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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2004 n. 690
Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia
G. D.C. (avv. Aufiero e Timon) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato) e Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria


Ricorso Giurisdizionale – Dichiarazione di decadenza dall’ufficio di giudice tributario - Atto del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria – Atto endo procedimentale – Impugnazione – Inammissibilità

E’ inammissibile l’impugnazione dell’atto del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che dichiara la decadenza dall’ufficio di giudice tributario in quanto trattasi di atto di natura endoprocedimentale, visto che l’unico atto avente rilievo esterno è il successivo atto del ministro di adozione dei conseguenti atti incidenti sullo status di giudice.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sentenza n. 690/04

 

II Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
I sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 108 del 1999, proposto dal

 

dottor Gennaro Di Cecilia, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Aufiero, con lui elettivamente domiciliato a Torino in corso Vittorio Emanuele 52, presso l'avvocato Timon

 

contro

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro in carica, ..rappresentato.. e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso il cui ufficio è domiciliato Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in persona del presidente in carica,

 

per l'annullamento
della deliberazione 15.9.1998 del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con cui venne negato all'interessato il diritto di esercitare la funzione di giudice presso la commissione tributaria provinciale di Asti;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; relatore all'udienza del 22 aprile 2004 il p. ref P. Peruggia, comparso l'avvocato Guido Carotenuto

 

Ritenuto in fatto e diritto

 

Il dottor Gennaro di Cecilia impugna la deliberazione 15.19.1998 con cui il consiglio di presidenza della giustizia tributaria lo dichiarò decaduto dall'ufficio di giudice presso la commissione provinciale di Asti. Lamenta: eccesso di potere per travisamento dei lath e per motivazione perplessa, insufficiente e contraddittoria, in riferimento agli artt. 7, comma I left. 1) e 12 del d.lvo 31.12.1992, n. 545.
L'amministrazione si è costituita in giudizio con allo 23.3.1999, con cui ha chiesto respingersi l'impugnazione, ed ha depositato una memoria datata 16.3.2004.
Con ordinanza 25.3.1999, n. 380 il tribunale ha respinto la domanda cautelare per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Il contendere riguarda l'atto con cui il consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha disposto la decadenza dell'interessato dall'ufficio di giudice della commissione provinciale di Asti.
Il tribunale rileva che non è possibile esaminare le censure nel merito, sussistendo una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
E' infatti gravata una determinazione del consiglio di presidenza, che il 20.1.1999 ravvisò gli estremi per deliberare la decadenza dell'odierno ricorrente dall'ufficio di giudice della commissione tributaria provinciale di Asti: l'atto prevedeva poi la trasmissione dell'incarto al ministro delle finanze per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento.
Il giudice osserva che l'art. 12 del d.lvo 31 dicembre 1992, n. 545 prevede la potestà del ministro per l'adozione degli atti incidenti sullo status di giudie delle commissioni tributarie: al riguardo la giurisprudenza ha considerato la natura della determinazione del consiglio di presidenza qui gravato. Un orientamento ha ravvisato in esso la natura del parere (tar Friuli Venezia Giulia, 30 gennaio 2001, n. 21), mentre un altro ha negato la sussistenza di un margine di discrezionalità nell'attività del ministro dell'economia e delle finanze (cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1333).
In entrambe le ipotesi i deve rilevarsi che l'unico allo avente rilievo esterno è quello del ministro, conseguendone che la determinazione del consiglio di presidenza ha natura preparatoria, e non è pertanto autonomamente censurabile.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, potendosi tuttavia compensare le spese, dati i giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, dichiara inaimnissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22 aprile 2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente
Roberta Vigotti consigliere
Paolo Peruggia p. ref. est.

 

Depositata ai sensi di legge il 26 aprile 2004



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