| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2004
n. 690
Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia
G. D.C. (avv. Aufiero e Timon) c. Ministero dell’Economia
e delle Finanze (Avv. Stato) e Consiglio di presidenza della
Giustizia Tributaria |
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Ricorso Giurisdizionale – Dichiarazione di
decadenza dall’ufficio di giudice tributario - Atto del
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria – Atto
endo procedimentale – Impugnazione – Inammissibilità
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E’ inammissibile l’impugnazione dell’atto
del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che
dichiara la decadenza dall’ufficio di giudice tributario
in quanto trattasi di atto di natura endoprocedimentale,
visto che l’unico atto avente rilievo esterno è il successivo
atto del ministro di adozione dei conseguenti atti incidenti
sullo status di giudice.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sentenza n. 690/04
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II Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
I sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 108 del 1999, proposto dal
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dottor Gennaro Di Cecilia, rappresentato
e difeso dall'avvocato Michele Aufiero, con lui elettivamente
domiciliato a Torino in corso Vittorio Emanuele 52, presso
l'avvocato Timon
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contro
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Ministero dell'Economia e delle Finanze,
in persona del ministro in carica, ..rappresentato.. e difeso
dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso
il cui ufficio è domiciliato Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, in persona del presidente in carica,
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per l'annullamento
della deliberazione 15.9.1998 del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria con cui venne negato all'interessato
il diritto di esercitare la funzione di giudice presso la
commissione tributaria provinciale di Asti;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione
resistente; relatore all'udienza del 22 aprile 2004 il p.
ref P. Peruggia, comparso l'avvocato Guido Carotenuto
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Ritenuto in fatto e diritto
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Il dottor Gennaro di Cecilia impugna la deliberazione
15.19.1998 con cui il consiglio di presidenza della giustizia
tributaria lo dichiarò decaduto dall'ufficio di giudice
presso la commissione provinciale di Asti. Lamenta: eccesso
di potere per travisamento dei lath e per motivazione perplessa,
insufficiente e contraddittoria, in riferimento agli artt.
7, comma I left. 1) e 12 del d.lvo 31.12.1992, n. 545.
L'amministrazione si è costituita in giudizio con allo 23.3.1999,
con cui ha chiesto respingersi l'impugnazione, ed ha depositato
una memoria datata 16.3.2004.
Con ordinanza 25.3.1999, n. 380 il tribunale ha respinto
la domanda cautelare per la sospensione dell'esecuzione
dell'atto impugnato.
Il contendere riguarda l'atto con cui il consiglio di presidenza
della giustizia tributaria ha disposto la decadenza dell'interessato
dall'ufficio di giudice della commissione provinciale di
Asti.
Il tribunale rileva che non è possibile esaminare le censure
nel merito, sussistendo una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
E' infatti gravata una determinazione del consiglio di presidenza,
che il 20.1.1999 ravvisò gli estremi per deliberare la decadenza
dell'odierno ricorrente dall'ufficio di giudice della commissione
tributaria provinciale di Asti: l'atto prevedeva poi la
trasmissione dell'incarto al ministro delle finanze per
l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento.
Il giudice osserva che l'art. 12 del d.lvo 31 dicembre 1992,
n. 545 prevede la potestà del ministro per l'adozione degli
atti incidenti sullo status di giudie delle commissioni
tributarie: al riguardo la giurisprudenza ha considerato
la natura della determinazione del consiglio di presidenza
qui gravato. Un orientamento ha ravvisato in esso la natura
del parere (tar Friuli Venezia Giulia, 30 gennaio 2001,
n. 21), mentre un altro ha negato la sussistenza di un margine
di discrezionalità nell'attività del ministro dell'economia
e delle finanze (cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 2001,
n. 1333).
In entrambe le ipotesi i deve rilevarsi che l'unico allo
avente rilievo esterno è quello del ministro, conseguendone
che la determinazione del consiglio di presidenza ha natura
preparatoria, e non è pertanto autonomamente censurabile.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, potendosi
tuttavia compensare le spese, dati i giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, I sezione, dichiara inaimnissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio
del 22 aprile 2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente
Roberta Vigotti consigliere
Paolo Peruggia p. ref. est.
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Depositata ai sensi di legge il 26 aprile
2004
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