tecnici, organizzativi, gestionali e finanziari
di presentare un progetto di un'opera pubblica o di pubblica
utilità, che sia prevista in strumenti di programmazione
formalmente approvati, la cui realizzazione, e la successiva
gestione, avvengono in regime di concessione mediante la
stipulazione del contratto di cui all'articolo 19, comma
2, della legge n. 109/94 e all'art. 4 della L.R. F.V.G.
n. 20/99. La caratteristica fondamentale dell'istituto consiste
nel porre totalmente o parzialmente a carico dei soggetti
promotori o aggiudicatari le risorse necessarie alla progettazione
e alla esecuzione dei lavori e nel prevedere quale unica
controprestazione il "diritto di gestire funzionalmente
e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati".
A tal fine la legge richiede la presentazione di proposte
adeguatamente dettagliate, che espongano non solo studi
e progetti preliminari di fattibilità e di inquadramento
territoriale e ambientale dell'opera, ma che contengano
più specificatamente l'indicazione degli elementi relativi
al valore dell'opera, al suo rendimento, alle modalità di
gestione, nonché al livello e ai criteri di aggiornamento
delle tariffe da applicare agli utenti.
Ciò al fine di consentire alle amministrazione aggiudicatici
di esprimere una compiuta valutazione sulla concreta fattibilità
dell'intervento, che tenga conto non solo dei profili ambientali,
funzionali e più propriamente esecutivi, ma soprattutto
della capacità dell'opera realizzata di produrre entrate
in misura idonea a remunerare il capitale investito e ad
assicurare l'ultimazione dell'opera e l'economicità della
relativa gestione.
In tal modo la legge ha inteso predisporre gli strumenti
diretti a prevenire il pericolo di interventi non sostenuti
da un continuo flusso di finanziamenti, per evitare il ripetersi
del fenomeno di opere pubbliche destinate a rimanere incomplete
o per evitare il rischio per l'ente pubblico di "cantierare"
opere di cui, nel giro di pochi anni, il concessionario
chieda la rinegoziazione per fattori non considerati in
sede progettuale.
Con la presentazione del piano economico finanziario il
soggetto promotore è chiamato ad esporre le previsioni dei
costi dell'intervento e dei ricavi che ritiene di poter
conseguire dalla gestione dell'opera; il relativo programma,
che deve essere asseverato da un istituto di credito a garanzia
della sua attendibilità, rappresenta lo strumento mediante
il quale il promotore descrive le condizioni finanziarie
che considera necessarie per l'equilibrio economico dell'iniziativa
e l'assolvimento della prestazione.
Nella proposta di Project Financing il piano economico finanziario
assumerebbe quindi un ruolo centrale perchè la sua congruenza
rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per
garantire l'attendibilità della proposta e la sua concreta
fattibilità.
Il promotore CID S.r.l. non avrebbe peraltro presentato
un piano asseverato da un Istituto bancario. A tal fine
si richiama l'atto di regolazione 18 luglio 2000 n. 34 dell'Autorità
di vigilanza per la quale, ai sensi dell'art. 37-bis della
legge n. 109/94, elemento costitutivo della proposta del
Project Financing è "il piano economico finanziario asseverato
da un istituto di credito".
Non solo: il CID avrebbe dovuto presentare un progetto preliminare
completo al fine di consentire al Comune di Tricesimo di
valutare compiutamente la fattibilità dell'intervento, mentre
il progetto preliminare presentato dal promotore presenterebbe
le seguenti rilevanti carenze sostanziali:
- assenza del capitolato prestazionale per la fase di costruzione
degli impianti (intendendosi con ciò l'assenza di un "Capitolato
speciale d'appalto per la costruzione delle opere" descrittivo
della qualità dei materiali impugnati, dei tempi di realizzazione,
delle verifiche, dei collaudi, ecc.);
- assenza delle indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari: le indicazioni sommarie presentate dal promotore
(allegato 1: cap. 2 "inquadramento territoriale"; cap. 3
"geologia e geomorfologia"; cap. 4 "assetto idrogeologico")
non sono assolutamente riconducibili ad una "relazione geologica"
neppure di livello preliminare. Dagli elaborati, infatti,
non si desume alcun coefficiente di portanza e di attrito
dei terreni, valori indispensabili per procedere al calcolo
delle opere fondazionali dei cementi armati. Non solo: il
promotore non avrebbe neppure puntualizzato la descrizione
delle singole aree degli impianti, ma si sarebbe limitato
a descrivere genericamente il territorio del Comune di Tricesimo;
- assenza sostanziale dei calcoli preliminari delle opere
in cemento armato: ne discenderebbe una ingiustificata discrezionalità
costruttiva nelle successive fasi; (assenza quindi dalla
redazione di un progetto preliminare di un elaborato principale;
vedasi elenco art 18 e seguenti regolamento di attuazione
della Merloni, DPR 554 del 1999);
- assenza del piano particellare di esproprio: la mancata
indicazione dei terreni da espropriare favorirebbe, a favore
del promotore, la successiva rinegoziazione.
La proposta di Project Financing, inoltre, non sarebbe firmata
da parte di un professionista abilitato iscritto all'Albo,
indispensabile per poter valutare la funzionalità e congruità
del progetto.
L'amministrazione avrebbe quindi accettato un elaborato
incompleto nei sui contenuti formali e sostanziali anche
come progetto preliminare, dì dubbia validità tecnica ed
amministrativa e non tutelato da alcuna garanzia professionale.
In presenza dì tutto questo, si richiede l’annullamento
della stessa deliberazione n. 208 con cui il Comune di Tricesímo
aveva approvato la proposta di Project Financing presentata
dalla CID S.r.l. e di conseguenza tutti gli atti conseguenti,
ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione della gara.
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4) Violazione di legge (art. 7 L. 241/90)
ed eccesso di potere per inosservanza delle regole del giusto
procedimento;
Il Comune di Tricesimo ha ritenuto di potersi limitare
a comunicare all'AMGA S.p.A. esclusivamente la propria determinazione
"finale" di esclusione della stessa dalla licitazione e
di aggiudicazione della concessione alla CID S.r.l., e non
anche, in precedenza, quelle - obbligatorie - dell'inizio
del procedimento che ha condotto a tale determinazione di
esclusione e del funzionario responsabile di esso mentre
l’ AMGA avrebbe dovuto essere messa nelle condizioni di
partecipare al procedimento formativo dell'atto (scopo dell'avviso
dell'avvio del procedimento) e le sue osservazioni avrebbero
dovuto essere valutate e quindi accettate o confutate;
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5) Violazione di legge (artt. 22 e ss.
della L. 241/90) ed eccesso di potere per inosservanza delle
regole del giusto procedimento;
Il Comune di Tricesimo, in palese violazione con quanto
prescritto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
avrebbe posto a disposizione del CID la documentazione presentata
dall'AMGA prima della definitiva conclusione della licitazione
privata violando palesemente il diritto alla riservatezza
dell'AMGA medesima.
Infatti il Comune di Tricesimo avrebbe trasmesso al promotore
la documentazione di gara con nota prot. 12634 del 02.07.03
quando era ancora pendente il termine concesso all'AMGA
(sino al 07.07.03) per l'integrazione della propria offerta.
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6) Violazione della lex specialis di cui
alla lettera di invito prot. 3024 del 13.02.032 (art. 4);
eccesso di potere; incompetenza del Responsabile del servizio
Lavori Pubblici a decidere sull'esclusione dell'AMGA.;
La determina n. 925/03 con la quale il Comune di Tricesimo
ha escluso l'AMGA dalla licitazione privata de qua è stata
adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
soggetto che, in realtà, non avrebbe alcun titolo per assumere
determinazioni decisorie nell'ambito di una procedura di
gara che attribuisce alla commissione appositamente nominata
(art. 4 della lettera di invito) il compito di individuare
la proposta da porre a base della gara da svolgere a norma
dell'articolo 37-quater, primo comma, lett. a), della legge
n. 109/94 al fine di supportare l'amministrazione medesima
in tale scelta.
L'art. 21, commi 4 e 5, della legge 109/94, rubricato "Criterio
di aggiudicazione commissioni giudicatrici", inoltre, stabilisce
espressamente che, qualora l'aggiudicazione o l'affidamento
dei lavori avvenga ai sensi del comma 2 del medesimo articolo,
la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice
che è competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario
o affidatario dei lavori oggetto della procedura.
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Con determinazione n. 377 del 5 maggio 2003
il Comune di Tricesimo ha costituito la commissione per
l'apertura dei plichi e l'esame della documentazione presentata
dal concorrenti.
Con successiva determinazione n. 379 della medesima data
è stata, poi, costituita la commissione per la valutazione
delle offerte presentate dai concorrenti in conformità a
quanto previsto dal regolamento n. 554/99. L'atto di esclusione
dell'AMGA avrebbe, quindi, dovuto essere adottato da detta
commissione e non certo dal responsabile del servizio lavori
pubblici.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata
e la società controinteressata controdeducendo per il rigetto
del ricorso ed eccependone la tardività, nell’assunto che
le previsioni della lettera di invito ritenute lesive avrebbero
dovuto essere impugnate tempestivamente e che, in ogni caso,
il ricorrente non sarebbe più in termine per impugnare l’approvazione
della proposta di project financing, da tempo divenuta inoppugnabile.
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DIRITTO
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Il ricorrente ha impugnato le previsioni
di bando ritenute lesive in una con l’atto che sostiene
ne abbia concretizzato la lesività, disponendo la sua esclusione
dalla gara. Le previsioni di cui si tratta – è bene ricordarlo
- consistono nella pretesa di particolare documentazione
e, in particolare, della progettazione esecutiva e definitiva
che, a detta della ricorrente, ha costi rilevantissimi tanto
da rendere la partecipazione alla gara talmente gravosa
e impegnativa da scoraggiare la gran parte dei possibili
concorrenti.
In via preliminare il Collegio ricorda anzitutto che l’
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione
n. 1 del 2003 ha espressamente precisato che “L’Adunanza
ritiene, tuttavia, che non possa essere escluso un dovere
di immediata impugnazione delle clausole del bando in quei
limitati casi in cui gli oneri imposti all’interessato ai
fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili
o implicanti oneri per la partecipazione del tutto sproporzionati
per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura
concorsuale.”,
Ciò premesso si deve rilevare che, nel caso di specie, la
stessa prospettazione di parte ricorrente impone di concludere
che le clausole censurate concretizzassero, per l’appunto,
l’imposizione di oneri eccessivi, dovendosi quindi ritenere,
anche in aderenza con le soprariportate considerazioni dell’Adunanza
Plenaria, che fossero immediatamente lesive e dovessero
essere tempestivamente impugnate. E’ infatti evidente l’immediata
lesività di clausole di bando che impongono oneri di partecipazione
talmente onerosi, sia in termini di aggravio finanziario
che di impegno temporale, da non permettere il loro corretto
adempimento da parte degli aspiranti partecipanti alla gara
e che quindi non possono non portare alla successiva e scontata
esclusione del concorrente che abbia comunque partecipato
alla gara, pur nella consapevolezza di non avere espletato
tutti gli adempimenti imposti dal bando. Dati tali presupposti,
infatti, la esclusione dalla gara si rivela una conseguenza
automatica ed inevitabile della asserita impossibilità di
far fronte alle richieste di bando, la cui lesività si concretizza
nel momento stesso in cui il concorrente si vede costretto
a presentare un’offerta incompleta e necessariamente da
escludere.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile per la tardiva impugnazione
delle clausole della lettera di invito e del bando che rappresentano
i necessari presupposti della conseguente decisione di esclusione.
E’ appena il caso di precisare che anche l’impugnazione
della deliberazione n. 208 del 29.10.2001 che approva la
proposta di project financing presentata e che era espressamente
menzionata con preciso riferimento ancora nella lettera
di invito del 13.2.2003, al punto 3) “Procedure di gara”,
si rivela manifestamente tardiva.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio,
il 19 maggio 2004.
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Depositata nella segreteria del Tribunale
il 22 maggio 2004
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