| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 14 maggio 2004
n. 2939
Antonio CAVALLARI – Presidente – Tommaso MASTRANTUONO –
Relatore
LABORATORIO BIOSAF MESSAPICO s.r.l. (avv. M.C. Lenoci, F.
Lofoco) c. A.U.S.L. BR/1 (avv. P. Nicolardi), REGIONE PUGLIA
(n.c.). |
|
Igiene e sanità – Spese sanitarie – Tetti
di spesa – Strutture accreditate – Prestazioni eccedenti
il tetto – Corrispettivo – Azione di arricchimento senza
causa – Esperibilità.
|
|
Posto che sovente strutture accreditate erogano
prestazioni sanitarie eccedenti il tetto annuale di spesa
per far fronte a richieste dei cittadini formulate su modulari
del SSR, è possibile riconoscere a queste strutture il diritto
a percepire il corrispettivo delle prestazioni erogate in
eccedenza, sia pure a titolo di arricchimento senza causa
della p.a. (art. 2041 c.c.), purché si accerti l’utiliter
coeptum da parte dell’amministrazione e la deminutio patrimoniale
dell’erogatore.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
|
| |
|
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE
|
| |
|
nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI,
Presidente; PASQUALE MASTRANTUONO, Referendario; TOMMASO
CAPITANIO Referendario, relatore ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 735/2004 proposto da:
|
| |
|
LABORATORIO BIOSAF MESSAPICO S.r.l.
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato
e difeso da: MARIA CRISTINA LENOCI FABRIZIO LOFOCO con domicilio
eletto presso lo studio dell’Avv. Noemi Carnevale, in Lecce
VIA OBERDAN, 107
|
| |
|
contro
|
| |
|
AZIENDA U.S.L. BR/1 in persona del
Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa da: PIETRO
NICOLARDI con domicilio eletto presso lo studio del medesimo,
in Lecce PIAZZA MAZZINI, 72
|
| |
|
e
|
| |
|
REGIONE PUGLIA in persona del Presidente
della G.R. p.t. non costituita,
|
| |
|
per:
– l'accertamento del diritto della struttura ricorrente
di ottenere il pagamento dei corrispettivi a valere sull’esercizio
2001, così come ottenuti per differenza tra gli importi
notulati e le somme percepite, il tutto oltre interessi
come per legge e rivalutazione monetaria, dalle singole
scadenze sino al soddisfo;
– la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento
delle predette somme a titolo di risarcimento dei danni
o, in subordine, di arricchimento senza causa.
|
| |
|
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di concessione di misura cautelare, presentata
in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AUSL BR/1;
Uditi nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004 il relatore,
Ref. Tommaso Capitanio, e gli Avv. Lenoci, Lofoco e Nicolardi
per le parti costituite.
|
| |
|
Considerato che nel ricorso sono dedotti
i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 2043 c.c. Violazione del principio
di buona amministrazione. Violazione e mancata applicazione
dell’art. 14 DPR del 24/11/1971 n. 1199. Violazione DD.PP.RR.
del 06-08/05/2002 e dei successivi DD.PP.RR. del 27/03/2003
di rigetto dell’istanza di revocazione. Eccesso di potere
per travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione,
illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta;
– violazione artt. 72, 81, 113, 117, 118 e 121 Cost. Violazione
DD.PP.RR. del 6 – 8 maggio 2002, confermati con DD.PP.RR.
del 27 marzo 2003. Violazione del principio del giusto procedimento.
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia
manifesta. Sviamento. Incompetenza. Illegittimità autonoma
e derivata;
– violazione, sotto altro profilo, dell’art. 2043 c.c. Violazione
del principio di buona amministrazione e di affidamento
del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’art. 97
Cost. Violazione del principio del giusto procedimento.
Violazione DD.PP.RR. del 06-08/05/2002 e dei successivi
DD.PP.RR. del 27/03/2003 di rigetto dell’istanza di revocazione.
Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di
istruttoria, carenza assoluta di motivazione, illogicità
ed ingiustizia manifesta;
– violazione degli artt. 1218, 1223, 1337, 1373, 1375 e
1460 c.c. nonchè degli artt. 1174 e 1175 c.c. Violazione
del principio di buona amministrazione, di buon andamento,
di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. e del
giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione,
difetto di motivazione, ingiustizia manifesta;
– violazione e mancata applicazione dell’art. 2041 c.c.
e dei principi sull’indebito arricchimento. Violazione del
principio di buon andamento e di buona amministrazione.
Eccesso di potere per erronea presupposizione , difetto
di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento;
– violazione art. 66, commi 2 e 3, del DPR 22 dicembre 1986
n. 917. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà,
illogicità ed ingiustizia manifesta;
– violazione di legge. Violazione del principio di buon
andamento e di affidamento del cittadino nell’azione di
P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio del
giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione.
Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà,
difetto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia
manifesta.
|
| |
|
Considerato che:
– in via pregiudiziale, vanno esaminate le eccezioni di
inammissibilità del ricorso, formulate dalla difesa dell’AUSL
BR/1 sotto i seguenti profili:
a) violazione del principio del ne bis in idem, in quanto
la società ricorrente aveva già proposto di fronte a questo
TAR azione impugnatoria delle delibere di G.R. n. 1003/99
e n. 1832/99, respinta con sentenza n. 7397/01, passata
in giudicato. Al riguardo, però, si deve rilevare che l’azione
introdotta con il presente ricorso si fonda su un titolo
– responsabilità aquiliana delle amministrazioni intimate
o, in subordine, actio de in rem verso – ed un petitum –
pretesa all’integrale pagamento delle prestazioni sanitarie
erogate nell’anno 2001 – diversi da quelli che connotarono
a suo tempo l’azione impugnatoria (finalizzata all’annullamento
del tetto di spesa annuale), per cui sotto questo profilo
il ricorso è ammissibile;
b) mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato
(che la difesa dell’AUSL individua nelle altre strutture
accreditate operanti nella stessa branca della ricorrente).
In relazione alla causa petendi ed al petitum dell’azione,
si tratta di un’eccezione abbastanza singolare, visto che
la ricorrente ha proposto un’azione di accertamento del
diritto alla percezione di somme di danaro, rispetto alla
quale non sono ravvisabili controinteressati, anche perché
l’eventuale accoglimento del ricorso non ridurrebbe il budget
a disposizione delle altre strutture accreditate, come sembra
voler dedurre l’AUSL, visto che si tratta di prestazioni
erogate in un esercizio finanziario ormai esaurito, per
il quale i pagamenti dovuti sono stati già effettuati;
c) sempre in relazione agli elementi costitutivi della domanda,
va altresì disattesa l’eccezione di difetto di interesse,
formulata dall’azienda sanitaria resistente sull’assunto
che, a seguito dell’annullamento delle delibere di G.R.,
l’unica pretesa della società ricorrente potrebbe essere
quella ad una riedizione di quei provvedimenti, emendati
dei vizi che ne avevano cagionato l’annullamento.
Si è già detto, infatti, che l’azione proposta è volta all’accertamento
di un diritto, non all’annullamento di un atto;
– passando quindi all’esame del ricorso, vanno innanzitutto
dichiarate infondate tutte le doglianze relative alla asserita
violazione dell’art. 14 del DPR n. 1199/71 (il quale dispone
che: “...Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario
pronunci l’annullamento di atti amministrativi generali
a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data,
a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di
trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime
forme di pubblicazione degli atti annullati...”) e dei DPR
in data 06-08/05/2002 (recanti l’annullamento delle delibere
di G.R. n. 1003/99 e n. 1832/99), nonché dei principi di
buon andamento, di affidamento del cittadino nell’azione
di P.A. e del giusto procedimento.
Per quanto riguarda il primo aspetto, è fin troppo agevole
osservare che i suddetti provvedimenti della G.R. pugliese
annullati a seguito di ricorsi straordinari al Capo dello
Stato non sono atti a contenuto normativo, ma atti amministrativi
a contenuto generale e programmatico, quindi nel caso di
specie non si applica la disposizione di cui al citato art.
14 DPR n. 1199/71; in relazione al secondo aspetto, invece,
bisogna rilevare come parte ricorrente, con notevole dovizia
di argomenti, ha inteso censurare l’intera attività amministrativa
regionale (e di conseguenza dell’AUSL resistente) nella
materia sanitaria, a far data dall’anno 1998. Partendo da
tale premessa, la società ricorrente ha introdotto motivi
di ricorso in parte inconferenti con la pretesa azionata
(che si riferisce alle prestazioni erogate nell’anno 2001,
anno nel quale non vi era assolutamente avvisaglia del futuro
annullamento delle delibere regionali n. 1003/99 e n. 1832/99,
pronunciato nel 2002), il che rende inammissibili o infondate
le relative censure e sollecita il Collegio a ricondurre
nei giusti binari la controversia.
Come detto, la pretesa azionata con il presente ricorso
è relativa all’integrale pagamento delle prestazioni sanitarie
erogate dalla struttura ricorrente nell’anno 2001, che l’AUSL
BR/1 ha invece pagato fino alla concorrenza del tetto di
spesa annuale, fissato dalla stessa azienda in applicazione
delle disposizioni regionali. Poiché tali disposizioni sono
venute meno a seguito dell’annullamento in sede straordinaria
(delibere di G.R. n. 1003/99 e n. 1832/99) e in sede giurisdizionale
(delibera di G.R. n. 1073/02 e delibera ARES n. 20/02, annullate
con sentenza n. 1667 del 29/03/2004 della Sez. V del Consiglio
di Stato) degli atti di indirizzo regionale su cui si sono
basati tutti i provvedimenti successivi con cui l’AUSL ha
fissato i tetti di spesa, la ricorrente ritiene caducati
automaticamente anche questi ultimi e pertanto reclama l’integrale
pagamento delle prestazioni erogate nell’anno 2001.
Di conseguenza, al fine di decidere sulla domanda proposta
con il presente ricorso, occorre ricostruire il sistema
in base al quale si articola il rapporto di accreditamento
provvisorio con il SSR delle strutture sanitarie private;
– la vicenda dei tetti di spesa nell’ambito della Regione
Puglia è fin troppo nota per doverne operare una ricostruzione
approfondita (che del resto è stata già compiuta nella ponderosa
ordinanza n. 8968 del 2003 – che qui si intende richiamata
integralmente - con la quale la Sezione ha rimesso alla
Consulta la questione di legittimità costituzionale della
L.R. n. 4 del 2003), per cui ci si limiterà agli aspetti
essenziali.
Il concreto operare del rapporto di accreditamento provvisorio
si articola in tre momenti distinti:
a) elaborazione del DIEF annuale e triennale da parte della
G.R., la quale deve individuare ed assegnare alle AUSL le
risorse finanziarie, elaborare i criteri generali ai quali
si devono attenere le aziende sanitarie locali e stabilire
altre misure di carattere generale (fra cui le tariffe inerenti
le prestazioni e il meccanismo delle regressioni tariffarie).
Questa attività programmatoria, è stato ormai chiarito dalla
giurisprudenza prevalente (ex multis, Cons. Stato, sez.
V, sent. n. 499 del 2003), è assolutamente imprescindibile,
in quanto tende a garantire la corretta gestione delle risorse
disponibili, e in questo senso essa rappresenta l'adempimento
di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla
possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per
la remunerazione delle prestazioni erogate;
b) determinazione, da parte dei D.G. delle AUSL, dei tetti
di spesa di branca e di quelli delle singole strutture,
previa verifica dell’andamento degli anni precedenti e in
base alle azioni di potenziamento e depotenziamento eventualmente
disposte (vedasi, da ultimo, l’art. 11 della L.R. n. 32
del 2001);
c) stipula dei contratti per adesione con gli accreditati
(singoli professionisti e strutture), in forza dei quali
le rispettive prestazioni diventano esigibili.
E’ evidente che solo questi ultimi due momenti riguardano
direttamente gli accreditati, in quanto i provvedimenti
regionali non hanno, in generale, diretta incidenza sulle
vicende negoziali che si instaurano fra le AUSL e i soggetti
erogatori. Al riguardo, basta pensare che i provvedimenti
con cui il D.G. dell’AUSL territoriale fissa i tetti di
spesa alle strutture insistenti nel proprio bacino geografico
sono atti autonomi, fondati su presupposti propri, mentre
le delibere di G.R. fissano solo il tetto di spesa globale.
Infatti, fermo restando il volume delle risorse finanziarie
assegnategli dalla G.R. (entità sulla quale non ha alcun
potere di intervento), ciascun D.G. può contrattare con
le strutture private ubicate nel proprio bacino modalità
e condizioni erogative tali da soddisfare sia l’interesse
pubblico alla ottimale erogazione del servizio, sia l’interesse
imprenditoriale delle strutture accreditate. Inoltre, bisogna
evidenziare come, a livello locale, il singolo erogatore
possa trovare condizioni di mercato favorevoli (ad esempio,
perché altri soggetti operanti nella branca cessano l’attività,
liberando risorse a suo favore) oppure non riesca ad attingere
il tetto fissatogli, di talché questo risulti per lui soddisfacente
e quindi non sussista l’interesse ad impugnare le determinazioni
dell’azienda sanitaria.
Se ciò è vero, ne deriva che la pretesa a conseguire l’integrale
pagamento delle prestazioni erogate al di là del tetto annuale
può ritenersi fondata solo a condizione che il soggetto
accreditato ottenga il previo annullamento del provvedimento
impositivo del tetto e conseguentemente del contratto; ciò
però può avvenire solo laddove tali atti siano impugnati
tempestivamente. Infatti, quando la P.A., in virtù di specifiche
disposizioni di legge, assume su di sé il compito di regolare
un certo settore economico mediante l’adozione di atti unilaterali
autoritativi, gli operatori di quel settore diventano titolari
di un interesse legittimo alla legalità dell’azione amministrativa.
Il che implica, dal punto di vista della tutela giurisdizionale,
la necessità di impugnare tempestivamente i provvedimenti
stessi, senza di che l’assetto degli interessi disegnato
in quei provvedimenti si consolida.
Ciò, inoltre, significa che l’annullamento dell’atto generale
presupposto (in questo caso le delibere di G.R. n. 1003/99
e n. 1832/99) non implica la caducazione automatica degli
atti consequenziali (provvedimenti di fissazione dei tetti
di spesa individuali), proprio perché la lesione del singolo
operatore è prodotta solo dagli atti applicativi, che debbono
essere impugnati nel termine decadenziale.
Quest’ultima conclusione, però, richiede un approfondimento
specifico, visto che l’azione proposta con il presente ricorso
(che si aggiunge ad altre numerose introdotte di recente
di fronte al Tribunale e connotate per l’identità di causa
petendi con quella in esame) si fonda proprio sul preteso
effetto caducante “a cascata” che l’annullamento delle delibere
di G.R. citate (disposto con DPR in data 06-08/05/2002 in
accoglimento di due ricorsi straordinari al Capo dello Stato)
- oltre che della delibera di G.R. n. 1073/02 e della delibera
ARES n. 20/02 (annullate con sentenza n. 1667/04 della Sez.
V del Consiglio di Stato) – avrebbe prodotto su tutti i
provvedimenti successivi che da esse traevano in qualche
modo legittimazione. Tuttavia, il Collegio ritiene non persuasiva
questa ricostruzione, in quanto:
▪ l’annullamento delle delibere n. 1003/99 e n. 1832/99
(come risulta dai pareri della sez. III del Consiglio di
Stato recepiti nei DPR del 06/05/2002) è stato pronunciato
in accoglimento delle censure relative alla mancata contrattazione
con le organizzazioni di categoria ed alla tardiva fissazione
dei tetti per il 1999. Tali delibere fissavano l’assegnazione
provvisoria globale alle varie AUSL per le prestazioni specialistiche
rese da privati e la quota capitaria, sì da giungere alla
determinazione della assegnazione a ciascuna AUSL. A tacer
d’altro, le varie AUSL della Regione hanno dato esecuzione
a tali delibere con atti fondati su vari presupposti, quali
il potenziamento o depotenziamento delle singole branche,
la determinazione del volume delle prestazioni da acquisire,
e così via (l’autonomia degli atti adottati dai Direttori
Generali delle AUSL è comprovata dal diverso contenuto che
hanno avuto le determinazioni assunte dalle AUSL delle province
di Lecce e Taranto), sicché non è possibile applicare alle
citate deliberazioni della Giunta Regionale ed agli atti
consequenziali l’istituto della illegittimità caducante
(elaborato dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 4 del
1992 ed oggetto di applicazioni prudenti, sia per la eccezionalità
nel diritto pubblico della categoria della “nullità”, sia
per gli effetti che l’istituto produce nei confronti di
soggetti estranei al giudizio sull’atto presupposto);
▪ per l’anno 2001, poi, la materia ha trovato fonte
di regolamentazione nel disposto di cui all’art. 25 della
L.R. n. 28/00, per cui è ininfluente l’annullamento delle
delibere suindicate. A questo proposito, senza doversi necessariamente
addentrare nella complessa problematica delle leggi-provvedimento
(diffusamente trattata nel ricorso), il Collegio ritiene
che la L.R. n. 28/00 abbia operato un rinvio recettizio
alle delibere suindicate, nel senso che ha assunto i valori
in esse indicati come dato storico di riferimento (al riguardo,
basta pensare che, se il Legislatore avesse indicato direttamente
i valori da prendere a riferimento per gli anni successivi,
non si sarebbe dubitato della innovatività della disposizione,
il cui rango primario è stato del resto riconosciuto dalla
Sezione con la sentenza n. 1497 del 2002. La conclusione
non può quindi mutare solo perché il Legislatore pugliese
ha rinviato sic et simpliciter alle delibere di G.R.).
Ciò premesso, è appena il caso di osservare che l’operatività
erga omnes dell’annullamento giurisdizionale è cosa ben
diversa degli effetti di tale annullamento sugli atti consequenziali,
sicché non appare coerente il richiamo alla sentenza del
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6452 del 2002, con la quale
è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto
di interesse un ricorso in appello proposto da alcune strutture
sanitarie accreditate nella Regione Puglia, proprio sul
presupposto che il provvedimento da esse impugnato – la
delibera di G.R. n. 1832/99 – non era più esistente, in
quanto annullato con i citati DPR del 06/05/2002; l’indirizzo
seguito da questo Collegio trova inoltre conforto in una
pronuncia successiva a quella citata (Cons. Stato, sez.
I, parere n. 2196 del 2003) che ha affermato che l’annullamento
delle delibere di G.R. n. 1003/99 e n. 1832/99 non ha prodotto
la caducazione automatica di tutti i provvedimenti successivi
che da esse traevano in qualche modo origine, dovendosi
invece indagare in maniera puntuale gli effetti dell’annullamento
di cui si tratta.
In base a quanto precede, va dichiarata inammissibile l’azione
di accertamento della responsabilità aquiliana delle amministrazioni
intimate, in quanto non sono stati impugnati tempestivamente
e con esito favorevole i provvedimenti con cui è stato disciplinato
il rapporto di accreditamento con la struttura ricorrente
nell’anno 2001 (Cons. Stato, Ad. Plen. 26 marzo 2003 n.
4), e questo a prescindere dagli effetti (non adeguatamente
illustrati) che, secondo la ricorrente, l’annullamento delle
delibere regionali produrrebbe sul contratto a suo tempo
stipulato fra l’AUSL e la struttura ricorrente;
– diversa conclusione va invece rassegnata in relazione
alla pretesa della società ricorrente di vedersi corrisposte,
a titolo di indebito arricchimento della P.A., le somme
relative alle prestazioni erogate nell’anno 2001 in eccedenza
rispetto al tetto annuale di spesa. Tale conclusione si
fonda sulle seguenti considerazioni:
a) i tetti di spesa, come è noto, hanno la precipua funzione
di ripartire razionalmente le risorse finanziarie che le
Regioni mettono a disposizione delle AUSL, garantendo il
diritto di libera scelta del cittadino fra strutture pubbliche
e private e consentendo a queste ultime di pianificare annualmente
la propria attività imprenditoriale (alla luce della quantità
di prestazioni che l’AUSL territoriale prevede di acquistare
ogni anno da ciascuna di esse).
Sostanzialmente, mediante il tetto di spesa l’AUSL territoriale
rende noto a ciascuna struttura accreditata ubicata nel
proprio bacino il volume delle prestazioni che intende acquistare
da essa nell’anno di riferimento. Tale volontà è poi trasfusa
in un contratto inquadrabile nel genus della somministrazione,
in forza del quale l’erogatore si impegna a fornire le prestazioni
dedotte nel negozio e l’azienda sanitaria a corrispondere
i relativi compensi (alle tariffe previste e nei limiti
del montante e del tetto invalicabile); l’erogatore, inoltre,
anche se è esercente di un servizio pubblico, non è tenuto
a fornire prestazioni eccedenti il tetto prefissato, in
quanto l’ordinamento non ritiene di imporre ad un privato
imprenditore obblighi eccedenti la sua capacità aziendale
(ciò però non priva i cittadini di assistenza sanitaria,
in quanto suppliscono le strutture pubbliche, le quali sono
invece tenute a fornire prestazioni eccedenti il volume
annuo prefissato.
Infatti, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 32, comma
8, della L. n. 449/97, i tetti di spesa vengono fissati
anche per le strutture pubbliche, seppure per finalità diverse,
consistenti soprattutto nel controllo della spesa e nell’ottimizzazione
dell’impiego delle risorse umane e materiali);
b) tuttavia, considerato che non sempre le strutture pubbliche
riescono a garantire l’erogazione di certe prestazioni o
comunque non sono sempre in grado di farlo in tempi ragionevoli,
accade sovente che una struttura accreditata eroghi prestazioni
eccedenti il tetto annuale per far fronte a richieste dei
cittadini, formulate su modulari del SSR. In casi del genere,
considerato che al medico prescrittore va riconosciuto il
potere rappresentativo del SSN (come risulta dalla Dichiarazione
preliminare al DPR n. 270 del 28 luglio 2000, recante “Regolamento
di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale”), è possibile
riconoscere alle strutture accreditate che superano il tetto
annuale il diritto a percepire il corrispettivo delle prestazioni
erogate in eccedenza, sia pure a titolo di arricchimento
senza causa della P.A. (art. 2041 c.c.), purché si accerti
l’utiliter coeptum da parte dell’amministrazione e la deminutio
patrimoniale dell’erogatore (in tal senso si veda, ex multis,
la citata sentenza n. 4735/03 della Sezione);
c) nel caso di specie, sussistono i presupposti per l’applicazione
dell’art. 2041 c.c., visto che le prestazioni erogate dalla
ricorrente sono state dirette a soddisfare richieste dei
cittadini formulate per il tramite del SSR e, come tali,
hanno prodotto un’utilità per l’azienda sanitaria, consistente
nel risparmio delle risorse che essa avrebbe dovuto impiegare
per assicurare le stesse prestazioni erogate dal Laboratorio
BioSaf.
Resta da stabilire il criterio in base al quale commisurare
la somma dovuta alla ricorrente, atteso che nell’actio de
in rem verso occorre stabilire, con giudizio di equità,
la misura dell’arricchimento indebito dell’accipiens (che
è pari alla minor somma tra l’arricchimento ricevuto da
chi si sia avvantaggiato dalla prestazione senza causa e
la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito).
Al riguardo, in linea con quanto statuito in alcune precedenti
controversie (fra cui quella decisa con la citata sentenza
n. 4735/03), il Collegio ritiene di applicare i coefficienti
indicati nell’art. 4 del DPR n. 120 del 23/03/1988 (recante
l’”Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale
e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica,
la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni
altra prestazione specialistica effettuata in regime di
autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833”), relativi al valore attribuito
ai mezzi impegnati (cioè alla “deminutio”), e pertanto stabilisce
la misura dell’indebito arricchimento conseguito dall’AUSL
resistente nel 30% del valore (a tariffa) delle prestazioni
erogate dalla struttura ricorrente in eccedenza rispetto
al tetto del 2001.
Pertanto, l’Azienda USL BR/1 va condannata al pagamento
a favore della ricorrente della somma predetta, maggiorata
di interessi legali e rivalutazione a far data dalla maturazione
e fino al momento dell’effettivo pagamento (nel senso della
spettanza di interessi e rivalutazione anche nell’obbligazione
indennitaria ex art. 2041 c.c., vedasi Cass., sez. II, sent.
n. 7694 del 1992).
In base a quanto precede, il ricorso va in parte dichiarato
inammissibile (in relazione alla domanda risarcitoria) e
in parte accolto (in relazione alla domanda di pagamento,
a titolo di arricchimento senza causa della P.A., delle
prestazioni eccedenti il tetto di spesa erogate nell’anno
2001), nei limiti di cui in motivazione.
|
| |
|
Ritenuto l’affare ai fini della decisione
di merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.
9 della Legge n. 205 del 21/07/2000;
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, in parte dichiara inammissibile
e in parte accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 29 aprile 2004.
|
|