| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 18 maggio 2004
n. 4637
Pres. Corsaro, Est.Realfonzo;
UAAR UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI (Avv.
Corvaja) c. RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA (Avv. Pace) |
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Pubblica Amministrazione – Accesso agli atti
amministrativi – Istanza di accesso proposta da una associazione
agnostica non iscritta nell’elenco di cui all’art. 7 della
L.383/2000 – Esclusione del diritto di accesso – E’ legittimo
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Non sussite il diritto di accesso agli atti
da parte delle associazioni non iscritte nell’elenco di
cui all’art.7 della L.383/200. Altresì le associazioni agnostiche
sono portatrici di interessi specularmente diversi rispetto
a quelli delle associazioni religiose, non potendosi, per
tal guisa, considerarsi omologhe. Ne consegue che stante
la radicale estranietà del laicismo e delle confessioni
religiose nei rispettivi ambiti, non sussiste un interesse
giuridicamente rilevante dell’URAR all’accesso della delibera
relativa alla struttura denominata RAI-VATICANO dell’accordo
stipulato con la Chiesa Cattolica per la gestione di un
sito web e degli atti di collaborazione con altre religioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
LAZIO
Sez. III^-ter
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composto da dr. Francesco Corsaro - Presidente;
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.; dr.ssa Stefania
Santoleri - Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 866/2004 R.G. proposto da
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Unione degli atei e degli agnostici razionalisti
- UAAR, in persona del Segretario nazionale Giorgio
Villella, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Corvaja,
ex lege domiciliato presso la Segreteria di questo TAR;
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contro
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- RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.,
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
in carica,costituitosi in giudizio con l’Avv. A. Pace;
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e nei confronti di
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- CEI- Conferenza Episcopale Italiana,
in persona del Presidente in carica, suo legale rappresentante,non
costituitosi in giudizio;
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- UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, in persona del Presidente in carica, suo legale
rappresentante, non costituitosi in giudizio;
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per l'annullamento
-- della deliberazione di diniego in data 1 dicembre 2003
prot. AL/PCS/13751, a firma del Direttore della Direzione
affari legali della RAI, opposto alla richiesta di esibizione
di documenti presentata dalla ricorrente in data 4 novembre
2003;
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e per l’accertamento
il diritto della ricorrente ad ottenere l’esibizione dei
richiesti documenti.
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Visto il ricorso ed i relativi motivi aggiunti
con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dal ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 19 febbraio
2004 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’Avv. Corvaja
e l’Avv. J. Paradisi;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti
(UAAR), associazione filosofica non confessionale, apartitica
e senza fini di lucro, chiede l’annullamento del provvedimento
della RAI, di rigetto dell’istanza di accesso:
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1. alla delibera del C.d.A. 18-19 settembre
2002 SCA/LC/164bis di istituzione della struttura denominata
Rai - Vaticano e degli altri atti di competenza della stessa;
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2. dell'accordo stipulato con la Chiesa cattolica,
e/o con enti della medesima confessione (come la CEI), relativi
alla gestione del portale su Internet “www.religionecattolica.rai.it”;
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3. del tariffario in vigore per l'inserimento
nel Televideo, a pagamento, delle notizie relative alle
"Istituzioni" (pag. 400 di Televideo,) e di eventuali condizioni
di favore accordate a confessioni religiose e associazioni
omologhe;
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4. di ogni altro documento relativo alla
collaborazione organica tra Rai e confessioni religiose
e/o loro enti. L'UAAR, precisa di avere interesse all’accesso
in quanto, essendo restata inevasa una richiesta alla Rai
di collaborazione sui medesimi temi, intendere reagire all'inerzia
della Rai nell'avviare contatti volti alla conclusione di
accordi per la gestione in comune di un portale per l'informazione
sulle concezioni del mondo ateo alle medesime condizioni
tariffarie Televideo praticato alle confezioni religiose.
La parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 22
e seg. della L. 7.8.1990 n. 241 ed eccesso di potere sotto
diversi profili. La RAI, costituitasi in giudizio, con la
memoria per la discussione ha concluso per l’inammissibilità
e comunque l’infondatezza del ricorso. Alla Camera di Consiglio
la causa è stata trattenuta per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso, avverso il rigetto da parte della
RAI della istanza di accesso della ricorrente Unione degli
atei e degli Agnostici razionalisti, è inammissibile.
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A. La ricorrente, che afferma di avere tutti
i requisiti per essere considerata un’associazione di promozione
sociale di cui all’art.2 della L. n. 383/2000, non è iscritta
nell’elenco di cui all’art. 7 della L. n.383/2000, per cui
non può invocare il diritto all’accesso “per la tutela delle
situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale”
previsto all’art. 26 della predetta legge .
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B. Pur convenendosi, in linea di principio,
sull’inerenza al pubblico servizio della documentazione
richiesta dalla ricorrente e sull’astratta ammissibilità
un’istanza di accesso di un’associazione riconducibile alle
“formazioni sociali” di cui all’art. 2 e art. 18, I co.
della Costituzione, nel caso di specie appaiono però difettare
in concreto i presupposti, soggettivi ed oggettivi, necessari
per far luogo all’accesso. La ricorrente compie infatti
un fondamentale errore di prospettazione laddove collega
il suo interesse all’accesso all’affermazione per cui la
libertà di non credere sarebbe una religione, come tale
riconducibile all’art. 19 Cost. .
Sul piano costituzionale, i riferimenti storici e filosofici
dell’ateismo e dell’agnosticismo vanno invece ricondotti
sia al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
di cui all’art.21 I. co. Cost., e sia al diritto di libera
associazione di cui ai ricordati artt. 2 e 18, I° co. della
Cost. .
Le associazioni agnostiche da un lato e le associazioni
religiose dall’altro sono quindi portatrici di interessi
specularmene contrapposti, per cui non possono assolutamente
considerarsi omologhe.
E’ proprio la radicale estraneità, nei rispettivi ambiti,
del laicismo e delle confessioni religiose che fa dubitare
della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante
dell’URAR, all’accesso della delibera relativa alla struttura
denominata Rai – Vaticano, dell'accordo stipulato con la
Chiesa cattolica per la gestione del sito “www.religionecattolica.rai.it“
e degli atti di collaborazione con altre religioni.
Per la sua genericità, neppure l’asserito interesse ad un’informazione
non confessionalmente orientata appare idoneo a costituire
autonoma posizione legittimante ad accedere agli accordi
con le confessioni religiose. Per le anzidette ragioni,
corretto si rivela il richiamo della RAI al principio giurisprudenziale
per cui il limite all’accesso è dato dalla necessità di
evitare che si trasformi in azione popolare o in uno strumento
di "ispezione popolare" (Consiglio Stato, sez. VI, 22 ottobre
2002, n. 5818).
L’interesse direttamente collegato alla proposta dell'UAAR
di collaborazione con la Rai, allo stato, costituisce vicenda
del tutto estranea e separata a quella in esame
L’esistenza di un portale confessionale non dà luogo ad
alcuna preclusione nei confronti di un pop della ricorrente
e gli strumenti che l’ordinamento fornisce per reagire ad
un’indebita inerzia di ente pubblico sono del tutto differenti.
Per questo nel caso di specie deve negarsi la sussistenza
di un interesse qualificato della ricorrente all’accesso
sotto tali profili.
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C. In ulteriore diversa angolazione va poi
rilevato che, correttamente, la RAI ha eccepito la sua carenza
di legittimazione passiva sia in ordine alla richiesta relativa
al portale (che avrebbe dovuto essere fatta alla RAI NET
s.p.a.) e sia in ordine alla richiesta di accesso alle condizioni
tariffarie del servizio di Televideo, tale servizio essendo
gestito dall’A.P.A. o dalla Sipra s.p.a. a seconda della
natura del soggetto richiedente la prestazione. Pur essendo
le anzidette strutture articolazioni funzionali della casa
madre, l’istanza di accesso avrebbe indirizzata nei loro
confronti.
Si tratta infatti di soggetti in possesso di separata personalità
giuridica e quindi di un’autonoma potestas decidendi a formare
ed a detenere stabilmente gli atti, ai sensi dell’art. 8
del d.P.R. n. 352/1992.
Di qui l’inammissibilità del ricorso sotto tali profili.
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D. Mette conto infine rilevare che la RAI
non ha opposto un ideologico e pregiudiziale rifiuto alle
richieste di accesso della associazione ricorrente. Anzi
l’Azienda non solo ha dato atto della piena legittimità
all’ingresso nel servizio pubblico radiotelevisivo delle
problematiche di cui la ricorrente è portatrice ma non ha
neppure escluso che la ricorrente possa usufruire di alcune
pagine gratuite di Televideo o concludere con RAI NET un
accordo per un portale dell’UAAR per l'informazione sulle
concezioni del mondo ateo. In definitiva il ricorso è inammissibile
non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 25 della L. n.241/1990
alcun specifico interesse e quindi una autonoma posizione
legittimante dell’associazione ricorrente all’accesso agli
atti qui richiesti.
Sussistono sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione
delle spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio– Sez.III^-ter :
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera
di Consiglio del 19 febbraio 2004.
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