| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 29 aprile 2004
n. 1403
GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente; VINCENZO FIORENTINO -
Consigliere, rel. est.
STIATTI ENZO, (avv. Leucalitti Paolo) contro l’AZIENDA U.S.L.
N. 10 DI FIRENZE (avv. Antonio Andreani) |
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Pubblico impiego – graduatorie concorsuali
– posti resisi vacanti successivamente all’assunzione dei
vincitori – diritto degli idonei allo scorrimento della
graduatoria – non sussiste.
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L’utilizzabilità delle graduatorie per la
copertura dei posti che nelle unità sanitarie locali si
rendono vacanti nei due anni dalla loro approvazione non
costituisce un obbligo, mantenendo al riguardo l’Amministrazione
la più ampia discrezionalità in ordine all’opportunità di
procedere o meno al loro scorrimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
II^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 354/1996 proposto da
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STIATTI ENZO, rappresentato e difeso
dall’avv. Leucalitti Paolo ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Firenze, via Baccio da Montelupo
n. 59/B;
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contro
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-l’ AZIENDA U.S.L. N. 10 DI FIRENZE,
in persona del Direttore Generale p.t., costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Andreani
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze,
via Pier Capponi n. 17;
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PER L‘ANNULLAMENTO
della determinazione di cui alla nota n. 18039, in data
10 ottobre 1995, dell’Azienda Sanitaria intimata nonchè
per la declaratoria del diritto all’avanzamento automatico
di esso ricorrente nel posto resosi vacante nella graduatoria
del concorso a 3 posti di operatore tecnico coordinatore
di cucina, approvata con deliberazione n. 130 del 18 febbraio
1994;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 - relatore
il Consigliere Vincenzo Fiorentino - gli avv.ti Salvatore
Iacono in sostituzione di P. Leucalitti e Francesco D’Addario
e A. Andreani;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Stiatti Enzo, dipendente dell’Azienda U.S.L.
n. 10 di Firenze, con la posizione funzionale di operatore
tecnico di cucina, 4° livello, quale idoneo, essendosi collocato
al 5° posto nella graduatoria di merito nel concorso a 3
posti di “operatore tecnico coordinatore di cucina”, approvato
con delibera n. 130, del 18 febbraio 1994, dell’allora amministratore
straordinario della ex U.S.L. 10/A di Firenze, chiedeva,
in seguito alla intervenuta cessazione dal servizio di uno
degli idonei ammessi, con istanza del 1 settembre 1996,
di essere nominato in ruolo in tale posizione professionale
mediante lo scorrimento della graduatoria.
L’Azienda con determinazione n. 18039 del 10 ottobre 1995,
respingeva la richiesta, sul rilievo che la cessazione dal
servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1995, dell’operatore
tecnico coordinatore Chelucci Alfeo, pur facendo registrare
la vacanza del posto, non determinava da sola le condizioni
necessarie per la copertura del relativo “turn-over”, atteso
che la L. 23 dicembre 1994 n. 724, nel disporre la validità
fino al 31 dicembre 1997 delle graduatorie concorsuali approvate
dal 1°1992, poneva, in misura del 30% il limite entro il
quale era possibili ricoprire i posti dei ruoli sanitario-Tecnico
e professionale resisi vacanti, per cessazione nel corso
del 1995.
Con ricorso notificato l’8 gennaio 1996 e depositato il
24 dello stesso mese l’interessato adiva questo Tribunale
deducendo l’illegittimità del diniego dell’azienda per i
seguenti motivi:
-Violazione dell’art. 9 della L. 20 maggio 1985 n. 207;
L’Azienda negando lo scorrimento della graduatoria avrebbe
disatteso che ai sensi del suindicato articolo le graduatorie
dei concorsi delle Unità sanitarie locali rimangono valide
per un biennio dalla data di approvazione da parte del Comitato
di Gestione e che le stesse vengono utilizzate per i posti
resisi vacanti.
-Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione
dei fatti dei fatti. A nulla rileverebbe che la legge 724
del 23 dicembre 1994, nel disporre la validità fino al 31
dicembre 1997, delle graduatorie concorsuali del 1° gennaio
1992, pone, in misura del 30% il limite entro il quale è
possibile ricoprire i posti dei ruoli sanitario-tecnico
e professionale resisi vacanti nel corso del 1995.
Con atto depositato il 22 aprile 1996 si costituiva in giudizio
l’Azienda sanitaria, la quale, con memoria del 29 dicembre
2003, eccepiva, in via preliminare, sia la tardività che
la inammissibilità della pretesa di cui, comunque, ne sosteneva
l’infondatezza.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica
udienza del 13 gennaio 2004.
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DIRITTO
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Può prescindersi dall’esame delle eccezioni
preliminari dedotte dalla difesa dell’Azienda sanitaria
intimata attesa l’infondatezza nel merito della pretesa
azionata.
Privo di pregio è, infatti, il primo mezzo di gravame con
il quale si sostiene che ai sensi dell’art. 9 della L. 20
maggio 1985 n. 207, l’Azienda sanitaria sarebbe stata tenuta
a coprire il posto resosi vacante attingendo dalla graduatoria
in cui era inserito il ricorrente.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la prevista,
dal suindicato art. 9, comma 15, della L. 20 maggio 1985
n. 207, utilizzabilità delle graduatorie per la copertura
dei posti che nelle unità sanitarie locali si rendono vacanti
nei due anni dalla loro approvazione non costituisce un
obbligo mantenendo al riguardo l’Amministrazione un’ampia
discrezionalità in ordine all’opportunità di procedere o
no al loro scorrimento (cfr. Cons. St. V sez. 28 maggio
2001 n. 2885 e 18 novembre 1999 n. 1958).
Nè tale principio è mutato con l’entrata in vigore della
L. 724/1994, richiamata dal ricorrente nel secondo motivo
di impugnativa.
L’art. 22, comma 8, della suddetta L. 23 dicembre 1994 n.
724, prevede che per il triennio dal 1995 al 1997 le Pubbliche
Amministrazioni (comprese le Aziende USL) possano assumere
personale di ruolo e a tempo indeterminato esclusivamente
in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo
medesimo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie
approvate dall’organo competente a decorrere dal 1° gennaio
1992, la cui validità viene contestualmente prorogata al
31 dicembre 1997; pertanto tale norma attribuisce alle Amministrazioni
una mera facoltà di utilizzazione delle dette graduatorie,
subordinando altresì l’assunzione alla definizione delle
piante organiche previa verifica dei carichi di lavoro (cfr.
TAR Lazio sez. III bis 9 novembre 2000 n. 9076 e sez. I
bis 6 aprile 1999 n. 788).
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va respinto.
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese
ed onorari di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese ed onorari di causa compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. MAURIZIO NICOLOSI - Consigliere
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2004
Firenze, lì 29 aprile 2004
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MARCELLO FAVIERE
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| Gli “idonei” non hanno
diritto allo scorrimento della graduatoria.
| La
sentenza in commento riconosce alla P.A. ampio potere
discrezionale in ordine al an ed al quomodo circa
l’utilizzazione delle graduatorie concorsuali negando
a coloro che, non vincitori, si siano collocati
quali idonei nella stessa graduatoria la possibilità
di far valere alcuna situazione giuridica soggettiva
tutelabile. |
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| La
pronuncia, a dire il vero, segna un ritorno verso
posizioni tradizionalmente sostenute dalla giustizia
amministrativa.
Secondo tale orientamento la presenza di norme che
riconoscono un periodo di validità alle graduatorie
concorsuali non segna alcunché in punto di tutela
per gli idonei, ma si limita a riconoscere la facoltà
delle pubbliche amministrazioni di poter evitare,
laddove ritenuto opportuno, l’esperimento di nuove
procedure concorsuali e di poter ricorrere all’assunzione
di personale utilmente attingibile dalle graduatorie
“aperte” senza dare particolari spiegazioni o operare
ponderazioni di interessi.
Nel quadro di tale normativa rientrano, secondo
il giudice toscano, quelle richiamate nella sentenza
in commento, vale a dire l’art. 9, comma 15, della
L. 20 maggio 1985 n. 207 - recante Disciplina transitoria
per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi
regionali del personale non di ruolo delle unità
sanitarie locali, che prevede la durata biennale
delle graduatorie approvate dai comitati di gestione
delle USL e che le stesse possano essere utilizzate
per la copertura di tutti i posti che si resisi
vacanti - e l’art. 22, comma 8, della L. 23 dicembre
1994 n. 724 che, in sostanza, fissava una proroga
della validità delle graduatorie approvate dalla
P.A. , in occasione del blocco delle assunzioni
per parte dell’anno 1995. |
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| Il
TAR non ravvisa nel combinato di queste disposizioni
ciò che in casi analoghi altra giurisprudenza ha
precisato. |
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| Accanto
al filone giurisprudenziale tradizionale, infatti,
vi sono orientamenti che, quantomeno, mirano a porre
in discussione questa piena discrezionalità della
pubblica amministrazione nell’utilizzo delle graduatorie
concorsuali. |
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| Ad
avviso di chi scrive se ne possono individuare tre
dai tratti particolarmente significativi ed ai quali
si tenterà di fare cenno, seppure breve per evidenti
ragioni di contesto espositivo. |
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| Da
un lato la giurisprudenza, soprattutto amministrativa,
sostiene che a seguito di rinuncia o cessazione
dal servizio da parte di soggetti dichiarati vincitori,
gli “idonei” che seguono assumerebbero essi stessi
una posizione che li avvicinerebbe molto alla posizione
del “vincitore”. Pur residuando in capo alla P.A.
un potere discrezionale, questa dovrebbe dare di
conto delle ragioni che le inducono a non utilizzare
la graduatoria nei limiti temporali fissati dalla
legge o dagli stessi bandi di concorso attraverso
un percorso motivazionale particolarmente accurato,
congruo e plausibile. Si limiterebbe così, soprattutto
nei contenuti e nei modi di esercizio, quel potere
ampiamente discrezionale tradizionalmente riconosciuto
in capo alla P.A. (vd. ad es. C.d.S. Sez. III 04.02.03,
n. 2828/02; TAR Sardegna, 19.10.99, n. 1228; TAR
Veneto 08.09.03 n. 4666; TAR Calabria 17.09.03 n.
1145; TAR Puglia 19.03.00, n. 1631). |
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| Portando
alle conseguenze più estreme tali considerazioni
e facendo leva sulle previsioni generali di validità
delle graduatorie concorsuali (che oggi durano in
media tre anni) a seguito dell’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i. e del DPR 487/94 e
s.m.i., un secondo orientamento giurisprudenziale
è giunto a sostenere che, in luogo della tradizionale
discrezionalità riconosciuta generalmente alla P.A.
dall’art. 8 del DPR n. 3/57 circa l’utilizzazione
delle graduatorie degli idonei, la privatizzazione
del pubblico impiego avrebbe affermato un vero e
proprio “obbligo” per le pubbliche amministrazioni
di utilizzazione delle graduatorie approvate, pur
restando sempre nell’ambito dei poteri discrezionalmente
esercitabili dalla P.A. .
Quest’ultima, più in particolare, in presenza di
una graduatoria valida dovrebbe preventivamente
valutare la possibilità di assumere gli idonei prima
di procedere all’indizione di un nuovo concorso
e solo in presenza di gravi ragioni di carattere
organizzativo e funzionale potrebbe legittimamente
procedere in tal senso. Secondo la giurisprudenza,
tale obbligo potrebbe essere disatteso solo nella
misura in cui l’amministrazione motivasse la scelta
di ricorrere a nuove selezioni con l’esigenza di
un necessario accertamento di competenze professionali
o scientifiche diverse da quelle possedute dai soggetti
idonei nella graduatoria formatasi precedentemente
(vd. per tutti TAR Lazio 30.01.03, n. 536 in Giustamm.it
con commento di O. Carparelli; TAR Sicilia, Catania,
9.02.01 n. 290). Al di fuori di tali ipotesi, infatti,
residuerebbe all’amministrazione soltanto il potere
di ricoprire i posti resisi vacanti mediante riassestamenti
organizzativi (utilizzo di personale interno già
operante; soppressione del posto stesso ed accorpamento
di funzioni, ecc.) che, nella misura in cui attengono
all’area della macro-oganizzazione, rivestono natura
di poteri pubblicistici e discrezionali della pubblica
amministrazione dall’art. 5 del D. Lgs. n. 165/00
(vd. ad es. C. Cass. Sez. Lav. 5.03.03, n. 3252).
Tali orientamenti sembrerebbero essere avvalorati
anche dal tenore delle leggi finanziarie degli ultimi
anni che, proponendo continui blocchi alle assunzioni
del personale e prolungando di anno in anno la validità
delle graduatorie approvate dalle singole amministrazioni
– indipendentemente dal fatto che all’interno delle
stesse vi siano vincitori o residuino solo idonei
– sembrano porre l’attenzione anche sulla economicità
dell’azione amministrativa nell’utilizzo del mezzo
concorsuale. Questo, è bene precisarlo, resta la
regola ma è del tutto compatibile con la previsione
di un periodo di validità delle graduatorie che,
peraltro, viene spesso reso noto ai concorrenti
delle varie competizioni concorsuali anche con l’indicazione
all’interno delle clausole del bando (vd. C.d.S.
sez. VI, 04.09.2001 n. 4659). |
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| Secondo
questi due primi orientamenti, quindi, la posizione
del concorrente non vincitore ma utilmente collocatosi
in graduatoria assume sempre più la veste di un
interesse legittimo tutelabile nei confronti della
pubblica amministrazione che, quantomeno senza motivare
accuratamente e puntualmente tali scelte, decida
di procedere con l’indizione di nuovi concorsi invece
di avvalersi delle graduatorie ancora valide. |
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| Vi
è poi un terzo orientamento, sicuramente minoritario
e diffuso prevalentemente tra i giudici ordinari,
che portando alle estreme conseguenze il percorso
di privatizzazione del pubblico impiego approntato
dal legislatore negli anni ’90, attribuisce, oltre
che ai vincitori, anche a coloro che ad essi possano
essere accomunati un vero e proprio diritto soggettivo
all’assunzione. Tali vengono riconosciuti gli idonei
nel caso di posti resisi vacanti durante il periodo
di validità della graduatoria. Questi, infatti,
godrebbero di una aspettativa che si eleverebbe
a rango di vero e proprio diritto soggettivo alla
stipula del contratto al verificarsi delle condizioni
idonee per l’assunzione (vd. ,per tutti, Trib. Napoli,
Sez. Capri, ord. 20.02.02, in Lav. Pubbl. Amm. n.
3-4, pg. 386). |
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| Di
queste posizioni non ha tenuto conto il giudice
toscano nella sentenza in commento anche in presenza
di dettati normativi di settore in nulla difformi
al tenore di quelli più generali che hanno indotto
altra giurisprudenza a restringere la portata della
discrezionalità amministrativa in materia di utilizzabilità
delle graduatorie concorsuali valide. |
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