| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 30 aprile 2004 n. 203
Pres. Lignani; Est. Lignani
Tamburi contro Agenzia regionale per l’Ambiente della Regione
Umbria (A.R.P.A.); Prisco; Neri. |
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Concorso a impiego pubblico- Ammissione-
Requisiti – Titolo di studio – Equipollenza – Riconoscimento-
Previsione di una norma di legge – Fattispecie
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L’impianto concettuale e giurisprudenziale,
ormai consolidato, relativo al valore legale dei titoli
di laurea ed alle loro equipollenze, non è più adeguato
al sistema normativo vigente, allorché la materia è stata
interamente delegificato per effetto delle norme sulla autonomia
universitaria. Il bando di concorso, allorché richiama e
fa salve le equipollenze stabilite dalla legge, va interpretato
come riferito non tanto alla legge in senso tecnico, quanto
a qualunque fonte normativa o paranormativa che l’autorità
emanante sia tenuta ad applicare( d.m.3 novembre 1999, n.509;
decreti ministeriali 4 agosto e 28 novembre 2000).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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sentenza
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sul ricorso n., 3/2004, proposto
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dall'ing. Pierluigi TAMBURI, rappresentato
e difeso dall'avv. Fabrizio Figorilli con domicilio eletto
presso lo stesso in Perugia, via Bontempi, 1
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contro
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A.R.P.A. - Agenzia Regionale per l'Ambiente
della Regione Umbria, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tarantini,
con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Baglioni,
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e nei confronti di
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1) dr. Giuseppe PRISCO, nella qualità
di dirigente dell 'A.R.P.A. non costituito
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2) ing. Nicola NERI, rappresentato
e difeso dall'avv. Patrizia Bececco con domicilio eletto
presso la stessa in Perugia, via Baglioni, 10 (studio avv.
Tarantini)
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per l'annullamento
a) del bando di concorso per l'attribuzione di 1 posto di
"collaboratore tecnico professionale esperto - categoria
D super - depurazione e acque superficiali" pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria sez. avvisi e
concorsi, n. 41 del 7 ottobre 2003;
b) della comunicazione dell'avvenuta esclusione dal concorso,
in data 27 novembre 2003, prot. 7403, a firma del dirigente
dr. Prisco;
c) della determinazione di esclusione del Direttore Generale,
n. 598 del 25 novembre 2003;
d) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e collegati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.R.P.A. e
quello del controinteressato Neri;
Viste le memorie e gli atti tutti del giudizio;
Data per letta, all'udienza del 21 aprile 2004, la relazione
del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;
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Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto
quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. L'A.R.P.A. - Agenzia Regionale per l'Ambiente
della Regione Umbria, ha pubblicato il 7 ottobre 2003 un
concorso per la copertura di vari posti; fra gli altri,
un posto di "collaboratore tecnico professionale esperto
- categoria D super - depurazione e acque superficiali".
Il titolo di studio richiesto era, in alternativa, la «laurea
in ingegneria civile indirizzo idraulico» o «in ingegneria
ambientale». Inoltre il bando disponeva che «valgono le
equipollenze stabilite dalla legge».
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2. Ha presentato domanda di partecipazione
al concorso, fra gli altri, l'attuale ricorrente, ing. Tamburi,
laureato nel 1996 presso l'Università degli Studi di Perugia
in «ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione
territoriale».
Il richiedente è stato escluso dal concorso con la motivazione
che il suo titolo di studio non corrisponde ad alcuno dei
due alternativamente richiesti, e non è dichiarato per legge
equipollente all'uno o all'altro di essi.
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3. L'interessato impugna il provvedimento
di esclusione, nonché, per quanto di ragione, il bando.
11 ricorrente deduce, in sostanza, che il suo titolo eli
studio, al di là della diversa denominazione, si identifica
con quelli indicati nel bando, per quanto attiene ai piani
di studio, o comunque .presenta affinità tali da non potere
non essere considerato equipollente.
Resistono al ricorso l'A.R.P.A. ed un controinteressato.
Entrambi contestano argomentatamene la fondatezza del ricorso.
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4. Il Collegio osserva che la problematica
relativa al valore legale dei titoli di laurea ed alle loro
equipollenze non può più essere affrontata riferendosi ad
un impianto concettuale e giurisprudenziale ben noto e consolidato
ma ormai non più adeguato al sistema normativo vigente.
Ed invero, tutti i princìpi giurisprudenziali consolidati
in questa materia si inscrivono in un sistema normativo
che si potrebbe chiamare della "tipicità" del titoli di
laurea. Era un sistema nel quale (a) i corsi e titoli di
laurea erano relativamente pochi e ben differenziati fra
loro; (b) erano tipizzati e definiti per legge; (e) le loro
denominazioni erano, a loro volta, tipiche, invariabili
ed inconfondibili; (d) altrettanto tipici, separati e ben
definiti erano i campi dei rispettivi esercizi professionali.
Sicché, ad esempio, se un soggetto conseguiva una laurea
denominata "chimica", erano di comune dominio, da un lato,
il riferimento al corrispondente corso di laurea tipizzalo
e definito dalla legge; e, dall'altro, il tipo di attività
professionale cui quel titolo dava accesso. Ed era naturale,
pertanto, che se un bando di concorso richiedeva la laurea
in "chimica" tutti comprendessero che altre lauree (fisica,
biologia, etc.) non fossero utili, a meno che non vi fosse
un'apposita disposizione derogatoria che stabilisse l'equipollenza
ai fini di quella determinata posizione lavorativa. Altrettanto
naturale era che fosse la legge la fonte alla quale rivolgersi
per sapere se, ed a quali fini, un titolo di laurea fosse
considerato - a titolo di eccezione - "equipollente" ad
un altro.
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5. Attualmente, invece, la materia è interamente
delegificata, per effetto delle norme sull'autonomia delle
università, e in particolare della legge n. 341/1990, nonché
dell'art. 17, commi 95-119, della legge n. 127/1997, e del
regolamento emanato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509.
Quando l'A.R.P.A., bandendo il concorso de qua, ha richiesto,
in alternativa, la «laurea in ingegneria civile indirizzo
idraulico» o «in ingegneria ambientale», agiva evidentemente
nella presupposizione che si trattasse di titoli di laurea
tipizzati e definiti per legge o comunque da^ una qualche
fonte normativa.
Ma, in realtà, non esiste una fonte normativa che tipizzi
e defi-nisca la laurea in «ingegneria civile indirizzo idraulico»,
né quella in «ingegneria ambientale».
Tanto è vero che le parti resistenti, sollecitate dal Collegio,
in una precedente udienza, a indicare tale fonte (circostanza
di cui danno atto nelle rispettive memorie), non sono state
in grado di farlo. Si sono limitate, invece, ad indicare
le fonti che attribuiscono alle università il potere di
istituire corsi di laurea non preventivamente tipizzati
da alcuna norma.
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6. In realtà, cièche attualmente è tipizzato
(e non dalla legge, e neppure da un regolamento, ma da semplici
atti paranormativi o amministrativi generali, non rivestiti
delle forme di cui all'art. 17, legge n. 400/1988) non sono
le lauree, ma le "classi" di lauree.
La tipizzazione delle lauree per "classi" è stata disposta
dal d.m. 3 novembre 1999, n. 509 (atto regolamentare) concernente
l'autonomia didattica delle Università; ed è stata attuata
dai decreti ministeriali (atti amministrativi) del 4 agosto
2000 e del 28 novembre 2000, rispettivamente per le lauree
di primo livello (in sigla: L) e per quelle di_ secondo
livello ossia specialistiche (in sigla: LS).
Ciascun Ateneo ha facoltà di istituire, all'interno di una
medesima classe, più corsi di laurea, variamente denominati,
a condizione che rispetti le caratteristiche essenziali
proprie della classe, e che la denominazione del corso di
laurea «corrisponda agli obiettivi specifici del corso stesso».
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7. Da tutto ciò consegue che non avrebbe
senso (e non sarebbe comunque legittimo) rendere discriminante,
ai fini dell'ammissione ad un concorso pubblico, la denominazione
del corso di laurea.
La denominazione, infatti, è frutto di una libera scelta
del singolo Ateneo: sicché è perfettamente possibile che
due Atenei usino la stessa denominazione per indicare corsi
di studi relativamente differenziati, oppure usino denominazioni
diverse per indicare il medesimo corso di studi.
D'altra parte, anche nell'ambito di un singolo Ateneo, l'eventuale
istituzione di una pluralità di corsi di laurea appartenenti
alla medesima "classe" non da vita ad altrettante lauree
sostanzialmente diverse l'una dall'altra, ma a semplici
varianti di un titolo sostanzialmente unitario. La differenza
fra una laurea e l'altra, entro la medesima classe, non
è maggiore di quella (giuridicamente irrilevante) che, nel
sistemar previgente, poteva risultare de facto per la circostanza
che due studenti conseguissero in sedi diverse la stessa
laurea oppure si giovassero della possibilità di "personalizzare"
il piano di studi.
Logica conseguenza di tutto questo è che nell'attuale ordinamento
la denominazione della laurea non ha, di per sé, rilevanza
giuridica; l'ha, invece, la "classe".
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8. Ed infatti, il regolamento emanato con
d.m. n. 509/1999, all'art. 4, comma 3, dispone: «1 titoli
conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale».
Il problema dell'equipollenza potrà porsi, dunque, solo
fra classe e classe: tra le lauree appartenenti alla stessa
classe, non si deve parlare tanto di equipollenza, quanto
di indifferenza, o se si preferisce di irrilevanza giuridica
delle differenze.
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9. Tornando ora all'esame della fattispecie
concreta, ci si chiede dunque se i due titoli indicati (come
alternativi) nel bando dell'A.R.P.A., «laurea in ingegneria
civile indirizzo idraulico» e «laurea in ingegneria ambientale»,
appartengano alla medesima classe del titolo presentato
dal ricorrente, che è «ingegneria civile per la difesa del
suolo e pianificazione territoriale».
Posta la questione in questi termini, si osserva che il
d.m. 4 agosto 2000, che tipizza e definisce le classi delle
lauree di primo livello (L), elenca come classe 8 quella
delle lauree in «ingegneria civile e ambientale».
Sembra evidente che tutte e tre le lauree di cui si discute,
«ingegneria civile indirizzo idraulico», «ingegneria ambientale»
e «ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione
territoriale» vadano ricondotte a questa classe. Di certo
nessuna delle tre è riconducibile alle altre due classi
del settore ingegneristico che sono «ingegneria dell'informazione»
(9) e «ingegneria industriale» (10).
Quanto alle lauree specialistiche, invece, il d.m. 28 novembre
2000 scinde la classe "ingegneria civile" (28/S) dalla classe
"ingegneria per l'ambiente e il territorio" (38/S). Ciò
comporta che le lauree dell'una non sono di diritto equivalenti
a quelle dell'altra.
Nel caso presente, a quanto pare l'A.R.P.A. non ha richiesto
lauree specialistiche. Tuttavia, quand'anche si volesse
ritenere che con le espressioni «ingegneria civile indirizzo
idraulico» e «ingegneria ambientale» l'A.R.P.A. abbia voluto
intendere lauree specialistiche rispettivamente della classe
28/S e della classe 38/S, il risultato, ai fini della presente
controversia, non cambierebbe.
Fermo restando, infatti, che trattandosi di lauree appartenenti
a classi diverse non sarebbe applicabile la regola dell'equivalenza
stabilita dal d.m. n. 509/1999, art. 4, comma 3, resterebbe
il fatto che le due lauree sono indicate nel bando come
alternative, ossia come fungibili, ai fini del concorso.
La laurea posseduta dal ricorrente, in quanto conseguita
con il vecchio ordinamento, è equiparata alle lauree specialistiche
dalle norme transitorie di cui al d.P.R. 5 giugno 2001,
n. 328. Si potrebbe forse discutere se sia ascrivibile alla
classe 28/S o alla classe 38/S, ma è superfluo affrontare
tale questione dal momento che l'A.R.P.A. considera le due
classi come equivalenti ai propri fini.
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10. Si può notare inoltre che il d.P.R. 5
giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti
per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio di
talune professioni, all'art. 45 prevede che l'albo degli
inge gneri si divida in tre settori, rispettivamente «civile
e ambientale», «indu striale» e «dell'informazione» (ciascuno
dei quali diviso in sezione A e B corrispondenti ai due
livelli di laurea).
Ciò comprova ulteriormente che anche ai fini professionali
non esiste la figura dell'ingegnere ambientale distinta
da quella dell'ingegnere civile, ma esiste una unica figura
che è quella dell'"ingegnere civile e ambientale" (eventualmente
con la qualifica di iunior se iscritto nella sezione B)
abilitato indifferentemente per l'area civile e quella ambientale.
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11. Fermo restando tutto quanto sinora detto
riguardo all'equivalenza delle lauree appartenenti alla
medesima classe, non si può negare all'ente che bandisce
un concorso la facoltà di stabilire requisiti aggiuntivi
specifici, sì da restringere l'accesso ai candidati con
una formazione altamente specializzata.
Per avvalersi di tale facoltà, tuttavia, nel quadro normativo
attuale l'ente che bandisce il concorso non dovrebbe riferirsi
ad un dato estrinseco ed accidentale come la denominazione
della laurea: si è visto, infatti, che si tratta di un dato
ingannevole, perché fra Ateneo ed Ateneo una stessa denominazione
può corrispondere a percorsi formativi diversi, ovvero un
medesimo percorso formativo può avere denominazioni diverse.
L'ente dovrebbe, semmai, indicare specificamente i "crediti"
che il candidato deve avere maturato (nel linguaggio tradizionale:
gli esami superati).
Peraltro, nel caso presente, come già detto, l'A.R.P.A.
ha chiesto in alternativa due titoli diversi (ingegneria
civile indirizzo idraulico e ingegneria ambientale). Su
queste basi, per poter legittimamente escludere il ricorrente
l'A.R.P.A. avrebbe dovuto dimostrare la compresenza di due
elementi di fatto: a) che i due indirizzi richiesti dal
bando, ancorché diversi, sono caratterizzati da un nucleo
fondamentale (espresso in insegnamenti o esami o "crediti")
comune ad entrambi; b) che tale nucleo fondamentale, invece,
non è presente nel corso di studi seguito dall'attuale ricorrente.
Ma tale dimostrazione non è stata data, e anzi, per quanto
possa rilevare, il ricorrente ha dimostrato che il suo corso
di studi corrisponde sostanzialmente all'indirizzo ambientale.
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12. Vi è di più.
11 d.P.R. 20 maggio 1989, recante il nuovo ordinamento della
facoltà di ingegnerìa (ora superato dai decreti ministeriali
sopra citati) all'art. 7 conteneva norme transitorie intese
a risolvere i problemi derivanti dalla soppressione di taluni
indirizzi. Esso consentiva alle università, presso le quali
erano attivati corsi di laurea non più rispondenti alle
nuove denominazioni ufficiali, di chiedere la loro sostituzione
sulla base delle seguenti corrispondenze indicative: il
soppresso indirizzo "ingegneria civile per la difesa del
suolo e la pianificazione territoriale" poteva essere sostituito
con "ingegneria per l'ambiente e il territorio", o, in alternativa,
"ingegneria civile"; il soppresso indirizzo "ingegneria
idraulica" poteva essere sostituito con "ingegneria civile",
o, in alternativa, "ingegneria per l'ambiente e il territorio".
Questi rilievi comprovano ulteriormente che la differenza
fra i titoli richiesti dal bando e quello posseduto dal
ricorrente è prevalentemente nominale, tanto da rendere
poco pertinente il riferimento al concetto di "equipollenza"
che, come già detto, presuppone titoli diversi nella sostanza
e non solo nella denominazione.
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13. Alla luce delle considerazioni sinora
svolte, si deve concludere che il bando del concorso de
quo, là dove richiama e fa salve le «equipollenze stabilite
dalla legge» va interpretato come riferito non tanto alla
legge in senso tecnico, quanto al sistema normativo complessivamente
inteso, vale a dire quale risulta dall'insieme della normativa
primaria e di quella secondaria e più in generale di qualunque
fonte normativa o paranormativa che l'autorità emanante
fosse tenuta ad applicare (così come, nella teoria dei vizi
dell'atto amministrativo, con il termine «violazione di
legge» s'intende anche la violazione di fonti sublegislative
di qualunque livello).
E, per le ragioni diffusamente esposte, il sistema normativo
nel suo complesso permette di ritenere che fra i titoli
richiesti dal bando e quello posseduto dall'interessato
via sia un rapporto, più che di "equipollenza", di pura
e semplice identificazione.
In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento,
per quanto di ragione, degli atti impugnati.
Le spese possono essere compensate.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
accoglie il ricorso annullando, per quanto di ragione, gli
atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente
decisione venga eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Perugia il 21 aprile 2004,
dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, riunito
in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, relatore
2) Avv. Annibale Ferrari
3) Dr. Pierfrancesco Ungari
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ANNALISA
GIUSTI
(Dottoranda di ricerca Università degli Studi
di Perugia)
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| Le equipollenze fra titoli
di studio reinterpretate alla luce delle nuove norme sull’autonomia
universitaria. La soluzione del Tar Umbria.
| L’Agenzia
Regionale per l’Ambiente della Regione Umbria (di
seguito A.R.P.A.) bandiva un concorso per la copertura,
fra gli altri, di un posto di “collaboratore tecnico
professionale esperto – categoria D super- depurazione
e acque superficiali” indicando espressamente, fra
i titoli di studio, la “laurea in ingegneria civile
indirizzo idraulico” o, in alternativa, “in ingegneria
ambientale”. L’elencazione dei requisiti di ammissione,
infine, terminava con il richiamo alle “equipollenze
stabilite dalla legge”.
Sulla base di tali disposizioni, l’ A.R.P.A escludeva
dalla partecipazione al concorso il ricorrente,
in possesso di un diploma di laurea in “ingegneria
civile per la difesa del suolo e pianificazione
territoriale” , diverso, almeno apparentemente,
da quelli specificamente previsti nel bando né ad
essi equipollente ex lege. Avverso tale determinazione,
il candidato escluso adiva il tribunale amministrativo
umbro, sostenendo la sostanziale identità del proprio
titolo di studio rispetto a quelli richiesti dall’amministrazione
o, comunque, la presenza di affinità tali da non
poter escludere la loro equipollenza.
La sentenza in esame si pone all’attenzione per
il particolare intento innovatore da cui sembra
essere ispirata, intervenendo su quell’ “impianto
concettuale e giurisprudenziale ben noto e consolidato”
in materia di equipollenze fra i titoli di studio,
ma ormai inadeguato, a giudizio del Collegio, al
sistema normativo vigente.
Il mutato quadro normativo cui fa riferimento la
pronuncia è quello risultante dalla riforma dell’ordinamento
universitario, caratterizzato dalla perdita di quella
“tipicità” che prima qualificava i titoli di laurea,
pochi e ben differenziati fra loro, ciascuno con
una propria denominazione individuante, tipica,
appunto. A tale tipicità, inoltre, corrispondeva,
nel sistema delle fonti, l’assoluta prevalenza della
legge, oggi invece sostituita da un complesso di
regole non solo di natura normativa (primaria e
secondaria) ma anche paranormativa.
In virtù della riconosciuta autonomia universitaria,
attualmente, sono solo le “classi” di laurea ad
essere tipizzate, sia per le lauree di primo livello
che per quelle specialistiche, secondo quanto previsto,
rispettivamente, dai decreti ministeriali del 4
agosto e del 28 novembre 2000, emanati in attuazione
del d.m. n.509/99. Spetta poi a ciascun Ateneo,
nell’ambito di ogni singola classe, istituire i
diversi corsi di laurea, senza alcun vincolo quanto
alla loro denominazione, purché essi rispecchino
le caratteristiche essenziali della classe stessa.
Il breve excursus normativo appena compiuto, sebbene
non esaustivo, si pone quale premessa necessaria
per poter comprendere la soluzione offerta al caso
di specie dal Collegio umbro e, più in particolare,
l’ interpretazione da questo fornita al generico
richiamo, contenuto nel bando, alle equipollenze
stabilite dalla legge.
Nel riferire di un impianto giurisprudenziale ben
noto e consolidato, il Tar Umbria, nonostante la
mancata indicazione di precedenti specifici, sembra
rinviare a quelle decisioni che individuano nel
bando o nella legge la sola fonte legittimata alla
dichiarazione di equipollenza fra i titoli di studio,
escludendone l’applicazione analogica (1).
E’ evidente, pertanto, che la novità introdotta
dalla decisione si attesti proprio sulla definizione
dei contenuti della formula di rinvio alle equipollenze
previste dalla legge, compiuta dal Collegio attraverso
un’ interpretazione sistematica della lex specialis
del concorso, in una con l’ applicazione del noto
principio del iura novit curia.
In un quadro normativo in cui la denominazione del
corso di laurea è il frutto di una libera determinazione
del singolo Ateneo e nel quale, di conseguenza,
assume rilevanza giuridica la sola “classe”, un
problema di equipollenza può porsi esclusivamente
fra le diverse classi e non fra i corsi di laurea
ricompresi in ciascuna di esse.
Muta, pertanto, il parametro normativo di riferimento,
ovvero la “legge” in base alla quale individuare
il titolo di studio equipollente a quello indicato
dal bando (2) . Ad un’unica norma che definisce
i corsi di laurea tipici, assegnando a ciascuno
di essi una precisa denominazione, si sostituiscono,
innanzitutto (3) , le previsioni dei decreti ministeriali
del 4 agosto e del 28 novembre 2000, individuanti
le classi di laurea specifiche, di prime e di secondo
livello. Perde invece ogni rilievo la denominazione
dei corsi di laurea, indifferente ai fini della
suddetta equipollenza.
Alla luce di tale ricostruzione, dunque, il titolo
di laurea in possesso del ricorrente, pur non coincidendo
con quelli previsti nel bando, deve potersi considerare
equivalente ad essi, appartenendo alla medesima
classe (nella fattispecie la classe n. 8 “ingegneria
civile e ambientale”); qualora poi si volessero
ricomprendere i titoli di studio richiesti dall’A.R.P.A.
fra le lauree specialistiche appartenenti a classi
diverse, l’esito della controversia non muterebbe.
Il bando, infatti, indica come alternative le due
lauree (o, meglio, classi di laurea), rendendo superflua
la collocazione del titolo posseduto dal ricorrente
nell’una o nell’altra.
Se, in base alle considerazioni appena svolte, l’interpretazione
proposta fa comunque salvo il pregresso orientamento
giurisprudenziale nella parte in cui impedisce che
tale dichiarazione di equipollenza possa essere
compiuta dall’amministrazione ex post, cioè dopo
l’approvazione del bando (4), la sentenza in esame,
di fatto, impone all’autorità emanante una maggiore
consapevolezza nell’utilizzo di formule di portata
così generale nell’esercizio di quella potestà discrezionale
che caratterizza la redazione del bando. Inoltre,
sebbene proprio l’esistenza di una siffatta discrezionalità
non ostacoli la previsione di “requisiti aggiuntivi
specifici”, il giudice individua un limite esterno
ad essa nell’attuale normativa universitaria, che
sembrerebbe impedire l’individuazione di simili
requisiti nella denominazione del corso di laurea,
trattandosi di un “dato ingannevole”, stante l’ampia
autonomia riconosciuta in materia ai singoli Atenei.
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| NOTE
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Cons.Stato, sez.IV, 20 ottobre 1997, n.,1214; Cons.Stato,
sez.V, 6 maggio 1997, n.496; Cons.Stato, sez.IV,
27 febbraio 1996 n.188;
2. Sulla necessità di individuare le lauree equipollenti
sulla base della normativa vigente, Tar Umbria,
5 settembre 1995, n. 248.
3. A sostegno della propria tesi, infatti, il Collegio
richiama altresì le norme del D.P.R. 5 giugno 2001,
n. 328, recante la disciplina dei requisiti per
l’ammissione agli esami di Stato per alcune professioni,
fra cui quella di ingegnere; il D.P.R. 20 maggio
1989, sul nuovo ordinamento della facoltà di ingegneria,ormai
superato dai decreti ministeriali citati.
4. Si veda, da ultimo, Tar Lazio, 3 luglio 2003,
n.6550. |
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