| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 17 maggio 2004 n.
4551
Pres. Calabrò, Est.Gaviano;
Latini (Avv. Prof. F.G. Scoca e Avv.ti Morello, Pittalis
e Roveresi Monaco) c. Consiglio Superiore della Magistratura.
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Responsabilità e risarcimento – Risarcimento
degli interessi legittimi – Richiesta risarcitoria avanzata
da magistrato togato a seguito di trasferimento successivamente
annullato dal G.A. – Illegittimità accertata per vizio formale
o procedimentale del’atto – Diritto al risarcimento dell’interesse
oppositivo – Esclusione
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In tema di risarcimento del danno la mera
illegittimità di un provvedimento non coincide con l’illicietà
del connesso comportamento della P.A. occorrendo che vi
sia un autonomo accertamento dell'elemento dell'ingiustizia
del danno e che emerga l'elemento della colpa laddove sia
criticabile la condotta dell'amministrazione sul piano della
diligenza e della perizia. Ne discende che l'estremo del
“danno ingiusto” non può essere desunto solamente dalla
circostanza che un provvedimento amministrativo sia stato
annullato per motivi di natura formale o procedimentale,
prescindendo così dalla necessaria valutazione dell’iter
discrezionale seguito dalla P.A.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione I
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composto dai Signori: 1) dott. Corrado Calabrò
- Presidente; 2) dott. Nicola Gaviano - Consigliere relatore;
3) dott. Mario Alberto di Nezza Referendario ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9091\2001 Reg. Gen., proposto
da
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LATINI Gino Paolo, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Antonino Morello,
Gualtiero Pittalis e Fabio A. Roversi Monaco
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contro
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il Consiglio Superiore della Magistratura
ed il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato
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per la condanna
in favore del ricorrente, già Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, al risarcimento dei danni
patiti a causa del proprio trasferimento d’ufficio alla
Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, misura
disposta dalle amministrazioni intimate e successivamente
annullata dal Giudice Amministrativo.
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VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
VISTE le memorie presentate dalle parti a sostegno delle
loro rispettive ragioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITO alla pubblica udienza del 25\2\2004 il relatore, e
uditi altresì l’avv. Maria Chiara Scoca, su delega di Franco
Gaetano Scoca, nonché l’avv. dello Stato Spina;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, notificato in
data 18\7\2001 e ritualmente depositato, il dott. Gino Paolo
Latini esponeva:
- di avere ricoperto la carica di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna dal gennaio del 1989 all’agosto
del 1995, al culmine di una carriera magistratuale iniziata
nel 1950 e sviluppatasi per la maggior parte nella stessa
città;
- di essere stato trasferito d’ufficio con decreto ministeriale
del 1°\4\1994 alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere,
a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Superiore
della Magistratura del 26\1 e 23\2 dello stesso anno;
- di avere proposto impugnativa avverso tale misura dinanzi
al Giudice Amministrativo, che, peraltro, mentre in primo
grado aveva concesso la richiesta ordinanza di sospensiva,
in grado di appello cautelare aveva concluso in senso opposto;
- di avere quindi preso servizio presso la Corte di Cassazione,
in data 31\8\1995;
- di avere prestato servizio presso la Suprema Corte fino
al 10\10\1996, data a decorrere dalla quale era stato collocato
a riposo a domanda, con anticipo rispetto al limite di età
maturando il 1°\3\1997;
- di avere ottenuto, in seguito, il definitivo accoglimento
del proprio gravame nel merito, con sentenza del T.A.R.
del Lazio n. 761 del 16\5\1996, confermata dalla decisione
n. 5418 del 12\10\2000 della Sez. IV del Consiglio di Stato.
Tutto ciò premesso, l’interessato domandava il risarcimento
dei danni subiti a causa della misura applicatagli, richiamandosi
sia alla perdita di prestigio patita (con i connessi pregiudizi
per la sua vita di relazione professionale e personale e
per la sua posizione sociale), sia al demansionamento professionale
che ne era disceso, con l’eliminazione, in primis, di ogni
sua prospettiva di carriera futura.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio
in resistenza al ricorso attraverso l’Avvocatura Generale
dello Stato, la quale deduceva l’insussistenza dei presupposti
e degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria
azionata e concludeva per il suo rigetto.
La parte ricorrente, dal canto suo, approfondiva le proprie
argomentazioni e replicava alle obiezioni avversarie con
una successiva memoria, con la quale insisteva per l’accoglimento
del ricorso.
Alla pubblica udienza del 25\2\2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
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1 Conviene introduttivamente ricordare che
è pacifico che l’imputazione di un obbligo risarcitorio
a carico di una Pubblica Amministrazione non costituisce
una conseguenza costante ed automatica dell’annullamento
di un suo atto in sede giurisdizionale, e quindi non possa
essere mossa sulla base del puro dato oggettivo della riscontrata
illegittimità di un provvedimento amministrativo, ma richieda
pur sempre, secondo i principi, la positiva verifica del
concorso di tutti i requisiti all’uopo in generale previsti
dalla legge. La mera illegittimità di un provvedimento non
coincide, invero, con la illiceità del connesso comportamento
dell'Amministrazione.
La responsabilità della P.A. presuppone, perciò, in particolare,
che sia autonomamente accertato l’elemento dell’ingiustizia
del danno (oltre, naturalmente, alla riconducibilità causale
di questo all’operato del soggetto pubblico), da intendersi
nel senso che deve essersi prodotta la lesione di un interesse
giuridicamente protetto di qualsiasi natura, senza che assuma
rilievo la sua qualificazione in termini di diritto soggettivo
o di interesse legittimo (cfr., tra le tante dopo Cass.
SS.UU. civ. n. 500 del 22\7\1999: C.d.S., IV, n. 4786 del
13\9\2001; Cass. civ., III, n. 12144 del 10\8\2002). Occorre,
inoltre, che emerga l’elemento della colpa, certo essendo
-tra l’altro- che né dolo né colpa siano passibili di configurazione
dove all’Amministrazione non possano essere mosse critiche
sul piano della diligenza e della perizia (per questi principi
cfr., ad es., C.d.S., IV, n. 924 del 15\2\2002 e n. 1196
del 4\3\2003; V, n. 1562 del 18\3\2002 e n. 1133 del 1°\3\2003;
VI, n. 4007 del 19\7\2002; C.G.A., n. 202 del 22\4\2002).
Non vi è dubbio, poi, sempre secondo le regole generali,
che incomba al preteso danneggiato l’onere della prova circa
la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito
allegato come titolo della sua domanda risarcitoria. Parimenti
acquisito è che anche un’attività amministrativa discrezionale
possa generare obblighi risarcitori. Pure nel campo della
discrezionalità, infatti, l’azione della P.A. deve svolgersi
nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma
primaria del neminem laedere, per cui, in caso di violazione
dei limiti posti alla discrezionalità dai principi di legalità-correttezza,
imparzialità e buona amministrazione dettati dall’art. 97
Cost., ai quali l’esercizio della funzione amministrativa
deve ispirarsi, anche l’Amministrazione può essere chiamata
a subire le conseguenze regolate dall’art. 2043 cod.civ.
(cfr. Cass. civ., III, n. 12672 del 17\10\2001; C.d.S.,
V, n. 529 del 4\2\2003).
Che il mero accertamento dell'illegittimità dell'atto cui
risale la lesione dell'interesse legittimo sia insufficiente,
in sé, a configurare una responsabilità dell'Amministrazione
vale, peraltro, con particolare evidenza proprio nell’area
della discrezionalità amministrativa, nei casi in cui sia
emerso quale vizio di legittimità unicamente quello dell'eccesso
di potere, dal momento che rispetto agli altri vizi lo stesso
si atteggia in modo più accentuato come elemento solo sintomatico
di una condotta contra jus semplicemente possibile, e nulla
più. In questi casi, quindi, particolarmente rigoroso è
l'onere di allegazione e prova del ricorrente che abbia
azionato una pretesa risarcitoria, in ordine agli elementi
costitutivi della sua specifica causa petendi.
Va sottolineato, infine, che la lesione di un interesse
legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o
di un altro interesse giuridicamente rilevante, in tanto
può essere fonte di responsabilità, in quanto per effetto
dell’attività illegittima della P.A. sia risultato leso
l’interesse (c.d. sostanziale) al bene della vita cui la
situazione giuridica soggettiva si correla, ed il medesimo
interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del
diritto positivo (cfr. Cass., SS.UU. civ., n. 500 del 22\7\1999;
I civ., n. 9366 dell’11\6\2003; C.d.S., V, n. 1562 del 18\3\2002).
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2 Venendo più da vicino alla materia dell’attuale
controversia, è il caso di rammentare che in seno all'art.
107 della Costituzione, nello stesso contesto in cui si
prevede (va da sé, nel precipuo interesse pubblico, e non
già privato) la garanzia dell’inamovibilità dei magistrati,
la si connota stabilendo che gli stessi "Non possono essere...
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per
i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso". L'interesse individuale
è qui tutelato, dunque, e al più solenne livello ordinamentale,
ma solamente nei limiti di cui coincida con l'interesse
pubblico.
Ciò detto, alla Sezione sembra corretto osservare che, come
per gli interessi legittimi pretensivi, anche rispetto agli
interessi legittimi oppositivi -quale si presenta lo jus
in officio dei magistrati-, il pregiudizio dell’interesse
individuale conseguente all’illegittimo esercizio del potere
amministrativo non comporta per ciò stesso automaticamente
un “danno ingiusto”, ma può integrarlo solo in quanto l’interesse
al bene risulti in concreto “meritevole di tutela alla stregua
dell’ordinamento positivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 500\1999
cit., par. n. 9), e quindi la relativa pretesa -orientata
ora alla conservazione, ora all’acquisizione del bene- riveli
caratteri di fondatezza.
Pertanto, ove l’Amministrazione disponga di un potere suscettibile
di portare al sacrificio secundum jus dell’interesse del
singolo, come è per la potestà di disporre il trasferimento
dei magistrati per incompatibilità, l’estremo del “danno
ingiusto” non può essere reputato presente per il mero fatto
che l’atto amministrativo che di tale potere costituiva
esercizio sia stato dichiarato illegittimo (per motivi,
magari, di natura solo formale). Una conclusione siffatta
dovrà essere esclusa in tutti i casi in cui la situazione
contingente offriva comunque condizioni idonee a radicare
il potere in questione, dal momento che in un quadro di
tal genere, poiché l’interesse individuale si atteggiava
alla stregua di un valore in concreto sacrificabile, e quindi
nello specifico immeritevole di tutela, l’offesa ad esso
arrecata nel perseguimento dell’interesse pubblico non si
presenta come danno ingiusto.
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3 Tutto ciò posto, rispetto alla fattispecie
concreta si deve osservare quanto segue. Sebbene il trasferimento
d’ufficio dell’interessato sia stato effettivamente annullato,
la relativa misura, tuttavia, non è stata riconosciuta affetta
da un vizio sostanziale, ma unicamente da un difetto strumentale
e procedimentale, riconducibile ad un insufficiente approfondimento
dell’istruttoria e della conseguente motivazione del Consiglio
Superiore della Magistratura.
L’intervento giudiziale aveva, quindi, lasciato impregiudicata
(sia pure entro certi limiti) la questione della sussistenza
in fatto degli estremi per adottare in concreto la misura:
la sentenza di primo grado, pur riconoscendo essere in gran
parte inficiate le premesse di fatto e le correlate deduzioni
logiche addotte a base del provvedimento, ha ritenuto che
da ciò non potesse conseguirne che “la necessità di una
rivalutazione del provvedimento stesso da parte del C.S.M.,
allo scopo di verificare se i residui elementi di disvalore
siano sufficienti a fondare un giudizio di incompatibilità
ambientale” (sentenza n. 761\1996 cit., pag 13); e il Giudice
di appello, analogamente, reputando che l’unico elemento
incontestabile ascrivibile all’interessato fosse quello
dell’episodio verificatosi nel settore delle esecuzioni
penali, ha osservato che rispetto ad esso l’Amministrazione
avrebbe dovuto pur sempre “verificare se lo stesso, da solo,
forse elemento sufficiente per un così grave giudizio di
disvalore” (sentenza n. 5418\2000 cit., pag. 7).
Una rivalutazione del caso nella prospettiva fatta espressamente
salva dal Giudice non è, però, mai avvenuta, per la semplice
ragione che l’interessato (non molto lontano, va detto,
dai limiti massimi di età), pochi mesi dopo la pubblicazione
della sentenza di primo grado che gli aveva dato ragione,
si è dimesso dall’Ordine giudiziario.
Per quanto si è fin qui esposto, le allegazioni di parte
ricorrente non possono essere giudicate sufficienti a persuadere
dell’esistenza in concreto dell’estremo sostanziale dell’ingiustizia
del danno.
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4 Al C.S.M., inoltre, non sembra possibile
muovere, nella fattispecie, nemmeno un rimprovero in termini
di colpa.
Come risulta dagli atti di causa, il Consiglio Superiore
ha svolto a suo tempo la propria attività istruttoria e
deliberativa dando comunque dimostrazione di agire in buona
fede e di volere operare nel rispetto della legge. E se
è vero che l’esercizio delle sue attribuzioni è sfociato,
come si è visto, in una pronuncia che è stata considerata
illegittima, non è meno vero, però, che, in una materia
che conosce indicazioni normative solo di larga massima,
senza poter contare su esaustive indicazioni giurisprudenziali,
ed è quindi sostanzialmente affidata alla prudenza di apprezzamento
dell’Organo di autogoverno, non potrebbe essere disconosciuto
all’iter logico da questo seguito quel minimum di aderenza
alle risultanze raccolte –non favorevoli, in ogni caso,
all’interessato- e di dignità logico-argomentativa che impedisce
di qualificarlo come meramente arbitrario e, perciò, come
negligente o imperito (cfr. le sentenze della Sezione nn.
10709\2002 e 307\2004).
Del resto, neppure le sentenze su cui fa leva la parte ricorrente
(che confermano l’esistenza nell’ufficio in questione di
rilevanti disfunzioni organizzative) fanno ex se emergere
i profili di colpa che l’azione risarcitoria in esame presupporrebbe,
dal momento che l’insufficiente approfondimento di un’istruttoria
procedimentale non può considerarsi come tale una condotta
necessariamente ed automaticamente integratrice di una situazione
di colpa.
Né è irrilevante ricordare, sempre sotto lo stesso profilo,
le alterne vicende che la precedente causa ha conosciuto
nella sua fase cautelare, le quali dimostrano la non plateale
evidenza –e quindi, almeno tendenzialmente, la non gravità-
del vizio che successivamente sarebbe stato accertato.
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5 Per le ragioni esposte, in conclusione,
il ricorso deve essere respinto. Si rinvengono, tuttavia,
ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese
processuali tra le parti in causa.
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P Q M
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, Camere di consiglio
del 25\2 e 10\3 del 2004.
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