| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 29 aprile 2004
n. 1413
Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino
Est.
Società Imperial S.p.A ed altri (Avv.ti Antonio Andreani
e Francesco D’Addario) contro il Comune di Calenzano (Avv.
Paolo Stolzi) Regione Toscana (Avv.ti Silvia Fantappiè e
Fabio Ciari) |
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1. Attività commerciale – Disciplina degli
orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al
dettaglio – Art. 11 e 12 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114
– Generale facoltà di apertura domenicale – Non configurabilità
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2. Attività commerciale – Disciplina degli
orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al
dettaglio – Art. 13 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114 – Deroghe
alla disciplina generale – Anche per attività di vendita
a merceologia multipla e differenziata in cui sia preponderante
una sola delle tipologie indicate nel comma 1 dell’art.
13
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1. Gli artt. 11 e 12 del D.L.vo 31 marzo
1998, n. 114 non riconoscono una generale facoltà di apertura
domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio: l’art.
11 stabilisce la chiusura domenicale e festiva facendo salva
però la possibilità per il Comune di derogare a tale obbligo
nei limiti e con le modalità previste dal comma 5 dell’articolo
stesso; l’art. 12 prevede alcune eccezioni alle regole generali
di cui all’art. 11, limitando però la loro applicabilità
ai soli Comuni “ad economia prevalentemente turistica”,
nonché alle “città d’arte” o a loro particolari ambiti che
sono individuati in base a criteri la cui determinazione
è demandata alla normativa regionale, con la conseguenza
che la mancata inclusione nel relativo elenco regionale
rende inapplicabili le deroghe di cui al citato articolo
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2. L’art. 13 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.
114 (cd. “Decreto Bersani”) esclude dalla disciplina generale,
riguardante gli orari di apertura e chiusura degli esercizi
di vendita al dettaglio, anche quei casi di attività di
vendita a merceologia multipla e differenziata in cui sia
comunque preponderante anche una sola delle tipologie indicate
nel comma 1
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 1413 REG. SENT. ANNO 2004
N. 1309 REG. RIC. ANNO 2002
N. 2029 REG. RIC. ANNO 2002
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
II^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti nn. 1309/2002 e 2029/2002
proposti il primo dalla
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SOCIETA’ IMPERIAL S.P.A., ed il secondo
dalla SOCIETA’ BELUGA S.R.L., NENCINI SPORT S.R.L., FRANCESCHINI
EUROMERCATO S.R.L., SCARPE & SCARPE S.P.A. e dalla DITTA
MEACCI GIORGIO, rappresentate e difese dagli avv.ti
Antonio Andreani e Francesco D’Addario ed elettivamente
domiciliate presso lo studio del secondo di tali difensori
in Firenze, via Fra’ D. Buonvicini n. 21;
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contro
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-il COMUNE DI CALENZANO, in persona
del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall’avv. Paolo Stolzi ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Firenze, via dei Della Robbia n.
67;
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e nei confronti
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-della REGIONE TOSCANA, in persona
del Presidente della Giunta Regionale p.t., costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Fantappiè
(ric. n. 2029/2002) e dagli avv.ti Silvia Fantappiè e Fabio
Ciari (1309/2002) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura
Regionale a Firenze, in via Cavour n. 18;
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PER L‘ANNULLAMENTO
del provvedimento n. 11774, in data 8.5.2002, del Sindaco
del comune intimato, dell’ordinanza sindacale n. 201, del
12.12.2001, n. 210, del 12.12.2001, n. 137, del 28.11.2000,
del Regolamento regionale n. 4 del 26.7.1999, del decreto
Dir. Dip. Sviluppo Economico Servizio Commercio e Cooperazione
della Regione Toscana n. 1279, del 19.3.2002 e del Piano
di indirizzo e regolazione degli orari approvato con delibera
C.C. del comune di Calenzano, in data 30.6.2000 n. 98;
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Visti i ricorsi e le relative documentazioni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune e
della regione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 19 novembre 2003 - relatore
il Consigliere Vincenzo Fiorentino - gli avv.ti F. D’Addario,
P. Stolzi e S. Fantappiè;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società Imperial S.p.a. operante nel settore
della produzione ed il commercio al dettaglio ed all’ingrosso
di elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi, materiale
elettrico ecc ..., attività che svolge, tra l’altro, dal
4 giugno 1998, nei locali posti alla via V. Emanuele n.
41, del comune di Calenzano, in seguito all’acquisita conoscenza
dell’ordinanza del sindaco di tale comune n. 210/2001, del
12 dicembre 2001, con la quale era stato disposto, a far
data dal secondo semestre 2002, il cambiamento degli orari
di una parte degli esercizi di vendita posti nel territorio
comunale, ed in particolare della riduzione prevista nella
stessa ordinanza, dei giorni di apertura domenicale con
possibilità di una unica apertura al mese, laddove da oltre
30 anni, per tradizione commerciale dello stesso comune
era stata mantenuta l’apertura festiva e domenicale anche
durante la stagione estiva, chiedeva, con rispettive istanze
del 24 aprile 2002 e del 2 maggio 2002, l’eliminazione del
suddetto provvedimento di chiusura domenicale.
Il comune, in esito a tale richiesta con nota n. 1174, dell’8
maggio 2002, faceva presente: che l’ordinanza era stata
emessa in applicazione della disciplina statale (D.Lgs.
31 marzo 1998 n. 114) e di quella regionale attuativa (L.
Reg. 17 maggio 1999 n. 28) in materia di orari di apertura
e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree
private in sede pubblica; che la delibera del consiglio
regionale n. 368, del 18 dicembre 1990, che aveva riconosciuto
il comune quale località interessata da flusso turistico
festivo per il periodo dell’intero anno, per l’intero territorio,
nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed in forza del
quale riconoscimento era stata introdotta nel regolamento
comunale degli orari di apertura e chiusura dei negozi,
l’orario turistico che prevedeva la facoltà di apertura
domenicale e festiva aveva cessato di aver efficacia al
momento dell’approvazione dell’elenco regionale dei comuni
a prevalente economia turistica e città d’arte sulla base
dei criteri e parametri del regolamento regionale, del 26
luglio 1999, n. 4, (di attuazione della L. Reg. 17 maggio
1999 n. 28) modificato con regolamento regionale 3 maggio
2000 n. 5; che il comune, non rientrando più nei parametri
previsti da tali regolamenti regionali, era stato comunque
inserito nel predetto elenco, ai sensi dell’art. 12, comma
5 del Reg. Reg. 26 luglio 1999 n. 4, e successive modificazioni,
sulla base di un accordo sottoscritto il 20 dicembre 1999,
fra i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra
a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa ed in
data 11 gennaio 2000 con le associazioni delle imprese del
commercio e del turismo le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei
consumatori; che tale accordo aveva consentito a tutti i
comuni sottoscrittori di beneficiare di maggiori aperture
domenicali e festive rispetto a quanto previsto dall’art.
11 del D.Lgs. n. 114/1998, ma soprattutto al comune di Calenzano
di beneficiare di un periodo transitorio di tre anni per
giungere, con una graduale riduzione delle aperture domenicali
e festive, a una omogeneizzazione con gli altri comuni dell’accordo.
Con atto notificato il 6 giugno 2002 e depositato il 17
dello stesso mese (ricorso n. 1309/2002) la società impugnava:
A) la nota n. 1174, dell’8 maggio 2002; B) l’ordinanza sindacale
n. 210, del 12 dicembre 2001; C) il regolamento del Consiglio
Regionale n. 4 del 26 luglio 1999 come modificato con Regolamento
Regionale n. 5 del 3 maggio 2002; D) il decreto del Dirigente
del Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Commercio e
Cooperazione della Regione Toscana n. 1279 del 19 marzo
2002; E) il piano di Indirizzo e Regolazione degli orari
approvato con delibera consiliare del comune di Calenzano
n. 98, del 30 giugno 2000.
A fondamento dell’impugnativa la società deduceva il seguente
complesso motivo: - violazione e falsa applicazione dell’art.
14 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 114/1998 (in particolare
degli artt. 11 e 12); violazione e falsa applicazione degli
artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000); violazione dell’art.
3 della L. 241/1990; violazione dei principi regolanti l’apertura
festiva e domenicale degli esercizi commerciali; eccesso
di potere per disparità di trattamento; contraddittorietà;
illogicità manifesta; difetto assoluto di motivazione; travisamento
dei fatti; difetto dei presupposti; difetto di istruttoria;
sviamento di potere.
Affermava in particolare parte ricorrente che:
- gli atti impugnati si porrebbero in contrasto con il disposto
degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, che
avrebbe instaurato, nell’ottica di una generalizzata liberalizzazione
del commercio, un sistema ove la facoltà di apertura domenicale
sarebbe la regola e non l’oggetto di espressa deroga e che
non avrebbe posto alcuna esigenza di modifica della disciplina
previgente;
- l’ordinanza sindacale contenente la disciplina degli orari
di apertura degli esercizi commerciali non sarebbe sorretta
da una congrua motivazione delle ragioni e delle scelte
operate e dei criteri seguiti per contemperare i diversi
interessi contrapposti.
- il comune avrebbe ignorato la trentennale tradizione di
apertura domenicale e festiva degli esercizi posti nel suo
territorio, nonchè la disciplina previgente; in particolare
il disposto della delibera del Consiglio regionale n. 368,
del 18 dicembre 1990 e la delibera di giunta comunale n.
231, del 27 giugno 1991;
- l’esclusione del comma dall’elenco dei comuni ad “economia
prevalentemente turistica” si appaleserebbe illogica ed
adottata sulla base di istruttoria inadeguata;
- gli atti impugnati, avrebbero, infine, determinato una
ingiusta discriminazione, consentendo agli esercizi posti
nelle aree comunali di La Chiusa, Carraia, Legri e Le Croci
di non ottemperare all’obbligo di chiusura domenicale e
festiva.
Chiedeva, infine, la società ricorrente il risarcimento
del danno derivatole dall’adozione degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 21 giugno
2002, la Regione Toscana resistendo.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 26 giugno
2002 il comune di Calenzano che, in via preliminare, eccepiva
l’inammissibilità del ricorso sull’assunto che gli atti
impugnati avrebbero consentito di beneficiare, anche se
per un periodo transitorio di tre anni, di un maggior numero
di aperture domenicali e festive rispetto a quelle previste
dalla normativa vigente.
Eccepiva, inoltre, la difesa comunale l’inammissibilità
della domanda diretta ad ottenere l’annullamento dell’atto
n. 11774, in data 8 maggio 2002, del sindaco del comune
di Calenzano, sul rilievo dell’assenza in tale atto del
carattere provvedimentale.
Eccepiva ,infine, la difesa comunale la tardività del ricorso
sul rilievo della relativa notifica oltre i termini decadenziali
di rito decorrenti nella specie, secondo la prospettazione
di tale difesa, quanto meno dal 12 febbraio 2001, data questa
di emanazione dell’ordinanza sindacale n. 210.
Nel merito veniva contestata la fondatezza della pretesa.
Nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2002, come da ordinanza
n. 762/2002, veniva respinta la domanda cautelare proposta.
La difesa regionale depositava il 28 giugno 2002 una propria
memoria. Con atto, notificato l’11 settembre 2002 al comune
di Calenzano ed alla Regione e depositato il 18 dello stesso
mese, la società Imperial S.p.a. impugnava, mediante motivi
aggiunti, la comunicazione n. 19836, in data 25 luglio 2002,
del Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico ed ambiente
del comune, relativa alla reiezione della istanza presentata
da essa società il 18 luglio 2002 e con la quale veniva
chiesto l’imposizione della chiusura domenicale alla struttura
commerciale “Mercatone Uno” almeno in riferimento ai generi
non rientranti nella categoria oggetto della delega (i mobili),
generi che essa società avrebbe venduto in concorrenza con
tale struttura.
A fondamento di tale impugnativa venivano dedotti i seguenti
motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; violazione
del D.Lgs. n. 114/1998 (in particolare degli artt. 1, 2
e 13); violazione della L. n. 287/1990 e dell’art. 3 della
L. n. 241/1990; violazione dei principi regolanti l’apertura
festiva e domenicale degli esercizi commerciali; eccesso
di potere per disparità di trattamento; contraddittorietà;
illogicità manifesta; difetto assoluto ed inesistenza della
motivazione; travisamento dei fatti; difetto dei presupposti;
difetto di istruttoria e sviamento di potere.
Sosteneva la società ricorrente che l’atto impugnato sarebbe
stato emesso disattendendo che, a norma dell’art. 13 del
suddetto D.Lgs. 31 marzio 1998 n. 114, alla struttura “Mercatone
Uno”, in quanto commerciando – sebbene in misura non prevalente
– anche generi diversi dai mobili, sarebbe dovuta essere
inibita almeno la vendita di quest’ultimi.
- violazione degli artt. 3, 85 (ora 81) del Trattato CEE;
violazione della L. n. 287/1990; violazione e falsa applicazione
degli artt. 3 e 41 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 114/1998;
violazione dell’art. 3 della L. 241/1990; disparità di trattamento;
contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto di motivazione,
travisamento dei fatti, difetto dei presupposti; difetto
di istruttoria e sviamento.
L’atto impugnato sarebbe stato emesso disattendendo che
si poneva in contrasto con il diritto di libera concorrenze
della società ricorrente e con il principio della libertà
di scelta nell’acquisto dei consumatori.
Chiedeva, infine, parte ricorrente il risarcimento del danno
derivantele dall’atto in questione.
Con memoria, del 23 ottobre 2002, la difesa regionale eccepiva
in via preliminare l’inammissibilità della suddetta impugnativa
mediante motivi aggiunti sia perchè la struttura commerciale
il “Mercatone Uno” non era parte nel ricorso principale
e sia perchè, comunque, i motivi aggiunti sarebbero dovuti
essere notificati a tale struttura quale parte controinteressata.
Nel merito veniva contestata la fondatezza.
Con memoria del 24 ottobre 2002 la difesa comunale deduceva,
in via preliminare, le stesse eccezioni formulate dalla
Regione, nonchè l’ulteriore profilo di inammissibilità sull’assunto
che l’atto impugnato non avrebbe natura provvedimentale.
Nel merito la difesa comunale contestava la fondatezza della
pretesa.
Nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2002, come da ordinanza
n. 1184/2002, veniva respinta la domanda cautelare proposta.
Con atto notificato il 13 gennaio 2003 e depositato il 24
dello stesso mese la società Imperial impugnava, mediante
motivi aggiunti, l’ordinanza n. 182/2002, del 15 novembre
2002, con la quale il sindaco del comune di Calenzano disciplinava
gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita
al dettaglio su aree private in sede fissa per l’anno 2003.
L’impugnativa riguardava anche il decreto del Dirigente
del Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana
n. 3906, del 31 luglio 2002, con il quale il comune di Calenzano
era stato inserito nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente
turistica per il periodo di vigenza dell’ordinanza.
Con l’attuale ricorso la società Imperial chiedeva altresì
l’accertamento della natura di centro commerciale ex art.
4 lett. g) del D.Lgs. n. 114 del 1998, del complesso dei
punti di vendita al dettaglio esistente nell’area in cui
era collocato il negozio dalla stessa gestito e quindi del
diritto a mantenere l’apertura domenicale e festiva.
Chiedeva, infine, la società il risarcimento del danno derivantele
da tali atti. A fondamento dell’impugnativa la società,
dopo aver affermato che l’illegittimità degli atti impugnati
con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi
aggiunti si rifletterebbe, inficiandola in via diretta sull’ordinanza
n. 182/02, del 15 novembre 2002, deduceva il seguente motivo:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs.
n. 114/1998; violazione dell’art. 41 Cost.; violazione dei
principi regolanti l’orario dei centri commerciali; eccesso
di potere per illogicità manifesta; difetto dei presupposti;
travisamento dei fatti; inesistente motivazione; contraddittorietà;
inesistente istruttoria, sviamento di potere.
Il provvedimento impugnato violerebbe i principi regolanti
la determinazione degli orari all’interno dei centri commerciali
dovendo essere ricondotto a tale categoria il complesso
dei punti vendita al dettaglio esistente nell’area in cui
è ubicato il negozio della società ricorrente.
Si appaleserebbe peraltro contraddittoria l’azione del comune
laddove consentirebbe l’esercizio della ditta Mercatone
Uno vietando contemporaneamente all’esercizio della ricorrente
l’apertura domenicale.
Con memoria depositata il 18 febbraio 2003 il comune contestava
la fondatezza di tali nuovi motivi.
L’infondatezza di detti motivi veniva sostenuta anche dalla
Regione con memoria del 25 febbraio 2003.
Con ordinanza n. 257, del 13 marzo 2003, veniva respinta
la ulteriore domanda cautelare.
Con atto notificato il 30 settembre 2002 e depositato il
14 ottobre successivo (ricorso n. 2029/2002) anche la società
Beluga S.r.l., Nencini Sport S.r.l., Franceschini Euromercato
S.r.l., Scarpe & Scarpe S.p.a. e la ditta Meacci Giorgio
impugnavano: A) l’ordinanza del sindaco del comune di Calenzano
n. 210, del 12 dicembre 2001; B) il regolamento del Consiglio
Regionale n. 5 del 3 maggio 2002; C) il Decreto del Dirigente
del Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Commercio e
Cooperazione della Regione Toscana n. 1279 del 19 marzo
2002; D) il piano di Indirizzo e Regolazione degli orari
approvato con delibera Consiliare del comune di calenzano
n. 98 del 30 giugno 2000.
Le ricorrenti dopo aver sottolineato che l’ordinanza sindacale
n. 210 del 12 dicembre 2001, imponendo la chiusura domenicale
agli esercizi, tra cui quelli delle ricorrenti, posti sia
nell’area considerata da 20/25 anni il primo centro commerciale
di Firenze, sotto il nome di “Euromercato Franceschini”
che nell’area limitrofa prospettante sulle strade che delimitano
la prima area, avrebbe disatteso che il complesso di tali
punti vendita sarebbe riconducibile di fatto alla tipologia
del centro commerciale di cui alla lett. g) dell’art. 4
del D.Lgs. 114/1998, mentre consentendo alla ditta Mercatone
Uno l’apertura domenicale in virtù della ritenuta prevalenza
della vendita di mobili avrebbe erroneamente ed illegittimamente
applicato il disposto di cui all’art. 13 dello stesso decreto,
deducevano avverso gli atti impugnati sostanzialmente gli
stessi motivi formulati dalla società Imperial con il ricorso
n. 1309/2002.
Si costituivano, con rispettivi atti del 24 ottobre 2002,
sia il comune che la Regione.
Con atto notificato il 13 gennaio 2003 la società Nencini
Sport impugnava mediante motivi aggiunti l’ordinanza n.
182/2002, del 15 novembre 2002 con la quale il sindaco del
comune di Calenzano disciplinava gli orari di apertura e
chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree
private in sede fissa per l’anno 2003.
L’impugnativa riguardava anche il decreto del Dirigente
del Servizio Commercio e Cooperazione della Regione Toscana
n. 3906, del 31 luglio 2002, con il quale il comune di Calenzano
era stato inserito nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente
turistica per il periodo di vigenza dell’ordinanza.
Con tale ricorso la società Nencini Sport chiedeva altresì
l’accertamento della appartenenza del negozio di propria
proprietà ubicato alla via Salvanti nn. 47-79 alla struttura
come tale definibile ex art. 4 lett. g) D.Lgs. n. 114/98,
esistente in Calenzano (ricomprendente le strutture di vendita
dell’ex “Euromercato Franceschini” e le strutture limitrofe)
e l’accertamento del diritto a mantenere l’apertura domenicale
festiva del suddetto negozio in accordo con l’orario di
apertura consentito all’esercizio di vendita del Mercatone
Uno, posto nello stesso centro commerciale. Veniva chiesto
infine il risarcimento del danno.
A fondamento di tale ricorso venivano sostanzialmente dedotti
i motivi di cui all’impugnativa per motivi aggiunti notificata
dalla società Imperial il 14 gennaio 2003 e depositata il
24 dello stesso mese nell’ambito del ricorso n. 1309/2002.
Con memoria del 4 luglio 2003 la difesa comunale riproponeva
le eccezioni preliminari già dedotte nel giudizio attivato
dalla società Imperial, mentre nel merito contestava la
fondatezza della pretesa.
Anche la difesa regionale, con memoria del 7 luglio 2003,
proponeva eccezioni sostanzialmente identiche a quelle dedotte
nel giudizio attivato dalla società Imperial.
Le cause passavano in decisone sulle memorie delle parti
alla pubblica udienza del 19 novembre 2003.
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DIRITTO
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Le cause, in quanto oggettivamente connesse
ed affidate sostanzialmente agli stessi motivi, possono
essere riunite, per ragioni di economia processuale, ai
fini di un esame congiunto.
Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni di tardività
dedotte dalla difesa comunale, sia con riferimento al ricorso
n. 1309/2002, proposto dalla società Imperial S.p.a. che
al ricorso n. 2029/2002 proposto dalle società Beluga S.r.l.,
Nencini Sport S.r.l., Franceschini Euromercato S.r.l., Scarpe
& Scarpe S.p.a. e dalla ditta Meacci Giorgio, sull’assunto
che i ricorsi sarebbero stati notificati oltre i termini
decadenziali di rito decorrenti dal 5 giugno 2000, data
questa di ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio
del comune del piano di indirizzo e di regolazione degli
orari, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
di Calenzano n. 23, del 28 febbraio 2000, o comunque, dal
23 agosto 2000, data questa di pubblicazione dell’avviso
di approvazione del piano sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
L’eccezione va disattesa con riferimento ad entrambi i ricorsi.
E’, infatti, pacifico in giurisprudenza che il termine per
l’impugnazione di atti amministrativi generali che incidono
sulla sfera giuridica dei singoli destinatari decorre dalla
data in cui gli stessi ne abbiano avuto sicura e piena conoscenza,
a nulla rilevando che tali provvedimenti siano stati assoggettati
a forme di pubblicità (cfr. Cons. St. V Sez. 6 febbraio
2001 n. 475; TAR Sicilia, Palermo I Sez. 10 aprile 2002
n. 906).
Nel caso di specie la difesa comunale non ha fornito la
prova di quando le ricorrenti abbiano acquisito la piena
conoscenza dei provvedimenti impugnati (prova della piena
conoscenza che deve essere fornita da chi la eccepisce,
in base ad elementi univoci o anche in base a considerazioni
presuntive, purchè queste siano gravi, precise e concordanti).
Vanno disattese anche le eccezioni con le quali la difesa
comunale sostiene, con riferimento ad entrambe le impugnative,
la carenza di interesse delle rispettive parti ricorrenti,
sull’assunto che gli atti impugnati, lungi dal danneggiarle
avrebbero loro consentito, comunque, almeno fino al termine
di validità dell’accordo sottoscritto, dai comuni di Calenzano,
Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Prato, Scandicci,
Sesto Fiorentino e Signa, ai sensi dell’art. 12, comma 5
del regolamento 17 maggio 1999 n. 28 (regolamento di attuazione
della L. Reg. 17 maggio 1999 n. 28, legge contenente “norme
per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) di beneficiare
di un maggior numero di aperture domenicali e festive rispetto
a quelle previste dalla normativa vigente e di ritardare,
in quanto imprese localizzate nel comune di Calenzano, di
tre anni l’applicazione del regime ordinario di cui all’accordo,
pervenendo in maniera graduale ad una diminuzione delle
aperture domenicali e festive.
E’, infatti, da premettere che il comune di Calenzano, in
applicazione della previgente normativa, essendo stato individuato,
con delibera del Consiglio Regionale n. 368, del 18 dicembre
1990, quale “località interessata da flussi turistici mensili”
aveva fruito dell’orario turistico, con illimitata facoltà
di apertura domenicale e festiva.
Il comune, tuttavia, con l’entrata in vigore del D.Lgs.
31 marzo 1998 n. 114 e della normativa regionale attuativa
(L. Reg. 7 maggio 1998 n. 28 e regolamento 26 luglio 1994
n. 4, come modificato dal regolamento 3 maggio 2000 n. 5,
sopra citati) non risultava in possesso degli interi requisiti
previsti dall’art. 12 del regolamento 26 luglio 1999 n.
4 per essere inserito nell’elenco dei comuni ad economia
prevalentemente turistica.
Risultava, difatti, possedere i parametri riferiti all’area
della domanda (parametri da 1 a 5 dell’allegato D al regolamento)
ed a quella dell’incrocio domanda-offerta (parametri 8 e
9 dell’allegato) ma non i parametri positivi relativi all’area
dell’offerta (parametri 6 e 7).
Il comune, in particolare, non possedeva il parametro “Strutture
ricettive su popolazione residente” costituito dalla “media
annua esercizi 1998/popolazione residente (media annua posti
letto 1998/popolazione residente al 3 dicembre 1997) x 100”;
laddove, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del regolamento
in questione “condizione per la presentazione della richiesta
di inserimento nell’elenco regionale di cui al comma 1°
(elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica) ...” era costituita dalla “sussistenza di almeno
tre dei parametri elencati nell’allegato D, di cui almeno
uno relativo all’area dell’offerta ed uno relativo all’area
della domanda ...”.
Trattasi di criteri di valutazione individuati dalla regione
nell’esercizio della propria discrezionalità regolamentare;
criteri, peraltro, non oggetto di censure.
Quale conseguenza dell’assenza di tutti i parametri previsti,
nei confronti del comune avrebbe dovuto trovare immediata
applicazione l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998
n. 114, in base al quale comune per gli esercizi di vendita
al dettaglio è prevista “la chiusura domenicale e festiva
e nei casi stabiliti dai comuni e sentite le organizzazioni
di cui al comma 1°, la mezza chiusura infrasettimanale”.
Il comune, pur non risultando nei parametri previsti, veniva,
comunque, sulla base del richiamato accordo e per la durata
dello stesso, inserito nell’elenco regionale dei comuni
a prevalente economia turistica.
Come sopra delineato, tale accordo è stato sottoscritto
ai sensi dell’art. 12, comma 5°, del regolamento; detto
comma prevede che la “Regione favorisce accordi tra le associazioni
di categoria delle imprese del commercio e del turismo,
le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del
settore e le organizzazioni dei consumatori, sottoscritti
in più comuni contigui o vicini, anche non in possesso dei
requisiti di cui ai commi 2 e 3 ma interessati comunque
a flussi turistici diretti ai comuni in possesso di tali
requisiti. Negli accordi i comuni disciplinano congiuntamente,
in relazione alle esigenze di sviluppo turistico, le deroghe
di cui all’art. 12, comma 1, del decreto nei rispettivi
territori”.
Quindi è esatto che gli atti impugnati, che trovano il proprio
presupposto in tale accordo, hanno consentito alle ricorrenti
di beneficiare, al pari di altre imprese site nei comuni
di cui all’accordo e, comunque, fino al termine di validità
dell’accordo stesso, di un maggiore numero di aperture domenicali
e festive, rispetto a quelle previste dalla disciplina generale
di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ma è altrettanto
esatto che le ricorrenti si dolgono sia delle ordinanze
del comune di Calenzano che hanno disciplinato gli orari
di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio
su aree private in sede fissa per i periodi previsti dall’accordo
sia, e soprattutto, delle presupposte determinazioni della
Regione dirette a collocare il territorio comunale fuori
dal campo dei comuni a diretta vocazione turistica, sostenendo,
in particolare, che dall’accoglimento delle censure in merito
formulate deriverebbe non già l’applicazione del regime
di chiusura, ma l’apertura domenicale continuativa degli
esercizi commerciali sull’assunto che del combinato disposto
di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114,
si rileverebbe, quale regola generale, la facoltà degli
esercizi di apertura domenicale.
Può quindi procedersi all’esame delle doglianze formulate
con gli atti introduttivi di giudizio.
In entrambi i ricorsi, con il primo mezzo di gravame, come
già delineato, si sostiene che gli atti impugnati contrasterebbero
con il disposto di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 114, dal quale si rileverebbe, quale regola
generale, la facoltà degli esercizi di apertura domenicale.
La doglianza è infondata.
Il comma 1° dell’art. 11 pone la regola generale secondo
cui “gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti”.
La scelta degli orari, pur rimessa alla “libera determinazione
degli esercenti”, deve, tuttavia, esercitarsi “nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo”, “e dei criteri
emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei
consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 36,
comma 3°, della L. 8 giugno 1990 n. 142” (dispone tale comma,
per quanto qui interessa, che il “sindaco è competente,
nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare
gli orari degli esercizi commerciali”. La scelta degli orari
da parte dei titolari di esercizi di vendita al dettaglio,
deve, quindi, innanzitutto, avvenire “nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo”).
E l’articolo fissa alcuni punti fermi in tema di orari.
Il comma 4°, infatti, prevede per gli esercizi di vendita
al dettaglio, la chiusura domenicale e festiva, e, nei casi
stabiliti dai comuni e sentite le organizzazioni di cui
al comma 1°, la mezza chiusura infrasettimanale. Il comma
2°, precisa che tutti gli esercizi possono restare aperti
“tutti i giorni della settimana dalle 7 alle ore 22”, e
che, entro tali limiti, l’esercente ha la facoltà di scegliere
liberamente il proprio orario, non superando comunque le
13 ore giornaliere, cioè l’intero orario possibile. L’ultimo
comma dell’art. 11, rimette ancora al comma le determinazioni
(con le modalità sopraindicate) l’individuazione delle zone
del territorio comunale e dei giorni in cui è possibile
derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, prescrivendo
che tali giorni “comprendono comunque quelle del mese di
dicembre, nonchè ulteriori otto domeniche o festività nel
corso degli altri mesi dell’anno”.
I provvedimenti impugnati risultano, quindi, emanati in
corretta applicazione di tale articolo, nonchè delle disposizioni
regionali attuative del decreto. Nè le ricorrenti possono
invocare a sostegno della loro tesi l’art. 12 di tale decreto.
Mentre l’art. 11 detta la disciplina generale degli orari
di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio,
il successivo art. 12, contiene alcune eccezioni alle regole
generali ivi previste, in ragione della specificità di determinati
comuni, definiti “ad economia prevalentemente turistica”,
nonchè delle “città d’arte”, o di loro particolari ambiti.
Il comma 3° attribuisce alle Regioni (entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114)
la competenza a provvedere alla individuazione di detti
comuni e città d’arte, zone del territorio dei medesimi
ed i periodi di maggior afflusso turistico.
La legge non fornisce alcun criterio per determinare quali
siano “i comuni ad economia prevalentemente turistica”,
rimettendone quindi la predisposizione alla Regione e, come
già delineato, la Regione Toscana, sulla base dei criteri
di valutazione dalla stessa individuanti con il regolamento
26 luglio 1994 n. 4, come modificato dal regolamento, 3
maggio 2000 n. 5, ha escluso il comune di Calenzano dall’elenco
dei suddetti comuni. E, come già sottolineato, i suindicati
criteri di valutazione non sono stati oggetto di censure.
Con riferimento ai motivi aggiunti proposti in entrambi
i ricorsi e diretti a censurare una disparità di trattamento
rispetto all’esercizio “Mercatone Uno” sull’assunto che
a questo verrebbe consentita l’apertura domenicale nonostante
la relativa attività di vendita interesserebbe oltre ai
mobili, elettrodomestici, telefonia, casalinghi, abbigliamento,
prodotti dell’igiene della casa ed una infinità di altri
articoli, va innanzitutto rilevata l’infondatezza delle
eccezioni di inammissibilità di tali motivi dedotte dalla
difesa comunale sul rilievo della loro mancata notifica
al suddetto esercizio. Nel processo amministrativo la qualità
di controinteressato cui il ricorso deve essere notificato
va individuata con riferimento alla titolarità di un interesse
analogo e contrario a quello che legittima la proposizione
del ricorso (c.d. elemento sostanziale) ed alla circostanza
che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente
un soggetto determinato, esplicitamente menzionato o comunque
agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), il quale
abbia un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento.
Nel caso di specie non è assolutamente individuabile una
siffatta posizione dell’esercizio “Mercatone Uno” atteso
il contenuto generale dei provvedimenti con cui il comune
ha disciplinato gli orari di apertura e chiusura domenicale
nel proprio territorio. Ed è peraltro da rilevare che mentre
la posizione del ricorrente presuppone una lesione già avvenuta,
la posizione del controinteressato deve essere valutata
in via ipotetica, in relazione all’eventuale annullamento
dell’atto a cui tende il ricorso avversario.
Si deve trattare però, come già delineato, di una posizione
qualificata, che si ricolleghi per effetto diretto ed immediato
al provvedimento impugnato (l’art. 21 L. 6 dicembre 1971
n. 1034 impone la notifica ai controinteressati “ai quali
l’atto direttamente si riferisce”; per cui nel caso, come
quello di specie, nel quale il provvedimento viene censurato
per eccesso di potere per disparità di trattamento, non
sussiste alcun obbligo di notifica ai soggetti nei cui confronti
il ricorrente lamenti la disparità di trattamento ﴾cfr.
Cons. St. IV Sez. 21 aprile 1970 n. 308﴿).
Peraltro, come affermato dalla difesa comunale con la memoria
dell’8 novembre 2003 e comprovato dalla documentazione da
tale difesa prodotta il 13 febbraio 2003 (relazioni del
Comando di polizia Municipale del 23 ottobre e del 6 novembre
2002) l’attività svolta dall’esercizio “Mercatone Uno”,
riguardava prevalentemente la vendita di mobili, cui è destinato
il 60/65% della superficie commerciale.
Conseguentemente l’attività di tale esercizio rientra nella
disciplina di cui al comma 1° dell’art. 13 del D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 114. L’articolo contiene ulteriori eccezioni
al sistema generale di cui all’art. 11. Il comma 1° stabilisce
che l’intero titolo non si applica ad alcune particolari
tipologie di attività, che, per la propria specificità,
non possono esservi soggette, senza disagi per l’utenza
e difficoltà per gli imprenditori.
Tali attività costituiscono un insieme del tutto eterogeneo
che va dagli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai
villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi
di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo
le autostrade, nelle stazioni ferroviarie marittime ed aeroportuali;
dalle rivendite di giornali a quelle di piante e articoli
da giardinaggio; dai mobili alle opere d’arte e oggetto
di antiquariato.
Dato che si tratta di disciplina eccezionale, che fuoriesce
da quella prevista per la generalità della attività di vendita,
l’elenco di cui al comma in questione va inteso come tassativo.
Al fine di evitare abusi, il comma 1° prescrive che tali
attività di vendita sono escluse dalla disciplina generale
purchè siano svolte “in maniera esclusiva e prevalente”.
E’ ovvio che l’inciso deve intendersi come “in maniera esclusiva
o prevalente”, dato che altrimenti il legislatore si sarebbe
limitato al temine “esclusiva”, comprendendo tale espressione
in sè, quella di “prevalente”.
La norma, quindi, esclude dalla disciplina generale anche
quei casi di attività di vendita a merceologia multipla
e differenziata in cui sia comunque preponderante una delle
tipologie indicate nel comma 1°.
Va, infine, disatteso il motivo con cui le ricorrenti sostengono
che le ordinanze sindacali impugnate violerebbero i principi
regolanti la determinazione degli orari all’interno dei
centri commerciali come definiti dall’art. 4 lett. g) del
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ed alla quale tipologia sarebbe
di fatto riconducibile l’insieme dell’esercizio gestito
dalla ditta “Mercatone Uno” e di quelli gestiti dalle ricorrenti;
ciò, in quanto gli esercizi in questione condividerebbero
i parcheggi esterni, la viabilità di accesso all’area e
quella interna al complesso.
La lett. g) dell’art. 4 del suddetto Decreto definisce “centro
commerciale, una media o una grande struttura di vendita
nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura
a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizi gestiti unitariamente ...”.
Quindi, ai fini della individuazione del concetto di “centro
commerciale” è necessario, sia che in “una media o grande
struttura di vendita” ... “più esercizi commerciali” siano
“inseriti in una struttura a destinazione specifica” e che
tali esercizi “usufruiscano di infrastrutture comuni” (parcheggi,
scale, ascensori etc ...) e di “spazi di servizio gestiti
unitariamente” (spazi pubblicitari, ingressi ...). Ebbene,
nel caso di specie, anche a voler ritenere la sussistenza
del requisito costituito dalle “infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente”, non è assolutamente
individuabile il requisito “della struttura a destinazione
specifica” essendo gli esercizi delle ricorrenti, per loro
stessa ammissione ubicati in aree limitrofe.
I ricorsi, concludendo vanno respinti.
Sussistono, tuttavia, ragioni, per compensare tra le parti
le spese ed onorari di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe, previa loro riunione li respinge;
spese ed onorari di causa compensati;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 19 novembre 2003,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. LYDIA A.O. SPIEZIA - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004
Firenze, lì 29 aprile 2004
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