| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 11 maggio 2004 n. 1070
Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente, Pierina BIANCOFIORE
– Estensore
FIORENZA (avv. N. Bianchi, A. Miceli) c. COMUNE DI CROTONE
(avv. C. Lamonaca). |
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Processo – Processo amministrativo – Istanza
di autorizzazione commerciale – Comportamento silente serbato
dalla p.a. – Azione di risarcimento danni – Ammissibilità
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E’ ammissibile l’azione risarcitoria proposta
davanti al giudice amministrativo per i danni derivanti
da un comportamento silente illegittimamente serbato dall’amministrazione
comunale sull’istanza di autorizzazione commerciale e dagli
impedimenti all’esercizio della relativa attività
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1070 REG. DEC.
N. 1311/2001 REG. RIC.
ANNO 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA,
SEZIONE SECONDA
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alla presenza dei Signori: LUIGI ANTONIO
ESPOSITO - Presidente; PIERINA BIANCOFIORE - Primo referendario
est.; GIUSEPPE CHINE'- Referendario ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1311/2001 proposto da
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Giuseppe FIORENZA, rappresentato e
difeso dagli Avvocati Nicola BIANCHI e Antonio MICELI ed
elettivamente domiciliato presso studio di quest’ultimo
in Catanzaro alla Via G. Barrio, n. 19;
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contro
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il Comune di Crotone in persona del
Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Concetta LAMONACA ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avv. Luciana SCRIVO in Catanzaro alla
Via F. Crispi, n. 129,
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per il riconoscimento
dell’illegittimità del diniego di licenza commerciale da
parte del Comune di Crotone e della successiva ordinanza
di chiusura in data 23 aprile 1993;
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e per il risarcimento del danno
dovuto al ricorrente per il silenzio illegittimamente serbato
dall'Amministrazione comunale sull'istanza di autorizzazione
commerciale presentata in data 17 dicembre 1992 e quantificato
in due miliardi di lire, e con vittoria di spese ed onorari;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione del Comune resistente;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2004 la dr.ssa
Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì i difensori delle parti
come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente ha presentato in data 17 dicembre
1992 un'istanza per ottenere il rilascio di un'autorizzazione
commerciale di tipo B, relativa alla somministrazione di
alimenti e bevande da esercitare in un locale sito in Crotone.
In data 26 marzo 1993 inoltrava denuncia di inizio attività,
stante l'inerzia serbata dall'Amministrazione comunale sulla
sua istanza. Il successivo 4 aprile 1993 il Sindaco gli
rilasciava l'autorizzazione sanitaria necessaria all'esercizio
dell'attività di bar nei locali all'uopo da lui affittati.
Successivamente in data 23 aprile 1993 il Sindaco ordinava
la chiusura del locale, senza avvisare preventivamente l'interessato
del provvedimento sanzionatorio adottato.
In data 3 luglio 1995 finalmente l'Amministrazione comunale
si pronunciava sull'istanza del ricorrente e la respingeva
con la motivazione che il ricorrente sarebbe stato rinunciatario
sulla stessa, non avendo provveduto ad integrare l'ulteriore
certificazione di iscrizione R.E.C. richiesta dai funzionari
comunali.
Nelle more di tale vicenda, l'interessato non ricevendo
alcuna comunicazione circa la sua istanza proponeva ricorso
al TA.R. n. 1478/1993 per la declaratoria dell'illegittimità
del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale in ordine
all'istanza di autorizzazione all'apertura e conduzione
dell'esercizio commerciale; ricorso che veniva deciso con
sentenza n. 690 del 13 giugno 2000 con la quale il Tribunale
lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse, in
quanto sull'istanza del ricorrente doveva intendersi formato
il silenzio assenso a partire dal 61° giorno dalla presentazione
della stessa in base al D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 407.
Il ricorrente ha provveduto a proporre appello avverso la
sentenza del T.A.R. e nelle more ha proposto anche il presente
ricorso, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del
diniego di licenza commerciale e della successiva ordinanza
di chiusura e il riconoscimento del diritto al risarcimento
del danno da liquidarsi nella somma di L. 2.000.000.000
(due miliardi) o alla maggiore o minor somma che dovesse
risultare secondo giustizia ed equità, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di
spese ed onorari.
In buona sostanza ha lamentato un danno da comportamento
illegittimo dell'amministrazione comunale e quantificandolo
come danno emergente in Lire 68.900.000 determinate dai
canoni di locazione pagati a vuoto dal giorno della chiusura
14 giugno 1993 fino alla data del dissequestro del locale
avvenuta nel febbraio 1994 e nella restante somma fino a
due miliardi per compensare il mancato guadagno che avrebbe
potuto conseguire in relazione all'avviamento di cui già
godeva il locale presso il quale esisteva g un esercizio
commerciale di bar sin da trenta anni prima della sua richiesta
di licenza.
L'Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito ed
ha chiesto la reiezione del ricorso. Con memoria depositata
il 23 gennaio 2004 il ricorrente ha prodotto in giudizio
la sentenza n. 48 del 13 gennaio 2004 con la quale la quinta
sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto
avverso la sentenza n. 690 del 13 giugno 2000 ed in riforma
ha dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto impugnato.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza
pubblica del 6 febbraio 2004.
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DIRITTO
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1. In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione
di difetto di giurisdizione proposta dalla resistente Amministrazione
comunale, la quale ha sostenuto che la controversia non
rientra in quelle di cui all’art. 33 del D.Lgs 31 marzo
1998, n. 80 nel testo sostituito dall’art. 7 della L. 21
luglio 2000, n. 205 per le quali il successivo art. 35 del
medesimo decreto legislativo prevede la possibilità di ottenere
il risarcimento del danno ingiusto a fronte di una lesione
delle posizioni soggettive che si intendono far valere in
tali controversie. In particolare, poiché la questione riguarda
un presunto illegittimo silenzio serbato dall’amministrazione
su una istanza volta al rilascio di un’autorizzazione per
esercizio commerciale, non rientrerebbe nei pubblici servizi
di cui alla normativa citata.
L’eccezione va respinta perché alla stregua sempre dell’art.
7, comma 4 della L. n. 205 il tribunale amministrativo regionale,
nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte
le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e
agli altri diritti patrimoniali consequenziali, e quindi
la controversia riguardando il mancato rilascio di un'autorizzazione
amministrativa ben può essere proposta dinanzi al giudice
amministrativo che, ai sensi di tale norma, ha la cognizione
sulla controversia riguardante il risarcimento del danno
derivante dall’annullamento di provvedimenti in sede di
giurisdizione di legittimità.
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2. Con un primo capo di domanda il ricorrente
ha proposto il ricorso per ottenere la declaratoria dell’illegittimità
del diniego di licenza commerciale da parte del Comune di
Crotone e della successiva ordinanza sindacale di chiusura.
La domanda è inammissibile perché il Consiglio di Stato
si è definitivamente pronunciato in grado di appello sul
precedente ricorso proposto dall’interessato per ottenere
appunto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio
serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di rilascio
dell’autorizzazione commerciale presentata il 17 dicembre
1992 con la sentenza n. 48 del 13 gennaio 2004, come risulta
dall’apposita memoria depositata per l’udienza odierna.
Il riconoscimento, oramai passato in giudicato, della illegittimità
del comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale fonda
la tenutezza dell’esame della seconda domanda proposta,
in quanto inerente la declaratoria del risarcimento del
danno, impedendo che su di essa ridondi la dichiarata inammissibilità
della prima, dovuta alla circostanza che al giudice non
è consentito pronunciarsi due volte sulla stessa domanda
per il divieto del ne bis in idem.
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3. Occorre quindi esaminare la richiesta
di risarcimento del danno per il silenzio illegittimamente
serbato dall’Amministrazione comunale di Crotone sulla detta
istanza, calcolato per un ammontare complessivo di L. 2
miliardi così quantificati:
- canoni di locazione del locale dove doveva svolgersi l’esercizio
per 13 mesi dal 15 marzo 1993 al 24.2.1994 data del dissequestro
del locale - L. 68.900.000
- spese di ristrutturazione regolarmente fatturate - L.
25.207.100
- acquisto arredi regolarmente fatturati - L. 49.251.140
- avviamento (60 milioni annui X 30 anni)- L. 1.800.000.000
Tale richiesta dell’interessato va, invece, accolta nei
limiti che si vanno a precisare.
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3.1. La questione è se, posto che il risarcimento
del danno spettante al ricorrente gli potrebbe eventualmente
essere concesso in applicazione dell’art. 7, quarto comma
della L. n. 205 del 2000, la fattispecie che è alla base
della sua richiesta possa essere considerata come causativa
del danno richiesto. E, una volta accertato ciò, entro quali
termini, con quali modalità e secondo quale misura il danno
debba essere liquidato.
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3.1.a Per rispondere alla prima domanda occorre
precisare che all'origine della vicenda vi è una incongruità
determinata comunque e senz'altro dal comportamento silente
ed omissivo dell'Amministrazione comunale. Come esposto
in narrativa infatti il ricorrente ha presentato una prima
domanda di autorizzazione alla somministrazione di bevande
ed alimenti per esercizio di bar in data 17 dicembre 1992,
acquisita in pari data al protocollo comunale, ma non avendo
ricevuto alcuna risposta, ha ritenuto di presentare in data
26 marzo 1993 la denuncia inizio attività di somministrazione
di bevande ed alimenti ai sensi degli articoli 19 e 20 della
L. 7 agosto 1990, n. 241.
Come è noto tali disposizioni avevano già trovato attuazione
quando egli ha presentato la domanda del dicembre del 1992,
in quanto col D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 è stato dettato
il regolamento concernente le attività private sottoposte
alla loro disciplina. Esso in particolare prevedeva tre
tabelle: la prima A) contenente l'elenco delle attività
alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la denunzia
di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241
del 1990; la seconda B) contenente l'elenco di quelle che
possono essere intraprese una volta decorso un certo termine
dalla denuncia sempre ai sensi della medesima disposizione
e la terza C) contenente l'elenco delle attività sottoposte
alla disciplina dell'art. 20 con l'indicazione del termine
entro cui la relativa domanda si considera accolta.
In quest'ultima tabella era contenuta l'autorizzazione richiesta
dal ricorrente e cioè quella di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande già prevista dagli articoli 3 e 7
della L. 25 agosto 1991, n. 287 e dall'art. 24 della L.
11 giugno 1971, n. 426 e per la quale decorso il termine
di sessanta giorni doveva intendersi formato il silenzio
assenso alla stregua di quanto stabilito dall'art. 4 del
regolamento stesso. Quest'ultimo prevedeva poi che l'atto
di assenso si considerava formato quando la domanda fosse
conforme alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 il
quale a sua volta stabiliva che la denuncia e la domanda
dovevano identificare le generalità del richiedente e le
caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere e che
alla denuncia o alla domanda dovesse essere allegata una
dichiarazione del richiedente che indicasse la sussistenza
dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali
tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge
per lo svolgimento di quell'attività. Al Regolamento di
cui al D.P.R. n. 300 del 1992 è poi subentrato il D.P.R.
n. 407 del 9 maggio 1994 il quale si è però limitato a modificare
ed integrare la tabella C) concernente appunto le attività
che possono essere espletate previo silenzio assenso, senza
cambiare nulla riguardo ai requisiti del silenzio assenso
che si formi, in particolare, sulla richiesta di autorizzazione
alla somministrazione di bevande ed alimenti, il quale quindi
continuava a verificarsi una volta decorsi i sessanta giorni
dalla data di ricevimento della domanda del privato, secondo
quanto già previsto dal D.P.R. n. 300 del 1992.
Nel caso in esame, essendo già vigente il regolamento sull'applicazione
degli articoli 19 e 20 della L. n. 241 del 1990 in quanto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1992,
n. 123 al momento in cui il ricorrente ha presentato la
domanda per il rilascio della licenza di che trattasi e
cioè in data 17 dicembre 1992, domanda corredata con l'iscrizione
alla Camera di Commercio per la categoria richiesta e con
la planimetria del locale dove avrebbe ubicato l'esercizio
e ai fini della verifica di conformità a cura del Sindaco
prevista dall'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 300 del 1992
quale presupposto del rilascio dell'autorizzazione, il silenzio
assenso è da ritenersi formato al sessantunesimo giorno
dopo il 17 dicembre 1992, data di acquisizione della domanda
al protocollo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'art.
3, comma 1 del detto regolamento del 1992.
E ciò è stato del tutto correttamente rilevato dal TAR che
adìto dall'interessato allo scopo di farsi dichiarare l'illegittimità
del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla sua istanza
ha precisato che avendo il ricorrente richiesto l'atto ampliativo
già in data 17.12.1992, a partire dal 61° giorno successivo
all'istanza medesima era da ritenere autorizzato all'apertura
del locale commerciale. Il Tribunale ha poi concluso per
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse perché
essendo il silenzio dell'amministrazione ab origine qualificabile
come silenzio assenso, l'interessato dal sessantunesimo
giorno era titolare della licenza, sicchè non aveva alcun
interesse a proporre un ricorso avverso un comportamento
inerte dell'Amministrazione al quale la legge attribuisce
significato del tutto equivalente all'atto autorizzato richiesto.
(T.A.R. Calabria, Catanzaro, 13.6.2000, n. 690)
L'affermazione del Tribunale sulla decorrenza del silenzio
assenso non risulta poi scalfita dalla decisione del Consiglio
di Stato il quale, interessato dal ricorrente per ottenere
la declaratoria di illegittimità del comportamento silente
dell'Amministrazione sulla sua istanza, in parziale riforma
della decisione del TAR, ha riconosciuto che il ricorrente
aveva invece interesse a sentir dichiarare l'illegittimità
del silenzio dalla data in cui il comune avrebbe dovuto
provvedere (2 marzo 1993 o data di poco anteriore se vi
sia stato il parere della Commissione consultiva ex art.
6 della L. n. 287/1991)…e che non sussiste alcun dubbio
sull'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione.
(Consiglio di Stato, sezione V, 13 gennaio 2004, n. 48).
E pure se si volesse accedere all'interpretazione del quadro
normativo offerta dall'Alto Consesso, secondo il quale sarebbe
rimasta ancora operante la norma di cui all'art. 6, comma
6 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 che prevede il parere
della Commissione per il Commercio, parere che si intende
favorevole all'autorizzazione decorsi quarantacinque giorni
dalla richiesta da parte del Sindaco senza che la commissione
si sia espressa in merito, non può non concludersi per l'illegittimità
del comportamento dell'Amministrazione, atteso che a fronte
dell'istanza del ricorrente la competente autorità locale
non si è attivata a richiedere detto parere alla Commissione
preposta.
La qualificazione di illegittimità del silenzio serbato
dall'Amministrazione sull'istanza presentata dal ricorrente,
come risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 48/2004
e la circostanza che su di essa si fosse formato il silenzio
assenso a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla sua
acquisizione agli atti del Comune, secondo quanto stabilito
dal TAR, sono destinate a travolgere tutte le vicende ad
esse successive e quindi se da un lato rendevano non necessaria
la denuncia di inizio attività del marzo 1993 presentata
dal ricorrente quando ha visto che non riceveva alcuna risposta
dall'Amministrazione comunale, rendono inoltre illegittime
l'ordinanza del 23 aprile 1993 di chiusura del locale con
la motivazione che il ricorrente era sprovvisto di autorizzazione
e l'apposizione di sigilli in data 14 giugno successivo.
E tale comportamento illegittimo si è protratto fino al
24 febbraio 1994 quando il Comune ha provveduto a rimuovere
i sigilli dal locale, perché il ricorrente doveva eseguire
un'ordinanza di sfratto della pretura circondariale di Crotone,
nelle more pure occorsagli per il mancato pagamento dei
canoni di locazione del locale.
Tutte la questione esposta sopra rileva in quanto la base
della richiesta del ricorrente di risarcimento del danno
è offerta non dall'annullamento di un provvedimento, quanto
piuttosto da un comportamento illegittimo dell'Amministrazione
comunale e dalla sua persistenza nel tempo fino al punto
da impedire all'interessato l'esercizio dell'attività della
quale doveva oramai considerarsi legittimo titolare in base
alla procedura semplificata del silenzio assenso e non essendo
intervenuta alcuna tempestiva richiesta di regolarizzazione
da parte dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma
3 del regolamento del 1992.
Non ignora il Collegio che secondo certa autorevole giurisprudenza
(Consiglio di Stato, A.P., 26 marzo 2003 n. 4) l'azione
di risarcimento sarebbe ammissibile solo a condizione che
sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo
e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio
di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non
è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari.
Tuttavia, come rilevato da alcuni Tribunali amministrativi,
tale regola deve valere quando vi sia un provvedimento illegittimo
da gravare e non esclude che un'azione risarcitoria possa
essere legittimamente proposta quando lo stesso manchi ed
il comportamento illecito dell'amministrazione, nell'esercizio
della funzione pubblica, assuma altre forme, come il ritardo
o l'omissione colpevole. (T.A.R. Veneto, Venezia sez. I,
25 giugno 2003, n. 3414)
Peraltro la decisione dell'Adunanza Plenaria citata opera
nell'ambito del giudizio di impugnazione degli atti di gara
disciplinato dalle norme particolari dettate dal D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80 agli articoli 33, 34 laddove le modalità
di determinazione e liquidazione del risarcimento del danno
sono disciplinate dal successivo art. 35, mentre il caso
in esame la richiesta di risarcimento del danno va considerata
come fondante sostanzialmente sull'art. 7, primo periodo
terzo comma della Legge TAR come sostituito dalla Legge
n. 205 del 2000 che costituisce una sorta di norma di chiusura
del sistema, avendo il legislatore del 2000 espunto dal
comma a fianco della parola giurisdizione la parola "esclusiva"
presente nella precedente stesura del D.Lgs. n. 80, sancendo
così la possibilità di risarcimento anche per le materie
non rientranti nella sola giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Cioè in buona sostanza, condividendo la
posizione del TAR Veneto esposta sopra, la pregiudiziale
amministrativa non è di ostacolo nelle materie attribuite
alla giurisdizione di legittimità del TAR a conoscere di
tutte le questioni relative al risarcimento del danno derivanti
sia da atti sia da comportamenti illegittimi dell’Amministrazione.
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3.1.b Precisato quanto sopra, rilevato che
ciò che si intende sanzionare è il comportamento illegittimo
e contraddittorio dell'Amministrazione comunale di Crotone
come scaturente dalla formazione del silenzio assenso verificatosi
al sessantunesimo giorno dalla presentazione della domanda
di licenza instata dal ricorrente, senza che il Comune abbia
opposto alcun valido motivo relativamente alla mancanza
dei requisiti nel ricorrente, ma anzi consolidando nello
stesso l’affidamento che tutto fosse in regola rilasciandogli
anche l'autorizzazione sanitaria in data 4 aprile 1993,
va precisato quanto segue circa le modalità di risarcimento.
Il decorso del tempo durante il quale si è snodata tutta
la vicenda fino alla sua conclusione avutasi con la sentenza
del Consiglio di Stato in data 13 gennaio scorso conduce
ad escludere una condanna alla reintegrazione in forma specifica
mediante rilascio dell'autorizzazione, anche perché non
è stato richiesto dall'interessato, né è dato sapere se
ciò possa ancora interessargli. Il Collegio deve, quindi,
determinare il risarcimento patrimoniale per il danno causato
al ricorrente per il periodo durante il quale è perdurata
l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e
nel quale egli non ha potuto esercitare l'attività. A tale
riguardo va infatti precisato che l’Amministrazione comunale
è uscita dal suo silenzio sulla vicenda chiedendo all’interessato
in data 20 giugno 1995 la documentazione integrativa della
sua istanza che, non essendo fornita, la determinava ad
un provvedimento negativo al rilascio dell’autorizzazione
notificato all’interessato in data 18 luglio 1995. E tale
provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei
termini di legge, mentre non risulta che lo abbia fatto.
E ciò rileva come termine finale sia delle spese ai fini
del danno emergente, per cui non possono essere prese in
considerazione quelle effettuate dopo tale data, ma anche
ai fini del lucro cessante come si vedrà più oltre.
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3.1.c. Le richieste sopra riportate vanno
quindi ridimensionate come segue. Sotto il profilo del danno
emergente rilevano anzitutto le spese effettivamente documentate,
effettuate nel periodo che va dalla formazione del silenzio
assenso (18 febbraio 1993) fino alla data del provvedimento
di diniego di licenza per cui dalla documentazione prodotta
in giudizio risulta che: - per l’affitto del locale sono
stati pagati L. 10.710.000 (fattura n. 1 del 12 maggio 1993
di Linea Moda – locatore) per il periodo 15 marzo 1993 15
maggio 1993. Il periodo successivo dal maggio 1993 al 14
giugno 1993 ed oltre non risulta pagato, come si ricava
dall'intimazione di sfratto in data 2 dicembre 1993 emanata
dalla pretura circondariale di Crotone a causa di morosità
nei canoni di giugno, luglio, agosto e settembre 1993, nonché
di ottobre, novembre e dicembre 1993. Per tale voce gli
competono pertanto Euro 5.531,25 (L. 10.710.000).
- Per lavori di ristrutturazione vi è una fattura n. 4 del
30 marzo 1993 di L. 16.660.000 per pavimentazione ed altro
della ditta Edilia costruzioni. Le altre spese non sono
ammissibili perché non sono correttamente documentate.
Vanno riconosciuti quindi Euro 8.604, 17 (pari alla fattura
di L. 16.660.000) - Per arredi risultano quattro fatture
di cui una della D'Assisi Ingrosso n. 24/93 per bicchieri
ad altro per L. 20.992, una fattura della Vetreria Sciabellone
n. 25 del 5 maggio 1993 per specchi ed altro per L. 1.617.324
e fatture varie della ditta D'Oppido s.n.c. per un totale
di L. 28.143.500 per la fornitura di banchi frigorifero,
lavello macchina del caffè ed altro ed una fattura della
Sabatini Antonio & C n. 173A/93 del 26.3.93 di L. 1.785.000
per un misuratore fiscale Olivetti CRF 3100 per un totale
ammissibile L. 31.531.816 pari ad Euro 16.284,82.
Quindi come danno emergente va riconosciuta la spesa complessiva
di Euro 30.420,24.
Va invece respinta la richiesta di circa L. 1 miliardo e
800 milioni a titolo di lucro cessante, determinato tenendo
a base l’avviamento che il precedente gestore avrebbe conseguito
in trenta anni di attività del bar e calcolato sulla base
annua di 60 milioni di lire, attualizzato fino ai giorni
nostri. E’ vero che a norma dell’art. 2056 c.c. il lucro
cessante va valutato dal giudice con equo apprezzamento
delle circostanze del caso, ma parte ricorrente non offre
alcuna dimostrazione dell’effettivo avviamento conseguito
dal precedente gestore, né chiarisce la ragione per la quale
gli spetterebbe tale somma, atteso che la controparte in
causa è l’Amministrazione comunale laddove l’avviamento
eventualmente gli competerebbe nei confronti del privato
locatore del locale e soltanto qualora fosse subentrato
al precedente gestore nella licenza e nel contratto di locazione,
mentre per sua espressa ammissione tra la precedente gestione
e la stipulazione del contratto di locazione del quale egli
era una delle parti è decorso circa un anno durante il quale
il locale è rimasto sfitto. Né tanto meno egli fornisce
parametri di riferimento, quali ad esempio l’acquisto di
derrate, che possano consentire una idonea quantificazione
della somma, non specificando attraverso quali modalità
arrivi al valore di 60 milioni di lire annui per determinare
i ricavi presuntivi dell’attività svolta da un altro soggetto.
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3.1.d. Non trattandosi di risarcimento del
danno per equivalente, dal momento che come esposto sopra
al ricorrente compete soltanto la somma di Euro 30.420,24
a titolo di danno emergente per le spese effettivamente
subite, su tale sorte capitale andranno corrisposti gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria separatamente
calcolati dalla data di maturazione dei crediti fino alla
data della domanda giudiziale che nel caso in esame coincide
con quella della notifica del ricorso avvenuta il 4 luglio
2001. Il ricorso va pertanto in parte dichiarato inammissibile
in parte va accolto nei limiti di cui sopra e per l’effetto
l’Amministrazione comunale di Crotone, riconosciuto il diritto
del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno va
condannata al pagamento della somma di Euro 30.420,24, maggiorata
di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i
termini e le modalità sopra specificati.
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Le spese di giudizio, parzialmente compensate
in ragione del parziale accoglimento delle domande, per
il resto seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando
sul ricorso in epigrafe in parte lo dichiara inammissibile
e in parte lo accoglie nei limiti in motivazione.
Condanna l’Amministrazione comunale di Crotone al pagamento
di Euro 2000,00 per spese di giudizio ed onorari.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio del 6 febbraio 2004.
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Depositata in Segreteria l’11 maggio 2004
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BIAGIO DELFINO
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| Controversie risarcitorie
pure e danni da silenzio della p.a.
| Con
la sentenza in esame, il Tar Calabria ammette la
proponibilità dell’azione risarcitoria per i danni
conseguenti ad un silenzio illegittimamente serbato,
inteso come comportamento connesso ad una funzione
pubblica, ma svincolato da un’attività concretantesi
nell’adozione di un provvedimento illegittimo.
Quello della possibilità di adire il giudice amministrativo
per ottenere il risarcimento dei danni derivanti
da meri comportamenti è uno dei problemi nodali
delle riforme introdotte dagli artt.33-35, d.lg.
31 marzo 1998 n.80, soprattutto dopo la loro riformulazione
ad opera dell’art.7, l. 21 luglio 2000 n.205.
E’ noto che il legislatore, sollevando in alcuni
settori dubbi di conformità alla Costituzione, ha
risolto la questione con riferimento alla materia
edilizia ed urbanistica, prima, e in quella espropriativa,
poi, con la conseguenza che si ritiene possibile
configurare una controversia risarcitoria “pura”
davanti al giudice amministrativo.
A tal proposito, le Sezioni Unite della Corte di
cassazione hanno affermato, con meritoria chiarezza,
che “nell'ambito della più estesa nuova giurisdizione
esclusiva attribuita al giudice amministrativo,
con riferimento alla materia dell'urbanistica (e
dell'edilizia), è agevole constatare che ben può
configurarsi una controversia risarcitoria pura
(e cioè svincolata dal congiunto giudizio di annullamento
di un provvedimento): ciò avverrà anzi di regola
nel caso di meri ‘comportamenti’ posti in essere
dalla p.a., e costituenti illecito extracontrattuale,
contrattuale o precontrattuale, poiché nelle dette
ipotesi al giudice amministrativo è sottoposta la
cognizione non già di un atto, ma di un rapporto”
(Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2000 n.494).
Ma la questione affrontata dal Tar calabrese costituisce
un passo ulteriore, perché attiene alla possibilità
in generale di adire il giudice amministrativo per
danni da comportamenti, ovverosia anche nelle ipotesi
di giurisdizione generale di legittimità.
E’ bene precisare subito che la soluzione -qualunque
essa sia- di siffatta questione, non riverbera effetti
sull’altra, grave, problematica in tema: la pregiudizialità
amministrativa, cioè sulla necessità di impugnare
tempestivamente l’atto illegittimo, al fine di ottenerne
l’annullamento, prima di poter agire per il risarcimento
dei danni.
Ogni discorso sulla pregiudizialità amministrativa
presuppone, infatti, l’esistenza di un atto amministrativo
illegittimo, mentre le controversie risarcitorie
pure si caratterizzano proprio per l’assenza di
un atto di tal genere.
Dello stesso avviso è la sentenza in esame, nella
parte in cui, ribadendo la tesi espressa già da
altri tribunali (T.A.R. Veneto, sez. I, 25 giugno
2003 n.3414), dichiara che la regola della pregiudizialità
“deve valere quando vi sia un provvedimento illegittimo
da gravare e non esclude che un'azione risarcitoria
possa essere legittimamente proposta quando lo stesso
manchi ed il comportamento illecito dell’amministrazione,
nell'esercizio della funzione pubblica, assuma altre
forme, come il ritardo o l'omissione colpevole”.
Ma, come spesso avviene, la situazione si complica
quando si passa dalle affermazioni di principio
alla soluzione dei casi concreti.
L’intricata vicenda, alla base della pronuncia calabrese,
fu originata da un’istanza volta al rilascio di
un’autorizzazione commerciale per la somministrazione
di alimenti e bevande e dal silenzio serbato dagli
organi comunali. Proprio a causa di tale silenzio,
veniva inoltrata successivamente denuncia di inizio
attività, ma il sindaco ordinava la chiusura del
locale senza previa comunicazione dell’avvio del
procedimento e, dopo due anni, respingeva la domanda
avanzata. Nel frattempo, il richiedente adiva il
tribunale amministrativo per far dichiarare l’illegittimità
del silenzio opposto alla prima istanza, ma i giudici
conclusero per l’inammissibilità del ricorso per
carenza di interesse, in quanto il silenzio era
da qualificare ab origine come silenzio-assenso,
ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1992 n.300. Per i
giudici calabresi, infatti, il privato “non aveva
alcun interesse a proporre un ricorso avverso un
comportamento inerte dell'Amministrazione al quale
la legge attribuisce significato del tutto equivalente
all'atto autorizzato richiesto”. Proposto appello,
il Consiglio di Stato ha sostenuto che il richiedente
aveva interesse a sentir dichiarare l’illegittimità
del silenzio dalla data in cui il comune avrebbe
dovuto provvedere e che comunque non sussistevano
dubbi sull’illegittimità del silenzio serbato dalla
p.a.. Avverte, infine, il Tar Calabria, nella sentenza
in esame, che la qualificazione di illegittimità
del silenzio sull’istanza presentata dal ricorrente
travolge i successivi atti invalidi della p.a..
Così riassunta la vicenda, viene da chiedersi se
si adatti al caso di specie tutta la riflessione,
peraltro condivisibile in via generale, sull’ammissibilità
dell’azione risarcitoria pura davanti al giudice
amministrativo.
Se, infatti, non si sono fraintesi i vari segmenti
della vicenda, sembra emergere che il danno asseritamente
subito sia derivato da un silenzio contro il quale
il privato si è diligentemente opposto nelle forme
impugnatorie e per il cui ristoro si è attesa la
declaratoria di illegittimità del silenzio stesso
da parte del giudice di appello.
In altri termini, si è seguito un percorso contenzioso
che sembra perfettamente coerente con quell’orientamento
giurisprudenziale che subordina l’ammissibilità
dell’azione risarcitoria alla previa impugnazione
del silenzio (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 25 novembre
2002 n.852; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 26 luglio
1999 n.903). |
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