| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 18 maggio 2004
n. 2163
Amedeo URBANO – Presidente, Doris DURANTE – Relatore
Soc. COMPLESSO RESIDENZIALE BARI 2 s.r.l. (avv. F.G. Scoca,
S. Profeta) c. COMUNE DI BARI (avv. R. Verna, A. Baldi,
R. Lanza), Soc. SO.ECO. s.r.l. (n.c.); Soc. COMPLESSO RESIDENZIALE
BARI 2 s.r.l. (avv. F.G. Scoca, S. Profeta) c. COMUNE DI
BARI (avv. R. Verna, A. Baldi, R. Lanza), Soc. SO.ECO. s.r.l.
(n.c.), IMPRESA PIZZAROTTI & C. (avv. F.E. Lorusso,
M. Annoni). |
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1. Processo – Processo amministrativo – Procedura
esplorativa – Finalità – Disponibilità del territorio e
degli operatori a fornire proposte per la realizzazione
di un’opera pubblica – Atto finale – Impugnazione – Controinteressati
– Non sono individuabili.
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2. Processo – Processo amministrativo – Programma
di interventi – Controversie aventi ad oggetto l’impugnazione
degli atti adottati dall’Ente che si avvale del finanziamento
– Ente finanziatore – Non è controinteressato.
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3. Contratti della pubblica amministrazione
– Opere pubbliche o di pubblica utilità – Promotori – Proposte
o studi – Presentazione – Obbligo di esame da parte della
p.a. – Esclusione.
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4. Edilizia e urbanistica – Edilizia giudiziaria
– Competenze – Individuazione.
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1. Nel caso in cui venga promossa una procedura
esplorativa (nella specie, denominata ricerca di mercato)
volta esclusivamente a conoscere la disponibilità del territorio
e degli operatori a fornire proposte e/o soluzioni apprezzabili
in relazione alle esigenze rappresentate dall’amministrazione
ed a verificare la fattibilità delle medesime e la rispondenza
alle esigenze rappresentate nello studio e/o documento predisposto
dall’amministrazione, non sono individuabili parti private
controinteressate alle quali dover notificare il ricorso
proposto contro l’atto finale della procedura stessa.
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2. Una p.a., che effettua un programma di
interventi ovvero ne finanzia gli oneri di carattere economico,
non può essere considerata quale soggetto controinteressato
nei giudizi in cui sono impugnati gli atti dell'ente che
si avvale dei finanziamenti delle opere, rientranti nell'ambito
del programma.
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3. I privati possono farsi promotori della
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità o
di studi di fattibilità, ma la presentazione di tali proposte
o studi non determina in capo alle amministrazioni alcun
obbligo di esame e di valutazione.
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4. In materia di edilizia giudiziaria, sussistono
competenze concorrenti tra le amministrazioni comunali e
le Commissioni di Manutenzione istituite presso ciascuna
Corte di Appello, spettando, alle prime, di valutare sotto
il profilo amministrativo, con peculiare attenzione alla
disciplina urbanistica, l’adeguatezza degli spazi ed edifici
destinati ad ospitare gli uffici giudiziari, mentre le seconde
hanno il compito di verificare l’idoneità degli stessi spazi
ed edifici con riferimento ai requisiti tecnico strutturali,
logistici e funzionali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2163/04 Reg. Sent.
N. 1836/2003 Reg. Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Terza
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1836 del 2003, proposto dalla
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S.r.l. Complesso Residenziale Bari 2,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Prof. Franco Gaetano Scoca e dall’Avv.
Saverio Profeta, presso il quale è elettivamente domiciliata
in Bari, alla Via Cognetti, n.15;
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CONTRO
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il Comune di Bari, in persona del
Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato Verna,
dall’Avv. Alessandra Baldi e dall’Avv. Rossana Lanza, elettivamente
domiciliato in Bari, alla Via Marchese di Montrone, n.5
- Ufficio Avvocatura Comunale;
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la So.Eco s.r.l., in persona del legale
rappresentante, non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
a) dell’avviso di ricerca di mercato per la sede unica dell’Amministrazione
giudiziaria;
b) della nota prot. 109417/gab/10.9.03 del Capo Gabinetto
del Sindaco, con cui è stata disposta la restituzione di
tutti i plichi rimessi all’Amministrazione, concernenti
il progetto di cui al cd. Polo della Giustizia, del Nuovo
Palazzo della Giustizia di Bari e del piano di lottizzazione
per le maglie 18 e 19 del piano regolatore di Bari;
di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali;
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sul ricorso per motivi aggiunti,
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CONTRO
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il Comune di Bari, in persona del
Sindaco, rappresentato e difeso come sopra;
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la So.Eco. s.r.l., non costituita
in giudizio; l’Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.
Felice Eugenio Lorusso e dall’Avv. Marco Annoni, elettivamente
domiciliata in Bari, alla Via Amendola, n.166/c;
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per l’annullamento
c) della deliberazione di Giunta Comunale del 18.12.2003
n.1045, ad oggetto “Ricerca di mercato per la realizzazione
di una sede unica degli uffici giudiziari. Presa d’atto
delle risultanze della commissione di valutazione.
Invio atti alla Commissione di Manutenzione della Corte
di Appello di Bari;
d) dei verbali, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento
comunque connesso, consequenziale a quelli impugnati, con
particolare riferimento al provvedimento di istituzione
della commissione di valutazione.
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Visto l’atto di costituzione in giudizio
del Comune di Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Impresa Pizzarotti
s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 20 aprile 2004, il
Cons. Doris Durante;
Uditi, l’Avv. Saverio Profeta, l’Avv. Rossana Lanza, l’Avv.
F.Eugenio Lorusso e l’Avv. Marco Annoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1.- Con atto notificato il 14.11.2003, depositato
il 24 detti, la S.r.l. “Complesso Immobiliare Bari 2” espone:
- di essere proprietaria di una vastissima area sita alla
periferia di Bari, tipizzata dal PRG “zona di espansione
residenziale C/2, compresa nelle maglie di PRG nn. 18, 19
e 20 aventi la medesima vocazione edificatoria e destinazione
urbanistica;
- di aver proposto al Comune di Bari un progetto urbanizzativo,
organico e unitario presentando un piano di lottizzazione
relativo alle maglie 18 e 19, essendo la maglia n.20 già
inserita in piano particolareggiato definitivamente approvato
dal Comune, chiedendo l’approvazione del piano di lottizzazione,
ovvero di piano particolareggiato;
- che la proposta progettuale prevedeva la cessione gratuita
al Comune di una vasta area compresa nelle maglie 18 e 19,
onde consentire la realizzazione di un’opera pubblica (il
nuovo Palazzo di Giustizia) già inserita nel piano triennale
delle opere pubbliche, approvato ai sensi dell’art.14, l.
n.109/94 giusta delibera di Consiglio Comunale n.103/2000,
facendosi promotrice, ai sensi dell’art.19. co.2, l. cit.,
della realizzazione tramite contratto di concessione;
- che la proposta prevedeva, altresì, la realizzazione del
c.d. “Polo della Giustizia”: il Palazzo di Giustizia Penale
veniva inserito nell’ambito di una progettazione più complessiva
composta da tre lotti distinti costituenti il primo il Palazzo
di Giustizia Penale, il secondo il Palazzo di Giustizia
Civile, il terzo il Tribunale Penale per i Minori, autosilo,
centrale tecnologica ed altre strutture accessorie;
- che l’amministrazione comunale restituiva integri i relativi
plichi, comunicando, con nota del 10.9.2003, di aver pubblicato
in data 14.8.2003 bando concernente la ricerca di mercato
per dotare l’amministrazione giudiziaria di una nuova, idonea
e adeguata sede unica, nella quale accorpare tutti gli uffici
giudiziari compresi quelli della giustizia minorile, ed
invitava la ricorrente a ripresentare la proposta a norma
del bando in cui era espressamente previsto che le imprese
che avevano già presentato offerte spontanee ed intendevano
partecipare, avrebbero dovuto ripresentarle adeguandole
in relazione all’avviso.
Sostiene che l’avviso di ricerca di mercato e la nota con
cui è stata disposta la restituzione dei plichi dell’intervento
lottizzatorio sono illegittimi e lesivi dei suoi interessi
e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art.27, l. reg. 31 maggio 1980, n.56;
incompetenza;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto
e difetto assoluto di attività istruttoria; difetto assoluto
di motivazione; sviamento di potere, essendo di competenza
del consiglio comunale ogni decisione relativa a proposte
di lottizzazione dei suoli;
2) violazione degli artt. 37 bis, 37 ter e 37 quater, l.
109/1994, in quanto l’amministrazione comunale non avrebbe
valutato la fattibilità della proposta progettuale dell’opera
pubblica formulata dalla ricorrente tramite projet financing
ai sensi dell’art.19, co.2, l. cit., contravvenendo ad espressa
previsione delle norme citate;
3) eccesso di potere per illogicità e genericità dell’azione
amministrativa; violazione del principio di tipicità degli
atti amministrativi;
violazione dell’art.1, l. 109/94; eccesso di potere per
contraddittorietà manifesta e violazione dell’art.37 bis,
l. 109/94, in quanto il bando per il contenuto non risulterebbe
rispondente ai principi generali secondo i quali la domanda
pubblica deve rispondere ai criteri della stabilità e della
serietà e assicurare la reale parità di condizione tra i
possibili aspiranti al contratto, non essendo indicato né
l’eventuale modo di scelta del contraente (per il caso di
procedimento ad evidenza pubblica), né l’eventuale procedimento
amministrativo alternativo onde pervenire alla stipulazione
del contratto.
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2.- Con ricorso per motivi aggiunti notificato
il 6.3.2004, depositato il 16 detti, la società ricorrente,
avendo partecipato alla ricerca di mercato di cui al bando
del 14.8.2003, impugna la deliberazione di Giunta Comunale
n.1045 del 18.12.2003 relativa a “Presa d’atto delle risultanze
della commissione di valutazione. Invio atti alla Commissione
di Manutenzione della Corte di Appello di Bari”, nonché
il provvedimento di istituzione della commissione di valutazione,
gli atti e i verbali della medesima commissione. Deduce:
4) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità
e trasparenza dell’azione amministrativa; violazione e falsa
applicazione delle previsioni dell’avviso di ricerca di
mercato; eccesso di potere per motivazione generica e perplessa;
per illogicità manifesta; per attività istruttoria insufficiente
e incongrua, in quanto sarebbe mancata la predeterminazione
dei criteri di valutazione delle offerte e la commissione
avrebbe operato in guisa del tutto contraddittoria rispetto
alle previsioni dell’avviso di ricerca di mercato;
5) violazione e malgoverno della l. 24 aprile 1941, n.392
e successive modificazion; violazione e malgoverno della
l. 25 giugno 1956, n.702;
violazione dell’art.28, l. 146/1998, nonché dell’art.3,
DPR 4 maggio 1998, n.197; violazione del giusto procedimento;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto,
in quanto le determinazioni in materia di edilizia giudiziaria
spetterebbero ai Comuni e non al Ministero di Giustizia,
come erroneamente affermato nella nota del 26.11.2003 a
firma del Sindaco e del Responsabile del procedimento secondo
cui la commissione di valutazione sarebbe stata chiamata
“..ad esprimere delle valutazioni non definitive, non vincolanti
e senza valenza ultima esterna all’amministrazione e che
tali valutazioni saranno sottoposte al parere della Commissione
di Manutenzione della Corte di Appello che interesserà il
Ministero di Giustizia cui spettano le determinazioni conclusive”.
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3.- Il Comune di Bari, costituitosi in giudizio,
ha eccepito la inammissibilità delle censure di consistenza
urbanistica; il difetto di interesse ad impugnare la “restituzione
del plico” contenente la proposta, comunque ripresentata
e visionata dall’amministrazione, la infondatezza e strumentalità
delle censure di violazione delle procedure di evidenza
pubblica di cui alla l. 109/94, atteso che con la “ricerca
di mercato” l’amministrazione non avrebbe inteso porre in
essere alcuna procedura preordinata alla esecuzione di un’opera
pubblica ex artt.1 e 2 l. 109/94, nonché la insussistenza
dei presupposti di cui all’art.37 bis, co.1, non trattandosi
di opera inserita nella programmazione triennale di cui
all’art.14, co.2 ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall’amministrazione. Ha eccepito
la inammissibilità delle censure dedotte con i motivi aggiunti
perché volte ad inficiare l’operato di altre amministrazioni
non evocate in giudizio, il cui coinvolgimento nella procedura
in questione sarebbe istituzionale e la inammissibilità
perché relative al merito dell’azione amministrativa.
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4.- La impresa Pizzarotti ha eccepito la
inammissibilità sia del ricorso originario che del ricorso
per motivi aggiunti per omessa notifica ad almeno un controinteressato
ed ha dedotto la infondatezza e inammissibilità delle censure.
Secondo la difesa della Pizzarotti vi sarebbe carenza di
contraddittorio perché:
a) la notifica alla So.Eco s.r.l. nella persona del suo
legale rappresentante, non sarebbe stata effettuata in quanto
“sconosciuto” al domicilio indicato nella richiesta di notifica
(l’ufficiale giudiziario nella relata attestava che il destinatario
era “sconosciuto” “..come da sommarie informazioni assunte
in loco”, né sarebbe stata esperita la procedura di cui
all’art.140 c.p.c., dopo che era risultata impossibile la
notifica nelle forme ordinarie, cioè presso la sede della
società e, in via subordinata al rappresentante legale,
ove nominativamente indicato, ai sensi dell’art. 139 c.p.c.;
b) la qualifica di controinteressato sarebbe rivestita,
più che dalla So.Eco., dall’amministrazione della giustizia,
titolare di interesse sostanziale a dotarsi nel più breve
tempo possibile di una nuova idonea e adeguata sede unica
in cui siano accorpati gli uffici giudiziari cittadini,
soggetto non evocato in giudizio.
Nel merito ha dedotto la infondatezza delle censure, poiché
la proposta della ricorrente sarebbe del tutto estranea
all’istituto del project financing.
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5.- Alla pubblica udienza del 20.4.2004,
dopo ampia discussione, la causa è stata assegnata in decisione.
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6.- Una prima questione da esaminare riguarda
la legittimità o meno della procedura avviata dal Comune
con la “ricerca di mercato” per la sede unica dell’amministrazione
giudiziaria (oggetto del ricorso originario); va poi accertata
la legittimità o meno della procedura di valutazione delle
proposte progettuali, anche in relazione alla valenza non
definitiva della valutazione espressa dalla commissione
di valutazione del Comune, nonché della sottoposizione delle
proposte progettuali al parere della Commissione di Manutenzione
della Corte di Appello (atti oggetto di ricorso per motivi
aggiunti).
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7.- E’ bene, innanzi tutto, premettere che
l’istituto utilizzato “ricerca di mercato”, indubbiamente
atipico, costituisce procedura esplorativa volta esclusivamente
a conoscere la disponibilità del territorio e degli operatori
ed a fornire proposte e/o soluzioni apprezzabili in relazione
alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione ed a verificare
la fattibilità delle medesime e la rispondenza alle esigenze
rappresentate nello studio e/o documento predisposto dall’amministrazione.
Questa procedura, nel caso, esperita nel rispetto delle
regole dell’evidenza pubblica, essendosi data la massima
pubblicità al bando con inserzione sui quotidiani locali
a livello nazionale, locale, sul BUR e sulla GUCE, offre
il vantaggio di disporre in tempi brevi di soluzioni progettuali
complesse coinvolgenti aspetti urbanistico- edilizi (nel
caso: individuazione di aree urbane libere ed adeguate all’intervento
per la presenza delle urbanizzazioni e di collegamenti viari
rivolti sia verso la città, sia verso il territorio distrettuale
della Corte di Appello di Bari), mezzi finanziari, capacità
imprenditoriali, soluzioni architettoniche (nel caso, gli
edifici dovranno rispondere al requisito della contiguità
pur in presenza di autonomia funzionale), tecniche costruttive
(nel caso, è prevista la realizzazione di aule protette,
aule per le udienze penali, uffici per la polizia giudiziaria
e penitenziaria per le quali necessitano misure di sicurezza
sia nella fase progettuale che in quella di esecuzione dei
lavori, da cui anche la abilitazione ai lavori segreti)
e le varie esigenze della o delle amministrazioni interessate,
rappresentate in uno studio o documento cui si devono conformare
le proposte progettuali, il tutto nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili.
La natura esplorativa della indagine cui è finalizzata la
ricerca di mercato, implica quale momento conclusivo la
valutazione delle proposte e la individuazione di quella
che meglio soddisfa le esigenze rappresentate.
La scelta della proposta progettuale non comporta tuttavia
alcun obbligo da parte dell’amministrazione nei confronti
della progettazione scelta, trattandosi di procedura finalizzata
esclusivamente alla conoscenza delle proposte degli operatori
privati, laddove la conoscenza implica naturalmente un momento
valutativo che nel caso è espletato dalla commissione di
valutazione costituita presso il Comune (fase procedimentale
impugnata con ricorso per motivi aggiunti) e dalla Commissione
di Manutenzione della Corte di Appello di Bari, trattandosi
di edilizia giudiziaria.
Una procedura di tal genere si rende opportuna ogni qualvolta
alle esigenze espresse dal territorio sia seguito un fiorire
di proposte degli operatori del settore, onde regolamentare
in un ambito di parità, trasparenza e massima partecipazione
il confronto tra le possibili soluzioni, anche di quelle
eventualmente già presentate. La definizione nei tratti
essenziali dell’istituto consente di esaminare le eccezioni
in rito per carenza di contraddittorio sollevate dalla difesa
del Comune e della parte privata.
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8.- Secondo le parti resistenti, la regola
del contraddittorio richiedeva che ricorso originario e
ricorso per motivi aggiunti fossero notificati alla Commissione
di Manutenzione in quanto soggetto istituzionalmente coinvolto
nel procedimento (tesi difensiva del Comune) e all’Amministrazione
della Giustizia in quanto titolare dell’interesse sostanziale
a dotarsi nel più breve tempo possibile della sede unica
degli uffici giudiziari (tesi difensiva della parte privata).
Carenza di contraddittorio, secondo la difesa della parte
privata, vi sarebbe anche per omessa vocazione degli operatori
interessati, non potendosi ritenere effettuata la notifica
del ricorso originario alla società So.Eco., non pervenuta
al destinatario.
Va osservato che parti necessarie del processo, ai sensi
dell’art.21, l. 6 dicembre 1971, n.1034, alle quali va notificato
il ricorso a pena di inammissibilità – sono l’amministrazione
che ha emanato l’atto e coloro che, traendo dall’atto impugnato
un vantaggio giuridicamente rilevante sono titolari dell’interesse
al mantenimento in vita dell’atto.
La qualità di controinteressato (ai sensi suddetti) a cui
il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità
per carenza di contraddittorio, è stata individuata dalla
giurisprudenza in base a due criteri, ritenuti talora complementari:
la nominativa menzione della persona nel provvedimento e
quello che fa riferimento all’interesse alla conservazione
dell’atto.
Si è affermato, quindi, che ai fini della chiamata in giudizio
dei controinteressati non basta la sussistenza in capo al
terzo del presupposto sostanziale (e cioè l'avere acquistato
una posizione giuridica di vantaggio, in via immediata,
sulla base dell'atto impugnato), occorrendo, altresì la
presenza di un'ulteriore condizione processuale (l'art.
21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, impone, infatti, la notifica
del ricorso, oltre che all'amministrazione dalla quale promana
l'atto impugnato, ai controinteressati ai quali l'atto direttamente
si riferisce, con la conseguente necessità che i controinteressati
figurino indicati nell'atto impugnato o siano facilmente
individuabili sulla base di tale atto e la conseguenza ulteriore
che solo ove concorrano le due dette condizioni, una sostanziale
e l'altra formale, sussistono controinteressati al ricorso,
da chiamare, come tali, in causa (Cons. Stato, Sez.V, 14/04/1993,
n.491).
In tal senso anche la giurisprudenza successiva (Cons.Stato,
ad. plen.21 giugno 1996, n.9;. Cons. St., V, 23 marzo 2004,
n.1553) secondo cui “la qualità di controinteressato va
individuata non in rapporto a esigenze processuali, bensì
in base al riconoscimento della titolarità di un interesse
analogo e contrario a quello che legittima la proposizione
del ricorso (c.d. elemento sostanziale) ed alla circostanza
che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente
un soggetto determinato esplicitamente menzionato, o comunque
agevolmente individuabile (c.d. elemento formale) il quale
abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione
del provvedimento stesso. Tale interesse, per essere apprezzabile
ai predetti fini, deve consistere in un vantaggio giuridicamente
rilevante, personale ed attuale (interesse antitetico e
di segno contrario rispetto a quello del ricorrente) e deve
essere accertato con riferimento al momento in cui l’atto
fu adottato, non potendosi riconoscere alcun rilievo a fatti
e circostanze verificatisi in epoca successiva ancorché
acquisiti nel corso della causa (cfr. Cons. St., Ad. Plen.,
24 luglio 1997, n.15).
Corollario di tali principi è che non sussiste l’onere di
notifica del ricorso per l’annullamento di un bando di gara
o di un concorso o di atto rivolto alla collettività indifferenziata,
ovvero a categorie di soggetti, non essendo menzionati in
atto e non essendo individuabili, in relazione a tali atti,
soggetti che siano titolari di interessi qualificati alla
conservazione dell’atto (al massimo soggetti titolari di
mere aspettative).
In applicazione dei suddetti principi, va escluso che in
sede di impugnazione del bando “Ricerca di mercato per l’Amministrazione
giudiziaria” fossero individuabili parti private controinteressate
alle quali il ricorso andava notificato a pena di inammissibilità.
Né la circostanza che la società So.Eco. avesse presentato
proposta ai sensi del suddetto bando al momento di proposizione
del ricorso consente di individuarla quale controinteressata,
sia perché circostanza questa temporalmente successiva alla
adozione dell’atto impugnato, sia perché la presentazione
della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale
non radica nel partecipante un interesse qualificato alla
conservazione del bando. Può prescindersi, pertanto, dall’esame
della ritualità o meno della notifica del ricorso alla società
So.Eco..
Quanto alla Amministrazione della Giustizia, va esclusa
una posizione processuale, non essendo autorità emanante,
ed essendo del tutto irrilevante nella logica del contraddittorio
processuale la finalità ultima cui è preordinato l’atto
di cui si chiede l’annullamento (nel caso, la finalità di
“dotare nel più breve tempo possibile, l’Amministrazione
Giudiziaria di una nuova, idonea ed adeguata sede unica
in cui siano accorpati tutti gli uffici giudiziari, compresi
quelli della giustizia minorile, che hanno sede nella città
di Bari”).
Va, in proposito, rammentato che la giurisprudenza ha ritenuto
che una pubblica amministrazione, quando effettua un programma
di interventi ovvero ne finanzia gli oneri di carattere
economico, non può essere considerata quale soggetto controinteressato
nei giudizi in cui sono impugnati gli atti dell'ente che
si avvale dei finanziamenti delle opere, rientranti nell'ambito
del programma (Cons. Stato, Sez.IV, 27 febbraio 1993, n.214).
Né assume rilevanza ai fini del contradditorio che il procedimento
sia stato avviato su impulso dell’amministrazione della
giustizia (il Comune di Bari avrebbe avviato la procedura
sollecitato dalla Commissione di manutenzione istituita
presso la Corte di Appello di Bari che aveva rimesso al
Comune lo studio sui requisiti di carattere generale e le
schede sul fabbisogno analitico di spazi in relazione agli
uffici giudiziari afferenti la Corte di Appello di Bari)
trattandosi di attività propulsiva irrilevante all’esterno.
Quanto all’onere di notificare il ricorso alla Commissione
di Manutenzione, va osservato che la valutazione affidata
alla medesima nella procedura de qua, non viene qui in questione
se non marginalmente poiché sono impugnati atti antecedenti
alla valutazione della predetta Commissione, la cui paternità
è esclusiva del Comune.
Vanno, pertanto, respinte le eccezioni di carenza di contraddittorio.
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9.- Per qualificare l’interesse all’annullamento
dell’avviso di ricerca di mercato alla quale, comunque,
ha partecipato, la ricorrente sostiene di aver presentato
in tempo antecedente la pubblicazione del bando, proposta
articolata e un’idea progettuale – finanziaria che, prendendo
atto delle esigenze espresse dal territorio e dagli operatori
del settore, “si era indirizzata alla realizzazione di un
complesso che raccogliesse gli uffici giudiziari attualmente
dislocati in maniera frammentata, disordinata e inadeguata,
con conseguenze sulla funzionalità della struttura della
organizzazione della giustizia”.
Tale proposta improntata al principio del favor per la c.d.
urbanistica consensuale (cioè la codeterminazione pubblico
–privato degli assetti urbanistici) inseriva il piano attuativo
delle maglie 18 e 19 nel quadro di un disegno più ampio
dell’assetto urbanistico dell’intera zona, reperendo all’interno
delle maglie 18 e 19 una vasta area da cedere alla civica
amministrazione per la realizzazione di un’opera pubblica
già inserita nel piano triennale delle opere pubbliche,
approvato ai sensi dell’art.14, l. 11 febbraio 1994, n.109,
cioè il nuovo palazzo di giustizia penale, la cui “delocalizzazione”
rispetto alla progettazione comunale offriva notevoli vantaggi
urbanistici e finanziari, essendo prevista anche la realizzazione
del c.d. Polo della Giustizia, costituito da tre lotti distinti
con cessione gratuita di tutte le aree occorrenti, da cui
le elevatissime economie di scala in ordine ai costi di
realizzazione delle urbanizzazioni e la realizzazione in
projet financing di una rilevante opera pubblica.
Da ciò, la ricorrente deduce l’obbligo dell’amministrazione
comunale di provvedere sulla proposta ai sensi dell’art.37
bis, co.1, l. 109/94 e la violazione degli obblighi rivenienti
dalla l. 109/94, concretizzatisi nel bando di ricerca di
mercato, nonché nella restituzione del plico integro. Va
ribadito che con la “ricerca di mercato” l’amministrazione
comunale non ha inteso porre in essere alcuna procedura
preordinata alla esecuzione di un’opera pubblica ex art..
1 e 2, l. 109/94.
Le proposte di realizzazione di lavori pubblici o lavori
di pubblica utilità in project financing per le quali l’amministrazione
deve provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art.37 bis,
co.1, l. 109/94 hanno quale presupposto che i lavori siano
“inseriti nella programmazione triennale di cui all’art.14,
co.2 o negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente”.
La norma sulla programmazione costituisce il punto di partenza
obbligato per il soggetto promotore che chiede l’esame e
la pronuncia della p.a. sulla proposta presentata, oltre
la necessità che da detta attività di programmazione emerga
espressamente la destinazione delle opere da realizzare
“con capitali privati”.
Nel programma triennale 2003-2005 del Comune di Bari figura
solamente l’intervento relativo al palazzo di Giustizia
di Corso Carboneria e non v’è previsione di realizzazione
in projet financing.
La programmazione proposta dalla ricorrente comprende –
secondo quanto la stessa afferma – la proposta in projet
finacing della realizzazione del suddetto palazzo di giustizia.
A parte la delocalizzazione dell’insediamento rispetto alle
previsioni comunali, tale proposta, essendo priva di autonomia
– compresa in una progettazione più ampia ed articolata-
ed essendo subordinata e condizionata a interventi di edilizia
privata (approvazione del piano di lottizzazione) estranei
all’opera pubblica, non appare integrare gli elementi di
cui all’art.37 bis, l. 109/94.
Non risulta, inoltre, che la proposta di projet financing
sia stata corredata di tutti gli elementi previsti dal citato
art.37 bis e che l’amministrazione sia stata messa in grado
di comprendere l’autonomia di tale proposta nel quadro progettuale
complessivo in cui era inserita.
Vero che, indipendentemente dalla ipotesi sopra considerata,
ove non vi sia nella programmazione dell’amministrazione
una espressa previsione, i privati possono farsi promotori
della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità
o di studi di fattibilità.
La presentazione di tali proposte o studi, tuttavia non
determina in capo alle amministrazioni alcun obbligo di
esame e di valutazione. Le amministrazioni possono eventualmente
adottare nell’ambito dei propri programmi le proposte private
e gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse.
L’adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
degli interventi proposti.
Sta di fatto che la proposta presentata dalla società ricorrente
non riguardava un’opera la cui realizzazione era prevista
ed inserita nella programmazione formale della amministrazione
comunale, pertanto non sussisteva obbligo della amministrazione
di provvedere su di essa e tanto meno la presentazione della
proposta comprometteva la facoltà dell’amministrazione di
acquisire tramite procedura concorsuale soluzioni progettuali
di altri operatori privati. In tale contesto è indubbia
la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale
di indire la contestata ricerca di mercato.
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10.- Ove, poi, la doglianza sia riferita
al silenzio serbato dall’amministrazione comunale sul progetto
di lottizzazione delle maglie 18 e 19 in cui era inserita
la proposta progettuale del polo della giustizia, la relativa
domanda processuale avrebbe dovuto essere proposta nella
forma tipica di cui alla l. 205/2000, a parte la considerazione
che trattandosi di piano di lottizzazione di aree (maglie
18 e 19 del PRG) non incluse nel programma pluriennale di
attuazione, è dubbio l’obbligo di esame da parte della p.a..
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11.- Ove, poi, la doglianza sia connessa
alla restituzione del plico integro, tale interesse è venuto
meno, atteso che la proposta progettuale di cui al predetto
plico è stata riproposta nell’ambito della procedura di
ricerca di mercato e in quella sede esaminata e valutata.
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12.- Sostiene la società ricorrente, che
–come detto- ha partecipato alla procedura di ricerca di
mercato, che il bando contrasta con i principi di stabilità
e serietà oltre che della reale parità di condizioni tra
i concorrenti, mancando nel bando l’indicazione del metodo
di scelta del contraente e del procedimento per pervenire
alla stipulazione del contratto.
A parte la acquiescenza alle regole dell’avviso di ricerca
di mercato insita nella partecipazione che implica accettazione
delle regole in esso bando fissate che non siano penalizzanti
per l’interessato (la giurisprudenza maggioritaria ritiene
inammissibile per intervenuta acquiescenza il ricorso giurisdizionale
proposto dal partecipante ad una gara a trattativa privata,
ove diretta a contestare il provvedimento di indizione della
gara in tale forma (TAR Liguria, sez.II, 29 agosto 2001,
n.899; TAR Abruzzo, L’Aquila, 26 ottobre 2000, n.852; Cons.
St., sez.VI, 8 luglio 1995, n.703; sez.V, 2 marzo 1994,
n.135), deve rimarcarsi quanto già esposto sulla finalità
della ricerca di mercato di acquisire soluzioni progettuali
in relazione ad uno studio formulato dalla Corte d’Appello
di Bari, laddove l’ampiezza delle possibilità offerte agli
operatori esprime la volontà di garantire la più ampia partecipazione,
non vincolando, per quanto possibile, i partecipanti a condizioni
rigidamente precostituite.
La mancata indicazione del modo di scelta del contraente
ed il procedimento per pervenire alla stipulazione del contratto
discendono ovviamente dal fatto che il bando era finalizzato
esclusivamente a sollecitare la presentazione delle possibili
soluzioni per individuare quella più adeguata e non già
a pervenire alla individuazione di un “contraente” in senso
proprio.
Tali circostanze risultano in maniera inequivoca dal testo
del bando “ricerca di mercato per l’amministrazione giudiziaria”
pubblicato dal Comune di Bari in cui si puntualizza che
la procedura non impegna in alcun modo l’amministrazione
comunale.
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13.- La erronea prospettazione della ricorrente
della procedura avviata dal Comune con la ricerca di mercato
si riflette sulle censure proposte con ricorso per motivi
aggiunti con cui è impugnata la delibera GM del 18.12.2003
con cui si prende atto delle risultanze della commissione
di valutazione e si inviano gli atti alla Commissione di
Manutenzione della Corte di Appello di Bari perché esprima
le proprie valutazioni.
Si lamenta, infatti, violazione dei principi fondamentali
dell’azione amministrativa e della par condicio sul presupposto
che la commissione non avrebbe predeterminato i criteri
di valutazione, in violazione dell’art.21, l. 109/94, laddove
la disciplina della legge Merloni in materia di lavori pubblici
non viene nel caso in considerazione. Gli elementi cui la
ricorrente fa riferimento sono, infatti, quelli che l’amministrazione
deve prendere in considerazione nel caso di aggiudicazione
degli appalti mediante appalto concorso, nonché di concessioni
mediante licitazione privata. Ipotesi diverse da quella
della ricerca di mercato realizzata nel caso ed a questa
ultima affatto assimilabili.
La funzione della ricerca di mercato quale indagine esplorativa
delle disponibilità del mercato è incontestabile, essendo
condivisa anche dalle amministrazioni coinvolte nella procedura.
E’ il caso di richiamare quanto affermato dalla Commissione
di Manutenzione della Corte di Appello di Bari nella seduta
del 18.3.2004 “la procedura della ricerca di mercato promossa
dal Comune di Bari con la massima trasparenza e pubblicità
in ambito europeo e condivisa dal Ministero della Giustizia
e dalla stessa Commissione di manutenzione, è stata apprestata
–considerata la limitata e comunque insufficiente disponibilità
di risorse economiche dell’amministrazione – al solo fine
di verificare l’esistenza di possibili soluzioni proposte
dal mondo imprenditoriale volte alla realizzazione in tempi
brevi di una sede unica per gli uffici giudiziari cittadini
con l’impiego delle sole risorse disponibili”.
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14.- La doglianza relativa alla presunta
violazione dei canoni di trasparenza, imparzialità e buon
andamento è del tutto infondata ove si consideri che nell’avviso
di ricerca di mercato erano elencate le caratteristiche
che le proposte progettuali avrebbero dovuto possedere in
relazione alle esigenze che l’amministrazione intendeva
soddisfare (tali indicazioni recepivano i suggerimenti della
Corte di Appello, che nel documento sui requisiti di carattere
generale aveva rappresentato “un quadro ufficiale ed esaustivo
delle esigenze funzionali ed organizzative degli uffici
giudiziari” al fine di offrire un indispensabile contributo
alla progettazione.
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15.- La doglianza relativa all’operato della
commissione comunale che avrebbe operato “in guisa del tutto
contraddittoria rispetto alle previsioni dell’avviso di
ricerca di mercato” non considera che la commissione di
valutazione costituita dal Comune non era chiamata né a
scegliere, né tanto meno ad aggiudicare.
L’operato della commissione di valutazione è consistito
soltanto nel riepilogare e riportare in schede riassuntive
le proposte progettuali, senza formulare apprezzamenti,
né graduatorie, ma mere considerazioni di ordine tecnico
circa la destinazione di piano dei suoli interessati dall’intervento
proposto, ovvero sulla urbanizzazione della zona e sulla
viabilità, essendo la la scelta rimessa ad altri (alla Commissione
di Manutenzione della Corte di Appello e, da ultimo, al
Ministro della Giustizia).
L’attività della commissione di valutazione comunale è attività
meramente interna al procedimento di valutazione e di scelta,
sicché nel mentre ne è dubbia la autonoma impugnabilità,
non ne è configurabile la lesività dell’operato sia per
le modalità di esplicazione, sia perché – come detto- non
è atto conclusivo del procedimento di valutazione.
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16.- Invero la ricorrente lamenta che l’amministrazione
comunale, pur essendo tenuta alla scelta tra le offerte
pervenute – salva l’acquisizione della autorizzazione del
Ministero- ha omesso di effettuare tale scelta, rimettendola
alla Commissione di Manutenzione che non avrebbe altra competenza
che quella di rendere parere sui contributi erogati dal
ministero ai comuni.
La censura è frutto di una lettura parziale della normativa
che regola la materia dell’edilizia giudiziaria contenuta
in leggi e circolari ministeriali. Con la legge 24 aprile
1941, n.392 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali
e dei mobili degli uffici giudiziari) venivano trasferite
ai Comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari le
spese per “i locali e i mobili” degli uffici stessi (tranne
quelle per il funzionamento delle sezioni di Corti di Appello
e i Tribunali per i Minorenni), previa corresponsione di
un contributo gabellare annuo alle spese a carico dello
Stato.
Si stabiliva che i contributi tabellari potevano essere
aumentati per legge (su proposta del Ministro di Grazia
e Giustizia di concerto con i Ministri per le Finanze e
dell’Interno) nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni,
ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia,
ove tali opere fossero fatte dallo Stato o da questo autorizzate
con legge su proposta del ministro per la grazia e giustizia
(art.2, comma 3) Il trasferimento ai Comuni delle spese
di funzionamento evidenziò la necessità di acquisire il
supporto dell’amministrazione della giustizia sugli aspetti
più prettamente tecnico –strutturali, logistici e funzionali
degli immobili adibiti a sedi degli uffici giudiziari.
Con circolare Ministero Grazia e Giustizia n.2608 del 21.7.1941,
venne prevista la costituzione di una commissione costituita
dai capi degli uffici giudiziari e da un rappresentante
dell’avvocatura (in seguito denominata commissione di manutenzione)
competente a deliberare su quanto si riferisce tra l’altro
all’adattamento dei locali, nonché a coordinare le richieste
da fare ai comuni onerati dal servizio.
In tale circolare si prevedeva anche che ai lavori della
Commissione potevano essere invitati ad assistere e dare
chiarimenti il Podestà o un rappresentante dell’Ufficio
Tecnico Comunale e veniva raccomandato ai Comuni, stante
la necessità di assicurare il prestigio della funzione giudiziaria
di assecondare volentieri e sollecitamente le richieste
dei Capi degli Uffici Giudiziari.
La circolare distingueva tra immobili statali, immobili
comunali e immobili di terzi, specificando che i contratti
relativi a immobili di terzi dovessero stipularsi dal Comune
in nome proprio, sebbene per conto dello Stato, fruitore
del servizio che avrebbe dovuto rendere il preventivo assenso.
Le competenze della predetta commissione si estesero allorché
con legge 25 giugno 1956, n. 702 venne concessa ai Comuni
la facoltà – previa autorizzazione con decreto del Ministero
di Grazia e Giustizia, di concerto con quello per l’Interno
e per il Tesoro- di disporre di parte del contributo annuo
gabellare alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari,
per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti
e restauri, ovvero di contrarre mutui straordinari con la
Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti.
Tale facoltà venne reiterata con successive leggi finanziarie
anche per le nuove necessità legate all’entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale (l’art.28 della legge
finanziaria 24 aprile 1980, n.146 concedeva ai Comuni la
possibilità di contrarre mutui con la Cassa DD. PP. per
opere inerenti gli edifici giudiziari, nonché per l’acquisto
anche a trattativa privata di edifici in costruzione o già
costruiti o da completare, ristrutturare o ampliare, da
adibire a sedi di edifici giudiziari, previo parere favorevole
del Ministero di Grazia e Giustizia; la legge finanziaria
n.119/1981, autorizzava il Ministero di Grazia e Giustizia
a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità
dello Stato, contratti anche a trattativa privata, compresi
quelli di locazione, reiterando per i Comuni quanto già
previsto dalla l. 702/80).
I mutamenti subiti dalla realtà giudiziaria resero necessaria
una rimeditazione delle disposizioni ministeriali di cui
alla circolare ministeriale 2608/41. Venne, quindi, emanata
la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n.22 del
25.11.1994, con cui si dava atto che i mutamenti subiti
dalla realtà giudiziaria nell’arco degli ultimi cinquant’anni
hanno evidenziato in misura sempre crescente che le (precedenti)
direttive (…) siano in parte superate e quindi inadeguate
a risolvere le problematiche che quotidianamente affiorano
all’interno degli uffici giudiziari e si adeguava alla mutata
realtà il funzionamento delle predette commissioni.
Per quanto qui interessa, la circolare del 1994 ha affidato
alle dette commissioni le delibere in materia di manutenzione,
acquisizione, assegnazione e adattamento dei locali alle
esigenze degli uffici.
Espressamente si prevede che “nella prospettiva di acquisizioni
di ulteriori locali, l’organo collegiale esprime anche valutazioni
sull’idoneità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo,
degli spazi destinati agli uffici giudiziari nelle richieste
da sottoporre alle amministrazioni comunali”.
Con l. 187/98, le Commissioni di Manutenzione venivano formalmente
istituite.
E’ indubbio, dunque, che nella materia della edilizia giudiziaria
sussistono competenze concorrenti degli organi delle amministrazioni
comunali e della Commissioni di Manutenzione istituite presso
ciascuna Corte di Appello.
Alle prime spetta di valutare sotto il profilo amministrativo,
con peculiare attenzione alla disciplina urbanistica, l’adeguatezza
degli spazi ed edifici destinati ad ospitare gli uffici
giudiziari. Le Commissioni di Manutenzione hanno, invece,
il compito di verificare l’idoneità degli stessi spazi ed
edifici con riferimento ai requisiti tecnico strutturali,
logistici e funzionali.
Trattasi dunque, da un punto di vista metodologico, di un
procedimento a struttura complessa alla cui formazione concorrono
più figure soggettive in funzione collaborativa in quanto
-come si dice in dottrina-, non volte allo stesso fine ma
a introdurre e valutare interessi diversi.
La circostanza che la competenza delle Commissioni di Manutenzione
in subiecta materia sia attribuita da circolari ministeriali
(ritenuta dalla più lontana scienza giuspubblicistica attività
interna e, quindi inidonea a produrre effetti giuridici
all’esterno) è irrilevante, atteso che nei rapporti interorganici
le norme interne di ciascun ordinamento sono precettive
e ogni ufficio è tenuto a rispettare i precetti che regolano
l’attività di un altro ufficio (peraltro negli ordinamenti
statali si riconoscono ambiti amplissimi alle norme interne,
partendosi dal concetto che ogni autorità organizzata può
adottare proposizioni precettive generali per regolare la
propria attività).
In effetti, quando ricorrono disposizioni interne che parlano
di autorizzazioni, assensi, concerti, pareri, si applicano
a questi atti le regole degli atti omonimi dell’attività
esterna e si avranno le diverse ipotesi degli atti di concerto
nei quali il provvedimento si forma mediante il concorso
di più figure soggettive (per lo più organi), essendo, peraltro,
irrilevante in questa sede appurare se la concertazione,
nel caso, sia un modulo procedimentale ovvero un atto strutturalmente
complesso, venendo in questione solo la legittimità del
procedimento adottato nel complesso e non la ripartizione
del contenuto tra diverse autorità deliberanti.
E’ indubbio che il procedimento avviato dal Comune debba
svolgersi nel rispetto delle competenze della Commissione
di Manutenzione seppure attribuite con circolari, peraltro
non impugnate da parte ricorrente.
Da ultimo non può non osservarsi che la valutazione della
congruità delle spese dei Comuni per l’edilizia giudiziaria,
demandata per legge alla Commissione di Manutenzione, comporta
ovviamente una valutazione di merito sull’opera da realizzare.
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17.- Quanto sin qui esposto conclude per
la infondatezza e la inammissibilità delle censure.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese e competenze di giudizio possono essere equamente
compensate tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, sede di Bari, terza sezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Compensa spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 20 aprile 2004
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