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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 10 maggio 2004 n. 2124
Giancarlo GIAMBARTOLOMEI – Presidente ed Estensore
Soc. LA CENTOTRENTATRE (avv. E. Follieri, I. Follieri) c. COMUNE DI FOGGIA (n.c.).


Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Servizio di vigilanza – Appalto – Corrispettivo – Pagamento – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario

Rientra nella cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa al pagamento del corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza presso beni immobili dell’ente appaltante


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Nr. 2124/2004 Reg. Sent.
Nr. 681/2004 Reg. Ric.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

ai sensi dell’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205; sul ricorso n.681 del 2004 proposto dalla

 

soc. Coop. A rl. Vigilantes Notturna e Diurna “LA CENTOTRENTATRE” da Foggia, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico ed Ilde Follieri ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via P. Fiore n.14 (studio avv. Fabrizio Lofoco);

 

contro

 

il Comune di Foggia, in persona del sindaco pro-tempore (n.c.);

 

per l’ accertamento del diritto e la condanna
al pagamento della somma di euro 519.907,76 (cinquecentodiciannovemilanovecentosette/76) oltre interessi e svalutazione per le prestazioni relative al servizio di vigilanza rese in esecuzione del contratto d’ appalto del 15 luglio 2002 rep. N.7871;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22 aprile 2004, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;
Uditi gli avv.ti Enrico ed Ilde Follieri;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto previsto dall’art.3 ,co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;
Sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Premesso che:
-per essere l’ aggiudicataria per il servizio di vigilanza sui beni immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia giusto, contratto 15 luglio 2002 n. 7871 e l’ affidataria del c.d. “progetto obiettivo (del 1° luglio 2003 n.513; del8 settembre 2003 n.579; del. 31 ottobre 2003 n.710) e del servizio di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di Foggia, eseguite le prestazioni, emesse le relative fatture e chiestone per ben due volte l’ adempimento, con atto notificato il 29 marzo 2004, la soc.ricorrente ha chiesto sia emessa una sentenza di condanna del Comune di Foggia al pagamento della somma di euro 519.907,76 (cinquecentodiciannovemilanovecento sette/76) oltre interessi e svalutazione, previa emanazione della misura cautelare introdotta dall’ art. 3, co.1, della l. n.205 del 2000;

 

Considerato che:
-l’ art. 7, co.2, lett.b) della l. n.205 del 2000 assegna alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie “”tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, mentre la lett. e) quelle “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’ espletamento di pubblici servizi” e, dunque, anche quelle riguardanti detta materia che siano relative all’ esecuzione dei contratti;
-la controversia in esame ha a suo oggetto prestazioni di natura patrimoniale rese in favore dell’ appaltante, soggetto pubblico direttamente beneficiario del servizio, per cui il relativo contratto è riconducibile alla categoria degli appalti pubblici di servizi e non degli appalti di servizi pubblici aventi ad oggetto questi secondi prestazioni a favore della collettività mediante la costituzione di un rapporto trilaterale (Amministrazione-aggiudicatario-utenti);

 

Ritenuto che:
-pur in presenza di alcune isolate pronunzie (cfr. Tar Marche 3 giugno 2003 n.470; Tar Sicilia, CT, 7 gennaio 2002 n. 7) che affermano meramente esemplificativo e non già tassativo il riferimento in detto art. 7, 2° co. ad alcune specie di controversie sottratte al giudice ordinario; data la non riconducibilità del contratto d’ appalto per la vigilanza all’ ambito dei servizi pubblici (per non avere a suoi destinatari una pluralità indistinta di soggetti) la controversia in esame spetti alla giurisdizione ordinaria sui diritti;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez.II, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 aprile 2004

 

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10.05.2004
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)



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