| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 3 maggio 2004 n. 212
Pres. Lignani, Est. Cardoni
Softel s.a.s. (avv.ti M. Manna e S. Manna) c. Ministero
per i Beni e le Attvità culturali (Avv. Distrettuale dello
Stato) |
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Atto amministrativo – Dichiarazione sostitutiva
di notorietà – Mancata allegazione della copia fotostatica
del documento d’identità – Difetto di un elemento essenziale
– Inesistenza della dichiarazione – Sussiste.
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La copia fotostatica del documento d’identità
del sottoscrittore deve essere necessariamente allegata
alla dichiarazione sostitutiva di notorietà, essendone un
suo elemento essenziale: in difetto, l’atto dichiarativo
deve essere considerato, dal punto di vista giuridico, inesistente,
per cui non è ammissibile l’integrazione postuma della predetta
copia fotostatica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 230/2003 proposto dalla
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Softel S.a.s. in proprio e quale mandataria
dell’associazione temporanea di scopo, costituita unitamente
alla Fondazione per la Conservazione e il Restauro dei Beni
Librari ed alla COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali a.r.l.,
in persona del legale rappresentante por-tempore, rappresentata
e diefsa dall’avv. Massimiliano Manna e dall’avv. Simone
Manna, con domicilio eletto presso i medesimi in Perugia,
via Bonaccia n. 5;
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CONTRO
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
in persona del Ministro pro-tempore,
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Archivio di Stato di Terni, in persona del legale rappresentante
por-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Disterttuale
dello Satto di Perugia ed ex lege domiciliati in Perugia,
via degli Offici n. 14;
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E NEI CONFRONTI DI
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Eulogos spa, non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
del provvedimento d’aggiudicazione datato 3 marzo 2003 (prot.n.
573/VII.1) con cui il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Archivio di Stato di Terni, concedeva in appalto
alla Eulogos s.p.a “…il servizio di acquisizione digitale
di complessivi 5.587 disegni, servizio di schedatura disegni;
microfilmatura delle opere; indagine specialistica di n.
100 opere a campione; inserimento immagini in database,
conversione formato immagine, progettazione database relazionale”,
denominato “Progetto Bazzani”, nonché di ogni altro atto
presupposto, connesso o conseguente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministraizoni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 7 aprile
2004 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi
i difensori delle parti come da verbale Ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
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FATTO E DIRITTO
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1- La società ricorrente impugna l’aggiudicazione
dell’appalto in epigrafe alla controinteressata Eulogos.
Nel gravame si formulano articolate censure di eccesso di
potere e violazione di legge sostenendo, in estrema sintesi,
che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla
gara per non aver allegato alle autocertificazioni circa
la regolarità contributiva e la non sussistenza di cause
di esclusione (ex art.11 D.Lgs. n.358/1992), una fotocopia
del documento d’identità del dichiarante.
Si deducono altresì l'illogicità della valutazione dell'offerta
della ricorrente, anche in relazione alla sua esperienza
lavorativa, nonché il difetto di motivazione del provvedimento
avversato.
L'Amministrazione si è costituita controdeducendo ed eccependo
l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla
parte controinteressata.
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2- Il Collegio, in primo luogo, rigetta l'eccezione
preliminare, meramente defatigatoria, poiché basta esaminare
il fascicolo processuale per vedere che è stato prodotto
l'avviso di ricevimento della notifica erroneamente ritenuta
mancante.
In secondo luogo, il Tribunale giudica fondato il ricorso.
Infatti, la produzione della fotocopia del documento d'identità
del dichiarante costituisce elemento costitutivo dell'autocertificazione,
giacché espressamente previsto dalla legge (art. 38 D.P.R.
n. 445/2000) come requisito formale ad substantiam dell'autocertificazione
stessa (argomenta da: TAR Sicilia, Sez. Catania 4 aprile
2002 n. 567).
La norma, del resto, è di stretta interpretazione profilandosi
come eccezionale rispetto al principio generale che attribuisce
la potestà certificatoria ai pubblici uffici.
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3- Non è dunque ammessa l'esibizione a posteriori
del documento d'identità poiché, diversamente, non si sanerebbe
una semplice irregolarità formale, ma si consentirebbe la
formazione progressiva di un atto (l'autocertificazione)
che, per esistere validamente, deve essere composto contestualmente
da tutti i suoi elementi.
Ed è qui pacifico che un suo elemento essenziale mancasse
al momento della presentazione della domanda di gara per
cui quell’atto, a quel momento, era giuridicamente inesistente.
Così come lo sarebbe, ad esempio, una certificazione ordinaria
priva della firma del pubblico ufficiale che l’ha rilasciata.
La produzione successiva del documento d’identità, realizzerebbe
dunque una integrazione della documentazione d'offerta,
in virtù della creazione, a posteriori, di un documento
originariamente inesistente (dal punto di vista giuridico),
in palese violazione della par condicio fra i concorrenti.
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4- Per le ragioni sin qui espresse il ricorso
deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione
di escludere dalla gara la parte controinteressata.
Resta assorbito l'esame delle rimanenti doglianze, attesa
la natura d'antecedente logico della censura giudicata fondata.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono le soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe
e per l'effetto annulla l’aggiudicazione impugnata.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del
giudizio complessivamente liquidate in € 2.000 (duemila),
oltre agli oneri di legge ed alle spese occorrende.
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Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio
del giorno 7 aprile 2004 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore
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ANTONIO BARTOLINI
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| Dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ed inesistenza
| 1.
La pronunzia in esame affronta la delicata questione,
ancora per molti versi inesplorata, della struttura
e rilevanza giuridica della dichiarazione sostitutiva
di notorietà, che con termine gergale viene impropriamente
(anche dalla sentenza in esame) chiamata autocertificazione.
Difatti, nel caso in rassegna, un’impresa, partecipante
ad una gara di appalto, era risultata aggiudicataria,
nonostante che avesse presentato, per l’appunto,
una dichiarazione sostitutiva (riguardante la regolarità
contributiva e la non sussistenza di cause di esclusione)
priva della fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore.
Il Tar Umbria è stato, pertanto, chiamato a decidere
se la mancata produzione di tale copia fotostatica
determini un vizio della dichiarazione sostitutiva
oppure se si tratti di un irregolarità sanabile.
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| 2.
Come noto il testo unico in materia di documentazione
amministrativa consente di produrre istanze e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, purchè siano sottoscritte
in presenza di un dipendente addetto, oppure siano
presentate “unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore”
(1).
Secondo la giurisprudenza, la mancata allegazione
della fotocopia del documento d’identità non consentirebbe
di attribuire valore legale al contenuto della dichiarazione,
senza possibilità di regolarizzazione (2).
Di particolare interesse sono gli orientamenti espressi
dalla giurisprudenza circa la natura della dichiarazione
priva del documento fotocopiato.
Secondo un primo indirizzo, l’atto di notorietà
proveniente dal privato, non corrispondente alle
forme richieste dal paradigma normativo, non farebbe
“pubblica fede” (3); ad avviso di diverso collegio,
l’allegazione della copia fotostatica del documento
d’identità si concretizzerebbe in un elemento sostanziale
della domanda, avendo la “funzione (sostanziale)
di prova della provenienza della dichiarazione”
(4).
In questo itinerario argomentativo s’inserisce il
Tar Umbria, con un’argomentazione del tutto peculiare,
che, per la sua “originalità”, merita di essere
brevemente affrontata. |
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| 3.
Ad avviso del giudice umbro, l’allegazione della
fotocopia “costituisce elemento costitutivo dell'autocertificazione,
giacché espressamente previsto dalla legge (art.
38 D.P.R. n. 445/2000) come requisito formale ad
substantiam dell'autocertificazione stessa”.
Trattandosi di un “elemento essenziale” dell’atto,
la dichiarazione priva di tale fotocopia va considerata
come giuridicamente inesistente; del resto, sempre
secondo il tribunale amministrativo, una simile
evenienza si presenta nell’ipotesi, del tutto analoga,
della “ordinaria certificazione” priva della sottoscrizione
del pubblico ufficiale.
Ne conseguirebbe che la medesima non può essere
regolarizzata nel corso del procedimento, stante
la sua radicale invalidità: per cui il collegio
afferma che non può essere ammessa “l'esibizione
a posteriori del documento d'identità poiché, diversamente,
non si sanerebbe una semplice irregolarità formale,
ma si consentirebbe la formazione progressiva di
un atto (l'autocertificazione) che, per esistere
validamente, deve essere composto contestualmente
da tutti i suoi elementi”. |
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| 4.
In definitva ed in base alla pronunzia in commento,
la dichiarazione sostitutiva di notorietà priva
della fotocopia del documento d’identità sarebbe
inesistente per difetto di un suo elemento essenziale
e come tale radicalmente insanabile.
Si tratta di un’applicazione, spuria, della teoria
pandettistica sul negozio giuridico. Giova, difatti,
rammentare che secondo la teoria negoziale, di ranellettiana
memoria (5), la mancanza di un elemento essenziale
determina la nullità dell’atto amministrativo negoziale,
tra cui anche il mancato rispetto della forma richiesta
ad substantiam.
Tale teorica, come correttamente ricordato in dottrina,
peraltro, non trova riscontro nel diritto vivente,
se non in qualche obiter (6).
Tant’è che l’esempio portato dal giudice umbro,
riguardante la certificazione inesistente (ma, il
problema riguarda in generale gli atti amministrativi)
priva della sottoscrizione, non trova unanime consenso
in giurisprudenza (7).
In realtà si deve ritenere che l’inesistenza dell’atto
per difetto di forma richiesta ad substantiam possa
comportare la nullità-(inesistenza) solo ove l’essenzialità
(e non la sua presenza) sia espressamente prevista
dalla legge (8). |
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| 5.
Non si può, dunque, concordare con il giudice umbro
laddove ritiene che l’allegazione della copia del
documento sia elemento essenziale, poiché il testo
unico sulla documentazione amministrativa non impone
tale requisito espressamente ad substantiam.
Del resto, laddove lo stesso t.u. ha voluto richiedere
un elemento formale ai fini della validità del documento
lo ha espressamente previsto: ad es., nel caso di
istanze inviate per via telematica si dispone, espressamente
per la loro validità, che vengano sottoscritte mediante
firma digitale o forme equipollenti (9).
L’omessa allegazione della fotocopia del documento
non ci pare, dunque, essere un elemento essenziale
richiesto a pena di assoluta invalidità. |
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| 6.
A ben vedere l’ordinamento richiede la presentazione
della copia fotostatica al fine di porre un’equipollenza
con l’ordinaria dichiarazione sostitutiva, che deve
avvenire mediante sottoscrizione compiuta in presenza
del pubblico “dipendente addetto” (10).
L’ “onere” di allegazione è, pertanto, imposto al
fine di dare alla dichiarazione la veste dell’atto
pubblico: ciò, peraltro, non determina l’inesistenza
della dichiarazione, come del resto emerge per principio
generale dall’art. 2701, cod. civ., il quale, consentendo
la “conversione dell’atto pubblico”, attribuisce
agli atti sottoscritti dai privati senza le formalità
prescritte la “efficacia probatoria della scrittura
privata” (11).
La fotocopia è, dunque, una formalità prescritta
ad probationem non ad substantiam. |
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| 7.
Questa conclusione, peraltro, in termini generali
comporta delle conseguenze di non poco momento.
Se, infatti, si sostenesse la sua giuridica inesistenza,
si dovrebbe escludere a priori l’integrabilità della
dichiarazione sostitutiva, essendo un nulla giuridico,
del tutto irrilevante.
Se, invece, si aderisce alla tesi che la dichiarazione
è esistente, ma priva del valore di atto pubblico,
la medesima potrà essere, in astratto, sempre integrabile,
al fine di assumere il valore di atto facente pubblica
fede.
Certamente l’astratta integrabilità dovrà tenere
conto delle esigenze del caso concreto, come nell’ipotesi
delle procedure concorsuali, in cui non a caso,
allo scopo di rispettare il principio della par
condicio, si tende a rendere regolarizzabili solo
i vizi formali (quasi estetici), per definizione
non idonei ad incidere sulla natura e sul contenuto,
nonché sull’efficacia della manifestazione di volontà
dell’interessato. |
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| (1)
Cfr. art. 38, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
(2) In termini Cons. St., Sez. V, 1 ottobre 2003,
n. 5677, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar
Valle D’Aosta, 17 marzo 2004, n. 29, in questa Rivista,
n. 3-2004.
(3) Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 4 aprile 2002,
n. 567, in www.giustizia.amministrativa.it, richiede
che la dichiarazione, per poter svolgere la sua
funzione di pubblica fede, deve essere corredata
da una fotocopia riguardante un documento in corso
d’invalidità.
(4) In particolare Tar Valle D’Aosta, 17 marzo 2004,
n. 29, cit.
(5) O. Ranelletti, Le guarentigie amministrative
e giurisdizionali della giustizia nell’amministrazione,
Milano, 1930, 102 ss.
(6) Come puntualmente notato da R. Caranta, L’inesistenza
dell’atto amministrativo, Milano, 1990, 164 ss.
(7) Nel senso dell’essenzialità della sottoscrizione
si veda Cons. St., Sez. VI, 26 novembre 1991, n.
885,in Foro amm., 1991, 2970; contra Cass., 7 agosto
1996, n. 7234, in Rep. Foro it., 1996, Atto amministrativo,
n. 291.
(8) Nel lessico giuridico comune nullità ed inesistenza
sono visti impropriamente come sinonimi: non è la
sede per afforntare tale problematica. A tal fine
sia consentito rinviare al nostro lavoro su La nullità
del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino,
2002.
(9) Cfr. l’art. 38, 2° co., t.u. 445/2000, dove
si dispone che: “Le istanze e le dichiarazioni inviate
per via telematica sono valide: …”
(10) V. sempre art. 38, 3° co., t.u. documentazione
amministrativa.
(11) “Il documento formato da ufficiale pubblico
incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza
delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto
dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della
scrittura privata” (art. 2701, cod. civ.). |
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