| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Ordinanza 14 maggio 2004
n. 180
Pres. Adamo, Est. Guarracino Angela Martino (Avv. Nadia
Piscitello) c/ Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali
di Palermo (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo)
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Edilizia ed Urbanistica – Concessione in
sanatoria – Parere dell’Autorità preposta al vincolo - art.
17.11 LR n. 4/03 – Sostituzione dei primi due capoversi
dell’art. 5.3 LR n. 17/94 – Interpretazione dell’art. 23.10,
LR 37/85 nel senso che il parere dell’Autorità preposta
alla gestione del vincolo è richiesto solo quando il vincolo
sia stato apposto antecedentemente all’abuso – questione
di legittimità costituzionale – E’ rilevante e non manifestamente
infondata.
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Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 11, della
LR Siciliana 16 aprile 2003 n. 4, che sostituisce il primo
ed il secondo capoverso dell’art. 5, comma 3, della LR 31
maggio 1994 n. 17 disponendo che l’art. 23, comma 10, della
LR 10 agosto 1985 n. 37 va interpretato nel senso che il
vincolo apposto dopo la realizzazione dell’opera abusiva
non rileva ai fini dell’obbligo di acquisizione, per la
concessione in sanatoria, del parere dell’autorità preposta
alla gestione del vincolo stesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Seconda
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N. 180/2004 Reg. Ord.
N. 1231 Reg. Gen. ANNO 1988
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso n. 1231/88 proposto da
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Martino Angela, rappresentata e difesa
dall'avv. Nadia Piscitello, come da mandato a margine della
comparsa depositata il 10.12.2003, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Palermo, via Principe di Belmonte
n. 90;
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CONTRO
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la Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Ambientali di Palermo, in persona del Soprintendente
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è per
legge domiciliato,
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PER L'ANNULLAMENTO
- del provvedimento prot. 775, pos. BB.NN.26455, del 1.2.1988;
- di tutti gli atti preparatori, conseguenziali e connessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata;
Vista la comparsa depositata dalla ricorrente il 10.12.2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Udito, alla pubblica udienza del 10.12.2003, il difensore
della ricorrente come da verbale;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 3.5.1988 e depositato
il 2.6.1988, la sig.ra Angela Martino ha impugnato il provvedimento
prot. 775, pos. BB.NN.26455, del 1.2.1988, con cui la Soprintendenza
ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha respinto il
progetto in sanatoria da essa presentato per un fabbricato
sito in Cefalù, contrada Santa Lucia, chiedendo al Sindaco
del predetto Comune l'adozione dei provvedimenti sanzionatori
di sua competenza.
La ricorrente svolge quattro distinti motivi di censura:
- col primo motivo deduce che, poiché la costruzione in
questione era stata realizzata prima del dicembre 1983,
mentre la dichiarazione di notevole interesse pubblico di
parte del territorio del Comune di Cefalù era intervenuta
solo successivamente (la pubblicazione della dichiarazione
risalendo al 9.11.1985, mentre invece quella della deliberazione
del vincolo all'agosto 1984), non sarebbe stato necessario,
in sede d'esame dell'istanza di sanatoria, acquisire il
preventivo parere della Soprintendenza, sicché tale parere
"è stato espresso al di fuori della competenza dell'Amministrazione
gravata";
- col secondo motivo la ricorrente afferma che la richiesta
della Soprintendenza di adozione di provvedimenti sanzionatori
ai sensi degli artt. 2 e 3 l.r. 37/85 e dell'art. 7 legge
47/85 colliderebbe con l'anteriorità dell'abuso rispetto
all'entrata in vigore delle disposizioni da ultimo richiamate,
inapplicabili al caso di specie per il principio d'irretroattività
della legge;
- col terzo motivo la ricorrente denuncia il vizio del provvedimento
per difetto di motivazione, travisamento e difetto di causa,
in quanto il provvedimento non darebbe conto del danno arrecato
al paesaggio; danno che peraltro non sussisterebbe, posto
che l'opera, solo in parte rinnovata e non nuova, non sarebbe
visibile, in quanto occultata, tra la strada ed il mare,
da altri edifici preesistenti;
- col quarto motivo la ricorrente sostiene che i provvedimenti
sanzionatori invocati nel provvedimento impugnato sarebbero
comunque esclusi dalla legislazione in materia di sanatoria.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio col
ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Con memoria depositata il 10 ottobre 2003 la ricorrente,
col ministero di nuovo procuratore, ha insistito nelle richieste.
All'udienza del 10 dicembre 2003, udito il difensore del
ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. La ricorrente impugna il provvedimento
prot. 775, pos. BB.NN.26455, del 1.2.1988, con cui la Soprintendenza
ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo si è espressa
negativamente sul progetto in sanatoria presentato dalla
ricorrente in relazione ad un suo fabbricato sito in Cefalù,
contrada Santa Lucia.
Ad avviso della ricorrente l'atto impugnato sarebbe viziato,
in primo luogo, in quanto "espresso al di fuori della competenza
dell'Amministrazione gravata", la quale non sarebbe stata
titolata ad esprimere un proprio parere sul progetto di
sanatoria, poiché quest'ultimo riguardava opere realizzate
prima della imposizione del vincolo.
La ricorrente censura, altresì, l'atto impugnato sotto altri
tre profili (sostanzialmente riconducibili ai vizi di violazione
e falsa applicazione di legge e di eccesso di potere), che
logicamente si collocano in posizione subordinata al primo
motivo di gravame.
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2. In relazione alla doglianza contenuta
nel primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza
di legittimazione della Soprintendenza ad interloquire nel
procedimento promosso con l'istanza di sanatoria, osserva
il Collegio che l'atto impugnato è stato emanato in vigenza
dell'art. 23, comma 10, della legge regionale siciliana
10 agosto 1985, n. 37.
Nelle more del giudizio, tuttavia, è intervenuta la legge
regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, il cui art. 17,
comma 11, ha sostituito, con decorrenza 1 gennaio 2003,
la disposizione interpretativa contenuta nel primo capoverso
dell'art. 5, comma 3, della legge regionale siciliana 31
maggio 1994, n. 17, in tal modo capovolgendo, con efficacia
ex tunc, la regola applicabile circa la necessità o meno
del nulla osta della Soprintendenza, ai fini della concessione
in sanatoria, quando il vincolo sia posteriore all'ultimazione
dell'opera abusiva.
Poiché tale intervento normativo, per le modalità con cui
è stato realizzato (novellazione di una preesistente disposizione
di tipo interpretativo) e l'efficacia conseguentemente spiegata
(di natura surrettiziamente retroattiva), induce a dubitare
della sua compatibilità con i parametri costituzionali,
ed essendo peraltro la proposizione delle questioni di legittimità
costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, subordinata al vaglio del giudice del merito
circa la rilevanza nel giudizio a quo della questione medesima,
il Collegio ha ritenuto di procedere, accantonata temporaneamente
la disamina del primo motivo di ricorso, all'esame dei restanti
tre motivi di gravame, onde verificare se il giudizio potesse
essere definito a prescindere dall'applicazione dell'art.
17, comma 11, legge regionale siciliana 16 aprile 2003,
n. 4.
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3. Il Collegio ha ritenuto che nell'esame
e decisione dei tre restanti motivi di ricorso non dovesse
farsi applicazione della norma regionale predetta.
Con sentenza parziale, adottata in pari data della presente
ordinanza, infatti, ha dichiarato inammissibile il secondo
motivo di ricorso (l'unico in cui si fa questione del momento
di realizzazione dell'opera, sia pure in una prospettiva
diversa da quella fatta valere nel primo motivo), col quale
la ricorrente ha contestato la richiesta, rivolta dalla
Soprintendenza BB.CC.AA. al Sindaco di Cefalù, di adozione
di provvedimenti sanzionatori ai sensi degli artt. 2 e 3
l.r. 37/85 e dell'art. 7 legge 47/85, lamentandone l'illegittimità
in ragione della anteriorità dell'abuso rispetto all'entrata
in vigore delle predette disposizioni, in quanto, a prescindere
dalle argomentazioni in esso addotte, il motivo di ricorso
non era volto a censurare statuizioni dotate di efficacia
provvedimentale ed autonoma lesività, ma una mera sollecitazione
rivolta ad un'altra Autorità perché esercitasse i poteri
suoi propri, attivabili ex officio.
Con la medesima sentenza parziale si è ritenuto infondato
il terzo motivo di ricorso, con cui l'atto impugnato è stato
oggetto di censura per difetto di motivazione, travisamento
e difetto di causa, stante l'esistenza di una sufficiente
motivazione e, quanto ai rimanenti profili di doglianza,
la insussistenza di un inizio di prova; mentre il quarto
motivo di ricorso, volto a sostenere che i provvedimenti
sanzionatori invocati dalla Soprintendenza non sarebbero
previsti dalla legislazione in materia di sanatoria, è stato
dichiarato anch'esso inammissibile per le medesime ragioni
esposte per il secondo motivo di ricorso, nonché in quanto
con tale motivo si contestava la legittimità di atti non
ancora emanati.
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4. Risolte autonomamente, con detta sentenza
parziale, le questioni di legittimità dell'atto impugnato
poste con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso,
senza che venisse in rilievo il disposto dell'art. 17, comma
11, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4,
il Collegio, nel tornare ad esaminare il primo motivo di
ricorso, osserva che la fondatezza dello stesso dipende
dall'applicazione della citata norma regionale, della cui
legittimità costituzionale il Collegio dubita, per le ragioni
di seguito esposte.
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5. Nel primo motivo di ricorso la ricorrente
afferma che l'acquisizione del preventivo nulla osta della
Soprintendenza non sarebbe stato necessario, in quanto i
lavori erano stati completati prima dell'apposizione del
vincolo. Osserva il Collegio che l'atto impugnato è stato
emanato in vigenza dell'art. 23, comma 10, della legge regionale
siciliana 10 agosto 1985, n. 37.
Nelle more del giudizio, tuttavia, è intervenuta la legge
regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, il cui art. 17,
comma 11, ha sostituito, con decorrenza 1 gennaio 2003,
la disposizione interpretativa contenuta nel primo capoverso
dell'art. 5, comma 3, della legge regionale siciliana 31
maggio 1994, n. 17, (che aveva affermato la necessità del
nulla osta anche in caso di vincolo apposto successivamente
alla realizzazione delle opere abusive), in tal modo capovolgendo,
con efficacia ex tunc, la regola applicabile circa la necessità
o meno del nulla osta della Soprintendenza, ai fini della
concessione in sanatoria, quando il vincolo sia posteriore
all'ultimazione dell'opera abusiva.
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6. Per maggior chiarezza, appare opportuno
illustrare più in dettaglio il mutamento del quadro normativo.
Il testo originario dell'art. 5, comma 3, della l.r. 17/94
cit. così stabiliva: "L'art. 23, comma 10, della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, è così interpretato:
1. Il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del
vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria,
anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente
all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di
vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle
norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso
edilizio.
2. ................. ".
In tal modo, la normativa regionale interveniva a risolvere
il dubbio interpretativo, sollevato dalla formulazione dell'art.
23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dettante
le condizioni di applicabilità della sanatoria edilizia,
in ordine alla rilevanza o meno, ai fini dell'acquisizione
del prescritto nullaosta, dei vincoli storici, artistici,
architettonici etc. apposti in epoca successiva all'ultimazione
dell'opera, ma in vigore al momento dell'esame della istanza
di sanatoria.
La soluzione cui si perveniva con la predetta disposizione
interpretativa, contenente espresso riconoscimento della
rilevanza dei vincoli sopravvenuti, anticipava le conclusioni
cui sarebbe giunta la giurisprudenza amministrativa in relazione
all'analogo problema postosi per la corrispondente normativa
nazionale, la quale è stata interpretata nel senso che,
in presenza quanto meno di vincoli che non comportano inedificabilità
assoluta, l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla
esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata
la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca della
sua introduzione, per l'esigenza di vagliare l’attuale compatibilita`
con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente (ex
multis, C.d.S., Ad. plen., 22.7.1999, n. 20).
Avendo la disposizione ora richiamata natura interpretativa
e, pertanto, carattere retroattivo, essa avrebbe comportato,
nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l'infondatezza
del primo motivo di ricorso, non consentendo di negare -
come invece fa la ricorrente - l'obbligo di acquisizione
del preventivo parere della Soprintendenza.
Tuttavia, come detto, è successivamente intervenuto l'art.
17, co. 11, della l. r. 16 aprile 2003, n. 4, a sostituire
il primo ed il secondo capoverso dell'art. 5, co. 3, l.r.
31 maggio 1994, n. 17, nel modo seguente: "1. Il parere
dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto,
ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria,
solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente
alla realizzazione dell'opera abusiva.
2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare
prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle
esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del
vincolo".
In tal guisa, a far data dal 1 gennaio 2003, l'art. 23,
co. 10, l.r. 37/85 va interpretato nel senso che il vincolo
posto dopo la realizzazione dell'opera abusiva non rileva
ai fini dell'obbligo di acquisizione, ai fini della concessione
in sanatoria, del parere dell'autorità preposta alla gestione
del vincolo: soluzione questa di segno diametralmente opposto
alla precedente, la quale riconosceva invece rilevanza ai
vincoli sopravvenuti, e che pure il legislatore regionale
riveste di natura interpretativa - e perciò di efficacia
retroattiva- grazie all'innesto del nuovo testo normativo,
con la tecnica della novellazione parziale, subito dopo
le parole "L'art. 23, comma 10, della legge regionale 10
agosto 1985, n. 37, è così interpretato:" contenute nel
primo periodo del comma 3 dell'art. 5 l.r. 17/94 cit.
L'applicazione retroattiva di detta disposizione al caso
di specie implicherebbe l'accoglimento del primo motivo
di ricorso.
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7. Il Collegio peraltro dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge regionale
siciliana 16 aprile 2003, n. 4, per l'efficacia retroattiva
ad esso surrettiziamente attribuita attraverso il carattere
interpretativo che allo stesso deriva dalla tecnica di novellazione
dell'art. 5, comma 3, l.r. 17/94 cit. adottata dal legislatore;
e ciò non solo in assenza di qualsivoglia pur residuo dubbio
interpretativo sul significato della norma interpretata
(l'art. 23 della l.r. 37/85), ma in presenza di una precedente
interpretazione autentica di detta norma, che viene soppressa
e diametralmente rovesciata.
Che non si tratti di mera operazione ermeneutica, dettata
da esigenze di chiarezza legislativa, bensì di un capovolgimento
di disciplina indirizzato a facilitare il ricorso alla sanatoria
edilizia, con efficacia estesa anche al passato, così da
ampliare la sfera dei possibili beneficiari, emerge dalla
stessa rubrica dell'art. 17 della l.r. 4/03, intitolata
"Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche
di sanatoria edilizia".
La sussistenza di una fattispecie tipica di eccesso di potere
legislativo sembra emergere, d'altronde, dalle considerazioni
che seguono.
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8. L'art. 17, comma 11, della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4 cit., sotto una dichiarata interpretazione
autentica, introduce dunque una sostanziale modificazione
della disciplina previgente.
Essa, pertanto, sembra realizzare un'ipotesi di eccesso
di potere legislativo, ponendosi in contrasto con i parametri
costituzionali che regolano la formazione delle leggi (artt.
117, 123 e 127 Cost., relativi all'attività legislativa
regionale), nonché con l'art. 3 della Costituzione sotto
il profilo della ragionevolezza.
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9. Va in primo luogo rilevato che i principi
costituzionali in tema di disposizioni interpretative, definiti
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione
alle leggi statali, sono estensibili anche alle leggi con
le quali una regione interpreta autenticamente proprie normative
precedenti (sent. n. 376 del 1995; sent. n. 397 del 1994;
sent. n. 389 del 1991; sent. n. 19 del 1989; sent. n. 113
del 1988).
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10. Anche se il principio di irretroattività
delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia
specifica soltanto con riguardo alla materia penale ex art.
25, secondo comma, della Costituzione, è pur vero che esso
mantiene per le altre materie valore di principio generale
ai sensi dell'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari
del codice civile, cui il legislatore deve in via preferenziale
attenersi (sent. n. 376 del 1995; sent. n. 397 del 1994;
sent. n. 153 e n. 6 del 1994)
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11. Il ricorso a leggi di interpretazione
autentica non può, secondo la costante giurisprudenza della
Corte, essere utilizzato per attribuire a norme innovative
una surrettizia efficacia retroattiva, in quanto in tal
modo la legge interpretativa verrebbe meno alla sua funzione
peculiare, che è quella di chiarire il senso di norme preesistenti,
ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso
compatibili col tenore letterale (sent. n. 376 del 1995;
sentenze n. 15 del 1995 e n. 397 del 1994).
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12. Il carattere interpretativo deve peraltro
desumersi non già dalla qualificazione che tali leggi danno
di se stesse, quanto invece dalla struttura della loro fattispecie
normativa, in relazione cioè ad "un rapporto fra norme -
e non fra disposizioni- tale che il sopravvenire della norma
interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma
l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto
normativo unitario" (Corte Cost., sent. n. 397 del 1994;
sent. n. 424 del 1993; analogamente sent. n. 39 del 1993;
sent. n. 155 del 1990 e sent. n. 233 del 1988).
Va dunque riconosciuto carattere interpretativo soltanto
ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata,
ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia
una tra le diverse interpretazioni possibili, di guisa che
il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle
due norme (quella precedente e l’altra successiva che ne
esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in
vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente
(sent. n. 155 del 1990; sent. n. 233 del 1988).
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13. Il carattere interpretativo della legge
non è, tuttavia, decisivo ai fini della verifica di conformità
ai precetti costituzionali. La giurisprudenza della Corte
ha individuato una serie di limiti alla potestà di emanazione
di leggi interpretative, nel cui novero vanno considerati,
oltre alla ragionevolezza della scelta operata, il divieto
di ingiustificata disparità di trattamento, la coerenza
e certezza del diritto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente
riservate al potere giudiziario (sent. n. 525 del 2000;
sent. n. 376 del 1995; sentenza n. 397 del 1994).
Tra i limiti da ultimo ricordati rientrano difatti, come
detto e per quanto più interessa, anche la tutela dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato
allo Stato di diritto (sent. n. 525 del 2000; sent. n. 397
del 1994; sent. n. 424 del 1993, sent. n. 39 del 1993; sent.
n. 349 del 1985); la coerenza e la certezza dell'ordinamento
giuridico (sent. n. 397 del 1994; sent. n. 6 del 1994; sent.
n. 429 del 1993; sent. n. 822 del 1988).
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14. La questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, comma 11, della legge regionale siciliana
16 aprile 2003, n. 4, che alla luce delle considerazioni
testé svolte deve ritenersi non manifestamente infondata,
è altresì rilevante per la decisione del giudizio a quo,
in ragione di quanto si è esposto al paragrafo 3.
L'applicazione di tale disposizione, della cui legittimità
si dubita, condiziona l'accoglimento del primo motivo di
ricorso e, dunque, l'esito stesso del giudizio promosso
dalla ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sezione seconda, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità dell'art. 17,
comma 11, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003,
n. 4 (“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno
2003”), per contrasto con gli articoli 3, 117, 126 e 127
della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale,
a cura della Segreteria della Sezione.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della medesima Segreteria, alle parti in causa, al Presidente
della Giunta regionale siciliana nonché al Presidente dell'Assemblea
regionale siciliana.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio
del 3 marzo 2004
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