| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 28 aprile 2004
n. 3606
Cesare MASTROCOLA – Presidente Roberto POLITI – Consigliere,
relatore, estensore
Consorzio G.f.M. (avv. Francesco A. Caputo) contro il Ministero
della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato) e nei confronti
della controinteressata Società Cooperativa “La Cascina"
(avv. Massimo Annesi) |
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1. Appalto di servizi –Interdizione dalle
gare artt.37 del D.M. 14 aprile 2000 e 68 del R.D. 23 maggio
1924 n.827 – Irregolarità fiscale e/o contributiva – Inapplicabilità
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2. Appalto di servizi – Rinvio pregiudiziale
interpretativo alla Corte di Giustizia ex art.234 del Trattato
– Ambito temporale - Adempimento – Regolarità – principi
comunitari di par condicio e favor partecipationis.
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1. Nelle disposizioni degli artt. 37 del
D.M. 14 aprile 2000 e 68 del R.D. 23 maggio 1924 n.827 non
può rientrare l’irregolarità fiscale e/o contributiva, la
quale potrebbe comportare l’esclusione dalla gara, qualora
venisse accertata, ma non può costituire una misura interdittiva
destinata a produrre effetti di carattere permanente per
la durata biennale dell’interdizione a partecipare alle
procedure pubbliche di selezione; tale sanzione comporterebbe
infatti, conseguenze sicuramente pregiudizievoli sulla facoltà
di contrattare e sull’esercizio del diritto di impresa riconosciuto
e tutelato dall’art.41 della Costituzione.
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2. A causa delle difficoltà interpretative
sull’ambito di applicazione dell’art. 12 lett. d) ed e)
del dlgs. 17 marzo 1995 n. 157 in relazione al contenuto
delle disposizioni di cui alle lett. e) e f) dell’art. 29
I comma della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 si
chiede alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato
di determinare : quale debba essere il momento temporale
cui fare riferimento per la verifica dell’adempimento degli
obblighi riguardanti il pagamento dei contributi fiscali
e contabili, se si debba fare riferimento alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione
ad una gara pubblica, ovvero comunque in epoca antecedente
all’aggiudicazione; se la norma nazionale attuativa della
direttiva debba essere interpretata necessariamente nel
senso che la “non regolarità” faccia riferimento al “mancato
adempimento” degli obblighi contributivi e fiscali e escludendo
la possibilità di una successiva regolarizzazione della
propria posizione o altrimenti se una lettura più ampia
possa permettere anche ai soggetti non in regola al momento
della scadenza dei termini per la presentazione della proposta
di regolarizzare in momento successivo tale posizione; se
tale interpretazione più ampia della nozione di adempimento
possa risultare in contrasto con i principi comunitari in
materia di par condicio e favor partecipationis.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. Reg. Sent. Anno 2004
N. 3406 R.G. Anno 2003
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sezione I-bis
ha pronunciato la seguente |
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Sentenza
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sul ricorso n. 3406 del 2003, proposto da
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Consorzio G.f.M., in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco
A. Caputo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
in Roma, via Sebino n. 11
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contro
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il Ministero della Difesa, in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato,
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
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e nei confronti
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della controinteressata Società Cooperativa
“La Cascina”, in proprio e quale mandataria capogruppo
del raggruppamento costituito con Pellegrini, E.P., Zilch,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’avv. Massimo Annesi, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata, in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 22
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per l'annullamento
- del verbale di gara, anche implicitamente adottato, d'ammissione
alla procedura della Società Cooperativa La Cascina, quantunque
presentatasi agli atti della Commissione giudicatrice in
maniera difforme rispetto alle regole prestabilite dalla
Stazione appaltante, e del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria di cui al lotto 7 della licitazione privata
ristretta accelerata in ambito U.E. per l'appalto del servizio
di vettovagliamento - nelle tre forme della ristorazione,
del catering completo e del catering veicolato (comprese
le connesse operazioni di pulizia locali ed attrezzature)
- presso Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della
Difesa dislocati su tutto il territorio nazionale, Capitolo
3985, E.F. 2003;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale,
ivi compresa la comunicazione prot. n. 9357 del 19 marzo
2003;
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e per la declaratoria
del diritto del ricorrente Consorzio all'aggiudicazione
del lotto precedentemente indicato
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e per l'accertamento
del diritto al risarcimento del danno ex art. 35 D.Lgs.
80/1998, come sostituito dall'art. 7 della l. 205/2000,
causato al ricorrente a seguito delle denunciate illegittimità,
da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio e comunque
coincidente, innanzi tutto, nello strumento della reintegrazione
in forma specifica, vale a dire nella declaratoria del diritto
all'aggiudicazione
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Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e della predetta parte controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della controversia;
Relatore alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 il Cons.
Roberto POLITI;
uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale
d’udienza.
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I. LA CONTROVERSIA:
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esposizione in fatto
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Espone il Consorzio G.f.M. – parte ricorrente
nel presente giudizio - di aver preso parte alla gara, indetta
dal Ministero della Difesa a mezzo di licitazione privata
ristretta accelerata in ambito U.E., per l'appalto del servizio
di vettovagliamento - nelle tre forme della ristorazione,
del catering completo e del catering veicolato (comprese
le connesse operazioni di pulizia locali ed attrezzature)
– presso Enti, Distaccamenti e Reparti dislocati su tutto
il territorio nazionale.
Tale gara era divisa in complessivi 16 lotti, per ciascuno
dei quali veniva previsto un importo annuo a base d'asta,
una specifica area di esecuzione ed un corrispondente complesso
di prestazione da erogare in favore dell'Ente appaltante.
Il Consorzio ricorrente presentava domanda di partecipazione
– e, conseguentemente, offerta – per il solo lotto n. 7.
Contesta ora, con il presente mezzo di tutela, che l'aggiudicazione
del lotto predetto sia stata disposta in favore del controinteressato
raggruppamento del quale è mandataria la Cooperativa La
Cascina; assumendo, in proposito, che quest'ultima, ancorché
abbia presentato domanda di partecipazione – ed offerta
– per una pluralità di lotti, abbia presentato un unico
plico contenente la "documentazione amministrativa" e plichi
distinti (per ciascun lotto) recanti le "offerte tecniche
ed economiche" e l'"analisi dei costi".
Assume pertanto parte ricorrente che la contestata aggiudicazione
sia illegittima per:
1) Violazione di legge. Violazione delle regole di gara
con particolare riferimento al punto 15, nono capoverso,
della lettera di invito e allo svolgimento della procedura
di cui all'art. 16 della lettera di invito. Violazione della
trasparenza amministrativa, del generalissimo principio
della tipicità ed unicità dei provvedimenti amministrativi
e della par condicio competitorum. Assoluta disapplicazione
della democratica compartecipazione contraddittoria, in
spregio alla pubblicità della seduta.
2) Violazione di legge per disapplicazione delle univoche
regole aventi priorità giuridico-sostanziale assorbente
rispetto all'obbligo di assicurare alle pubbliche gare la
più ampia partecipazione possibile
Con motivi aggiunti successivamente notificati, parte ricorrente
ha poi chiesto l'annullamento del verbale della Commissione
di gara in data 4 dicembre 2003, con il quale il predetto
organo ha comunicato al Consorzio G.f.M. l'esclusione dalla
gara predetta in ragione della riscontrata presenza di irregolarità
negli adempimenti contributi nei confronti dell'I.N.A.I.L.
Contro tale atto sono stati esposti i seguenti motivi di
censura:
3) Violazione di legge per disapplicazione delle regole
che disciplinano la verbalizzazione delle operazioni di
gara nelle proc4edure ad evidenza pubblica;
4) Sull'asserita conformazione dell'Amministrazione alle
regole di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/1990: violazione
di legge per disapplicazione dei principi di cui alla compartecipazione
amministrativa. Eccesso di potere per sviamento
5) Violazione di legge: illegittimità dell'esclusione per
insussistenza del vizio addebitato.
Con ulteriori motivi aggiunti parte ricorrente – unitamente
agli atti già in precedenza impugnati – ha contestato anche
la legittimità del decreto dirigenziale (emesso dalla Direzione
Generale del Commissariato e dei Servizi Generali – Ufficio
Coordinamento Tecnico) n. 037/D.G./2003 del 9 gennaio 2004,
con il quale il Consorzio G.f.M. è stato escluso per due
anni dalla partecipazione alle gare che verranno indette
dal Ministero della Difesa, alla luce dei motivi esposti
nel (già impugnato) verbale del 4 dicembre 2003.
Le relative censure possono così riassumersi:
6) Violazione di legge per errata applicazione dell'art.
68 del R.D. 827/1924 anche ove letto in combinato disposto
con l'art. 37, II comma, del Capitolato generale di oneri
per i contratti del Ministero della Difesa (approvato con
D.M. 14 aprile 2000). Violazione del principio generale
di ultrattività della norma;
7) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e
falso supposto in fatto. Palese difetto di istruttoria nel
confondere la qualificazione soggettiva del ricorrente-concorrente.
Violazione del principio di personalità circa la responsabilità
del fatto illecito, con riferimento tanto al Codice civile,
quanto alla Carta costituzionale;
8) Violazione di legge. Errata applicazione del principio
della par condicio competitorum. Difetto di istruttoria
sotto ulteriore profilo per disapplicazione dell'art. 3
della Costituzione;
9) Illegittimità derivata dal verbale del 4 dicembre 2003.
Disapplicazione delle regole che disciplinano la verbalizzazione
delle operazioni di gara nelle procedure ad evidenza pubblica;
10) Illegittimità derivata dal verbale del 4 dicembre 2003.
Violazione di legge per disapplicazione dei principi di
cui alla compartecipazione amministrativa. eccesso di potere
per sviamento
La parte ricorrente ha conclusivamente insistito per l’accoglimento
del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto
di censura; ed ha, poi, sollecitato – ai sensi dell’art.
7, lett. c), della l. 21 luglio 2000 n. 205 (che ha sostituito
l’art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) – il riconoscimento
del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell’esecuzione
dell'atto impugnato, con riveniente accertamento del danno
e condanna dell’Amministrazione intimata:
- alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione
della gara;
- ovvero, e subordinatamente, alla liquidazione della somma
spettante a titolo di equivalente monetario.
Si è costituita in giudizio, con memoria depositata il ,
la resistente Amministrazione della Difesa, eccependo l'infondatezza
delle esposte doglianze e chiedendo, conseguentemente, la
reiezione dell'impugnativa.
Si è inoltre costituita in giudizio la parte controinteressata
(Società Cooperativa La Cascina, in proprio e quale mandataria
del raggruppamento in precedenza indicato), chiedendo –
a ragione della sostenuta infondatezza dei motivi esposti
dalla ricorrente – la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso è stato ritenuto per la decisione alla pubblica
udienza del 22 aprile 2004.
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II. LE QUESTIONI DI DIRITTO
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Come evidenziato al precedente punto I.,
con riferimento ai motivi dedotti dalla parte ricorrente
con l'atto introduttivo del presente giudizio, nonché con
le due serie di motivi aggiunti successivamente proposti,
tre sono le problematiche sottoposte all'attenzione di questa
Sezione, così riassumibili:
a) illegittimità dell'ammissione della Società Cooperativa
La Cascina, in quanto l'offerta da essa presentata – più
precisamente, le modalità di presentazione dell'offerta,
con riferimento all'inclusione delle varie componenti di
essa in plichi diversi e distinti – non sarebbe conforme
alle prescrizioni al riguardo dettate dalla lettera di invito
alla licitazione privata in discorso;
b) illegittimità dell'esclusione del Consorzio G.f.M., disposta
dall'Amministrazione procedente in quanto esso sarebbe risultato
non in regola con gli obblighi di versamento contributivo
nei confronti dell'I.N.A.I.L., determinazione adottata in
osservanza della prescrizione di cui all'art. 13 del D.Lgs.
17 marzo 1995 n. 157;
c) illegittimità del provvedimento – conseguenziale rispetto
all'esclusione dalla gara, di cui al precedente punto b)
– con cui il Consorzio ricorrente è stato escluso dalla
partecipazione alle gare indette dal Ministero della Difesa
(per due anni) in applicazione della disposizione di cui
all'art. 68 del R.D. 824 del 1927.
Se la questione di cui al punto c) può immediatamente essere
decisa – e si rinvia, al riguardo, a quanto dal Collegio
verrà esposto al successivo punto III. – le questioni indicate
sub a) e b) non sono suscettibili, allo stato, di delibazione.
Riveste priorità logico-giuridica la questione riguardante
la legittimità dell'esclusione dalla gara del Consorzio
ricorrente: atteso che, laddove dovesse ritenersi che tale
esclusione è stata legittimamente pronunziata dalla Commissione
di gara, allora la parte ricorrente non avrebbe più alcun
interesse, giuridicamente qualificato (e, in quanto tale,
tutelato dall'ordinamento) a dolersi dell'ammissione (e,
conseguentemente dell'aggiudicazione) in favore della controinteressata
Cooperativa La Cascina. Quindi si delinea con chiarezza
un rapporto di presupposizione logico-giuridica fra:
- la questione dell'esclusione della ricorrente;
- e la questione, da quest'ultima dedotta, dell'ammissione
(che si assume illegittima) della controinteressata Cooperativa;
con l'evidente conseguenza che la problematica indicata
al primo dei precedenti alinea deve essere necessariamente
affrontata con carattere di priorità.
Quanto sopra chiarito, ritiene la Sezione che le implicazioni
connesse all'esatto ambito di applicazione (e, prima ancora,
di interpretazione) della normativa nazionale pertinente
al caso di specie –che è stata emanata in diretta attuazione
della disciplina comunitaria di cui alla Direttiva 92/50/CEE
– meritino un approfondimento di carattere interpretativo
ad opera di codesta Corte; per l'effetto imponendosi, come
sarà più puntualmente chiarito nella successiva Parte IV,
un rinvio di carattere interpretativo, secondo quanto stabilito
dall'art. 234 del Trattato.
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III. LE QUESTIONI DI DIRITTO:
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in particolare, l'applicazione della misura
dell'interdizione dalla partecipazione alle pubbliche gare
Rileva la Sezione, innanzi tutto, la fondatezza delle censure
dalla parte ricorrente rivolte avverso l’irrogazione della
misura interdittiva – divieto dalla partecipazione alle
pubbliche gare indette dal Ministero della Difesa per la
durata di anni due – in ragione della condivisibile inapplicabilità,
al caso di specie, delle disposizioni (dall’Amministrazione
evocate a presupposto dell’esercitato potere) di cui agli
artt. 37 del D.M. 14 aprile 2000 (Capitolato generale d’oneri
per i contratti stipulati dal Ministero della Difesa) e
68 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Se la prima delle rammentate previsioni consente l’adozione
di tale misura interdittiva nei casi di “accertata malafede,
frode o negligenza nell’esecuzione del contratto”, l’art.
68 del citato R.D. 827/24 ha stabilito che “sono escluse
dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte
che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli
di negligenza o malafede”. Entrambe le riportate indicazioni
normative ricongiungono l’esclusione dalla partecipazione
a pubbliche gare all’emersione di una condotta – connotata
da “negligenza”, “malafede” o “frode” – che il privato contraente
abbia osservato nel corso dell’esecuzione di un (precedente)
contratto.
Nel caso di specie, diversamente, la predetta misura è stata
disposta, a carico dell’odierna ricorrente, in relazione
ad una situazione di “irregolarità” di carattere fiscale
e/o contributivo al più suscettibile, ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, di determinarne l’esclusione
dalla gara anzidetta.
Impregiudicata la fondatezza del rilievo relativo alla effettiva
situazione di “irregolarità” come sopra sanzionata dall’art.
12 del citato D.Lgs. 157/95, quello che rileva ai fini della
delibazione del presente profilo di censura è che l’applicazione
del complesso normativo integrato dagli artt. 37 del D.M.
14 aprile 2000 e 68 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 non può
venire legittimamente in considerazione al di fuori delle
ipotesi dalle disposizioni anzidette espressamente disciplinate:
al di fuori cioè, del caso in cui un soggetto, nell’esecuzione
di un contratto, si sia reso responsabile di “negligenza”,
“malafede” o “frode”.
A tale ipotesi non può, con ogni evidenza, essere assimilata
la “irregolarità” fiscale e/o contributiva; la quale, quand’anche
positivamente acclarata, se pur può consentire l’esclusione
dalla singola gara (nel corso del cui iter venga, per l’appunto,
riscontrata), non può costituire presupposto per l’irrogazione
di una misura interdittiva destinata a produrre effetti
di carattere permanente nell’arco temporale (biennale) di
durata dell’inibizione a partecipare alle pubbliche procedure
di selezione.
Quand’anche possa discutersi in ordine al carattere “sanzionatorio”
o “para-sanzionatorio” assunto dalla misura (interdizione
biennale alla partecipazione a gare indette dal Ministero
della Difesa), è incontroverso che siffatta determinazione
rivesta sicura valenza affittiva: e, ulteriormente, sia
suscettibile di involgere conseguenze sicuramente pregiudizievoli
sulla facoltà di contrattare e, in ultima analisi, sull’esercizio
del diritto di impresa riconosciuto (e tutelato) dall’art.
41 della Costituzione.
Tale considerazione comporta un duplice ordine di conseguenze,
rappresentato:
- dalla inapplicabilità della disciplina interdittiva di
cui agli artt. 37 del D.M. 14 aprile 2000 e 68 del R.D.
23 maggio 1924 n. 827 fuori dalle ipotesi dalle stesse norme
espressamente disciplinate;
- e, ulteriormente, dalla inapplicabilità di altre fattispecie
analogamente interdittive – dettate, ad esempio, in materia
di contratti della Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto
l’esecuzione di lavori pubblici, ovvero la realizzazione
di opere pubbliche – atteso che la peculiare (ed illustrata)
connotazione affittiva dell’inibizione di che trattasi rende,
con ogni evidenza, impraticabile qualsiasi operazione ermeneutica
fondata sull’analogia legis (e, men che meno, sull’analogia
juris).
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IV. LE QUESTIONI DI DIRITTO:
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in particolare, l’interpretazione delle disposizioni
di cui agli artt. 29 della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno
1992 e 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; le ragioni del
rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia della Comunità
Europea ai sensi dell’art. 234 del Trattato Se, alla stregua
di quanto indicato alla precedente parte III, le doglianze
relative alla non corretta applicazione della misura interdittiva
biennale (esclusione dalla pubbliche gare indette dal Ministero
della Difesa) si rivelano senz’altro accoglibili (per l’effetto
imponendosi l’annullamento della relativa determinazione),
non può la Sezione esimersi dal ribadire l’esigenza di promuovere
– ai fini della delibazione della diversa questione relativa
all’esatto ambito di applicazione della disposizione di
cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/95 – una questione di interpretazione
dinanzi a codesta Corte di Giustizia, ai sensi dell’art.
234 del Trattato.
IV.1 Va innanzi tutto osservato che le lett. d) ed e) dell’art.
12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (Attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), come
sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 65,
stabiliscono che, “fermo il disposto, per le imprese stabilite
in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto
dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
• che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
• che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
La norma comunitaria della quale il citato art. 12 del D.Lgs.
157/1995 ha dato attuazione all’interno dell’ordinamento
italiano è rappresentata dall’art. 29 della Direttiva 92/50/CEE
del 18 giugno 1992; la quale stabilisce (I comma, lett.
e) ed f) che “può venir escluso dalla partecipazione ad
un appalto qualunque prestatore di servizi il quale:
• non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento
dei contributi di sicurezza sociale conformante alle disposizioni
legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione;
• non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle
disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione”.
Una prima notazione è direttamente evidenziata dal confronto
sinottico delle due disposizioni (interna e comunitaria).
L’art. 29 della citata Direttiva 92/50/CEE consente l’esclusione
dalla gara a carico del soggetto “che non abbia adempiuto”
ad obblighi di pagamento di contributi di sicurezza sociale,
ovvero ad obblighi tributari. Diversamente, la norma nazionale
(art. 12 del D.Lgs. 157/95) esprime tale proposizione normativa
con la difforme espressione letterale riferita al soggetto
“che non sia in regola” con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero (al
pagamento) delle imposte e delle tasse.
In tal senso, si pone all’interprete un primo interrogativo,
rappresentato dall’individuazione del carattere di coincidenza
– o meno – delle due locuzioni sopra riportate.
Altrimenti detto, viene in considerazione il dubbio – e,
con esso, un primo fondamento della rilevata esigenza della
rimessione della questione all’interpretazione di codesta
Corte – se la formulazione letterale della disposizione
italiana sia puntualmente corrispondente alla ratio della
locuzione usata all’art. 29 della Direttiva 92/50/CEE dal
legislatore comunitario.
In altri termini, la prioritaria esigenza risiede nell’accertamento
dell’identità – logico-giuridica, nonché funzionale (atteso
che tale identità, sotto il profilo letterale, non sussiste)
– fra le due disposizioni di cui sopra.
In tal senso:
- se al concetto di “regolarità” fiscale e/o contributiva
– che a questa Sezione appare poter assumere significato
diverso rispetto alla nozione di “adempimento agli obblighi
di pagamento” di carattere fiscale e/o contributivo – dovesse
essere annesso un contenuto più ampio rispetto a quello
ricongiungibile alla nozione di “adempimento”,
- specularmene, la “irregolarità” dovrebbe riguardare (e
comprendere) fattispecie ulteriori rispetto all’“inadempimento”
in senso stretto (e, comunque, non necessariamente coincidenti
con esso).
Se, per definizione, il soggetto che abbia “adempiuto” agli
obblighi in discorso è necessariamente “in regola”, potrebbe,
infatti, non dimostrarsi “vera” l’ipotesi a questa reciproca:
ovvero, quella in cui un soggetto, pur non avendo “adempiuto”,
non possa tuttavia essere dichiarato “non in regola”, in
quanto ammesso dall’ordinamento dello Stato di appartenenza
ad una “regolarizzazione” postuma delle proprie “pendenze”
fiscali e/o contributive, idonea ad assumere valenza addirittura
retroattiva (ovvero, a reintegrare, ora per allora, quella
posizione di “regolarità” fiscale e/o contributiva contemplata,
come si è visto, dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95), con gli
effetti disciplinati (quanto all’ordinamento italiano) dalle
disposizioni di carattere fiscale dettate agli artt. 6 -17
della l. 278 dicembre 2002 n. 289.
Ovvero se, in caso di risposta negativa alla questione interpretativa
relativa a tale preliminare – quanto articolato – quesito,
va poi valutato se la norma italiana – nel prevedere la
possibilità di esclusione dalle gare per la rilevata presenza
di “irregolarità” fiscali o contributive” – abbia portata
applicativa “meno rigorosa” (in quanto il concetto di “regolarità”
postula la possibilità – ove consentita – di una “regolarizzazione”
anche postuma, che evidentemente differisce dalla nozione
di “adempimento”, il cui accertamento ha carattere necessariamente
“puntuale” con riferimento ad un determinato momento) rispetto
alla normativa comunitaria (che invece si limita ad affermare
l’esigenza dell’adempimento agli obblighi di protezione
sociale, ovvero fiscali).
E, in tal caso, va anche posto in discussione se tale “difformità”
applicativa – operata in sede di recepimento della Direttiva
comunitaria in discorso – sia:
• innanzi tutto consentita, in relazione agli “spazi” di
carattere interpretativo e/o attuativo rimessi al legislatore
nazionale in sede di “introduzione” nell’ordinamento interno
di una Direttiva comunitaria (del cui carattere non pedissequamente
cogente il Collegio ben è consapevole);
• e, laddove consentita, possa legittimamente esplicarsi
senza collidere con (e/o vulnerare) valori e principi dall’ordinamento
comunitario (e dalla giurisprudenza di codesta Corte) a
più riprese sanciti ed affermati, quali la tutela della
libertà concorrenziale in posizione paritaria (c.d. “par
condicio”), ovvero (per ciò che concerne specificamente
la materia delle pubbliche gare) l’interesse all’ammissione
di una platea quanto più estesa di partecipanti (c.d. “favor
partecipationis”).
IV.2 Va innanzi tutto osservato come, all’interno della
normazione comunitaria, costituisca principio largamente
diffuso quello relativo al requisito della “regolarità”
fiscale e/ contributiva.
Ad esempio, l’art. 5, lett. d) del Regolamento (CE) 12 dicembre
2002 n. 2208/2002 2002 (Regolamento della Commissione che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE
n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione
riguardanti la politica agricola comune) ha stabilito che
“sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti
che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione
… non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi
relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione
del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione
aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto”.
Va anche rammentato il contenuto della “Comunicazione interpretativa
della Commissione sul diritto comunitario degli appalti
pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli
appalti pubblici” del 28 novembre 2001 (pubblicata nella
G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. C 333).
In particolare, al punto 1.3.1. (Esclusione di candidati
o offerenti per inosservanza di una legislazione sociale),
la Commissione ha osservato che “le direttive sugli appalti
pubblici attualmente in vigore contengono disposizioni che
nella fase di selezione consentono l'esclusione di candidati
o offerenti che violano le normative sociali, ivi incluse
quelle relative alla parità di possibilità”; rilevando,
in particolare, che:
- “da una parte, le direttive consentono l'esclusione, dalla
partecipazione ad un appalto, di un offerente "il quale
non abbia adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento
dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni
legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione
- e, dall'altra, le direttive consentono l'esclusione dalla
partecipazione ad un appalto di qualunque offerente "il
quale sia stato condannato per un reato relativo alla condotta
professionale, con sentenza passata in giudicato" o "il
quale si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri
professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile
dall'amministrazione”;
ulteriormente precisando che “le direttive inoltre permettono
alle Amministrazioni aggiudicatrici, negli Stati membri
che hanno introdotto nelle propria normative nazionale disposizioni
in tal senso, di escludere dalla procedura di aggiudicazione
di un appalto un candidato o offerente che non abbia rispettato
le disposizioni di detta normativa”.
IV.3 I segnali della possibile difformità interpretativa
che la legislazione italiana di recepimento della disposizione
ex art. 29 della Direttiva 92/50/CEE sono, peraltro, ben
evidenziati dalle pronunzie in materia rese dalle autorità
giurisdizionali italiane.
IV.3.1 Nel quadro della segnalata (possibile) divaricazione
interpretativa fra la nozione di “adempimento” e quella
di “regolarità” (fiscale e/o contributiva), va in primo
luogo segnalata una sentenza con la quale è stato affermato
che, nel quadro di una la procedura per l’aggiudicazione
di un appalto pubblico di servizi, “illegittimamente la
Commissione di gara, ai sensi dell’art. 12, comma I, D.Lgs.
17 marzo 1995 n. 157, esclude un concorrente ritenuto non
in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse, ove la pretesa fiscale sia stata contestata,
con lite pendente, davanti al giudice tributario” (T.A.R.
Umbria, 30 novembre 2002 n. 890).
In questo caso, con evidenza incontestabile, è pacifico
che il soggetto non abbia “adempiuto” agli obblighi in questione:
e tuttavia, atteso che la nozione di “adempimento” in senso
stretto non è riprodotta dalla legislazione nazionale, è
stata dichiarata l’illegittimità dell’esclusione per il
solo fatto che la pretesa statale di carattere fiscale (evidentemente
non adempiuta) sia stata “contestata” dal soggetto debitore
e che la relativa controversia tuttora non sia stata definita
dal competente organo della giustizia tributaria.
Se la decisione ora citata manifesta – pur nella dubbia
condivisibilità dell’assunto da essa esternato – elementi
di evidente coerenza con una lettura “ampia” della nozione
di “regolarità” fiscale e/o contributiva, va peraltro osservato
che altro organo di giustizia:
- nel premettere che gli artt. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995
n. 157 e 11 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 costituiscono,
per il carattere essenziale dei requisiti in essi richiesti,
norme cogenti, alle quali le stazioni appaltanti non possono
in alcun modo derogare;
- ha affermato che la correttezza contributiva è richiesta,
alla ditta partecipante alla selezione per l’aggiudicazione
di un appalto di servizi, come requisito indispensabile
non per la stipulazione del contratto bensì per la partecipazione
alla gara (con la conseguenza che, ai fini della valida
partecipazione alla selezione, l’impresa deve essere in
regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali fin
dal momento della presentazione della domanda e conservare
la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento di
essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo
dell’obbligazione contributiva, seppure ricondotto retroattivamente,
quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine
di pagamento attraverso il meccanismo dell’accreditamento
con valuta retroattiva (T.A.R. Campania, Salerno, 7 marzo
2001 n. 227).
Tale tesi – maggiormente orientata su una interpretazione
letterale della disposizione comunitaria, attraverso l’evidente
“valorizzazione” del concetto di “adempimento” (e la conseguente
irrilevanza assunta da “postume” regolarizzazioni degli
obblighi in questione, quand’anche aventi carattere retroattivo)
– si pone in posizione evidentemente non conciliabile con
la prospettazione della quale si è precedentemente dato
conto: ad ulteriore conferma delle difficoltà ermeneutiche
che la problematica in questione pone.
Con altra sentenza (T.A.R. Puglia, Lecce, 12 febbraio 2004
n. 1114) è stato poi affermata l’incondivisibilità della
tesi interpretativa dell’art. 12 D.Lgs. 157/1995, secondo
cui possono ritenersi in regola “con gli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali” anche i soggetti
che non hanno adempiuto al puntuale pagamento degli obblighi
contributivi (mancato o ritardato pagamento), mentre non
risulterebbero in regola con gli obblighi contributivi soltanto
le ditte che hanno violato gli obblighi di denuncia, cioè
quegli obblighi sanciti dalla normativa previdenziale, strumentali
all’esatta determinazione dell’ammontare dell’obbligazione
contributiva, e più in generale che hanno assunto comportamenti
di evasione contributiva (cioè quei datori di lavoro che
hanno occultato i rapporti di lavoro e/o le retribuzione
pagate, al fine di evadere i contributi, sempre che tale
evasione sia stata accertata in modo definitivo), per i
seguenti motivi:
• sia l’uso del plurale “obblighi”, sia l’uso dell’aggettivo
“relativi”, contenuti nella Direttiva Comunitaria n. 50/1992
e nella normativa nazionale di recepimento, non denotano
la volontà del legislatore comunitario e nazionale di escludere
il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali
dall’ambito dei casi di esclusione dagli appalti pubblici;
• la diversa disposizione normativa in materia di lotta
all’evasione contributiva (art. 1, comma 217, lett. a) e
b) della Legge n. 662/1996) costituisce una norma eccezionale,
non applicabile in via analogica, contraddistinta dalla
applicazione di una sanzione e dalla rinuncia alla applicazione
di altra sanzione, in presenza di determinate condizioni;
• dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali
in favore dei lavoratori, cioè a prescindere dal pagamento
dei contributi da parte dei datori di lavoro, non può dedursi
automaticamente la possibilità di partecipare ai procedimenti
di evidenza pubblica;
• al contrario, la ratio legis della disposizione normativa
in commento è quella di non consentire la partecipazione
alle gare di appalto pubblico non soltanto delle imprese
che evadono gli obblighi contributivi, ma anche delle imprese
che non versano i contributi, e ciò non costituisce violazione
del principio della par condicio tra i concorrenti ad un
pubblico appalto, dal momento che la posizione delle ditte,
che non hanno adempiuto agli obblighi contributivi, non
può essere messa sullo stesso piano delle ditte che versano
in modo puntuale i contributi previdenziali;
per l’effetto ritenendosi che, ai sensi della norma in commento,
vanno considerate “in regola” le imprese che:
• hanno in corso procedimenti di regolarizzazione contributiva
mediante dilazioni o pagamenti rateali, se tali opportunità
sono consentite dalla normativa vigente (ma è necessario
rispettare i termini di scadenza concordati, per cui se
al momento della redazione dell’autodichiarazione l’interessato
ha lasciato scadere una rata, senza ancora aver provveduto
al pagamento, tale soggetto non può considerasi in regola
con il pagamento dei contributi previdenziali;
• hanno proposto ricorsi in via amministrativa o in via
giurisdizionale, in quanto in tali situazioni non vi è stato
ancora un accertamento definitivo sullo stato di regolarità
contributiva del soggetto interessato, definitività che
può conseguire soltanto ad una decisione giurisdizionale
passata in giudicato o ad un accertamento non impugnato
e perciò divenuto incontestabile: in ordine a quest’ultima
considerazione soggiungendosi che una diversa interpretazione
contrasterebbe con il diritto di difesa, tutelato dall’art.
24 della Costituzione, nonché con l’art. 3 della Costituzione,
cioè con l’esigenza della disciplina in modo uniforme di
situazioni omogenee, atteso che l’art. 75, I comma, lett.
e) e g) del D.P.R. 554/1999 ricollega l’esclusione dalle
gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, rispettivamente
alle “gravi infrazioni debitamente accertate…a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro” e alle “irregolarità
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse”;
da ultimo puntualizzandosi che, “per essere in regola con
gli obblighi contributivi, è necessario aver provveduto
al pagamento non solo dei contributi previdenziali, ma anche
delle sanzioni civili, calcolate con riferimento al ritardo
nel versamento dei contributi”.
IV.3.2 Ora, è incontroverso che il requisito della correttezza
fiscale e/o contributiva è richiesto dalla norma non già
ai fini della stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione
alla gara. Tanto è reso palese dalla inequivoca lettera
della legge, la quale precisa che i soggetti non in regola
“… sono esclusi dalla partecipazione alle gare …” e rubrica
la disposizione relativa come “Esclusione dalla partecipazione
alle gare”.
Da quanto sopra emerge, dunque, che l’impresa deve:
- essere in regola con (secondo quanto stabilito dalla legge
italiana; ovvero, “aver adempiuto”, secondo quanto espresso
dal legislatore comunitario) gli obblighi previdenziali
ed assistenziali fin dal momento della presentazione della
domanda;
- e, comunque, conservare la correttezza contributiva per
tutto lo svolgimento di essa.
Se questo è vero, potrebbe ritenersi – e sarebbe questa
una tesi asseverativa non soltanto della diversità letterale,
ma anche della difformità di ratio delle due disposizioni
(italiana e comunitaria) in rassegna – del tutto irrilevante,
al fine di escludere l’obbligo per la stazione appaltante
di disporre la non ammissione dell’impresa inadempiente,
la circostanza che quest’ultima si sia posta in regola con
gli adempimenti contributivi solo successivamente all’aggiudicazione,
giacché il requisito è condizione ineludibile per la partecipazione
alla gara e lo stesso deve, quindi, sussistere (già) in
tale momento sia come situazione di fatto che come evento
giuridico.
La necessaria coincidenza “cronologica” tra correttezza
contributiva e partecipazione alla gara esclude, in tale
prospettazione, che possa avere rilievo un adempimento tardivo
dell’obbligazione, ancorché retroattivamente riconducibile
al momento della scadenza del termine di pagamento, ad esempio
attraverso il meccanismo dell’accreditamento (a mezzo di
bonifico bancario) con valuta retroattiva.
Il suddetto istituto, invero, è rilevante nelle reciproche
relazioni di debito e credito tra i soggetti del rapporto
obbligatorio, nel senso che esso consente, sia pure con
un adempimento successivo alla scadenza del termine, di
evitare le conseguenze del ritardo, giacché vengono attribuiti
al creditore tutti i benefici (soprattutto in materia di
interessi) che lo stesso avrebbe tratto nel caso di esatto
adempimento.
Tuttavia, tale sostanziale fictio non varrebbe a costituire,
di fronte all’Amministrazione (che non è parte della predetta
obbligazione) ed all’interno del procedimento per l’affidamento
dell’appalto, la sussistenza del requisito della correttezza
contributiva al momento di partecipazione alla gara, giacché
a tali fini essa non rileva quale espressione di un mero
rapporto obbligatorio tra due soggetti, ma come qualificazione
soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi
normativi: e, dunque, espressione di affidabilità, costituente
presupposto per la partecipazione alla procedura concorsuale
indetta dalla stazione appaltante.
Se, in quanto tale la correttezza contributiva deve storicamente
e fattualmente sussistere all’atto della partecipazione
alla gara – ed essere oggettivamente verificabile con esclusivo
riferimento a tale momento – verrebbe inevitabilmente a
delinearsi un assimilazione contenutistica fra “regolarità
e/o correttezza contributiva” ed “adempimento”, in quanto:
- se l’adempimento, avendo carattere di condotta necessariamente
puntuale, o sussiste o non sussiste ad un certo momento
(ai fini in discorso, della scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla gara,
in quanto con esso coincide la verificabilità dei requisiti
soggettivi per l’ammissione);
- anche la “regolarità” e/o la “correttezza” della posizione
del partecipante quanto agli obblighi fiscali e/o contributivi,
ove ritenuta suscettibile di accertamento – quale elemento
in fatto – con esclusivo e puntuale riferimento al momento
precedentemente indicato, allora diviene insuscettibile
di postuma dimostrabilità; e, vieppiù, concettualmente e
giuridicamente inassimilabile, ad ipotesi, pur eventualmente
consentite dall’ordinamento nazionale, di “regolarizzazione”
postuma (quand’anche con effetti ex tunc) di una posizione
evidentemente “non” regolare alla scadenza del momento rilevante
per l’adempimento.
In tal senso, ritenere legittima una acquisizione tardiva
della “correttezza contributiva”, sia pure con efficacia
retroattiva, significherebbe:
- in primo luogo, modificarne la natura, in contrasto con
la previsione di legge, in quanto, non essendo essa fattualmente
sussistente e giuridicamente rilevante al momento di partecipazione
alla gara, si trasformerebbe sostanzialmente in requisito
per la stipula del contratto, perdendo il carattere di condizione
per la partecipazione alla gara;
- e, accessivamente, ammettere una palese violazione della
regola della par condicio tra i concorrenti, giacché si
consentirebbe ad un soggetto non in regola con gli adempimenti
di legge di sanare ex post la propria situazione di irregolarità,
con evidente disparità di trattamento nei confronti di quelle
imprese che, conformemente alle disposizioni normative,
avevano già adempiuto agli obblighi contributivi e previdenziali
prima di produrre domanda di partecipazione alla gara.
Va, da ultimo, sottolineato l’effetto deleterio che l’accoglimento
di tale interpretazione avrebbe sull’osservanza stessa della
normativa previdenziale ed assistenziale, risultando le
imprese incentivate alla sua violazione dalla considerazione
di poter comodamente provvedere al pagamento, con il sistema
della valuta retroattiva, solo in caso di conseguimento
del risultato utile (aggiudicazione) e senza effetti pregiudizievoli
per quest’ultimo.
IV.3.3 Diversamente dalla tesi ora esposta – che, come si
è avuto modo di constatare, fonda la sua ratio ispirativa
su una lettura maggiormente adeguatrice della norma italiana
rispetto al fondamento appalesato dalla locuzione (“adempimento”)
impiegata dal legislatore comunitario (pur con le più rigorose
conseguenze derivanti da tale sistematica interpretativa),
altri giudici nazionali hanno invece ritenuto che:
- anche in presenza di un vero e proprio “inadempimento”
ad obbligazioni tributarie e/o contributive, accertato dai
competenti organi dell’Amministrazione,
- nondimeno il reclamo avverso la relativa procedura di
constatazione (dell’inosservanza dell’obbligo di adempimento),
di fronte all’autorità giudiziaria avente cognizione in
materia possa escludere che il soggetto versi in posizione
di “non regolarità” fiscale e/o contributiva.
Il Consiglio di Stato (sez. V, 1° dicembre 2003 n. 7836)
ha, infatti, affermato che la proposizione del ricorso avanti
alle commissioni tributarie: - seppure “non sospende, di
per sé, l'obbligo del pagamento della pretesa tributaria,
nondimeno (allorché il contribuente si sia avvalso dello
specifico strumento cautelare atto a consentire la sospensione
del pagamento e fino a che non sia intervenuta la relativa
pronuncia)”;
- nondimeno impone di “escludere che l'obbligo di pagamento
stesso possa venire a consolidarsi; e possa consolidarsi,
parallelamente, anche la sussistenza della causa di esclusione
dalla gara” oggetto della presente controversia.
Assume al riguardo il citato giudice d’appello che “i ritardi
degli uffici giudiziari nella definizione di un procedimento
per sua natura caratterizzato dal crisma della celerità
– quale è quello destinato a tradursi nell'ordinanza cautelare
di sospensiva – non possono pregiudicare la parte che a
tale procedimento si sia affidata, né costringerla ad attivarsi
con la procedura di ricorso presidenziale, così aggravando
ulteriormente la propria posizione processuale”; con la
conseguenza che, “indipendentemente dalla risoluzione della
problematica relativa all'applicabilità o meno, anche riguardo
agli appalti di servizi, del criterio della definitività
della pretesa tributaria (criterio espressamente sancito
nel caso degli appalti di lavori dall'art. 75 del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2, comma
1, del DPR 30 agosto 2000 n. 412), nondimeno deve escludersi
… il consolidamento dell'obbligo al pagamento della pretesa
stessa fino al momento della pronuncia cautelare”.
Se, pure, sotto un profilo di astratta logica giuridica
il ragionamento ora riportato dimostra indiscutibile coerenza,
osserva tuttavia il Collegio come la relativa logica interpretativa
sia suscettibile di condurre a conseguenze addirittura aberranti,
in quanto suscettibili di condurre ad una tendenziale “paralisi”
del funzionamento stesso della disposizione onde trattasi.
Se, infatti, la proposizione del ricorso avverso l’atto
con il quale viene accertata l’irregolarità della posizione
di un impresa quanto all’obbligo di pagamento di tributi
e/o contributi è idoneo (sia pure con l’“intermediazione”
di una pronunzia cautelare che interinalmente “paralizzi”
gli effetti della pretesa pubblica) ad escludere che il
soggetto versi in posizione di “irregolarità” (in altri
termini, che “non sia in regola”) con gli obblighi stessi,
allora deve necessariamente desumersi:
- che non possa affermarsi tale “irregolarità” neppure laddove
un soggetto – quand’anche non abbia adempiuto (ovvero, abbia
adempiuto solo in parte; ovvero, tardivamente) – sia tuttavia
ammesso ad una “regolarizzazione postuma” della propria
posizione, come talora consentito dalla legislazione nazionale
che, sia pure eccezionalmente, ammetta (spesso con valenza
ex tunc) procedimenti di “condono”, ovvero di “sanatoria”
preordinati a realizzare, mediante pagamenti ridotti, agevolati
e/o rateizzati, un effettivo (quanto postumo) “ripristino”
della “regolarità” fiscale o contributiva;
- e che, quindi, al momento a tale fine rilevante nel quadro
dello svolgimento di una gara pubblica, la Stazione di gara
sia, di fatto, nell’impossibilità di verificare se un determinato
soggetto, che alla relativa procedura abbia richiesto di
essere ammesso, abbia avviato (o intenda avviare, ove i
relativi termini siano ancora aperti) un procedimento di
“regolarizzazione” che, in quanto tale ed alla luce dell’orientamento
giurisprudenziale ora in rassegna, inibirebbe la possibilità
di escluderlo legittimamente dalla gara stessa.
IV.4 Più in generale, ritiene questo giudice che una esatta
comprensione dell’ambito applicativo della disposizione
comunitaria di che trattasi imponga un chiarimento di carattere
interpretativo sul riferimento temporale da tenere presente
quanto alla valutazione dell’“adempimento” (secondo quanto
sancito nella disposizione comunitaria), ovvero della “regolarità
della posizione” (secondo quanto, invece, formulato nella
norma italiana) ai fini dell’ammissione – o meno – ad una
pubblica gara.
Infatti, le ipotizzabili discrasie contenutistiche fra normativa
comunitaria e nazionale – come sopra illustrate secondo
quanto difformemente affermato dalla giurisprudenza nazionale
– potrebbero essere suscettibili di reductio ad unum (o,
diversamente, evidenziare con carattere di insuperabile
contraddizione la disomogeneità lessicale delle due disposizioni
di che trattasi) laddove:
- l’“adempimento”, ovvero “la regolarità” fossero suscettibili
di essere valutati con esclusivo riferimento al momento
della scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione ad una pubblica gara (va infatti rammentato
come si verta in materia di requisiti per la partecipazione);
- ovvero (altrimenti) potesse venire in considerazione –
ai fini in discorso – l’intero svolgimento della procedura
pubblicistica preordinata all’individuazione del privato
contraente: potendo, in tale evenienza, ammettersi che l’adempimento
(ovvero, la regolarizzazione), ancorché non inizialmente
sussistenti (rectius: non sussistenti al momento della scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione),
possano intervenire, anche successivamente, ma peraltro
fino al momento in cui la Stazione appaltante non abbia
proceduto all’aggiudicazione (anche in via meramente provvisoria,
ove eventualmente previsto) della gara stessa.
In tal modo, potrebbe delinearsi un percorso interpretativo
che:
- nella salvaguardia del principio (anche comunitario) della
par condicio fra i partecipanti alle gare (in quanto l’adempimento
o la regolarizzazione, per tutti, dovrebbe necessariamente
intervenire prima dell’aggiudicazione);
- e nella garanzia (ulteriormente rafforzata) dell’altro
principio del favor partecipationis (il quale, anche a presidio
dell’interesse pubblico, tende ad agevolare una partecipazione
quanto più ampia alle gare, onde consentire all’Amministrazione
una scelta del “migliore” contraente favorita dal più ampio
numero di offerenti)
comunque sarebbe idoneo – coniugando le pur diverse formulazioni
normative comunitaria e nazionale – a fissare un elemento
temporale certo e definito per la valutazione del requisito
in discorso, consentendo a soggetti che versino in posizione
(inizialmente) non “regolare” (ovvero che non abbiano “adempiuto”
alla scadenza del termine di presentazione delle domande
di ammissione alla procedura di selezione) di “emendare”
la propria posizione da profili di “irregolarità” e/o “inadempimento”
con la garanzia:
- innanzi tutto, che venga a tutti i partecipanti applicato
un omogeneo metro di valutazione della posizione fiscale
e/o contributiva;
- e, ulteriormente, che eventuali irregolarità e/o inadempimenti
(che, in ipotesi, potrebbero anche non essere noti al soggetto
debitore) vengano comunque “sanate” (rectius: eliminate)
in un momento comunque anteriore rispetto all’aggiudicazione
(anche se provvisoria) della gara: per l’effetto appieno
preservandosi il carattere di “requisito di ammissione”
alla procedura di selezione che l’elemento in discorso omogeneamente
riveste sia per il legislatore comunitario, che per quello
nazionale.
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V. LA FORMULAZIONE DEI QUESITI
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Le difficoltà interpretative che, alla luce
di quanto sopra dettagliatamente indicato, circondano l’individuazione
dell’esatta portata applicativa della disposizione rappresentata
dall’art. 12, lett. d) ed e), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n.
157 impongono al Collegio – in quanto rilevante ai fini
della delibazione della presente controversia – di rimettere
a codesta Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 (già
177) del Trattato, la questione di interpretazione delle
disposizioni di cui alle lett. e) ed f) dell’art. 29, I
comma della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992.
Si chiede alla Corte, in particolare:
1. se la Direttiva in discorso, limitatamente alle previsioni
sopra indicate, debba interpretarsi nel senso che, laddove
il legislatore comunitario impiega le locuzioni “non abbia
adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi
di sicurezza sociale conformante alle disposizioni legislative
del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione”,
ovvero “non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente
alle disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione”,
questi abbia inteso riferirsi – solo ed esclusivamente –
alla circostanza che il soggetto stesso abbia – alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ad una pubblica gara (ovvero, in epoca comunque
anteriore all’aggiudicazione della gara, secondo quanto
indicato al precedente punto IV.4) – assolto, mediante integrale
e tempestivo pagamento, gli obblighi stessi;
2. se, conseguentemente, la norma nazionale italiana attuativa
(art. 12, lett. d) ed e), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157)
– laddove, diversamente dalla norma comunitaria precedentemente
citata, consente l’esclusione dalle gare per i soggetti
che “non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti”, ovvero che “non sono in regola
con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti” – debba necessariamente essere interpretata
con esclusivo riferimento al mancato adempimento – verificabile
alla data di cui sopra (scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione; ovvero, momento immediatamente
precedente l’aggiudicazione, anche provvisoria, della gara)
– degli oneri rivenienti da tali obblighi, con esclusa rilevanza
di ogni successiva “regolarizzazione” della propria posizione;
3. ovvero se, diversamente (e laddove, alla luce di quanto
indicato al precedente punto 2., dovesse la norma nazionale
essere ritenuta non aderente alla ratio ed alla funzione
della norma comunitaria), possa ritenersi consentita al
legislatore nazionale, alla luce dei vincoli al medesimo
rivenienti in sede di attuazione della normativa comunitaria
integrata dalla Direttiva in discorso, l’introduzione di
ipotesi di consentita ammissibilità alle gare anche di soggetti
che, pur non essendo “in regola” al momento della scadenza
del termine per la partecipazione alla gara, dimostrino
tuttavia di poter regolarizzare la propria posizione (e
di aver intrapreso positive azioni al riguardo) prima dell’aggiudicazione;
4. e, ancora, laddove dovesse ritenersi praticabile l’interpretazione
di cui al precedente punto 3. – e, per l’effetto, consentita
l’introduzione di ipotesi normative maggiormente flessibili
rispetto ad una più rigorosa accezione della nozione di
“adempimento” espressa dal legislatore comunitario – se
tale disciplina normativa non si ponga in contrasto con
fondamentali principi di carattere comunitario, quali quelli
di trattamento paritario riservato a tutti i soggetti dell’Unione,
ovvero – limitatamente alla materia delle pubbliche gare
– di garanzia della par condicio in favore di tutti i soggetti
che ad esse abbiano richiesto di essere ammessi.
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VI. CONCLUSIONI
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Nei termini di cui al precedente punto V.
formulato l’articolato quesito interpretativo che questa
Sezione intende rimettere alla valutazione della Corte di
Giustizia della Comunità Europea – e, per l’effetto, sospeso
il giudizio limitatamente ai profili della controversia
la cui delibazione necessariamente implica la definizione
della relativa questione ad opera del citato organo di giustizia
comunitario – ribadisce in conclusione il Collegio l’immediata
accoglibilità dell’impugnativa limitatamente alla doglianza
relativa all’esclusione della Società ricorrente dalle pubbliche
gare indette dal Ministero della Difesa per anni due (secondo
quanto in motivazione indicato sub II); e, per l’effetto,
dispone l’annullamento del decreto dirigenziale (emesso
dalla Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi
Generali - Ufficio Coordinamento Tecnico) n. 037/D.G./2003
del 9 gennaio 2004.
Rimangono invece riservate all’intervenuta delibazione della
questione interpretativa come sopra rimessa alla Corte di
Giustizia le statuizioni sul merito dei profili controversi
da essa riguardati; riservandosi ulteriormente questa Sezione
l’adozione delle determinazioni in ordine alle spese processuali
del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sezione I-bis – parzialmente ed interlocutoriamente
pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe,
così dispone:
- accoglie il gravame, limitatamente all’impugnazione del
decreto dirigenziale (emesso dalla Direzione Generale del
Commissariato e dei Servizi Generali - Ufficio Coordinamento
Tecnico) n. 037/D.G./2003 del 9 gennaio 2004, con il quale
il Consorzio G.f.M. è stato escluso per due anni dalla partecipazione
alle gare che verranno indette dal Ministero della Difesa,
e, per l’effetto, annulla tale provvedimento;
- sospende il processo per ciò che concerne le rimanenti
doglianze – relative all’esclusione del Consorzio ricorrente
dalla gara per licitazione privata ristretta accelerata
in ambito U.E. relativa all’appalto del servizio di vettovagliamento
presso Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della
Difesa dislocati su tutto il territorio nazionale – nelle
more della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee sulla questione interpretativa indicata sub V, che
viene con la presente pronunzia a tale Organo di Giustizia
rimessa da questa Sezione, ai sensi dell’art. 234 (già art.
177) del Trattato C.E.;
- manda alla Segreteria di trasmettere direttamente alla
Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
in Lussemburgo, copia della presente pronuncia interlocutoria,
degli atti del giudizio, insieme ai testi normativi citati
nella presente decisione;
- differisce alla definitiva delibazione della controversia
ogni statuizione nel merito ed in ordine alle spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 22 aprile 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Cesare MASTROCOLA – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Elena STANIZZI – Primo Referendario
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ANGELO CLARIZIA
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| La esclusione per irregolarita’
fiscale (o contributiva) al vaglio della corte di giustizia
| Con
l’ordinanza n. 3607/04 e la sentenza 3606/04 la
I Sezione bis del TAR del Lazio, in linea con una
recente tendenza (v. ordinanza del Consiglio Stato
sugli appalti in house), ha rimesso alla Corte di
Giustizia una questione interpretativa quanto mai
significativa, correlata sostanzialmente alla ammissibilità
di regolarizzazioni di obblighi contributivi, previdenziali
e tributari intervenute successivamente alla presentazione
delle domande nell’ambito di procedure di gara.
All’uopo il tribunale romano prende spunto dalle
differenze di formulazioni tra i testi della direttiva
comunitaria 92/50 (l’art. 29 impone l’esclusione
dalla gara per il soggetto che “non abbia adempiuto
agli obblighi”) e della norma nazionale (l’art.
12 d.lgs 157/95 fa riferimento al soggetto “che
non sia in regola con gli obblighi”) per effettuare
un’articolazione argomentativa approfondita e senz’altro
interessante.
Il parametro interpretativo è comunque tutto fondato
sul superamento dell’esclusiva considerazione del
momento della presentazione della domanda, al fine
di valutare la sussistenza del possesso dei requisiti,
nel senso di ritenere compatibili anche successive
regolarizzazioni (o domande di) intervenute con
effetto retroattivo sino al momento dell’aggiudicazione.
In tale prospettiva la questione sottoposta coinvolge
in generale l’essenza stessa della struttura dei
procedimenti concernenti valutazioni comparative
e la correlata indefettibile cristallizzazione della
posizione del candidato al momento della domanda
per determinare il possesso dei requisiti e il rilievo
dei documenti presentati, con particolare riferimento
all’importanza centrale del principio di par condicio
tra i concorrenti, ma anche e soprattutto dell’altrettanto
indefettibile principio di certezza dell’articolazione
procedimentale.
Sotto tale profilo l’eventuale accoglimento della
questione sottoposta all’esame della Corte di Giustizia
ribalterebbe in toto non solo consolidati precedenti
giurisprudenziali, ma soprattutto un cardine della
stessa analisi procedimentale.
Nel contempo è altrettanto pacifico che il problema
sottoposto merita peculiare attenzione, soprattutto
in relazione al rilievo dell’estensione dell’inadempimento
e/o dell’irregolarità (ad esempio un’evasione completa
è ben diversa da mancati pagamenti per cifre insignificanti
o a versamenti parziali in ragione di interpretazioni
di particolare difficoltà della norma) e soprattutto
dell’eventuale contenzioso in corso su presunti
inadempimenti. In proposito non può non sottolinearsi
il differente trattamento nel caso di procedimenti
penali per i quali vale solo la sentenza passata
in giudicato. Né può tralasciarsi - come affermato
dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7836/03 richiamata
dal TAR del Lazio – che così si accollano all’impresa
tutte le conseguenze negative determinate nelle
more dei processi di accertamento delle presunte
irregolarità, conseguenze ancor più gravi se si
considerano le lungaggini degli stessi e gli eventuali
esiti favorevoli.
Si auspica pertanto che la pronuncia della Corte
di Giustizia possa offrire chiarezza in ordine a
tali incongruenze, come tra l’altro opportunamente
sottolineato dallo stesso TAR in relazione all’unico
punto deciso dalla sentenza 3606/04 in ordine all’illegittimità
di una misura interdittiva biennale per un’impresa
in posizione di irregolarità contributiva, atteso
che le norme impositive di tale “sanzione” non prevedono
tra i presupposti applicativi – da applicare in
via tassativa – l’ipotesi della irregolarità fiscale
o contributiva. |
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