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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2004 n. 3533


Autorità Garante della concorrenza e del mercato – concentrazione – mercato rilevante -direct marketing

L’operazione di concentrazione effettuata da Telecom e Seat, nel mercato del direct marketing, non rappresenta un’ipotesi di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da elidere o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ritenendo sufficiente, per non alterare la quota di mercato di Seat, la previsione dell’obbligo di cessione a titolo oneroso del data base con i relativi aggiornamenti decadali


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
sezione I

 

composto dai signori: Antonino Savo Amodio - Presidente; Germana Panzironi - Consigliere; Davide Soricelli - Primo Referendario, estensore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 19976 del 2000 R.G., proposto da

 

PDM Pozzoni Direct Marketing s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Cattaneo, Stefano Commodo e Giuseppina Stillitani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Stillitani in Roma, via Fucini n. 24

 

contro

 

Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

 

e nei confronti di

 

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Berardino Libonati, Claudio Tesauro e Angelo Clarizia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2 Seat Pagine gialle s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

 

per l’annullamento
del provvedimento n. 8545 (C3932) del 27 luglio 2000, pubblicato nel bollettino del 14 agosto 2000 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

 

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia s.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 21 gennaio 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì l’avvocato Cattaneo per la ricorrente e l’avvocato Clarizia per la controinteressata;

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con il provvedimento impugnato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha autorizzato un’operazione di concentrazione che coinvolge le società Telecom Italia s.p.a. e Seat pagine gialle s.p.a..
In particolare l’operazione autorizzata consiste nell’acquisizione da parte della Telecom del controllo esclusivo della Seat, attraverso una partecipazione di circa il 64% del capitale sociale di quest’ultima.

 

2. Con il ricorso in esame la società PDM Pozzoni Direct Marketing s.r.l. ha impugnato l’atto autorizzativo dell’Autorità deducendo varie illegittimità, che, come meglio si vedrà oltre, possono compendiarsi nel vizio di difetto di istruttoria e illogicità per avere l’Autorità ingiustificatamente omesso di includere tra i “mercati rilevanti” ai fini della valutazione dell’operazione quello del direct marketing in cui operano sia la ricorrente (con una quota di mercato pari a oltre il 5%) sia la Seat (con una quota di oltre il 15%).

 

3. Si è costituita in giudizio la società Telecom Italia che resiste al ricorso.

 

4. Essa anzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione richiamandosi alla consolidata e nota giurisprudenza secondo cui le imprese operanti nel settore interessato dalla concentrazione sono prive di legittimazione ad impugnare i provvedimenti dell’Autorità garante in materia in quanto le disposizioni della legge 13 ottobre 1990, n. 287 sarebbero preordinate “alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica privata nell’ambito del libero mercato” con la conseguenza che, a fronte dell’esplicazione dei poteri dell’Autorità, tutti i soggetti diversi da quelli immediatamente incisi sono titolari “di un mero interesse indifferenziato rispetto alla posizione di pretesa della generalità dei cittadini a che le autorità preposte alla repressione dei comportamenti illeciti esercitino correttamente e tempestivamente i poteri loro conferiti a tale specifico fine”; la resistente evidenzia come questo orientamento sia stato recentemente confermato dalla sentenza 5 maggio 2003 n. 3861 di questa sezione.

 

4.1. Ritiene il Collegio – indipendentemente dal rilievo che questa sezione ha recentemente precisato gli esatti termini in cui l’orientamento giurisprudenziale richiamato dev’essere inteso (T.A.R. Lazio, sezione I, 24 febbraio 2004, n. 1715) dimostrandone la piena compatibilità con il tradizionale orientamento secondo cui “il diritto di azione è condizionato dalla sussistenza e persistenza di un interesse diretto (o personale) … che è ravvisabile ogniqualvolta il pregiudizio lamentato dall’attore sia concreto e attuale” – che l’infondatezza nel merito delle censure dedotte dalla ricorrente consenta di prescindere dall’esame dell’eccezione.

 

5. Si può pertanto passare all’esame nel merito del ricorso che è infondato e pertanto dev’essere respinto.
Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni della decisione è opportuno premettere una sintetica analisi dell’atto impugnato e delle argomentazioni della società ricorrente e della resistente.

 

6. E’ opportuno premettere che l’obiettivo della operazione per cui è causa – così come indicato dai suoi protagonisti – è quello di attuare un disegno industriale di integrazione e concentrazione delle attività internet di Telecom e Seat in un unico contesto al fine di assumere una posizione di primaria importanza quale operatore di internet in Italia, divenendo soggetto leader della new economy, in grado di offrire soluzioni integrate a partire dalla connettività Internet fino all’offerta di servizi di commercio elettronico, tanto per l’utenza residenziale che per quella affari.

 

6.1 Ai fini dell’individuazione del mercato rilevante ai fini della valutazione dell’operazione l’Autorità ha anzitutto individuato i settori di attività in cui operano Telecom e Seat.
Quanto a Telecom, l’atto impugnato rileva che questa ha ad oggetto della propria attività “l’installazione dei sistemi di Telecomunicazione, l’esercizio dei relativi servizi e delle attività connesse”; essa “costituisce il principale organismo di Telecomunicazioni in quanto titolare della rete pubblica commutata”.
Nel settore dei servizi internet, Telecom costituisce il principale operatore nazionale nella fornitura di connettività e di servizi di accesso a Internet alle diverse tipologie di utenza, svolgendo anche “attività di aggregazione di contenuti editoriali sulla rete Internet attraverso il proprio portale TIN.it”. In particolare - evidenzia l’atto impugnato - a causa della posizione di monopolio legale di cui ha goduto fino alla completa liberalizzazione del settore, Telecom dispone del database degli abbonati al servizio telefonico di base, che contiene i dati relativi a circa 25 milioni di utenti. In relazione allo sfruttamento commerciale di tal database, sulla base di un contratto che ha durata fino al 31 dicembre 2012, Telecom ha affidato in via esclusiva alla Seat l’attività di vendita di spazi pubblicitari sulle “Pagine Bianche”. Telecom svolge inoltre attività di vendita di spazi pubblicitari on-line sui siti della rete Internet, attraverso i portali Excite e TIN.it.

 

6.2. Quanto a Seat, l’atto impugnato sottolinea che questa società “è uno dei principali operatori europei nel campo dell’editoria telefonica, dove è presente con pubblicazioni edite su supporti cartacei e multimediali e su memorie ottiche (Pagine Gialle e prodotti derivati, annuari merceologici per il settore business to business). Seat è inoltre attiva nella gestione delle esigenze comunicative degli operatori, in particolare attraverso l’offerta di spazi pubblicitari su propri mezzi, di servizi di direct marketing, di servizi informatici gestiti mediante call center e servizi veicolati attraverso la rete Internet, dove è operativa con Pagine Gialle On-Line (PGOL), un servizio rivolto soprattutto all’utenza affari, e con Virgilio, il più consultato Portale generalista, rivolto principalmente all’utenza residenziale. Con particolare riguardo all’editoria telefonica, Seat rappresenta la società concessionaria esclusiva di Telecom per la raccolta pubblicitaria sulle Pagine Bianche”.
Essa inoltre realizza “l’annuario categorico Pagine Gialle nel quale sono contenuti, nell’ambito dei dati relativi a circa 3 milioni di operatori economici, anche le inserzioni pubblicitarie di circa 600.000 aziende”. Inoltre “pubblica su supporto cartaceo l’Annuario SEAT che contiene i dati anagrafici di 1,8 milioni di operatori economici, nonché informazioni su 20.000 clienti inserzionisti, e l’annuario EUROPAGES che contiene dati relativi ai principali operatori economici europei”. Attraverso la controllata Kompass Spa, “realizza l’Annuario Kompass, che raccoglie informazioni su circa 50.000 aziende”.
In relazione all’offerta di servizi di accesso a Internet, Seat controlla la società MC-Link Spa, “uno dei principali Internet Service Provider attivi nel mercato italiano dei servizi di accesso a Internet”. Essa rende disponibili su Internet le informazioni che costituiscono il contenuto delle Pagine Gialle e, dalla fine del 1999, quello delle Pagine Bianche. Attraverso il canale on-line, Seat “svolge attività di vendita di spazi pubblicitari sul proprio prodotto in Internet”.
Essa svolge attività di raccolta pubblicitaria on-line anche attraverso la società Matrix Spa - che tra l’altro realizza il principale motore di ricerca italiano, ovvero Virgilio - e in particolare la divisione Active Advertising, che rappresenta la prima concessionaria italiana nel settore della pubblicità on-line.
Inoltre, Seat consente ai propri clienti di utilizzare le Pagine Gialle On-Line quale canale di vendita per eventuali transazioni commerciali per via elettronica (e-commerce). configurandosi come un servizio “chiavi in mano” che permette a tutte le piccole e medie aziende di essere presenti su Internet, oltre che con la semplice dicitura di base gratuita, anche con una più ampia gamma di informazioni.
Per quanto concerne il direct marketing, “Seat è il secondo operatore sul mercato italiano per l’offerta di tali servizi, che consistono tra l’altro nell’attività di raccolta, selezione, trattamento e commercializzazione delle basi dati commerciali dei clienti, nonché di liste estratte dal database telefonico. La divisione Seat Direct offre alle aziende interessate la possibilità di conoscere i propri clienti potenziali e di rivolgersi agli utenti di una specifica area geografica per realizzare azioni di mailing o di telemarketing”.

 

6.3. In base alla considerazione di questo complesso di attività svolte dalle imprese coinvolte nella concentrazione, l’Autorità ha ritenuto che l’operazione dovesse analizzarsi “con riferimento tanto alla sussistenza di sovrapposizione della presenza di Telecom e Seat su alcuni mercati, quanto in relazione alle caratteristiche di integrazione verticale determinate dalla concentrazione stessa”. Di conseguenza ai fini dell’identificazione dei mercati sui quali devono essere valutati gli effetti della concentrazione, l’Autorità ha attribuito rilevanza, “oltre a quelli in cui si verificano sovrapposizioni orizzontali delle attività svolte dalle Parti, anche i mercati nei quali data la complementarità dei servizi offerti, si determinano effetti di rafforzamento della posizione della società acquirente in virtù di un incremento del livello di integrazione della sua offerta”.
I mercati ritenuti rilevanti ai fini della valutazione dell’operazione sono dunque stati identificati nei seguenti: a) offerta dei servizi di accesso a Internet; b) distribuzione di prodotti e servizi di Telecomunicazioni; c) la raccolta pubblicitaria sull’annuaristica telefonica e categorica; d) la raccolta di pubblicità on-line; e) la fornitura dei servizi per il commercio elettronico (e-commerce enabling).

 

6.4. Su ciascuno di questi cinque mercati, l’Autorità – in sostanziale conformità al parere dell’Autorità per le comunicazioni – ha ritenuto che la concentrazione avesse un effetto negativo per la concorrenza; essa infatti osserva che, “a seguito della realizzazione dell’operazione in esame, Telecom, operatore già completamente integrato nell’intera filiera dei servizi di Telecomunicazioni, rivolti tanto al segmento residenziale e SOHO quanto al segmento affari, si integra ulteriormente nell'offerta dei servizi attualmente forniti dalla società SEAT, quali la vendita di spazi pubblicitari sull’annuaristica cartacea e on-line, nonché nella futura fornitura dei servizi per il commercio elettronico” con la conseguenza che “la società risultante dalla concentrazione rappresenterà il principale operatore in grado di offrire, anche e soprattutto in forma integrata e congiunta, una gamma completa di servizi”. Rileva l’Autorità che “l’operazione, pur dando luogo a una razionalizzazione da cui potrebbero derivare anche benefici per i consumatori, determina comunque restrizioni della concorrenza rafforzando la posizione della società risultante dalla concentrazione in tutti i mercati in cui opera. In considerazione della posizione sui mercati delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, del permanere di barriere all'entrata sui mercati rilevanti per le imprese concorrenti, l'operazione è idonea quindi a restringere la concorrenza sui mercati nazionali in cui le società Telecom e Seat sono già attualmente presenti in posizione di dominanza”.

 

6.5. L’Autorità ha comunque autorizzato l’operazione, sulla base di una serie di impegni assunti da Telecom e Seat e di prescrizioni ritenuti idonei “a eliminare gli effetti durevoli e sostanziali di riduzione della concorrenza”.

 

6.6. In particolare, l’Autorità ha concesso la prescritta autorizzazione subordinandola a varie condizioni: per quanto qui interessa, la quarta condizione prescritta prevede “l’obbligo di Telecom, a partire dal 1° settembre 2000, di offrire il miglior servizio disponibile, vale a dire la cessione dell’intero database degli abbonati al servizio telefonico (utenze affari e residenziali, con esclusione di quelle “riservate”), ivi inclusi i dati forniti dagli OLO relativi ai propri abbonati, con aggiornamento decadale. L’offerta sarà gratuita per gli OLO, per gli ISP, per chi ne faccia richiesta per la realizzazione di annuari telefonici e categorici anche on-line, o per la fornitura di servizi di commercio elettronico (e-commerce enabling), per lo svolgimento delle rispettive attività e per le attività di directory assistance di qualunque tipo. L’offerta avrà invece un prezzo di Lit. 1.500.000.000 (un miliardo e cinquecento milioni) per qualunque altro soggetto interessato. Le richieste verranno evase entro un mese dalla domanda mediante file-transfer-protocol-mainframe-to-mainframe con formato dati EBCDC”.

 

7. La ricorrente, nella propria veste di operatore del mercato del direct marketing, denuncia che l’atto impugnato è illegittimo.

 

7.1. Premette la ricorrente che l’attività di direct marketing consiste nella promozione delle vendite di prodotti e servizi da parte di imprese mediante un contatto diretto ed interattivo con il mercato di riferimento, realizzato attraverso uno o più mezzi di comunicazione (il telefono, la posta, ecc.). In particolare, il direct marketing si contraddistingue, rispetto ad altre attività di marketing e promozionali, per la possibilità di risposta al messaggio lanciato che rende l’azione interattiva e misurabile e che trasforma la comunicazione da passiva in attiva, coinvolgendo il destinatario e offrendogli l'opportunità di partecipare a un'iniziativa o di fruire di un servizio. Per lo svolgimento dell’attività di direct marketing risulta necessario identificare e raggiungere con precisione il target di riferimento. Occorre quindi disporre di dati affidabili ed aggiornati che assicurino la recapitabilità dei messaggi inviati.
L'accesso alla banca dati sugli abbonati al servizio telefonico, al fine di una verifica dell'aggiornamento dei dati contenuti in indirizzari in proprio possesso, è, pertanto, un elemento molto importante per il miglioramento della qualità del servizio reso dalle imprese attive in questo settore. In sostanza il database degli abbonati al servizio telefonico è una risorsa indispensabile ai fini dello svolgimento dell’attività.

 

7.2. Ciò premesso, con il primo e il terzo motivo la ricorrente denuncia che l’Autorità non ha esteso l’analisi degli effetti della concentrazione al mercato del direct marketing, tra l’altro contraddicendo il suo precedente provvedimento n. 8293 del 17 maggio 2000 di avvio dell’istruttoria sull’operazione di concentrazione in cui aveva invece sostenuto che, “in ragione dei significativi effetti di integrazione verticale che si realizzano nell’ambito della concentrazione, ai fini della valutazione dell’operazione notificata, l’analisi istruttoria non può prescindere dalla verifica delle caratteristiche di tutti i mercati nei quali le parti risultano singolarmente attive”.

 

7.3. Con il secondo motivo la ricorrente aggiunge che l’omissione della valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato del direct marketing si pone anche in contraddizione con le valutazioni espresse dall’Autorità nel provvedimento 2970 del 27 aprile 1995 (caso Sign/Seat) con cui essa aveva ritenuto che Telecom e Stet- divisione Seat (oggi confluita in Seat pagine gialle s.p.a.) avevano violato l’art. 3 della legge n. 287 del 1990 attraverso comportamenti destinati ad escludere le imprese interessate ad operare nei mercati della “fornitura di prodotti o servizi aventi ad oggetto informazioni, semplici o a maggior grado di elaborazione, relative agli abbonati al servizio telefonico” e ordinato alle stesse di fornire “i dati sugli abbonati alle imprese interessate ad operare nei mercati della fornitura di prodotti e servizi di informazione sull'utenza telefonica a condizioni eque e non discriminatorie”; in tale provvedimento l’Autorità aveva ritenuto che “i mercati rilevanti ai fini del procedimento fossero: a) il mercato relativo alla produzione e commercializzazione dei dati sugli abbonati al servizio telefonico; b) i mercati posti a valle e relativi a tutti i prodotti e servizi la cui fornitura è resa possibile dall'accesso ai dati sugli abbonati al servizio telefonico di base”; in particolare, per quanto concerne questo secondo gruppo, l’Autorità individuava “quattro distinti mercati posti a valle rispetto a quello della produzione e fornitura dei dati sugli abbonati: quello relativo alla pubblicazione di annuari sugli abbonati; quello relativo alla fornitura di informazioni sugli abbonati attraverso collegamenti off-line su cd-rom; quello relativo alla fornitura di informazioni on-line per via telefonica (ad esempio il servizio Videotel); infine, quello relativo al direct marketing”. Evidenzia al riguardo la ricorrente che, nonostante la diversità delle fattispecie, “in relazione alla disponibilità della risorsa fondamentale che è il database degli utenti del servizio telefonico, sono identici i mercati interessati allora e quelli interessati dall’operazione di concentrazione Telecom- Seat”. Ciononostante – e, aggiunge la ricorrente, illogicamente - il provvedimento impugnato non considera il mercato del direct marketing, preso in considerazione nel 1995, mentre considera sia il mercato dei servizi di fornitura di servizi off-line, benchè non abbia attinenza con l’operazione di concentrazione, non svolgendo alcuna delle parti interessate attività nello specifico settore, sia i mercati di servizi on-line e della raccolta di pubblicità sulla annuaristica telefonica, per gli operatori dei quali prevede la cessione gratuita della risorsa fondamentale, cioè il database degli utenti del servizio telefonico.

 

7.4. Con il quarto motivo, la ricorrente evidenzia che l’esclusione del mercato del direct marketing dai mercati rilevanti è irragionevole sotto un ulteriore profilo.
Osserva la ricorrente che la stessa Autorità sostiene nel provvedimento che “l’operazione determina l’integrazione delle attività dell’impresa titolare del database sugli abbonati al servizio telefonico con le attività svolte dall’impresa leader nei mercati che si basano sullo sfruttamento commerciale del medesimo database. La concentrazione tra gli operatori dominanti sui rispettivi mercati di attività, unitamente alla gestione internalizzata della risorsa necessaria alla fornitura di servizi che presuppongono l’impiego del database, è suscettibile di determinare un rafforzamento della posizione di TELECOM e creare un ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel mercato in questione. Infatti, la circostanza per la quale, a seguito della realizzazione dell’operazione, SEAT, all’interno di TELECOM, deterrà in via permanente e definitiva il database degli abbonati al servizio telefonico e sarà quindi in grado di offrire in via esclusiva spazi pubblicitari sulle Pagine Bianche e sulle Pagine Gialle, è suscettibile di creare strutturalmente una distorsione concorrenziale a danno del principale concorrente, la società Pagine Italia, e dei potenziali nuovi entranti. In considerazione della naturale evoluzione telematica della raccolta pubblicitaria, i vantaggi competitivi che, in ragione di quanto sopra illustrato, derivano alla società risultante dalla concentrazione, sono suscettibili di riflettersi sull’assetto del mercato della vendita di spazi pubblicitari on-line, condizionandone restrittivamente lo sviluppo concorrenziale”.
Ad avviso della ricorrente questi giudizi formulati dall’Autorità in ordine agli effetti della concentrazione su mercati “posti a valle” rispetto a quello della produzione e fornitura dei dati sugli abbonati del servizio telefonico sono suscettibili di applicazione anche al mercato del direct marketing; ne risulterebbe ulteriormente dimostrata l’irragionevolezza della mancata inclusione di tale mercato tra quelli rilevanti.

 

7.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia che la previsione – tra le condizioni cui è stata subordinata l’autorizzazione alla concentrazione per cui è causa – dell’obbligo di Telecom di offrire gratuitamente la cessione dell’intero database degli abbonati al servizio telefonico per gli OLO, per gli ISP, per chi ne faccia richiesta per la realizzazione di annuari telefonici e categorici anche on-line, o per la fornitura di servizi di commercio elettronico (e-commerce enabling), per lo svolgimento delle rispettive attività e per le attività di directory assistance di qualunque tipo realizza una distorsione nei mercati interessati allo sfruttamento commerciale del database degli abbonati al servizio telefonico dato che consentirà a tutti gli operatori di tali mercati – con la sola eccezione di quelli operanti nell’ambito del direct marketing – l’accesso gratuito alla risorsa fondamentale, cioè al database.

 

7.6. Con il sesto e il settimo motivo la ricorrente denuncia che l’Autorità illegittimamente non le ha dato comunicazione dell’avviso di procedimento; essa ribadisce il proprio assunto dell’incidenza della concentrazione sul mercato del direct marketing (di cui costituisce il terzo operatore per dimensioni) e sostiene quindi che l’Autorità le avrebbe dovuto dare la possibilità di partecipare al procedimento al fine di tutelare i propri interessi. La privazione di tale possibilità – invece data alle imprese operanti sui mercati considerati rilevanti - si è quindi tradotta anche in una disparità di trattamento “tra soggetti operanti su mercati ugualmente interessati dall’operazione”.

 

8. Così descritte le argomentazioni della ricorrente deve osservarsi che, al di là della loro articolazione in vari motivi, esse rimandano ad una unica e fondamentale questione, se cioè la mancata inclusione del mercato del direct marketing tra i mercati rilevanti da parte dell’Autorità risulti legittima.

 

8.1 Il Collegio non condivide le argomentazioni della ricorrente. Deve anzitutto osservarsi che l’articolo 6 della legge n. 287 del 1990 stabilisce che compito dell’Autorità “nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16” è quello di valutare “se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza”.
La mancata inclusione tra i mercati rilevanti del mercato del direct marketing deriva quindi , sia pure implicitamente, dalla circostanza che l’Autorità – che comunque non ha mancato di individuare tale mercato come uno di quelli in cui opera la società Seat – ha ritenuto che la concentrazione non implicasse “costituzione o rafforzamento di una posizione dominante”.
Tale conclusione non appare irragionevole o illogica proprio alla stregua dei precedenti richiamati dalla ricorrente.
Ed infatti con provvedimento n. 7482 del 25 agosto 1999 l’Autorità aveva deliberato di non avviare l’istruttoria in relazione alla operazione di acquisizione del controllo sulla società Domino – operante nel mercato del direct marketing – da parte di Seat pagine gialle; in tale provvedimento l’Autorità – pur dando atto che la concentrazione comportava un incremento dello 0,8% della quota detenuta da Seat su tale mercato (15,2%) – osservava che tale operazione non era idonea a creare o rafforzare in esso una posizione dominante dato che “sul mercato non risultano presenti significative barriere all’accesso, essendo necessario un investimento iniziale relativo alla sola raccolta dei dati” e che “la concorrenza potenziale può quindi ritenersi elevata”. In sostanza l’Autorità riteneva che, alla data del 25 agosto 1999, Seat non disponesse di una posizione dominante sul mercato del direct marketing. L’operazione di concentrazione autorizzata dall’atto impugnato non modifica questa situazione, dato che non viene alterata la quota di mercato della Seat per effetto di sovrapposizione orizzontale di attività. Indubbiamente - come del resto evidenzia l’atto impugnato - l’operazione determina “l’integrazione delle attività dell’impresa titolare del database sugli abbonati al servizio telefonico con le attività svolte dall’impresa leader nei mercati che si basano sullo sfruttamento commerciale del medesimo database”. Ma ad evitare effetti distorsivi della concorrenza l’Autorità, con valutazione che non appare illogica né in contraddizione con i dati risultanti dall’istruttoria, ha ritenuto sufficiente la previsione dell’obbligo di cessione a titolo oneroso del database, coi relativi aggiornamenti decadali, a qualunque interessato. Tra l’altro questa soluzione si pone in linea con quanto già precedentemente stabilito dall’Autorità con il provvedimento n. 2970 del 27 aprile 1995 – pure richiamato dalla ricorrente a sostegno dei suoi assunti – con cui era stato posto a carico di Telecom e Stet (cui è subentrata Seat) l’obbligo di fornire “i dati sugli abbonati alle imprese interessate ad operare nei mercati della fornitura di prodotti e servizi di informazione sull'utenza telefonica a condizioni eque e non discriminatorie”.

 

9. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 21 e 28 gennaio 2004.


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