| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 17 maggio 2004 n.
4557
Pres. Calabrò, Est. Modica De Mohac;
PARATOLUNGO IMMOBILIARE S.R.L. (Avv. Lavatola) c. Regione
Lazio (n.c.) e Comune di Roma (Avv.Ceccarelli e Scotto)
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Espropriazione per pubblica utilità – Indennizzo
– Comunicazione dell’espropriando di voler addivenire alla
cessione volontaria – Idoneità della sola comunicazione
quale causa ostativa alla pronuncia “medio tempore” dell’espropriazione
– E’ escluso
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Ai sensi dell’art. 5 bis della L.359/92,
nell’ambito dell’iter espropriativo la circostanza che il
soggetto espropriando abbia comunicato alla P.A. la volontà
di addivenire alla cessione volontaria del bene oggetto
dell’ablazione, non impedisce alla medesima di pronunciare
“medio tempore” il relativo decreto di espropriazione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE I
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composto dai Signori: 1) DOTT. CORRADO CALABRÒ,
Presidente; 2) DOTT. NICOLA GAVIANO, Consigliere; 3) AVV.
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore ha pronunziato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. reg. gen. 15135-1996, proposto
dalla
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società PRATOLUNGO IMMOBILIARE S.R.L.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’Avv. Giuseppe Lavitola, presso il cui studio,
in Roma, Via Costabella n.23, è elettivamente domiciliato;
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contro
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- la Regione Lazio in persona del
Presidente p.t., non costituitosi in giudizio;
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- il Comune di Roma in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Americo Ceccarelli
e dall’Avv. Gabriele Scotto, unitamente al quale elegge
domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in
Roma , Via del Tempio di Giove n.21;
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per l’annullamento,
previa sospensione
- del decreto n.602/96 adottato il 23.4.1996 dal Presidente
della Giunta Regionale del Lazio, non notificato, avente
ad oggetto la espropriazione delle aree ivi indicate di
proprietà della ricorrente;
- della nota prot. 0005378 del 9.7.1996 del Comune di Roma,
Dipartimento VI, Unità Organizzativa n.11, Ufficio Espropri,
con la quale l’Amministrazione ha escluso la possibilità
di addivenire alla cessione volontaria delle aree espropriande;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
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Visti gli atti depositati dalla società ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;
uditi, alla pubblica udienza del 14.1.2004, l’Avv. Manzia
su delega dell’Avv. Lavitola per la società ricorrente,
e l’Avv. Rossi su delega dell’avv. Scotto per l’Amministrazione
comunale resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con deliberazione di G.M. n.984 del 14.2.1992
veniva disposta l’occupazione d’urgenza delle aree occorrenti
per l’attuazione del Piano di Zona “D/1” di Casal Monastero
(II° PEEP).
Tra le aree oggetto della occupazione erano ricompresse
le particelle nn. 12, 13, 14/p, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 256, 257, 258, 259, 260 del foglio n.291,
e nn.919 e 924 del foglio n.293, di proprietà della ricorrente.
Con successiva delibera di G.M. n.1327 del 21.12.1993 l’Amministrazione
promuoveva il procedimento di espropriazione delle aree
in precedenza occupate per l’attuazione del Piano di Zona
“D/1” di Casal Monastero.
Successivamente, con nota prot. n.67 del 28.3.1996 la Sottocommissione
per il Comune di Roma per la determinazione dei valori agricoli
medi e della indennità di espropriazione e di occupazione”
comunicava al Comune di Roma ed alla Regione Lazio l’ammontare
delle indennità di esproprio spettanti alle ditte interessate
alla realizzazione del Piano di Zona di Casal Monastero.
A questo punto, con atto notificato il 10.4.1996 la società
ricorrente comunicava al Comune di Roma – Ufficio Espropri
e, per conoscenza, alla Regione Lazio (34° Settore Espropri),
ai sensi e per gli effetti dell’art.5 bis, comma II, della
L.8.8.1992 n.359, la sua volontà di convenire la cessione
volontaria di alcune aree necessarie per l’attuazione del
predetto Piano di zona. Ma con decreto n.602 del 23.4.1996,
non immediatamente notificato alla ricorrente, il Presidente
della Regione Lazio pronunciava l’espropriazione delle aree.
In data 5.7.1996 la società ricorrente, che non aveva avuto
ancora conoscenza dell’intervenuto decreto di esproprio,
notificava al Comune di Roma un atto di diffida con cui
lo invitava a stipulare l’atto di cessione ed a provvedere
al pagamento della relativa indennità.
Pochi giorni dopo, e precisamente in data 8.7.1996 il Comune
di Roma proponeva opposizione a stima (rectius: alla indennità
definitiva di esproprio) innanzi alla Corte d’Appello di
Roma citandovi la società ricorrente, la quale così apprendeva
che il Presidente della Regione aveva già pronunziato l’espropriazione.
Infine, con nota prot. 5378 del 9.7.1996 il Comune di Roma
la informava della impossibilità di addivenire alla cessione
volontaria Con il ricorso in esame, notificato il 22.10.1996
e depositato il 18.11.1996, la società ricorrente ha pertanto
impugnato il detto decreto di espropriazione.
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Nel chiederne l’annullamento, lamenta:
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1) violazione dell’art.5 bis della L. 8.8.1992
n.359 e degli artt. 12 e 13 della L. 22.10.1971 n.865, nonché
eccesso di potere per errore, travisamento e difetto di
presupposti, deducendo:
- che nel corso del procedimento espropriativi il soggetto
espropriando può convenire, fino a che non sia pronunciata
l’espropriazione, la c.d. “cessione volontaria” del bene
soggetto ad espropriazione (ed in tal caso in sede di determinazione
del corrispettivo della cessione, non si applica la riduzione
di cui al comma I del citato art.5);
- e che l’esercizio della facoltà di convenire la cessione
volontaria preclude l’emanazione del decreto di esproprio;
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2) violazione, sotto altro profilo, dell’art.5
bis della L. 8.8.1992 n.359 e degli artt. 12 e 13 della
L. 22.10.1971 n.865, nonché eccesso di potere per difetto
di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, deducendo:
- che l’Amministrazione promotrice dell’espropriazione (Comune)
aveva l’obbligo di comunicare all’Autorità espropriante
(Regione) che la ricorrente aveva manifestato la volontà
di addivenire alla cessione volontaria;
- e che prima di emettere il decreto di esproprio l’Autorità
espropriante avrebbe dovuto comunque accertare se la ricorrente
intendeva cedere volontariamente il bene.
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3) illegittimità derivata della nota prot.
0005378 del 9.7.1996 con cui il Comune di Roma asserisce
che è ormai impossibile addivenire alla cessione volontaria
in quanto è già intervenuto il decreto di espropriazione;
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4) violazione dell’art.5 bis della L. n.359/1992
e della L. n.865/1971, nonché eccesso di potere per errore
e travisamento dei fatti, deducendo:
- che il decreto di espropriazione è stato adottato sulla
base dell’erronea convinzione che la ricorrente non avesse
manifestato la sua intenzione di addivenire alla cessione
volontaria;
- e che pertanto, accertata la erroneità del presupposto
l’Amministrazione ben può pervenire alla cessione volontaria
del bene previo annullamento del decreto.
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Ritualmente costituitasi, con memoria depositata
l’1.1.2004, l’Amministrazione comunale resistente ha eccepito
l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria
di spese.
L’Amministrazione regionale non si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata il 2.1.2004 la società ricorrente
ha insistito per l’accoglimento della domanda giudiziale.
All’udienza del 14.1.2004, uditi i Difensori delle parti,
i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni
ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è infondato.
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1.1. Con il primo motivo di gravame la società
ricorrente lamenta la violazione dell’art.5 bis della L.
8.8.1992 n.359 e degli artt. 12 e 13 della L. 22.10.1971
n.865, nonché eccesso di potere per errore, travisamento
e difetto di presupposti, deducendo:
- che nel corso del procedimento espropriativo il soggetto
espropriando può convenire, fino a che non sia pronunciata
l’espropriazione, la c.d. “cessione volontaria” del bene
soggetto ad espropriazione (ed in tal caso in sede di determinazione
del corrispettivo della cessione non si applica la riduzione
del 40% del valore stimato);
- e che l’esercizio della facoltà di convenire la cessione
volontaria preclude l’emanazione del decreto di esproprio.
La doglianza non merita accoglimento.
L’art.5 bis della L. 359/92 si limita a stabilire che il
soggetto espropriando ha la facoltà di manifestare la propria
disponibilità ad addivenire alla cessione volontaria del
bene, per il cui perfezionamento occorre – però – l’accordo
(o consenso) di entrambe le parti (e dunque anche la conforme
volontà, per accettazione, dell’Amministrazione in qualità
di altra stipulante).
Il che significa:
- che la dichiarazione dell’espropriando ha valore (ed effetto)
di mera proposta (o di offerta);
- che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di accettare
tale proposta (in tema di volontà: nemo cogi facere potest);
- che pertanto se la proposta non sortisce effetto utile,
l’Amministrazione ben può addivenire alla espropriazione;
- e che, in definitiva, in seguito alla “dichiarazione di
voler convenire la cessione volontaria”, non sorge in capo
al proprietario espropriando alcun diritto, né alcun obbligo
a carico dell’espropriante.
Tali principii si conformano, peraltro, a quanto già affermato
dalla Corte d’Appello con la sentenza n.754/2001 resa in
una precedente controversia sorta proprio fra la società
ricorrente ed il Comune di Roma ed avente ad oggetto la
medesima questione (controversia nella quale, infatti, la
predetta società chiedeva che venisse accertato il proprio
diritto, ed il correlativo obbligo del Comune, di pervenire
alla stipulazione della cessione volontaria). Ed invero,
in tale sentenza è stato già affermato (con statuizione
dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi):
- che pur se la posizione soggettiva dell’espropriando che
chiede di addivenire alla cessione volontaria è assimilabile
a quella del diritto potestativo, “per l’operatività della
cessione è comunque necessario «convenirla» e, quindi, raggiungere
un accordo con l’espropriante anche al fine di stabilire
l’entità del premio …”;
- che “la natura negoziale della cessione …. non può essere
negata”;
- e che “ne costituisce chiara dimostrazione la stessa specifica
espressione letterale della norma che prevede la possibilità
della cessione («può convenire») e non quella di cui all’art.12
L. 865/1971 «ha diritto di convenire»”;
- e che “deve pertanto concludersi, conformemente anche
all’interpretazione data al riguardo dalla Corte Costituzionale
(sentenze nn.262 e 300 del 2000) che il 2° comma dell’art.
5 bis cit., costituisce un’ipotesi diversa, rispetto alla
normale procedura espropriativa, diretta a ridurre il contenzioso
giudiziario e a facilitare in via transattiva la cessione
volontaria delle aree edificabili soggette a tale procedura,
consentendo e agevolando i possibili accordi transattivi
tra le parti interessate mediante la previsione che, in
caso di accordo tra le stesse, e al fine di evitare contestazioni
giudiziarie, non sia applicata la riduzione della indennità
del 40% prevista dal primo comma dello stesso articolo,
senza peraltro che tale risultato possa raggiungersi al
di fuori di una concorde manifestazione di volontà delle
parti effettuata nelle varie forme previste dal codice civile”
(Corte d’Appello Civile di Roma, n.754/2001).
Dal che consegue:
- che il comportamento dell’Amministrazione comunale - che
nell’esercizio della sua autonomia contrattuale aveva libera
ed insindacabile facoltà di non accettare, anche implicitamente
(id est: per facta concludentia), la proposta negoziale
(sostanzialmente transattiva) della ricorrente - non appare
censurabile;
- e che pertanto esso (comportamento) non si ripercuote
negativamente sul definitivo decreto di esproprio.
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1.2. Con il secondo motivo di gravame la
società ricorrente lamenta violazione, sotto altro profilo,
del dell’art.5 bis della L. 8.8.1992 n.359 e degli artt.
12 e 13 della L. 22.10.1971 n.865, nonché eccesso di potere
per difetto di istruttoria, errore e travisamento dei fatti,
deducendo:
- che l’Amministrazione promotrice dell’espropriazione (Comune)
aveva l’obbligo di comunicare all’Autorità espropriante
(Regione) che la ricorrente aveva manifestato la volontà
di addivenire alla cessione volontaria;
- e che prima di emettere il decreto di esproprio l’Autorità
espropriante avrebbe dovuto comunque accertare se la ricorrente
intendeva cedere volontariamente il bene.
La doglianza non può essere condivisa.
Essa si fonda sul medesimo erroneo presupposto (trattasi
di errore di diritto) su cui si basa la precedente doglianza.
E cioè sulla erronea convinzione:
- che il Comune avesse un vero e proprio obbligo di pervenire
alla stipula della cessione volontaria,
- e che la sola manifestazione, da parte dell’espropriando,
della volontà di addivenire all’accordo precludesse ogni
ulteriore attività procedimentale.
Ciò che evidentemente non è corretto, per quanto esposto
nel precedente capo
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1.3. Con il terzo motivo di gravame la società
ricorrente lamenta la illegittimità derivata della nota
prot. 0005378 del 9.7.1996 con cui il Comune di Roma asserisce
che è ormai impossibile addivenire alla cessione volontaria
in quanto è già intervenuto il decreto di espropriazione.
La doglianza non merita accoglimento.
La Difesa della ricorrente tenta di accreditare la tesi
secondo cui l’Amministrazione comunale non abbia accettato
la proposta di cessione volontaria adducendo come unico
motivo la circostanza della intervenuta espropriazione (quasi
come se essa non abbia potuto accettare la cessione volontaria,
pur non sussistendo disaccordo sulla stipula, per un fatto
non dipendente da essa).
Laddove, per contro, è evidente che non si è addivenuti
alla cessione volontaria proprio perché è mancato l’accordo
(rectius: è mancata la concorde volontà) dell’Amministrazione
comunale.
La quale ha manifestato la sua “noluntas” (volontà negativa)
mediante “facta concludentia”, e cioè “implicitamente”.
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1.4. Con il quarto motivo di gravame la società
ricorrente lamenta violazione dell’art.5 bis della L. n.359/1992
e della L. n.865/1971, nonché eccesso di potere per errore
e travisamento dei fatti, deducendo:
- che il decreto di espropriazione è stato adottato sulla
base dell’erronea convinzione che la ricorrente non avesse
manifestato la sua intenzione di addivenire alla cessione
volontaria;
- e che pertanto, accertata la erroneità del presupposto
l’Amministrazione ben può pervenire alla cessione volontaria
del bene previo annullamento del decreto.
La doglianza è inammissibile oltrecchè infondata.
Inammissibile in quanto sostanzialmente reiterativa della
precedente (perchè fondata sullo stesso erroneo presupposto).
Ed infondata per la stessa ragione per cui lo è la precedente.
E’ infatti evidente che l’Amministrazione comunale non aveva
(e non ha) alcuna intenzione di addivenire alla cessione
volontaria; e che lo ha dimostrato, per facta concludentia,
non accettando la proposta della ricorrente e continuando
a non accettarla (ed a non adottare alcun atto di natura
negoziale o provvedimentale idoneo a dimostrare il contrario).
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2. In considerazione delle superiori osservazioni,
il ricorso va respinto. Si ravvisano giuste ragioni per
compensare le spese.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sez. I^, respinge il ricorso indicato in epigrafe
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 14.1.2004
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