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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 17 maggio 2004 n. 4557
Pres. Calabrò, Est. Modica De Mohac;
PARATOLUNGO IMMOBILIARE S.R.L. (Avv. Lavatola) c. Regione Lazio (n.c.) e Comune di Roma (Avv.Ceccarelli e Scotto)


Espropriazione per pubblica utilità – Indennizzo – Comunicazione dell’espropriando di voler addivenire alla cessione volontaria – Idoneità della sola comunicazione quale causa ostativa alla pronuncia “medio tempore” dell’espropriazione – E’ escluso

Ai sensi dell’art. 5 bis della L.359/92, nell’ambito dell’iter espropriativo la circostanza che il soggetto espropriando abbia comunicato alla P.A. la volontà di addivenire alla cessione volontaria del bene oggetto dell’ablazione, non impedisce alla medesima di pronunciare “medio tempore” il relativo decreto di espropriazione


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I

 

composto dai Signori: 1) DOTT. CORRADO CALABRÒ, Presidente; 2) DOTT. NICOLA GAVIANO, Consigliere; 3) AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. reg. gen. 15135-1996, proposto dalla

 

società PRATOLUNGO IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Lavitola, presso il cui studio, in Roma, Via Costabella n.23, è elettivamente domiciliato;

 

contro

 

- la Regione Lazio in persona del Presidente p.t., non costituitosi in giudizio;

 

- il Comune di Roma in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Americo Ceccarelli e dall’Avv. Gabriele Scotto, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma , Via del Tempio di Giove n.21;

 

per l’annullamento,
previa sospensione
- del decreto n.602/96 adottato il 23.4.1996 dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio, non notificato, avente ad oggetto la espropriazione delle aree ivi indicate di proprietà della ricorrente;
- della nota prot. 0005378 del 9.7.1996 del Comune di Roma, Dipartimento VI, Unità Organizzativa n.11, Ufficio Espropri, con la quale l’Amministrazione ha escluso la possibilità di addivenire alla cessione volontaria delle aree espropriande;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

 

Visti gli atti depositati dalla società ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;
uditi, alla pubblica udienza del 14.1.2004, l’Avv. Manzia su delega dell’Avv. Lavitola per la società ricorrente, e l’Avv. Rossi su delega dell’avv. Scotto per l’Amministrazione comunale resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con deliberazione di G.M. n.984 del 14.2.1992 veniva disposta l’occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per l’attuazione del Piano di Zona “D/1” di Casal Monastero (II° PEEP).
Tra le aree oggetto della occupazione erano ricompresse le particelle nn. 12, 13, 14/p, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 256, 257, 258, 259, 260 del foglio n.291, e nn.919 e 924 del foglio n.293, di proprietà della ricorrente.
Con successiva delibera di G.M. n.1327 del 21.12.1993 l’Amministrazione promuoveva il procedimento di espropriazione delle aree in precedenza occupate per l’attuazione del Piano di Zona “D/1” di Casal Monastero.
Successivamente, con nota prot. n.67 del 28.3.1996 la Sottocommissione per il Comune di Roma per la determinazione dei valori agricoli medi e della indennità di espropriazione e di occupazione” comunicava al Comune di Roma ed alla Regione Lazio l’ammontare delle indennità di esproprio spettanti alle ditte interessate alla realizzazione del Piano di Zona di Casal Monastero.
A questo punto, con atto notificato il 10.4.1996 la società ricorrente comunicava al Comune di Roma – Ufficio Espropri e, per conoscenza, alla Regione Lazio (34° Settore Espropri), ai sensi e per gli effetti dell’art.5 bis, comma II, della L.8.8.1992 n.359, la sua volontà di convenire la cessione volontaria di alcune aree necessarie per l’attuazione del predetto Piano di zona. Ma con decreto n.602 del 23.4.1996, non immediatamente notificato alla ricorrente, il Presidente della Regione Lazio pronunciava l’espropriazione delle aree.
In data 5.7.1996 la società ricorrente, che non aveva avuto ancora conoscenza dell’intervenuto decreto di esproprio, notificava al Comune di Roma un atto di diffida con cui lo invitava a stipulare l’atto di cessione ed a provvedere al pagamento della relativa indennità.
Pochi giorni dopo, e precisamente in data 8.7.1996 il Comune di Roma proponeva opposizione a stima (rectius: alla indennità definitiva di esproprio) innanzi alla Corte d’Appello di Roma citandovi la società ricorrente, la quale così apprendeva che il Presidente della Regione aveva già pronunziato l’espropriazione.
Infine, con nota prot. 5378 del 9.7.1996 il Comune di Roma la informava della impossibilità di addivenire alla cessione volontaria Con il ricorso in esame, notificato il 22.10.1996 e depositato il 18.11.1996, la società ricorrente ha pertanto impugnato il detto decreto di espropriazione.

 

Nel chiederne l’annullamento, lamenta:

 

1) violazione dell’art.5 bis della L. 8.8.1992 n.359 e degli artt. 12 e 13 della L. 22.10.1971 n.865, nonché eccesso di potere per errore, travisamento e difetto di presupposti, deducendo:
- che nel corso del procedimento espropriativi il soggetto espropriando può convenire, fino a che non sia pronunciata l’espropriazione, la c.d. “cessione volontaria” del bene soggetto ad espropriazione (ed in tal caso in sede di determinazione del corrispettivo della cessione, non si applica la riduzione di cui al comma I del citato art.5);
- e che l’esercizio della facoltà di convenire la cessione volontaria preclude l’emanazione del decreto di esproprio;

 

2) violazione, sotto altro profilo, dell’art.5 bis della L. 8.8.1992 n.359 e degli artt. 12 e 13 della L. 22.10.1971 n.865, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, deducendo:
- che l’Amministrazione promotrice dell’espropriazione (Comune) aveva l’obbligo di comunicare all’Autorità espropriante (Regione) che la ricorrente aveva manifestato la volontà di addivenire alla cessione volontaria;
- e che prima di emettere il decreto di esproprio l’Autorità espropriante avrebbe dovuto comunque accertare se la ricorrente intendeva cedere volontariamente il bene.

 

3) illegittimità derivata della nota prot. 0005378 del 9.7.1996 con cui il Comune di Roma asserisce che è ormai impossibile addivenire alla cessione volontaria in quanto è già intervenuto il decreto di espropriazione;

 

4) violazione dell’art.5 bis della L. n.359/1992 e della L. n.865/1971, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, deducendo:
- che il decreto di espropriazione è stato adottato sulla base dell’erronea convinzione che la ricorrente non avesse manifestato la sua intenzione di addivenire alla cessione volontaria;
- e che pertanto, accertata la erroneità del presupposto l’Amministrazione ben può pervenire alla cessione volontaria del bene previo annullamento del decreto.

 

Ritualmente costituitasi, con memoria depositata l’1.1.2004, l’Amministrazione comunale resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
L’Amministrazione regionale non si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata il 2.1.2004 la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda giudiziale.
All’udienza del 14.1.2004, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso è infondato.

 

1.1. Con il primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta la violazione dell’art.5 bis della L. 8.8.1992 n.359 e degli artt. 12 e 13 della L. 22.10.1971 n.865, nonché eccesso di potere per errore, travisamento e difetto di presupposti, deducendo:
- che nel corso del procedimento espropriativo il soggetto espropriando può convenire, fino a che non sia pronunciata l’espropriazione, la c.d. “cessione volontaria” del bene soggetto ad espropriazione (ed in tal caso in sede di determinazione del corrispettivo della cessione non si applica la riduzione del 40% del valore stimato);
- e che l’esercizio della facoltà di convenire la cessione volontaria preclude l’emanazione del decreto di esproprio.
La doglianza non merita accoglimento.
L’art.5 bis della L. 359/92 si limita a stabilire che il soggetto espropriando ha la facoltà di manifestare la propria disponibilità ad addivenire alla cessione volontaria del bene, per il cui perfezionamento occorre – però – l’accordo (o consenso) di entrambe le parti (e dunque anche la conforme volontà, per accettazione, dell’Amministrazione in qualità di altra stipulante).
Il che significa:
- che la dichiarazione dell’espropriando ha valore (ed effetto) di mera proposta (o di offerta);
- che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di accettare tale proposta (in tema di volontà: nemo cogi facere potest);
- che pertanto se la proposta non sortisce effetto utile, l’Amministrazione ben può addivenire alla espropriazione;
- e che, in definitiva, in seguito alla “dichiarazione di voler convenire la cessione volontaria”, non sorge in capo al proprietario espropriando alcun diritto, né alcun obbligo a carico dell’espropriante.
Tali principii si conformano, peraltro, a quanto già affermato dalla Corte d’Appello con la sentenza n.754/2001 resa in una precedente controversia sorta proprio fra la società ricorrente ed il Comune di Roma ed avente ad oggetto la medesima questione (controversia nella quale, infatti, la predetta società chiedeva che venisse accertato il proprio diritto, ed il correlativo obbligo del Comune, di pervenire alla stipulazione della cessione volontaria). Ed invero, in tale sentenza è stato già affermato (con statuizione dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi):
- che pur se la posizione soggettiva dell’espropriando che chiede di addivenire alla cessione volontaria è assimilabile a quella del diritto potestativo, “per l’operatività della cessione è comunque necessario «convenirla» e, quindi, raggiungere un accordo con l’espropriante anche al fine di stabilire l’entità del premio …”;
- che “la natura negoziale della cessione …. non può essere negata”;
- e che “ne costituisce chiara dimostrazione la stessa specifica espressione letterale della norma che prevede la possibilità della cessione («può convenire») e non quella di cui all’art.12 L. 865/1971 «ha diritto di convenire»”;
- e che “deve pertanto concludersi, conformemente anche all’interpretazione data al riguardo dalla Corte Costituzionale (sentenze nn.262 e 300 del 2000) che il 2° comma dell’art. 5 bis cit., costituisce un’ipotesi diversa, rispetto alla normale procedura espropriativa, diretta a ridurre il contenzioso giudiziario e a facilitare in via transattiva la cessione volontaria delle aree edificabili soggette a tale procedura, consentendo e agevolando i possibili accordi transattivi tra le parti interessate mediante la previsione che, in caso di accordo tra le stesse, e al fine di evitare contestazioni giudiziarie, non sia applicata la riduzione della indennità del 40% prevista dal primo comma dello stesso articolo, senza peraltro che tale risultato possa raggiungersi al di fuori di una concorde manifestazione di volontà delle parti effettuata nelle varie forme previste dal codice civile” (Corte d’Appello Civile di Roma, n.754/2001).
Dal che consegue:
- che il comportamento dell’Amministrazione comunale - che nell’esercizio della sua autonomia contrattuale aveva libera ed insindacabile facoltà di non accettare, anche implicitamente (id est: per facta concludentia), la proposta negoziale (sostanzialmente transattiva) della ricorrente - non appare censurabile;
- e che pertanto esso (comportamento) non si ripercuote negativamente sul definitivo decreto di esproprio.

 

1.2. Con il secondo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione, sotto altro profilo, del dell’art.5 bis della L. 8.8.1992 n.359 e degli artt. 12 e 13 della L. 22.10.1971 n.865, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, deducendo:
- che l’Amministrazione promotrice dell’espropriazione (Comune) aveva l’obbligo di comunicare all’Autorità espropriante (Regione) che la ricorrente aveva manifestato la volontà di addivenire alla cessione volontaria;
- e che prima di emettere il decreto di esproprio l’Autorità espropriante avrebbe dovuto comunque accertare se la ricorrente intendeva cedere volontariamente il bene.
La doglianza non può essere condivisa.
Essa si fonda sul medesimo erroneo presupposto (trattasi di errore di diritto) su cui si basa la precedente doglianza.
E cioè sulla erronea convinzione:
- che il Comune avesse un vero e proprio obbligo di pervenire alla stipula della cessione volontaria,
- e che la sola manifestazione, da parte dell’espropriando, della volontà di addivenire all’accordo precludesse ogni ulteriore attività procedimentale.
Ciò che evidentemente non è corretto, per quanto esposto nel precedente capo

 

1.3. Con il terzo motivo di gravame la società ricorrente lamenta la illegittimità derivata della nota prot. 0005378 del 9.7.1996 con cui il Comune di Roma asserisce che è ormai impossibile addivenire alla cessione volontaria in quanto è già intervenuto il decreto di espropriazione.
La doglianza non merita accoglimento.
La Difesa della ricorrente tenta di accreditare la tesi secondo cui l’Amministrazione comunale non abbia accettato la proposta di cessione volontaria adducendo come unico motivo la circostanza della intervenuta espropriazione (quasi come se essa non abbia potuto accettare la cessione volontaria, pur non sussistendo disaccordo sulla stipula, per un fatto non dipendente da essa).
Laddove, per contro, è evidente che non si è addivenuti alla cessione volontaria proprio perché è mancato l’accordo (rectius: è mancata la concorde volontà) dell’Amministrazione comunale.
La quale ha manifestato la sua “noluntas” (volontà negativa) mediante “facta concludentia”, e cioè “implicitamente”.

 

1.4. Con il quarto motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione dell’art.5 bis della L. n.359/1992 e della L. n.865/1971, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, deducendo:
- che il decreto di espropriazione è stato adottato sulla base dell’erronea convinzione che la ricorrente non avesse manifestato la sua intenzione di addivenire alla cessione volontaria;
- e che pertanto, accertata la erroneità del presupposto l’Amministrazione ben può pervenire alla cessione volontaria del bene previo annullamento del decreto.
La doglianza è inammissibile oltrecchè infondata.
Inammissibile in quanto sostanzialmente reiterativa della precedente (perchè fondata sullo stesso erroneo presupposto).
Ed infondata per la stessa ragione per cui lo è la precedente.
E’ infatti evidente che l’Amministrazione comunale non aveva (e non ha) alcuna intenzione di addivenire alla cessione volontaria; e che lo ha dimostrato, per facta concludentia, non accettando la proposta della ricorrente e continuando a non accettarla (ed a non adottare alcun atto di natura negoziale o provvedimentale idoneo a dimostrare il contrario).

 

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto. Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^, respinge il ricorso indicato in epigrafe
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14.1.2004



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