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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 26 maggio 2004 n. 818
Pres. Vivenzio, Est. Caputo
Lo Nigro e altri contro Comune di Arenzano e altri


1. Comune - Consigliere comunale - Consigliere di minoranza- Legittimazione ad impugnare le delibere adottate dall'organo di appartenenza - Deliberazione sul funzionamento dell'organo deliberante - Legittimazione attiva - Sussiste.

 

2. Comune - Consigliere comunale - Conflitto di interessi - Obbligo di abbandonare l'aula - Sussiste.

1. Il Consigliere comunale dissenziente ha interesse ad impugnare la deliberazione del Consiglio di cui fa parte, qualora la stessa verta sull'adozione di un atto interpretativo del Regolamento interno sul funzionamento dell'organo deliberante stesso, anche alla luce del mutato quadro dei controlli sugli atti derivante dalle più recenti modifiche legislative e costituzionali in tema di enti locali.

 

2. E' illegittima la deliberazione consiliare di ermeneutica normativa volta ad abrogare con effetto retroattivo, per pretesa (e, in realtà inesistente) incompatibilità con l'art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000, la norma del Regolamento interno relativa all'obbligo di abbandonare l'aula per il Consigliere in conflitto di interessi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1342/03 R.G.R.
N. 818 Reg.Sent. ANNO 2004

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Sezione Prima

 

nelle persone dei Signori: Renato VIVENZIO - Presidente; Antonio BIANCHI - Consigliere; Oreste Mario CAPUTO - Consigliere, rel. ed est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1342/2003 R.G.R. proposto da

 

Filippo Lo Nigro, Maurizio Damonte, Lanfranco Ivaldi e Alberto Impellirrezi, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Arenzano, Nicoletta Delfino, Maria Teresa Piana e Cinzia Marasso, tutti rappresentati e difesi dall’avv. G. Chirone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova via Innocenzo IV, n. 5/5;

 

ricorrente

 

CONTRO

 

- Comune di Arenzano , in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’avv. R. Damonte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova via Corsica n. 10/4

 

resistente

 

e nei confronti di

 

Regione Liguria, non costituita;

 

Caterina Valle, rappresentata e difesa dall’avv. G. Gerbi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova via Corsica n.21/18

 

per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Arenzano n.41 del 26 luglio 2003 recante: ” Presa d’atto delle osservazioni presentate avverso la variante al P.R.G. e conseguente riadozione delle varianti;
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Arenzano n. 55 del 22 dicembre 2003 recante: “Interpretazione di norme del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio comunale”;
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Arenzano n. 4 dell’8 gennaio 2004 recante:”Controdeduzioni alla osservazioni presentate avverso variante al P.R.G.”;
e di ogni altro atto allegato, presupposto e conseguente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 29.04.04, relatore il Consigliere Oreste Mario Caputo , gli avvocati Chirone Giuseppe per i ricorrenti, Avv. Damonte R.,per l’Amministrazione resistente e l’Avv. Gerbi G. per la controinteressata.

 

Fatto

 

I ricorrenti, alcuni di essi consiglieri di minoranza del Consiglio comunale del Comune di Arenzano, altri cittadini dello stesso Comune, hanno impugnato gli atti con i quali il Comune di Arenzano ha adottato la variante generale al P.R.G.
Nelle premesse dell’atto introduttivo, in limine, si dà atto della vocazione turistica del Comune; dell’incremento degli interventi edilizi assentibili in forza dell’adozione della variante al P.R.G. impugnata; della precarietà dell’’equilibrio su cui si reggerebbe la maggioranza consiliare; nella parte conclusiva della narrativa, si descrive analiticamente, riferita nominativamente a ciascun consigliere, la situazione di conflitto di interessi nella quale verserebbero otto di essi, titolari uti dominii o prossimi parenti di proprietari di aree o immobili ricompresi nel territorio comunale sostanzialmente avvantaggiati dalla variante censurata.

 

L’impugnazione è sorretta dai seguenti motivi:

 

I) Violazione del combinato disposto degli artt. 77, 78 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e art. 9 , comma 6, Reg. interno del Consiglio comunale. Eccesso di potere sotto vari Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere profili.
I Consiglieri comunali direttamente od indirettamente coinvolti a titolo personale dalla variante, benché resi specificamente edotti di tale situazione, non si sarebbero astenuti dall’assumere la relativa deliberazione violando espresse previsioni normative e consolidati principi di diritto amministrativo.

 

II) Violazione delle stesse norme e principi sotto altro profilo La deliberazione impugnata sarebbe stata assunta senza la presenza del numero legale minimo dei membri del Consiglio: all’assenza dei consiglieri di minoranza, si sarebbe dovuta aggiungere quella dei consiglieri in conflitto di interessi.
Fra i quali due di essi, pur essendosi espressamente astenuti, sarebbero stati illegittimamente computati nel quorum strutturale. violando specifica previsione del Regolamento interno del Consiglio comunale che impone(va) il loro allontanamento dalla seduta consilare.

 

III) Violazione del combinato disposto degli artt. 10 l 17 agosto 1942 n. 1150, 85 l.r. n. 36/97 e 9 l.r.19/02. Eccesso di potere. La variante sarebbe stata assunta senza il rispetto delle competenze della Provincia di Genova.

 

IV) Violazione artt. 3, 7 e 10 l. 8 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere. I provvedimenti impugnati sarebbero carenti di motivazione. Con ricorso contenente motivi aggiunti, i ricorrenti hanno inoltre impugnato la deliberazione n. 55 del 22 dicembre 2003 con la quale la maggioranza consiliare ha “dichiarato l’interpretazione autentica” degli artt. 9 e 27 del Reg. com. interno del Consiglio alla luce dell’art. 78 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che non sancirebbe l’obbligo di abbandonare l’aula per il consigliere in conflitto di interessi giungendo a ritenere non più applicabile il “combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 273, comma 6, d.lgs. n. 267/2000”; nonché la deliberazione n. 4 dell’ 8 gennaio 2004 di controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la delibera di adozione della variante.
Oltre a richiamare per tabulas le stesse censure già argomentate nel ricorso introduttivo, si lamenta l’illegittimità della deliberazione n. 55 che in via di interpretazione autentica intenderebbe illegittimamente sanare con effetto retroattivo la deliberazione impugnata adottata in assenza del quorum strutturale.
L’amministrazione e la controinteressata Caterina Valle, moglie di un consigliere comunale e proprietaria di numerosi immobili coinvolti in melius dalle nuove previsioni contenute nella variante impugnata, si sono costituiti sollevando in rito numerose eccezioni pregiudiziali ed instando nel merito per l’infondatezza del ricorso.

 

All’udienza pubblica del 29.04.04 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Alcuni consiglieri di minoranza del Consiglio comunale unitamente ad altri cittadini dello stesso Comune di Arenzano hanno impugnato gli atti con i quali è stata dapprima adottata la variante al P.R.G. e quindi sanato retroattivamente in via interpretativa il supposto contrasto fra le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio disciplinati il suo funzionamento ed il T.U. n. 267 del 2000, con specifico riferimento all’obbligo del singolo consigliere, che versi in situazione di conflitto di interessi, di allontanarsi dall’aula consiliare senza poter essere computato nel c.d. quorum strutturale.
Il singolare punto di coincidenza dell’impugnazione, che investe ad un tempo l’atto di pianificazione urbanistica e la deliberazione “interpretativa” di atto regolamentare interno dell’organo assembleare, si rinviene organicamente in un argomento di fatto: la variante al P.R.G., che incrementerebbe il volume complessivo edificabile di oltre duecentrotrentamila metri cubi in un territorio a forte vocazione turistica, è stata adottata in Consiglio comunale, ordinariamente composto da 21 membri, con il voto favorevole di solo nove consiglieri, computando nel quorum strutturale anche due di essi che si erano astenuti trovandosi in conflitto di interessi. Situazione quest’ultima in cui verserebbero anche gli altri nove consiglieri, ivi compreso il Sindaco.
Le linee di argomentazione delle censure, peculiari alla natura di ciascun atto censurato, sono diverse anche dal punto di vista disciplinare: le prime si riferiscono alla violazione dei principi e delle norme che conformano l’attività amministrativa in genere e quella urbanistica in specie; le altre si appuntano sulla natura della disciplina regolamentare di fonte locale con riguardo alla sua derogabilità e al correlato rapporto con le fonti normative sopravvenute statali.
La specificità di esse peraltro non fa velo al loro intrecciarsi tale da confluire verso la medesima conclusione: la variante al P.R.G. sarebbe stata adottata in una seduta del Consiglio comunale che non solo non aveva raggiunto il quorum strutturale ma sarebbe stato composta da membri che si trovavano in conflitto di interessi.
Tale rilievo offre il destro per respingere una prima eccezione pregiudiziale: l’originario ricorso e quello contenente motivi aggiunti si riferiscono entrambi all’atto di pianificazione urbanistica poiché la deliberazione consiliare, investita con i motivi aggiunti, avente natura di interpretazione autentica (così espressamente qualificata dal Consiglio), e quindi priva di efficacia costitutiva propria, è esclusivamente preordinata ad individuare retroattivamente il regime giuridico ai fini del computo del quorum strutturale del Consiglio che ha adottato l’atto impugnato.
In altri termini, il nuovo atto dichiarativo, per espressa manifestazione di volontà dell’amministrazione resistente, fa corpo con l’atto interpretato: non ha valore autonomo ma solo complementare.
La sua efficacia meramente dichiarativa discrimina in negativo la natura di autonomo provvedimento: sicchè per la sua impugnazione non trova applicazione il pur discutibile e nientaffatto consolidato orientamento giurisprudenziale( Cons. St., sez.VI, 31 luglio 2003 n. 4440), invocato dai resistenti, a mente del quale i motivi aggiunti con i quali sono impugnati provvedimenti connessi devono essere redatti e notificati da procuratore munito di nuovo mandato ad litem.
Nell’ordine le altre eccezioni.
Sull’inammissibilità del ricorso per carenza di attualità dell’interesse ad agire. L’eccezione è priva di pregio.
Costituisce ius receptum che la deliberazione di adozione dello strumento urbanistico ha autonoma lesività in ragione delll’immediata applicabilità delle c.d. misure di salvaguardia e sia quindi autonomamente impugnabile. Orientamento giurisprudenziale confortato dal giudice delle leggi laddove, in tema di piani territoriali di coordinamento, afferma che gli atti amministrativi della procedura pianificatoria in itinere suscettibili di ledere le posizioni dei terzi sono autonomamente impugnabili (Corte cost., 11 giugno 1999 n. 225; Corte cost., 11 giugno 1999 n. 226).
Sull’inammissibilità del ricorso per difetto di presupposti per proporre ricorso collettivo.
L’eccezione è destituita di ogni fondamento.
Si fonda sulla supposta eterogeneità degli interessi fatti rispettivamente valere dai consiglieri comunali e dai altri ricorrenti, cittadini proprietari di immobili oggetto di variante urbanistica in guisa tale da postulare la mancanza di “identità dell’interesse”, ritenuto presupposto indefettibile per l’ammissibilità del ricorso collettivo.
In realtà l’ attenta e critica indagine diacronica della giurisprudenza consente di pervenire alla conclusione che l’ identità di situazione sostanziale e processuale, quale condizione di ammissibilità del ricorso collettivo, si traduce sul piano applicativo in una locuzione ellittica che va analiticamente decodificata.
Con un primo criterio sostanziale declinato in negativo: quale assenza di un potenziale conflitto di interessi tra i ricorrenti (da ultimo, Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2004 n. 196); con un secondo di ordine formale: come piena coincidenza degli atti impugnati e dei motivi di censura; ed infine con un terzo di marca teleologica: individuato nel petitum immediato, cioè circoscritto al risultato immediato dell’impugnazione, non esteso a quello (mediato) che può scaturire dagli atti esecutivi di conformazione al dictum giudiziale (cfr., Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2002 n. 4606; Id., sez. VI, 18 luglio 1997 n. 1129).
Alla stregua di tutti e tre i parametri richiamati non v’è dubbio che il ricorso è pienamente ammissibile: non sussiste alcun interesse potenzialmente confliggente fra i ricorrenti; gli atti impugnati e i motivi di censura sono gli stessi; l’accoglimento del ricorso, volto all’annullamento della deliberazione di adozione della variante, soddisfa il comune interesse fatto valere in giudizio.
L’ unica diversità si appunta sulla specificità della posizione sostanziale rivestita dai singoli ricorrenti; ossia, invocando il tecnicismo giuridico aquiliano in voga, sul c.d. bene della vita sotteso all’interesse legittimo: per gli uni enucleabile nell’integrità del munus pubblico rivestito, compendiato nel c.d. ius ad officium avente spiccata, se non esclusiva, vocazione pubblicistica ; per gli altri in quello egoistico, di natura patrimoniale-economica alla migliore destinazione urbanistica, e con essa più proficua utilizzazione, degli immobili di loro proprietà.
Situazioni sostanziali di pari dignità giuridica che solo in fase di rinnovazione della procedura, dopo l’eventuale annullamento, sostanziano ciascuno per conto proprio il peculiare e distinto contenuto del corrispettivo obbligo conformativo scaturente dalla sentenza. Sull’eccezione di difetto di interesse dei singoli consiglieri comunali. Anch’essa è giuridicamente infondata.
Il suo costrutto argomentativo è dedotto acriticamente in presa diretta dalle massime stereotipate a mente delle quali i consiglieri comunali dissenzienti non hanno un interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte ( cfr. Cons. St., sez. I, parere n. 2695/2003, 30 luglio 2003).
Peraltro, nella stessa autorevole sede, si è altresì chiarito che i consiglieri hanno invece interesse ad impugnare gli atti del Consiglio nei casi in cui venga lesa la propria sfera giuridica in conseguenza della modifica della composizione e del funzionamento dell’organo di cui fanno parte (cfr., concordemente, Cons. St. sez. I., 2695/2003, 30 luglio 2003 richiamato solo parzialmente dai resistenti; id. sez. I, parere 3726/2002, 13 dicembre 2003; Id. Sez. I, parere 1218/2001 30 gennaio 2001).
La deliberazione di adozione della variante impugnata, cosiccome l’atto interpretativo del Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio comunale, attingono all’individuazione del quorum strutturale del Consiglio, riflettendosi sulle prerogative dei consiglieri dissenzienti che solo nella regolare e legale dialettica della composizione assembleare trovano effettiva tutela del munus pubblico esercitato.
Oltretutto la corretta e regolare formazione del quorum strutturale è presupposto per la validità, a pena di nullità, della deliberazione assunta dal Consiglio: la massima forma d’invalidità lo qualifica infatti come requisito imprescindibile per l’esistenza giuridica della deliberazione; la cui mancanza non è suscettibile di essere sanata.
D’ altra parte, senza porre in discussione il fondamento teorico su cui si fonda l’indirizzo richiamato dall’amministrazione resistente, occorre rivisitare il c.d. ius ad officium alla luce delle più recenti riforme che investono il governo degli enti locali.
Per quel che concerne lo specifico ordinamento locale mette conto rilevare che con la legge regionale della Liguria n. 35 del 2002 è stato abolito il Co. Re. Co, espungendo ogni controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Comuni (in tema, sull’immediata abolizione dei controlli sugli atti degli Enti locali, quale conseguenza dell’abolizione del Co. Re. Co., perspicuamente Cons. St., sez.V, 8 agosto 2003 n. 4598).
Cosiccome non va passato sotto silenzio che nel nuovo assetto d’impronta federale di cui alla legge 5 giugno 2003 n. 131 il potere regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione e svolgimento della funzioni, oltre ad essere più garantito, nel quadro di (soli) principi posti dallo Stato, è demandato ad essi in via esclusiva (art. 2, comma 4, , lett. b, l. n. 131 del 2003).
Aggiungasi che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti le coalizioni raramente sono un gruppo politicamente coeso; si coalizzano invece su specifici temi, senza un’agenda politica comune.
Le singole tematiche rimesse al governo degli enti locali e la loro pratica risoluzione catalizzano la dinamica interna della stessa maggioranza pronta a ricompattarsi o ad acquisire di volta in volta adesioni esterne provenienti dalle fila della stessa minoranza in vista del raggiungimento di quegli obiettivi.
Di talchè il pactum subiectionis, costituente il portato di un assetto consiliare almeno potenzialmente stabile e non transeunte, che segna il trapasso dalle volontà individuali dei singoli consiglieri a quella collegiale e che non permetterebbe di enucleare una volontà o un interesse di essi potenzialmente in conflitto ed antagonista con quello degli altri, scolora quasi del tutto. Alla stregua di tali indici insomma va rivisto, valorizzando lo ius ad officium, l’indirizzo negativo sul difetto di legittimazione attiva al ricorso del consigliere comunale che, oltre a non aver più modo di eccitare il controllo preventivo di legittimità, vede demandato in toto alla normazione secondaria di fonte locale la disciplina sull’organizzazione e sul funzionamento degli organi, e corre il rischio di assistere passivamente altresì al cangiante e contingente formarsi della volontà deliberativa della maggioranza su singole questioni ivi compresa, come nel caso che ne occupa, l’ambito applicativo dei regolamenti interni, che dovrebbe essere sottratta per sua natura alla relatività contingente delle situazioni di fatto e giuridiche oggetto di disciplina.
In definitiva il sindacato giurisdizionale amministrativo, da sempre caratterizzato da una forte componente volta al perseguimento della legalità oggettiva, va in parte a compensare la carenza di istituti amministrativi deputati alla tutela della legalità intesa come imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, imponendo la rivisitazione dell’ambito della legittimazione al ricorso e dell’interesse a ricorrere (in termini, C.G.A., 17 aprile 1991 n. 152).
Sicchè l’interpretazione retroattiva da parte della maggioranza delle norme del regolamento interno del Consiglio aventi ad oggetto l’astensione e allontanamento del consigliere in conflitto di interessi( di cui diffusamente di seguito), con l’individuazione postuma del numero legale minimo del quorum strutturale, la cui originaria mancanza costituisce nullità assoluta ed insanabile, integra e, al contempo, circoscrive in ragione della gravità del vizio che affligge l’atto impugnato, la lesione allo ius ad officium dei consiglieri ricorrenti, che vedono compromesso il fondamento stesso della legalità strutturale e funzionale dell’organo assembleare di cui fanno parte. Alla stregua delle stesse conclusioni va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati individuati nei consiglieri di maggioranza.
Questi ultimi non hanno infatti un interesse uguale ed opposto a quello fatto valere in giudizio incentrato sullo ius ad officium nell’accezione giuridica precisata ( cfr., Cons. St., sez. IV, n. 437 del 1994).
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con il primo ed il secondo motivo di censura, intimamente connessi, i ricorrenti lamentano che i consiglieri di maggioranza hanno adottato la variante urbanistica pur versando in conflitto di interessi per essere essi stessi - o loro prossimi congiunti - proprietari di aree od immobili oggetto di pianificazione; che la delibera è stata adottata senza aver raggiunto il quorum strutturale, poiché due consiglieri pur essendosi astenuti, sono stati comunque computati nel numero dei consiglieri presenti in aula; e che pertanto con solo nove voti, per un Consiglio composto da 21 membri, è stata adottata la variante che incide pesantemente sull’assetto edilizio del tessuto urbano del Comune.
Occorre muovere da queste ultime censure.
Con la deliberazione n. 55 del 22 dicembre 2003 la maggioranza del Consiglio comunale ha inteso (ad litteram): “dichiarare che l’intepretazione autentica” delle norme del Regolamento comunale del Consiglio e che tale interpretazione “ha validità permanente e che in merito alla stessa non sono ammesse ad esame altre eccezioni”.
Il risultato dell’operazione, qualificata di ermeneutica normativa, a cui si perviene è che gli artt. 9 e 27 del regolamento citato, laddove impongono l’obbligo di abbandonare l’aula per il consigliere che sia in conflitto di interessi con l’oggetto della deliberazione, è in contrasto con l’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; e che, di conseguenza, “per il combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 273, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 (le norme del Regolamento) non trovano più applicazione”.
La deliberazione è radicalmente inficiata da illegittimità per un duplice e concorrente ordini di motivi.
Sotto un profilo formale.
L’interpretazione autentica, con effetto retroattivo, si risolve ordinariamente nel chiarire o precisare il senso dell’atto precedente, mediante una ripetizione ampliata del contenuto, esplicativa dei punti ambigui oscuri od indeterminati.
Il nuovo atto si limita sostanzialmente ad enunciare un apprezzamento interpretativo all’effetto di escludere ogni diversa intelligenza dell’atto antecedente; l’atto di interpretazione aderisce all’atto interpretato: entro questi stringenti limiti acquisisce effetto retroattivo, riportandosi al momento cioè in cui è stato emanato quest’ultimo.
Nel caso che ne occupa nulla di tutto questo.
Con il nuovo atto si è dichiarata in via retroattiva l’abrogazione per incompatibilità di un norma regolamentare al fine evidente di sanare il vizio che inficiava la deliberazione, assunta in violazione della disposizione regolamentare che prescrive l’allontanamento dall’aula del consigliere in conflitto di interessi con l’oggetto della deliberazione.
Vizio che come già sottolineato è astrattamente riconducibile alla nullità assoluta e permanente, non suscettibile di sanatoria.
Sotto il profilo del contenuto.
Il T.u. n. 267/ 2000, che secondo l’atto impugnato avrebbe immediata efficacia abrogativa delle disposizioni normative di fonte locale con esso non in linea, si apre all’art. 7 con la espressa previsione che i regolamenti comunali e provinciali devono (solo) rispettare “i principi fissati dalla legge e dallo statuto”.
Va sottolineato come la norma appena richiamata modifichi l’art. 5 l. n. 142 del 1990 che invece imponeva genericamente il rispetto di “legge e statuto”.
E’ fuor d’opera in questa sede soffermarsi sull’ampliamento della potestà regolamentare degli enti locali che il nuovo assetto d’impronta federalista assicura: tanto che expressis verbis si postula una riserva di competenza in modo tale da circoscrivere la competenza statale e regionale al fine di salvaguardare la potestà esclusiva regolamentare di essi in materia di organizzazione e svolgimento della funzione.
Certo è che allo stato non è dato comunque postulare alcuna abrogazione per incompatibilità di norme regolamentari di fonte locale per contrasto con norme statali che non siano portatrici di principi.
Tale non è l’art. 78 t.u. n. 267/2000 che, non assumendo alcuna previsione specifica a riguardo, lungi quindi dal prescrivere che il consigliere in conflitto di interessi non debba più allontanarsi dall’aula, si limita a precisare le situazioni concrete nelle quali ricorre l’obbligo di astenersi. Del resto nello stesso torno di tempo è stato emanato l’art. 6 del D.M. 28 febbraio 2000 che, oltre a descrivere analiticamente le situazioni in cui ricorre il conflitto di interessi, impone al dipendente pubblico di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni od attività.
Astensione dalla “partecipazione” estesa obbligatoriamente in ogni altro caso in cui esistono “gravi ragioni di convenienza” (da ultimo, per questo rigoroso indirizzo, Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2003 n. 4401).
Sicchè anche l’attenta indagine sistematica depone in senso contrario all’indirizzo assunto dal Comune resistente.
D’altra parte, la soluzione abrogatrice adottata dal Comune, si scontra con una radicata tradizione giuridica di diritto amministrativo che abbraccia una nozione concettuale estesa di astensione quale immediato portato di principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
La loro forza precettiva di conformazione dell’azione amministrativa fa sì che gravi sul consigliere in conflitto di interessi, oltre all’obbligo di astenersi dal votare, quello di allontanarsi dall’aula perché la sola presenza può potenzialmente influire sulla libera manifestazione di volontà degli altri membri ( cfr. Tar Liguria, sez.I, n. 1650 del 2003).
La norma regolamentare non fa altro quindi che raccogliere il peso della prassi amministrativa storicamente sedimentata, in misura tale che la questione del rapporto con la normativa statale sopravvenuta, nel silenzio della norma sul punto, lungi da trovare risposta - con il ricorso all’argomento letterale della mancanza di espressa prescrizione - nell’ abrogazione della prima, impone piuttosto di coniugare l’innovazione con la tradizione, ricercando una soluzione che assicuri il coordinamento fra norme rese in contesti normativi diversi che, dopo le modifiche al Titolo V della tavola delle leggi, hanno pari rilievo costituzionale.
Inoltre, venendo alla censura sul conflitto di interessi dei consiglieri che hanno adottato la deliberazione di variante, dagli atti di causa ( vedasi in atti gli elaborati peritali delle parti in causa), risulta che essi effettivamente si trovano in detta situazione. Per escluderla, non è infatti sufficiente ipotizzare che nessun concreto beneficio economico scaturisca per gli immobili di proprietà dei consiglieri o dei prossimi congiunti: basta che sussista una relazione personale fra l’ oggetto dell’atto e l’agente perché si sostanzi una situazione di incompatibilità, del resto paradigmaticamente prevista nelle norme del Regolamento comunale, del tutto illegittimamente disapplicate dall’amministrazione resistente.
L’accoglimento delle censure principali satisfattive dell’interesse fatto valere con i ricorsi comporta l’assorbimento dei residui motivi di censura aventi del resto natura subordinata.
Il ricorso pertanto deve essere accolto ai sensi della motivazione. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe indicati Condanna il Comune resistente e la controinteressata alla rifusione in solido delle spese di lite in favore dei ricorrenti, da dividersi in parti uguali fra di essi, che si liquidano complessivamente in 6000 euro di cui i due terzi a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 29/04/2004.
Renato VIVENZIO Presidente
Antonio BIANCHI Consigliere
Oreste Mario CAPUTO Consigliere, rel. ed est.

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Depositato in Segreteria il 26 MAG. 2004



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