| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 12 maggio 2004 n. 297
Pres. B. Amoroso – Est. G. Giambartolomei
Trucchia E. (avv. G Ortini, P. Carnevali, G. Grisanti) c.
Comune di Osimo (avv. R. Stecconi) |
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Concessione edilizia – legittimazione ad
impugnare – stabile collegamento –– interesse oppositivo
del concorrente titolare di un’autorizzazione ad un esercizio
commerciale – sussistenza
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Ai fini della legittimazione all’impugnazione
di una concessione edilizia, lo stabile collegamento tra
il ricorrente e la zona interessata dal provvedimento può
derivare non solo dalla residenza, dalla proprietà, dal
possesso o dalla detenzione di immobili nella zona, ma anche
da ogni altro titolo di frequentazione di questa, come è,
nella specie, la titolarità di un’autorizzazione ad un esercizio
commerciale sito nella zona, a tutela di un interesse imprenditoriale
– di concorrenzialità - su cui è suscettibile di incidere
negativamente la concessione relativa a un centro commerciale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.940 del 1996 proposto da
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TRUCCHIA Elisabetta, in qualità di
titolare della ditta individuale SPORT’S ISLAND, con sede
in Osimo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guerrino Ortini,
Paolo Carnevali e Gianluca Grisanti, presso quest’ultimo
elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Carducci n.10;
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contro
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il COMUNE di OSIMO, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo
Stecconi, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Ancona, alla Piazza Cavour n.2;
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e nei confronti
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- della s.r.l. “IMMOBILIARE COLOMBO”,
con sede in Osimo, in persona del suo rappresentante legale,
non costituito in giudizio;
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- della s.n.c. “F.lli MENGARELLI di Mengarelli
Ulderico e Renato, con sede in Osimo, in persona del
suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
della concessione edilizia in sanatoria conseguita dalla
controinteressata società Immobiliare Colombo per effetto
d’istanza presentata dalla s.n.c. F.lli Mengarelli di Osimo,
con l’istituto del silenzio assenso ex art.39 della legge
n.724 del 1994, per opere edilizie eseguite abusivamente
nel fabbricato sito in Osimo via Vecchia Fornace, relativamente
all’avvenuto mutamento di destinazione d’uso di due locali
siti al piano terra di un centro commerciale già autorizzati
a magazzini ed ora asseriti destinati abusivamente a locali
commerciali.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Osimo;
Viste le memorie prodotte dal resistente Comune di Osimo;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, il
Consigliere Giancarlo Giambartolomei;
Uditi l’avv. Patrizia Bonci, in sostituzione dell’avv. Gianluca
Grisanti, per la parte ricorrente e l’avv. R.Stecconi, per
il resistente Comune di Osimo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 29.7.1996, depositato
il 21.8.1996, la sig.ra Trucchia Elisabetta, titolare dell’esercizio
commerciale denominato “Sport’s Island” con sede in Osimo,
via Marco Polo n.27, nelle immediate vicinanze del Centro
Commerciale Le Fornaci in via Vecchia Fornace, ha impugnato
la concessione edilizia ottenuta a titolo di condono, ai
sensi dell’art.39 della legge n.724 del 1994, per effetto
della quale è stato regolarizzato l’avvenuto mutamento di
destinazione d’uso di due magazzini allocati al piano terra
del suddetto Centro Commerciale, utilizzati come locali
commerciali.
Avverso l’impugnato atto di condono sono state dedotte censure
di violazione di legge e di eccesso di potere sotto più
profili.
Il costituito Comune di Osimo, con più memorie, ha preliminarmente
eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente,
che esercita l’attività commerciale ma non è proprietaria
dell’immobile, al sindacato di atti amministrativi di natura
edilizia.
In ottemperanza alla ordinanza istruttoria 13 giugno 2003
n.30 (i cui termini sono stati prorogati con successiva
ordinanza 5 agosto 2003 n.43), il nominato verificatore
ha depositato relazione scritta.
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DIRITTO
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1.- Oggetto di impugnazione è la concessione
edilizia in sanatoria ottenuta a titolo di condono, ai sensi
dell’art.39 della legge n.724 del 1994, per effetto della
quale è stato regolarizzato l’avvenuto muta-mento di destinazione
d’uso di due magazzini allocati al piano terra di un Centro
Commerciale in Osimo ed utilizzati come locali commerciali.
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2.- Infondata è l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva in capo alla ricorrente sig.ra Trucchia
Elisabetta, titolare dell’esercizio commerciale denominato
“Sport’s Island” con sede in Osimo, via Marco Polo n.27,
sito nelle immediate vicinanze del Centro Commerciale Le
Fornaci, alcuni dei cui locali sono stati condonati.
Non è condivisibile l’assunto per il quale la titolarità
di un’auto-rizzazione commerciale non è sufficiente a far
sorgere l’interesse al-l’impugnazione di provvedimenti che
non incidono direttamente su tale autorizzazione commerciale,
le cui potenzialità non verrebbero in alcun modo limitate
per effetto di atti di natura edilizia preordinati a rendere
possibile l’utilizzo commerciale di altri immobili che gravano
nella medesima zona.
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, ai fini
della legittimazione al ricorso in materia edilizia occorre
uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata
all'attività assentita con la concessione che si impugna,
collegamento che può derivare non solo dalla residenza nella
zona interessata e dalla proprietà (è questa la riduttiva
tesi dell’eccipiente), ma anche dal possesso e dalla detenzione
di immobili in detta zona o da altro titolo di frequentazione
di quest'ul-tima (cfr. Cons.St.: VI sez., 26 luglio 2001,
n.4123, V sez., 30 ottobre 1995, n.1495; V sez., 11 aprile
1995, n.587). Ne consegue che ha la legittimazione attiva
chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata
e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, venendo
in rilievo interessi non solo di carattere edilizio ma anche
ogni altro che attenga: alla salvaguardia dell’ambiente
e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto
degli standars urbanistici, al corretto insediamento di
attività commerciali e simili.
La concessione edilizia impugnata, assentendo superfici
di notevoli dimensioni, incide sia su interessi strettamente
edilizi (ai quali la ricorrente, che conduce in locazione
un immobile a cento metri dai locali oggetto di condono
e che è titolare di un’impresa commerciale, non è del tutto
estranea), sia su interessi di concorrenzialità (ove si
abbia riguardo al fatto che, nell’attuale sistema di liberalizzazione,
il controllo, anche preventivo, del potere pubblico sull’attività
commerciale limita il suo oggetto ad aspetti correlati a
detta attività, quale appunto quello edilizio e quello dell’igiene
e della sanità).
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3.- Nel merito infondata è la censura di
nullità della domanda di condono per essere stata presentata
dalla società F.lli Mengarelli.
Nella duplice veste di proprietaria e di ditta costruttrice,
detta società realizzava un immobile (in forza di concessione
n.90 del 1996) parte del quale (a.- un locale magazzino
al primo piano sottostrada; b.-un locale magazzino al secondo
piano sottostrada) cedeva, in data 3 dicembre 1991, all’Immobiliare
Colombo s.r.l. che con concessione 13 ottobre 1994 n.444
suddivideva in tre unità d’uso il locale sub b).
Una richiesta di variante alla concessione n.444 del 1994
otteneva un parere contrario (28 marzo 1995) dalla Commissione
edilizia per contrasto con le destinazioni d’uso previste
dal c.d. piano volumetrico (la variante consisteva nel cambio
di destinazione di due locali del piano terra da uffici
a negozi e laboratorio artigianale e nella modifica della
distribuzione interna degli ambienti mediante opere edilizie).
Il 31 marzo 1995 la società F.lli Mengarelli (non più proprietaria
dal 1991 dei locali ma che gli stessi aveva realizzato),
quale esecutrice delle opere abusive, chiedeva il rilascio
di una concessione in sanatoria ai sensi della L. 23 dicembre
1977, n.724.
Nella veste di esecutrice delle opere edilizie che avevano
permesso il cambio di destinazione (da uffici a negozi),
la società aveva titolo a presentare l'istanza.
In forza del rinvio operato dall'art.31 della L. 28 febbraio
1985, n. 47, che rinvia alla L. 28 gennaio 1977, n.10, tra
i soggetti interessati a conseguire la sanatoria, oltre
al proprietario dell'immobile, sono da ricomprendersi: l'inquilino,
il creditore, il titolare della concessione edilizia, il
committente delle opere, il costruttore ed il direttore
dei lavori (cfr.: Cass. pen., sez.III, sent. 2 luglio 1997,
n.6333).
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4.- Fondata è, invece, la censura diretta
a far dipendere l’invalidità della sanatoria oggetto di
impugnazione dall’intervenuto superamento del limite di
750 mc., fissato dall’art.39, co.1, della L. n.724 del 1994.
Con ordinanza 13 giugno 2003, n.30 il Collegio ha disposto
veri-ficazione al fine di accertare:
a.- la destinazione urbanistica dei locali di cui è causa
realizzati in forza della concessione edilizia 27 giugno
1988 n.90 e la loro consistenza in termini di superficie
e di volume;
b.- le caratteristiche dei lavori edilizi assentiti in forza
della concessione edilizia 13 ottobre 1993 n.444;
c.- se i locali per i quali l'immobiliare Colombo aveva
chiesto in precedenza la sistemazione edilizia in variante
alla concessione n.444 del 1993 risultano essere quelli
fatti oggetto della domanda di condono presentata il 31
marzo 1995 dalla ditta F.lli Mengarelli.
Con relazione, depositata il 15 dicembre 2003, il tecnico
incaricato ha fornito i seguenti elementi chiarificatori:
- i locali oggetto di ricorso, in forza di atti concessori
ed autorizzatori del 1988-1989, erano destinati a magazzino
ed avevano un volume di mc.4081,35 (il piano terra – piano
secondo sottostrada – mappale n. 1327, sub 12) e di mc.908,92
(piano primo sottostrada – mappale n.1327, sub 10);
- a modifica del solo piano secondo sottostrada (mappale
sub 12) in forza della concessione edilizia n.444 del 13
ottobre 1993, sono stati creati tre locali ad uso ufficio
ed un locale ad uso commerciale;
- la domanda di variante 28 gennaio 1995 era intesa a modificare
la distribuzione interna dei locali al piano secondo sottostrada,
oltrechè a modificarne la destinazione d'uso (da uffici
ad attività commerciale (è chiesta la realizzazione di due
locali commerciali con annesso sgombero ed un locale ad
uso artigianale);
- i locali oggetto della domanda di condono 31 marzo 1995
sono gli stessi per i quali era stata chiesta la preventiva
autorizzazione in data 28 gennaio 1995, il cui rilascio
era stato impedito dalla variante al piano volumetrico di
cui alla delibera 23 novembre 1992 n.253 che escludeva l'utilizzo
commerciale delle superfici della palazzina denominata “M”.
E' elemento certo che l’abuso sanato (cambio di destinazione
d'u-so mediante opere edilizie) ha comportato un aumento
di volume pari a mc.2212,48 (come risulta dalla scheda 27
settembre 1996 di calcolo degli oneri di urbanizzazione
e dalla relazione asservita il 15.2.1996 presso la Pretura
di Osimo).
L’art.39, co.1, della L. n.724 del 1994 esclude dalla sanabilità
ampliamenti superiori a 750 metri cubi. La norma non è riferita
alla sola edilizia abitativa, né dal suo testo è possibile
ricavare elementi interpretativi che inducano a ritenere
limitata in tal senso l'ipotesi d'e-sclusione.
Non priva di positivo riscontro è l'ulteriore rilievo dedotto
in ricorso della mancanza del presupposto della realizzazione
dell'abuso prima del 31.12.1993.
Ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n.47, il richiedente
il condono edilizio ha l’onere di fornire un principio di
prova in ordine alla ricorrenza del presupposto temporale
richiesto ai fini della concessione del beneficio.
Non costituisce prova la sola presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che può essere messa in
discussione, in quanto priva di valore probatorio pieno
per ciò che concerne le affermazioni del sottoscrittore
e per costituire un atto pubblico solo limitatamente all’attestazione
del pubblico ufficiale circa l’identificazione del dichiarante
(cfr.: TAR Bari, sez.II, 12 novembre 1997, n.917).
Nella specie si pone in palese contrasto con la dichiarazione
sostitutiva di notorietà, allegata alla richiesta di condono,
l’istanza in variante presentata in data 28 gennaio 1995
dalla Immobiliare Colombo le cui planimetrie sono le medesime
di detta istanza di condono, mentre le fatture e le bolle
di acquisto di materiale edilizio non provano che detto
materiale sia stato utilizzato per realizzare muri divisori
interni, e quant’altro, in quello specifico immobile.
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5.- Anche nel processo amministrativo, per
il principio dell’onere della prova, la domanda di risarcimento
del danno deve essere fondata su una puntuale quantificazione
e congrua dimostrazione del danno conseguente alla illegittimità
dell'atto annullato in sede giurisdizionale.
In mancanza dell'allegazione di ogni indizio di prova deve
conseguentemente essere dichiarata inammissibile la domanda
di risarcimento del danno.
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6.- Per le considerazioni che precedono il
ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento
della concessione in sanatoria, mentre la domanda di risarcimento
del danno va dichiarata inammissibile.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari
di giudizio, fatta eccezione per le spese della effettuata
verificazione che devono essere poste a carico dell’Amministrazione
soccombente attenendosi alla notula 15 dicembre 2003 prodotta
dal professionista.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso e dichiara inammissibile la domanda
di risarcimento.
Pone a carico dell’Amministrazione soccombente le spese
dell’ef-fettuata verificazione che liquida a favore dell’arch.
Sergio Bugatti in complessive Euro 1.047,76 (millequarantasette/76),
detratto l’acconto di Euro 300,00 (trecento/00) da restituire
alla ricorrente; compensa tra le parti il resto delle spese
e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
ammini-strativa.
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Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 28 gennaio 2004
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GIOVANNI
TADDEI ELMI
(Perfezionando alla Scuola Superiore S. Anna
di Pisa)
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| Legittimazione ad impugnare
le concessioni edilizie per interessi imprenditoriali
| La
presente sentenza del TAR Marche n. 297 del 12 maggio
2004 affronta il tema della legittimazione ad impugnare
le concessioni edilizie.
I giudici estendono tale legittimazione anche a
coloro che non vantano alcun diritto reale nella
zona interessata dal provvedimento, ma sono titolari
di un interesse commerciale “di concorrenzialità”
– derivante da un’autorizzazione ad un esercizio
commerciale – inciso da una concessione relativa
ai magazzini di un centro commerciale posto nelle
vicinanze.
La legittimazione ad impugnare le concessioni edilizie
– attribuita a “chiunque” dal c. 9 dell’art. 31
l. 1150/42 – è stata riconosciuta dalla giurisprudenza
a chi presenti uno stabile collegamento con la zona
interessata dal provvedimento (Cons. Stato, sez.
V, 9 giugno 1970, n. 523, in Foro amm. 1970, I,
2, 644, in Riv. giur. edlizia 1970, I, 695, in Giur.
it. 1970, III, 1, 193; Cons. Stato, sez. IV, 11
dicembre 1998, n. 1627, in Foro amm. 1998, 3057;
; Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2000, n. 3904,
in Foro amm. 2000, n. 2654).
Lo stabile collegamento è sufficiente a legittimare
il ricorrente, non essendo necessario dimostrare
alcun particolare pregiudizio subito (Cons. Stato,
sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182, in Foro amm. 1996,
589; Cons. Stato sez. V, 18 settembre 1998, n. 1289,
in Comuni Italia 1999, 597).
Detto stabile collegamento, secondo la giurisprudenza
più risalente, poteva derivare soltanto dalla proprietà
di immobili nella zona, ovvero dal posseso, dalla
detenzione, dalla residenza o dal domicilio. L’interesse
del ricorrente tutelato veniva riconosciuto nella
difesa dei valori urbanistici (Cons. stato, sez.
V, 14 ottobre 1998, n. 1467, in Foro amm., 1998,
2707) o ambientali (Cass., sez. II, 7 maggio 1981,
n. 2979, in Giust civ. mass. 1981, 5; Cass., sez.
II, 22 gennaio 1982, n. 427, in Foro it. 1982, I,
1318; Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 1988 n. 745,
in Foro amm. 1988, 11; Cons. Stato, sez. VI, 26
luglio 2001, n. 4123, in Riv. giur. ambiente 2002,
751).
La recente giurisprudenza ha tuttavia ampliato l’area
degli interessi tutelabili – e dunque dei legittimati
– riconoscendo la presenza di uno stabile collegamento
anche quando il ricorrente vanti ogni altro titolo
di frequentazione della zona (Cons. Stato, sez.
IV, 15 settembre 1998 n. 1155, in Appalti urbanistica
edilizia 1999, 679).
La sentenza del TAR Marche si pone in linea con
questo indirizzo, ritenendo legittimato anche il
titolare di un’autorizzazione ad un esercizio commerciale,
a difesa di interessi imprenditoriali, quale quello
alla concorrenza.
Nello stesso senso, hanno riconosciuto la legittimazione
ad impugnare una concessione sulla base dell’attività
commerciale svolta Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio
2001, n. 313 (in Foro amm. 2001, 1, in Riv. giur.
edilizia 2001, I, 619 e in questa rivista), TAR
Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 5 aprile 2002,
n. 586 (in Comuni Italia 2002, 589 e in questa rivista)
e TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 15 gennaio 2004,
n. 276 (in questa rivista).
Precedentemente, aveva esplicitamente negato la
legittimazione, quando l’interesse fatto valere
è di tipo economico ed attiene alla possibile concorrenza
commerciale fra il ricorrente e il titolare della
concessione, TAR Veneto, sez. II, 7 luglio 1994
n.650 (in Foro amm. 1994, 2173).
Se si accoglie la tesi fatta propria dal TAR Marche,
per individuare i legittimati ad impugnare le concessioni
edilizie è necessario valutare la sussistenza di
un rapporto di concorrenza fra il ricorrente e il
titolare della concessione, tale da giustificare
l’interesse del ricorrente. A tal fine potranno
essere utili i criteri di analisi del mercato rilevante
(di prodotto e geografico) elaborati dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, dal TAR
Lazio e dal Consiglio di Stato in sede di applicazione
della legge antitrust (l.10 ottobre 1990 n. 287).
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