| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 26 maggio 2004
n. 818
Pres. Vivenzio, Est. Caputo
Lo Nigro e altri contro Comune di Arenzano e altri |
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1. Comune - Consigliere comunale - Consigliere
di minoranza- Legittimazione ad impugnare le delibere adottate
dall'organo di appartenenza - Deliberazione sul funzionamento
dell'organo deliberante - Legittimazione attiva - Sussiste.
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2. Comune - Consigliere comunale - Conflitto
di interessi - Obbligo di abbandonare l'aula - Sussiste.
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1. Il Consigliere comunale dissenziente ha
interesse ad impugnare la deliberazione del Consiglio di
cui fa parte, qualora la stessa verta sull'adozione di un
atto interpretativo del Regolamento interno sul funzionamento
dell'organo deliberante stesso, anche alla luce del mutato
quadro dei controlli sugli atti derivante dalle più recenti
modifiche legislative e costituzionali in tema di enti locali.
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2. E' illegittima la deliberazione consiliare
di ermeneutica normativa volta ad abrogare con effetto retroattivo,
per pretesa (e, in realtà inesistente) incompatibilità con
l'art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000, la norma del Regolamento
interno relativa all'obbligo di abbandonare l'aula per il
Consigliere in conflitto di interessi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1342/03 R.G.R.
N. 818 Reg.Sent. ANNO 2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria
Sezione Prima
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nelle persone dei Signori: Renato VIVENZIO
- Presidente; Antonio BIANCHI - Consigliere; Oreste Mario
CAPUTO - Consigliere, rel. ed est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1342/2003 R.G.R. proposto
da
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Filippo Lo Nigro, Maurizio Damonte, Lanfranco
Ivaldi e Alberto Impellirrezi, in qualità di consiglieri
comunali del Comune di Arenzano, Nicoletta Delfino, Maria
Teresa Piana e Cinzia Marasso, tutti rappresentati e difesi
dall’avv. G. Chirone ed elettivamente domiciliati presso
il suo studio in Genova via Innocenzo IV, n. 5/5;
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ricorrente
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CONTRO
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- Comune di Arenzano , in persona
del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’avv.
R. Damonte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Genova via Corsica n. 10/4
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resistente
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e nei confronti di
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Regione Liguria, non costituita;
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Caterina Valle, rappresentata e difesa
dall’avv. G. Gerbi ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Genova via Corsica n.21/18
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per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di
Arenzano n.41 del 26 luglio 2003 recante: ” Presa d’atto
delle osservazioni presentate avverso la variante al P.R.G.
e conseguente riadozione delle varianti;
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di
Arenzano n. 55 del 22 dicembre 2003 recante: “Interpretazione
di norme del regolamento interno per il funzionamento del
Consiglio comunale”;
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di
Arenzano n. 4 dell’8 gennaio 2004 recante:”Controdeduzioni
alla osservazioni presentate avverso variante al P.R.G.”;
e di ogni altro atto allegato, presupposto e conseguente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 29.04.04, relatore il Consigliere
Oreste Mario Caputo , gli avvocati Chirone Giuseppe per
i ricorrenti, Avv. Damonte R.,per l’Amministrazione resistente
e l’Avv. Gerbi G. per la controinteressata.
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Fatto
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I ricorrenti, alcuni di essi consiglieri
di minoranza del Consiglio comunale del Comune di Arenzano,
altri cittadini dello stesso Comune, hanno impugnato gli
atti con i quali il Comune di Arenzano ha adottato la variante
generale al P.R.G.
Nelle premesse dell’atto introduttivo, in limine, si dà
atto della vocazione turistica del Comune; dell’incremento
degli interventi edilizi assentibili in forza dell’adozione
della variante al P.R.G. impugnata; della precarietà dell’’equilibrio
su cui si reggerebbe la maggioranza consiliare; nella parte
conclusiva della narrativa, si descrive analiticamente,
riferita nominativamente a ciascun consigliere, la situazione
di conflitto di interessi nella quale verserebbero otto
di essi, titolari uti dominii o prossimi parenti di proprietari
di aree o immobili ricompresi nel territorio comunale sostanzialmente
avvantaggiati dalla variante censurata.
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L’impugnazione è sorretta dai seguenti motivi:
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I) Violazione del combinato disposto degli
artt. 77, 78 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e art. 9 , comma
6, Reg. interno del Consiglio comunale. Eccesso di potere
sotto vari Illegittimità per violazione di legge ed eccesso
di potere profili.
I Consiglieri comunali direttamente od indirettamente coinvolti
a titolo personale dalla variante, benché resi specificamente
edotti di tale situazione, non si sarebbero astenuti dall’assumere
la relativa deliberazione violando espresse previsioni normative
e consolidati principi di diritto amministrativo.
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II) Violazione delle stesse norme e principi
sotto altro profilo La deliberazione impugnata sarebbe stata
assunta senza la presenza del numero legale minimo dei membri
del Consiglio: all’assenza dei consiglieri di minoranza,
si sarebbe dovuta aggiungere quella dei consiglieri in conflitto
di interessi.
Fra i quali due di essi, pur essendosi espressamente astenuti,
sarebbero stati illegittimamente computati nel quorum strutturale.
violando specifica previsione del Regolamento interno del
Consiglio comunale che impone(va) il loro allontanamento
dalla seduta consilare.
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III) Violazione del combinato disposto degli
artt. 10 l 17 agosto 1942 n. 1150, 85 l.r. n. 36/97 e 9
l.r.19/02. Eccesso di potere. La variante sarebbe stata
assunta senza il rispetto delle competenze della Provincia
di Genova.
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IV) Violazione artt. 3, 7 e 10 l. 8 agosto
1990 n. 241. Eccesso di potere. I provvedimenti impugnati
sarebbero carenti di motivazione. Con ricorso contenente
motivi aggiunti, i ricorrenti hanno inoltre impugnato la
deliberazione n. 55 del 22 dicembre 2003 con la quale la
maggioranza consiliare ha “dichiarato l’interpretazione
autentica” degli artt. 9 e 27 del Reg. com. interno del
Consiglio alla luce dell’art. 78 d.lgs. 18 agosto 2000 n.
267 che non sancirebbe l’obbligo di abbandonare l’aula per
il consigliere in conflitto di interessi giungendo a ritenere
non più applicabile il “combinato disposto degli artt. 38,
comma 2, e 273, comma 6, d.lgs. n. 267/2000”; nonché la
deliberazione n. 4 dell’ 8 gennaio 2004 di controdeduzioni
alle osservazioni presentate avverso la delibera di adozione
della variante.
Oltre a richiamare per tabulas le stesse censure già argomentate
nel ricorso introduttivo, si lamenta l’illegittimità della
deliberazione n. 55 che in via di interpretazione autentica
intenderebbe illegittimamente sanare con effetto retroattivo
la deliberazione impugnata adottata in assenza del quorum
strutturale.
L’amministrazione e la controinteressata Caterina Valle,
moglie di un consigliere comunale e proprietaria di numerosi
immobili coinvolti in melius dalle nuove previsioni contenute
nella variante impugnata, si sono costituiti sollevando
in rito numerose eccezioni pregiudiziali ed instando nel
merito per l’infondatezza del ricorso.
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All’udienza pubblica del 29.04.04 la causa
su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Alcuni consiglieri di minoranza del Consiglio
comunale unitamente ad altri cittadini dello stesso Comune
di Arenzano hanno impugnato gli atti con i quali è stata
dapprima adottata la variante al P.R.G. e quindi sanato
retroattivamente in via interpretativa il supposto contrasto
fra le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio
disciplinati il suo funzionamento ed il T.U. n. 267 del
2000, con specifico riferimento all’obbligo del singolo
consigliere, che versi in situazione di conflitto di interessi,
di allontanarsi dall’aula consiliare senza poter essere
computato nel c.d. quorum strutturale.
Il singolare punto di coincidenza dell’impugnazione, che
investe ad un tempo l’atto di pianificazione urbanistica
e la deliberazione “interpretativa” di atto regolamentare
interno dell’organo assembleare, si rinviene organicamente
in un argomento di fatto: la variante al P.R.G., che incrementerebbe
il volume complessivo edificabile di oltre duecentrotrentamila
metri cubi in un territorio a forte vocazione turistica,
è stata adottata in Consiglio comunale, ordinariamente composto
da 21 membri, con il voto favorevole di solo nove consiglieri,
computando nel quorum strutturale anche due di essi che
si erano astenuti trovandosi in conflitto di interessi.
Situazione quest’ultima in cui verserebbero anche gli altri
nove consiglieri, ivi compreso il Sindaco.
Le linee di argomentazione delle censure, peculiari alla
natura di ciascun atto censurato, sono diverse anche dal
punto di vista disciplinare: le prime si riferiscono alla
violazione dei principi e delle norme che conformano l’attività
amministrativa in genere e quella urbanistica in specie;
le altre si appuntano sulla natura della disciplina regolamentare
di fonte locale con riguardo alla sua derogabilità e al
correlato rapporto con le fonti normative sopravvenute statali.
La specificità di esse peraltro non fa velo al loro intrecciarsi
tale da confluire verso la medesima conclusione: la variante
al P.R.G. sarebbe stata adottata in una seduta del Consiglio
comunale che non solo non aveva raggiunto il quorum strutturale
ma sarebbe stato composta da membri che si trovavano in
conflitto di interessi.
Tale rilievo offre il destro per respingere una prima eccezione
pregiudiziale: l’originario ricorso e quello contenente
motivi aggiunti si riferiscono entrambi all’atto di pianificazione
urbanistica poiché la deliberazione consiliare, investita
con i motivi aggiunti, avente natura di interpretazione
autentica (così espressamente qualificata dal Consiglio),
e quindi priva di efficacia costitutiva propria, è esclusivamente
preordinata ad individuare retroattivamente il regime giuridico
ai fini del computo del quorum strutturale del Consiglio
che ha adottato l’atto impugnato.
In altri termini, il nuovo atto dichiarativo, per espressa
manifestazione di volontà dell’amministrazione resistente,
fa corpo con l’atto interpretato: non ha valore autonomo
ma solo complementare.
La sua efficacia meramente dichiarativa discrimina in negativo
la natura di autonomo provvedimento: sicchè per la sua impugnazione
non trova applicazione il pur discutibile e nientaffatto
consolidato orientamento giurisprudenziale( Cons. St., sez.VI,
31 luglio 2003 n. 4440), invocato dai resistenti, a mente
del quale i motivi aggiunti con i quali sono impugnati provvedimenti
connessi devono essere redatti e notificati da procuratore
munito di nuovo mandato ad litem.
Nell’ordine le altre eccezioni.
Sull’inammissibilità del ricorso per carenza di attualità
dell’interesse ad agire. L’eccezione è priva di pregio.
Costituisce ius receptum che la deliberazione di adozione
dello strumento urbanistico ha autonoma lesività in ragione
delll’immediata applicabilità delle c.d. misure di salvaguardia
e sia quindi autonomamente impugnabile. Orientamento giurisprudenziale
confortato dal giudice delle leggi laddove, in tema di piani
territoriali di coordinamento, afferma che gli atti amministrativi
della procedura pianificatoria in itinere suscettibili di
ledere le posizioni dei terzi sono autonomamente impugnabili
(Corte cost., 11 giugno 1999 n. 225; Corte cost., 11 giugno
1999 n. 226).
Sull’inammissibilità del ricorso per difetto di presupposti
per proporre ricorso collettivo.
L’eccezione è destituita di ogni fondamento.
Si fonda sulla supposta eterogeneità degli interessi fatti
rispettivamente valere dai consiglieri comunali e dai altri
ricorrenti, cittadini proprietari di immobili oggetto di
variante urbanistica in guisa tale da postulare la mancanza
di “identità dell’interesse”, ritenuto presupposto indefettibile
per l’ammissibilità del ricorso collettivo.
In realtà l’ attenta e critica indagine diacronica della
giurisprudenza consente di pervenire alla conclusione che
l’ identità di situazione sostanziale e processuale, quale
condizione di ammissibilità del ricorso collettivo, si traduce
sul piano applicativo in una locuzione ellittica che va
analiticamente decodificata.
Con un primo criterio sostanziale declinato in negativo:
quale assenza di un potenziale conflitto di interessi tra
i ricorrenti (da ultimo, Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2004
n. 196); con un secondo di ordine formale: come piena coincidenza
degli atti impugnati e dei motivi di censura; ed infine
con un terzo di marca teleologica: individuato nel petitum
immediato, cioè circoscritto al risultato immediato dell’impugnazione,
non esteso a quello (mediato) che può scaturire dagli atti
esecutivi di conformazione al dictum giudiziale (cfr., Cons.
St., sez. VI, 11 settembre 2002 n. 4606; Id., sez. VI, 18
luglio 1997 n. 1129).
Alla stregua di tutti e tre i parametri richiamati non v’è
dubbio che il ricorso è pienamente ammissibile: non sussiste
alcun interesse potenzialmente confliggente fra i ricorrenti;
gli atti impugnati e i motivi di censura sono gli stessi;
l’accoglimento del ricorso, volto all’annullamento della
deliberazione di adozione della variante, soddisfa il comune
interesse fatto valere in giudizio.
L’ unica diversità si appunta sulla specificità della posizione
sostanziale rivestita dai singoli ricorrenti; ossia, invocando
il tecnicismo giuridico aquiliano in voga, sul c.d. bene
della vita sotteso all’interesse legittimo: per gli uni
enucleabile nell’integrità del munus pubblico rivestito,
compendiato nel c.d. ius ad officium avente spiccata, se
non esclusiva, vocazione pubblicistica ; per gli altri in
quello egoistico, di natura patrimoniale-economica alla
migliore destinazione urbanistica, e con essa più proficua
utilizzazione, degli immobili di loro proprietà.
Situazioni sostanziali di pari dignità giuridica che solo
in fase di rinnovazione della procedura, dopo l’eventuale
annullamento, sostanziano ciascuno per conto proprio il
peculiare e distinto contenuto del corrispettivo obbligo
conformativo scaturente dalla sentenza. Sull’eccezione di
difetto di interesse dei singoli consiglieri comunali. Anch’essa
è giuridicamente infondata.
Il suo costrutto argomentativo è dedotto acriticamente in
presa diretta dalle massime stereotipate a mente delle quali
i consiglieri comunali dissenzienti non hanno un interesse
protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni
dell’organismo del quale fanno parte ( cfr. Cons. St., sez.
I, parere n. 2695/2003, 30 luglio 2003).
Peraltro, nella stessa autorevole sede, si è altresì chiarito
che i consiglieri hanno invece interesse ad impugnare gli
atti del Consiglio nei casi in cui venga lesa la propria
sfera giuridica in conseguenza della modifica della composizione
e del funzionamento dell’organo di cui fanno parte (cfr.,
concordemente, Cons. St. sez. I., 2695/2003, 30 luglio 2003
richiamato solo parzialmente dai resistenti; id. sez. I,
parere 3726/2002, 13 dicembre 2003; Id. Sez. I, parere 1218/2001
30 gennaio 2001).
La deliberazione di adozione della variante impugnata, cosiccome
l’atto interpretativo del Regolamento interno sul funzionamento
del Consiglio comunale, attingono all’individuazione del
quorum strutturale del Consiglio, riflettendosi sulle prerogative
dei consiglieri dissenzienti che solo nella regolare e legale
dialettica della composizione assembleare trovano effettiva
tutela del munus pubblico esercitato.
Oltretutto la corretta e regolare formazione del quorum
strutturale è presupposto per la validità, a pena di nullità,
della deliberazione assunta dal Consiglio: la massima forma
d’invalidità lo qualifica infatti come requisito imprescindibile
per l’esistenza giuridica della deliberazione; la cui mancanza
non è suscettibile di essere sanata.
D’ altra parte, senza porre in discussione il fondamento
teorico su cui si fonda l’indirizzo richiamato dall’amministrazione
resistente, occorre rivisitare il c.d. ius ad officium alla
luce delle più recenti riforme che investono il governo
degli enti locali.
Per quel che concerne lo specifico ordinamento locale mette
conto rilevare che con la legge regionale della Liguria
n. 35 del 2002 è stato abolito il Co. Re. Co, espungendo
ogni controllo preventivo di legittimità sugli atti dei
Comuni (in tema, sull’immediata abolizione dei controlli
sugli atti degli Enti locali, quale conseguenza dell’abolizione
del Co. Re. Co., perspicuamente Cons. St., sez.V, 8 agosto
2003 n. 4598).
Cosiccome non va passato sotto silenzio che nel nuovo assetto
d’impronta federale di cui alla legge 5 giugno 2003 n. 131
il potere regolamentare degli enti locali in materia di
organizzazione e svolgimento della funzioni, oltre ad essere
più garantito, nel quadro di (soli) principi posti dallo
Stato, è demandato ad essi in via esclusiva (art. 2, comma
4, , lett. b, l. n. 131 del 2003).
Aggiungasi che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti le coalizioni raramente sono un gruppo politicamente
coeso; si coalizzano invece su specifici temi, senza un’agenda
politica comune.
Le singole tematiche rimesse al governo degli enti locali
e la loro pratica risoluzione catalizzano la dinamica interna
della stessa maggioranza pronta a ricompattarsi o ad acquisire
di volta in volta adesioni esterne provenienti dalle fila
della stessa minoranza in vista del raggiungimento di quegli
obiettivi.
Di talchè il pactum subiectionis, costituente il portato
di un assetto consiliare almeno potenzialmente stabile e
non transeunte, che segna il trapasso dalle volontà individuali
dei singoli consiglieri a quella collegiale e che non permetterebbe
di enucleare una volontà o un interesse di essi potenzialmente
in conflitto ed antagonista con quello degli altri, scolora
quasi del tutto. Alla stregua di tali indici insomma va
rivisto, valorizzando lo ius ad officium, l’indirizzo negativo
sul difetto di legittimazione attiva al ricorso del consigliere
comunale che, oltre a non aver più modo di eccitare il controllo
preventivo di legittimità, vede demandato in toto alla normazione
secondaria di fonte locale la disciplina sull’organizzazione
e sul funzionamento degli organi, e corre il rischio di
assistere passivamente altresì al cangiante e contingente
formarsi della volontà deliberativa della maggioranza su
singole questioni ivi compresa, come nel caso che ne occupa,
l’ambito applicativo dei regolamenti interni, che dovrebbe
essere sottratta per sua natura alla relatività contingente
delle situazioni di fatto e giuridiche oggetto di disciplina.
In definitiva il sindacato giurisdizionale amministrativo,
da sempre caratterizzato da una forte componente volta al
perseguimento della legalità oggettiva, va in parte a compensare
la carenza di istituti amministrativi deputati alla tutela
della legalità intesa come imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa, imponendo la rivisitazione dell’ambito della
legittimazione al ricorso e dell’interesse a ricorrere (in
termini, C.G.A., 17 aprile 1991 n. 152).
Sicchè l’interpretazione retroattiva da parte della maggioranza
delle norme del regolamento interno del Consiglio aventi
ad oggetto l’astensione e allontanamento del consigliere
in conflitto di interessi( di cui diffusamente di seguito),
con l’individuazione postuma del numero legale minimo del
quorum strutturale, la cui originaria mancanza costituisce
nullità assoluta ed insanabile, integra e, al contempo,
circoscrive in ragione della gravità del vizio che affligge
l’atto impugnato, la lesione allo ius ad officium dei consiglieri
ricorrenti, che vedono compromesso il fondamento stesso
della legalità strutturale e funzionale dell’organo assembleare
di cui fanno parte. Alla stregua delle stesse conclusioni
va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per
omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati individuati
nei consiglieri di maggioranza.
Questi ultimi non hanno infatti un interesse uguale ed opposto
a quello fatto valere in giudizio incentrato sullo ius ad
officium nell’accezione giuridica precisata ( cfr., Cons.
St., sez. IV, n. 437 del 1994).
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con il primo ed il secondo motivo di censura, intimamente
connessi, i ricorrenti lamentano che i consiglieri di maggioranza
hanno adottato la variante urbanistica pur versando in conflitto
di interessi per essere essi stessi - o loro prossimi congiunti
- proprietari di aree od immobili oggetto di pianificazione;
che la delibera è stata adottata senza aver raggiunto il
quorum strutturale, poiché due consiglieri pur essendosi
astenuti, sono stati comunque computati nel numero dei consiglieri
presenti in aula; e che pertanto con solo nove voti, per
un Consiglio composto da 21 membri, è stata adottata la
variante che incide pesantemente sull’assetto edilizio del
tessuto urbano del Comune.
Occorre muovere da queste ultime censure.
Con la deliberazione n. 55 del 22 dicembre 2003 la maggioranza
del Consiglio comunale ha inteso (ad litteram): “dichiarare
che l’intepretazione autentica” delle norme del Regolamento
comunale del Consiglio e che tale interpretazione “ha validità
permanente e che in merito alla stessa non sono ammesse
ad esame altre eccezioni”.
Il risultato dell’operazione, qualificata di ermeneutica
normativa, a cui si perviene è che gli artt. 9 e 27 del
regolamento citato, laddove impongono l’obbligo di abbandonare
l’aula per il consigliere che sia in conflitto di interessi
con l’oggetto della deliberazione, è in contrasto con l’art.
78 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; e che, di conseguenza,
“per il combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 273,
comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 (le norme del Regolamento)
non trovano più applicazione”.
La deliberazione è radicalmente inficiata da illegittimità
per un duplice e concorrente ordini di motivi.
Sotto un profilo formale.
L’interpretazione autentica, con effetto retroattivo, si
risolve ordinariamente nel chiarire o precisare il senso
dell’atto precedente, mediante una ripetizione ampliata
del contenuto, esplicativa dei punti ambigui oscuri od indeterminati.
Il nuovo atto si limita sostanzialmente ad enunciare un
apprezzamento interpretativo all’effetto di escludere ogni
diversa intelligenza dell’atto antecedente; l’atto di interpretazione
aderisce all’atto interpretato: entro questi stringenti
limiti acquisisce effetto retroattivo, riportandosi al momento
cioè in cui è stato emanato quest’ultimo.
Nel caso che ne occupa nulla di tutto questo.
Con il nuovo atto si è dichiarata in via retroattiva l’abrogazione
per incompatibilità di un norma regolamentare al fine evidente
di sanare il vizio che inficiava la deliberazione, assunta
in violazione della disposizione regolamentare che prescrive
l’allontanamento dall’aula del consigliere in conflitto
di interessi con l’oggetto della deliberazione.
Vizio che come già sottolineato è astrattamente riconducibile
alla nullità assoluta e permanente, non suscettibile di
sanatoria.
Sotto il profilo del contenuto.
Il T.u. n. 267/ 2000, che secondo l’atto impugnato avrebbe
immediata efficacia abrogativa delle disposizioni normative
di fonte locale con esso non in linea, si apre all’art.
7 con la espressa previsione che i regolamenti comunali
e provinciali devono (solo) rispettare “i principi fissati
dalla legge e dallo statuto”.
Va sottolineato come la norma appena richiamata modifichi
l’art. 5 l. n. 142 del 1990 che invece imponeva genericamente
il rispetto di “legge e statuto”.
E’ fuor d’opera in questa sede soffermarsi sull’ampliamento
della potestà regolamentare degli enti locali che il nuovo
assetto d’impronta federalista assicura: tanto che expressis
verbis si postula una riserva di competenza in modo tale
da circoscrivere la competenza statale e regionale al fine
di salvaguardare la potestà esclusiva regolamentare di essi
in materia di organizzazione e svolgimento della funzione.
Certo è che allo stato non è dato comunque postulare alcuna
abrogazione per incompatibilità di norme regolamentari di
fonte locale per contrasto con norme statali che non siano
portatrici di principi.
Tale non è l’art. 78 t.u. n. 267/2000 che, non assumendo
alcuna previsione specifica a riguardo, lungi quindi dal
prescrivere che il consigliere in conflitto di interessi
non debba più allontanarsi dall’aula, si limita a precisare
le situazioni concrete nelle quali ricorre l’obbligo di
astenersi. Del resto nello stesso torno di tempo è stato
emanato l’art. 6 del D.M. 28 febbraio 2000 che, oltre a
descrivere analiticamente le situazioni in cui ricorre il
conflitto di interessi, impone al dipendente pubblico di
astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni od attività.
Astensione dalla “partecipazione” estesa obbligatoriamente
in ogni altro caso in cui esistono “gravi ragioni di convenienza”
(da ultimo, per questo rigoroso indirizzo, Cons. St., sez.
VI, 30 luglio 2003 n. 4401).
Sicchè anche l’attenta indagine sistematica depone in senso
contrario all’indirizzo assunto dal Comune resistente.
D’altra parte, la soluzione abrogatrice adottata dal Comune,
si scontra con una radicata tradizione giuridica di diritto
amministrativo che abbraccia una nozione concettuale estesa
di astensione quale immediato portato di principi costituzionali
di imparzialità e buon andamento.
La loro forza precettiva di conformazione dell’azione amministrativa
fa sì che gravi sul consigliere in conflitto di interessi,
oltre all’obbligo di astenersi dal votare, quello di allontanarsi
dall’aula perché la sola presenza può potenzialmente influire
sulla libera manifestazione di volontà degli altri membri
( cfr. Tar Liguria, sez.I, n. 1650 del 2003).
La norma regolamentare non fa altro quindi che raccogliere
il peso della prassi amministrativa storicamente sedimentata,
in misura tale che la questione del rapporto con la normativa
statale sopravvenuta, nel silenzio della norma sul punto,
lungi da trovare risposta - con il ricorso all’argomento
letterale della mancanza di espressa prescrizione - nell’
abrogazione della prima, impone piuttosto di coniugare l’innovazione
con la tradizione, ricercando una soluzione che assicuri
il coordinamento fra norme rese in contesti normativi diversi
che, dopo le modifiche al Titolo V della tavola delle leggi,
hanno pari rilievo costituzionale.
Inoltre, venendo alla censura sul conflitto di interessi
dei consiglieri che hanno adottato la deliberazione di variante,
dagli atti di causa ( vedasi in atti gli elaborati peritali
delle parti in causa), risulta che essi effettivamente si
trovano in detta situazione. Per escluderla, non è infatti
sufficiente ipotizzare che nessun concreto beneficio economico
scaturisca per gli immobili di proprietà dei consiglieri
o dei prossimi congiunti: basta che sussista una relazione
personale fra l’ oggetto dell’atto e l’agente perché si
sostanzi una situazione di incompatibilità, del resto paradigmaticamente
prevista nelle norme del Regolamento comunale, del tutto
illegittimamente disapplicate dall’amministrazione resistente.
L’accoglimento delle censure principali satisfattive dell’interesse
fatto valere con i ricorsi comporta l’assorbimento dei residui
motivi di censura aventi del resto natura subordinata.
Il ricorso pertanto deve essere accolto ai sensi della motivazione.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate
come in dispositivo.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto,
annulla i provvedimenti in epigrafe indicati Condanna il
Comune resistente e la controinteressata alla rifusione
in solido delle spese di lite in favore dei ricorrenti,
da dividersi in parti uguali fra di essi, che si liquidano
complessivamente in 6000 euro di cui i due terzi a carico
del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio
del 29/04/2004.
Renato VIVENZIO Presidente
Antonio BIANCHI Consigliere
Oreste Mario CAPUTO Consigliere, rel. ed est.
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Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria
Depositato in Segreteria il 26 MAG. 2004
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