| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 10 maggio 2004 n.
2124
Giancarlo GIAMBARTOLOMEI – Presidente ed Estensore
Soc. LA CENTOTRENTATRE (avv. E. Follieri, I. Follieri) c.
COMUNE DI FOGGIA (n.c.). |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza – Servizio di vigilanza – Appalto
– Corrispettivo – Pagamento – Controversia – Giurisdizione
del giudice ordinario
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Rientra nella cognizione del giudice ordinario
la controversia avente ad oggetto la pretesa al pagamento
del corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza
presso beni immobili dell’ente appaltante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Nr. 2124/2004 Reg. Sent.
Nr. 681/2004 Reg. Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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ai sensi dell’art.3, co.1°, della L. 21 luglio
2000, n.205; sul ricorso n.681 del 2004 proposto dalla
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soc. Coop. A rl. Vigilantes Notturna e
Diurna “LA CENTOTRENTATRE” da Foggia, in persona del
suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Enrico ed Ilde Follieri ed elettivamente domiciliata
in Bari, alla via P. Fiore n.14 (studio avv. Fabrizio Lofoco);
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contro
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il Comune di Foggia, in persona del
sindaco pro-tempore (n.c.);
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per l’ accertamento del diritto e la condanna
al pagamento della somma di euro 519.907,76 (cinquecentodiciannovemilanovecentosette/76)
oltre interessi e svalutazione per le prestazioni relative
al servizio di vigilanza rese in esecuzione del contratto
d’ appalto del 15 luglio 2002 rep. N.7871;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22 aprile 2004, il
magistrato Giancarlo Giambartolomei;
Uditi gli avv.ti Enrico ed Ilde Follieri;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso
con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto
previsto dall’art.3 ,co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;
Sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Premesso che:
-per essere l’ aggiudicataria per il servizio di vigilanza
sui beni immobili di proprietà e di pertinenza del Comune
di Foggia giusto, contratto 15 luglio 2002 n. 7871 e l’
affidataria del c.d. “progetto obiettivo (del 1° luglio
2003 n.513; del8 settembre 2003 n.579; del. 31 ottobre 2003
n.710) e del servizio di vigilanza presso il Palazzo di
Giustizia di Foggia, eseguite le prestazioni, emesse le
relative fatture e chiestone per ben due volte l’ adempimento,
con atto notificato il 29 marzo 2004, la soc.ricorrente
ha chiesto sia emessa una sentenza di condanna del Comune
di Foggia al pagamento della somma di euro 519.907,76 (cinquecentodiciannovemilanovecento
sette/76) oltre interessi e svalutazione, previa emanazione
della misura cautelare introdotta dall’ art. 3, co.1, della
l. n.205 del 2000;
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Considerato che:
-l’ art. 7, co.2, lett.b) della l. n.205 del 2000 assegna
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
“”tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori comunque
denominati di pubblici servizi”, mentre la lett. e) quelle
“riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere,
anche di natura patrimoniale, rese nell’ espletamento di
pubblici servizi” e, dunque, anche quelle riguardanti detta
materia che siano relative all’ esecuzione dei contratti;
-la controversia in esame ha a suo oggetto prestazioni di
natura patrimoniale rese in favore dell’ appaltante, soggetto
pubblico direttamente beneficiario del servizio, per cui
il relativo contratto è riconducibile alla categoria degli
appalti pubblici di servizi e non degli appalti di servizi
pubblici aventi ad oggetto questi secondi prestazioni a
favore della collettività mediante la costituzione di un
rapporto trilaterale (Amministrazione-aggiudicatario-utenti);
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Ritenuto che:
-pur in presenza di alcune isolate pronunzie (cfr. Tar Marche
3 giugno 2003 n.470; Tar Sicilia, CT, 7 gennaio 2002 n.
7) che affermano meramente esemplificativo e non già tassativo
il riferimento in detto art. 7, 2° co. ad alcune specie
di controversie sottratte al giudice ordinario; data la
non riconducibilità del contratto d’ appalto per la vigilanza
all’ ambito dei servizi pubblici (per non avere a suoi destinatari
una pluralità indistinta di soggetti) la controversia in
esame spetti alla giurisdizione ordinaria sui diritti;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, sez.II, dichiara il ricorso inammissibile per
difetto di giurisdizione.
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione
intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 22 aprile 2004
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Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10.05.2004
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
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