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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 27 aprile 2004 n. 1256
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.
Santini ed altri (Avv. Andrea Bartoli) contro il Comune di Borgo a Mozzano (Avv. Stefania Bernardini)


1. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza – Termini – Proroghe di legge ex art. 14 D.L. 534/1987, convertito con modificazioni dalla L. 47/1988 ed ex art. 14 L. 158/1991 – Applicabilità ope legis

 

2. Espropriazione per pubblica utilità – Accessione invertita – Termine di prescrizione quinquennale – Atti interruttivi della prescrizione al diritto al risarcimento – Determinazione dell'indennità di esproprio, offerta e/o deposito di essa – Idoneità

1. Le proroghe dei termini di scadenza dell’occupazione legittima posta in essere dall’Amministrazione (ed ancora in corso alla data dell’entrata in vigore di tali norme), previste dall’art. 14 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47, e dall’art. 14 della L. 20 maggio 1991, n. 158, operano ope legis

 

2. In tema di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio, l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale

 

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1. Cfr. in termini analoghi Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2001, n. 3762; Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2000, n. 15357; Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 1998, n. 12382; Cass. civ., sez. un., 8 luglio 1998, n. 6626; Cass. civ., sez. I, 12 giugno 1998, n. 5879


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANA
I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1221/2002 proposto da

 

SANTINI Vanda, SANTINI Alfio, SANTINI Giovanni e SANTINI Osvaldo tutti rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Bartoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gian Luigi Medici, in Firenze, via S. Gallo n. 80,

 

contro

 

il Comune di Borgo a Mozzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Bernardini con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela Biffali, in Firenze, Borgo Pinti n. 80,

 

per la condanna
del Comune di Borgo a Mozzano all’integrale risarcimento del danno dai ricorrenti subito a seguito dell’occupazione illegittima, con conseguente acquisto della proprietà per accessione invertita da parte dello stesso Comune per irreversibile trasformazione del fondo censito al N.C.T. al foglio 27, mapp. 253.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Bartoli e l’avv. Degl’Innocenti, per delega dell’avv. Bernardini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, comproprietari di un fondo sito in Comune di Borgo a Mozzano, censito al N.C.T. al foglio 27, mapp. 253, domandano la condanna del suddetto Comune, previa declaratoria della responsabilità dello stesso, al risarcimento del danno subito a seguito dell’occupazione illegittima, con conseguente perdita della proprietà per accessione invertita, seguita alla irreversibile trasformazione del fondo, in favore della stessa Amministrazione.
Deducono, in particolare, i ricorrenti che, con deliberazione del 21 marzo 1985 n. 121, la Giunta comunale procedeva all’occupazione d’urgenza dei terreni di proprietà dei medesimi, allo scopo realizzarvi il Piano per l’edilizia economica e popolare in precedenza approvato, stabilendo, tra l’altro, che l’occupazione non potesse protrarsi oltre il termine di anni cinque dall’effettiva immissione in possesso, poi realmente avvenuta in data 13 gennaio 1986.
Con posteriore atto, rogato in data 17 febbraio 1987, il Comune formalizzava l’assegnazione, per il solo diritto di superficie, del terreno per cui è causa in favore della coop. La Tegola che, successivamente, vi edificava tre delle quattro palazzine previste dal Piano sopra menzionato.
In data 3 marzo 1997 il Sindaco inviava una missiva con cui informava gli interessati dell’intendimento dell’Amministrazione di definire le procedure espropriative tuttora incompiute, dando atto che “comunque l’area in questione è di proprietà comunale per intervenuta accessione invertita” e offrendo ai ricorrenti un’indennità di esproprio calcolata ai sensi dell’art. 5 bis l. n. 359/1992.
In via preliminare deve essere vagliata l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dai deducenti.
Assume, infatti, l’Amministrazione resistente che è ormai decorso, senza alcun atto interruttivo da parte degli interessati, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno consistente nell’ablazione del diritto dominicale di cui i ricorrenti erano titolari, decorrente dal compimento del quinquennio dalla data di adozione del provvedimento di occupazione d’urgenza – 13 gennaio 1985 – senza che ad esso abbia fatto seguito la regolare conclusione del procedimento espropriativo.
L’assunto non può essere condiviso.
Come è noto l’occupazione d'urgenza, come misura anticipatrice degli effetti della espropriazione, legittima l'espropriante ad apportare al bene occupato le trasformazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, che ben può essere portata a compimento prima della scadenza del termine oltre il quale l'occupazione non "può esser protratta", ex art. art. 20, c. 2, legge n. 865/1971, e il bene deve essere perciò restituito se non sia intervenuto il provvedimento ablativo. Ma se la radicale trasformazione del bene non consente la restituzione alla conclusione della occupazione legittima, è in quel momento che si realizza, come effetto di tale impossibilità, la fattispecie della accessione invertita, con l'acquisto della proprietà a titolo originario a favore della pubblica amministrazione e la corrispondente estinzione del diritto del proprietario espropriando, che soltanto da quello stesso momento - dunque - può esercitare la pretesa di riparazione del danno subito per essere stato privato del suo diritto, secondo il principio di cui all’art. 2935 cod. civ. per il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2000, n. 11224; id. n. 666/1998).
Come osservato, peraltro, dalla parte ricorrente tale termine è stato prorogato più volte direttamente dal Legislatore.
L’asserzione trova conferma in quanto stabilito dall’ art. 14 del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 secondo cui “Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865…è ulteriormente prorogata di due anni” e nell’art. 14 della legge 20 maggio 1991, n. 158, a tenore del quale “per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni”.
Ne discende, perciò, che per effetto delle successive proroghe disposte ope legis, il termine di scadenza dell’occupazione legittima posta in essere dall’Amministrazione è spirato nel gennaio del 1995 e da tale data incombeva ai ricorrenti l’onere di esercitare l’azione per il risarcimento del danno subito, ovvero di interrompere il decorso della prescrizione con atti idonei. Orbene, assumono i ricorrenti che il termine quinquennale di prescrizione sia stato interrotto con l’adozione, da parte del Comune di Borgo a Mozzano, della deliberazione consiliare n. 50 del 28 settembre 1996 con la quale riconosceva i debiti fuori bilancio inerenti alle procedure espropriative ancora in atto e successivamente, con una nota in data 3 marzo 1997, inviata ai medesimi, con cui si invitavano i proprietari interessati ad accettare l’indennità di esproprio quantificata in £ 53.147.546, secondo i criteri fissati dall’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992, come introdotto dalla legge di conversione n. 359/1992.
Si osserva in proposito che la Corte di cassazione, superando precedenti interpretazioni di segno contrario (Cass. civ. sez. I, 25 settembre 1993; id., 22 febbraio 1994, n. 1725), ha affermato che in tema di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio, l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale (Cass. civ., sez. un., 21 luglio 1999, n. 485).
Tanto premesso in ordine all’eccezione di prescrizione, occorre esaminare nel merito il gravame.
Quanto all’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione comunale è sufficiente osservare che l'uso del territorio che ha determinato l'irreversibile appropriazione di terreni sottoposti a procedimento espropriativo e di occupazione in via d'urgenza, senza che all'occupazione abbia fatto seguito nei termini di legge il decreto di esproprio, determina, in capo alla medesima, l’insorgere di un’obbligazione risarcitoria per equivalente dei danni subiti dalla parte ricorrente (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, n. 9507; T.A.R. Marche, 4 febbraio 2003, n. 22).
Tale affermazione di responsabilità non è del resto contestata neppure da controparte.
Accertata, dunque, l'esistenza di una colpa ascrivibile all’Amministrazione comunale resistente, occorre quantificare l'ammontare del richiesto risarcimento.
Il Collegio ritiene di potere procedere, allo scopo, senza ricorrere all'ausilio di una consulenza tecnica, utilizzando lo strumento previsto dall'art. 35, comma secondo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il quale dà facoltà al giudice amministrativo di stabilire direttamente "i criteri in base ai quali l'amministrazione deve proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma di danaro entro un congruo termine".
In proposito si deve rilevare che dopo la sentenza della Corte cost. n. 369 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 6, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, come sostituito dall'art. 1, comma 65, l. 28 dicembre 1995 n. 549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa i criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità, trova applicazione in tutti i giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato l'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, che ha introdotto, nel cit. art. 5 bis, il comma 7 bis, per il quale in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40% ed inoltre l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10%. (Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 2002, n. 5728).
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il Collegio dispone che il Comune di Borgo a Mozzano debba corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno subito, una somma calcolata secondo i criteri appena indicati e che tale somma, trattandosi di debito di valore (Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 2003, n. 4070) sia incrementata, con decorrenza dalla data di consumazione dell’illecito, ossia dal gennaio 1995, e sino al deposito della presente sentenza, che identifica il momento in cui, con la liquidazione giudiziale del danno, il debito diviene di valuta, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Con la medesima modalità temporale l'importo, così rivalutato, deve, infine, essere incrementato degli interessi legali, secondo il tasso vigente, a titolo di compensazione della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta per il risarcimento del danno.
All'offerta di pagamento della somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento danni, nell'ammontare che deriverà dalla corretta applicazione dei criteri sopra indicati, il medesimo Comune dovrà provvedere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza in forma amministrativa, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Borgo a Mozzano al pagamento, in favore dei ricorrenti, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione della sentenza, del risarcimento del danno secondo l'ammontare che deriverà dall'applicazione dei criteri e delle modalità indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2004
Firenze, lì 27 APRILE 2004



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