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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 29 aprile 2004 n. 1412
Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est.
Cooperativa “Insieme” di Lucca (Avv. Roberto Coli) contro la Regione Toscana (non costituita), l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa (non costituita) e nei confronti della Cooperativa C.P.S.S. (Avv.ti Carmelo d’Antone e Giancarlo Altavilla)


1. Contratti della P.A. – Licitazione privata – Introduzione da parte della Commissione di elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito – Legittimità – A condizione che avvenga prima dell’apertura delle buste

 

2. Contratti della P.A. –Licitazione privata – Esclusione per anomalia dell’offerta – Costo orario del personale educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle tabelle retributive del C.C.N.L. di settore – Legittimità – Lavoro svolto gratuitamente dai soci – Art. 2, commi 1 e 3, L. 381/91 – Non è computabile

1. Nelle procedure di gara la Commissione è legittimata ad introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, purchè ciò si verifichi prima che la Commissione stessa proceda alla apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti

 

2. Deve essere considerata anomala, per espressa indicazione della lex specialis, l’offerta di una cooperativa nella parte in cui prevede un costo orario del personale educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle tabelle retributive del C.C.N.L. del personale socio o dipendente delle cooperative sociali di cui alla l. 381/91. Difatti a nulla può valere il fatto che il servizio oggetto della gara sarebbe stato effettuato utilizzando lavoratori volontari non retribuiti in quanto l’art. 2, commi 1 e 3, della l. 381/91 prevede espressamente da un lato che le prestazioni svolte gratuitamente dai soci volontari possano essere utilizzate solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali e dall’altro che “le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio”

 

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1. Cfr., tra le molte, in questo senso Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2004, n. 155; T.A.R. Veneto, sez. I, 1 settembre 2003, n. 4605; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 2003, n. 3002.

 

2. Cfr. sull’offerta contenente l’indicazione di un costo orario del lavoro inferiore al C.C.N.L. nelle gare d’appalto, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2002, n. 3336; Cons. Stato, sez. V, ord. 28 agosto 2001, n. 4936; T.A.R. Sardegna, 27 maggio 2003, n. 659; T.A.R. Basilicata, 8 novembre 2000, n. 677; Cons. Stato, sez. I, 9 luglio 2003, n. 2213; T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 febbraio 2003, n. 184; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 2003, n. 3010; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 29 gennaio 2002, n. 374.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 1412 REG. SENT. NNO 2004
N. 4010 REG. RIC. ANNO 1996

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
II^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 4010/1996 proposto dalla

 

COOPERATIVA “INSIEME” di LUCCA, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Coli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Bellini in Firenze, via dei Servi n. 38;

 

contro

 

-la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituitosi in giudizio;

 

-l’AZIENDA U.S.L. N. 5 DI PISA, in persona del Direttore Generale p.t., non costituitasi in giudizio;

 

e nei confronti

 

-della COOPERATIVA C.P.S.S., COOPERATIVA PISANA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dgli avv.ti Carmelo D’Antone e Giancarlo Altavilla ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo TAR in Firenze, via Ricasoli n. 40;

 

PER L‘ANNULLAMENTO
della deliberazione del Direttore Generale n. 1396, del 2 luglio 1996, avente ad oggetto “affidamento di vari servizi socio assistenziali a favore di utenti assistititi dal dipartimento di assistenza sociale per la necessità dell’Azienda U.S.L. n. 5 – Zona Pisana”;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino - gli avv.ti R. Coli e Claudia H. Perugini in sostituzione di C. D’Antone;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con deliberazione n. 415, del 27 febbraio 1996, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria Locale n. 5 di Pisa, indiceva una gara a mezzo di trattativa privata, secondo i criteri previsti dall’art. 10 della L. 28 gennaio 1994 n. 13, per l’affidamento di vari servizi socio assistenziali ed educativi di pertinenza della stessa Azienda.
Come espressamente indicato nella lettera di invito n. 6365, del 30 marzo 1996, l’aggiudicazione dei servizi, per anni uno, sarebbe stata disposta in favore delle ditte che avessero presentato l’offerta più vantaggiosa in base ai parametri congiunti della qualità-progetto e del prezzo, la cui valutazione sarebbe stata effettuata da apposita commissione da nominarsi con pertinente atto dell’Azienda.
La Commissione di gara, come da verbale del 6 maggio 1996, stabiliva i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai singoli elementi costitutivi delle offerte espresse dalle cooperative invitate, prevedendo, in particolare che, in fase di valutazione delle offerte sarebbero state prese in considerazione solo quelle che non fossero risultate anomale per quanto concerne il costo orario degli operatori indicati dalle cooperative partecipanti per la cui determinazione si sarebbe fatto riferimento alle quotazioni trasmesse dal Ministero del lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio o dipendente delle cooperative sociali di cui alla L. 381/19981. Veniva al riguardo disposto che sarebbe stata ritenuta offerta anomala quella che si fosse discostata da tali tariffe in misura del 10% in più o in meno.
Come da verbale del 17 maggio 1996, relativamente alla gara per l’affidamento del Servizio Socio Riabilitativo ed Assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni, partecipavano delle ditte invitate, la coop. Insieme di Pisa, la coop. C.P.S.S. di Pisa e la coop. Insieme di Lucca.
In sede di valutazione delle offerte fatte pervenire da tali ditte la Commissione riteneva l’offerta proposta da quest’ultima cooperativa anomala e pertanto non valutabile, in quanto il costo orario presentato per il personale educativo, si discostava di oltre il 10% in meno rispetto alle quotazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, mentre riteneva quale migliore offerta (con punti 95,4) quella presentata dalla Coop. C.P.S.S. di Pisa.
Con deliberazione n. 1396, del 2 luglio 1996, il Direttore Generale dell’Azienda approvava gli atti di gara, affidando in particolare, per quanto qui interessa il servizio Socio Riabilitativo ed assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni a questa cooperativa.
Con nota n. 18572, del 26 agosto 1996, l’Azienda sanitaria comunicava alla coop. Insieme di Lucca l’intervenuta aggiudicazione di tale servizio. Con atto notificato l’8 novembre 1996 e depositato il 14 dello stesso mese la coop. Insieme di Lucca impugnava sia la deliberazione di approvazione degli atti di gara che la suindicata nota n. 18572, del 26 agosto 1996.
In particolare la società cooperativa ricorrente, con riferimento a tale nota, ne deduceva l’illegittimità per violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto priva dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.

 

Con riferimento alla determinazione della sua esclusione dalla gara la società cooperativa ricorrente ne deduceva l’illegittimità per i seguenti motivi:
-Violazione dell’art. 3 comma 1° della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione.
Dal relativo verbale della Commissione esaminatrice non si rileverebbero le ragioni della disposta esclusione; la deliberazione di approvazione degli atti di gara, del resto, si limiterebbe, sul punto, a meramente richiamare il contenuto del suddetto verbale.
-Violazione delle disposizioni della lettera di invito e del capitolato di gara. La previsione assunta dalla commissione esaminatrice nella seduta del 6 maggio 1996, in ordine alla esclusione dalla gara delle offerte anomale relativamente al costo orario dei lavoratori indicati dalle cooperative sarebbe illegittima in quanto non prevista dalla lettera di invito e dal capitolato.
-Violazione del principio di economicità sancito dal 1° comma dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

 

Il costo orario degli operatori indicati dalla cooperativa ricorrente rispetterebbe il contratto collettivo di categoria in quanto troverebbe la sua giustificazione nel fatto che essa cooperativa tra i propri soci annovera anche lavoratori volontari che hanno un costo inferiore.
Si costituiva in giudizio la cooperativa controinteressata contestando la fondatezza della pretesa.
Non si costituivano in giudizio l’Azienda Sanitaria e la Regione Toscana. Nella camera di Consiglio del 12 dicembre 1996, come da ordinanza n. 489, veniva respinta la domanda cautelare proposta.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004.

 

DIRITTO

 

Va disatteso il primo motivo di gravame con cui la società cooperativa ricorrente sostiene l’illegittimità della nota dell’Azienda sanitaria intimata n. 18572, del 26 agosto 1996, per violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto priva dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.
Indipendentemente dal fatto che con tale nota l’Azienda sanitaria si è limitata a comunicare alla cooperativa ricorrente l’intervenuta aggiudicazione del servizio Socio Riabilitativo ed Assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni ad altra cooperativa, e che, quindi, nella stessa è assente un carattere provvedimentale, è da considerare che comunque la mancata indicazione nell’atto amministrativo dell’Autorità alla quale ricorrere e del termine per la proposizione del ricorso non vizia l’atto, ma comporta solo l’eventuale rimessione in termini dell’interessato per l’errore scusabile (cfr. TAR Sicilia, Catania Sez. II 24 ottobre 2002 n. 1772 e TAR Campania, Salerno Sez. I 14 ottobre 2002 n. 1617).
Vanno disattesi anche i motivi dedotti avverso il provvedimento con cui la cooperativa ricorrente è stata esclusa dalla gara.
Contrariamente a quanto sostenuto con il primo di tali motivi il provvedimento di esclusione è motivato, risultando dal relativo verbale in data 17 maggio 1996, della Commissione esaminatrice la ragione dell’esclusione consistente nella “rilevata anomalia” e, quindi, nella “non valutabilità dell’offerta” proposta “in quanto il costo orario presentato per il personale educativo si discostava di oltre il 10% in meno rispetto alla quotazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio Prov.le del Lavoro, secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio a dipendente delle cooperative di cui alla L. 381/91, valide alla data odierna”.
Così operando la Commissione ha dato applicazione al criterio dalla stessa fissato nella precedente seduta del 6 maggio 1996, in base al quale aveva stabilito “che, in fase di valutazione delle offerte, saranno prese in considerazione solo quelle che non risultino anomale per quanto concerne il costo orario degli operatori indicati dalle cooperative partecipanti. Si deve fare riferimento, per questo alle quotazioni trasmesse a questo Ufficio, dal Ministero del Lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro, secondo quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale socio o dipendente delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/91, valide alla data odierna. Si ritiene offerta anomala quella che si discosta da tali tariffe in misura del 10% in più o in meno”.
Non assume rilevanza, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo, la circostanza che il suddetto criterio non sia stato previsto nel capitolato di gara e nella lettera di invito costituendo principio pacifico che nelle procedure di gara la Commissione è legittimata ad introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, purchè ciò si verifichi prima che la Commissione stessa proceda alla apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti (cfr. Cons. St. VI Sez. 20 dicembre 1999 n. 2117 e TAR Veneto sez. I 14 novembre 2001 n. 3812).
Privo di pregio è, infine, il terzo motivo con il quale la cooperativa ricorrente sostiene che il costo orario degli operatori dalla stessa indicato nell’offerta rispetterebbe il contratto collettivo di categoria in quanto troverebbe la sua giustificazione nel fatto che essa cooperativa avrebbe fra i propri soci anche lavoratori volontari che hanno un costo inferiore. Al di là del fatto che la cooperativa ricorrente non ha indicato nel formulare la propria offerta che il servizio oggetto della gara sarebbe stato effettuato utilizzando anche lavoratori volontari e che, comunque, l’abbattimento del costo in ragione di tale circostanza violerebbe il principio della “par condicio” tra i concorrenti, è da rilevare che la L. 8 novembre 1991 n. 381, in materia di cooperative sociali, prevede espressamente, ai commi 1° e 3° dell’art. 2, che i soci volontari svolgano la propria attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese) e che le loro prestazioni possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali; dispone, infine, la norma che “le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio”.
Concludendo il ricorso va respinto.
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società controinteressata della somma di €. 2000 (duemila), oltre IVA e CAP, a titolo di spese ed onorari di causa, mentre non si fa luogo a pronuncia delle spese rispetto alla Regione ed alla stazione appaltante stante la loro mancata costituzione in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 10 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. STEFANO TOSCHEI - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004
Firenze, lì 29 aprile 2004



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