| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 29 aprile 2004
n. 1412
Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino
Est.
Cooperativa “Insieme” di Lucca (Avv. Roberto Coli) contro
la Regione Toscana (non costituita), l’Azienda U.S.L. n.
5 di Pisa (non costituita) e nei confronti della Cooperativa
C.P.S.S. (Avv.ti Carmelo d’Antone e Giancarlo Altavilla)
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1. Contratti della P.A. – Licitazione privata
– Introduzione da parte della Commissione di elementi di
specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione
delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera
di invito – Legittimità – A condizione che avvenga prima
dell’apertura delle buste
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2. Contratti della P.A. –Licitazione privata
– Esclusione per anomalia dell’offerta – Costo orario del
personale educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle
tabelle retributive del C.C.N.L. di settore – Legittimità
– Lavoro svolto gratuitamente dai soci – Art. 2, commi 1
e 3, L. 381/91 – Non è computabile
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1. Nelle procedure di gara la Commissione
è legittimata ad introdurre elementi di specificazione ed
integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già
indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, purchè
ciò si verifichi prima che la Commissione stessa proceda
alla apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti
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2. Deve essere considerata anomala, per espressa
indicazione della lex specialis, l’offerta di una cooperativa
nella parte in cui prevede un costo orario del personale
educativo inferiore di oltre il 10% rispetto alle tabelle
retributive del C.C.N.L. del personale socio o dipendente
delle cooperative sociali di cui alla l. 381/91. Difatti
a nulla può valere il fatto che il servizio oggetto della
gara sarebbe stato effettuato utilizzando lavoratori volontari
non retribuiti in quanto l’art. 2, commi 1 e 3, della l.
381/91 prevede espressamente da un lato che le prestazioni
svolte gratuitamente dai soci volontari possano essere utilizzate
solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto
all’impiego degli operatori professionali e dall’altro che
“le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione
dei costi di esercizio”
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1.
Cfr., tra le molte, in questo senso Cons. Stato, sez. V,
20 gennaio 2004, n. 155; T.A.R. Veneto, sez. I, 1 settembre
2003, n. 4605; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 luglio 2003,
n. 3002. |
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2.
Cfr. sull’offerta contenente l’indicazione di un costo orario
del lavoro inferiore al C.C.N.L. nelle gare d’appalto, tra
le altre, Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2002, n. 3336;
Cons. Stato, sez. V, ord. 28 agosto 2001, n. 4936; T.A.R.
Sardegna, 27 maggio 2003, n. 659; T.A.R. Basilicata, 8 novembre
2000, n. 677; Cons. Stato, sez. I, 9 luglio 2003, n. 2213;
T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 febbraio 2003, n. 184; T.A.R.
Toscana, sez. II, 21 luglio 2003, n. 3010; T.A.R. Lombardia
– Milano, sez. III, 29 gennaio 2002, n. 374. |
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 1412 REG. SENT. NNO 2004
N. 4010 REG. RIC. ANNO 1996
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
II^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4010/1996 proposto dalla
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COOPERATIVA “INSIEME” di LUCCA, rappresentata
e difesa dall’avv. Roberto Coli ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Alessandro Bellini in Firenze,
via dei Servi n. 38;
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contro
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-la REGIONE TOSCANA, in persona del
Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituitosi
in giudizio;
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-l’AZIENDA U.S.L. N. 5 DI PISA, in
persona del Direttore Generale p.t., non costituitasi in
giudizio;
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e nei confronti
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-della COOPERATIVA C.P.S.S., COOPERATIVA
PISANA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE, costituitosi in giudizio,
rappresentata e difesa dgli avv.ti Carmelo D’Antone e Giancarlo
Altavilla ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria
di questo TAR in Firenze, via Ricasoli n. 40;
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PER L‘ANNULLAMENTO
della deliberazione del Direttore Generale n. 1396, del
2 luglio 1996, avente ad oggetto “affidamento di vari servizi
socio assistenziali a favore di utenti assistititi dal dipartimento
di assistenza sociale per la necessità dell’Azienda U.S.L.
n. 5 – Zona Pisana”;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa
controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004 - relatore
il Consigliere Vincenzo Fiorentino - gli avv.ti R. Coli
e Claudia H. Perugini in sostituzione di C. D’Antone;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con deliberazione n. 415, del 27 febbraio
1996, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria Locale
n. 5 di Pisa, indiceva una gara a mezzo di trattativa privata,
secondo i criteri previsti dall’art. 10 della L. 28 gennaio
1994 n. 13, per l’affidamento di vari servizi socio assistenziali
ed educativi di pertinenza della stessa Azienda.
Come espressamente indicato nella lettera di invito n. 6365,
del 30 marzo 1996, l’aggiudicazione dei servizi, per anni
uno, sarebbe stata disposta in favore delle ditte che avessero
presentato l’offerta più vantaggiosa in base ai parametri
congiunti della qualità-progetto e del prezzo, la cui valutazione
sarebbe stata effettuata da apposita commissione da nominarsi
con pertinente atto dell’Azienda.
La Commissione di gara, come da verbale del 6 maggio 1996,
stabiliva i criteri di attribuzione dei punteggi relativi
ai singoli elementi costitutivi delle offerte espresse dalle
cooperative invitate, prevedendo, in particolare che, in
fase di valutazione delle offerte sarebbero state prese
in considerazione solo quelle che non fossero risultate
anomale per quanto concerne il costo orario degli operatori
indicati dalle cooperative partecipanti per la cui determinazione
si sarebbe fatto riferimento alle quotazioni trasmesse dal
Ministero del lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro secondo
quanto previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per
il personale socio o dipendente delle cooperative sociali
di cui alla L. 381/19981. Veniva al riguardo disposto che
sarebbe stata ritenuta offerta anomala quella che si fosse
discostata da tali tariffe in misura del 10% in più o in
meno.
Come da verbale del 17 maggio 1996, relativamente alla gara
per l’affidamento del Servizio Socio Riabilitativo ed Assistenziale
di disabili medio-gravi dei Centri Diurni, partecipavano
delle ditte invitate, la coop. Insieme di Pisa, la coop.
C.P.S.S. di Pisa e la coop. Insieme di Lucca.
In sede di valutazione delle offerte fatte pervenire da
tali ditte la Commissione riteneva l’offerta proposta da
quest’ultima cooperativa anomala e pertanto non valutabile,
in quanto il costo orario presentato per il personale educativo,
si discostava di oltre il 10% in meno rispetto alle quotazioni
trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio Provinciale
del Lavoro, mentre riteneva quale migliore offerta (con
punti 95,4) quella presentata dalla Coop. C.P.S.S. di Pisa.
Con deliberazione n. 1396, del 2 luglio 1996, il Direttore
Generale dell’Azienda approvava gli atti di gara, affidando
in particolare, per quanto qui interessa il servizio Socio
Riabilitativo ed assistenziale di disabili medio-gravi dei
Centri Diurni a questa cooperativa.
Con nota n. 18572, del 26 agosto 1996, l’Azienda sanitaria
comunicava alla coop. Insieme di Lucca l’intervenuta aggiudicazione
di tale servizio. Con atto notificato l’8 novembre 1996
e depositato il 14 dello stesso mese la coop. Insieme di
Lucca impugnava sia la deliberazione di approvazione degli
atti di gara che la suindicata nota n. 18572, del 26 agosto
1996.
In particolare la società cooperativa ricorrente, con riferimento
a tale nota, ne deduceva l’illegittimità per violazione
dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto priva
dell’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile
ricorrere.
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Con riferimento alla determinazione della
sua esclusione dalla gara la società cooperativa ricorrente
ne deduceva l’illegittimità per i seguenti motivi:
-Violazione dell’art. 3 comma 1° della L. 7 agosto 1990
n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione.
Dal relativo verbale della Commissione esaminatrice non
si rileverebbero le ragioni della disposta esclusione; la
deliberazione di approvazione degli atti di gara, del resto,
si limiterebbe, sul punto, a meramente richiamare il contenuto
del suddetto verbale.
-Violazione delle disposizioni della lettera di invito e
del capitolato di gara. La previsione assunta dalla commissione
esaminatrice nella seduta del 6 maggio 1996, in ordine alla
esclusione dalla gara delle offerte anomale relativamente
al costo orario dei lavoratori indicati dalle cooperative
sarebbe illegittima in quanto non prevista dalla lettera
di invito e dal capitolato.
-Violazione del principio di economicità sancito dal 1°
comma dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
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Il costo orario degli operatori indicati
dalla cooperativa ricorrente rispetterebbe il contratto
collettivo di categoria in quanto troverebbe la sua giustificazione
nel fatto che essa cooperativa tra i propri soci annovera
anche lavoratori volontari che hanno un costo inferiore.
Si costituiva in giudizio la cooperativa controinteressata
contestando la fondatezza della pretesa.
Non si costituivano in giudizio l’Azienda Sanitaria e la
Regione Toscana. Nella camera di Consiglio del 12 dicembre
1996, come da ordinanza n. 489, veniva respinta la domanda
cautelare proposta.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica
udienza del 10 febbraio 2004.
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DIRITTO
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Va disatteso il primo motivo di gravame con
cui la società cooperativa ricorrente sostiene l’illegittimità
della nota dell’Azienda sanitaria intimata n. 18572, del
26 agosto 1996, per violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto
1990 n. 241, in quanto priva dell’indicazione del termine
e dell’autorità cui è possibile ricorrere.
Indipendentemente dal fatto che con tale nota l’Azienda
sanitaria si è limitata a comunicare alla cooperativa ricorrente
l’intervenuta aggiudicazione del servizio Socio Riabilitativo
ed Assistenziale di disabili medio-gravi dei Centri Diurni
ad altra cooperativa, e che, quindi, nella stessa è assente
un carattere provvedimentale, è da considerare che comunque
la mancata indicazione nell’atto amministrativo dell’Autorità
alla quale ricorrere e del termine per la proposizione del
ricorso non vizia l’atto, ma comporta solo l’eventuale rimessione
in termini dell’interessato per l’errore scusabile (cfr.
TAR Sicilia, Catania Sez. II 24 ottobre 2002 n. 1772 e TAR
Campania, Salerno Sez. I 14 ottobre 2002 n. 1617).
Vanno disattesi anche i motivi dedotti avverso il provvedimento
con cui la cooperativa ricorrente è stata esclusa dalla
gara.
Contrariamente a quanto sostenuto con il primo di tali motivi
il provvedimento di esclusione è motivato, risultando dal
relativo verbale in data 17 maggio 1996, della Commissione
esaminatrice la ragione dell’esclusione consistente nella
“rilevata anomalia” e, quindi, nella “non valutabilità dell’offerta”
proposta “in quanto il costo orario presentato per il personale
educativo si discostava di oltre il 10% in meno rispetto
alla quotazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro, Ufficio
Prov.le del Lavoro, secondo quanto previsto dalle tabelle
retributive del C.C.N.L. per il personale socio a dipendente
delle cooperative di cui alla L. 381/91, valide alla data
odierna”.
Così operando la Commissione ha dato applicazione al criterio
dalla stessa fissato nella precedente seduta del 6 maggio
1996, in base al quale aveva stabilito “che, in fase di
valutazione delle offerte, saranno prese in considerazione
solo quelle che non risultino anomale per quanto concerne
il costo orario degli operatori indicati dalle cooperative
partecipanti. Si deve fare riferimento, per questo alle
quotazioni trasmesse a questo Ufficio, dal Ministero del
Lavoro – Ufficio Provinciale del Lavoro, secondo quanto
previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. per il personale
socio o dipendente delle Cooperative Sociali di cui alla
L. 381/91, valide alla data odierna. Si ritiene offerta
anomala quella che si discosta da tali tariffe in misura
del 10% in più o in meno”.
Non assume rilevanza, contrariamente a quanto sostenuto
con il secondo motivo, la circostanza che il suddetto criterio
non sia stato previsto nel capitolato di gara e nella lettera
di invito costituendo principio pacifico che nelle procedure
di gara la Commissione è legittimata ad introdurre elementi
di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione
delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera
di invito, purchè ciò si verifichi prima che la Commissione
stessa proceda alla apertura delle buste recanti le offerte
dei partecipanti (cfr. Cons. St. VI Sez. 20 dicembre 1999
n. 2117 e TAR Veneto sez. I 14 novembre 2001 n. 3812).
Privo di pregio è, infine, il terzo motivo con il quale
la cooperativa ricorrente sostiene che il costo orario degli
operatori dalla stessa indicato nell’offerta rispetterebbe
il contratto collettivo di categoria in quanto troverebbe
la sua giustificazione nel fatto che essa cooperativa avrebbe
fra i propri soci anche lavoratori volontari che hanno un
costo inferiore. Al di là del fatto che la cooperativa ricorrente
non ha indicato nel formulare la propria offerta che il
servizio oggetto della gara sarebbe stato effettuato utilizzando
anche lavoratori volontari e che, comunque, l’abbattimento
del costo in ragione di tale circostanza violerebbe il principio
della “par condicio” tra i concorrenti, è da rilevare che
la L. 8 novembre 1991 n. 381, in materia di cooperative
sociali, prevede espressamente, ai commi 1° e 3° dell’art.
2, che i soci volontari svolgano la propria attività gratuitamente
(salvo il rimborso delle spese) e che le loro prestazioni
possono essere utilizzate in misura complementare e non
sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali;
dispone, infine, la norma che “le prestazioni dei soci volontari
non concorrono alla determinazione dei costi di esercizio”.
Concludendo il ricorso va respinto.
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della
società controinteressata della somma di €. 2000 (duemila),
oltre IVA e CAP, a titolo di spese ed onorari di causa,
mentre non si fa luogo a pronuncia delle spese rispetto
alla Regione ed alla stazione appaltante stante la loro
mancata costituzione in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 10 febbraio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. STEFANO TOSCHEI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004
Firenze, lì 29 aprile 2004
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