| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 27 aprile 2004
n. 1256
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.
Santini ed altri (Avv. Andrea Bartoli) contro il Comune
di Borgo a Mozzano (Avv. Stefania Bernardini) |
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1. Espropriazione per pubblica utilità –
Occupazione d’urgenza – Termini – Proroghe di legge ex art.
14 D.L. 534/1987, convertito con modificazioni dalla L.
47/1988 ed ex art. 14 L. 158/1991 – Applicabilità ope legis
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2. Espropriazione per pubblica utilità –
Accessione invertita – Termine di prescrizione quinquennale
– Atti interruttivi della prescrizione al diritto al risarcimento
– Determinazione dell'indennità di esproprio, offerta e/o
deposito di essa – Idoneità
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1. Le proroghe dei termini di scadenza dell’occupazione
legittima posta in essere dall’Amministrazione (ed ancora
in corso alla data dell’entrata in vigore di tali norme),
previste dall’art. 14 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988,
n. 47, e dall’art. 14 della L. 20 maggio 1991, n. 158, operano
ope legis
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2. In tema di espropriazione per pubblica
utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione
acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio,
l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità
di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa,
i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento
del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale,
si configurano come atti interruttivi della prescrizione
del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita
del diritto dominicale
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1.
Cfr. in termini analoghi Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2001,
n. 3762; Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2000, n. 15357;
Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 1998, n. 12382; Cass. civ.,
sez. un., 8 luglio 1998, n. 6626; Cass. civ., sez. I, 12
giugno 1998, n. 5879 |
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER
LA TOSCANA
I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1221/2002 proposto da
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SANTINI Vanda, SANTINI Alfio, SANTINI
Giovanni e SANTINI Osvaldo tutti rappresentati e difesi
dall’avv. Andrea Bartoli ed elettivamente domiciliati presso
lo studio dell’avv. Gian Luigi Medici, in Firenze, via S.
Gallo n. 80,
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contro
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il Comune di Borgo a Mozzano, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Stefania Bernardini con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Angela Biffali, in Firenze, Borgo Pinti n. 80,
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per la condanna
del Comune di Borgo a Mozzano all’integrale risarcimento
del danno dai ricorrenti subito a seguito dell’occupazione
illegittima, con conseguente acquisto della proprietà per
accessione invertita da parte dello stesso Comune per irreversibile
trasformazione del fondo censito al N.C.T. al foglio 27,
mapp. 253.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio
2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Bartoli e l’avv. Degl’Innocenti,
per delega dell’avv. Bernardini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti,
comproprietari di un fondo sito in Comune di Borgo a Mozzano,
censito al N.C.T. al foglio 27, mapp. 253, domandano la
condanna del suddetto Comune, previa declaratoria della
responsabilità dello stesso, al risarcimento del danno subito
a seguito dell’occupazione illegittima, con conseguente
perdita della proprietà per accessione invertita, seguita
alla irreversibile trasformazione del fondo, in favore della
stessa Amministrazione.
Deducono, in particolare, i ricorrenti che, con deliberazione
del 21 marzo 1985 n. 121, la Giunta comunale procedeva all’occupazione
d’urgenza dei terreni di proprietà dei medesimi, allo scopo
realizzarvi il Piano per l’edilizia economica e popolare
in precedenza approvato, stabilendo, tra l’altro, che l’occupazione
non potesse protrarsi oltre il termine di anni cinque dall’effettiva
immissione in possesso, poi realmente avvenuta in data 13
gennaio 1986.
Con posteriore atto, rogato in data 17 febbraio 1987, il
Comune formalizzava l’assegnazione, per il solo diritto
di superficie, del terreno per cui è causa in favore della
coop. La Tegola che, successivamente, vi edificava tre delle
quattro palazzine previste dal Piano sopra menzionato.
In data 3 marzo 1997 il Sindaco inviava una missiva con
cui informava gli interessati dell’intendimento dell’Amministrazione
di definire le procedure espropriative tuttora incompiute,
dando atto che “comunque l’area in questione è di proprietà
comunale per intervenuta accessione invertita” e offrendo
ai ricorrenti un’indennità di esproprio calcolata ai sensi
dell’art. 5 bis l. n. 359/1992.
In via preliminare deve essere vagliata l’eccezione di prescrizione
del diritto vantato dai deducenti.
Assume, infatti, l’Amministrazione resistente che è ormai
decorso, senza alcun atto interruttivo da parte degli interessati,
il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno consistente nell’ablazione del diritto dominicale
di cui i ricorrenti erano titolari, decorrente dal compimento
del quinquennio dalla data di adozione del provvedimento
di occupazione d’urgenza – 13 gennaio 1985 – senza che ad
esso abbia fatto seguito la regolare conclusione del procedimento
espropriativo.
L’assunto non può essere condiviso.
Come è noto l’occupazione d'urgenza, come misura anticipatrice
degli effetti della espropriazione, legittima l'espropriante
ad apportare al bene occupato le trasformazioni necessarie
alla realizzazione dell’opera, che ben può essere portata
a compimento prima della scadenza del termine oltre il quale
l'occupazione non "può esser protratta", ex art. art. 20,
c. 2, legge n. 865/1971, e il bene deve essere perciò restituito
se non sia intervenuto il provvedimento ablativo. Ma se
la radicale trasformazione del bene non consente la restituzione
alla conclusione della occupazione legittima, è in quel
momento che si realizza, come effetto di tale impossibilità,
la fattispecie della accessione invertita, con l'acquisto
della proprietà a titolo originario a favore della pubblica
amministrazione e la corrispondente estinzione del diritto
del proprietario espropriando, che soltanto da quello stesso
momento - dunque - può esercitare la pretesa di riparazione
del danno subito per essere stato privato del suo diritto,
secondo il principio di cui all’art. 2935 cod. civ. per
il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere” (Cass. civ.,
sez. I, 28 agosto 2000, n. 11224; id. n. 666/1998).
Come osservato, peraltro, dalla parte ricorrente tale termine
è stato prorogato più volte direttamente dal Legislatore.
L’asserzione trova conferma in quanto stabilito dall’ art.
14 del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 secondo cui “Per le
occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine,
di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre
1971, n. 865…è ulteriormente prorogata di due anni” e nell’art.
14 della legge 20 maggio 1991, n. 158, a tenore del quale
“per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del
termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'art. 14,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,
è ulteriormente prorogata di due anni”.
Ne discende, perciò, che per effetto delle successive proroghe
disposte ope legis, il termine di scadenza dell’occupazione
legittima posta in essere dall’Amministrazione è spirato
nel gennaio del 1995 e da tale data incombeva ai ricorrenti
l’onere di esercitare l’azione per il risarcimento del danno
subito, ovvero di interrompere il decorso della prescrizione
con atti idonei. Orbene, assumono i ricorrenti che il termine
quinquennale di prescrizione sia stato interrotto con l’adozione,
da parte del Comune di Borgo a Mozzano, della deliberazione
consiliare n. 50 del 28 settembre 1996 con la quale riconosceva
i debiti fuori bilancio inerenti alle procedure espropriative
ancora in atto e successivamente, con una nota in data 3
marzo 1997, inviata ai medesimi, con cui si invitavano i
proprietari interessati ad accettare l’indennità di esproprio
quantificata in £ 53.147.546, secondo i criteri fissati
dall’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992, come introdotto dalla
legge di conversione n. 359/1992.
Si osserva in proposito che la Corte di cassazione, superando
precedenti interpretazioni di segno contrario (Cass. civ.
sez. I, 25 settembre 1993; id., 22 febbraio 1994, n. 1725),
ha affermato che in tema di espropriazione per pubblica
utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione
acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio,
l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità
di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa,
i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento
del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale,
si configurano come atti interruttivi della prescrizione
del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita
del diritto dominicale (Cass. civ., sez. un., 21 luglio
1999, n. 485).
Tanto premesso in ordine all’eccezione di prescrizione,
occorre esaminare nel merito il gravame.
Quanto all’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione
comunale è sufficiente osservare che l'uso del territorio
che ha determinato l'irreversibile appropriazione di terreni
sottoposti a procedimento espropriativo e di occupazione
in via d'urgenza, senza che all'occupazione abbia fatto
seguito nei termini di legge il decreto di esproprio, determina,
in capo alla medesima, l’insorgere di un’obbligazione risarcitoria
per equivalente dei danni subiti dalla parte ricorrente
(cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, n.
9507; T.A.R. Marche, 4 febbraio 2003, n. 22).
Tale affermazione di responsabilità non è del resto contestata
neppure da controparte.
Accertata, dunque, l'esistenza di una colpa ascrivibile
all’Amministrazione comunale resistente, occorre quantificare
l'ammontare del richiesto risarcimento.
Il Collegio ritiene di potere procedere, allo scopo, senza
ricorrere all'ausilio di una consulenza tecnica, utilizzando
lo strumento previsto dall'art. 35, comma secondo, del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 80, il quale dà facoltà al giudice amministrativo
di stabilire direttamente "i criteri in base ai quali l'amministrazione
deve proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di
una somma di danaro entro un congruo termine".
In proposito si deve rilevare che dopo la sentenza della
Corte cost. n. 369 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 5 bis, comma 6, d.l. 11 luglio
1992 n. 333, come sostituito dall'art. 1, comma 65, l. 28
dicembre 1995 n. 549, nella parte in cui applica al risarcimento
del danno da occupazione appropriativa i criteri di determinazione
stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per
pubblica utilità, trova applicazione in tutti i giudizi
in corso non definiti con sentenza passata in giudicato
l'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, che ha introdotto,
nel cit. art. 5 bis, il comma 7 bis, per il quale in caso
di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica
utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si
applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione
dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione
del 40% ed inoltre l'importo del risarcimento è altresì
aumentato del 10%. (Cassazione civile, sez. I, 19 aprile
2002, n. 5728).
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto,
il Collegio dispone che il Comune di Borgo a Mozzano debba
corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del
danno subito, una somma calcolata secondo i criteri appena
indicati e che tale somma, trattandosi di debito di valore
(Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 2003, n. 4070) sia
incrementata, con decorrenza dalla data di consumazione
dell’illecito, ossia dal gennaio 1995, e sino al deposito
della presente sentenza, che identifica il momento in cui,
con la liquidazione giudiziale del danno, il debito diviene
di valuta, della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT.
Con la medesima modalità temporale l'importo, così rivalutato,
deve, infine, essere incrementato degli interessi legali,
secondo il tasso vigente, a titolo di compensazione della
mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta per
il risarcimento del danno.
All'offerta di pagamento della somma complessiva dovuta
a titolo di risarcimento danni, nell'ammontare che deriverà
dalla corretta applicazione dei criteri sopra indicati,
il medesimo Comune dovrà provvedere entro il termine di
novanta giorni dalla comunicazione della sentenza in forma
amministrativa, ovvero dalla sua notificazione a cura della
parte ricorrente.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Borgo a Mozzano al pagamento, in favore
dei ricorrenti, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla
notificazione della sentenza, del risarcimento del danno
secondo l'ammontare che deriverà dall'applicazione dei criteri
e delle modalità indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2004
Firenze, lì 27 APRILE 2004
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