| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2004 n.
3533
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Autorità Garante della concorrenza e del
mercato – concentrazione – mercato rilevante -direct marketing
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L’operazione di concentrazione effettuata
da Telecom e Seat, nel mercato del direct marketing, non
rappresenta un’ipotesi di costituzione o rafforzamento
di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da
elidere o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza,
ritenendo sufficiente, per non alterare la quota di mercato
di Seat, la previsione dell’obbligo di cessione a
titolo oneroso del data base con i relativi aggiornamenti
decadali
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma
sezione I
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composto dai signori: Antonino Savo Amodio
- Presidente; Germana Panzironi - Consigliere; Davide Soricelli
- Primo Referendario, estensore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 19976 del 2000 R.G., proposto
da
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PDM Pozzoni Direct Marketing s.r.l.,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dagli avvocati Maria Giovanna Cattaneo, Stefano Commodo
e Giuseppina Stillitani, elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avvocato Stillitani in Roma, via Fucini n.
24
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contro
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Autorità Garante della concorrenza e del
mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio
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e nei confronti di
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Telecom Italia s.p.a., in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
avvocati Berardino Libonati, Claudio Tesauro e Angelo Clarizia,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato
Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2 Seat Pagine
gialle s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio
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per l’annullamento
del provvedimento n. 8545 (C3932) del 27 luglio 2000, pubblicato
nel bollettino del 14 agosto 2000 dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e di ogni altro atto presupposto,
connesso e/o conseguente.
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Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia
s.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 21 gennaio 2004 il Primo
Referendario Davide Soricelli; uditi altresì l’avvocato
Cattaneo per la ricorrente e l’avvocato Clarizia per la
controinteressata;
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FATTO e DIRITTO
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1. Con il provvedimento impugnato l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha autorizzato un’operazione
di concentrazione che coinvolge le società Telecom Italia
s.p.a. e Seat pagine gialle s.p.a..
In particolare l’operazione autorizzata consiste nell’acquisizione
da parte della Telecom del controllo esclusivo della Seat,
attraverso una partecipazione di circa il 64% del capitale
sociale di quest’ultima.
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2. Con il ricorso in esame la società PDM
Pozzoni Direct Marketing s.r.l. ha impugnato l’atto autorizzativo
dell’Autorità deducendo varie illegittimità, che, come meglio
si vedrà oltre, possono compendiarsi nel vizio di difetto
di istruttoria e illogicità per avere l’Autorità ingiustificatamente
omesso di includere tra i “mercati rilevanti” ai fini della
valutazione dell’operazione quello del direct marketing
in cui operano sia la ricorrente (con una quota di mercato
pari a oltre il 5%) sia la Seat (con una quota di oltre
il 15%).
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3. Si è costituita in giudizio la società
Telecom Italia che resiste al ricorso.
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4. Essa anzitutto eccepisce l’inammissibilità
del ricorso per difetto di legittimazione richiamandosi
alla consolidata e nota giurisprudenza secondo cui le imprese
operanti nel settore interessato dalla concentrazione sono
prive di legittimazione ad impugnare i provvedimenti dell’Autorità
garante in materia in quanto le disposizioni della legge
13 ottobre 1990, n. 287 sarebbero preordinate “alla tutela
oggettiva del diritto di iniziativa economica privata nell’ambito
del libero mercato” con la conseguenza che, a fronte dell’esplicazione
dei poteri dell’Autorità, tutti i soggetti diversi da quelli
immediatamente incisi sono titolari “di un mero interesse
indifferenziato rispetto alla posizione di pretesa della
generalità dei cittadini a che le autorità preposte alla
repressione dei comportamenti illeciti esercitino correttamente
e tempestivamente i poteri loro conferiti a tale specifico
fine”; la resistente evidenzia come questo orientamento
sia stato recentemente confermato dalla sentenza 5 maggio
2003 n. 3861 di questa sezione.
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4.1. Ritiene il Collegio – indipendentemente
dal rilievo che questa sezione ha recentemente precisato
gli esatti termini in cui l’orientamento giurisprudenziale
richiamato dev’essere inteso (T.A.R. Lazio, sezione I, 24
febbraio 2004, n. 1715) dimostrandone la piena compatibilità
con il tradizionale orientamento secondo cui “il diritto
di azione è condizionato dalla sussistenza e persistenza
di un interesse diretto (o personale) … che è ravvisabile
ogniqualvolta il pregiudizio lamentato dall’attore sia concreto
e attuale” – che l’infondatezza nel merito delle censure
dedotte dalla ricorrente consenta di prescindere dall’esame
dell’eccezione.
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5. Si può pertanto passare all’esame nel
merito del ricorso che è infondato e pertanto dev’essere
respinto.
Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni della
decisione è opportuno premettere una sintetica analisi dell’atto
impugnato e delle argomentazioni della società ricorrente
e della resistente.
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6. E’ opportuno premettere che l’obiettivo
della operazione per cui è causa – così come indicato dai
suoi protagonisti – è quello di attuare un disegno industriale
di integrazione e concentrazione delle attività internet
di Telecom e Seat in un unico contesto al fine di assumere
una posizione di primaria importanza quale operatore di
internet in Italia, divenendo soggetto leader della new
economy, in grado di offrire soluzioni integrate a partire
dalla connettività Internet fino all’offerta di servizi
di commercio elettronico, tanto per l’utenza residenziale
che per quella affari.
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6.1 Ai fini dell’individuazione del mercato
rilevante ai fini della valutazione dell’operazione l’Autorità
ha anzitutto individuato i settori di attività in cui operano
Telecom e Seat.
Quanto a Telecom, l’atto impugnato rileva che questa ha
ad oggetto della propria attività “l’installazione dei sistemi
di Telecomunicazione, l’esercizio dei relativi servizi e
delle attività connesse”; essa “costituisce il principale
organismo di Telecomunicazioni in quanto titolare della
rete pubblica commutata”.
Nel settore dei servizi internet, Telecom costituisce il
principale operatore nazionale nella fornitura di connettività
e di servizi di accesso a Internet alle diverse tipologie
di utenza, svolgendo anche “attività di aggregazione di
contenuti editoriali sulla rete Internet attraverso il proprio
portale TIN.it”. In particolare - evidenzia l’atto impugnato
- a causa della posizione di monopolio legale di cui ha
goduto fino alla completa liberalizzazione del settore,
Telecom dispone del database degli abbonati al servizio
telefonico di base, che contiene i dati relativi a circa
25 milioni di utenti. In relazione allo sfruttamento commerciale
di tal database, sulla base di un contratto che ha durata
fino al 31 dicembre 2012, Telecom ha affidato in via esclusiva
alla Seat l’attività di vendita di spazi pubblicitari sulle
“Pagine Bianche”. Telecom svolge inoltre attività di vendita
di spazi pubblicitari on-line sui siti della rete Internet,
attraverso i portali Excite e TIN.it.
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6.2. Quanto a Seat, l’atto impugnato sottolinea
che questa società “è uno dei principali operatori europei
nel campo dell’editoria telefonica, dove è presente con
pubblicazioni edite su supporti cartacei e multimediali
e su memorie ottiche (Pagine Gialle e prodotti derivati,
annuari merceologici per il settore business to business).
Seat è inoltre attiva nella gestione delle esigenze comunicative
degli operatori, in particolare attraverso l’offerta di
spazi pubblicitari su propri mezzi, di servizi di direct
marketing, di servizi informatici gestiti mediante call
center e servizi veicolati attraverso la rete Internet,
dove è operativa con Pagine Gialle On-Line (PGOL), un servizio
rivolto soprattutto all’utenza affari, e con Virgilio, il
più consultato Portale generalista, rivolto principalmente
all’utenza residenziale. Con particolare riguardo all’editoria
telefonica, Seat rappresenta la società concessionaria esclusiva
di Telecom per la raccolta pubblicitaria sulle Pagine Bianche”.
Essa inoltre realizza “l’annuario categorico Pagine Gialle
nel quale sono contenuti, nell’ambito dei dati relativi
a circa 3 milioni di operatori economici, anche le inserzioni
pubblicitarie di circa 600.000 aziende”. Inoltre “pubblica
su supporto cartaceo l’Annuario SEAT che contiene i dati
anagrafici di 1,8 milioni di operatori economici, nonché
informazioni su 20.000 clienti inserzionisti, e l’annuario
EUROPAGES che contiene dati relativi ai principali operatori
economici europei”. Attraverso la controllata Kompass Spa,
“realizza l’Annuario Kompass, che raccoglie informazioni
su circa 50.000 aziende”.
In relazione all’offerta di servizi di accesso a Internet,
Seat controlla la società MC-Link Spa, “uno dei principali
Internet Service Provider attivi nel mercato italiano dei
servizi di accesso a Internet”. Essa rende disponibili su
Internet le informazioni che costituiscono il contenuto
delle Pagine Gialle e, dalla fine del 1999, quello delle
Pagine Bianche. Attraverso il canale on-line, Seat “svolge
attività di vendita di spazi pubblicitari sul proprio prodotto
in Internet”.
Essa svolge attività di raccolta pubblicitaria on-line anche
attraverso la società Matrix Spa - che tra l’altro realizza
il principale motore di ricerca italiano, ovvero Virgilio
- e in particolare la divisione Active Advertising, che
rappresenta la prima concessionaria italiana nel settore
della pubblicità on-line.
Inoltre, Seat consente ai propri clienti di utilizzare le
Pagine Gialle On-Line quale canale di vendita per eventuali
transazioni commerciali per via elettronica (e-commerce).
configurandosi come un servizio “chiavi in mano” che permette
a tutte le piccole e medie aziende di essere presenti su
Internet, oltre che con la semplice dicitura di base gratuita,
anche con una più ampia gamma di informazioni.
Per quanto concerne il direct marketing, “Seat è il secondo
operatore sul mercato italiano per l’offerta di tali servizi,
che consistono tra l’altro nell’attività di raccolta, selezione,
trattamento e commercializzazione delle basi dati commerciali
dei clienti, nonché di liste estratte dal database telefonico.
La divisione Seat Direct offre alle aziende interessate
la possibilità di conoscere i propri clienti potenziali
e di rivolgersi agli utenti di una specifica area geografica
per realizzare azioni di mailing o di telemarketing”.
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6.3. In base alla considerazione di questo
complesso di attività svolte dalle imprese coinvolte nella
concentrazione, l’Autorità ha ritenuto che l’operazione
dovesse analizzarsi “con riferimento tanto alla sussistenza
di sovrapposizione della presenza di Telecom e Seat su alcuni
mercati, quanto in relazione alle caratteristiche di integrazione
verticale determinate dalla concentrazione stessa”. Di conseguenza
ai fini dell’identificazione dei mercati sui quali devono
essere valutati gli effetti della concentrazione, l’Autorità
ha attribuito rilevanza, “oltre a quelli in cui si verificano
sovrapposizioni orizzontali delle attività svolte dalle
Parti, anche i mercati nei quali data la complementarità
dei servizi offerti, si determinano effetti di rafforzamento
della posizione della società acquirente in virtù di un
incremento del livello di integrazione della sua offerta”.
I mercati ritenuti rilevanti ai fini della valutazione dell’operazione
sono dunque stati identificati nei seguenti: a) offerta
dei servizi di accesso a Internet; b) distribuzione di prodotti
e servizi di Telecomunicazioni; c) la raccolta pubblicitaria
sull’annuaristica telefonica e categorica; d) la raccolta
di pubblicità on-line; e) la fornitura dei servizi per il
commercio elettronico (e-commerce enabling).
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6.4. Su ciascuno di questi cinque mercati,
l’Autorità – in sostanziale conformità al parere dell’Autorità
per le comunicazioni – ha ritenuto che la concentrazione
avesse un effetto negativo per la concorrenza; essa infatti
osserva che, “a seguito della realizzazione dell’operazione
in esame, Telecom, operatore già completamente integrato
nell’intera filiera dei servizi di Telecomunicazioni, rivolti
tanto al segmento residenziale e SOHO quanto al segmento
affari, si integra ulteriormente nell'offerta dei servizi
attualmente forniti dalla società SEAT, quali la vendita
di spazi pubblicitari sull’annuaristica cartacea e on-line,
nonché nella futura fornitura dei servizi per il commercio
elettronico” con la conseguenza che “la società risultante
dalla concentrazione rappresenterà il principale operatore
in grado di offrire, anche e soprattutto in forma integrata
e congiunta, una gamma completa di servizi”. Rileva l’Autorità
che “l’operazione, pur dando luogo a una razionalizzazione
da cui potrebbero derivare anche benefici per i consumatori,
determina comunque restrizioni della concorrenza rafforzando
la posizione della società risultante dalla concentrazione
in tutti i mercati in cui opera. In considerazione della
posizione sui mercati delle imprese interessate, del loro
accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi
di mercato, del permanere di barriere all'entrata sui mercati
rilevanti per le imprese concorrenti, l'operazione è idonea
quindi a restringere la concorrenza sui mercati nazionali
in cui le società Telecom e Seat sono già attualmente presenti
in posizione di dominanza”.
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6.5. L’Autorità ha comunque autorizzato l’operazione,
sulla base di una serie di impegni assunti da Telecom e
Seat e di prescrizioni ritenuti idonei “a eliminare gli
effetti durevoli e sostanziali di riduzione della concorrenza”.
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6.6. In particolare, l’Autorità ha concesso
la prescritta autorizzazione subordinandola a varie condizioni:
per quanto qui interessa, la quarta condizione prescritta
prevede “l’obbligo di Telecom, a partire dal 1° settembre
2000, di offrire il miglior servizio disponibile, vale a
dire la cessione dell’intero database degli abbonati al
servizio telefonico (utenze affari e residenziali, con esclusione
di quelle “riservate”), ivi inclusi i dati forniti dagli
OLO relativi ai propri abbonati, con aggiornamento decadale.
L’offerta sarà gratuita per gli OLO, per gli ISP, per chi
ne faccia richiesta per la realizzazione di annuari telefonici
e categorici anche on-line, o per la fornitura di servizi
di commercio elettronico (e-commerce enabling), per lo svolgimento
delle rispettive attività e per le attività di directory
assistance di qualunque tipo. L’offerta avrà invece un prezzo
di Lit. 1.500.000.000 (un miliardo e cinquecento milioni)
per qualunque altro soggetto interessato. Le richieste verranno
evase entro un mese dalla domanda mediante file-transfer-protocol-mainframe-to-mainframe
con formato dati EBCDC”.
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7. La ricorrente, nella propria veste di
operatore del mercato del direct marketing, denuncia che
l’atto impugnato è illegittimo.
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7.1. Premette la ricorrente che l’attività
di direct marketing consiste nella promozione delle vendite
di prodotti e servizi da parte di imprese mediante un contatto
diretto ed interattivo con il mercato di riferimento, realizzato
attraverso uno o più mezzi di comunicazione (il telefono,
la posta, ecc.). In particolare, il direct marketing si
contraddistingue, rispetto ad altre attività di marketing
e promozionali, per la possibilità di risposta al messaggio
lanciato che rende l’azione interattiva e misurabile e che
trasforma la comunicazione da passiva in attiva, coinvolgendo
il destinatario e offrendogli l'opportunità di partecipare
a un'iniziativa o di fruire di un servizio. Per lo svolgimento
dell’attività di direct marketing risulta necessario identificare
e raggiungere con precisione il target di riferimento. Occorre
quindi disporre di dati affidabili ed aggiornati che assicurino
la recapitabilità dei messaggi inviati.
L'accesso alla banca dati sugli abbonati al servizio telefonico,
al fine di una verifica dell'aggiornamento dei dati contenuti
in indirizzari in proprio possesso, è, pertanto, un elemento
molto importante per il miglioramento della qualità del
servizio reso dalle imprese attive in questo settore. In
sostanza il database degli abbonati al servizio telefonico
è una risorsa indispensabile ai fini dello svolgimento dell’attività.
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7.2. Ciò premesso, con il primo e il terzo
motivo la ricorrente denuncia che l’Autorità non ha esteso
l’analisi degli effetti della concentrazione al mercato
del direct marketing, tra l’altro contraddicendo il suo
precedente provvedimento n. 8293 del 17 maggio 2000 di avvio
dell’istruttoria sull’operazione di concentrazione in cui
aveva invece sostenuto che, “in ragione dei significativi
effetti di integrazione verticale che si realizzano nell’ambito
della concentrazione, ai fini della valutazione dell’operazione
notificata, l’analisi istruttoria non può prescindere dalla
verifica delle caratteristiche di tutti i mercati nei quali
le parti risultano singolarmente attive”.
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7.3. Con il secondo motivo la ricorrente
aggiunge che l’omissione della valutazione degli effetti
dell’operazione sul mercato del direct marketing si pone
anche in contraddizione con le valutazioni espresse dall’Autorità
nel provvedimento 2970 del 27 aprile 1995 (caso Sign/Seat)
con cui essa aveva ritenuto che Telecom e Stet- divisione
Seat (oggi confluita in Seat pagine gialle s.p.a.) avevano
violato l’art. 3 della legge n. 287 del 1990 attraverso
comportamenti destinati ad escludere le imprese interessate
ad operare nei mercati della “fornitura di prodotti o servizi
aventi ad oggetto informazioni, semplici o a maggior grado
di elaborazione, relative agli abbonati al servizio telefonico”
e ordinato alle stesse di fornire “i dati sugli abbonati
alle imprese interessate ad operare nei mercati della fornitura
di prodotti e servizi di informazione sull'utenza telefonica
a condizioni eque e non discriminatorie”; in tale provvedimento
l’Autorità aveva ritenuto che “i mercati rilevanti ai fini
del procedimento fossero: a) il mercato relativo alla produzione
e commercializzazione dei dati sugli abbonati al servizio
telefonico; b) i mercati posti a valle e relativi a tutti
i prodotti e servizi la cui fornitura è resa possibile dall'accesso
ai dati sugli abbonati al servizio telefonico di base”;
in particolare, per quanto concerne questo secondo gruppo,
l’Autorità individuava “quattro distinti mercati posti a
valle rispetto a quello della produzione e fornitura dei
dati sugli abbonati: quello relativo alla pubblicazione
di annuari sugli abbonati; quello relativo alla fornitura
di informazioni sugli abbonati attraverso collegamenti off-line
su cd-rom; quello relativo alla fornitura di informazioni
on-line per via telefonica (ad esempio il servizio Videotel);
infine, quello relativo al direct marketing”. Evidenzia
al riguardo la ricorrente che, nonostante la diversità delle
fattispecie, “in relazione alla disponibilità della risorsa
fondamentale che è il database degli utenti del servizio
telefonico, sono identici i mercati interessati allora e
quelli interessati dall’operazione di concentrazione Telecom-
Seat”. Ciononostante – e, aggiunge la ricorrente, illogicamente
- il provvedimento impugnato non considera il mercato del
direct marketing, preso in considerazione nel 1995, mentre
considera sia il mercato dei servizi di fornitura di servizi
off-line, benchè non abbia attinenza con l’operazione di
concentrazione, non svolgendo alcuna delle parti interessate
attività nello specifico settore, sia i mercati di servizi
on-line e della raccolta di pubblicità sulla annuaristica
telefonica, per gli operatori dei quali prevede la cessione
gratuita della risorsa fondamentale, cioè il database degli
utenti del servizio telefonico.
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7.4. Con il quarto motivo, la ricorrente
evidenzia che l’esclusione del mercato del direct marketing
dai mercati rilevanti è irragionevole sotto un ulteriore
profilo.
Osserva la ricorrente che la stessa Autorità sostiene nel
provvedimento che “l’operazione determina l’integrazione
delle attività dell’impresa titolare del database sugli
abbonati al servizio telefonico con le attività svolte dall’impresa
leader nei mercati che si basano sullo sfruttamento commerciale
del medesimo database. La concentrazione tra gli operatori
dominanti sui rispettivi mercati di attività, unitamente
alla gestione internalizzata della risorsa necessaria alla
fornitura di servizi che presuppongono l’impiego del database,
è suscettibile di determinare un rafforzamento della posizione
di TELECOM e creare un ostacolo allo sviluppo della concorrenza
nel mercato in questione. Infatti, la circostanza per la
quale, a seguito della realizzazione dell’operazione, SEAT,
all’interno di TELECOM, deterrà in via permanente e definitiva
il database degli abbonati al servizio telefonico e sarà
quindi in grado di offrire in via esclusiva spazi pubblicitari
sulle Pagine Bianche e sulle Pagine Gialle, è suscettibile
di creare strutturalmente una distorsione concorrenziale
a danno del principale concorrente, la società Pagine Italia,
e dei potenziali nuovi entranti. In considerazione della
naturale evoluzione telematica della raccolta pubblicitaria,
i vantaggi competitivi che, in ragione di quanto sopra illustrato,
derivano alla società risultante dalla concentrazione, sono
suscettibili di riflettersi sull’assetto del mercato della
vendita di spazi pubblicitari on-line, condizionandone restrittivamente
lo sviluppo concorrenziale”.
Ad avviso della ricorrente questi giudizi formulati dall’Autorità
in ordine agli effetti della concentrazione su mercati “posti
a valle” rispetto a quello della produzione e fornitura
dei dati sugli abbonati del servizio telefonico sono suscettibili
di applicazione anche al mercato del direct marketing; ne
risulterebbe ulteriormente dimostrata l’irragionevolezza
della mancata inclusione di tale mercato tra quelli rilevanti.
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7.5. Con il quinto motivo, la ricorrente
denuncia che la previsione – tra le condizioni cui è stata
subordinata l’autorizzazione alla concentrazione per cui
è causa – dell’obbligo di Telecom di offrire gratuitamente
la cessione dell’intero database degli abbonati al servizio
telefonico per gli OLO, per gli ISP, per chi ne faccia richiesta
per la realizzazione di annuari telefonici e categorici
anche on-line, o per la fornitura di servizi di commercio
elettronico (e-commerce enabling), per lo svolgimento delle
rispettive attività e per le attività di directory assistance
di qualunque tipo realizza una distorsione nei mercati interessati
allo sfruttamento commerciale del database degli abbonati
al servizio telefonico dato che consentirà a tutti gli operatori
di tali mercati – con la sola eccezione di quelli operanti
nell’ambito del direct marketing – l’accesso gratuito alla
risorsa fondamentale, cioè al database.
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7.6. Con il sesto e il settimo motivo la
ricorrente denuncia che l’Autorità illegittimamente non
le ha dato comunicazione dell’avviso di procedimento; essa
ribadisce il proprio assunto dell’incidenza della concentrazione
sul mercato del direct marketing (di cui costituisce il
terzo operatore per dimensioni) e sostiene quindi che l’Autorità
le avrebbe dovuto dare la possibilità di partecipare al
procedimento al fine di tutelare i propri interessi. La
privazione di tale possibilità – invece data alle imprese
operanti sui mercati considerati rilevanti - si è quindi
tradotta anche in una disparità di trattamento “tra soggetti
operanti su mercati ugualmente interessati dall’operazione”.
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8. Così descritte le argomentazioni della
ricorrente deve osservarsi che, al di là della loro articolazione
in vari motivi, esse rimandano ad una unica e fondamentale
questione, se cioè la mancata inclusione del mercato del
direct marketing tra i mercati rilevanti da parte dell’Autorità
risulti legittima.
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8.1 Il Collegio non condivide le argomentazioni
della ricorrente. Deve anzitutto osservarsi che l’articolo
6 della legge n. 287 del 1990 stabilisce che compito dell’Autorità
“nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette
a comunicazione ai sensi dell'articolo 16” è quello di valutare
“se comportino la costituzione o il rafforzamento di una
posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare
o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza”.
La mancata inclusione tra i mercati rilevanti del mercato
del direct marketing deriva quindi , sia pure implicitamente,
dalla circostanza che l’Autorità – che comunque non ha mancato
di individuare tale mercato come uno di quelli in cui opera
la società Seat – ha ritenuto che la concentrazione non
implicasse “costituzione o rafforzamento di una posizione
dominante”.
Tale conclusione non appare irragionevole o illogica proprio
alla stregua dei precedenti richiamati dalla ricorrente.
Ed infatti con provvedimento n. 7482 del 25 agosto 1999
l’Autorità aveva deliberato di non avviare l’istruttoria
in relazione alla operazione di acquisizione del controllo
sulla società Domino – operante nel mercato del direct marketing
– da parte di Seat pagine gialle; in tale provvedimento
l’Autorità – pur dando atto che la concentrazione comportava
un incremento dello 0,8% della quota detenuta da Seat su
tale mercato (15,2%) – osservava che tale operazione non
era idonea a creare o rafforzare in esso una posizione dominante
dato che “sul mercato non risultano presenti significative
barriere all’accesso, essendo necessario un investimento
iniziale relativo alla sola raccolta dei dati” e che “la
concorrenza potenziale può quindi ritenersi elevata”. In
sostanza l’Autorità riteneva che, alla data del 25 agosto
1999, Seat non disponesse di una posizione dominante sul
mercato del direct marketing. L’operazione di concentrazione
autorizzata dall’atto impugnato non modifica questa situazione,
dato che non viene alterata la quota di mercato della Seat
per effetto di sovrapposizione orizzontale di attività.
Indubbiamente - come del resto evidenzia l’atto impugnato
- l’operazione determina “l’integrazione delle attività
dell’impresa titolare del database sugli abbonati al servizio
telefonico con le attività svolte dall’impresa leader nei
mercati che si basano sullo sfruttamento commerciale del
medesimo database”. Ma ad evitare effetti distorsivi della
concorrenza l’Autorità, con valutazione che non appare illogica
né in contraddizione con i dati risultanti dall’istruttoria,
ha ritenuto sufficiente la previsione dell’obbligo di cessione
a titolo oneroso del database, coi relativi aggiornamenti
decadali, a qualunque interessato. Tra l’altro questa soluzione
si pone in linea con quanto già precedentemente stabilito
dall’Autorità con il provvedimento n. 2970 del 27 aprile
1995 – pure richiamato dalla ricorrente a sostegno dei suoi
assunti – con cui era stato posto a carico di Telecom e
Stet (cui è subentrata Seat) l’obbligo di fornire “i dati
sugli abbonati alle imprese interessate ad operare nei mercati
della fornitura di prodotti e servizi di informazione sull'utenza
telefonica a condizioni eque e non discriminatorie”.
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9. Conclusivamente, il ricorso dev’essere
respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente
tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sezione I, definitivamente pronunciandosi
sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nelle camere di consiglio
del 21 e 28 gennaio 2004.
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