| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Ordinanza 28 aprile 2004
n. 3607
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Appalto di servizi – Rinvio pregiudiziale
interpretativo alla Corte di Giustizia ex art.234 del Trattato
– Ambito temporale - Adempimento – Regolarità – principi
comunitari di par condicio e favor partecipationis
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A causa della difficoltà interpretativa circa
l’ambito di applicazione dell’art. 12 lett. d) ed e) del
dlgs. 17 marzo 1995 n. 157 in relazione al contenuto delle
disposizioni di cui alle lett. e) e f) dell’art. 29 I comma
della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 si chiede alla
Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato di determinare
: 1. quale debba essere il momento temporale a cui fare
riferimento per la verifica dell’adempimento degli obblighi
riguardanti il pagamento dei contributi fiscali e contabili,
se si debba fare riferimento alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione ad una
gara pubblica, ovvero comunque in epoca antecedente all’aggiudicazione;
2. se la norma nazionale attuativa della direttiva debba
essere interpretata necessariamente nel senso che la “non
regolarità” faccia riferimento al “mancato adempimento”
degli obblighi contributivi e fiscali e escludendo la possibilità
di una successiva regolarizzazione della propria posizione
o altrimenti se una lettura più ampia possa permettere anche
ai soggetti non in regola al momento della scadenza dei
termini per la presentazione della proposta di regolarizzare
in momento successivo tale posizione; 3. se tale interpretazione
più ampia della nozione di adempimento possa risultare in
contrasto con i principi comunitari in materia di par condicio
e favor partecipationis.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Ord. n. 3607/04
Ric. Rg. 1479/04
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
sez. I^ bis
ha pronunciato la seguente |
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ORDINANZA
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sul ricorso n. 1479/2004–R.G. proposto dalla
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Soc. “La Cascina” Coop.a r.l. nonchè
dalla Zilch s.r.l., in persona dei relativi legali rappresentanti
p.t., - rappresentate e difese dagli avv. D.Grossi, G.Romano-Cesareo,
D.Cusmano, F.Borga e C. Spaggiari e con gli stessi elettivamente
domiciliate in Roma, V.le Giulio Cesare n.14 – ed agenti,
quanto a “La Cascina” s.c.r.l., in proprio e nella qualità
di mandataria e, quanto alla Zilch s.r.l., in proprio e
nella qualità di mandante delle costituendi Associazioni
temporanee di Imprese:
a) quanto ai Lotti nn.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12, con le società
Pellegrini s.p.a. ed E.P. s.p.a.;
b) quanto ai Lotti nn.5 e 13 con le società Pellegrini s.p.a.,
E.P. s.p.a., S.i.a.r.c. s.r.l., Ladisa Ristorazione s.r.l.,
Pastore s.r.l. e Cardamone Renzo s.r.l.
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contro
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il Ministero della Difesa ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi
Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale
dello Stato;
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e nei confronti
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- della Pedus Service P. Dussmann S.r.l.,
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv. A. Vitale, E. Canali e L. De Petrillo e presso lo studio
di quest’ultimo, in Roma alla via Elvia Recina n.6, elettivamente
domiciliata;
- della C.I.R. - Cooperativa Italiana di Ristorazione S.c.a.r.l.
– in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli
avv. G. Marchianò e A. Giuffrè e presso lo studio di quest’ultimo,
in Roma, alla via Collina 36, elettivamente domiciliata;
- dell’I.n.a.i.l. – Istituto nazionale Assicurazione Infortuni
sul Lavoro, non costituito in giudizio.
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per l'annullamento
1) del provvedimento datato 4.12.2003 adottato dal Seggio
di Gara della “Licitazione privata ristretta accelerata
in ambito U.E. per l’appalto del servizio di vettovagliamento
nelle tre forme di ristorazione, catering completo e catering
veicolato presso enti, distaccamenti e reparti del Ministero
della Difesa dislocati sul territorio nazionale” (di cui
all’avviso di gara e al bando spedito alla G.U.R.I. il 17.12.2002),
col quale è stata disposta l’esclusione delle ricorrenti
( e conseguentemente di tutte le imprese partecipanti alle
costituende ATI con esse ricorrenti) per:
a) quanto a La Cascina: per irregolarità negli obblighi
relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori; b) quanto alla Zilch: per irregolarità
negli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
2) dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva dei Lotti
3, 5 e 8 conseguenti l’esclusione dell’ATI La Cascina, migliore
offerente in graduatoria in ciascuno di tali Lotti;
3) dei provvedimenti di pari data, contenuti nello stesso
verbale del 4.12.2003 con i quali i Lotti 7 e 13 sono stati
dichiarati deserti;
4) dei certificati rilasciati dai competenti Uffici con
i quali sono state attestate le irregolarità di cui alle
lettere sub a) e b) del precedente punto 1).
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri della
Difesa e dell’Economia e Finanze, della Pedus Service P.
Dussmann s.r.l. e della Cir s.c.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 22.4.2004 la relazione
del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di
cui al verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
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I)- LA CONTROVERSIA – Esposizione in Fatto.
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Espongono le ricorrenti di aver preso parte
alla gara, indetta dal Ministero della Difesa a mezzo di
licitazione privata ristretta accelerata in ambito U.E.,
per l'appalto del servizio di vettovagliamento - nelle tre
forme della ristorazione, del catering completo e del catering
veicolato (comprese le connesse operazioni di pulizia locali
ed attrezzature) – presso Enti, Distaccamenti e Reparti
dislocati su tutto il territorio nazionale (bando pubblicato
nella G.U. della R.I. n.300 del 23.12.2002 e ricevuto da
parte dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali U.E. il 17.12.2002;
termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione:
15.1.2003; termine ultimo di ricezione delle offerte: ore
12,00 del 3.3.2003).
Tale gara era divisa in complessivi 16 lotti, per ciascuno
dei quali veniva previsto un importo annuo a base d'asta,
una specifica area di esecuzione ed un corrispondente complesso
di prestazioni da erogare in favore dell'Ente appaltante.
Le società ricorrenti partecipavano alla gara in Associazione
temporanea con le imprese indicate in epigrafe per i Lotti
ivi specificati e producevano, fra gli altri documenti,
autodichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
previsti dalle lettere d) ed e) dall’art.12 del d.lgs. n.157
del 1995 [che ha dato attuazione, nell’ordinamento italiano
all’art.29, comma 1, lettere e) ed f) della Direttiva 92/50/CEE
del 18.6.1992]; e dunque autodichiaravano “la Cascina” il
16.1.2003 e la “Zilch” il 12.1.2003 di essere in regola
con gli obblighi relativi al pagamento sia dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori che
delle imposte e delle tasse.
La licitazione si apriva il 12.3.2003 e, ad intervalli,
proseguiva per quasi tutto il 2003. In tale sequenza le
sedute di gara che sono di interesse in relazione al corrente
ricorso sono quelle:
a) del 3.10.2003, all’esito della quale l’ATI “La Cascina”
è risultata la miglior offerente per i Lotti 3, 5, 7, 8
e 13. Tale aggiudicazione provvisoria però veniva sospesa
dal Presidente del Seggio di gara in attesa di accertamenti
sul regolare adempimento, da parte di tutte le ditte partecipanti
alla gara, degli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali nonchè delle imposte e tasse.
b) del 4.12.2003, in esito alla quale – avendo i competenti
uffici comunicato al Seggio di gara che:
1) “La Cascina” non era in regola con gli obblighi di pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al
periodo 1.1.2001-31.12.2002 per un importo complessivo di
€256.226, 335= dovuto per il pagamento di una rata dell’autoliquidazione
2001/2002 (ex Lege n.449 del 1997) scaduta il 16.11.2002
e regolarizzata solo il 14.4.2003;
2) la “Zilch” non era in regola con gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte per periodi compresi tra il 1997
ed il 2001; entrambe le ricorrenti ( e le imprese facenti
parti delle sopra citate costituende ATI) sono state escluse
dalla partecipazione alla gara. In conseguenza di tanto
i Lotti 3, 5, 7 , 8 e 13 (in relazione ai quali le ATI “La
Cascina” erano risultate, nella seduta del 3.10.2003, le
migliori offerenti) sono stai aggiudicati alle ditte risultate
in regola con i citati pagamenti e cioè:
A) i Lotti 3 e 5 alla Pedus Service P.Dussmann s.r.l.;
B) il Lotto 8 alla C.i.r. s.r.l.;
C) i Lotti 7 e 13 sono stati dichiarati deserti in quanto
tutte le ditte che avevano chiesto di parteciparvi sono
risultate non in regola con i sopra citati obblighi di pagamento.
Avverso tali risultanze della gara (compendiate nel verbale
del 4.12.2003) “La Cascina” e la “Zilch” hanno promosso
il ricorso in epigrafe; nello specifico: - “La Cascina”
ha, fra l’altro, evidenziato che nel caso che la riguarda
non viene in considerazione un mancato pagamento ma un mero
ritardo nel pagamento che è stato assolto, peraltro, il
14.4.2003 (e dunque per i Lotti 3, 5, 7 e 8 prima dell’aggiudicazione
provvisoria avvenuta il 3.10.2003 e sospesa nella stessa
seduta). Ha inoltre denunciato che un’interpretazione logica
delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara
disciplinate dall’art.12 del d.lgs. n.157 del 1995 porta
a ritenere che tale mero ritardo ove dovesse ritenersi pregiudizievole
per la partecipazione alla gara si porrebbe in insanabile
rapporto di confliggenza con le altre cause di esclusione
previste dal citato art.12 che pur ammettono alla gara:
1) le ditte soggette ad esposizioni debitorie rilevanti
purchè non si trovino “in stato di fallimento, di liquidazione,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo”
ovvero non versino conclamato stato di insolvenza (lett.”a”
dell’art.12 del d.lgs. n.157/1995 e lettere “a” e “b” dell’art.29
della Direttiva 92/50/CEE);
2) i concorrenti condannati per un reato relativo alla condotta
professionale di prestatore di servizi, con sentenza non
ancora passata in giudicato; 3) i concorrenti che nell'esercizio
della propria attività professionale hanno commesso un errore
considerato non “grave” (lett. “c” dell’art.12 del d.lgs.
n.157/95 e lett. “d” dell’art.29 della direttiva citata);
4) i concorrenti che hanno prodotto dichiarazioni non veritiere
con comportamenti ritenuti non “gravemente colpevoli” (lett.
“d” dell’art.12 citato e lett. “g” dell’art.29 citato).
- La “Zilch” invece ha contestato la fondatezza e veridicità
della comunicazione effettuata al Seggio di Gara dall’Ufficio
centrale fiscale interpellato ed ha prodotto certificazione
rilasciata dall’Ufficio periferico di Messina in cui risulta
che alla data dell’1.1.2003 essa Zilch era in regola con
i pagamenti delle imposte e tasse in quanto: 1) l’imposta
pari ad €23.961,59= per l’anno 1999, era risultata sin dall’11.4.2002
non dovuta ed oggetto di sgravio; 2) per l’imposta, pari
a £.255.372.000=, contestata alla Zilch per l’anno 1998,
non era stato emesso alcun provvedimento di accertamento
(id est: alcun atto impositivo) e per la stessa la ditta
ha presentato domanda di definizione (e cioè di condono)
ai sensi dell’art.15 della legge n.289 del 2002 venendo
ammessa a pagamento rateale le cui scadenze del 16.5.2003
e dell’1.12.2003 ha rispettato; 3) altra domanda di definizione
( e cioè di condono) ai sensi dell’art. 9 della citata legge
n.289 del 2002 la ditta ha presentato per le imposte dovute
per gli anni 1197-1999-2000 e 2001 venendo, anche in questo
caso, ammessa a pagamenti rateali rispettati alle relative
scadenze del 16.5 ed 1.12.2003.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello
Stato nell’interesse delle amministrazioni della Difesa
e dell’Economia e Finanze, evidenziando: A) che “La Cascina”
ha confermato il pagamento con ritardo di una rata dei contributi
previdenziali e/o assistenziali, il che dimostra, ex sè,
che non era in regola con gli obblighi di pagamento di tale
contributo;
B) che la circostanza che il condono di cui alla legge n.289
del 2002 sanasse, per voluntas legis, con effetti ex tunc
la posizione della ditta Zilch ( che di esso si era avvalsa
per definire i carichi fiscali sopra citati), lascia impregiudicata
la considerazione che tale sanatoria opera ai soli fini
fiscali e non anche in relazione alla gara sostenuta dalla
Zilch che avrebbe dovuto dimostrare, e non lo ha fatto,
di aver avanzato domanda di condono prima della scadenza
del termine per il ricevimento della domanda di partecipazione
alla gara.
Si sono costituite in giudizio anche le Società CIR s.r.l.
e Pedus Service P.Dussmann s.r.l e quest’ultima ha contestato
l’improcedibilità del ricorso per mancata notifica alla
“Direzione generale del Commissariato e dei Servizi Generali
del Ministero della Difesa” nonchè l’inammissibilità del
ricorso stesso in ordine al Lotto 5 (in cui formalmente
le ricorrenti non sono dichiarate escluse dalla relativa
partecipazione) ed ai Lotti 1 e 6.
All’udienza del 22.4.2004 la causa è stata trattenuta per
la relativa decisione.
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II)- In ordine all’ammissibilità del ricorso.
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L’eccezione di improcedibilità sollevata
dalla Pedus Service P.Dussmann s.r.l potrebbe dar luogo,
ove fondata, ad un’esigenza di integrazione del contraddittorio
ma non incide certamente sull’ammissibilità del gravame
azionato dalle ricorrente.
In ordine all’inammissibilità del ricorso in relazione al
Lotto n.5 appare evidente al Collegio che la mancata declaratoria
di esclusione delle ricorrenti (che alla gara relativa all’aggiudicazione
di tale Lotto avevano partecipato) sia chiaro frutto di
un mero errore materiale contenuto nel verbale di gara che
ha escluso le stesse ricorrenti da tutti i Lotti alla cui
aggiudicazione avevano chiesto di concorrere. L’eccezione
è dunque infondata.
Per quanto attiene invece ai Lotti 1 e 6, le stesse ricorrenti
riconoscono nella memoria conclusionale depositata il 18.4.2004
che l’impugnazione del provvedimento che le esclude dalla
relativa partecipazione è stata svolta per mero tuziorismo.
Costoro difatti non hanno dimostrato che la loro offerta
in relazione a tali Lotti era stata la migliore in alcuna
fase precedente della gara; di talchè nessun interesse possono
vantare in relazione all’aggiudicazione dei Lotti in questione
ove venissero riammesse alla gara in forza della decisione
dell’adito Giudice.
Dunque la domanda di giustizia azionata dalla ricorrenti
ed intesa ad ottenere, per il tramite dell’annullamento
giurisdizionale degli atti impugnati, l’aggiudicazione dei
Lotti 3, 5, 7, 8, e 13 è ammissibile. Ciò detto lo scrutinio
dei motivi di gravame prospettati deve essere sospeso nelle
more della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee sulla questione interpretativa di seguito sviluppata,
che viene con la presente pronunzia a tale Organo di Giustizia
rimessa da questa Sezione, ai sensi dell’art. 234 (già art.
177) del Trattato C.E.
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III). LE QUESTIONI DI DIRITTO:
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in particolare, l’interpretazione delle disposizioni
di cui agli artt. 29 della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno
1992 e 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; le ragioni del
rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia della Comunità
Europea ai sensi dell’art. 234 del Trattato
La Sezione, investita del ricorso in epigrafe, intende pregiudizialmente
accertare la sintonia, o l’eventuale distonia, dell’art.12
del d.lgs.n.157 del 1995 con l’art.29 della Direttiva 92/50/CEE
ed intende a tal fine promuovere una questione di interpretazione
dinanzi a codesta Corte di Giustizia, ai sensi dell’art.
234 del Trattato.
III.1) Va innanzi tutto osservato che le lettere d) ed e)
dell’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi), come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 25
febbraio 2000 n. 65, stabiliscono che, “.......sono esclusi
dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
La norma comunitaria della quale il citato art. 12 del D.Lgs.
157/1995 ha dato attuazione all’interno dell’ordinamento
italiano è rappresentata dall’art. 29 della Direttiva 92/50/CEE
del 18 giugno 1992; la quale stabilisce (I comma, lett.
e) ed f) che “può venir escluso dalla partecipazione ad
un appalto qualunque prestatore di servizi il quale:
non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei
contributi di sicurezza sociale conformante alle disposizioni
legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione;
non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle
disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione”.
Una prima notazione è direttamente evidenziata dal confronto
sinottico delle due disposizioni (interna e comunitaria).
L’art. 29 della citata Direttiva 92/50/CEE consente l’esclusione
dalla gara a carico del soggetto “che non abbia adempiuto”
ad obblighi di pagamento di contributi di sicurezza sociale,
ovvero ad obblighi tributari. Diversamente, la norma nazionale
(art. 12 del D.Lgs. 157/95) esprime tale proposizione normativa
con la difforme espressione letterale riferita al soggetto
“che non sia in regola” con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero (al
pagamento) delle imposte e delle tasse.
In tal senso, si pone all’interprete un primo interrogativo,
rappresentato dall’individuazione del carattere di coincidenza
– o meno – delle due locuzioni sopra riportate.
Altrimenti detto, viene in considerazione il dubbio – e,
con esso, un primo fondamento che giustifica la rimessione
della questione all’interpretazione di codesta Corte – se
la formulazione letterale della disposizione italiana sia
puntualmente corrispondente alla ratio della locuzione usata
all’art. 29 della Direttiva 92/50/CEE dal legislatore comunitario.
In altri termini, la prioritaria esigenza risiede nell’accertamento
dell’identità – logico-giuridica, nonché funzionale (atteso
che tale identità, sotto il profilo letterale, non sussiste)
– fra le due disposizioni di cui sopra.
In tal senso: se al concetto di “regolarità” fiscale e/o
contributiva – che a questa Sezione appare poter assumere
significato diverso rispetto alla nozione di “adempimento
agli obblighi di pagamento” di carattere fiscale e/o contributivo
– dovesse essere annesso un contenuto più ampio rispetto
a quello ricongiungibile alla nozione di “adempimento”,
specularmene, la “irregolarità” dovrebbe riguardare (e comprendere)
fattispecie ulteriori rispetto all’“inadempimento” in senso
stretto (e, comunque, non necessariamente coincidenti con
esso).
Se, per definizione, il soggetto che abbia “adempiuto” agli
obblighi in discorso è necessariamente “in regola”, potrebbe,
infatti, non dimostrarsi vera l’ipotesi a questa reciproca:
ovvero, quella in cui un soggetto, pur non avendo “adempiuto”,
non possa tuttavia essere dichiarato “non in regola”, in
quanto ammesso dall’ordinamento dello Stato di appartenenza
ad una “regolarizzazione” postuma delle proprie “pendenze”
fiscali e/o contributive, idonea ad assumere valenza addirittura
retroattiva (ovvero, a reintegrare, ora per allora, quella
posizione di “regolarità” fiscale e/o contributiva contemplata,
come si è visto, dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95), con gli
effetti disciplinati (quanto all’ordinamento italiano) dalle
disposizioni di carattere fiscale dettate agli artt. 6 -17
della l. 278 dicembre 2002 n. 289. Ovvero se, in caso di
risposta negativa alla questione interpretativa relativa
a tale preliminare – quanto articolato – quesito, va poi
valutato se la norma italiana – nel prevedere la possibilità
di esclusione dalle gare per la rilevata presenza di “irregolarità”
fiscali o contributive” – abbia portata applicativa “meno
rigorosa” (in quanto il concetto di “regolarità” postula
la possibilità – ove consentita – di una “regolarizzazione”
anche postuma, che evidentemente differisce dalla nozione
di “adempimento”, il cui accertamento ha carattere necessariamente
“puntuale” con riferimento ad un determinato momento) rispetto
alla normativa comunitaria (che invece si limita ad affermare
l’esigenza dell’adempimento agli obblighi di protezione
sociale, ovvero fiscali).
E, in tal caso, va anche posto in discussione se tale “difformità”
applicativa – operata in sede di recepimento della Direttiva
comunitaria in discorso – sia:
1) innanzi tutto consentita, in relazione agli “spazi” di
carattere interpretativo e/o attuativo rimessi al legislatore
nazionale in sede di “introduzione” nell’ordinamento interno
di una Direttiva comunitaria (del cui carattere non pedissequamente
cogente il Collegio ben è consapevole); e,
2) laddove consentita, possa legittimamente esplicarsi senza
collidere con (e/o vulnerare) valori e principi dall’ordinamento
comunitario (e dalla giurisprudenza di codesta Corte) a
più riprese sanciti ed affermati, quali la tutela della
libertà concorrenziale in posizione paritaria (c.d. “par
condicio”), ovvero (per ciò che concerne specificamente
la materia delle pubbliche gare) l’interesse all’ammissione
di una platea quanto più estesa di partecipanti (c.d. “favor
partecipationis”).
III.2) Va innanzi tutto osservato come, all’interno della
normazione comunitaria, costituisca principio largamente
diffuso quello relativo al requisito della “regolarità”
fiscale e/ contributiva.
Ad esempio, l’art. 5, lett. d) del Regolamento (CE) 12 dicembre
2002 n. 2208/2002 2002 (Regolamento della Commissione che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE
n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione
riguardanti la politica agricola comune) ha stabilito che
“sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti
che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione
… non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi
relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione
del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione
aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto”.
Va anche rammentato il contenuto della “Comunicazione interpretativa
della Commissione sul diritto comunitario degli appalti
pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli
appalti pubblici” del 28 novembre 2001 (pubblicata nella
G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. C 333).
In particolare, al punto 1.3.1. (Esclusione di candidati
o offerenti per inosservanza di una legislazione sociale),
la Commissione ha osservato che “le direttive sugli appalti
pubblici attualmente in vigore contengono disposizioni che
nella fase di selezione consentono l'esclusione di candidati
o offerenti che violano le normative sociali, ivi incluse
quelle relative alla parità di possibilità”; rilevando,
in particolare, che:
“da una parte, le direttive consentono l'esclusione, dalla
partecipazione ad un appalto, di un offerente "il quale
non abbia adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento
dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni
legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione
e, dall'altra, le direttive consentono l'esclusione dalla
partecipazione ad un appalto di qualunque offerente "il
quale sia stato condannato per un reato relativo alla condotta
professionale, con sentenza passata in giudicato" o " si
sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali,
provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione”;
ulteriormente precisando che “le direttive inoltre permettono
alle Amministrazioni aggiudicatrici, negli Stati membri
che hanno introdotto nelle propria normative nazionale disposizioni
in tal senso, di escludere dalla procedura di aggiudicazione
di un appalto un candidato o offerente che non abbia rispettato
le disposizioni di detta normativa”.
III.3)- I segnali della possibile difformità interpretativa
che la legislazione italiana di recepimento della disposizione
ex art. 29 della Direttiva 92/50/CEE sono, peraltro, ben
evidenziati dalle pronunzie in materia rese dalle autorità
giurisdizionali italiane.
III.3.1)- Nel quadro della segnalata (possibile) divaricazione
interpretativa fra la nozione di “adempimento” e quella
di “regolarità” (fiscale e/o contributiva), va in primo
luogo segnalata una sentenza con la quale è stato affermato
che, nel quadro di una la procedura per l’aggiudicazione
di un appalto pubblico di servizi, “illegittimamente la
Commissione di gara, ai sensi dell’art. 12, comma I, D.Lgs.
17 marzo 1995 n. 157, esclude un concorrente ritenuto non
in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse, ove la pretesa fiscale sia stata contestata,
con lite pendente, davanti al giudice tributario” (T.A.R.
Umbria, 30 novembre 2002 n. 890).
In questo caso, con evidenza incontestabile, è pacifico
che il soggetto non abbia “adempiuto” agli obblighi in questione:
e tuttavia, atteso che la nozione di “adempimento” in senso
stretto non è riprodotta dalla legislazione nazionale, è
stata dichiarata l’illegittimità dell’esclusione per il
solo fatto che la pretesa statale di carattere fiscale (evidentemente
non adempiuta) sia stata “contestata” dal soggetto debitore
e che la relativa controversia tuttora non sia stata definita
dal competente organo della giustizia tributaria. Se la
decisione ora citata manifesta – pur nella dubbia condivisibilità
dell’assunto da essa esternato – elementi di evidente coerenza
con una lettura “ampia” della nozione di “regolarità” fiscale
e/o contributiva, va peraltro osservato che altro organo
di giustizia - nel premettere che gli artt. 12 del D.Lgs.
17 marzo 1995 n. 157 e 11 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358
costituiscono, per il carattere essenziale dei requisiti
in essi richiesti, norme cogenti, alle quali le stazioni
appaltanti non possono in alcun modo derogare - ha affermato
che la correttezza contributiva è richiesta, alla ditta
partecipante alla selezione per l’aggiudicazione di un appalto
di servizi, come requisito indispensabile non per la stipulazione
del contratto bensì per la partecipazione alla gara (con
la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione
alla selezione, l’impresa deve essere in regola con gli
obblighi previdenziali e assistenziali fin dal momento della
presentazione della domanda e conservare la correttezza
contributiva per tutto lo svolgimento di essa, restando
irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione
contributiva, seppure ricondotto retroattivamente, quanto
ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento
attraverso il meccanismo dell’accreditamento con valuta
retroattiva (T.A.R. Campania, Salerno, 7 marzo 2001 n. 227).
Tale tesi – maggiormente orientata su una interpretazione
letterale della disposizione comunitaria, attraverso l’evidente
“valorizzazione” del concetto di “adempimento” (e la conseguente
irrilevanza assunta da “postume” regolarizzazioni degli
obblighi in questione, quand’anche aventi carattere retroattivo)
– si pone in posizione evidentemente non conciliabile con
la prospettazione della quale si è precedentemente dato
conto: ad ulteriore conferma delle difficoltà ermeneutiche
che la problematica in questione pone.
In altra altra sentenza (T.A.R. Puglia, Lecce, 12 febbraio
2004 n. 1114) è stato invece privilegiata una tesi interpretativa
dell’art. 12 D.Lgs. 157/1995, secondo la quale la violazione
degli “obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali”
ricorre non solo nei casi di evasione contributiva ( e cioè
quei datori di lavoro che hanno occultato i rapporti di
lavoro e/o le retribuzione pagate, al fine di evadere i
contributi, sempre che tale evasione sia stata accertata
in modo definitivo) ma anche nelle ipotesi in cu è stato
adempiuto al puntuale pagamento degli obblighi contributivi
(mancato o ritardato pagamento), per i seguenti motivi:
1) sia l’uso del plurale “obblighi”, sia l’uso dell’aggettivo
“relativi”, contenuti nella Direttiva Comunitaria n. 50/1992
e nella normativa nazionale di recepimento, non denotano
la volontà del legislatore comunitario e nazionale di escludere
il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali
dall’ambito dei casi di esclusione dagli appalti pubblici;
2) la diversa disposizione normativa in materia di lotta
all’evasione contributiva (art. 1, comma 217, lett. a) e
b) della Legge n. 662/1996) costituisce una norma eccezionale,
non applicabile in via analogica, contraddistinta dalla
applicazione di una sanzione e dalla rinuncia alla applicazione
di altra sanzione, in presenza di determinate condizioni;
3) dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali
in favore dei lavoratori, cioè a prescindere dal pagamento
dei contributi da parte dei datori di lavoro, non può dedursi
automaticamente la possibilità di partecipare ai procedimenti
di evidenza pubblica;
4) al contrario, la ratio legis della disposizione normativa
in commento è quella di non consentire la partecipazione
alle gare di appalto pubblico non soltanto delle imprese
che evadono gli obblighi contributivi, ma anche delle imprese
che non versano i contributi, e ciò non costituisce violazione
del principio della par condicio tra i concorrenti ad un
pubblico appalto, dal momento che la posizione delle ditte,
che non hanno adempiuto agli obblighi contributivi, non
può essere messa sullo stesso piano delle ditte che versano
in modo puntuale i contributi previdenziali.
Per converso la predetta decisione ha statuito che, ai sensi
della norma in commento, vanno considerate “in regola” le
imprese che:
a) hanno in corso procedimenti di regolarizzazione contributiva
mediante dilazioni o pagamenti rateali, se tali opportunità
sono consentite dalla normativa vigente (ma è necessario
rispettare i termini di scadenza concordati, per cui se
al momento della redazione dell’autodichiarazione l’interessato
ha lasciato scadere una rata, senza ancora aver provveduto
al pagamento, tale soggetto non può considerasi in regola
con il pagamento dei contributi previdenziali);
b) hanno proposto ricorsi in via amministrativa o in via
giurisdizionale, in quanto in tali situazioni non vi è stato
ancora un accertamento definitivo sullo stato di regolarità
contributiva del soggetto interessato, definitività che
può conseguire soltanto ad una decisione giurisdizionale
passata in giudicato o ad un accertamento non impugnato
e perciò divenuto incontestabile: in ordine a quest’ultima
considerazione soggiungendosi che una diversa interpretazione
contrasterebbe con il diritto di difesa, tutelato dall’art.
24 della Costituzione, nonché con l’art. 3 della Costituzione,
cioè con l’esigenza della disciplina in modo uniforme di
situazioni omogenee, atteso che l’art. 75, I comma, lett.
e) e g) del D.P.R. 554/1999 ricollega l’esclusione dalle
gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, rispettivamente
alle “gravi infrazioni debitamente accertate…a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro” e alle “irregolarità
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse”;
da ultimo puntualizzandosi che, “per essere in regola con
gli obblighi contributivi, è necessario aver provveduto
al pagamento non solo dei contributi previdenziali, ma anche
delle sanzioni civili, calcolate con riferimento al ritardo
nel versamento dei contributi”.
III.3.2)- Ora, è incontroverso che il requisito della correttezza
fiscale e/o contributiva è richiesto dalla norma non già
ai fini della stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione
alla gara.
Tanto è reso palese dalla inequivoca lettera della legge,
la quale precisa che i soggetti non in regola “… sono esclusi
dalla partecipazione alle gare …” e rubrica la disposizione
relativa come “Esclusione dalla partecipazione alle gare”.
Da quanto sopra emerge, dunque, che l’impresa deve: essere
in regola (secondo quanto stabilito dalla legge italiana;
ovvero, “aver adempiuto”, secondo quanto espresso dal legislatore
comunitario) con gli obblighi previdenziali ed assistenziali
fin dal momento della presentazione della domanda; e, comunque,
conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento
di essa.
Se questo è vero– e sarebbe questa una tesi asseverativa
non soltanto della diversità letterale, ma anche della difformità
di ratio delle due disposizioni (italiana e comunitaria)
in rassegna – diviene del tutto irrilevante, al fine di
escludere l’obbligo per la stazione appaltante di disporre
la non ammissione dell’impresa inadempiente, la circostanza
che quest’ultima si sia posta in regola con gli adempimenti
contributivi solo successivamente all’aggiudicazione, giacché
il requisito è condizione ineludibile per la partecipazione
alla gara e lo stesso deve, quindi, sussistere (già) in
tale momento sia come situazione di fatto che come evento
giuridico.
La necessaria coincidenza “cronologica” tra correttezza
contributiva e partecipazione alla gara esclude, in tale
prospettazione, che possa avere rilievo un adempimento tardivo
dell’obbligazione, ancorché retroattivamente riconducibile
al momento della scadenza del termine di pagamento, ad esempio
attraverso il meccanismo dell’accreditamento (a mezzo di
bonifico bancario) con valuta retroattiva.
Il suddetto istituto, invero, è rilevante nelle reciproche
relazioni di debito e credito tra i soggetti del rapporto
obbligatorio, nel senso che esso consente, sia pure con
un adempimento successivo alla scadenza del termine, di
evitare le conseguenze del ritardo, giacché vengono attribuiti
al creditore tutti i benefici (soprattutto in materia di
interessi) che lo stesso avrebbe tratto nel caso di esatto
adempimento.
Tuttavia, tale sostanziale fictio non varrebbe a costituire,
di fronte all’Amministrazione (che non è parte della predetta
obbligazione) ed all’interno del procedimento per l’affidamento
dell’appalto, la sussistenza del requisito della correttezza
contributiva al momento di partecipazione alla gara, giacché
a tali fini essa non rileva quale espressione di un mero
rapporto obbligatorio tra due soggetti, ma come qualificazione
soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi
normativi: e, dunque, espressione di affidabilità, costituente
presupposto per la partecipazione alla procedura concorsuale
indetta dalla stazione appaltante.
Se, in quanto tale la correttezza contributiva deve storicamente
e fattualmente sussistere all’atto della partecipazione
alla gara – ed essere oggettivamente verificabile con esclusivo
riferimento a tale momento – verrebbe inevitabilmente a
delinearsi un assimilazione contenutistica fra “regolarità
e/o correttezza contributiva” ed “adempimento”, in quanto
se l’adempimento, avendo carattere di condotta necessariamente
puntuale, o sussiste o non sussiste ad un certo momento
(ai fini in discorso, della scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla gara,
in quanto con esso coincide la verificabilità dei requisiti
soggettivi per l’ammissione), anche la “regolarità” e/o
la “correttezza” della posizione del partecipante quanto
agli obblighi fiscali e/o contributivi, ove ritenuta suscettibile
di accertamento – quale elemento in fatto – con esclusivo
e puntuale riferimento al momento precedentemente indicato,
allora diviene insuscettibile di postuma dimostrabilità;
e, vieppiù, concettualmente e giuridicamente inassimilabile,
ad ipotesi, pur eventualmente consentite dall’ordinamento
nazionale, di “regolarizzazione” postuma (quand’anche con
effetti ex tunc) di una posizione evidentemente “non” regolare
alla scadenza del momento rilevante per l’adempimento.
In tal senso, ritenere legittima una acquisizione tardiva
della “correttezza contributiva”, sia pure con efficacia
retroattiva, significherebbe:
1) in primo luogo, modificarne la natura, in contrasto con
la previsione di legge, in quanto, non essendo essa fattualmente
sussistente e giuridicamente rilevante al momento di partecipazione
alla gara, si trasformerebbe sostanzialmente in requisito
per la stipula del contratto, perdendo il carattere di condizione
per la partecipazione alla gara;
2) ammettere una palese violazione della regola della par
condicio tra i concorrenti, giacché si consentirebbe ad
un soggetto non in regola con gli adempimenti di legge di
sanare ex post la propria situazione di irregolarità, con
evidente disparità di trattamento nei confronti di quelle
imprese che, conformemente alle disposizioni normative,
avevano già adempiuto agli obblighi contributivi e previdenziali
prima di produrre domanda di partecipazione alla gara.
Va, da ultimo, sottolineato l’effetto deleterio che l’accoglimento
di tale interpretazione avrebbe sull’osservanza stessa della
normativa previdenziale ed assistenziale, risultando le
imprese incentivate alla sua violazione dalla considerazione
di poter comodamente provvedere al pagamento, con il sistema
della valuta retroattiva, solo in caso di conseguimento
del risultato utile (aggiudicazione) e senza effetti pregiudizievoli
per quest’ultimo.
III.3.3) Diversamente dalla tesi ora esposta – che, come
si è avuto modo di constatare, fonda la sua ratio su una
lettura maggiormente adeguatrice della norma italiana rispetto
al fondamento appalesato dalla locuzione (“adempimento”)
impiegata dal legislatore comunitario (pur con le più rigorose
conseguenze derivanti da tale sistematica interpretativa),
altri giudici nazionali hanno invece ritenuto che anche
in presenza di un vero e proprio “inadempimento” ad obbligazioni
tributarie e/o contributive, accertato dai competenti organi
dell’Amministrazione, nondimeno il reclamo avverso la relativa
procedura di constatazione (dell’inosservanza dell’obbligo
di adempimento), di fronte all’autorità giudiziaria avente
cognizione in materia possa escludere che il soggetto versi
in posizione di “non regolarità” fiscale e/o contributiva.
Il Consiglio di Stato (sez. V, 1° dicembre 2003 n. 7836)
ha, infatti, affermato che la proposizione del ricorso avanti
alle commissioni tributarie seppure “non sospende, di per
sé, l'obbligo del pagamento della pretesa tributaria, nondimeno
(allorché il contribuente si sia avvalso dello specifico
strumento cautelare atto a consentire la sospensione del
pagamento e fino a che non sia intervenuta la relativa pronuncia)”,
nondimeno impone di “escludere che l'obbligo di pagamento
stesso possa venire a consolidarsi; e possa consolidarsi,
parallelamente, anche la sussistenza della causa di esclusione
dalla gara” oggetto della presente controversia.
Assume al riguardo il citato giudice d’appello che “i ritardi
degli uffici giudiziari nella definizione di un procedimento
per sua natura caratterizzato dal crisma della celerità
– quale è quello destinato a tradursi nell'ordinanza cautelare
di sospensiva – non possono pregiudicare la parte che a
tale procedimento si sia affidata, né costringerla ad attivarsi
con la procedura di ricorso presidenziale, così aggravando
ulteriormente la propria posizione processuale”; con la
conseguenza che, “indipendentemente dalla risoluzione della
problematica relativa all'applicabilità o meno, anche riguardo
agli appalti di servizi, del criterio della definitività
della pretesa tributaria (criterio espressamente sancito
nel caso degli appalti di lavori dall'art. 75 del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2, comma
1, del DPR 30 agosto 2000 n. 412), nondimeno deve escludersi
… il consolidamento dell'obbligo al pagamento della pretesa
stessa fino al momento della pronuncia cautelare”.
Se, pure, sotto un profilo di astratta logica giuridica
il ragionamento ora riportato dimostra indiscutibile coerenza,
osserva tuttavia il Collegio come la relativa logica interpretativa
sia suscettibile di condurre a conseguenze addirittura aberranti,
in quanto suscettibili di condurre ad una tendenziale “paralisi”
del funzionamento stesso della disposizione onde trattasi.
Se, infatti, la proposizione del ricorso avverso l’atto
con il quale viene accertata l’irregolarità della posizione
di un impresa quanto all’obbligo di pagamento di tributi
e/o contributi è idoneo (sia pure con l’“intermediazione”
di una pronunzia cautelare che interinalmente “paralizzi”
gli effetti della pretesa pubblica) ad escludere che il
soggetto versi in posizione di “irregolarità” (in altri
termini, che “non sia in regola”) con gli obblighi stessi,
allora deve necessariamente desumersi:
1) che non possa affermarsi tale “irregolarità” neppure
laddove un soggetto – quand’anche non abbia adempiuto (ovvero,
abbia adempiuto solo in parte; ovvero, tardivamente) – sia
tuttavia ammesso ad una “regolarizzazione postuma” della
propria posizione, come talora consentito dalla legislazione
nazionale che, sia pure eccezionalmente, ammetta (spesso
con valenza ex tunc) procedimenti di “condono”, ovvero di
“sanatoria” preordinati a realizzare, mediante pagamenti
ridotti, agevolati e/o rateizzati, un effettivo (quanto
postumo) “ripristino” della “regolarità” fiscale o contributiva;
2) e che, quindi, al momento a tale fine rilevante nel quadro
dello svolgimento di una gara pubblica, la Stazione di gara
sia, di fatto, nell’impossibilità di verificare se un determinato
soggetto, che alla relativa procedura abbia richiesto di
essere ammesso, abbia avviato (o intenda avviare, ove i
relativi termini siano ancora aperti) un procedimento di
“regolarizzazione” che, in quanto tale ed alla luce dell’orientamento
giurisprudenziale ora in rassegna, inibirebbe la possibilità
di escluderlo legittimamente dalla gara stessa. III.4) Più
in generale, ritiene questo Giudice che una esatta comprensione
dell’ambito applicativo della disposizione comunitaria di
che trattasi imponga un chiarimento di carattere interpretativo
sul riferimento temporale da tenere presente quanto alla
valutazione dell’“adempimento” (secondo quanto sancito nella
disposizione comunitaria), ovvero della “regolarità della
posizione” (secondo quanto, invece, formulato nella norma
italiana) ai fini dell’ammissione – o meno – ad una pubblica
gara.
Infatti, le ipotizzabili discrasie contenutistiche fra normativa
comunitaria e nazionale – come sopra illustrate secondo
quanto difformemente affermato dalla giurisprudenza nazionale
– potrebbero essere suscettibili di reductio ad unum (o,
diversamente, evidenziare con carattere di insuperabile
contraddizione la disomogeneità lessicale delle due disposizioni
di che trattasi) laddove:
a) l’“adempimento”, ovvero “la regolarità” fossero suscettibili
di essere valutati con esclusivo riferimento al momento
della scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione ad una pubblica gara (va infatti rammentato
come si verta in materia di requisiti per la partecipazione);
b) ovvero (altrimenti) potesse venire in considerazione
– ai fini in discorso – l’intero svolgimento della procedura
pubblicistica preordinata all’individuazione del privato
contraente: potendo, in tale evenienza, ammettersi che l’adempimento
(ovvero, la regolarizzazione), ancorché non inizialmente
sussistenti (rectius: non sussistenti al momento della scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione),
possano intervenire, anche successivamente, ma peraltro
fino al momento in cui la Stazione appaltante non abbia
proceduto all’aggiudicazione (anche in via meramente provvisoria,
ove eventualmente previsto) della gara stessa. In tal modo,
potrebbe delinearsi un percorso interpretativo che -nella
salvaguardia del principio (anche comunitario) della par
condicio fra i partecipanti alle gare (in quanto l’adempimento
o la regolarizzazione, per tutti, dovrebbe necessariamente
intervenire prima dell’aggiudicazione) e nella garanzia
(ulteriormente rafforzata) dell’altro principio del favor
partecipationis (il quale, anche a presidio dell’interesse
pubblico, tende ad agevolare una partecipazione quanto più
ampia alle gare, onde consentire all’Amministrazione una
scelta del “migliore” contraente favorita dal più ampio
numero di offerenti)- comunque sarebbe idoneo, coniugando
le pur diverse formulazioni normative comunitaria e nazionale,
a fissare un elemento temporale certo e definito per la
valutazione del requisito in discorso, consentendo a soggetti
che versino in posizione (inizialmente) non “regolare” (ovvero
che non abbiano “adempiuto” alla scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione alla procedura
di selezione) di “emendare” la propria posizione da profili
di “irregolarità” e/o “inadempimento” con la garanzia, innanzi
tutto, che venga a tutti i partecipanti applicato un omogeneo
metro di valutazione della posizione fiscale e/o contributiva;
e, ulteriormente, che eventuali irregolarità e/o inadempimenti
(che, in ipotesi, potrebbero anche non essere noti al soggetto
debitore) vengano comunque “sanate” (rectius: eliminate)
in un momento comunque anteriore rispetto all’aggiudicazione
(anche se provvisoria) della gara: per l’effetto appieno
preservandosi il carattere di “requisito di ammissione”
alla procedura di selezione che l’elemento in discorso omogeneamente
riveste sia per il legislatore comunitario, che per quello
nazionale.
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IV.)- LA FORMULAZIONE DEI QUESITI
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Le difficoltà interpretative che, alla luce
di quanto sopra dettagliatamente indicato, circondano l’individuazione
dell’esatta portata applicativa della disposizione rappresentata
dall’art. 12, lett. d) ed e), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n.
157 impongono al Collegio – in quanto rilevante ai fini
della delibazione della presente controversia – di rimettere
a codesta Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 (già
177) del Trattato, la questione di interpretazione delle
disposizioni di cui alle lett. e) ed f) dell’art. 29, I°
comma della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992.
Si chiede alla Corte, in particolare:
1) se la Direttiva in discorso, limitatamente alle previsioni
sopra indicate, debba interpretarsi nel senso che, laddove
il legislatore comunitario impiega le locuzioni “non abbia
adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi
di sicurezza sociale conformante alle disposizioni legislative
del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione”,
ovvero “non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente
alle disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione”,
questi abbia inteso riferirsi – solo ed esclusivamente –
alla circostanza che il soggetto stesso abbia – alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ad una pubblica gara (ovvero, in epoca comunque
anteriore all’aggiudicazione della gara, secondo quanto
indicato al precedente punto III.4) – assolto, mediante
integrale e tempestivo pagamento, gli obblighi stessi;
2) se, conseguentemente, la norma nazionale italiana attuativa
(art. 12, lett. d) ed e), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157)
– laddove, diversamente dalla norma comunitaria precedentemente
citata, consente l’esclusione dalle gare per i soggetti
che “non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti”, ovvero che “non sono in regola
con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti” – debba necessariamente essere interpretata
con esclusivo riferimento al mancato adempimento – verificabile
alla data di cui sopra (scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione; ovvero, momento immediatamente
precedente l’aggiudicazione, anche provvisoria, della gara)
– degli oneri rivenienti da tali obblighi, con esclusa rilevanza
di ogni successiva “regolarizzazione” della propria posizione;
3) ovvero se, diversamente (e laddove, alla luce di quanto
indicato al precedente punto 2., dovesse la norma nazionale
essere ritenuta non aderente alla ratio ed alla funzione
della norma comunitaria), possa ritenersi consentita al
legislatore nazionale, alla luce dei vincoli al medesimo
rivenienti in sede di attuazione della normativa comunitaria
integrata dalla Direttiva in discorso, l’introduzione di
ipotesi di consentita ammissibilità alle gare anche di soggetti
che, pur non essendo “in regola” al momento della scadenza
del termine per la partecipazione alla gara, dimostrino
tuttavia di poter regolarizzare la propria posizione (e
di aver intrapreso positive azioni al riguardo) prima dell’aggiudicazione;
4) e, ancora, laddove dovesse ritenersi praticabile l’interpretazione
di cui al precedente punto 3. – e, per l’effetto, consentita
l’introduzione di ipotesi normative maggiormente flessibili
rispetto ad una più rigorosa accezione della nozione di
“adempimento” espressa dal legislatore comunitario – se
tale disciplina normativa non si ponga in contrasto con
fondamentali principi di carattere comunitario, quali quelli
di trattamento paritario riservato a tutti i soggetti dell’Unione,
ovvero – limitatamente alla materia delle pubbliche gare
– di garanzia della par condicio in favore di tutti i soggetti
che ad esse abbiano richiesto di essere ammessi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sezione I-bis sospende il processo e rimette gli
atti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea ai sensi
dell’art.234 del Trattato istitutivo, ai fini della pronuncia
sui quesiti indicati al punto IV, nn.1, 2, 3 e 4 della parte
motiva.
Manda alla Segreteria di trasmettere direttamente alla Cancelleria
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in Lussemburgo,
copia della presente pronuncia interlocutoria, degli atti
del giudizio, insieme ai testi normativi citati nella presente
decisione;
differisce alla definitiva delibazione della controversia
ogni statuizione nel merito ed in ordine alle spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 22 aprile 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Cesare MASTROCOLA – Presidente
Pietro MORABITO– Consigliere, relatore, estensore
Donatella SCALA– Primo Referendario
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