| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 17 maggio 2004 n.
4562
Pres. La Medica, Est. Riccio;
SE.MA SRL, CO.GE.CRO SRL, IMPRESA PETRICHELLA, EDILIZIA
FALPO S.R.L. (avv. Felicetti) c. Comune di Roma (Avv. Graziosi)
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Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Incameramento della cauzione provvisoria
ex art.10, comma 1 quater, L-109/94 – Estensione dell’incameramento
anche a quei partecipanti diversi dall’aggiudicatario –
E’ legittima
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Ai sensi dell’art.10, comma 1-quater, è legittima
l’estensione della previsione di incameramento della cauzione
provvisoria prestata da un concorrente all’appalto di opera
pubblica ed eseguita nei confronti dei partecipanti diversi
dall’aggiudicatario, poiché in tal modo la funzione di garanzia
viene ad essere riferita non più alla stipula del contratto
ma alla serietà ed affidabilità dell’offerta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2524/2002 proposto dalle
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Società SE.MA. srl, CO.GE.CRO. srl, l’Impresa
Petrichella Massimiliano e la Edilizia Falpo srl, rappresentate
e difese dall’avv. Silvia Felicetti e presso lo stesso elettivamente
domiciliate in Roma, Viale Mazzini n. 25;
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CONTRO
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il Comune di Roma, rappresentato e
difeso dall’avv. Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato
presso la sede legale dell’Ente in Roma Via del Tempio di
Giove n. 21;
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per l'annullamento
del provvedimento con cui il Comune di Roma, in relazione
alla gara indetta per la manutenzione e sorveglianza di
opere d’arte a carattere stradale Municipi I-X, ha ritenuto
che la costituenda ATI tra le ricorrenti non possedesse
i requisiti richiesti per la partecipazione alla predetta
selezione pubblica, della nota di comunicazione del 19.12.2001
e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui
all’art. 10, comma 1-quater della L. n. 109 del 1994; nonché,
con atto contenente i motivi aggiunti, della determinazione
n. 23 del 19.4.2002 con cui è stata incamerata la cauzione
provvisoria quale sanzione prevista dal richiamato art.
10 in conseguenza dell’esclusione dalla gara;
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica
udienza del 24.3.2004 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avvocati S. Felicetti e R. Rocchi per
delega di A. Graziosi; Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso, notificato il 18 febbraio
2002 e depositato il successivo 5 marzo, le interessate
società, quali facenti parte della costituenda ATI per la
partecipazione alla gara indetta dal Comune di Roma per
l’affidamento del servizio di manutenzione e sorveglianza
di opere d’arte a carattere stradale per i Municipi I-X,
hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe
perché lesivi del proprio interesse connesso all’ammissione
alla descritta gara ed alla conseguente eliminazione dell’obbligo
al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art.
10, comma 1-quater, della L. n. 109 del 1994.
Al riguardo, le medesime hanno prospettato come motivi di
impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere
sotto svariati aspetti sintomatici.
Con successivo atto, notificato il 24 maggio 2002 e depositato
il 7 giugno 2002, le parti istanti hanno impugnato la conseguente
determinazione dirigenziale con cui è stata adottata la
sanzione pecuniaria connessa all’esclusione dalla gara,
prospettando come motivi di doglianza ulteriori violazioni
di legge ed ipotesi di eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale
ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.
Nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2002 con ordinanza
n. 3509 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato.
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DIRITTO
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Prima di esaminare nel merito le doglianze
prospettate dalle parti ricorrenti, il Collegio ritiene
doveroso alcune premesse in fatto.
Con il bando pubblicato il 24 ottobre 2001, indetto per
l’affidamento dei lavori di manutenzione e sorveglianza
di opere d’arte a carattere stradale ricadenti nel territorio
dei Municipi I-X, non solo sono state indicate la categoria
prevalente di opere (OG3) e le categorie scorporabili (OG2
e OG1), ma sono stati individuati i requisiti tecnico-finanziari,
operando al riguardo un espresso riferimento agli artt.
75 e 95 del D.P.R. n. 554 del 1999 ed all’art. 31 del D.P.R.
n. 34 del 2000.
Alla predetta gara hanno partecipato anche le imprese ricorrenti,
le quali hanno formalizzato al riguardo una dichiarazione
di impegno a costituire un’associazione temporanea d’impresa
– avente come capogruppo la Società SE.MA. srl - ai sensi
dell’art. 13, comma 5, della legge 109 del 1994, come modificato
dalla legge 18 novembre 1998 n. 415, senza peraltro indicare
la forma della costituenda associazione.
Dagli atti di gara risulta soltanto che ciascun partecipante
alla suddetta ATI ha dichiarato espressamente di essere
in possesso dei requisiti di cui all’art. 95, comma 3, del
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (che riguardano soltanto
l’associazione di tipo verticale); mentre, peraltro, la
polizza fideiussoria rilasciata dalla società Assicurativa
SAI si riferisce alla medesima ATI, qualificandola come
di tipo orizzontale.
Il giorno 23 novembre 2001 la Commissione aggiudicatrice
ha sorteggiato i nominativi delle ditte nei confronti delle
quali sarà poi effettuata la verifica dei requisiti di cui
all’art. 3 della legge n. 415 del 1998, secondo cui i soggetti
appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste
delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando
di gara, presentando la documentazione indicata in detto
bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti
aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla
gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti
di cui all'art. 4, comma 7, nonchè per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7.
Dall’esito della predetta procedura è risultato che l’ATI
ricorrente, nonostante che non abbia indicato la suddivisione
delle categorie di lavori richieste dal bando tra le imprese
partecipanti come mandanti e mandataria, non soddisfa i
requisiti economico-finanziari e tecncio-organizzativi cui
al citato art. 95 (comma 2, per le associazioni di tipo
orizzontale e comma 3, per quelle di tipo verticale).
In entrambi i casi la società capogruppo (SE.MA. srl) o
non aveva come volume d’affari il 40% del valore dell’appalto
oppure non aveva una cifra d’affari inferiore a 1,75 volte
l’importo della categoria prevalente. Sulla base di detto
accertamento, le imprese ricorrenti sono state escluse e
nei loro confronti è stato poi adottato un provvedimento
di incameramento della cauzione depositata per partecipare
alla gara.
Con il primo motivo di gravame le ricorrenti sostengono
di aver costituito un’associazione temporanea di tipo misto.
Tale evenienza comporterebbe, secondo la difesa delle parti
ricorrenti, che:
- la mandataria deve possedere la qualificazione per la
categoria prevalente una classifica adeguata al 40% dell’importo
della categoria prevalente;
- le mandanti che intendono assumere l’esecuzione dei lavori
della medesima categoria prevalente una qualificazione adeguata
al 10% dell’importo corrispondente;
- le mandanti che intendono assumere lavori nelle categorie
scorporabili debbono possedere la qualificazione con riferimento
ad ognuna di tali categorie.
Ma gli argomenti sopra riportati non possono essere condivisi
per la semplice ragione che, come rilevato dalla Commissione
giudicatrice, negli atti di gara non è dato rilevare come
siano state ripartite le prestazioni rispetto alle categorie
dei lavori richiesti tra mandataria e mandanti appartenenti
alla summenzionata ATI.
Va aggiunto che per le Associazioni temporanee in parola
non può più valere la previsione dell’art. 23, comma 3,
del D.L. vo n. 406 del 1991, essendo stato abrogato dall’art.
231 del D.P.R. n. 554 del 1999.
Tali argomenti di massima inducono a ritenere del tutto
sufficiente la motivazione della stazione appaltante in
merito alla sussistenza dei requisiti minimi previsti dall’art.
95 del D.P.R. n. 554 del 1999, dato che la commissione ha
valutato la posizione della capogruppo in relazione sia
ad un ATI di tipo orizzontale, sia ad un ATI di tipo verticale.
Diventa, in tal modo, rilevante la circostanza che la SE.MA.
srl non abbia in concreto una cifra d’affari in lavori pari
al 40% di un importo non inferiore a 1,75 volte l’importo
dell’appalto da affidare.
Infatti, tale limite lo si desume dal combinato disposto
degli artt. 95, comma 2, del citato D.P.R. n. 554 e 31 del
D.P.R. n. 34 del 2000.
Né allo stesso modo la medesima Società ha dimostrato di
avere, in qualità di capogruppo di associazione di tipo
verticale, un volume d’affari pari ad 1,75 volte l’importo
della categoria di lavoro prevalente (OG3), secondo il diverso
limite minimo derivante dal combinato disposto degli artt.
95, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999 e 31 del D.P.R.
n. 34 del 2000.
Del pari infondato è il primo motivo aggiunto prospettato
dalle ricorrenti con cui si contesta il difetto di motivazione
del provvedimento di incameramento della cauzione provvisoria
presentata dalla costituenda ATI.
E’ sufficiente, al riguardo, notare che nella determinazione
dirigenziale della II Direzione del Segretariato Generale
del Comune di Roma n. 23 del 19 aprile 2002 sono riportate
tutte le argomentazioni sopra descritte che hanno indotto
la stazione appaltante ad escludere in capo all’ATI summenzionata
la sussistenza dei requisiti minimi per la sua ammissione
alla gara de quo.
Il Collegio ritiene che sia infondata anche l’ultimo motivo
aggiunto secondo il quale non vi sarebbero in concreto i
presupposti per l’applicazione dell’art. 10, comma 1-quater,
della L. n. 109 del 1994.
La norma citata è, invece, chiara sul punto, disponendo
che “quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione
del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa
cauzione provvisoria”.
Ciò comporta che laddove l’esclusione delle ricorrenti è
stata legittima, il conseguente incameramento della cauzione
diventa un atto dovuto.
Infatti, a seguito dell' entrata in vigore del più volte
richiamato art. 10, comma 1-quater, la previsione di incameramento
della cauzione provvisoria prestata da un concorrente all'
appalto di opera pubblica è stata estesa anche ai partecipanti
diversi dall' aggiudicatario, assumendo in tal modo una
funzione di garanzia riferita non più alla stipula del contratto,
bensì alla serietà e affidabilità dell'offerta; pertanto,
la sanzione dell'incameramento della cauzione de qua è correlata
alla violazione dell'obbligo di diligenza - che si verifica
anche con l'erronea interpretazione delle norme di gara
- nelle trattative precontrattuali, con la conseguenza che
il detto incameramento prescinde dall'accertata falsità
delle dichiarazioni rese dalle imprese, essendo applicabile
per il solo dato formale e obiettivo dell'inadempimento
e restando quindi esclusa la necessità di indagini sull'elemento
psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno
falsamente e coscientemente dichiarato il possesso dei requisiti
di cui invece difetta (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre
2002 n. 7047 e TAR Lombardia, sede di Milano, 30 aprile
2003 n. 1094).
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio respinge il ricorso
perché infondato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per
compensare fra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, proposto dalle Società SE.MA. srl,
CO.GE.CRO. srl, l’Impresa Petrichella Massimiliano e la
Edilizia Falpo srl, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera
di Consiglio del 24 marzo 2004
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