| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Sentenza 10 maggio 2004
n. 1634
Presidente Dott. Ezio Maria Barbieri, Estensore Dott.ssa
Elena Quadri.
Provincia di Pavia (avv.ti Mariarosa Cantarella e Valeria
Maggiani) contro Regione Lombardia (Avvocatura Regionale)
e nei confronti di CR S.R.L. (avv.to Tiziano Giovanelli)
e altri. |
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1. Ambiente – Valutazione regionale di impatto
ambientale – Impianti di inertizzazione e di termodistruzione
di rifiuti pericolosi - Art. 5 D.P.C.M. 3 settembre 1999
– Occorre che i lavori siano già iniziati – Richiamo alla
giurisprudenza amministrativa in tema di decadenza dalla
concessione edilizia per mancato inizio dei lavori.
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2. Ambiente – Valutazione regionale di impatto
ambientale – Impianti di incenerimento e di trattamento
termico di rifiuti pericolosi – D.P.R. 12 aprile 1996 –
Dichiarazione di intento circa l’impegno a mantenersi al
di sotto del limite previsto dalla legge – Irrilevanza.
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1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5
D.P.C.M. 3 settembre 1999, l’effettivo inizio dei lavori
deve essere valutato con specifico e puntuale riferimento
all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edificatorio
programmato ed autorizzato.
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2. Non hanno alcun rilievo le dichiarazioni
di intento della ditta circa il proprio impegno a mantenersi
al di sotto del limite previsto dalla legge, dato che la
normativa fa esclusivo riferimento alla capacità nominale
dell’impianto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
prima sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1406/02 proposto da
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PROVINCIA DI PAVIA, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Mariarosa Cantarella e Valeria Maggiani
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,
via Fontana n.25;
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contro
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REGIONE LOMBARDIA, costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Forloni
ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale
in Milano, via 4 novembre n. 5;
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CR S.R.L., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte
n.16;
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per l'annullamento,
della delibera della giunta regionale n. VII/8220 dell’1.3.2002
con cui si rinnova l’autorizzazione alla CS S.r.l. all’esercizio
delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti
non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l’impianto
di Sannazzaro de’ Burgondi;
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con ricorso per motivi aggiunti, della deliberazione
della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 nella
parte in cui delibera di “disporre che la sospensione parziale
dell’efficacia della d.g.r. 8220/02 ha validità sino all’avvenuto
rilascio di nulla osta all’esercizio da parte della Provincia
di Pavia a seguito della realizzazione delle strutture previste
dal progetto autorizzato e, comunque, non oltre il 1/03/05”
e per il conseguente accertamento e declaratoria della decadenza
della ditta CR S.r.l. dall’autorizzazione alla realizzazione
ed all’esercizio delle sezioni degli impianti identificati
alle sezioni nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, per il decorso
del termine annuale per l’inizio dei lavori nelle sezioni
sopra identificate, così come indicato nella D.G.R. del
6.8.2002, n. 7/10161 e dal richiamato d. dirett. 5.8.1998,
n. 4301 Tutela Ambientale, avente per oggetto “Circolare
sugli effetti della Delib. G.R. ex art. 27 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22”.
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sul ricorso n. 1429/02 proposto da
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COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI,
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Adavastro ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
via Fontana n.25;
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contro
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REGIONE LOMBARDIA, costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Forloni
ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale
in Milano, via 4 novembre n. 5;
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e nei confronti di
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CR S.R.L., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte
n.16;
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PROVINCIA DI PAVIA, non costituitasi
in giudizio;
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per l'annullamento
delle determinazioni in ordine al rinnovo dell’autorizzazione
a C.R. S.r.l. per l’esercizio delle operazioni di smaltimento
e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali
pericolosi presso l’impianto in Sannazzaro de’ Burgondi
di cui alla delibera della giunta regionale n. VII/8220
dell’1.3.2002 in ogni sua parte o quantomeno relativamente
all’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio,
con varianti sostanziali, degli impianti di inertizzazione
e termodistruzione di rifiuti anche pericolosi; dei verbali
della conferenza dei servizi in data 18.2.2002, 7.2.2002,
18.10.2001; nonché del connesso provvedimento di autorizzazione
ex DPR 203/88 alla “installazione di un impianto per la
termodistruzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi…”
di cui al decreto n. 659 del 21.1.2002 del Dirigente dell’Unità
Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale
della regione Lombardia, nonché di ogni altro atto presupposto,
consequenziale o connesso ed in specie, occorrendo, della
DGR VII/1003 del 3.8.2000;
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con ricorso per motivi aggiunti, del Decreto
n. 401 in data 21.1.2003 a firma del Dirigente della Struttura
Protezione Aria della regione Lombardia, recante autorizzazione
all’istanza di variante presentata da C.R. S.r.l. per la
rilocalizzazione e l’aumento della potenzialità ricettiva
di un impianto di incenerimento in comune di Sannazzaro
de’ Burgundi ed atti connessi; con ulteriore ricorso per
motivi aggiunti, della deliberazione della giunta regionale
n. VII/13927 dell’1.8.2003 nella parte in cui delibera di
“disporre che la sospensione parziale dell’efficacia della
d.g.r. 8220/02 ha validità sino all’avvenuto rilascio di
nulla osta all’esercizio da parte della Provincia di Pavia
a seguito della realizzazione delle strutture previste dal
progetto autorizzato e, comunque, non oltre il 1/03/05”
e per il conseguente accertamento e declaratoria della decadenza
della ditta CR S.r.l. dall’autorizzazione alla realizzazione
ed all’esercizio delle sezioni degli impianti identificati
alle sezioni nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, per il decorso
del termine annuale per l’inizio dei lavori nelle sezioni
sopra identificate, ed atti connessi.
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sul ricorso n. 2022/03 proposto da
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CR S.R.L., rappresentata e difesa
dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;
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contro
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REGIONE LOMBARDIA, costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Cederle
ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale
in Milano, via 4 novembre n. 5;
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e con l’intervento ad opponendum di
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CIRCOLO LEGAMBIENTE L’AIRONE DELLA LOMELLINA,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Adavastro
e Serena Filippi ed elettivamente domiciliato presso il
loro studio in Milano, via Fontana n.25;
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per l'annullamento
della deliberazione della giunta regionale n. VII/12640
del 7.4.2003 con la quale è stata denegata sia l’approvazione
del progetto della variante sostanziale relativa all’impianto
di termovalorizzazione che l’autorizzazione all’esercizio
delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali
non pericolosi in comune di Sannazzaro de’ Burgondi; della
comunicazione n. 5761 del 20.2.2003 e dei verbali delle
conferenze di servizi del 14.10.2002, del 17.6.2002 e del
15.5.2002 ed atti connessi;
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e per la condanna
della regione Lombardia al risarcimento del danno ingiusto
così arrecato, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31.3.1998,
n. 80, come sostituiti dall’art. 7 della legge 21.7.2000,
n. 205.
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sul ricorso n. 2939/03 proposto da
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CR S.R.L., rappresentata e difesa
dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;
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|
contro
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REGIONE LOMBARDIA, costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Cederle
ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale
in Milano, via Pola n.14;
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per l'annullamento
della deliberazione della giunta regionale n. VII/13927
dell’1.8.2003 con la quale è stata disposta la “sospensione
parziale dell’efficacia dell’autorizzazione di cui alla
d.g.r. 1 marzo 2002, n. 8220…” ed atti connessi, comprese
le note nn. 21976 del 27.6.2003 e 32576 del 6.10.2003;
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e per la condanna
della regione Lombardia al risarcimento del danno ingiusto
così arrecato, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31.3.1998,
n. 80, come sostituiti dall’art. 7 della legge 21.7.2000,
n. 205.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione
Lombardia e della C.R. S.r.l.;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Circolo Legambiente
l’Airone della Lomellina;
Visti i ricorsi per motivi aggiunti relativi al primo ed
al secondo gravame;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Udito il ref. Elena Quadri, designato relatore per l’udienza
del 25.3.2004; Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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I ricorsi all’esame del Collegio concernono
provvedimenti relativi all’esercizio dell’attività di smaltimento
e/o recupero di rifiuti non pericolosi e speciali pericolosi
svolta dalla società CR s.r.l. presso l’impianto sito nel
comune di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia.
Con il primo gravame la provincia di Pavia impugna la d.g.r.
dell’1.3.2002 indicata in epigrafe, che ha disposto il rinnovo
dell’autorizzazione relativa all’esercizio delle suddette
operazioni di smaltimento e/o recupero, sostanzialmente
nella parte afferente l’attività di incenerimento ed inertizzazione
di rifiuti tossico/nocivi, deducendo un unico, articolato,
motivo:
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Violazione di legge ed eccesso di potere
per sviamento dalla causa tipica, sviamento dall’interesse
pubblico, contraddittorietà con precedenti manifestazioni
di volontà, travisamento dei fatti. La delibera impugnata
si porrebbe, infatti, in contrasto con la normativa vigente
in tema di valutazione di impatto ambientale e di conferenza
di servizi, atteso che l’autorizzazione all’attività di
incenerimento ed inertizzazione di rifiuti tossico/nocivi,
costituente un nuovo impianto, avrebbe dovuto essere sottoposta
alla preventiva valutazione di impatto ambientale regionale,
come risultante dai pareri negativi espressi dalla provincia
di Pavia e dal comune di Sannazzaro de’ Burondi, nonché
della stessa regione in occasione della conferenza di servizi
del 18.10.2001.
Si sono costituiti la regione intimata e la società controinteressata,
che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza
nel merito.
Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato
parzialmente la deliberazione della giunta regionale n.
VII/13927 dell’1.8.2003 indicata in epigrafe, deducendo
la violazione dell’art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/97;
della d.g.r. del 6.8.02, n. 7/10161, nonché del decreto
dirett. della tutela ambientale n. 4301/98; eccesso di potere
per sviamento dalla causa tipica, per sviamento dall’interesse
pubblico, per contraddittorietà con precedenti manifestazioni
di volontà, per travisamento dei presupposti e dei fatti,
atteso che nel maggio 2003, data dei sopralluoghi effettuati,
la società controinteressata non avrebbe ancora dato inizio
ai lavori di realizzazione di gran parte delle sezioni impiantistiche
di cui all’autorizzazione del 28.2.97, poi rinnovata l’1.3.02,
dovendo, di conseguenza, essere considerata decaduta dall’autorizzazione
medesima.
Con il secondo ricorso il comune ha impugnato la d.g.r.
dell’1.3.2002 e gli altri provvedimenti indicati in epigrafe,
deducendo i seguenti motivi di diritto:
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Violazione della normativa nazionale, regionale
e comunitaria in materia di VIA; eccesso di potere per travisamento
dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, illogicità
ed irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria, violazione
del principio del buon andamento, contraddittorietà con
precedenti manifestazioni di volontà; violazione di legge
per difetto assoluto di motivazione, atteso che l’amministrazione,
tra l’altro, avrebbe omesso l’espletamento della preliminare
procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente
alla nuova attività di inertizzazione e termodistruzione
di rifiuti speciali e pericolosi;
Si sono costituiti la regione intimata e la società controinteressata,
che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza
nel merito. Con il ricorso per motivi aggiunti il comune
impugna il decreto n. 401 del 21.1.2002, con il quale il
Dirigente della Struttura Protezione Aria della regione
Lombardia ha autorizzato la variante richiesta da C.R. S.r.l.
per la rilocalizzazione e l’aumento della potenzialità ricettiva
di un impianto di incenerimento, deducendo sostanzialmente
gli stessi motivi dedotti nel ricorso principale.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente
ha impugnato parzialmente la deliberazione della giunta
regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 indicata in epigrafe,
deducendo sostanzialmente gli stessi motivi dedotti dalla
provincia avverso il medesimo provvedimento.
Con il terzo ricorso la CR s.r.l. impugna la deliberazione
della giunta regionale n. VII/12640 del 7.4.2003 con la
quale è stata denegata sia l’approvazione del progetto della
variante sostanziale relativa all’impianto di termovalorizzazione
che l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni
di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, unitamente
agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti
motivi di diritto:
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Violazione degli artt. 7 e 3 della legge
7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per carenza di istruttoria,
mancanza di motivazione e aggravamento del procedimento;
violazione del DPR 12.4.1996 (All. A); eccesso di potere
per violazione del principio di imparzialità e buon andamento,
per contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta.
Si è costituita in giudizio la regione intimata, che ha
chiesto il rigetto del gravame per infondatezza nel merito,
eccependone in via preliminare l’irricevibilità in relazione
ad alcuni atti con il medesimo impugnati.
Successivamente è intervenuto in giudizio ad opponendum
il circolo Legambiente “L’airone della Lomellina”, che ha
in via preliminare eccepito l’inammissibilità del gravame,
chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza nel merito.
La ricorrente ha successivamente eccepito l’inammissibilità
ed infondatezza dell’atto di intervento formulando, inoltre,
istanza risarcitoria, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 31.3.1998,
n. 80.
Con il quarto ricorso la CR s.r.l. ha impugnato la deliberazione
della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 con la
quale è stata disposta la sospensione parziale dell’efficacia
dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. 1 marzo 2002, n.
8220 e gli altri atti indicati in epigrafe, deducendo i
seguenti motivi di diritto:
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Violazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs.
5.2.1997, n. 22, della L.R. 7.6.1980, n. 94 e del R.R. 9.1.1982,
n. 3; eccesso di potere per carenza di istruttoria e per
mancanza di motivazione; Violazione dell’art. 7 della L.
n. 241/90 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria,
per mancanza di motivazione e per aggravamento del procedimento.
La ricorrente ha, poi, formulato istanza risarcitoria, ai
sensi dell’art. 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80.
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Si è costituita in giudizio la regione intimata,
che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza nel
merito.
Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno
delle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 25.3.2004, i gravami sono stati,
quindi, trattenuti per la decisione.
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DIRITTO
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Con i gravami all’esame i ricorrenti assumono
l’illegittimità di alcuni provvedimenti relativi all’esercizio
dell’attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti non
pericolosi e speciali pericolosi svolta dalla società CR
s.r.l. presso l’impianto sito nel comune di Sannazzaro de’
Burgondi, in provincia di Pavia.
Deve in via preliminare disporsi la riunione dei presenti
gravami, il cui merito il collegio ritiene di esaminare
congiuntamente, attesa la loro evidente connessione soggettiva
ed oggettiva.
I primi due ricorsi (R.G. n. 1406/02 e n. 1429/02) risultano
fondati per le seguenti considerazioni.
Le amministrazioni ricorrenti lamentano, in sostanza, l’illegittimo
operato della regione nella procedura di rinnovo dell’autorizzazione
per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero
di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi
svolte dalla CR s.r.l. presso l’impianto sito in Sannazzaro
de’ Burgondi, assumendone l’illegittimità nella parte in
cui non avrebbe sottoposto i nuovi impianti di inertizzazione
e termoutilizzazione di rifiuti pericolosi alla preventiva
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
del D.P.R. 12.4.1996, la cui necessità sarebbe stata, peraltro,
riconosciuta dalla stessa regione in sede di rinnovo dell’autorizzazione
nel 1997, nonché nel corso della conferenza di servizi del
2001.
Per la difesa regionale, al contrario, il rinnovo dell’autorizzazione
sarebbe del tutto legittimo, non essendo necessaria la V.I.A.
regionale in quanto le due linee di inertizzazione e di
termoutilizzazione sarebbero state già autorizzate in precedenza
ed in fase di realizzazione, come si evincerebbe dai verbali
di sopralluogo versati in atti, attestanti la cantierizzazione
mediante recinzione con rete plastificata arancione dell’area
adibita alla realizzazione di tali impianti.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 3.9.1999, infatti, : “Le
regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti
già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o
di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta
alla loro competenza”.
In proposito il collegio osserva che gli impianti di inertizzazione
e di termodistruzione di rifiuti pericolosi, in quanto nuovi
e comportanti notevoli rischi per l’ambiente, dovevano essere
sottoposti alla preventiva procedura regionale di valutazione
di impatto ambientale, ai sensi del D.P.R. 12.4.1996 e del
relativo allegato A.
Dai sopralluoghi effettuati dalla provincia di Pavia, i
cui verbali risultano depositati in atti, si evince, infatti,
che, nonostante le aree destinate alla realizzazione di
tali impianti fossero recintate con la rete plastificata
arancione, non era stato effettuato alcun intervento edilizio.
In proposito appare utile richiamare il costante orientamento
espresso dalla giurisprudenza amministrativa in tema di
decadenza dalla concessione edilizia, per il quale l’effettivo
inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale
ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità
ed alle dimensioni dell’intervento edificatorio programmato
ed autorizzato, all’evidente scopo di evitare che il termine
prescritto possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi
e simbolici e non oggettivamente significativi di un effettivo
intendimento del titolare della concessione stessa di procedere
alla costruzione dell’opera progettata (cfr., per tutte,
Cons. di Stato, sez. V, 16 novembre 1998, n. 1615).
Dall’esame del rinnovo dell’autorizzazione operato con delibera
n. 25625 del 1997 risulta, inoltre, che le attività suddette
(di inertizzazione e termodistruzione di rifiuti tossico
nocivi o pericolosi ex d.lgs. n. 22/97) non erano affatto
ricomprese nel rinnovo, proprio per il mancato espletamento
delle necessaria procedura di V.I.A.(vedi pag. 5, nn. 2
e 3, della citata delibera). Non potevano, dunque, ricevere
applicazione né l’art. 5 del D.P.C.M. 3.9.1999, né la D.G.R.
n. 42226 del 24.3.2000, invocati, invece, dalla regione
a giustificazione della mancata effettuazione della procedura
di valutazione di impatto ambientale, atteso che gli impianti
di inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti pericolosi
non erano stati autorizzati e non erano in fase di realizzazione.
Tale assunto risulta, del resto, confermato dai successivi
provvedimenti adottati dalla regione Lombardia.
Con il terzo ricorso (R.G. n.2022/03), infatti, la C.R.
s.r.l. impugna la deliberazione della giunta regionale n.
VII/12640 del 7.4.2003 con la quale è stata denegata sia
l’approvazione del progetto della variante sostanziale relativa
all’impianto di termovalorizzazione che l’autorizzazione
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di
rifiuti speciali non pericolosi. Il collegio ritiene di
poter assorbire le eccezioni preliminari sollevate con riferimento
ad alcuni atti impugnati con tale gravame, nonché in relazione
all’atto di intervento ad opponendum del circolo Legambiente
“L’airone della Lomellina”, in ragione dell’infondatezza
nel merito del ricorso.
La CR lamenta, in sostanza, l’illegittimità del provvedimento
per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
teso all’emanazione dell’atto impugnato, per la carenza
di istruttoria e di motivazione, per l’aggravamento del
procedimento amministrativo, nonché per la violazione del
D.P.R. 12.4.1996 (allegato A). Infine, censura il contraddittorio
operato dell’amministrazione che, dopo essersi pronunziata
favorevolmente, avrebbe denegato l’autorizzazione.
Il collegio osserva, in proposito, che la delibera regionale
impugnata ben esplicita l’iter istruttorio espletato, nonché
le ragioni tecniche della necessità di sottoporre l’impianto
alla procedura di V.I.A. regionale, ragioni che risultano,
altresì, limpidamente evidenziate nella nota prot. n. 2802
del 31 gennaio 2003 richiamata dalla delibera del 7.4.2003.
In particolare, per la vigente normativa nazionale e comunitaria
devono essere assoggettati alla V.I.A. regionale i progetti
di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento termico
con capacità nominale dei forni superiore a 100 t/giorno,
tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso
in quantità oraria dei rifiuti inceneriti.
Non possono, dunque, avere alcun rilievo le dichiarazioni
di intento della ricorrente circa il proprio impegno a mantenersi
al di sotto del limite previsto dalla legge, atteso che
la normativa fa esclusivo riferimento alla capacità nominale
dell’impianto, quindi alla sua potenziale capacità di incenerimento
in relazione alle caratteristiche dei rifiuti.
Poiché la ditta ha dichiarato nella nota del 13.1.2003 che
“è tecnicamente ed economicamente necessario anzi indispensabile,
utilizzare rifiuti con un potere calorifico di almeno 3600
Kcal/Kg” e tenuto conto dei dati progettuali indicati nel
prospetto del costruttore, la capacità di incenerimento
del forno è risultata superiore alle 100 t/giorno e, come
tale, l’impianto doveva essere assoggettato alla procedura
di V.I.A. regionale, come chiaramente e specificamente esplicitato
nella delibera impugnata.
Nonostante la ricorrente fosse stata messa a conoscenza
di tale necessità con le note regionali del 20.12.2002 e
del 20.2.2003, la stessa, in data 21.2.2003, ha ribadito
la propria contrarietà ad attivare la procedura di V.I.A.
regionale, impedendo l’ulteriore prosecuzione del procedimento
e determinando l’emissione della delibera regionale impugnata.
Riguardo, poi, ai vizi procedurali lamentati, per costante
giurisprudenza non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio
dei procedimenti instaurati su istanza di parte, come nella
fattispecie in questione; dalle precedenti considerazioni,
nonché dall’esame della delibera impugnata, risulta, inoltre,
l’evidente infondatezza delle censure relative all’assunta
carenza di motivazione e di istruttoria, nonché di quelle
relative all’aggravamento del procedimento ed alla contraddittorietà
dell’azione amministrativa.
Dalle risultanze dell’approfondita istruttoria regionale,
fondata sulla vigente normativa del settore, è, infatti,
inequivocabilmente emersa la necessità di sottoporre preventivamente
il progetto relativo agli impianti alla V.I.A. regionale,
a nulla rilevando gli eventuali pareri in senso opposto
espressi in precedenza da alcuni uffici tecnici.
Il gravame va, dunque, respinto, unitamente all’istanza
risarcitoria, in considerazione del legittimo operato della
regione.
Per le stesse ragioni risultano fondati anche i motivi aggiunti
presentati nel secondo ricorso (R.G. n.1429/02) avverso
il decreto n. 401 in data 21.1.2003 a firma del Dirigente
della Struttura Protezione Aria della regione Lombardia,
con il quale è stata autorizzata senza il preventivo esperimento
della valutazione regionale di impatto ambientale la variante
presentata da C.R. S.r.l. per la rilocalizzazione e l’aumento
della potenzialità ricettiva dell’impianto di incenerimento.
Con il quarto gravame (R.G. n. 2939/03) la C.R. s.r.l. impugna
la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003
con la quale è stata disposta la sospensione parziale dell’efficacia
dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. 1 marzo 2002, n.
8220, assumendone sostanzialmente l’illegittimità per la
violazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 5.2.1997, n.
22, della L.R. 7.6.1980, n. 94 e del R.R. 9.1.1982, n. 3,
nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, per
mancanza di motivazione e per aggravamento del procedimento,
oltre che per violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90.
Il gravame è fondato con riferimento al primo motivo di
doglianza, non essendo stata effettuata la “previa diffida”
prevista dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 22/97, in
base al quale: “Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto
di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui
al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida,…”.
Né, in proposito, può aderirsi alla difesa dell’amministrazione
regionale, secondo la quale la diffida sarebbe costituita
dalla nota del 27 giugno 2003, costituendo tale nota una
mera comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione
dell’autorizzazione ex art. 28 del d.lgs. 22/97 a seguito
degli accertamenti e delle valutazioni emerse nel corso
dei sopralluoghi effettuati dalla provincia di Pavia e dalla
regione in data 22 e 23 maggio 2003 presso l’impianto di
Sannazzaro de’ Burgondi, al fine della presentazione di
eventuali osservazioni da parte dell’interessata.
Il ricorso va, dunque, accolto, con il conseguente annullamento
degli atti impugnati, salvo che con riferimento alla parte
dei provvedimenti relativa agli impianti di incenerimento
e di termovalorizzazione, per la quale va dichiarata l’improcedibilità
del gravame non sussistendo più l’interesse della ricorrente
alla decisione in virtù dell’annullamento del presupposto
provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione disposto mediante
l’accoglimento dei primi due gravami.
La domanda di risarcimento del danno, non sostenuta dalle
allegazioni probatorie necessarie all’accertamento della
responsabilità dell’amministrazione, risulta proposta in
modo generico e, quindi, va respinta. Ai fini del risarcimento
grava, infatti, sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi
dell’art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della
responsabilità per fatto illecito: danno, nesso di causalità
e colpa (cfr., per tutte, Cons. di Stato, sez. V, 25 gennaio
2002, n. 416).
Il collegio ritiene, infine, che i motivi aggiunti presentati
nei ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 avverso la deliberazione
della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 debbano
dichiararsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse
in ragione dell’accoglimento dei primi due ricorsi e del
quarto gravame.
Per le suesposte considerazioni i ricorsi n. 1406/02 e n.
1429/02 vanno accolti, e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento
degli atti avversati, limitatamente alle parti oggetto delle
impugnazioni; il ricorso n. 2022/03 va respinto, unitamente
all’istanza risarcitoria formulata, assorbendosi le eccezioni
sollevate in via preliminare; il ricorso n. 2939/03 va accolto
in parte e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse con riferimento alla porzione di atto riguardante
gli impianti di incenerimento ed inertizzazione, in ragione
dell’accoglimento dei primi due gravami; l’istanza di risarcimento
va respinta per genericità; i motivi aggiunti presentati
nei ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 avverso la deliberazione
della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 vanno
dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse
in ragione dell’accoglimento dei primi due ricorsi e del
quarto gravame; i motivi aggiunti presentati nel ricorso
n. 1429/02 avverso il decreto n. 401 in data 21.1.2003 a
firma del Dirigente della Struttura Protezione Aria della
regione Lombardia vanno accolti, disponendosi l’annullamento
dell’atto avversato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
fra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia – prima sezione - accoglie i ricorsi n. 1406/02
e n. 1429/02; respinge il ricorso n. 2022/03; accoglie in
parte il ricorso n. 2939/03 e nella restante parte lo dichiara
improcedibile; dichiara improcedibili i motivi aggiunti
presentati nei ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 avverso la
deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003;
accoglie i motivi aggiunti presentati nel ricorso n. 1429/02
avverso il decreto n. 401 in data 21.1.2003, come in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione
ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso, in Milano, il 25.3.2004, dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in
Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Ezio Maria Barbieri Presidente
Elena Quadri giudice est.
Luca Monteferrante giudice
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RITA PREVITALI
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| Sulla necessità di procedere
alla Valutazione d’Impatto Ambientale in caso di rinnovo dell’autorizzazione
relativa all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero
rifiuti
| 1.
Con la sentenza in epigrafe, la Sezione I del T.A.R.
Lombardia ha avuto modo di affrontare la tematica
relativa alla procedura regionale di valutazione
di impatto ambientale in caso di impianti di smaltimento
e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Al riguardo l’art. 1, comma 3 del D.P.R. 12 aprile
1996 stabilisce che “Sono assoggettati alla procedura
di valutazione di impatto ambientale i progetti
di cui all’allegato A”, fra cui sono inclusi alla
lettera i) gli impianti di smaltimento e recupero
di rifiuti pericolosi mediante operazioni di inertizzazione
e di termodistruzione, e alla lettera l) gli impianti
di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi
con capacità superiori a 100 t/giorno.
Il D.P.C.M. 3 settembre 1999, intervenuto - in attuazione
della direttiva del Consiglio 85/337/CEE - a modificare
ed integrare l’elenco delle opere e dei progetti
già contenuti negli allegati A e B del precedente
decreto, dispone all’art. 5 che: “Le regioni disciplinano
le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio,
che possano avere notevoli ripercussioni negative
sull’ambiente, per i quali la procedura di VIA è
sottoposta alla loro competenza”.
Tra l’altro, l’appena menzionato D.P.C.M., da un
lato, ha dato attuazione agli artt. 34 e 35 del
D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 nella parte in cui
delegano alle Regioni la competenza in materia di
V.I.A. per quanto concerne i permessi di ricerca
e le concessioni di coltivazione dei minerali solidi,
degli idrocarburi e delle risorse geotermiche su
terraferma, e, dall’altro lato, ha armonizzato le
definizioni di alcune categorie presenti negli allegati
di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 con le classificazioni
contenute nel D. Lgs. n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi),
recante: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”.
Ma ciò che più interessa, in questo caso, è il fatto
che detto provvedimento costituisce un ulteriore
passo verso la completa attuazione dell’art. 71
del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 112, il quale,
dopo aver elencato al primo comma gli impianti e
le opere di competenza dello Stato in materia di
valutazione di impatto ambientale, prevede al secondo
comma che le specifiche categorie di opere, interventi
e attività attualmente sottoposti a V.I.A. statale
da trasferire alla competenza delle regioni vengano
individuate mediante atto di indirizzo e coordinamento,
atto di cui si è tutt’ora in attesa.
Sulla scorta del decreto del 1999, la Regione Lombardia
ha emanato la D.G.R. 24 marzo 2000 n. 6/49226 -
non a caso citata dal Collegio nella sua motivazione
- concernente per l’appunto “Determinazioni in merito
all’applicazione dell’art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre
1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti
di progetti già autorizzati, realizzato o in fase
di realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs.
5 febbraio 1997, n. 22”.
In essa si stabilisce che sono sottoposti a procedura
di V.I.A. regionale solo gli ampliamenti di impianti
che comportino il superamento della soglia dimensionale
indicata nell’all. A del D.P.R. del 1996 e le modifiche
di impianti che, a prescindere dalla realizzazione
di opere o interventi, si concretizzino nel compimento
di ulteriori operazioni tali da far rientrare l’impianto
stesso sia per capacità sia per tipologia nelle
ipotesi di cui all’allegato medesimo.
La Regione sostiene, dunque, l’applicabilità nel
giudizio in esame dei principi desumibili da tale
disciplina (in base ai quali si esclude l’attivazione
della procedura di V.I.A. regionale in occasione
di rinnovi di impianti già autorizzati ed in fase
di realizzazione) in quanto le due linee di inertizzazione
e di termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi
sarebbero già state autorizzate e sarebbe già attiva
la loro cantierizzazione, come accertato ed evidenziato
dal rapporto del sopralluogo effettuato dai funzionari
della Provincia di Pavia.
A ben vedere, però, tali circostanze non paiono
sussistere nella vicenda esaminata dal Tribunale
regionale lombardo.
Invero, dai verbali summenzionati emerge come non
fosse stato ancora effettuato alcun intervento edilizio,
essendosi semplicemente assistito alla recinzione
delle aree destinate alla realizzazione degli impianti
in oggetto.
Ebbene, tale recinzione non consente di affermare
che le due linee fossero in fase di realizzazione;
e così, il Giudice del capoluogo lombardo, mancando
una pronuncia giurisprudenziale sullo specifico
profilo, richiama un principio assodato in tema
di decadenza dalla concessione edilizia (tra le
altre, T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, Sez. II,
8 aprile 2004 n. 928; T.A.R. Sicilia Catania, Sez.
I, 2 ottobre 2003, n. 1494; Consiglio di Stato,
Sez. V, 1 ottobre 2003 n. 5648; T.A.R. Basilicata,
23 maggio 2003, n. 471), e chiarisce che la valutazione
del reale inizio dei lavori dell’impianto va effettuata
non in “via generale ed astratta, ma con specifico
e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni
dell’intervento programmato ed autorizzato”; e questo
per evitare che si possa por mano a lavori fittizi,
che non rispecchiano la reale volontà del titolare
della concessione di dare inizio ai lavori, al solo
scopo di non incorrere in provvedimenti di decadenza.
Inoltre, i due impianti di cui si occupa la decisione
qui annotata non risultano nemmeno autorizzati:
nella delibera n. 6/25625 del 1997, riguardante
il rinnovo delle attività svolte dalla C.R. (società
richiedente), ai nn. 2 e 3 della pag. 5 la stessa
Giunta regionale aveva espressamente deliberato
il diniego all’autorizzazione al trattamento di
inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti
tossico-nocivi, in quanto non era stata espletata
la necessaria procedura di V.I.A..
Pare opportuno qui ricordare che in tema di V.I.A.
regionale, e in particolare in ordine allo specifico
profilo delle modifiche ad impianti preesistenti,
si è pronunciata anche la Quinta Sezione del Consiglio
di Stato, la quale, con la decisione n. 6759 del
30 ottobre 2003, ha affermato la necessità di procedere
alla valutazione di impatto ambientale regionale
sulla variante ad un progetto definitivo, trattandosi
di un opus sostanzialmente nuovo.
2. Infine, di fronte alle censure avanzate dalla
C.R. contro il diniego dell’approvazione del progetto
di variante sostanziale e della autorizzazione all’esercizio
delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi, il Giudice evidenzia l’irrilevanza
delle dichiarazioni di intento della società di
mantenersi al di sotto del limite previsto dalla
legge, al fine di evitare l’attivazione della procedura
di V.I.A. regionale. Infatti, il D.P.R. del 12 aprile
1996 alla lettera l) dell’All. A, laddove parla
di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti
non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno,
fa chiaramente riferimento alla capacità nominale
di incenerimento degli impianti in relazione alle
caratteristiche dei rifiuti e non all’effettivo
sfruttamento di tale potenziale da parte della società.
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